La liquidazione giudiziaria nel codice della crisi e dell’insolvenza.
Breve analisi della liquidazione giudiziaria
Il legislatore italiano ha sostituito al posto del fallimento la liquidazione giudiziaria, volta a garantire il recupero dei crediti dalla società in liquidazione da parte dei creditori dell’imprenditore insolvente, potendo in tal modo ripartire tra di loro il ricavato della vendita del patrimonio del debitore, in base alla natura ed alla qualità del proprio credito.
La procedura giudiziale di liquidazione e concordato preventivo sono alcuni degli strumenti previsti dal nuovo codice per affrontare la situazione di crisi e dell’insolvenza degli imprenditori e dei consumatori.
L’istituto della liquidazione giudiziaria si colloca nell’ambito della riforma delle procedure concorsuali, avvenuta tramite la legge delega numero 155 del 19 ottobre 2017, che ha portato poi all’emanazione del decreto legislativo numero 14 del 12 gennaio 2019 (detto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Con tale norma, il legislatore ha voluto delineare i nuovi principi e criteri generali delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Chi è assoggettabile alla liquidazione giudiziaria? A quali presupposti? Una società in liquidazione può fallire? In caso di fallimento personale a chi rivolgersi?
Nello specifico verranno esaminati i seguenti argomenti:
- In quale contesto si inserisce la liquidazione giudiziaria
- Cos’è la liquidazione giudiziaria
- Quali sono i presupposti della liquidazione giudiziaria
- Chi può essere sottoposto a liquidazione giudiziaria
- Quando opera la liquidazione giudiziaria
- Chi può richiedere la liquidazione giudiziaria
- Come si richiede la liquidazione giudiziaria
- A chi rivolgersi per iniziare la procedura di liquidazione giudiziaria
- Quali sono gli organi della liquidazione giudiziaria
- Qual è la procedura prevista giudiziale per la liquidazione
- Quali sono gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziaria per il debitore
- Quali sono gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziaria per i creditori
- Cosa succede dopo l’apertura della liquidazione giudiziaria
- Come funziona la liquidazione dell’attivo
- Perché i creditori nella liquidazione giudiziaria non sono tutti uguali
- Cos’è il concordato stragiudiziale nella liquidazione giudiziaria di una società
- Quali sono i rapporti tra liquidazione giudiziaria e concordato preventivo
- Quali sono i compiti del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo
- Quando la società in liquidazione può fallire
IN QUALE CONTESTO SI INSERISCE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Nel 2017 il legislatore ha fissato i criteri per procedere alla riforma e al riordino delle procedure concorsuali ed ha sostituito al posto del fallimento la liquidazione giudiziaria. I principi ed i criteri di riforma sono sfociati nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Va precisato che, nonostante l’introduzione di nuovi elementi, in realtà la disciplina della liquidazione giudiziaria non presenta vere e proprie modifiche radicali rispetto alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267).
Rispetto alla disciplina del fallimento la liquidazione giudiziaria prevede alcune novità. Ad esempio:
- non è più possibile dichiarare d’ufficio il fallimento;
- sono stati previsti poteri che rendono più efficiente l’operato del curatore ed è stata potenziata la normativa relativa alle azioni di responsabilità che lo stesso può esperire;
- è stato previsto un modello processuale unico per poter procedere all’accertamento dell’insolvenza del debitore e alla dichiarazione dello stato di crisi
- è stata semplificata la procedura giudiziale per quantificare lo stato passivo;
- in generale, è stata semplificata la procedura giudiziale di recupero del credito dalla società in liquidazione.
La ratio sottesa a questo intervento normativo è da ricercarsi nell’obbligare gli imprenditori ad adottare un assetto organizzativo idoneo a prevenire situazioni di crisi e adottare per tempo strumenti idonei a “limitare” i danni (art. 2086 comma 2 cod. civ. e art. 3 cod. crisi), garantendo, ove possibile, la continuità dell’impresa.
L’entrata in vigore della nuova disciplina, fatte salve alcune eccezioni, era prevista per l’agosto 2020, ma in base alle previsioni del decreto legge n. 23/2020, dovrebbe entrare compiutamente in vigore dal 1 settembre 2021.
COS’È LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, offre all’imprenditore alcuni strumenti per fronteggiare la crisi dell’impresa (ovvero, ai sensi dell’art. 2 “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”) e l’insolvenza dell’impresa (ovverosia “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”).
In particolare, il codice regola:
- gli strumenti di allerta e gli indicatori della crisi (art. 12 e seguenti) in grado di rilevare i segnali premonitori della crisi e dell’insolvenza.
- il procedimento di composizione assistita della crisi: si tratta di una sorta di concordato stragiudiziale coi creditori, in cui l’imprenditore, i creditori ed un organo terzo (OCRI) tentano di risolvere la crisi senza aprire la procedura giudiziale.
- Gli accordi in esecuzione di piani attestanti il risanamento (art. 56) sulla base del concordato stragiudiziale tra creditori e imprenditore.
In caso di fallimento della composizione assistita della crisi, si apre la procedura giudiziale, che può prendere diverse strade:
- Liquidazione giudiziale, mediante cui si vuole liquidare il patrimonio dell’imprenditore e dividerne il ricavato tra i creditori.
- In alternativa alla procedura giudiziale di liquidazione col concordato preventivo si ricerca un accordo tra creditori e imprenditore. Può essere “in continuità” (cioè prevedere la sopravvivenza dell’impresa) o “in liquidazione”.
- Una volta iniziata la procedura giudiziale di liquidazione, può essere richiesto il concordato stragiudiziale, soggetto ad omologazione del tribunale (art. 57 e seguenti).
- Accordo di ristrutturazione: ha la stessa funzione del concordato preventivo, ma è più snello, veloce e prevede un controllo meno invasivo del Tribunale.
È poi prevista una procedura giudiziale diversa pei i professionisti e per le piccole imprese: il concordato minore (art. 74 e seguenti), che come il concordato preventivo può essere in continuità o liquidatorio.
Infine, per il consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, startup innovative ed ogni altro imprenditore non assoggettabile ad una procedura giudiziale liquidatoria (liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa, procedure speciali …) è prevista la procedura giudiziale di sovraindebitamento.
QUALI SONO I PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Nell’analisi della liquidazione giudiziaria, la normativa alla quale fare riferimento è il decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, meglio conosciuto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Lo stesso, all’articolo 121 ci indica quali sono i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per poter accedere alla procedura di liquidazione giudiziaria.
CHI PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Partendo dal requisito soggettivo, la procedura di liquidazione giudiziaria si applica all’imprenditore commerciale, cioè chi “eserciti anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (articolo 1, D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Restano escluse dall’applicabilità della liquidazione giudiziaria le imprese minori e le imprese agricole.
Sono imprese minori quelle che presentano tutti questi requisiti (art. 2 lett. D):
- un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000,00 annui, nei tre esercizi antecedenti al deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- ricavi complessivi non superiori a € 200.000,00 annui, nei tre esercizi antecedenti al deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore;
- l’ammontare di debiti non superiore a € 150.000,00
Sono imprenditori agricoli, stante la definizione dell’art. 2135 cod. civ. coloro che esercitano “un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di bestiame e attività connesse”.
Per gli altri imprenditori, per le persone fisiche, i professionisti ed i consumatori in stato di insolvenza, sono previste altre forme di risoluzione della crisi, in particolare la procedura di sovraindebitamento.
Questione rilevante è se la società in liquidazione può fallire. Affrontiamo il problema nei prossimi paragrafi.
QUANDO OPERA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Requisito oggettivo per accedere alla procedura di liquidazione giudiziaria, è il verificarsi dello stato di insolvenza dell’imprenditore “che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (articolo 2, comma 1, lettera B).
Tuttavia, non qualsiasi insolvenza legittima l’apertura della liquidazione giudiziaria. Ai sensi dell’art. 49 ultimo comma, tale procedura giudiziale non è ammessa quando la somma complessiva dei debiti scaduti e non pagati dal debitore risulta inferiore a € 30.000,00.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
In presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi summenzionati, è possibile accedere alla procedura di liquidazione giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 37, l’apertura della liquidazione giudiziaria può essere richiesta, nella forma del ricorso, da:
- il debitore, sempre legittimato a proporre una domanda per accedere ad una procedura adibita a “risolvere” lo stato di crisi della sua impresa, anche se nella prassi si rivela essere più conveniente, ove possibile, trovare un accordo stragiudiziale con i creditori. Oltre al ricorso, il debitore deve depositare anche i documenti indicati all’art. 39 (scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, relazione della situazione economica eccetera…).
- il pubblico ministero quando ha notizia dello stato di insolvenza, anche su segnalazione di altra autorità giudiziaria,
- i creditori,
- gli organi di controllo e di vigilanza.
Con la riforma, il legislatore ha preferito introdurre un modello unitario di accesso ai procedimenti adibiti a far fronte a situazioni di crisi o di insolvenza (liquidazione giudiziaria, concordato preventivo in liquidazione concordato preventivo in continuità ….).
COME SI RICHIEDE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Il ricorso introduttivo della liquidazione giudiziaria, deve “indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura” (art. 40 comma 2).
Deve essere depositato, in base al disposto dell’art. 33, entro un anno dal momento in cui si verificata la cessazione dell’attività imprenditoriale del debitore, sempre che l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione dell’attività o entro l’anno successivo. Per questo motivo l’imprenditore deve mantenere attiva la propria casella di posta elettronica certificata (p.e.c. comunicata al registro INI PEC) fino ad un anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese o comunque fino ad un anno dopo la cessazione dell’attività.
La particolare posizione rivestita dal debitore lo obbliga a determinati incombenti come ad esempio il deposito di una serie di documenti necessari per la procedura di liquidazione giudiziaria (art. 39):
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
- le dichiarazioni dei redditi e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o anni;
- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla situazione dell’attività esercitata e sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione e di chi vanta diritti reali e personali su cose in possesso del debitore con l’indicazione dei beni e del titolo fonte del diritto vantato dal terzo;
- la documentazione inerente gli eventuali debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
A CHI RIVOLGERSI PER INIZIARE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
La domanda per poter avere accesso alla procedura di liquidazione giudiziaria deve essere depositata al Tribunale delle Imprese (che ha competenza esclusiva in materia), territorialmente competente in base al luogo ove il debitore (imprenditore) svolge la sua attività imprenditoriale, o per meglio dire, “ha il centro degli interessi principali” (art. 27) e cioè:
- la sede legale,
- qualora la sede legale non risulti dal registro delle imprese, il luogo ove si trova la sede effettiva dell’attività,
- qualora non fosse conosciuto tale luogo, si farà riferimento alla persona del legale rappresentante.
Il Tribunale delle imprese ha una serie di importanti funzioni, tra cui provvedere alla nomina, alla revoca e alla eventuale sostituzione degli organi della procedura di liquidazione giudiziaria, nei casi in cui ciò non rientri nelle competenze del Giudice delegato, decide anche sui reclami contro i provvedimenti di quest’ultimo. Inoltre, vigila sulla procedura e in qualsiasi momento può chiedere chiarimenti al curatore, al debitore o al comitato dei creditori.
QUALI SONO GLI ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Assieme al debitore ed ai creditori, altri soggetti partecipano alla procedura di liquidazione giudiziaria.
Il Giudice delegato (art. 123) vigila sulla procedura di liquidazione giudiziaria e provvede ad evitare che i creditori subiscano pregiudizi, tramite provvedimenti adibiti alla conservazione del patrimonio del creditore.
Un’importantissima figura è quella del curatore (art. 125 e seguenti) il quale viene nominato direttamente dal Tribunale con la sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziaria. Durante l’espletamento delle sue funzioni è considerato pubblico ufficiale (art. 127), e provvede sostanzialmente ad amministrare il patrimonio del debitore oggetto della liquidazione giudiziaria, nonché ad eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini dell’espletamento della procedura indicata, sotto la direzione e il controllo del Giudice delegato e del Comitato dei creditori (art. 128). Nel caso del concordato preventivo in liquidazione, la nomina del liquidatore giudiziale (o liquidatore giudiziario) ex art. 114 sostituisce la nomina del curatore, con alcuni distinguo.
Il Comitato dei creditori è un altro organo della procedura di liquidazione giudiziaria, regolato dall’art. 138. Viene nominato dal Giudice delegato entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziaria ed è costituito da tre o cinque creditori, scelti in base a particolari criteri di valutazione dei loro crediti e ha il compito di vigilare sull’attività svolta dal curatore, autorizzandone le attività stesse.
QUAL È LA PROCEDURA PREVISTA GIUDIZIALE PER LA LIQUIDAZIONE .
Entrando nel vivo della procedura di liquidazione giudiziaria, vediamo cosa prevede il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in merito all’aspetto tecnico inerente al procedimento in sé.
Nei quarantacinque giorni successivi al deposito del ricorso introduttivo, il Tribunale convoca le parti all’udienza, mediante decreto notificato (art. 41), concedendo alle parti un termine fino a sette giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie.
Il debitore deve costituirsi, depositando i documenti elencati nei paragrafi precedenti. Può anche richiedere la procedura di concordato preventivo, alle condizioni e nelle modalità previste dall’art. 44.
La fase istruttoria è finalizzata a verificare se vi sono i presupposti soggettivi ed oggettivi per dichiarare l’apertura della liquidazione giudiziaria.
In caso di esito positivo, viene dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziaria, con sentenza dichiarativa (art. 49).
In ogni caso, la liquidazione giudiziaria viene aperta se il debitore aveva richiesto di essere ammesso al concordato preventivo, senza tuttavia rispettarne i presupposti o quando viene accertata la realizzazione della fattispecie delittuosa di frode ad opera del debitore.
Nella sentenza, vengono nominati il Giudice delegato, il curatore (che viene anche autorizzato ad acquisire la documentazione contabile) e, in alcuni casi, anche esperti per adiuvare il curatore.
Viene fissata l’udienza per l’esame dello stato passivo, non oltre 120 giorni, con termine fino a 30 giorni prima per presentare le istanze di insinuazione allo stato passivo da parte dei creditori.
Sia sentenza che accoglie la domanda di la liquidazione giudiziaria, che il decreto che la rigetta sono impugnabili mediante reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni (art. 50 e art. 51).
QUALI SONO GLI EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA PER IL DEBITORE.
Dall’apertura della liquidazione giudiziaria, conseguono sull’imprenditore debitore alcuni effetti rilevantissimi (art. 142 e seguenti).
Come nella vecchia disciplina del fallimento nella liquidazione giudiziaria il debitore viene privato della possibilità di amministrare e disporre dei suoi beni, che vengono affidati e amministrati dal curatore.
Dalla “massa” della liquidazione giudiziaria devono essere esclusi (art. 146):
- i beni strettamente personali,
- le somme di denaro derivante da alimenti, stipendi, pensioni o salari che sono necessari alla sussistenza del debitore e della sua famiglia (somma fissata dal giudice con decreto);
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli;
- i beni non pignorabili ex art. 514 c.p.c. (come ad esempio la fede nuziale);
- la casa dove abita il debitore e la sua famiglia non può essere distratta fino alla liquidazione (art.147).
Altri beni possono essere esclusi dalla massa della liquidazione giudiziaria, quando i costi da sostenere per acquisire e conservare quel determinato bene risultano maggiori del presumibile valore di realizzo (art. 142).
L’effetto principale dell’apertura della liquidazione giudiziaria è che, una volta che il debitore perde la disponibilità e l’amministrazione dei suoi beni, tutti gli atti che compie dopo l’apertura della procedura giudiziale (ad esempio i pagamenti dei dipendenti effettuati dopo l’inizio della liquidazione), sono inefficaci nei confronti dei creditori ex art. 144.
Il debitore inoltre deve consegnare al curatore la propria corrispondenza, comprese le e-mail e p.e.c., inerente a rapporti economici e patrimoniali compresi nella liquidazione giudiziaria.
Nei casi previsti dall’art. 211, l’impresa è proseguita dal curatore, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, che si sostituisce al debitore nei procedimenti giudiziali pendetti per questioni patrimoniali.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA PER I CREDITORI.
L’apertura della liquidazione giudiziaria produce, chiaramente, una serie di effetti nei confronti dei creditori dell’imprenditore, ex art. 150 e seguenti, anche per garantire il rispetto della par condicio creditorum.
Nello specifico, questi non possono procedere individualmente con azioni esecutive o cautelari nei confronti dell’imprenditore (art. 150), fatta eccezione per i crediti muniti di pegno o assistiti da ipoteca, che possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziaria, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 152).
Al fine di garantire la massima tutela dei creditori, il patrimonio del debitore viene ricostruito nella sua interezza, pertanto sarà impedito ad un singolo creditore ad esempio, di trarre vantaggi a danno di altri creditori, tramite azioni scorrette (art. 166).
A maggior tutela dei creditori, sono inefficaci nei loro confronti anche atti del debitore compiuti prima dell’apertura della liquidazione. Ad esempio, è prevista una sorta di inefficacia retroattiva nei confronti dei creditori (art. 163), per quegli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziaria o nei due anni precedenti.
COSA SUCCEDE DOPO L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA.
Aperta la liquidazione giudiziaria, il curatore elabora l’inventario dei beni costituenti la massa della liquidazione giudiziaria, compresi i documenti che gli devono essere consegnati, nominando all’occorrenza un estimatore (art. 195), compila l’elenco dei creditori (art. 198) a cui deve comunicare (art. 200):
- in che modo possono partecipare alla liquidazione giudiziaria;
- la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
- ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, e dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e);
- il domicilio digitale assegnato alla procedura.
Sulla base delle domande presentate, il curatore prepara il progetto di stato passivo (art. 203) depositandolo in tribunale e inviandolo ai creditori, che possono avanzare eccezioni, salvo che risulti che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori (art. 209).
All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il Giudice delegato esamina il progetto e le eventuali eccezioni e decide su ciascuna domanda, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto (art. 204), che i creditori possono impugnare (art. 206 e seguenti).
COME FUNZIONA LA LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO.
La liquidazione dell’attivo è la fase attraverso la quel si procede alla vendita del patrimonio del debitore per garantire, tramite il ricavato, il soddisfacimento dei creditori.
La liquidazione dell’attivo avviene in diverse fasi.
In primo luogo, il curatore predispone il programma di liquidazione ex art. 213, entro 180 giorni dall’apertura della liquidazione giudiziaria. Deve contenere alcune informazioni, tra cui i criteri e le modalità attraverso le quali verrà operata la liquidazione dei beni, indicando costi e i presumibili tempi di realizzo; il termine iniziale e finale delle operazioni di liquidazione.
Una volta che il programma di liquidazione sia stato approvato dal Comitato dei creditori e che il Giudice delegato abbia autorizzato le singole operazioni, si passa alla vendita tramite procedure competitive dei beni e dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi (art. 216).
Al termine di tale complessa serie di operazioni, quando risulta possibile un apprezzabile riparto tra i creditori, potrà iniziare la fase di ripartizione (articolo 220). Sarà compito del curatore realizzare e trasmettere ai creditori le relazioni indicanti le somme ricavate e disponibili, il piano di ripartizione e altre situazioni, ogni quattro mesi.
PERCHÉ I CREDITORI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA NON SONO TUTTI UGUALI.
Nell’ambito dei piani di riparto, i crediti vengono divisi in “classi”, di modo che i creditori della classe inferiore vengono soddisfatti solo se residuano somme dalla soddisfazione dei creditori della classe superiore.
I primi ad essere soddisfatti sono i crediti prededucibili (spese del procedimento, compenso del curatore e degli ausiliari del giudice delegato) ex art. 222.
Successivamente, vengono soddisfatti i crediti privilegiati ex art. 224 (in quanto il loro credito risulta munito di privilegio, di pegno o ipoteca, stipendi dei dipendenti, crediti assistiti da ipoteca…) secondo l’ordine assegnato dalla legge; i crediti chirografari; i crediti postergati (ad esempio ex art. 2467 c.c., oppure i finanziamenti con clausola di postergazione).
Ai sensi dell’art. 230, il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Liquidata e ripartita tutta la massa fallimentare, il curatore procede al rendiconto finale (art. 231) ed il giudice delegato ordina il reparto finale (art. 232), il che chiude la procedura (art. 233).
COS’È IL CONCORDATO STRAGIUDIZIALE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA DI UNA SOCIETÀ.
Dopo aver dato uno sguardo alla disciplina generale, vediamo quali possono essere i vari risvolti al verificarsi di uno stato di crisi o di insolvenza, soffermandoci sul rapporto tra liquidazione giudiziaria e concordato stragiudiziale.
Il concordato stragiudiziale tra creditori e debitore all’interno della liquidazione giudiziaria è un vero e proprio accordo finalizzato ad evitare il proseguimento della procedura giudiziale di liquidazione.
Il concordato stragiudiziale può essere richiesto dai creditori e dai terzi, dopo l’apertura della liquidazione giudiziaria, ma prima dell’approvazione dello stato passivo.
Il concordato stragiudiziale può essere richiesto dal debitore, entro un anno dall’apertura della liquidazione giudiziaria ed entro due anni dall’approvazione dello stato passivo, a condizione che apporti risorse per almeno il 10% del valore dell’attivo.
La proposta del concordato stragiudiziale tra creditori e debitore viene preliminarmente vagliata dal giudice (art. 241) e poi approvata dai creditori.
Il concordato stragiudiziale tra creditori e debitore viene poi omologato dal Tribunale ed eseguito (art. 249).
Il Tribunale, col decreto di omologa, consente al debitore e ai creditori di evitare la procedura di liquidazione giudiziaria, chiudendola e procedendo nell’esecuzione di quanto indicato nel concordato.
Al curatore rimane un potere di controllo e vigilanza sull’adempimento da parte del debitore dei propri obblighi assunti con il concordato stragiudiziale. Può però verificarsi, in caso di inadempimento del debitore che venga riaperta la procedura di liquidazione giudiziaria.
Optare per il concordato piuttosto che procedere con la liquidazione giudiziaria è una scelta che può consentire un notevole risparmio di tempo nel pagamento dei creditori.
QUALI SONO I RAPPORTI TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA E CONCORDATO PREVENTIVO.
Oltre al concordato stragiudiziale tra ceditore e debitori, il debitore può realizzare il soddisfacimento dei creditori ed evitare la liquidazione giudiziaria anche con il concordato preventivo (art. 84).
Rispetto alla procedura giudiziale di liquidazione il concordato preventivo deve essere richiesto prima dell’apertura della liquidazione giudiziaria, mentre, come abbiamo visto, il concordato stragiudiziale tra creditori e debitore può essere richiesto, entro certi termini, anche dopo la sentenza.
Si parla di concordato preventivo in liquidazione concordato preventivo in continuità aziendale, diretta e indiretta. In particolare, si ha:
- Continuità aziendale diretta: il debitore gestisce direttamente l’impresa, che non viene cessata;
- Continuità aziendale indiretta: “in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente”;
- Liquidazione: se viene prevista la liquidazione del patrimonio e quindi la cessazione dell’attività dell’impresa.
Nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha voluto valorizzare e incentivare il ricorso al concordato in continuità, per consentire alle imprese di recuperare, seppur con i tempi necessari (tramite piani di risanamento), la loro solidità per poter tornare sul mercato. Non a caso, il concordato preventivo di continuità si realizza attraverso i ricavi dell’attività stessa, cioè tramite la prosecuzione dell’attività d’impresa si farà fronte ai debiti da pagare.
In via generale, la proposta di concordato deve contenere una serie di elementi (art. 85 e seguenti), alcuni di essi obbligatori ex art. 87 (cause della crisi, strategie di intervento, i tempi previsti…).
QUALI SONO I COMPITI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO.
Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo ai sensi dell’art. 114, sostituisce il curatore (alla disciplina del quale vi è un espresso rinvio), salvo alcuni distinguo.
In particolare, il Tribunale nomina un liquidatore giudiziale o più di uno col provvedimento di omologa, se il concordato ha ad oggetto la cessione dei beni, per provvedere agli aspetti tecnici e materiali del procedimento.
Il compito del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo è quello di “assistere alla liquidazione” secondo le modalità e gli obblighi previsti nel decreto di omologa.
La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata sulla figura del liquidatore giudiziario, affermando che “…per effetto della … omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, viene investito di un ufficio costituito allo scopo di provvedere alla liquidazione dei beni ceduti e al soddisfacimento dei creditori, cioè viene investito in funzioni che sono facilmente assimilabili a quelle del curatore (il quale, com’è noto, deve provvedere anche alla gestione ed alla liquidazione dei patrimoni del fallito) come dimostra il fatto che la giurisprudenza ha esteso al liquidatore l’intera disciplina dettata dalla legge fallimentare per il curatore in materia di revoca, di legittimazione sostanziale e processuale inerente alla gestione e tutela del patrimonio ceduto e di rendiconto” (Ex multis, Cass., 1730/1994; Cass., n. 16989/2004).
Tuttavia, il liquidatore giudiziario non entra nell’amministrazione del patrimonio della società, che nel concordato preventivo rimane, salvo alcune limitazioni, nella disponibilità dell’imprenditore (c.d. spossessamento attenuato), salvo per il fatto che, dal momento della nomina il liquidatore giudiziale è legittimato ad avviare o proseguire l’azione sociale di responsabilità e “ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita’ dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti” (art. 115).
QUANDO LA SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE PUÒ FALLIRE.
Problema dibattuto è: la società in liquidazione può fallire?
In questo caso, quando si parla di società in liquidazione, non ci si riferisce alla liquidazione giudiziaria, ma alla liquidazione volontaria delle società. Per cui, per non fare confusione, in questo paragrafo ci riferiremo alla liquidazione giudiziale con la vecchia denominazione di “fallimento”.
Le cause di liquidazione volontaria della società sono di varia natura, non necessariamente legate a motivi economici (ad esempio la scadenza del termine o l’impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale).
In taluni casi, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale (o liquidatore giudiziario, ad esempio art. 2487 cod. civ. per le società di capitali, art. 2275 cod. civ. per le società semplici), al fine di sciogliere la società, liquidarne i beni per consentire il recupero dei crediti dalla società in liquidazione.
La liquidazione volontaria è quindi una fase fisiologica della società, al contrario della fase “patologica” della crisi o insolvenza.
Secondo la giurisprudenza, non sempre la società in liquidazione può fallire, cioè essere sottoposta alla procedura giudiziale di liquidazione, poiché la messa in liquidazione volontaria, di per sé, nulla dice sulla solvibilità.
Anche in questo caso, si dovranno considerare gli “indici” dello stato di crisi e della insolvenza. Ad esempio, la società in liquidazione può fallire quando il valore di realizzo dell’attivo liquidabile sia inferiore ai suoi debiti.
La Cassazione, nella ordinanza n. 24948/2019 ha stabilito che “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice … deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali: ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.”
Pertanto per il recupero del credito dalle società in liquidazione, una volta aperta la procedura di liquidazione giudiziaria, i creditori dovranno rivolgersi al Tribunale.
Oppure, gli stessi creditori possono richiedere l’avvio della procedura giudiziale di liquidazione per il recupero dei crediti da società in liquidazione.
Per richiedere una consulenza, lo Studio degli Avv.ti Berti e Toninelli fornisce assistenza, consulenza e rappresentanza in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze ed in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5.
Potete contattare lo Studio tramite il form presente in questa pagina. oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it.
- L’usucapione - Agosto 4, 2022
- Il pignoramento delle autovetture - Luglio 23, 2022
- Il contest online - Luglio 23, 2022