La controquerela
La controquerela e la denuncia per calunnia e diffamazione
Nel linguaggio comune vi è spesso commistione fra i concetti di controquerela, querela, denuncia ed esposto. Tuttavia, si tratta di termini che, nel linguaggio tecnico giuridico, connotano fattispecie ben distinte fra loro e dotate ciascuna di proprie peculiarità. Pertanto, fatta questa breve premessa iniziale, l’elaborato che segue si soffermerà sull’istituto della querela, le tipologie di reato alle quali è più spesso riconducibile nella prassi e, in maniera più specifica e articolata sulla figura della controquerela. L’intento è quello di analizzare e spiegare le conseguenze che comporta la spendita di una controquerela sia da un punto di vista di diritto processuale che sostanziale con la possibilità per il soggetto autore di una querela o controquerela di agire in giudizio (secondo due possibili forme) per ottenere un risarcimento da danno ingiusto.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:
- Perché si parla di reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili su querela di parte.
- Come distinguere denuncia, esposto e querela: la denuncia
- (segue) L’esposto e la querela
- Cosa significa controquerela.
- Come si presenta la “controquerela”
- In quali ipotesi è più frequente la controquerela: il reato di diffamazione.
- Quando si può fare controquerela nel reato di diffamazione.
- Quando è ammessa la controquerela: il reato di calunnia.
- Quando si può fare una controdenuncia per calunnia.
- Perché non sono più ammesse la querela e controquerela per l’ingiuria.
- Quando la querela non è fondata, ma è fondata la controquerela.
- Come individuare la competenza territoriale per la controquerela.
- Cosa succede se si presenta la controquerela all’Autorità non competente per territorio?
- Come si comporta la controquerela nel processo penale.
- Cosa accade se il risarcimento del danno è accordato in sede penale: la costituzione di parte civile
- Qual è il danno risarcibile per la controquerela della parte civile
- Cosa accade se il risarcimento è accordato in sede civile
- Quale danno è risarcibile alla parte civile che ha presentato querela e controquerela.
- Quali voci di danno sono risarcibili a chi presenta la querela e controquerela.
- Cosa accade se la querela e controquerela viene archiviata.
- Quale danno spetta nell’ipotesi di una querela o controquerela infondata.
Perché si parla di reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili su querela di parte.
Nel linguaggio comune spesso si assiste a un interscambio fra i vocaboli querela, denuncia ed esposto ma, in realtà, si tratta di istituti giuridicamente ben distinti e connotati da peculiarità proprie.
A tal proposito è di preliminare importanza, in vista di una più esauriente esposizione, chiarire che, in linea generale, il diritto penale è governato dal principio di “obbligatorietà dell’azione penale” sancito dall’art. 112 cost., in virtù del quale non spetta al cittadino stabilire quando e perché un certo fatto merita di essere perseguito penalmente bensì è un compito rimesso al potere dello Stato, per mezzo della magistratura inquirente (vale a dire, i Pubblici Ministeri). Si tratta, quindi, dei cosiddetti “reati perseguibili d’ufficio” dinanzi ai quali l’iniziativa del singolo è irrilevante e non decisiva in vista dell’inizio del procedimento penale.
Tuttavia, accanto a tale categoria di illeciti penali, costituenti la regola generale del nostro sistema giuridico, sussistono talune tipologie di reati perseguibili “su querela di parte”, cioè in ordine ai quali, affinché abbia inizio il procedimento penale, occorre che sia la stessa persona offesa dal contegno antigiuridico a manifestare la volontà che lo Stato si attivi per accertare la responsabilità dell’autore ed, eventualmente, provvedere alla sua condanna.
Come distinguere denuncia, esposto e querela: la denuncia
La denuncia, prevista dall’art. 333 c.p.p., permette a chiunque di segnalare alle competenti Autorità la commissione di un fatto di reato da parte di taluno. Essa concerne i reati “procedibili d’ufficio”.
Presentare denuncia è un obbligo solamente per alcuni soggetti: per il pubblico ufficiale (ai sensi dell’art. 361 cod. pen.), per l’incaricato di pubblico servizio (art. 362 cod. pen.) e per l’esercente di una professione sanitaria (nel qual caso si parla di referto e non di denuncia ai sensi dell’art. 365 codice penale) che abbiano avuto notizia di un reato.
Al contrario, per il cittadino, solitamente denunciare è una facoltà che, però, diviene un obbligo quando si tratta di reati contro lo Stato puniti con l’ergastolo (ex art. 364 del codice penale tra cui, ad esempio il reato di attentato contro il Presidente della Repubblica ex art. 276 codice penale, il reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato ex art. 284 codice penale, il reato di guerra civile ex art. 286 codice penale), denaro falso (art. 694 cod. pen.), detenzione di armi o materiale esplosivo (art. 679 cod. pen), furto o smarrimento di armi (art. 20 comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110), frodi in competizioni sportive da parte dei dirigenti (artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401), acquisto di oggetti di sospetta origine illecita (art. 709 cod. pen.).
La denuncia una volta presentata non può essere ritirata.
La denuncia, pertanto, consiste semplicemente nel portare un fatto, che potrebbe integrare ipotesi di reato, alla conoscenza dell’autorità.
(segue) L’esposto e la querela
L’esposto rinviene la propria fonte normativa nell’art. 1 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza e consiste in una segnalazione alle forze di Polizia circa il compimento di un illecito, o di una controversia fra privati, con la quale viene chiesto alle Autorità di verificare la sussistenza di un eventuale reato e promuovere la conciliazione fra le parti.
Infine la querela prevista dall’art. 120 cod. pen. si sostanzia nel diritto della persona offesa dal reato a rivolgersi alla Polizia giudiziaria, oppure alla Procura della Repubblica, non solo per informare l’autorità di un fatto, ma anche per chiedere che venga penalmente accertata e repressa la condotta illecita e punito il colpevole. Essa può concernere i soli fatti punibili su istanza di parte ed è un diritto soggetto a prescrizione dovendo essere esercitata entro 3 mesi dal fatto, oppure entro 6 mesi nell’ipotesi di reati afferenti la sfera sessuale.
Eccetto che in tale ultimo caso, la querela può essere revocata in qualsiasi momento mediante la “remissione”.
Cosa significa controquerela.
Nel linguaggio comune, quando si parla di controquerela si possono intendere due situazioni: in caso di querele reciproche (nella prassi, pertanto, può talvolta accadere che si inneschi un meccanismo tale per cui il primo querelante risulta a sua volta querelato da parte del querelato originario, ad esempio, dopo una lite in cui Tizio e Caio vengono alle mani, entrambi si querelano reciprocamente per il reato di lesioni personali), ma più spesso la controquerela viene identificata con la denuncia per il reato di calunnia.
In tali ipotesi si parla, appunto, di controquerela la quale, pur inserendosi in uno scenario particolare, segue le regole previste dal codice penale e di procedura penale riguardo alla querela posto che, tecnicamente, la controquerela non è un istituto previsto ex sé dal nostro Ordinamento giuridico.
Come si presenta la “controquerela”
Pertanto, anche la controquerela può essere presentata unicamente dalla persona “offesa”, cioè che ha subito il fatto di reato e ove si tratti di illeciti non perseguibili d’ufficio.
Come previsto per la querela dall’art. 120, commi II e III, cod. pen., se la controquerela deve essere presentata da un minore o da un interdetto, occorre che formalmente tale diritto sia esercitato dal genitore, tutore o curatore, in quanto si tratta di un atto il cui compimento richiede quella capacità di agire (ossia l’idoneità a compiere atti giuridicamente validi) che il legislatore italiano limita al possesso di determinati presupposti come il compimento della maggiore età oppure il possesso di una piena capacità di autodeterminazione cognitiva.
A livello temporale, il diritto di controquerela non incontra alcun limite particolare eccetto quello dell’intervenuta prescrizione del fatto per il quale si propone, perché il reato di calunnia è infatti procedibile d’ufficio e questo implica la possibilità di presentare una controdenuncia per calunnia anche oltre i tre mesi richiesti per la querela.
Ai sensi dell’art. 126 cod. pen., il diritto di presentare una denuncia per calunnia (al pari di quello di querela) si estingue con la morte della persona offesa; evento il quale, tuttavia, non comporta l’estinzione del reato laddove la querela o la controquerela fosse già stata proposta.
In quali ipotesi è più frequente la controquerela: il reato di diffamazione.
Fra gli illeciti penali che solitamente vedono impiegata la querela (ed eventualmente la controquerela) vi è la diffamazione.
Essa è regolata dall’art. 595 cod. pen. e consiste nell’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con due o più persone, in assenza del diffamato. Si tratta di un reato volto a tutelare l’onore della persona offesa, inteso in senso oggettivo come stima che la vittima riscuote presso i membri della sua comunità di riferimento.
Esso è “a forma libera”, talché si perfeziona ogni qual volta venga offesa la reputazione di taluno in presenza di almeno due soggetti e in assenza dell’interessato, a prescindere dalle modalità con le quali avviene la comunicazione offensiva.
In ogni caso, si tratta di un reato “di danno” cosicché ai fini della configurazione della fattispecie criminosa è necessario il realizzarsi dell’evento, sorretto dall’intenzione dell’autore di offendere l’altrui reputazione, sì da potersi avere l’elemento soggettivo del dolo generico.
Ulteriore requisito richiesto dal legislatore affinché sia integrato il fatto di reato è l’illegittimità della condotta, cioè l’assenza della sua giustificazione sotto forma di adempimento di un dovere (si pensi, per esempio a una potenziale offesa all’altrui reputazione emersa nell’ambito di una testimonianza), esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, oppure sorretta dal consenso dell’interessato.
Ai fini del perfezionamento del reato occorre che le offese siano rivolte a svantaggio di un destinatario o gruppo di destinatari determinato. Dunque, non potrà aversi diffamazione ogni qual volta gli epiteti siano diretti a scapito di una categoria indeterminata di soggetti, secondo il principio statuito dalla Cassazione con sentenza n. 24065/2016.
Quando si può fare controquerela nel reato di diffamazione.
Come detto, per controquerela si intende la querela presentata dal querelato nei confronti del querelante originario ogni qual volta il primo accusi a sua volta il secondo di aver commesso un reato nei suoi confronti. A titolo esemplificativo, si pensi a un soggetto che sporge querela nei confronti di altro individuo per il reato di diffamazione: potrebbe verificarsi il caso che il diffamato originario, per sottrarsi alle offese del diffamante, a sua volta scriva (magari tramite un social network) frasi offensive nei confronti di quest’ultimo il quale decide, quindi, di sporgere controquerela verso il primo querelante.
Come avviene per la querela, anche la controquerela segue la disciplina di cui agli artt. 336 e ss. c.p.p. e, dunque, essa deve essere presentata dalla persona offesa (ovvero dal genitore, tutore o curatore ove si tratti di soggetto minore o inabile) alle Autorità di Polizia in forma scritta od orale. In tale ultimo caso la controquerela viene recepita in un verbale il quale deve contenere la sottoscrizione del querelante, autenticata dal pubblico ufficiale che la riceve, accompagnata dalla indicazione del luogo e della data di presentazione.
Al momento di presentazione di una querela o controquerela la notizia di reato viene iscritta nel Registro delle Notizie di Reato presso la Procura della Repubblica territorialmente competente.
Da tale momento hanno inizio le indagini preliminari, coordinate dal Pubblico Ministero e svolte dalla polizia giudiziaria, che hanno una durata di 6 mesi, prorogabili sino a un massimo di 18 mesi.
Al termine delle stesse, sarà il Pubblico Ministero a valutare la fondatezza della notizia di reato raccolta, così da decidere se chiedere l’archiviazione oppure esercitare l’azione penale.
Quando è ammessa la controquerela: il reato di calunnia.
Quando nel linguaggio comune si parla di “controquerela” ci si riferisce spesso alla denuncia per il reato di calunnia.
Ai sensi dell’art. 368 cod. pen., la calunnia è un reato procedibile d’ufficio, il quale consiste nell’accusare taluno di aver commesso un fatto di reato pur sapendolo innocente (cosiddetta “calunnia formale”) oppure nel simulare a suo carico tracce di un contegno criminoso (cosiddetta “calunnia materiale”).
Essa è definita sia in dottrina che in giurisprudenza quale reato plurioffensivo, volto a tutelare due distinti beni giuridici: l’interesse dello Stato a non attivare inutilmente la macchina giudiziaria; il diritto dell’accusato a non essere esposto a un procedimento penale pur sapendolo innocente da parte dell’accusatore.
Affinché il reato si configuri, occorre che la condotta del soggetto attivo del reato sia sorretta da dolo, vale a dire dalla piena consapevolezza che questi ha dell’innocenza del calunniato. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32801/2012, ha precisato come in vista della prova sull’elemento soggettivo occorre dare la dimostrazione circa la piena consapevolezza del calunniatore in ordine alla totale estraneità del soggetto passivo ai fatti che gli sono ascritti; consapevolezza la quale può essere desunta anche sulla base delle circostanze fattuali o delle modalità esecutive.
Pertanto, in presenza di un errore o di un mero dubbio circa la colpevolezza dell’accusato da parte del calunniatore, il reato non si perfeziona.
In ogni caso, la ritrattazione della denuncia calunniatrice non esclude la punibilità dell’agente potendo, al più rilevare quale mera circostanza attenuante (Cassazione sentenza n. 26177/2009).
Quando si può fare una controdenuncia per calunnia.
Nella comune spontaneità, dinanzi alla notizia di essere stato calunniato scientemente da taluno che era consapevole ab origine della propria innocenza, la reazione di reagire con una controdenuncia (oppure richiedere subito un risarcimento per calunnia) è fra le più immediate e istintive.
A ben vedere, però, è sconsigliabile procedere immediatamente con una controdenuncia per calunnia (oppure, a maggior ragione, con una richiesta di risarcimento per calunnia), posta la difficoltà di dare piena dimostrazione del dolo che ha mosso il calunniatore.
Infatti, non essendo ammessa la forma colposa o del dolo eventuale per la configurazione del reato di cui all’art. 368 cod. pen., affinché si possa confidare in una condanna dell’accusatore è necessario fornire la prova che egli fosse pienamente consapevole dell’estraneità ai fatti dell’accusato sin dal momento stesso nel quale egli ha fatto la formale denuncia alle Autorità.
Oltretutto, sulla base dell’insegnamento reso al riguardo dalla costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’integrazione del reato di calunnia occorre che, oltre al dolo dell’agente, sussista altresì l’astratta ma verosimile possibilità che, proprio a causa di quella denuncia, il calunniato sia sottoposto a procedimento penale; eventualità da escludere allorché si tratti di denuncia afferente fatti palesemente fantasiosi e inverosimili.
In conclusione, è opportuno evitare di prendere decisioni avventate (come una immediata richiesta di risarcimento per calunnia, oppure intentare automaticamente la strada della denuncia/ controdenuncia per calunnia) preferendo, invece, lasciarsi consigliare da un avvocato e, semmai, aiutare lo stesso a predisporre fin dall’avviso di conclusione delle indagini ricevuto una pronta ed efficacie difesa volta a far valere la propria innocenza.
Solamente in un secondo momento potrà valutarsi l’opportunità di procedere ad una denuncia per calunnia e diffamazione.
Perché non sono più ammesse la querela e controquerela per l’ingiuria.
Assieme alla diffamazione, in passato, fra le principali casistiche che davano luogo a querela o controquerela, vi era l’ingiuria. Essa era regolata dall’art. 594 cod. pen. e si identificava come la condotta di colui il quale offendeva l’onore o il decoro di una persona presente; circostanza, questa, che valeva a distinguerla dal reato di diffamazione. Sul punto la Cassazione, anche con la recente pronuncia n. 1313/2019, ha ribadito che “l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore”.
Al pari del reato di diffamazione, anche l’ingiuria era reato perseguibile solo su querela e controquerela di parte.
A seguito dell’intervenuta abrogazione mediante il D. Lgs. n. 7/2016, la fattispecie de quo non costituisce più reato, cosicché essa può rilevare sul solo piano civilistico per mezzo di un’azione di risarcimento da danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..
È inoltre prevista una “sanzione pecuniaria civile” di cui abbiamo parlato in questo articolo.
Quando la querela non è fondata, ma è fondata la controquerela.
Ci sono ipotesi nelle quali la condotta del soggetto agente, pur astrattamente lesiva dell’onore e reputazione del soggetto passivo, di fatto con costituisce il reato di diffamazione poiché scriminata dall’esercizio di un diritto o dall’adempimento di un dovere. Di tal guisa, si tratta di vicende nelle quali non può trovare valido impiego l’istituto della querela ma può comunque esservi spazio per una controquerela fondata.
Il riferimento, in particolare, concerne tutte quelle espressioni afferenti al diritto di cronaca e critica, coperte dalla garanzia del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ex art. 21 cost..
Ovviamente, non si tratta di una garanzia assoluta e sempre invocabile atteso che, ai fini della sua giustificazione, il diritto di cronaca deve comunque essere esercitato nel rispetto di precisi limiti, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, a partire dalla storica sentenza n. 5259/1984, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato tre condizioni che operano come scriminanti di una comunicazione giornalistica potenzialmente diffamante; ossia: l’interesse sociale alla notizia, la verità dei fatti esposti, la continenza della forma espositiva. In presenza di tali “indici”, un’eventuale querela risulterebbe infondata e, pertanto, sarebbe destinata all’archiviazione, non trovandosi al cospetto di un fatto di reato.
Tuttavia, può accadere che, in risposta alla querela presentata, ancorché infondata, da taluno e magari sorretta da post o frasi diffamanti nei confronti del giornalista, quest’ultimo replichi con una controquerela. Essa sarebbe pienamente fondata, giacché inerente a fatti diffamanti non rientranti nell’esercizio del diritto.
Come individuare la competenza territoriale per la controquerela.
La controquerela deve essere presentata nel luogo di consumazione del reato, in vista di un più agevole svolgimento delle indagini.
Nell’ambito del reato di diffamazione, il quale è un reato di evento, esso è indicato da quello nel quale i terzi hanno percepito le espressioni offensive proferite dall’agente potendo in tal senso venire in soccorso anche prove logiche o testimoniali (Cassazione sentenza n. 55386/2018).
L’individuazione del luogo di consumazione può essere più complessa allorquando la condotta avvenga a mezzo internet ovvero mediante strumenti di comunicazione a distanza e di massa.
In tali circostanze, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, mediante un’attenta ermeneutica ricostruttiva ancorata ai parametri già varati in ordine alla diffusione di notizie mediante il mezzo della stampa, a sancire i criteri da seguire ai fini della individuazione del luogo e tempo dell’illecito.
Considerato che nell’ambito della diffamazione a mezzo stampa il luogo di consumazione coincide con quello della pubblicazione della testata giornalistica, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4741/2000, ha precisato che il luogo di consumazione del contegno diffamatorio, coincidendo con quello della percezione dell’offesa da parte dei destinatari, deve essere identificato con quello della connessione dei vari utenti web, ovvero, quello della immissione della notizia nella rete.
Per completezza espositiva, si precisa che la diffamazione commessa con il mezzo della stampa o di internet integra l’ipotesi aggravata contemplata dal III comma dell’art. 595 cod. pen. in ragione della massima diffusibilità della notizia lesiva dell’onore altrui, al cospetto della minorata difesa della vittima.
Cosa succede se si presenta la controquerela all’Autorità non competente per territorio?
La controquerela (così come la querela, la denuncia e l’esposto) deve essere presentata presso la Procura della Repubblica, ovvero le Forze dell’Ordine a essa facenti capo, territorialmente competente. In tal senso, l’art. 8 c.p.p. afferma che “la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è commesso”; si tratta di una regola generale, suscettibile di deroghe solo in ipotesi eccezionali come, per esempio, nell’ambito dei procedimenti riguardanti i magistrati ai sensi dell’art. 11 c.p.p., e finalizzata a reprimere le condotte criminose direttamente nel luogo nella quali esse sono state realizzate.
Tuttavia, non sempre è facile individuare il luogo di commissione del fatto, specialmente laddove esso sia stato commesso in piccoli comuni.
In ogni caso, la controquerela (al pari della querela, della denuncia e dell’esposto) si considera validamente presentata ancorché proposta dinanzi all’Autorità non competente territorialmente a dar seguito al procedimento. In tal caso, il Pubblico Ministero assegnatario delle indagini dovrà trasmettere d’ufficio la notizia di reato alla Procura della Repubblica territorialmente competente, secondo quanto previsto dagli artt. 20 e ss. c.p.p.
Pertanto, la notizia di reato sarà appresa validamente pur in presenza di una controquerela, querela, denuncia o esposto, presentate in luogo differente da quello di commissione del reato comportando tale evenienza solamente un appesantimento dei termini procedimentali, dovuto alla trasmissione del fascicolo dalla Procura incompetente a quella competente.
Come si comporta la controquerela nel processo penale.
È possibile chiedere il risarcimento dei danni per calunnia, all’interno di un procedimento penale? L’esercizio del diritto di querela o quello di controquerela richiede che il soggetto querelante o controquerelante abbia lo status di persona offesa dal reato asseritamente commesso dal querelato/controquerelato.
In virtù di tale qualità di “vittima”, il querelante (e il controquerelante) ha diritto a essere risarcito per il danno subito dall’illecito mediante due possibili modi:
– costituirsi parte civile nel processo penale,
– oppure intentare un’autonoma causa civile.
Nel primo prende vita un sotto procedimento nell’ambito del processo penale che, pur essendo formalmente soggetto alle regole del ricorso civile, segue i tempi del rito penale per terminare con il riconoscimento di un risarcimento a favore del danneggiato, liquidato dallo stesso Giudice penale, secondo i parametri propri del diritto civile.
A tal fine, ai sensi dell’art. 78 c.p.p., la costituzione di parte civile per richiedere il risarcimento danni da querela infondata, deve avvenire nell’ambito dell’udienza preliminare o, comunque, non oltre il momento dell’apertura del dibattimento a pena di inammissibilità.
Cosa accade se il risarcimento del danno è accordato in sede penale: la costituzione di parte civile
Se la persona offesa decide, in seguito ad aver sporto querela o controquerela, di costituirsi parte civile nel processo penale, la liquidazione del danno da risarcire viene statuita dallo stesso Giudice Penale chiamato a valutare la responsabilità dell’imputato, alla luce dell’art. 185 cod. pen. intitolato, appunto, “restituzioni e risarcimento del danno”.
In tali ipotesi, la valutazione del giudicante è distinta rispetto a quella inerente la condanna alla pena, cosicché ben potrà aversi una sentenza di assoluzione comunque accompagnata dalla statuizione sul risarcimento del danno essendo questa una decisione la quale, pur avvenendo nell’ambito del processo penale, deve comunque basarsi sui canoni civilistici in termini di causalità fra condotta ed evento secondo la logica del “più probabile che non” (certamente meno stringente di quella richiesta in sede penale), profilo soggettivo e oggettivo.
Qual è il danno risarcibile per la controquerela della parte civile
Sotto la voce di “danno” risarcibile, la norma testé citata fa riferimento sia al danno patrimoniale (nelle due componenti del danno emergente e lucro cessante) che a quello non patrimoniale senza, tuttavia, che il Giudice in sede di delibazione sia tenuto a distinguerli.
Ai fini liquidatori, il Giudice dovrà fare riferimento ai criteri disposti dagli artt. 1223 e ss. cod. civ. potendo altresì avvalersi del parametro equitativo ex art. 1226 cod. civ. specie allorquando si tratti di danno non patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 539 c.p.p., la parte civile può fare richiesta affinché il Giudice penale condanni l’imputato al pagamento di una parte del risarcimento, detta “provvisionale”, ogni qual volta non si ritengano le prove raggiunte in dibattimento sufficienti per poter disporre la liquidazione del danno complessivo, talché le parti saranno a tal fine rimesse dinanzi al giudice civile.
Ad esempio, è possibile che venga concesso, in parte, il risarcimento dei danni per calunnia, con riferimento ai danni morali.
In ogni caso, “la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi” ex art. 540 c.p.p.. Da tale momento la parte lesa potrà esperire i mezzi previsti dal regime civilistico per agire in esecuzione laddove il debitore/imputato non adempia spontaneamente all’obbligazione risarcitoria.
Cosa accade se il risarcimento è accordato in sede civile
In alternativa alla costituzione di parte civile, la persona offesa può decidere di intentare una causa civile a sé stante (ad esempio per richiedere il risarcimento dei danni per calunnia), senza affrontare il processo penale, che in caso di controdenuncia per calunnia, prosegue comunque il suo corso.
Si determina una vera e propria indipendenza fra i due procedimenti (quello in sede civile e quello in sede penale) con la possibilità, peraltro, che essi giungano a decisioni contrastanti e difformi.
In ogni caso, come di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13661/2019, l’azione civile non può essere contemporaneamente proposta in sede civile e in sede penale, talché la proposizione dell’una esclude l’ammissibilità dell’altra.
Ogni qual volta si verifichi tale circostanza, la causa civile viene sospesa sino alla definizione del processo penale, ai sensi dell’art. 75, comma III, c.p.p.
Tuttavia, laddove la parte offesa dal reato, anziché costituirsi parte civile nel processo penale, decida di agire esclusivamente in sede civilistica, sarà il Giudice civile a valutare la sussistenza o meno dei requisiti utili per poter affermare la responsabilità civile del convenuto.
Nel caso di positivo accertamento, egli dispone la liquidazione del danno unitamente ai modi e tempi per adempiervi con una decisione esecutiva.
Ad esempio, in caso di vittoria, il giudice liquida la somma a titolo di risarcimento danni per calunnia.
Nel caso in cui il debitore resti inadempiente, il creditore potrà agire per l’esecuzione costituendo la sentenza de quo valido titolo esecutivo.
Quale danno è risarcibile alla parte civile che ha presentato querela e controquerela.
Come viene accordato il risarcimento dei danni da querela infondata? Con la querela o controquerela e l’esercizio dell’azione civile, sia che avvenga nel processo penale che con autonomo giudizio civile, la vittima dell’altrui contegno criminoso chiede di essere risarcita per il danno subito.
In tali ipotesi, il pregiudizio subito segue la logica della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 cod. civ., vale a dire il “risarcimento per fatto illecito”.
Il principio che governa la responsabilità extracontrattuale è quello del neminem laedere, alla cui luce ogni consociato è tenuto ad astenersi dal ledere l’altrui sfera giuridica, in ossequio al corollario della solidarietà sociale solennemente sancito dall’art. 2 cost..
Anche nel caso di denuncia infondata risarcimento danni segue quindi l’art 2043 cod. civ..
Ciò significa che ai fini del suo riconoscimento (ad esempio al fine di liquidare il risarcimento dei danni da querela infondata) occorre verificare la sussistenza di alcuni parametri: il fatto illecito commesso, l’elemento soggettivo dell’agente il quale dovrà integrare i profili del dolo o, almeno, della colpa; l’evento di danno patito dalla vittima; il nesso di causalità fra la condotta illecita dell’autore e il pregiudizio subito dal soggetto passivo.
Trattandosi di una categoria squisitamente civilistica, il nesso eziologico fra condotta ed evento dovrà essere accertato secondo la logica del diritto civile. In sintesi, non si tratta di ricercare un elevato grado di credibilità razionale alla luce della condicio sine qua non, bensì di verificare la relazione fra contegno dell’agente ed evento subito secondo la prospettiva del “più probabile che non”, in virtù anche dell’insegnamento sul punto offerto dalla Cassazione con pronuncia n. 21619/2007.
Quali voci di danno sono risarcibili a chi presenta la querela e controquerela.
Nel caso di un risarcimento danni promosso avverso una querela o controquerela per diffamazione (come anche nel caso di denuncia per calunnia e diffamazione) a venire in gioco è la lesione patita in ordine all’onore, alla stima e alla reputazione della persona; in altre parole, si tratta di tutte componenti afferenti alla persona.
Pertanto, è necessario rifarsi alla statuizione n. 9283/2014 della Cassazione (che, a sua volta, ribadisce quanto già espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle nn. 26972, 26973, 26974, 26975/2008), secondo la quale “la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore di scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc…); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione”.
Discorso parzialmente differente vale, invece, per il risarcimento del danno alla persona offesa da calunnia, ovverosia in caso di risarcimento dei danni da querela infondata. In tale ipotesi, infatti, oltre al danno non patrimoniale subito a causa della lesione all’onore, la vittima ha diritto, altresì, a pretendere un giusto ristoro per il danno patrimoniale subito a causa del reato, atteso che essa avrà dovuto difendersi da un procedimento penale e, pertanto, ne avrà sostenuti tutti i costi relativi.
Cosa accade se la querela e controquerela viene archiviata.
Come già premesso, l’accertamento di una responsabilità in sede civile secondo lo schema dell’art. 2043 cod. civ. è del tutto indipendente da quello in sede penale.
Pertanto, anche nel caso di archiviazione della querela e controquerela, la persona offesa dal contegno dell’agente ha il diritto di far valere il pregiudizio subito mediante un processo civile.
Ciò è possibile non solo poiché il giudizio civile e quello penale sono del tutto autonomi fra loro ma anche perché la condotta illecita della quale si occupa l’art. 2043 cod. civ. non necessariamente deve connotarsi come tale nel sistema penalistico, essendo sufficiente che si tratti di un contegno contra ius giacché configurante un’illegittima aggressione dell’altrui sfera giuridica.
Inoltre, il giudice civile non può in modo alcuno essere influenzato dagli esiti del procedimento penale, dovendo egli valutare l’inferenza fra condotta ed evento secondo la causalità civile del “più probabile che non”, sicché un parametro meno stringente di quello richiesto dalla causalità penalistica, a partire dalla sentenza “Franzese” (S.U. n. 30328/2002).
Si ricorda che ai fini della responsabilità aquiliana il contegno illecito dell’agente, oltre che dal dolo, ben può essere sorretto anche dalla colpa cosicché verosimile è l’ipotesi secondo la quale non si è giunti a una condanna in sede penalistica per difetto dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’integrazione del reato contestato senza che ciò possa impedire un accertamento per colpa in sede civile.
Tuttavia, ai fini dell’ammissibilità dell’azione civile è necessario che essa venga proposta entro 5 anni dal fatto per cui si procede, secondo quanto previsto dall’art. 2947 cod. civ..
Quale danno spetta nell’ipotesi di una querela o controquerela infondata.
A prescindere dall’esito delle indagini preliminari, l’apertura di un procedimento penale in seguito alla presentazione di una querela per calunnia o controquerela per diffamazione, determina un pregiudizio a danno di colui contro il quale era diretta, specialmente ove risultata la notizia di reato infondata.
Detta circostanza si traduce nella possibilità per il danneggiato di intentare un’azione civile volta a far valere una responsabilità extracontrattuale a carico di chi ha presentato querela e controquerela.
L’avvio delle indagini, infatti, comporta un notevole stress per la persona che vi è sottoposta anche a livello di onore e reputazione, nonché un certo dispendio economico in vista dell’esercizio del diritto di difesa volto a far emergere la sua estraneità ai fatti contestati.
Pertanto, in seguito all’acclarata infondatezza dell’accusa, l’accusato ha il diritto di intentare una causa civile finalizzata a ottenere un risarcimento dei danni alla luce dell’art. 2043 cod. civ. purché, come già visto nei paragrafi precedenti, agisca entro 5 anni dal momento nel quale in fatto si è verificato, essendo la relativa azione soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ..
Per richiedere una consulenza in materia, lo Studio Legale Berti e Toninelli si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5. Offriamo assistenza e consulenza legale in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze. Potete scrivere la vostra richiesta nel form presente al seguente link.
- L’usucapione - Agosto 4, 2022
- Il pignoramento delle autovetture - Luglio 23, 2022
- Il contest online - Luglio 23, 2022