Cos’è la comunione ereditaria
La comunione ereditaria è un istituto giuridico che prevede la contitolarità di una serie di situazioni che fanno parte del patrimonio del de cuius, da parte degli eredi (quindi in seguito all’accettazione dell’eredità). La disciplina della comunione ereditaria è individuabile nelle norme sulla comunione in generale di cui agli artt. 1100 e successivi del cod. civ., nonché in alcune norme specifiche.
In base alla comunione ereditaria, ciascun coerede è titolare di una quota dell’intero asse ereditario (diritti reali, diritti di credito….).
All’interno della comunione ereditaria non ricadono i debiti del de cuius, che sono ripartiti in base alle quote spettanti ad ognuno dei condividenti. Infatti, l’art. 752 cod. civ. indica come gli eredi rispondono dei debiti ereditari proporzionalmente alla quota loro spettante, salvo che non sia prevista una diversa ripartizione da parte del testatore. La giurisprudenza non consente al creditore di richiedere l’intero importo ad uno solo dei coeredi, dovendo invece citare tutti gli eredi in giudizio per ottenere la condanna pro quota al pagamento del debito (Cass., sent. n. 20338/2007).
Per i crediti ereditari, come affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “i crediti ereditari, a differenza dei debiti del de cuius, non si dividono automaticamente pro quota tra gli eredi, ma entrano a far parte della comunione ereditaria con conseguente possibilità per i coeredi di agire in giudizio per il pagamento dei medesimi, sia per l’intero, sia pro quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi” (Cass. SS. UU., sent. n. 24657/2007).

La prelazione ereditaria
Una peculiarità della comunione ereditaria rispetto alla comunione ordinaria, inoltre, risiede nel diritto di prelazione ereditaria ex art. 732 cod. civ.: ciascun coerede ha diritto di prelazione sulle quote degli altri, così che ogniqualvolta uno dei coeredi intenda vendere a terzi (estranei alla comunione ereditaria) la propria quota o parte di essa, deve prima notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi, avendo cura di indicare il prezzo di vendita. Gli altri coeredi, informati della volontà di vendere, possono avvalersi della prelazione, acquistando la quota di eredità al prezzo indicato. Solo in caso di rinuncia alla prelazione, il coerede può vendere la quota a soggetti estranei alla comunione ereditaria.
Nel caso in cui venga impedito il diritto di prelazione (ad esempio perché il contratto preliminare non viene notificato al coerede, oppure perché la quota viene venduta ad un prezzo diverso da quello indicato nel preliminare notificato) il coerede può esercitare il retratto successorio, cioè può chiedere all’acquirente la restituzione della quota alienata, corrispondendone il prezzo da lui pagato.
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