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La comunione de residuo

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La gestione dei beni tra i coniugi

La comunione de residuo

Molto spesso, nel parlare quotidiano, si sente fare riferimento a termini quali regime patrimoniale fra coniugi, comunione legale, separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale e comunione de residuo giacché trattasi di tematiche dal notevole rilievo nella vita di coppia dell’età adulta.
Peraltro, con l’intervenuta riforma in materia di diritto di famiglia (legge n. 151 del 19 maggio 1975) si è aperta la stagione della piena equiparazione fra uomo e donna anche in ambito familiare, sia come genitori che come soggetti di diritto.
In ossequio a tale volontà, il legislatore, oltre a lasciare ampia facoltà di scelta ai coniugi in ordine al regime patrimoniale cui rimettere i propri equilibri economici, per mezzo di convenzioni derogatorie all’ordinaria comunione legale, si è altresì preoccupato di apprestare la tutela dell’armonia, fiducia e rispetto che nutre la vita coniugale anche in fase di cessazione della comunione e lo ha fatto mediante la figura della comunione de residuo.
Si parla di comunione de residuo per identificare quella vicenda che prende forma allorquando venga meno la comunione fra i coniugi, determinando la comproprietà al 50% di entrambi su tutti i beni dell’uno e dell’altro. In tale ratio ispiratrice non deve perciò sorprendere che sia prevista la comunione de residuo sul conto corrente o sul libretto di risparmio del coniuge, al momento dell’instaurarsi della comunione di residuo stessa.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


COSA SIGNIFICA REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI

Quando si parla di “regime patrimoniale tra i coniugi” si intende fare riferimento al tipo di disciplina che seguono i beni (immobili, mobili o mobili registrati) dei coniugi in seguito al loro matrimonio.
A seguito della riforma del diritto di famiglia, avvenuta con la legge n. 151/1975, il regime ordinario è quello della comunione legale, come espressamente sancito dall’art. 159 cod. civ..
Il codice prevede due forme di comunione legale: quella immediata e la comunione differita (detta anche comunione de residuo). La prima viene immediatamente applicata, mentre gli effetti della seconda restano “latenti”, fino al momento dello scioglimento della comunione, per i motivi che saranno analizzati.
In ogni caso, è data la piena facoltà ai coniugi, sia al momento della celebrazione del matrimonio che successivamente, di scegliere a favore di un differente regime patrimoniale, ovvero quello della separazione dei beni di cui agli artt. 215 e ss. cod. civ. o della comunione convenzionale ex artt. 210 e ss. cod. civ.. Inoltre, le parti, o un terzo, possono istituire convenzionalmente un vincolo di destinazione su determinati beni, ricorrendo all’istituto del fondo patrimoniale prevista negli artt. 167-171 cod. civ.


QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA COMUNIONE LEGALE

La comunione legale si caratterizza per essere “senza quote”.
A differenza di quanto si registra per le ipotesi di comunione volontaria, nelle quali ciascun soggetto è proprietario di una precisa quota previamente identificata e liberamente alienabile (salvo pattuizioni di segno contrario comunque non eccedenti il decennio), quella legale esclude il diritto per il singolo coniuge di cedere a terzi una quota del bene comune. I beni che vi sono vincolati possono essere trasferiti solo per l’intero e con il consenso di entrambi i coniugi, a pena di annullabilità da parte del coniuge che non ha prestato il proprio consenso ex art. 184 cod. civ..
In virtù della comunione legale, i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni a entrambi i coniugi, anche se al relativo acquisto ha partecipato uno solo di essi. In particolare, è l’art. 177, lett. a) e d) cod. civ. a elencare dettagliatamente i beni oggetto di comunione legale: acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio; aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; utili delle aziende gestite da entrambi i coniugi ma costituite prima del matrimonio.


COME AMMINISTRARE I BENI IN COMUNIONE LEGALE

Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni, l’art. 180 cod. civ. distingue tra atti di ordinaria amministrazione, che spettano “disgiuntamente” a ciascun coniuge (anche senza il consenso dell’altro), ovvero di straordinaria amministrazione, che devono essere posti in essere “congiuntamente” ovverosia con il consenso reciproco, o con la convalida successiva, a pena di annullabilità, ex art. 184 cod. Civ..
Ai sensi dell’art. 186 cod. civ. i beni oggetto di comunione legale possono essere “aggrediti” da parte di terzi che vantano crediti derivanti da obbligazioni:

  • contratte separatamente dai coniugi ma nell’interesse della famiglia;
  • per quelle assunte congiuntamente dai coniugi;
  • per gli oneri gravanti sui beni oggetto di comunione al tempo stesso del loro acquisto.

Se i beni in comunione non sono sufficienti per soddisfare un debito comune, “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito” (art. 190 cod. civ.).
Viceversa, per tutti quei debiti riconducibili a obbligazioni assunte disgiuntamente da ciascun coniuge e per interessi estranei a quelli familiari, vige una responsabilità sussidiaria. Il creditore deve soddisfare le proprie ragioni in prima battuta sui beni personali del coniuge debitore e, solo se questi insufficienti a estinguere il debito, può agire sui beni in comunione sino al valore del credito ex art. 189 cod. civ..


COME DEROGARE AL REGIME ORDINARIO.

L’art. 159 cod. civ. prevede che “il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni”.
La scelta a favore di un regime patrimoniale diverso da quello ordinario può essere espressa sia al momento della celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art. 162, comma II, cod. civ. che in un tempo successivo, anche mediante la stipula di apposita convenzione.
Questa, ai fini della sua validità, deve essere stipulata nella forma di atto pubblico con il consenso di entrambe le parti (oppure dei loro eredi), alla presenza di due testimoni e annotata (a cura del Notaio entro 30 giorni) a margine dell’atto di matrimonio negli atti dello Stato Civile ai fini dell’opponibilità ai terzi. Inoltre, ove la stessa concerna beni immobili, essa deve essere altresì trascritta nei registri immobiliari ex art. 2647 cod. civ. per fini pubblicitari.
I terzi pregiudicati dalla convenzione matrimoniale possono chiederne l’annullamento fornendo la prova del suo carattere simulato (art. 164 e 1415 cod. civ.).


COSA SI INTENDE PER COMUNIONE CONVENZIONALE.

Mediante stipula di apposita convenzione matrimoniale, oppure all’atto stesso di celebrazione del matrimonio, le parti possono anche decidere di optare per il regime della comunione, ma con deroghe rispetto a quanto previsto dal legislatore per la comunione immediata.
Per esempio, i coniugi possono convenire di coinvolgere in comunione quei beni acquistati anteriormente al matrimonio e, pertanto, non destinati a rientrare in comunione legale.
In ogni caso, come già spiegato sopra, l’autonomia negoziale dei coniugi incontra comunque il limite:

  • del divieto di derogare alle norme sui diritti e doveri reciproci fra i coniugi e in ordine al mantenimento dei figli;
  • quello di cui all’art. 166 bis cod. civ. circa la costituzione di beni in dote
  • e quello sull’uguaglianza delle quote vantate sui beni.

Ai sensi dell’art. 210, comma II, cod. civ. non possono essere compresi in comunione convenzionale:

  • i beni indicati alle lettere c), d), e) dell’art. 179 cod. civ., vale a dire i beni di uso strettamente personale del coniuge e i loro accessori;
  • i beni funzionali all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno ovvero come pensione per la perdita dell’abilità al lavoro.


COSA COMPORTA LA SCELTA PER IL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI.

Nel caso in cui i coniugi scelgano il regime di separazione dei beni (articoli 215 e seguenti del cod. civ.), ognuno mantiene la esclusiva titolarità dei beni acquistati in corso di matrimonio. In virtù di tale titolarità esclusiva, ciascuno di essi può provvedere alla loro amministrazione in via autonoma e disgiunta (art. 217 cod. civ.), salvo la facoltà di concedere all’altro procura ad amministrare, con obbligo di rendicontazione o meno.


COS’È IL FONDO PATRIMONIALE

Ai sensi dell’art. 167 cod. civ.ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. Tale fattispecie, però, non sostituisce il regime patrimoniale della famiglia (vuoi come comunione legale, vuoi come separazione dei beni o comunione convenzionale) ma si affianca a esso e lo integra.
In virtù della istituzione del fondo patrimoniale, ai beni che vi sono compresi è impresso un vincolo di destinazione talché essi possono essere impiegati unicamente al fine di soddisfare i beni della famiglia. Conseguentemente, essi si sottraggono al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ. secondo cui “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.


COS’È LA COMUNIONE DE RESIDUO.

In genere, non rientrano nella comunione legale i beni “personali” di ciascun coniuge ex art. 179 cod. civ., i suoi frutti e proventi; i beni acquisiti per effetto di donazione o testamento (salvo sia diversamente previsto nel relativo atto di cessione); quelli strumentali all’esercizio della professione; i beni ottenuti da risarcimento del danno o pensione di inabilità.
Tuttavia, alcuni beni esclusi dalla comunione legale “immediata”, sono però compresi nella comunione de residuo, cioè quella che resta “latente” fino allo scioglimento della comunione legale. In altri termini, la comunione differita (o comunione de residuo) si forma nel momento stesso in cui si forma la comunione immediata, ma spiega i suoi effetti solamente quando cessa il regime patrimoniale legale (per separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio, morte di uno dei coniugi o separazione dei beni), purché tali beni non siano già stati consumati in precedenza. Proprio in virtù di tale considerazione, è dominante in dottrina l’idea secondo la quale la comunione de residuo in altro non consista che nei soli risparmi rimanenti al tempo dello scioglimento della comunione, ad esempio nel caso della comunione de residuo sul conto corrente.
È importante precisare che sino al momento dello scioglimento della comunione, tali beni restano nella piena ed esclusiva titolarità del coniuge, alla stregua di quanto previsto per i beni personali dall’art. 179 cod. civ., seguendo quindi la disciplina per loro prevista.
In altre parole, fino a tale momento, la comunione è solamente “virtuale”, poiché i beni vengono amministrati dal singolo coniuge come suoi beni personali. La comunione diventerà effettiva, se e quando, al momento dello scioglimento della comunione per una delle cause indicate all’art. 191 cod. civ., i beni esisteranno ancora e verranno divisi.
Pertanto, i beni oggetto di comunione residuale, al momento dello scioglimento della comunione, confluiscono tra i beni che devono essere divisi in parti uguali fra i coniugi, al pari degli altri beni soggetti al regime della comunione, ancorché nel corso della comunione legale essi appartenessero a solo uno di essi.


QUAL È L’OGGETTO DELLA COMUNIONE DE RESIDUO

La “comunione differita” (o comunione de residuo) si estende ai beni non consumati al momento dello scioglimento del matrimonio o della comunione, i quali divengono comuni, per la parte residuale, come spiegato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 6876/2013.
Sintetizzando, sono tre le categorie di beni che cadono in comunione di residuo:

La comunione di residuo, a differenza di quella legale perciò, si estende anche ai frutti naturali (ad esempio i raccolti agricoli, la legna dei boschi cedui eccetera ) ed ai frutti civili (ex art. 820 codice civile, come i canoni di locazione, gli interessi dei capitali, le rendite eccetera) che il coniuge percepisce dai beni “personali” ex art. 179 cod. civ., di modo che quando si parla di comunione residuale si fa riferimento a tutti i vantaggi economici comunque acquisiti da ogni coniuge, in virtù della sua titolarità su un certo bene, nonché i guadagni conseguiti per il tramite di attività separata (art. 177, lett. c) cod. civ.).
Per chiarezza espositiva, è possibile schematizzare i beni più comunemente destinati a cadere in comunione de residuo:

  • beni mobili o diritti di credito verso terzi;
  • stipendi e redditi professionali;
  • canoni di locazione di beni personali;
  • utili netti ricavati dall’esercizio di un’impresa;
  • risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio;
  • quote di società di persone;
  • quote di s.r.l. il cui acquisto è connesso a un’effettiva partecipazione sociale;
  • dividendi derivati da partecipazioni sociali.


QUANDO I BENI ESISTENTI MA NON PERCEPITI RIENTRANO NELLA COMUNIONE DE RESIDUO

I beni esistenti ed i crediti maturati, ma non percepiti dal coniuge, rientrano nella comunione de residuo? Si tratta di una questione delicata e a lungo controversa in giurisprudenza.
Da un lato, la necessità di tutelare il coniuge “debole” depone per identificare il tempo di apertura della comunione residuale con quello dello scioglimento della comunione legale, ma comprendendovi anche ai beni non ancora percepiti ma percependi dal coniuge (Cassazione sentenza n. 14897/2000).
Dall’altro lato, esigenze di giustizia sostanziale impongono di considerare l’apertura della comunione differita con lo scioglimento di quella legale, ma limitandosi ai soli beni esistenti e percepiti a tale tempo (Cassazione sentenza n. 2597/2006).
Nel tempo la giurisprudenza di legittimità sembra essersi assestata proprio su quest’ultima logica, talché “l’esistenza di un diritto ex comunione de residuo è legata al solo fatto che determinate utilità siano ancora presenti nel patrimonio di uno dei coniugi al momento del verificarsi dello scioglimento della comunione legale. Di tal guisa, in costanza di comunione il coniuge rispetto ai proventi dell’attività personale ha un potere di godimento, disposizione e amministrazione pieno, salvo il solo limite di contribuire ai bisogni della famiglia che comunque sussiste anche in relazione ai beni personali. La comunione de residuo non fa nascere un diritto di credito in capo al coniuge, bensì una mera aspettativa di fatto giacché è solo al momento dello scioglimento della comunione che si opera un ritrasferimento” (Cassazione sentenza n. 2597/2006).


QUALI BENI NON RIENTRANO NELLA COMUNIONE DE RESIDUO.

Sono esclusi dalla comunione de residuo i beni che vengono considerati “strettamente personali”, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 179 codice civile:

  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;


QUALI SONO LE SORTI DEI BENI PERSONALI NELLA COMUNIONE DE RESIDUO.

La comunione residuale segue taluni aggiustamenti allorquando vengono in gioco i beni personali.

Infatti, nel corso della comunione legale o convenzionale essi sono comunque sottratti alla comproprietà, potendo il coniuge alienarli e reimpiegare il relativo provento per l’acquisto di altri beni personali. Ai sensi dell’art. 179 lett. f) codice civile, sono considerati beni personali anche “i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio” a condizione che ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Analoga facoltà non è consentita circa il reimpiego di beni oggetto di comunione de residuo.
Secondo un superato orientamento della Cassazione (sentenza 9355/1997), i beni acquistati con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi «entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, senza che vi sia possibilità di esclusione tramite la dichiarazione prevista dall’art. 179, lett. f), c.c., che trova applicazione unicamente in relazione all’acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni personali, tassativamente elencati dal predetto art. 179 c.c.».
Tuttavia, tale orientamento è stato superato da un più recente arresto (sentenza n. 13441/2003).
Quindi, se tali acquisti vengono effettuati pur in pendenza del regime di comunione dei beni, sono comunque esclusi dalla comunione legale immediata.
Nella pendenza della comunione differita, gli acquisti effettuati con i proventi della vendita di beni personali, cadono in comunione residuale. Rimangono di pertinenza del singolo coniuge, sino al momento dello scioglimento della comunione, quando diventeranno comuni (se ancora esistenti).
Ciò è vero, salvo il ricorrere delle ipotesi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 179 cod. civ. Di tal guisa, restano esclusi dalla comunione de residuo i soli beni e relativi accessori inerenti all’uso prettamente personale del coniuge (per esempio i vestiti) e quelli attinenti alla professione del coniuge. Trattasi di eccezioni al regime generale della comunione differita volte a salvaguardare, da un lato, la dignità personale del singolo alla luce dell’art. 2 cost. e, dall’altro, a tutelare il lavoro ex art. 4 cost..


QUALI SONO LE POSSIBILI DESTINAZIONI DEI BENI COMUNI NELLA COMUNIONE DE RESIDUO.

I beni comuni dei coniugi, al momento dell’apertura della comunione de residuo, possono seguire scenari diversi a seconda che siano stati consumati immediatamente, accantonati oppure investiti.
Nella prima ipotesi non si creano particolari criticità giacché essi non essendo più presenti non costituiranno oggetto di comunione residuale.

Viceversa, i beni comuni accantonati ovvero investiti sono destinati ex lege a formare la massa di comunione differita. Ne fanno eccezione i beni accantonati con il prezzo del trasferimento o con lo scambio dei beni personali, alle condizioni dell’art. 179 lett. f) codice civile.
Non è un caso che è preponderante in dottrina la riduzione concettuale della comunione de residuo alla parte dei soli risparmi. In particolare, si tratta di una riflessione maturata dalla ricerca della ratio che anima la comunione di residuo e individuata in un duplice profilo, cioè: il raggiungimento di un giusto equilibrio fra taluni principi solennemente sanciti in Costituzione (solidarietà fra i coniugi, uguaglianza sostanziale, tutela del lavoro, della proprietà privata e della libertà di iniziativa economica) e l’esigenza di evitare coinvolgimenti del coniuge non imprenditore nei rischi d’impresa dell’altro e, al tempo stesso, la massima discrezionalità all’imprenditore nella scelta delle sue attività d’impresa.


QUANDO SI APRE LA COMUNIONE DE RESIDUO.

L’art. 191 del codice civile indica le cause dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi, e quindi anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono:

  • dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi,
  • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
  • separazione personale,
  • separazione giudiziale dei beni,
  • mutamento convenzionale del regime patrimoniale,
  • fallimento di uno dei coniugi.

Alla luce di quanto sopra esposto, è rilevante capire con esattezza il momento nel quale si apre la comunione differita cosicché tutti i beni dei coniugi (salvo le eccezioni già viste) possano essere divisi.


IL DIES A QUO DELLA COMUNIONE DI RESIDUO A SEGUITO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

Prima della riforma del 2015, l’art. 191 codice civile elencava le cause di scioglimento della comunione legale. Rimaneva tuttavia incerto il momento da quando questa doveva considerarsi cessata (e quindi il momento di apertura della comunione de residuo) a seguito della separazione personale dei coniugi.

La legge 55/2015 ha inserito il secondo comma dell’art. 191 cod. civ., che stabilisce che “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
Ne consegue che, in caso di separazione giudiziale, l’inizio della comunione de residuo è segnato dall’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

In caso di separazione consensuale, il regime della comunione differita si applica dal giorno dell’omologa del processo verbale di separazione, ma i suoi effetti retroagiscono al momento della sottoscrizione del verbale.


QUALE NATURA GIURIDICA DEI BENI IN REGIME DI COMUNIONE DE RESIDUO

Sulla natura della comunione de residuo, non c’è uniformità di vedute. La giurispridenza prevalente ritiene che la comunione de residuo abbia natura obbligatoria: al momento dello scioglimento della comunione legale il coniuge acquista un diritto di credito, che riguarda la metà dei beni assoggettati alla comunione de residuo.
Al momento dello scioglimento della comunione legale, il trasferimento della metà dei beni sottoposti alla comunione de residuo non avviene automaticamente, ma su questa parte di patrimonio, sorge un diritto di credito in capo all’altro coniuge.


QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA COMUNIONE DE RESIDUO.

Con l’instaurarsi della comunione residuale, si determina la divisione dei beni dei coniugi in parti uguali, come disposto dall’art. 194 cod. civ..
Allorquando si passa in comunione differita, occorre in via preliminare che ciascuno dei coniugi rimborsi alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini estranei a quelli afferenti ai bisogni della famiglia (art. 192 cod. civ.). Se taluno dei coniugi non provvede spontaneamente a effettuare i rimborsi e le restituzioni cui è dovuto, l’altro può rivolgersi al giudice affinché emetta un ordine di restituzione in tal senso.
La massa patrimoniale così ottenuta costituisce la sostanza sulla quale si attiva il meccanismo della comunione residuale.


QUALI STRUMENTI DI TUTELA PUÒ ESPERIRE IL CONIUGE PER NON ESSERE PREGIUDICATO IN COMUNIONE DI RESIDUO.

Allorquando in sede di comunione di residuo il coniuge si accorga di essere stato pregiudicato dalle strategie ex ante poste in essere dall’altro, può tutelarsi azionando, alternativamente, tre diversi strumenti di tutela.

Si premette che, fintanto che i beni caduti in comunione de residuo sono gestiti “unilateralmente”, l’altro coniuge non può vantare alcuna posizione di diritto soggettivo, ma come si è detto, solo un diritto di credito che nasce al momento dello scioglimento della comunione. La sua è una posizione di mera aspettativa di fatto a non vedere pregiudicata la quota che, in futuro, forse, le spetterà.
Egli, parallelamente alla comunione residuale, può agire in vista del risarcimento del danno, sulla scorta della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 cod. civ. dovendo però fornire la prova dell’elemento psicologico del coniuge perlomeno in termini di colpa, del pregiudizio subito dalla condotta illecita e del nesso di causalità fra detto contegno e il nocumento patito.
Alternativamente, il coniuge danneggiato dalle scelte dell’altro, per evitare di subire ulteriori pregiudizi in occasione di comunione differita, può esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., purché dimostri la malafede del coniuge e la consapevolezza del terzo in ordine al nocumento che l’atto de quo avrebbe recato al coniuge. In tal caso, non si determina l’annullamento dell’atto ma la sola inefficacia del medesimo nei confronti del coniuge senza, tuttavia, che vengano pregiudicati i diritti acquisiti da eventuali terzi in buona fede.
Laddove, invece, sia durante la costanza della comunione legale che il coniuge si renda conto delle scelte pregiudizievoli compiute dall’altro e intenda agire tempestivamente onde evitare pregiudizi ulteriori in comunione di residuo, questi può scegliere di convenire per il passaggio al regime di separazione dei beni.
In ipotesi residuali, al fine di non vedersi pregiudicate le aspettative in ordine alla divisione dei beni in comunione de residuo, il coniuge può invocare il principio di buona fede ed il divieto dell’abuso del diritto, a fronte del contegno del coniuge “dissipatore”.
In conclusione, trattasi di rimedi di fatto volti a ripristinare la massa della comunione residuale o, comunque, evitare dispersioni dei beni poste in essere dall’altro coniuge con lo scopo di nuocere.

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QUALI SONO LE SORTI NELLA COMUNIONE DE RESIDUO DEL CONTO CORRENTE.

La normativa estende la comunione de residuo al conto corrente dei coniugi, di guisa che il denaro diviene parte della massa di comunione differita, a prescindere da quale ne sia la genesi. Pertanto, con lo scioglimento della comunione legale e l’apertura della comunione residuale, i coniugi divengono contitolari sul saldo attivo dei propri conti correnti.
In particolare, la comunione de residuo su conto corrente si estende a tutto il saldo attivo del conto, al momento di apertura della comunione di residuo, e non solo relativamente a quella parte del saldo derivante dai beni ex art. 177 lett. b) e c) (ad esempio derivante dallo stipendio, o dai canoni di locazione, o da rendite finanziarie), come sancito dalla Cassazione con sentenza n. 10386/2009. Volendo fare un esempio concreto, mettiamo che Tizio e Caia, già in comunione legale dei beni, decidano di separarsi; si determina l’apertura della comunione differita su tutti i loro beni, a prescindere dall’origine dei medesimi (con l’eccezione di quelli strettamente personali di ciascuno, ovvero strumentali all’esercizio della professione).
Oltre ai beni mobili, immobili o mobili registrati, ricade nel regime della comunione de residuo il conto corrente per tutto il saldo attivo talché se sul conto corrente di Caia c’è un saldo attivo di 10 euro, per effetto della comunione di residuo, questo sarà diviso al 50% ciascuno, talché avranno 5 euro a testa.

Facciamo un altro esempio. Tizio, sposato con Caia in comunione dei beni, è titolare di un conto corrente personale. Tizio muore, pertanto la comunione si scioglie. In base al regime di comunione de residuo del conto corrente, a Caia spetta il 50% del saldo del conto corrente, mentre la restante metà deve essere divisa tra gli eredi di Tizio, tra cui anche Caia, che quindi avrà diritto al 50% (per la comunione de residuo sul conto corrente), più la quota a lei spettante come erede.

Secondo un orientamento della Cassazione, le somme di denaro ricavate dalla vendita di un bene strettamente personale (ad esempio di un immobile ricevuto in donazione) e depositate nel conto corrente intestato al singolo coniuge, non ricadono nella comunione de residuo del conto corrente, in applicazione estensiva dell’art. 179 lett. f) codice civile ed alla condizione della dichiarazione in esso indicata. La sentenza 1197/2006 stabilisce infatti che che “il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente.”


SI PUÒ EVITARE LA COMUNIONE DE RESIDUO SUL CONTO CORRENTE?

Per quanto riguarda la comunione de residuo su conto corrente, come abbiamo detto, al momento della comunione de residuo le poste attive presenti sul conto corrente personale di ciascun coniuge costituiscono, al pari di tutti gli altri beni, oggetto di comunione differita, come tali destinati a essere ripartiti al 50% fra i coniugi. A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell’ammettere la comunione de residuo su conto corrente anche per tutte quelle somme che sarebbero escluse dalla comunione legale (fra tutte, Cassazione sentenza n. 10386/2009).
In altri termini, se per tutto il corso del matrimonio ciascun coniuge ha un diritto personale ed esclusivo su tutti gli importi confluiti nel conto corrente, al momento dello scioglimento della comunione e dell’apertura della comunione di residuo, è comunque tenuto a dividere il relativo saldo attivo con l’altro (art. 177, lett. c), cod. civ.).
Pertanto, nel caso di comunione de residuo su conto corrente il solo modo per evitare di sottoporre il proprio saldo a comunione residuale è quello di assicurarsi che gli unici importi presenti sul conto corrente siano riconducibili a investimenti su beni strumentali all’attività professionale svolta, oppure su beni destinati all’uso prettamente personale; detto altrimenti, beni comunque esclusi dalla comunione de residuo.


PERCHÉ LA COMUNIONE DE RESIDUO (O COMUNIONE DIFFERITA) È PIÙ AMPIA DI QUELLA IMMEDIATA.

Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza l’ampiezza che coinvolge la comunione de residuo, ben al di là di quella immediata. Infatti, mentre nella comunione legale sono escluse le somme presenti sul conto corrente personale del coniuge, ovvero i diritti di credito vantati verso terzi per titoli non afferenti alle esigenze familiari, nella comunione de residuo sono, invece, compresi tutti i beni a qualunque titolo facenti parte del patrimonio del singolo coniuge laddove sono solamente due le categorie di beni sottratti alla comunione de residuo, vale a dire: i beni strumentali all’attività lavorativa (per esempio computer, libri, tablet ecc..) e quelli destinati all’uso strettamente personale (gioielli, vestiti e accessori).
Seppur possa sembrare una contraddizione interna al Sistema giuridico considerato, a ben vedere la logica che presiede la comunione de residuo è profondamente coerente con l’impianto di diritti e guarentigie che la Carta Costituzionale assicura e proclama a favore del singolo consociato.
Al momento della separazione o divorzio (fra le cause più comuni che determinano la comunione de residuo) spesso i coniugi vengono a trovarsi in una situazione di conflittualità tale per la quale, piuttosto che mantenersi equi verso il partner si tende a chiudersi in atteggiamenti opportunistici ed egoistici. Pertanto il legislatore, per mezzo della comunione de residuo, intende evitare che l’eventuale coniuge economicamente più debole possa essere pregiudicato dall’altro o trovarsi in condizioni di vita totalmente mutate rispetto a quelle avute in costanza di matrimonio.
La comunione de residuo in tale prospettiva, quindi, deve essere salutata con favore, completando quel disegno di parità tra coniugi inaugurato con la riforma del 1975 e rimarcato con il d. lgs. n. 154/2013.


QUANDO UN’AZIENDA RIENTRA NELLA COMUNIONE DE RESIDUO

Poniamo il caso del coniuge, sposato in comunione dei beni, che esercita l’attività di imprenditore. La sua azienda ricade in regime di comunione de residuo? Dipende se, al momento del matrimonio, l’azienda era già appartenente al coniuge, oppure se è stata costituita dopo il matrimonio.
Nella prima ipotesi (azienda costituita prima del matrimonio), l’azienda viene considerata un bene personale ex art. 179 lett. a) cod. civ. (“beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento”) e pertanto escluso dal redime della comunione. Al termine della comunione legale, l’altro coniuge non potrà pretendere metà dell’azienda.
Per gli utili e gli incrementi dell’azienda, invece, occorre fare un’ulteriore distinzione.
Se l’azienda viene gestita con l’apporto anche dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 177 comma 2 cod. civ., sono attratti nel regime della comunione legale immediata, sia gli utili che gli incrementi (ossia gli aumenti di valore).
Se, al contrario, l’azienda viene gestita dal solo coniuge imprenditore, l’art. 178 cod. civ. assoggetta alla comunione de residuo non gli utili, ma solamente gli incrementi.


L’AZIENDA COSTITUITA DOPO IL MATRIMONIO E LA COMUNIONE DE RESIDUO

Passiamo alla seconda ipotesi: azienda acquistata o costituita durante il matrimonio.
Anche qui si ripete la distinzione. Se l’azienda viene gestita da entrambe i coniugi, essa rientra nella comunione legale ex art. 177 lett. d) codice civile e deve essere amministrata secondo le norme ex art. 180 cod. civ. e seguenti.
In caso di scioglimento della comunione legale, è intervenuta una interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, (n. 4676/2018), affermando che “ai beni acquistati in un previgente regime patrimoniale continuano ad applicarsi (salva diversa volontà dei coniugi) le norme proprie di siffatto regime e non quelle del successivo e sopravvenuto regime coniugale”. Si tratta di un principio colmo di risvolti concreti assai importanti, giacché comporta che l’azienda (ed in genere i beni) acquistata dai coniugi in comunione legale, resta in comproprietà degli stessi, ancorché adottino il regime della separazione dei beni. Corollario di tale meccanismo è quello per il quale, anche dopo aver scelto di passare alla separazione dei beni, l’azienda acquistata in regime di comunione non è comunque vendibile singolarmente da un solo coniuge, neppure nella quota del 50% essendo la comunione legale “senza quote”.
Pertanto, affinché i beni comuni seguano il nuovo regime patrimoniale, è necessario che, al momento della stipula della convenzione, i coniugi espressamente escludano l’azienda dalla ultrattività della comunione legale.
Se invece viene gestita da un solo coniuge, rientra nella comunione de residuo, ai sensi dell’art. 178 cod. civ. Questo vuol dire che il coniuge imprenditore può gestirla, finché dura la comunione legale, come se fosse un bene personale (senza cioè l’applicazione degli artt. 180 e seguenti cod. civ.), ma al termine della comunione dei beni, l’azienda verrà divisa.

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