Al momento stai visualizzando La competenza del giudice di pace

La competenza del giudice di pace

La competenza del giudice di pace

Qual è l’ambito di competenza del giudice di pace civile e penale

Nel presente articolo trattiamo la competenza del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/1991, in luogo del giudice conciliatore.
Dopo averne inquadrata la figura, l’articolo si sofferma a delineare il ruolo del giudice di pace in materia civile, amministrativa e penale, anche alla luce della importante riforma che entrerà in vigore nel 2025.
La competenza del giudice di pace civile è identificata per valore, per materia e per territorio, mentre la competenza penale è identificata per materia e per territorio.
La competenza per valore del giudice di pace riguarda il valore della causa, ossia il valore economico della pretesa fatta valere in giudizio; la competenza per materia si determina in base, appunto, all’oggetto della controversia. Più complessa è la individuazione della competenza per territorio del giudice di pace, alla quale viene dedicata un paragrafo specifico.

In questo articolo gli argomenti trattati sono:


COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE: CHI È IL GIUDICE DI PACE

Il giudice di pace competente in materia civile, amministrativa e penale è un magistrato “onorario” o “non togato”, cioè entrato in magistratura senza avere vinto il concorso per magistrato ordinario, in linea con le previsioni di cui all’art. 106, comma II della Costituzione, ma sottoposto al rispetto degli stessi requisiti di indipendenza, autonomia ed imparzialità dei magistrati ordinari.
Al giudice di pace, la legge n. 374/1991 ha attribuito unicamente funzioni giudicanti e non anche requirenti, come viceversa previsto per la magistratura togata.
Con la Riforma Orlando (D.Lgs. n. 116/2017) la figura e la competenza del Giudice di Pace sono state notevolmente modificate.


QUAL È LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IN AMBITO CIVILE.

La competenza “civile” del giudice di pace in materia civile viene delineata dall’art. 7 cod. proc. civ., il quale stabilisce sia i criteri di competenza per valore che per materia.
Infatti, la norma testé citata afferma che “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”. Si tratta, dunque, di una competenza per valore a carattere residuale.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
In secondo luogo, a prescindere dal valore della causa, l’art. 7 c.p.c. riserva al giudice di pace alcune materie in via esclusiva. Il giudice di pace è competente per le cause relative a:

  • apposizione di termini su un confine non conteso
  • osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • misura e alla modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
  • immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
  • tollerabilità, in cause tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione;
  • interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.


QUALE SARÀ LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE DAL 2025

La competenza del giudice di pace in sede civile è stata in larga misura novellata dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (D.Lgs. n. 116/2017), che ha comportato un notevole ampliamento della competenza del giudice di pace, ancorché si tratti di novità che entreranno in vigore solamente a far data dal 31 ottobre 2025.
In particolare, il ruolo del giudice di pace sarà esteso, a prescindere dal valore della causa, a queste materie:

  • apposizione di termini;
  • condominio;
  • rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità;
  • interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;
  • materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;
  • materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta
  • eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
  • stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
  • diritto di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;
  • specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
  • enfiteusi ed esercizio delle servitù prediali;
  • impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;
  • diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.

Inoltre, con l’entrata in vigore della “Riforma Orlando”, sarà ampliata anche la competenza per valore del giudice di pace. La nuova competenza del giudice di pace abbraccerà tutte le controversie fino a 30.000 euro inerenti:

  • l’ usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
  • il riordinamento della proprieta’ rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
  • diritto di accessione e di superficie.

Nonchè quelle sino a 50.000 euro per il risarcimento dei danni prodotti da natanti e veicoli.

competenza del giudice di pace


QUAL È LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA AMMINISTRATIVA

Oltre che in materia civile, il Giudice di Pace è competente a conoscere le cause per le opposizioni a ordinanza ingiunzione. In particolare

  • sanzioni dovute per illeciti amministrativi di valore non eccedente 15.493,71 euro, escluse quelle afferenti alla tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • opposizione ad ordinanza-ingiunzione (articolo 6 Decreto Legislativo 150/2011);
  • opposizione a verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada (articolo 7 Decreto Legislativo 150/2011);
  • opposizione a sanzioni amministrative irrogate per violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 (T.U. Stupefacenti). Per approfondimenti sull’art. 75 del testo unico stupefacenti, si consiglia la lettura di questo articolo.


QUAL È LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA PENALE.

La competenza del giudice di pace, oltre che in ambito civilistico, si estende anche a quello penalistico, secondo quanto previsto e regolato dal D.Lgs. n. 274/2000.
Il processo avanti al giudice di pace in materia penale, segue una ratio profondamente differente rispetto a quella che ispira il procedimento penale dinanzi alla magistratura ordinaria (Tribunale e Corte d’Assise), essendo mossa per lo più da intenti conciliatori.
La devoluzione al ruolo del giudice di pace dei reati ritenuti di minore allarme sociale, consente di alleggerire il carico di lavoro gravante sulla magistratura togata.
Dunque, la competenza del giudice di pace in sede penale abbraccia le fattispecie di percosse (art. 581 c.p.), lesioni perseguibili a querela di parte (artt. 582, comma II, e 590 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minacce semplici (art. 612 comma I c.p.), furti punibili a querela della persona offesa (art. 626 c.p.), usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque (art. 632 c.p.), invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.), deturpamento o imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.), somministrazione di bevande alcoliche a minorenni o infermi di mente (art. 689 c.p.), determinazione altrui dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.), somministrazione di alcolici a persona in evidente stato di ubriachezza (art. 691 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).


COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE PER TERRITORIO: COME INDIVIDUARLA

Come si identifica il giudice di pace competente per territorio?
Occorre distinguere fra la materia civile e quella penale.
In sede penale, si fa riferimento all’art. 8 codice penale, in base a cui la competenza per territorio del giudice di pace si individua avendo riguardo al luogo nel quale è stato consumato il reato o, nel caso del reato permanente, del luogo ove ha avuto inizio la consumazione.
Per le cause civili, occorre fare talune precisazioni ulteriori.
Il criterio generale in base all’art. 18 c.p.c. è quello per il quale la competenza per territorio del giudice di pace si ancora al luogo nel quale il convenuto ha la propria residenza o domicilio, salvo il caso in cui egli non abbia né residenza, né domicilio o dimora entro il territorio dello Stato, talché la competenza territoriale del giudice di pace deve essere desunta dal luogo di residenza o domicilio dell’attore.


COME INDIVIDUARE LA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE DI PACE PER LE PERSONE GIURIDICHE E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.

Nella prassi, può accadere che il convenuto anziché essere una persona fisica, sia una persona giuridica o associazione non riconosciuta. In tali ipotesi, il codice di procedura civile indica due fori concorrenti (art. 19 cod. proc. civ.): la competenza territoriale del giudice di pace deve essere dedotta dal luogo ove la persona giuridica ha la propria sede, ovvero dal luogo nel quale essa ha un proprio stabilimento ove opera il soggetto abilitato a tare in giudizio in sua rappresentanza.
La sede della persona giuridica ai fini della competenza territoriale del giudice di pace, è intesa sia in senso formale, cioè come sede legale, che in senso sostanziale, cioè la sede reale, dove il convenuto svolge effettivamente l’attività.
Per quanto concerne, invece, le associazioni non riconosciute, i comitati e le persone giuridiche prive di personalità giuridica, la competenza territoriale del giudice di pace è delineata in relazione al luogo di ubicazione della sede nella quale l’associazione svolge in maniera continuativa la propria attività.
Se poi un soggetto (persona fisica o giuridica che sia) ha eletto domicilio per determinati affari o interessi, la competenza per territorio del giudice di pace si radica in detto luogo di elezione cosicché il giudice di pace competente sarà individuato alla luce di tale criterio, prescindendo dal luogo di residenza o domicilio del convenuto.


IN QUALI IPOTESI LA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DI PACE PUÒ ESSERE DEROGATA.

In talune ipotesi eccezionali, e solo se il convenuto non contesta la scelta dell’attore, quest’ultimo può scegliere il giudice di pace competente in deroga ai parametri generali di competenza per territorio del giudice di pace elencati poc’anzi.
Infatti, in relazione alle cause circa diritti di obbligazione, pagamenti o consegna di beni, la competenza per territorio del giudice di pace può radicarsi nel luogo nel quale l’obbligazione deve essere adempiuta o la cosa deve essere consegnata (art. 20 c.p.c.).
Con riguardo alle controversie condominiali (art. 23 c.p.c.), la competenza territoriale del giudice di pace viene individuata con riguardo al luogo nel quale si trovano i beni comuni.
In genere, la competenza del giudice di pace per territorio, come individuata dalle disposizioni sopra analizzate, può essere derogata su accordo delle parti ai sensi dell’art. 28 cod. proc. civ., purché esso si riferisca specificatamente a uno o più affari individuati e risulti da atto scritto. Fanno eccezione i casi tassativi in cui la legge non permette la scelta del foro convenzionale.


LA COMPETENZA TERRITORIALE DEL SINISTRO STRADALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

Come si individua il giudice di pace territorialmente competente nel definire una controversia inerente un sinistro stradale?
Occorre in primo luogo fare riferimento al foro generale ex art 18 c.p.c., che stabilisce la competenza del giudice di pace nel luogo di residenza o domicilio del convenuto/responsabile civile.
Considerato che il responsabile civile, ossia la parte tenuta al risarcimento del danno, è normalmente una compagnia assicurativa, è opportuno rifarsi a quanto previsto dall’art. 19 cod. proc. civ. circa il “foro generale delle persone giuridiche”, secondo il quale “qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”.
Inoltre, la domanda per il risarcimento dei danni provocati da veicoli e natanti può essere incardinata alla luce dell’art. 20 cod. proc. civ. di modo che la competenza territoriale per sinistro stradale viene stabilita nel luogo ove il sinistro si è verificato.


LA COMPETENZA TERRITORIALE DEL DECRETO INGIUNTIVO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE.

Come si individua la competenza territoriale del giudice di pace per un ricorso per decreto ingiuntivo?
Per chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo al giudice di pace, occorre considerare la sua competenza per valore, in base a cui la somma richiesta deve essere inferiore a 5.000 euro, e per territorio.
Il foro generale ex art. 18 c.p.c. del luogo della residenza o domicilio del convenuto, è derogato laddove il decreto ingiuntivo del giudice di pace concerna un credito di avvocati o notai; in tali ipotesi, infatti, la competenza territoriale è delineata secondo il luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo è iscritto il creditore.
Ancora, ove il decreto ingiuntivo del giudice di pace afferisca alla materia consumeristica, l’art. 33, comma II, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) prevede il foro esclusivo del consumatore, cosicché la competenza territoriale per il decreto ingiuntivo deve essere designata alla luce del luogo di residenza o domicilio del consumatore.


COSA SUCCEDE SE VIENE ACCERTATA L’INCOMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE.

Il valore della causa viene determinato sulla base della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte attrice e, di conseguenza, la competenza per valore del giudice di pace deve essere valutata sulla base della domanda dell’attore.
L’incompetenza per valore del giudice di pace, al pari di quella per materia e per territorio, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, secondo quanto previsto dall’art. 38 cod. proc. civ., il quale precisa che l’incompetenza per valore del giudice di pace può altresì essere rilevata d’ufficio nel corso della prima udienza salvo, in ogni caso, la necessità di desumere gli elementi utili in tal senso dagli atti già presenti nel fascicolo o allegati alle eccezioni del convenuto.
Una volta accertata l’incompetenza per valore del giudice di pace, ed una volta che questi si sia dichiarato incompetente, le parti devono provvedere a riassumere la causa dinanzi al giudice competente entro il termine fissato dal giudice nell’ordinanza che decreta l’incompetenza e, in ogni caso, entro tre mesi dalla stessa; decorso inutilmente detto termine, il processo si estingue (art. 50 cod. proc. civ.).


COME ISCRIVERE UNA CAUSA A RUOLO DAL GIUDICE DI PACE.

Per iscrivere una causa a ruolo dal giudice di pace, i cittadini (che, ai sensi dell’art. 82 cod. proc. civ., per le cause di valore entro 1.100 euro possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza tecnica di un avvocato) possono avvalersi dei ricorsi precompilati presenti alla pagina web gdp.giustizia.it e generare automaticamente la nota di iscrizione a ruolo del giudice di pace nonché, mediante comunicazione del proprio indirizzo email, essere aggiornati sulle evoluzioni del proprio ricorso.
In ogni caso, una volta compilato il ricorso occorre depositarlo, assieme alla nota di iscrizione a ruolo, inviandolo mediante raccomandata a/r, ovvero presentandolo personalmente presso la cancelleria.
Ai fini dell’iscrizione a ruolo del giudice di pace, è necessario procedere anche al pagamento del contributo unificato il quale è determinato nel suo ammontare dal D.L. n. 90/2014. Quest’ultimo distingue a seconda che si tratti di cause oppure decreti ingiuntivi e contempla diverse fasce di valore della causa o decreto ingiuntivo alle quali corrispondono differenti importi del contributo unificato dovuto.

 

Per richiedere il servizio di assistenza o di consulenza in materia civile o penale, è possibile contattare lo Studio all’indirizzo info@btstudiolegale.it oppure compilare il form presente presente a questo link.
Lo Studio Legale degli Avv.ti Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze ed in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5.


consulenza legale online

 

BT Studio Legale
Latest posts by BT Studio Legale (see all)