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La coltivazione della canapa in Italia

La coltivazione della canapa in Italia: la produzione della cannabis sativa legale.

Breve guida sulle norme che regolano la coltivazione della canapa.

La coltivazione della canapa in Italia è al centro di dibattiti e limitazioni, rendendo complesso comprendere quali siano i limiti della legalità nell’ambito delle attività di coltivazione della canapa, soprattutto a seguito delle recenti aperture della giurisprudenza, in merito alla coltivazione di canapa per uso esclusivamente personale.
Difatti nel nostro Paese, tra le tipologie di sostanze considerate illegali, inserite in apposite tabelle ministeriali, delle quali ne è vietata la vendita, l’utilizzo e la produzione, vi sono i derivati della cannabis (marijuana, hashish…).
Per un altro verso, è la stessa legge che ammette (ed anzi a tratti incoraggia) le coltivazioni di canapa, per utilizzo industriale. La norma di riferimento per la coltivazione della cannabis legale è la legge 242/2016.
Dall’altra parte ancora, la coltivazione della canapa per uso terapeutico è consentita in via esclusiva allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

Abbiamo già parlato delle conseguenze sanzionatorie, anche penali, della coltivazione della canapa in Italia in questo articolo  e degli usi consentiti della canapa in questo articolo.
Sono quindi possibili le piantagioni di cannabis in Italia? A quali condizioni? È permesso ricavare dalla coltivazione la marijuana? Nel presente articolo, con l’intento di sciogliere i principali dubbi in materia di coltivazioni di canapa in Italia e, alla luce della più recente giurisprudenza, commentiamo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 644/2021 sulla coltivazione della canapa in Italia.

I temi trattati sono:


QUANDO LA COLTIVAZIONE DI CANAPA CONFIGURA REATO

Come indicato nel testo unico in materia di stupefacenti (DPR 309/1990), l’articolo l’art. 73 sanziona e configura come come reato qualsiasi condotta adibita allo spaccio di droga, e nello specifico “chiunque … coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Questa norma punisce sia chi si cimenta nella coltivazione della canapa, sia chi dalla coltivazione estrae sostanze psicotrope quali marijuana e hashish. I derivati della cannabis sono considerati illegali non di per sé, ma nella misura in cui contengono il principio attivo tetraidrocannabinolo (THC).
Soffermandoci sulla coltivazione di canapa, un’importante sentenza della Cassazione (la sentenza n. 12348/2020) ha chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti può configurarsi a prescindere dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, in quanto è sufficiente la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.
Non è però da considerare penalmente rilevante l’eventuale attività di coltivazione di canapa di piccole dimensioni, svolte in forma domestica (coltivazione cannabis indoor), in quanto alla luce di una serie di elementi potrebbe emergere l’esclusivo uso personale da parte dell’artefice della coltivazione di canapa (in tal senso, Cass. SS. UU. sent. n. 12348/2020 richiamata da Cass. sent. n. 644/2021). In tal senso, le coltivazioni di canapa per uso personale sono comunque sanzionate, ma non sul piano penale. Sono punite come illecito amministrativo ex art. 75 DPR 309/90.


QUALI SONO LE DIVERSE POSIZIONI ASSUNTE SULLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

Tutta la complessa questione inerente alla coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, come appunto le coltivazioni di canapa, è stata oggetto più volte di interventi della Corte di Cassazione, fino a richiedere l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS. UU., sent. n. 12348/2020). Questo perché negli anni si erano presentate diverse interpretazioni in materia di coltivazione di canapa, creando confusione tra gli interpreti.
Da un lato un orientamento tendeva a considerare realizzata la fattispecie delittuosa di coltivazione di piante stupefacenti, quando la pianta coltivata fosse conforme al tipo botanico vietato dalla legge e, soprattutto, la sostanza ricavata raggiungesse la quantità minima ai fini della determinazione della capacità drogante. Secondo questa interpretazione, bisognava inoltre valutare e verificare se la coltivazione fosse effettivamente idonea ad incrementare il mercato della droga e ad arrecare pregiudizio al bene giudidico della salute (Cass. Sez. III, sent. n. 36037/2017; Cass. sez. VI, sent. n. 8058/2016; Cass. sez. VI, sent. n. 33835/2014).
Un’altra corrente giurisprudenziale, invece, affermava che non dovesse considerarsi il quantitativo di prodotto drogante (principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento), ma bastava semplicemente che la pianta fosse conforme al tipo botanico previsto, per essere idonea a produrre sostanze stupefacenti (Cass. sez. VI, sent. n. 35654/2017, Cass., sent. n. 52547/2016).

Per risolvere il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite partono dall’esame del principio di offensività.

In via generale, il principio di offensività di una condotta, impone di sanzionare solamente i comportamenti effettivamente o potenzialmente lesivi del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Al contrario, laddove un certo comportamento non sia nemmeno potenzialmente suscettibile di arrecare un danno, non dovrebbe essere punito con lo strumento penale.  In altre parole, la valutazione circa la illiceità penale , deve essere fatta sulla base di un apprezzamento sull’esistenza della offensività in concreto della condotta.


COSA SI INTENDE PER OFFENSIVITÀ DELLA COLTIVAZIONE DI CANAPA

In materia di coltivazione di canapa, esiste un acceso dibattito sull’offensività di determinate condotte realizzate dai “coltivatori”, posto che il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della salute pubblica.

La sentenza delle Sezioni Unite ancora la offensività al tipo botanico della cannabis coltivata, se suscettibile, anche in astratto, di poter produrre sostanze stupefacenti.

La coltivazione di canapa in Italia è “offensiva” quando dalle piante, ancorchè non giunte a maturazione, si possono ricavare sostanze stupefacenti.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Cassazione nella sentenza 644/2021 ha confermato la condanna ex art. 73 DPR 309/90 per la coltivazione di quattro piante di cannabis e per la detenzione di infiorescenze di cannabis, di marijuana e hashish, da cui erano ricavabili 271 dosi. La coltivazione era effettuata in una serra dotata di impianto di riscaldamento e lampade UV.

Il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti “scatta a prescindere dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente” (Cass. SS.UU. sent, n. 41356/19).

Questo perchè le sostanze stupefacenti si ricavano da alcune tipologie da cannabis.

Esistono invece altre tipologie, dalle quali non è possibile ricavare sostanze stupefacenti.

Occorre infatti specificare che l’assenza (o quasi assenza) di principio attivo del prodotto finale è un elemento rilevantissimo ai fini della nostra trattazione, in quanto i derivati della cannabis non sono di per se stessi illegali, ma solamente se contengono una concentrazione di THC in grado di arrecare, anche potenzialmente, un danno per la salute. Di conseguenza, la non presenza di THC nei derivati delle coltivazioni di canapa, consente di escluderli dalla lista delle sostanze stupefacenti e pertanto di renderne la coltivazione di cannabis legale. La Cassazione ha ribadito che “la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole … e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.


QUANDO LA COLTIVAZIONE DI CANAPA È CONSIDERATA PER USO PERSONALE

Come anticipato, non è penalmente rilevante la coltivazione della canapa per uso personale e pertanto in questi casi non trova applicazione la pena prevista dall’articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti.

La coltivazione di canapa è finalizzata esclusivamente all’uso personale, sulla base di indici quali la forma domestica della coltivazione di canapa, il limitato numero di piante, la rudimentalità delle tecniche di coltivazione indoor, e soprattutto la bassissima (o assente) concentrazione di principio attivo ricavabile dal prodotto finale.

La produzione di sostanze stupefacenti esclusivamente destinata all’uso personale, anche se ottenuta attraverso la coltivazione di canapa in modo domestico, rimane comunque soggetta al regime sanzionatorio di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990, come illecito amministrativo.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2020, poi richiamata da recentissime sentenze come la n. 664 del gennaio 2021, ha identificato una serie di elementi valutabili dai giudici di merito al fine di qualificare una coltivazione di canapa come di modestissime dimensioni e destinata alla produzione per uso personale.
Ebbene, la Cassazione ci indica come elementi indicatori:

  • le tecniche rudimentali utilizzate per mettere in atto la coltivazione di canapa (non è  considerata tale, la presenza di una serra per la coltivazione di canapa dotata di lampade UV e impianto di riscaldamento),
  • l’eventuale scarso numero di piante di cannabis,
  • un quantitativo minimo di prodotto finito ricavabile dalla piantagione,
  • infine, in via generale la Suprema Corte di Cassazione suggerisce ai giudici penali di merito di valutare la mancanza di ulteriori indici idonei a far presagire l’inserimento di tali prodotti derivanti dalle coltivazioni di canapa, nel mercato degli stupefacenti (in tal senso, Cass SS.UU. sent. n. 12348/2020 richiamata da Cass. sent. n. 644/2021). Tali indici possono essere riscontrati, ad esempio, nel collegamento con un’associazione criminale finalizzata allo spaccio di stupefacenti, oppure nel ritrovamento di strumenti per il confezionamento degli stupefacenti (bilancino di precisione, bustine…) estratti dalle coltivazioni di canapa.

Pertanto, per utilizzare le stesse parole della Corte di Cassazione, “non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto” (Cass. sent. n. 644/2021).


COLTIVAZIONE DELLA CANAPA: QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER COLTIVARE CANNABIS INDOOR E OUTDOOR

Con l’espressione coltivare cannabis indoor, si fa riferimento alla coltivazione di canapa all’interno della propria abitazione o comunque in un luogo chiuso, per poter distinguere questa pratica dalla coltivazione di cannabis outdoor, ovvero fatta all’aria aperta o comunque in spazi diversi da un’abitazione.
Dunque, sul punto, è il caso di ricordare nuovamente una sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che coltivare marjuana in casa non costituisce reato, ad una serie di condizioni rigorose. Infatti, non risulta penalmente rilevante la coltivazione di canapa quando sia svolta in forma domestica, con tecniche rudimentali e quando è limitata a poche piante.
Come detto in apertura, le circostanze fanno la differenza. È possibile coltivare canapa per uso personale, purché non ci sia un’organizzazione tale che faccia presumere l’esistenza di un giro d’affari, seppur minimo, con i prodotti realizzati.
Come verrà approfondito nei prossimi paragrafi, esistono alcune varietà di cannabis sativa legale, per cui, anche in ambito domestico, è ipotizzabile una coltivazione di cannabis legale. Si tratta di quelle varietà, per così dire, inoffensive, poiché contengono una bassa o nulla concentrazione di principio attivo. Quindi, per poter coltivare cannabis indoor, i semi per le coltivazioni di canapa devono appartenere alle varietà certificate, devono essere acquistati da rivenditori autorizzati, e devono essere muniti del codice di tracciabilità.


QUANDO È POSSIBILE IN AVERE COLTIVAZIONI DI CANAPA IN ITALIA

Vediamo adesso come la normativa disciplina la coltivazione di canapa sul territorio nazionale. Difatti nel nostro Paese, la coltivazione della canapa è sottoposta ad una “duplice regolamentazione”: se finalizzata al fine di produrre sostanze stupefacenti, è vietata, mentre è consentita la coltivazione della canapa per uso industriale.
Nonostante quanto comunemente viene ritenuto, in Italia non è mai stata vietata effettivamente la coltivazione di canapa per uso industriale. Già nel lontano 1997, il Ministro delle Politiche agricole e forestali, indicava le condizioni per la coltivazione di canapa industriale, poi confluite nella circolare ministeriale n. 1/2002, adibita a disciplinare proprio i limiti e i requisiti della coltivazione di canapa industriale nel nostro territorio nazionale.
La svolta si è avuta, con la legge n. 242 del 2 dicembre 2016, entrata in vigore dal 14 gennaio 2017, che detta chiare e precise disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, introducendo importantissime novità.
La legge del 2 dicembre 2016 n. 242 (recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), in sintesi, considera la canapa come pianta agricola e industriale, e ne regola la coltivazione e l’utilizzo.
Ai sensi dell’art. 1 le coltivazioni di canapa ad uso industriale vengono addirittura incentivate, in quanto “in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità”. In particolare, ai sensi del comma 3 “Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;

c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilita’ economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attivita’ didattiche e di ricerca”.


QUALE COLTIVAZIONE DI CANAPA È POSSIBILE IN ITALIA

La legge del 2 dicembre 2016 n. 242 non si applica a tutte le varietà di coltivazioni di canapa, ma solo a quelle inserite, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, nel catalogo comune delle Varietà di specie delle piante agricole ottenute tramite sementi certificati (art. 1 Legge n. 242/2016) le quali, per questo motivo, non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. Quindi, in base alle indicazioni aggiornate periodicamente tramite il catalogo europeo, è possibile intraprendere coltivazioni di canapa, nelle varietà certificate ed ammesse (coltivazioni di cannabis Sativa).
In altre parole, è possibile la coltivazione di canapa in Italia, purché vengano utilizzati dei semi certificati, venduti regolarmente da appositi commercianti autorizzati.
Questo quindi, chiarisce che nel nostro Paese non è possibile coltivare canapa, o meglio, qualunque varietà di canapa, ma solo la cannabis sativa legale, appartenente cioè al catalogo di cui sopra.
Infine, giusto per completare il quadro normativo, si ricorda che Secondo nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio della Unione europea, come anche nei Regolamento (CE) n. 1120/2009, n. 1121/2009 e n. 1122/2009 della Commissione europea, la coltivazione della canapa industriale è soggetta ad alcune restrizioni come quelle viste, ma d’altra parte gode anche di agevolazioni, in particolare, in relazione all’attività di trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre.


PERCHÈ LA CANNABIS SATIVA LEGALE È INOFFENSIVA

In linea di massima, ciò che distingue le varietà di cannabis vietate da quelle consentite è la concentrazione media di THC nella pianta (soprattutto nelle infiorescenze). La cannabis sativa legale, da questo punto di vista, ha una bassissima concentrazione media di principio attivo, tale da escludere l’efficacia “drogante” dei suoi derivati.
Infatti, la legislazione italiana prevede due soglie di tollerabilità.
Nessun problema si pone qualora la pianta presenti un valore di concentrazione di THC inferiore allo 0,6%, da calcolare in base al metodo fornito dagli stessi regolamenti comunitari. La coltivazione di cannabis legale è ammessa ed il coltivatore non incorre in nessuna responsabilità ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L. 242/2016. Sul tema, sarà compito dei singoli Stati membri controllare almeno il 30% delle superfici coltivate di canapa industriale. Per poter coltivare canapa in Italia è necessario che la stessa abbia al suo interno concentrazioni di THC inferiori allo 0.6%. Per essere precisi, l’art. 4 della summenzionata legge n. 242/2016 precisa che “…Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge”.
Qualora il campione prelevato dalle piantagioni di cannabis sativa legale presenti una concentrazione di principio attivo superiore allo 0,6%, ai sensi dell’art. 4 comma 7 della L. 242/2016, il coltivatore non è ugualmente responsabile, ma l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.
Per valori di concentrazione del THC inferiore allo 0,2% è prevista la possibilità di accedere “all’aiuto nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola, conformemente a quanto stabilito dalla normativa europea e, in particolare, dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento, cosi come modificato dal Regolamento delegato n. 2017/1155 della Commissione del 15 febbraio 2017” (Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5059 del 23/05/2018).


QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER COLTIVARE LA CANNABIS SATIVA LEGALE

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la prima condizione per la coltivazione della canapa legale in Italia è l’appartenenza della pianta all’elenco delle varietà ammesse, periodicamente aggiornato. Quando ci riferiamo alla cannabis sativa legale, parliamo di una tipologia di cannabis (light, detta anche marijuana leggera o erba legale) con un bassissimo o nullo contenuto di THC, derivante dalla coltivazione di canapa industriale, e nello specifico, della c.d. varietà Sativa.
In secondo luogo, le piantagioni di cannabis devono avere un utilizzo industriale: l’articolo 2 della l. n. 242/2016, indica i prodotti che possono realizzarsi con la coltivazione di canapa. Si tratta di un elenco ampio, per cui le coltivazioni di canapa possono essere impiegate nella filiera produttiva di un rilevante numero di beni.
Nel dettaglio, i settori produttivi è possibile impiegare le coltivazioni di canapa sono:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;

c) materiale destinato alla pratica del sovescio;

d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;

e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché’ di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) coltivazioni destinate al florovivaismo.

In particolare, la circolare n. 5059 del 22 maggio 2018 del MIPAAFT (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ha precisato che le infiorescenze della cannabis sativa legale, da cui si ricavano i prodotti quali hashish e marijuana, “pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g), rubricato, Liceità della coltivazione, ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti”.


QUANDO SI DEVE COMUNICARE L’AVVIO DELLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

La Legge n. 242/2016 in esame, all’art. 2, precisa che la coltivazione di canapa, o meglio delle varietà di canapa ammesse e certificate, può avvenire senza la necessità di ottenere preventivamente alcuna tipologia di autorizzazione.
Infatti, gli agricoltori o chiunque operi in campo industriale con la canapa, hanno la possibilità di coltivare canapa, purché si tratti di una delle varietà ammesse, senza dover ottenere un’autorizzazione dalle Forze dell’Ordine o da alte Autorità competenti.
Prima della legge del 2016, la circolare Mipaaf del 8 maggio 2002, n. 1 stabiliva “Ai fini della tutela degli agricoltori che ritengono di usufruire delle misure comunitarie di cui trattasi e per consentire agli organi di polizia l’effettuazione dei controlli dell’anzidetto regime di aiuti, gli operatori interessati dovranno dare comunicazione sull’impianto della coltura di cannabis sativa alla più vicina stazione di polizia (Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.)”.
Al di fuori delle ipotesi della richiesta degli incentivi economici, si ritiene che l’obbligo di comunicare l’avvio della coltivazione di canapa alle forze dell’ordine sia venuto meno con la nuova legge.
Tuttavia, dopo un consulto con il proprio legale, è possibile valutare la opportunità di comunicare comunque l’avvio della coltivazione di cannabis legale, per instaurare un clima di collaborazione con le forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria, dato che solo analisi in laboratorio possono consentire la distinzione tra cannabis sativa legale e cannabis illegale (di altre varietà e con altro THC), avendo cura di allegare alla stessa le fatture di acquisto dei semi legali (che si consiglia comunque di conservare per futuri problemi e/o controlli).


LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA COLTIVAZIONE DI CANAPA

All’articolo 3 della normativa indicata, è prevista una serie di obblighi, che gravano sul coltivatore, tenuto a conservare:

  • i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi,
  • nonché le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

Questo perché, proprio al fine di garantire la trasparenza della coltivazione di canapa legale e rendere meno complessi i controlli da parte delle Forze dell’Ordine, con il rispetto di tali obblighi si semplifica il riconoscimento della coltivazione di canapa appartenente a varietà di cannabis light consentite dalla legge. Si ricorda, inoltre, che per poter produrre ed immettere sul mercato i semi della cannabis sativa, sono necessarie autorizzazioni specifiche, per solo alcune aziende realmente possono vendere tali semi.


QUAL È IL REGIME DEI CONTROLLI E DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tralasciando quanto previsto dagli articoli 73 e 75 del Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (sanzioni e ambito di applicazione), vediamo che l’articolo 4 della legge n. 242/2016 stabilisce che “Il Corpo forestale dello Stato e’ autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attivita’ giudiziarie”.
I controlli sono effettuati “a campione”, ai sensi dell’art. 4 comma 2 L. 242/2006, “secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante.
Le analisi vanno eseguite a norma di legge e le forze dell’ordine che “reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all’agricoltore stesso per eventuali controverifiche”.
Se, come già accennato, all’esito dei controlli il valore complessivo di THC sia superiore allo 0,2% ma nel limite dello 0,6% non può considerarsi responsabile il coltivatore che ha rispettato tutte le prescrizioni per la coltivazione di canapa. Qualora, invece, risulti un valore di THC superiore allo 0,6%, può essere disposto il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa dall’autorità giudiziaria, escludendo, anche in questo caso la responsabilità dell’agricoltore.
Questa disposizione, in sostanza, libera il coltivatore diligente e in “buona fede” da qualunque forma di responsabilità penale, dato che in una coltivazione di canapa, l’elevata variabilità genetica di alcune tipologie di semi ben potrebbe comportare la presenza di piante con concentrazione di principio attivo superiore alla soglia consentita.

coltivazione della canapa


QUALI SONO GLI INCENTIVI PER LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

Come già accennato, la coltivazione della cannabis legale non è solamente permessa, ma addirittura incentivata.
L’art. 6 della L. 242/2016 stabilisce che “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.


COME SONO REGOLATE LE COLTIVAZIONI DI CANAPA INDUSTRIALE DESTINATE AL FLOROVIVAISMO

Brevemente, è il caso di soffermarsi sul concetto di coltivazioni di canapa destinate al florovivaismo.
Con questa pratica, facciamo riferimento ad una specifica attività, adibita alla produzione e alla vendita di fiori e di piante, in un complesso di serre e vivai.
Come abbiamo visto, la normativa del 2016 riconosce chiaramente la liceità della coltivazione di canapa a fini florovivaistici, purché si tratti di semi con provenienza certificata e pertanto venduti da soggetti autorizzati in tale senso (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 214/2005, ovvero il c.d. patentino fitosanitario e l’iscrizione al RUOP).
Va precisato che la circolare del MIPAAFT n. 5059 del 22 maggio 2018 ha riconosciuto che le infiorescenze di cannabis sativa costituiscono a tutti gli effetti un prodotto della filiera florovivaistica.
Il documento conferma la possibilità di riprodurre piante di canapa esclusivamente tramite semi certificati, ma non prevede la riproduzione per via agamica di materiale destinati alla produzione, per la successiva commercializzazione di prodotti da essa ottenuti.
Il Ministero ribadisce, inoltre, che gli obblighi a carico del coltivatore vivaista sono gli stessi di quelli indicati nell’art. 3 della norma di riferimento (obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi, e delle fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente).
Al vivaista è consentita la vendita, senza autorizzazione, solo di piante ornamentali di canapa (non suscettibili di ulteriore produzione florovivaistica).
Richiamando gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 214/2005, la circolare inoltre sottolinea che produttori e commercianti all’ingrosso di piante devono munirsi della apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l’ubicazione dei centri aziendali (art. 19 D.Lgs. 214/2005) e devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale, con eccezione dei piccoli produttori, ovverosia “coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell’ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie” (art. 20 D.Lgs. 214/2005).
L’unica eccezione e pertanto limitazione prevista è per la riproduzione delle sementi per un solo anno a fini didattici e di ricerca per gli enti di ricerca pubblici, per le Università e per le agenzie regionali per lo sviluppo e l’innovazione.


COSA HA STABILITO IL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA CON IL D.M. DEL 27.07.2020 IN MERITO ALLA CANNABIS SATIVA LEGALE

Nel 2018 è stato emanato il decreto legislativo n. 75/2018 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali). Ai sensi dell’art. 1 D.Lgs 75/2018, per piante c.d. officinali si intendono quelle “medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti”.
L’elenco di piante officinali è stato aggiornato con il decreto ministeriale del 27 luglio 2020, con cui il Ministero ha inserito le infiorescenze di canapa, sottolineando che la variante di riferimento (canapa industriale proveniente da varietà certificate con THC inferiore allo 0,2%) non costituisce una sostanza stupefacente (ex art. 73 d.p.r. 309/90).
La novità consente di poter ritenere che la coltivazione di canapa sativa sia lecita, ai sensi della legge 242/2016, purché i semi siano di varietà certificate con valori di THC inferiore allo 0,2%.
Inoltre, secondo il disposto dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 75/2018 “Il risultato dell’attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera”.

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