La cessione delle quote societarie a titolo gratuito e oneroso
La cessione di quote della snc
Il presente articolo ha per oggetto la cessione delle quote della snc (società in nome collettivo).
Quando parliamo di società in nome collettivo (s.n.c.) ci riferiamo ad una tipologia di società contemplata dal nostro ordinamento societario, rientrante nel novero delle c.d. società di persone, da distinguere dalle società di capitali.
La prevalenza dell’elemento personale delle società di persone (i soci), rispetto all’elemento oggettivo (il capitale), ne condiziona l’intera disciplina, ivi compreso il funzionamento e le modalità della cessione delle quote societarie.
Dopo una breve analisi sulle caratteristiche di tale forma societaria, vedremo cosa si intende per cessione di quote della snc, che forme può assumere e, come funziona il meccanismo della cessione di quote della snc, in base alle varie situazioni che possono verificarsi durante la vita di una società. Soprattutto, alla luce della responsabilità personale ed illimitata dei soci di una società di persone, cercheremo di capire come vengono regolate le varie posizioni debitorie della società, anche a seguito dello scioglimento della stessa, nonché dopo la cessione di quote della snc, analizzando, per tale ultimo caso, la suddivisione del regime di responsabilità tra cedente e cessionario. Nel presente articolo saranno trattati i seguenti temi:
- Cessione di quote di snc: quali sono le principali caratteristiche di una società in nome collettivo
- La responsabilità dei soci della società in nome collettivo
- Cessione di quote snc: cos’ è una quota societaria
- Cos’è la valutazione della quota della snc
- Cosa si intende per cessione di quote societarie
- Come avviene la cessione di quote della snc
- La cessione delle quote di snc a titolo oneroso
- La cessione di quote della snc a titolo gratuito
- Quali sono gli effetti della cessione delle quote di snc
- Quali sono i profili di responsabilità che nascono a seguito della cessione di quote di snc
- Quali sono gli effetti della cessione di quote di snc verso i terzi
- Qual è il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di quote di snc
- La cessione delle quote di snc agli altri soci: il recesso
- Cosa accade alle quote societarie in caso di morte del socio: la cessione di quote di snc “mortis causa”
- Quando la cessione di quote di snc determina lo scioglimento della società
- Come recuperare la liquidazione della quota societaria
CESSIONE DI QUOTE DI SNC: QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI UNA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
L’articolo 2247 cod. civ. dice che: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Nel nostro ordinamento giuridico distinguiamo le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) dalle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).
La società in nome collettivo o s.n.c. costituisce un modello societario base, la cui disciplina si trova nel Libro V, Titolo V, Capo III del Codice Civile.
La caratteristica principale della società in nome collettivo, ed in genere delle società di persone è che, a differenza delle società di capitali, il contratto sociale è fondato sulle caratteristiche personali dei singoli soci. Si tratta di un contratto, come si dice, “intuitu personae” in cui l’elemento soggettivo rappresentato dai soci, prevale sull’elemento oggettivo rappresentato dal capitale sociale.
Da ciò derivano importanti conseguenze sulla disciplina della società, ed in particolare sulla cessione delle quote della snc da parte del socio. Come vedremo, infatti, la cessione di quote societarie non è libera, ma vincolata al consenso degli altri soci.
Per costituire tale tipologia di società, per la quale non è richiesto un capitale minimo, è necessario redigere l’atto costitutivo e lo statuto, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (dal notaio) in base all’art. 2296 cod. civ., da iscrivere nel Registro delle Imprese. La mancata iscrizione non inficia sull’esistenza della società ma crea problemi in ordine ai rapporti tra i soci e i terzi, in quanto gli stessi vengono regolati dalle norme in materia di società semplice, che risultano meno favorevoli ai soci, in base all’art. 2297 cod. civ. Una peculiarità della società in nome collettivo è che la ragione sociale (cioè il nome della società) deve contenere il nome di almeno uno dei soci, seguito dall’acronimo snc, in base all’articolo 2292 cod. civ..
LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
Come anticipato, la società in nome collettivo è una società di persone e non ha personalità giuridica, in quanto è caratterizzata da una responsabilità in capo ai soci solidale ed illimitata per tutte le obbligazioni contratte in nome della società: ex art. 2291 cod. civ. “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”. Si precisa che, i creditori sociali, prima di aggredire il patrimonio personale dei soci dovranno prima escutere il patrimonio della società : “I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale” ex art. 2304 cod. civ. (cosiddetto “beneficio dell’escussione“).
Questo vuol dire che, in sostanza, i soci possono rispondere con il loro patrimonio personale in caso di debiti societari, anche se nelle snc è possibile stipulare un patto limitativo della responsabilità patrimoniale ma con effetti solo tra i soci. Per essere più chiari, nelle snc risulta possibile escludere la responsabilità di uno o più soci, ma tale patto non può avere efficacia verso i terzi, infatti, gli stessi potranno ugualmente richiedere il pagamento ad uno qualunque dei soci. Una volta saldato il debito, in forza del patto de esclusione della responsabilità, se il socio che ha pagato era quello a favore del quale valeva il predetto accordo, potrà richiedere agli altri soci il rimborso del pagamento da lui effettuato (articolo 2291 cod. civ.). Differenti, invece, sono le società di capitali, nelle quali i soci rispondo dei debiti societari limitatamente alla quota di capitale sottoscritta, lasciando estraneo alle vicende societarie il patrimonio personale dei singoli soci.
CESSIONE DI QUOTE SNC: COS’ È UNA QUOTA SOCIETARIA
Ogni società ha un certo capitale sociale, grazie al quale provvede all’esercizio dell’attività economica, oggetto dell’impresa.
Prima di illustrare la disciplina della cessione delle quote della snc, è opportuno chiarire cosa si intenda per quota societaria.
La quota societaria appartenente a ciascun socio, è la misura della partecipazione dello stesso alla società, sotto forma di capitale sociale. Oltre a ciò, costituisce il complesso di diritti e doveri dello stesso, che nascono dal momento del suo ingresso nella società, ma nelle società in nome collettivo non terminano con la sua fuoriuscita, mediante la cessione di quote della snc.
Il socio infatti resta personalmente responsabile, salvo il beneficio dell’escussione, per le obbligazioni sociali contratte fino al momento del suo recesso.
È quindi possibile che, anche successivamente alla cessione della quota di snc, all’ex socio possa essere richiesto il pagamento di un debito della società in nome collettivo, in virtù della sua precedente partecipazione societaria.
La quota societaria varia a seconda dell’entità dei conferimenti che il socio apporta al capitale sociale. Si possono avere, cioè, società in nome collettivo divise in quote uguali, se tutti i soci apportano lo stesso capitale, oppure viceversa, quote diverse se ciascuno conferisce denaro o beni di valore diverso.
COS’È LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA DELLA SNC
La quota societaria di ciascun socio corrisponde ad una frazione di capitale sociale e pertanto è un vero e proprio bene giuridico, “dotata di un autonomo valore di scambio“ (Cassazione, sentenza n. 2569/2009), che può essere oggetto di trasferimenti, cessioni ed esecuzioni forzate.
La quota societaria può quindi essere valutata economicamente. Solitamente viene identificata con un valore percentuale dell’intero capitale sociale, e la valutazione della quota di snc avviene di regola analizzando il valore del patrimonio netto della società, che consiste nella differenza fra l’attivo e il passivo dello stato patrimoniale. Spesso, accade che a seguito dell’analisi di tutti i dati societari (bilanci, ecc…), il prezzo finale derivi dalla comparazione tra il valore della società in quel momento storico e dal maggior valore che il cessionario calcola di poter conseguire in futuro (utili). In molti casi, invece, si utilizza il criterio del c.d. prezzo fisso, ovvero nei casi in cui il valore della quota societaria è molto alto o quando il prezzo viene stabilito in base all’analisi di dati emergenti da recenti scritture aziendali che non dovrebbero subire importanti variazioni nel breve periodo.
COSA SI INTENDE PER CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE
Tralasciando, per adesso, i casi di cessione di quote di snc per decesso del socio e quindi per successione, la cessione di quote di snc è in sostanza un contratto.
Per cessione di quote societarie intendiamo, oltre al contratto, anche l’atto del trasferimento da un soggetto ad un altro di quote di una società.
È possibile una cessione di quote societarie ad un soggetto estraneo alla compagine sociale a titolo oneroso, mediante una compravendita (ed in quest’ultimo caso, c’è da considerare anche il profilo fiscale della tassazione della cessione di quote della snc).
In secondo luogo, il socio può effettuare una cessione delle quote della snc a titolo gratuito, ad esempio mediante una donazione.
Può accadere poi che il socio intenda semplicemente abbandonare, o recedere dalla società, senza tuttavia trasferire la propria quota societaria a soggetti estranei al vincolo sociale. In questo caso, la cessione di quote della snc avviene non a favore di un terzo, ma a favore degli altri soci, previa liquidazione della quota in favore del socio uscente.
Infine, se previsto nel contratto sociale, è altresì possibile il trasferimento “mortis causa”, cioè quando le è quote del socio defunto vengono trasferite ai suoi eredi, sebbene non per volontà del de cuius, ma dei soci superstiti, che decidono di avvalersi della cd clausola di continuazione.
COME AVVIENE LA CESSIONE DI QUOTE DELLA SNC
Per quanto riguarda la cessione di quote della snc, trattandosi di una società di persone basata su un rapporto fiduciario (o “intuitu personae”) tra i soci, la cessione di quote societarie, come anticipato, è di regola subordinata al previo consenso di tutti i soci. La sostituzione tra il socio uscente (cedente) e quello entrante (cessionario) comporta la modifica del contratto sociale ex art. 2252 cod. civ..
Mentre nelle società di capitali, la posizione del socio ha una rilevanza ridotta, poiché è la società a rispondere, con il proprio patrimonio, dei debiti da essa assunte (cd. responsabilità limitata), in caso di cessione di quote di snc, gli altri soci devono ben valutare la figura del cessionario (cioè di chi acquisisce la quota societaria), poiché egli sarà chiamato personalmente a rispondere per le obbligazioni assunte dalla società.
Nulla vieta, tuttavia, che i soci possano disporre diversamente nell’atto costitutivo, prevedendo, in luogo del consenso unanime, una semplice maggioranza oppure addirittura la libera cessione della partecipazione societaria.
Nella pratica, è altresì frequente che il contratto societario della società in nome collettivo preveda un patto di prelazione, secondo cui il socio che intende abbandonare la propria partecipazione societaria, debba preferire la cessione delle quote societarie ad un socio, rispetto ad un soggetto esterno. In questo caso, il socio uscente deve offrire, sia agli altri soci che al terzo, la cessione delle quote della snc alle stesse medesime condizioni. In caso di accettazione di entrambe, i soci devono essere favoriti rispetto al terzo.
La cessione della quota di snc avvenuta in violazione del patto di prelazione, non ha efficacia rispetto ai soci ed il cessionario preferito non diventa socio della società in nome collettivo. Per la Suprema Corte (sentenza n. 24559/2015) “la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta, in ragione della sua efficacia reale, l’inopponibilità ai soci e alla società della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcimento del danno. Essa non determina, invece, l’attribuzione del retratto, in quanto forma di tutela che deve essere espressamente prevista dalla legge, non suscettibile di analogia“.
LA CESSIONE DELLE QUOTE DI SNC A TITOLO ONEROSO
Come anticipato, solitamente la cessione di quote di snc, avviene tramite un atto di compravendita tra cedente e cessionario. Ciò può avvenire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, poiché, come detto, la cessione delle quote della snc comportano una modifica dell’atto costitutivo.
Il notaio, chiamato alla redazione dell’atto pubblico, deve effettuare una serie di importanti controlli: la effettiva disponibilità della quota, il consenso degli altri soci, il rispetto del patto di prelazione eccetera.
Successivamente, ai fini dell’opponibilità ai terzi, la modifica soggettiva del contratto sociale deve essere iscritta nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, da parte degli amministratori o del notaio rogante (art. 2300 cod. civ.).
La plusvalenza della cessione di quote della snc (c.d. capital gain) è oggetto di tassazione.
LA CESSIONE DI QUOTE DELLA SNC A TITOLO GRATUITO
Oltre che a titolo oneroso (cioè mediante una vendita o una permuta), è ammessa dal nostro ordinamento giuridico la cessione di quote societarie a titolo gratuito, tramite l’istituto della donazione.
La cessione di quote societarie a titolo gratuito è uno strumento frequentemente utilizzato, nel cosiddetto passaggio generazionale della quota sociale, in favore dei figli o dei familiari del socio uscente. Ad esempio, il padre cede al figlio, parte o tutte le proprie quote al figlio, affinché entri a far parte della società, nell’ottica che un giorno potrà prenderne le redini.
Sotto il profilo fiscale della cessione di quote societarie a titolo gratuito, il comma 4 ter dell’art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (d.lgs. 346/1990) stabilisce che “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”. Il beneficio, richiede però due condizioni:
- gli aventi causa (cioè chi beneficia della cessione di quote societarie a titolo gratuito) proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o ne detengano il controllo, ai sensi dell’articolo 2359 comma 1 n. 1) cod. civ., per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
- gli stessi devono rendere apposita dichiarazione, al momento dell’atto di donazione o alla dichiarazione di successione.
A queste condizioni, non viene applicata l’imposta sulle successioni e donazioni, anche se il valore della cessione delle quote di snc supera quello previsto dalle franchigie ex articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CESSIONE DELLE QUOTE DI SNC
Nell’ambito della cessione di quote della snc, e più in generale di una società di persone, è possibile individuare tre tipologie di effetti, ovvero, verso i soci, verso la società e verso i terzi (ai quali è opponibile la cessione di quote di snc solo a seguito dell’iscrizione di ciò nel Registro delle Imprese).
Come più volte specificato, nelle società di persone, la cessione delle quote societarie è condizionata di regola dal consenso di tutti i soci, in virtù del rapporto di fiducia intercorrente tra gli stessi.
La cessione di quote di snc, quindi, è pienamente efficace nei confronti della società, e pertanto degli altri soci, quando il socio cedente abbia ottenuto il consenso degli altri.
La violazione di questa condizione, determina la non opponibilità della cessione delle quote alla snc ed ai soci, con la conseguenza che l’acquirente non diventa socio.
Purtuttavia, la mancata adozione del consenso unanime sulla cessione delle quote societarie non inficia l’efficacia della cessione tra le parti. In forza degli effetti prodotti dal contratto, il cessionario potrà richiedere ed ottenere dal cedente il pagamento degli utili maturati (ex multis, v. Cass., sent. n. 8784/1997; Cass., sent. n. 2055/1979). Quindi, tra cedente e cessionario, il contratto avrà regolare efficacia, anche nei casi in cui non sarà opponibile ai terzi o alla società stessa.
Potrebbe però accadere, che nel contratto sociale, siano previste delle specifiche clausole in materia di cessione di quote sociali e, pertanto, il socio potrà cedere la sua quota solo previo espletamento di una serie di attività. Nel contratto sociale, la cessione della quota di snc potrebbe essere infatti condizionata alla prelazione degli altri soci, al consenso della maggioranza semplice, oppure essere totalmente libera, come avviene nelle società di capitali.
Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 28/09/2015, n.19193), la cessione della quota di snc “ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocamente dal contratto”.
QUALI SONO I PROFILI DI RESPONSABILITÀ CHE NASCONO A SEGUITO DELLA CESSIONE DI QUOTE DI SNC
Quali responsabilità assumono l’ex socio cedente ed il nuovo socio cessionario in seguito alla cessione di quote della snc?
Nel paragrafi precedenti è stato detto che i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni contratte dalla società, qualora il patrimonio di questa sia insufficiente a farvi fronte (cd. beneficio dell’escussione).
La responsabilità del cessionario a seguito della cessione di quote societarie a titolo gratuito oppure oneroso, è descritta dall’art. 2269 cod. civ.: “chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio”, indipendentemente dal fatto che queste risultino o meno dalle scritture contabili della società (ex multis: Cass., sent. n. 9326/2010). Quindi il nuovo socio risponde di tutti i debiti presenti al momento della cessione della quota della snc.
Nulla esclude (ed anzi è prassi ricorrente) che l’accordo di cessione della partecipazione societaria regoli, tra cedente e cessionario, la divisione dei debiti pendenti, prevedendo ad esempio il diritto di rivalsa del secondo nei confronti del primo. In assenza di tali accordi, secondo la Suprema Corte (sentenza n. 25123/2010), “né la società, né i predetti cessionari della quota, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori”.
Nei casi di cessione di quote della snc, per comprendere quali sono i profili di responsabilità del socio uscente, dobbiamo far riferimento a quanto disposto dall’art. 2290 cod. civ., il quale dice che in caso di cessione di quote della snc o in caso di morte del socio, lo stesso o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi (che ne avranno conoscenza a seguito dell’iscrizione dell’evento nel registro delle imprese) per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui il socio fuoriesce dalla società, per atto inter vivos o mortis causa. Tale principio ha portata generale come affermato da una costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sent. n. 6230/2013; Cass., sent. n. 2284/2007; cass., sent. n. 8649/2010), infatti tale regime di responsabilità si estende, oltre che ai debiti societari, anche a tutte le altre obbligazione di origine non negoziale, come ad esempio, quelle inerenti al versamento dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali (INPS).
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA CESSIONE DI QUOTE DI SNC VERSO I TERZI
Come accade anche per la costituzione di una società, anche la cessione di quote di snc, deve rispettare una serie di formalità adibite a renderla opponibile ai terzi (c.d. atti di pubblicità dichiarativa), ed in particolare ai creditori ed ai debitori della società. Ai sensi dell’art. 2290 codice civile, lo scioglimento del vincolo sociale da parte di un solo socio (ivi comprese le ipotesi di cessione di quote societarie a titolo gratuito oppure oneroso) “deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”.
Quindi, l’atto di cessione di quote di snc è opponibile ai terzi in seguito alla sua comunicazione o alla iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2300 terzo comma del codice civile, trattandosi in sostanza, di una modifica del contratto sociale (modifica dei soci).
“In tema di società in nome collettivo, il socio che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità da coobbligato, rispetto a debiti della società, altrimenti normale, sicché detta circostanza deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la sua responsabilità” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 13/03/2013, n. 6230 ).
Inoltre, è importante tale momento anche per le eventuali revocatorie fallimentari, ovvero, qualora dovesse essere dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) della società, potrebbe esserci l’estensione del fallimento ai soci fuoriusciti.
QUAL È IL REGIME DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI QUOTE DI SNC
In caso di cessione di quote di snc, si parla di tassazione per cassa, mentre in caso di recesso del socio, si parla di tassazione per competenza, in quanto, va calcolata la differenza da recesso da tassare identificata come reddito di partecipazione.
La Legge di Bilancio 2018 ha apportato diverse modifiche al Decreto Legislativo n. 461/1997, rivoluzionando il regime di tassazione delle plusvalenze in caso di cessione di quote societarie.
In via generale, la tassazione segue le regole dell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917) nei casi di plusvalenza, cioè quando risulti di segno positivo la differenza tra il prezzo di cessione della quota societaria e il valore fiscale di acquisto della stessa.
L’aliquota prevista per la cessione di quote di snc è del 26 %, sul c.d. capital gain.
Nell’ambito della tassazione della cessione di quote di snc, va determinato il valore di costo fiscalmente riconosciuto della quota societaria ceduta, ossia il prezzo di acquisto della quota societaria, al quale vanno aggiunti gli utili fiscali dichiarati successivamente e detratti gli utili distribuiti (detraendo le perdite).
LA CESSIONE DELLE QUOTE DI SNC AGLI ALTRI SOCI: IL RECESSO
Nel caso in cui il socio non riuscisse a trovare un soggetto esterno disposto ad acquisire la quota societaria, oppure qualora la cessione delle quote della snc non ottenesse il consenso degli altri soci, al socio rimane comunque la possibilità di recedere dalla società, cedendo la propria quota societaria agli altri soci, in qualsiasi momento, quando la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Negli altri casi, l’art. 2285 cod. civ. il recesso deve essere giustificato da una causa indicata nel contratto sociale o da una “giusta causa”. Sotto quest’ultimo aspetto, “il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1602 del 14 febbraio 2000).
In conseguenza al recesso, la quota societaria viene liquidata ai sensi dell’art. 2289 cod. civ. ed il socio uscente ha diritto al pagamento, entro sei mesi, di “una somma di danaro che rappresenti il valore della quota (…) in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”, ma non alla restituzione dei beni conferiti.
COSA ACCADE ALLE QUOTE SOCIETARIE IN CASO DI MORTE DEL SOCIO: LA CESSIONE DI QUOTE DI SNC “MORTIS CAUSA”
L’articolo 2284 del cod. civ. stabilisce che “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. Col decesso di un socio di una società di persone, si ha lo scioglimento unilaterale del rapporto, con la conseguenza che, di regola, gli eredi non subentrano automaticamente nella quota sociale del socio deceduto (c.d. principio di intrasmissibilità iure ereditario della quota del socio defunto), ma acquistano il diritto ad ottenerne la liquidazione, si ribadisce, senza acquistare la carica di socio.
I soci superstiti, in base al disposto dell’art. 2284 cod. civ. hanno tre possibilità:
- liquidare la quota agli eredi del socio defunto, entro 6 mesi ex art. 2289 cod. civ.;
- sciogliere la società;
- continuarla con gli eredi del socio defunto (qualora vi sia il consenso degli stessi).
Potrebbe accadere che i soci non abbiano la possibilità di liquidare gli eredi, per motivi legati all’incapienza del patrimonio sociale o perché proprio a causa di forti perdite, il valore della quota sociale da liquidare risulti di segno negativo.
Dato che tale liquidazione costituisce un debito sociale, al verificarsi di situazioni di incapienza del patrimonio sociale gli eredi non potranno ottenere alcuna liquidazione ma comunque agli stessi non può essere richiesto alcun apporto per reintegrare le perdite accertate.
Dal punto di vista della responsabilità debitoria, gli eredi sono comunque responsabili nei confronti dei terzi debitori della società per tutti i debiti sociali precedenti al decesso del socio (art. 2290 cod. civ.).
Per evitare che gli stessi rispondano anche di debiti successivi, sarà fondamentale rendere pubblico e opponibile ai terzi l’evento morte del socio, mediante gli strumenti indicati nei paragrafi precedenti (comunicazione e/o registrazione nel registro delle imprese).
Qualora la posizione debitoria del de cuius superi di gran lunga quella creditoria, i chiamati all’eredità, per tutelatasi, possono rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario, dopo aver consultato il proprio legale di fiducia.
QUANDO LA CESSIONE DI QUOTE DI SNC DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
In base alla normativa dei contratti plurilaterali, quale è il contratto sociale della snc, la fuoriuscita di una parte non determina di norma lo scioglimento della società, ma del solo rapporto nei confronti del solo socio uscente.
Poniamo il caso di una società in nome collettivo formata da due soci. Uno di essi intende cedere all’altro la propria partecipazione societaria. Cosa succede?
È ammissibile una snc formata da un solo socio? Secondo il codice civile, no. Ai sensi dell’art. 2272 cod. civ, la società si scioglie “quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”.
Per evitare lo scioglimento della società, è quindi necessario ricostituire la pluralità dei soci, entro sei mesi. In questo periodo non è necessario modificare la ragione sociale, in quanto per sei mesi dopo la cessione di quote della snc, la stessa, può sopravvivere come c.d. società a socio unico.
Trascorsi questi sei mesi, il socio unico può scegliere se ricostituire la società con un altro socio, o di trasformarla in ditta individuale.
Indipendentemente da tale scelta, tra il socio unico (cessionario) e l’ex socio (cedente) possono essere stipulati dei patti, non opponibili ai terzi, per la regolamentazione della posizione debitoria antecedente alla cessione di quote della snc.
COME RECUPERARE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la morte del socio o il suo recesso (cessione delle quote della snc agli altri soci) determinano la liquidazione della quota societaria e l’insorgere di un credito sociale che l’ex socio o i suoi eredi vantano nei confronti della snc.
La società deve liquidare la quota societaria entro sei mesi.
Le cose si complicano qualora la snc non disponga delle risorse sufficienti al pagamento, oppure nel caso in cui, medio tempore, si verifichi lo scioglimento (la chiusura della società) per una delle cause ex art.2272 cod. civ.
In caso di mancato pagamento, l’ex socio e gli eredi possono notificare un decreto ingiuntivo alla società in liquidazione ed ai soci, anche dopo la cancellazione della snc dal registro delle imprese.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 6071/2013, hanno affermato che “…all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che … essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
Con la sentenza n. 15877/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “…il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l’imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l’intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione“.
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