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La cessione delle quote di srls

Come avviene la cessione di quote di srls

La cessione delle quote di srls

Nel presente articolo viene trattato il tema della cessione di quote di srls.
La società a responsabilità limitata semplificata è una particolare tipologia di società di capitali che soggiace a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per una società a responsabilità limitata ordinaria. Ciò comporta delle differenze anche in tema di cessione delle quote societarie.
Dopo una breve introduzione sulla società a r.l. semplificata, l’articolo si sofferma sul trasferimento della quote di srls a soci con più di 35 anni ed a persone giuridiche. Le questioni sono entrambe, da un lato per l’intervento normativo del d.lgs. 76/2013, dall’altro per una circolare del 2016 del Ministero dello sviluppo economico.
Una volta effettuata la valutazione delle quote societarie, la scrittura privata di cessione di quote non richiede formalità particolari “ab sustantiam”, ma per renderla opponibile ai terzi ed alla stessa società, deve essere iscritta nel registro delle imprese, da parte di un notaio oppure, dal 2018, da un commercialista, a patto che, in quest’ultimo caso, la scrittura provata di cessione delle quote di srls sia sottoscritta a mezzo di firma digitale.
Per la cessione di quote di srls i costi si sostanziano nel compenso del professionista (notaio o commercialista) e nelle spese vive di registrazione.

In ultimo, l’articolo approfondisce il tema del diritto di prelazione dei soci della srls nella cessione delle quote.


CESSIONE QUOTE DI SRLS: COS’È UNA SRLS

La società a responsabilità limitata semplificata è una particolare fattispecie introdotta in Italia dal decreto legislativo n.1/2012 – “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” – successivamente convertito nella legge n.27/2012, che ha comportato l’introduzione dell’articolo 2463 bis c.c. A dieci anni dalla sua introduzione, la società a responsabilità limitata semplificata rappresenta una delle tipologie di società di capitali più utilizzate nel nostro Paese.
Questa particolare tipologia di società gode di una serie di agevolazioni economiche in sede di costituzione: è esente dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nonché dal pagamento dell’onorario del notaio che stipula l’atto. L’intento del legislatore è stato senz’altro quello di favorire la nascita di nuove imprese e l’imprenditoria soprattutto giovanile, tanto che nella versione originaria del decreto legislativo, la srls era aperta solamente a soci con meno di 35 anni di età.
Una società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita soltanto da persone fisiche, così come disciplinato dal primo comma dell’articolo sopra menzionato: “la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche” e dunque vi è una preclusione – quantomeno nella fase di costituzione della società – alle persone giuridiche, intese quali società e associazioni.
L’atto costitutivo – che deve in ogni caso essere redatto con atto pubblico – deve essere conformato al modello standard introdotto dal Decreto del Ministero della Giustizia n.138/2012 di cui è fatta menzione nel secondo comma dell’articolo 2463bis c.c.
La srls gode di un’autonomia patrimoniale perfetta: i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali anche se hanno agito in nome e per conto della società.

La principale peculiarità della società a responsabilità limitata semplificata è il capitale sociale richiesto: se per una srl ordinaria questo deve ammontare almeno a 10.000 euro, per la srl semplificata è richiesto un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 euro.
Infine, una società a responsabilità limitata semplificata può essere unipersonale, ossia composta da un singolo soggetto.


QUALI MODIFICHE SONO INTERVENUTE IN MATERIA DI CESSIONE DI QUOTE DI SRLS

Rispetto alla ordinaria disciplina della cessione delle quote societarie di una società a responsabilità limitata, sono due i punti cruciali su cui è necessario soffermarsi quando si parla di trasferimento di quote di srls:

  • la cessione di quote di srls a soggetti over 35,
  • la cessione di quote di srls a persone giuridiche.


LA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS A SOCI CON PIÙ DI 35 ANNI

In origine, la struttura della srls era pensata per favorire esclusivamente l’imprenditoria giovanile: oltre a prevedere, al primo comma, la possibilità di costituire una srls solo tra soci con meno di trentacinque anni, l’articolo 2463bis c.c. al quarto comma vietava per le srls la cessione di quote a soci che avessero più di 35 anni, a pena di nullità dell’atto.
Tuttavia, l’articolo 9 comma 13 del decreto legislativo n.76/2013 ha aperto la società anche agli ultra trentacinquenni ed ha abrogato il quarto comma dell’articolo 2463bis c.c. Con questa modifica, dunque, è stata allargata la possibilità di costituire la srls a qualsiasi persona fisica e la libera cessione di quote di srls a qualsiasi soggetto, indipendentemente dal requisito anagrafico, alla stregua di quanto disposto dall’articolo 2469 c.c. in tema di società a responsabilità limitata ordinaria.


LA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS A PERSONE GIURIDICHE

Una delle peculiaità della srls consiste nel fatto che può essere costituita solamente da persone fisiche. Il comma 1 dell’art. 2463 bis c.c. esclude pertanto che la srls possa essere costituita da persone giuridiche, quali società o associazioni.
Ciò vale anche per il successivo momento del trasferimento di quote della srls da una persona fisica ad una persona giuridica?
Nel 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha interpretato la norma nel senso della validità della cessione di quote di srls a persone giuridiche, giacché la disciplina non pone esplicito divieto in caso di modifiche successive alla costituzione della società.


COSA ACCADE NELLA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS A FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene quindi valida, per le srls la cessione di quote a persone giuridiche, poiché il vincolo del primo comma dell’art. 2463 bis cod. civ. (in base a cui i soci della società a responsabilità limitata semplificata possono essere solamente persone fisiche) riguarderebbe la sola fase costitutiva della società.
Tuttavia, la società a responsabilità limitata semplificata deve essere convertita in una società a responsabilità limitata ordinaria.
La cessione di quote di srls da persona fisica a persona giuridica, dunque, comporta innanzitutto la modifica da parte dell’organo amministrativo, previa convocazione tempestiva dei soci, della denominazione sociale in quanto “non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato”. A questo punto, troveranno applicazione le disposizioni dettate per la società a responsabilità limitata ordinaria di cui all’articolo 2463 c.c.


CESSIONE DI QUOTE DI SRLS: COME AVVIENE LA VALUTAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE

Le quote societarie sono beni immateriali, soggetti a registrazione nel Registro delle Imprese, che definiscono una frazione del capitale sociale necessario per la costituzione della società; ogni partecipante ad una società a responsabilità limitata semplificata possiede una quota che ne definisce la partecipazione, intesa quale insieme di diritti e di doveri.
Quando si vuole procedere alla cessione di quote societarie, prima bisogna individuarne il valore. La valutazione delle quote societarie di una società a responsabilità limitata può essere definita al valore nominale ovvero al valore reale.
Il valore nominale si determina il base al rapporto con l’ammontare del capitale sociale, che in una società a responsabilità limitata semplificata ricordiamo essere compreso tra 1 e 9.999 euro.
Il valore reale, invece, si determina in relazione al valore del patrimonio netto della società comprensivo anche del capitale sociale nominale che si calcola mediante la predisposizione del bilancio o di una situazione patrimoniale della società.

Tuttavia, le parti interessate alla cessione di quote di srls possono accordarsi per un prezzo differente – in tal caso di parla di valore commerciale – purché questo non sia inferiore al valore nominale.


QUAL È LA PROCEDURA PER LA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS PRESSO UN NOTAIO

Secondo la Cassazione (sentenza n. 25468/2010) “Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né “ad substantiam” né “ad probationem” la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa.”
Il trasferimento di quote di srls può avvenire alla presenza di un notaio ovvero di un commercialista qualora si decida di compiere con scrittura privata la cessione delle quote.

La cessione delle quote di srls


COME FUNZIONA LA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS DAVANTI AL NOTAIO

Nel primo caso, la procedura da seguire perché la cessione di quote di srls sia valida non si discosta da quella prevista per una società a responsabilità limitata ordinaria, ai sensi dell’art. 2470 cod. civ..
Dopo aver effettuato la valutazione delle quote societarie, ed una eventuale preliminare scrittura privata di cessione quote, per il contratto definitivo l’art. 2470 cod. civ. richiede che il notaio autentichi la sottoscrizione delle parti (cedente e cessionario).
La scrittura privata di cessione di quote deve riportare la sottoscrizione del socio che vende le proprie quote e di quello che le acquista. Il notaio è chiamato a garantire la regolarità e liceità del trasferimento, verificare la titolarità della partecipazione, che non vi siano elementi pregiudizievoli e che siano rispettate le clausole previste dallo statuto della società.
A norma dell’articolo 2470 comma 2 c.c. il notaio autentica le sottoscrizioni dell’atto di cessione di quote di srls e lo deposita entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese. È questo un momento cruciale poiché il trasferimento di quote di srls ha effetto non nel momento in cui l’atto viene sottoscritto ma nel momento in cui viene depositato.


COME SI PUÒ DEFINIRE LA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS DA UN COMMERCIALISTA

Con il decreto legislativo n.112/2008, successivamente convertito in legge n.133/2008, la cessione di quote di srls può avvenire anche senza passare dal notaio, ma semplicemente affidandosi ad un commercialista, rendendo così più snella e meno onerosa la procedura di trasferimento.
L’articolo 36 comma 1bis del decreto legislativo n.112/2008 sancisce che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art.2470 c.c. può essere sottoscritto con firma digitale [..] ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31 comma2-quater della legge 24 novembre 2000 n.340 [..]”.
Dunque, dal 1 gennaio 2018 la cessione di quote di srls non richiede più necessariamente l’intervento di un notaio, a due condizioni:

  • cedente e cessionario devono essere in grado di sottoscrivere l’atto di trasferimento di quote della srls utilizzando una firma digitale;
  • la firma digitale deve essere conforme alla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e deve quindi rilasciata da certificatori accreditati.

A queste condizioni, il documento informatico compilato e sottoscritto dalle parti con firma digitale, viene depositato entro 30 giorni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui ha sede la società da parte di un commercialista, e cioè il soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 31 comma2-quater della legge 24 novembre 2000 n.340
Diversamente dal notaio, al commercialista non è richiesto di autenticare le firme digitali, poiché utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, identificato dal certificatore che lo rilascia, salvo che questi dia prova contraria.
Il commercialista deve verificare preliminarmente che esistano le condizioni previste dalla legge e in particolare svolgere le medesime verifiche analizzate nel paragrafo precedente: accertare l’identità delle persone fisiche coinvolte nella cessione di quote di srls e la proprietà delle quote del venditore ovvero verificare che non vi siano limiti o vincoli statutari della società circa il trasferimento di quote di srls.

La cessione delle quote di srls come fare


CESSIONE DELLE QUOTE DI SRLS I COSTI DA SOSTENERE

Per la cessione di quote di srls i costi sono variabili a seconda che la procedura sua affidata ad un notaio ovvero ad un commercialista e sempre tenendo conto delle differenti parcelle di ogni professionista.
Con l’introduzione della legge n.133/2008, la cessione di quote societarie è divenuta più snella e sicuramente meno onerosa, giacché ci si può affidare ad un commercialista.
Ne consegue, in primo luogo, un tendenziale risparmio sugli onorari del professionista, a cui occorre aggiungere le spese vive.
Le spese sono: l’imposta di registro del valore di 200 euro, i bolli dell’Agenzia delle Entrate del valore di 15 euro, i bolli e i diritti amministrativi della Camera di Commercio che si aggirano sui 90 euro. Se l’importo dell’imposta di bollo dell’Agenzia delle Entrate è indipendente dal numero di trasferimenti di quote che si intende compiere, la somma dell’imposta di registro varia a seconda di quante cessioni le parti vogliono effettuare. Per la cessione di quote di srls i costi sono addebitati al cedente e cessionario, i quali possono effettuare il pagamento direttamente al soggetto incaricato alla registrazione.


QUANDO VIENE APPLICATA LA TASSAZIONE DELLA CESSIONE DI QUOTE DI SRLS

La tassazione della cessione di quote di srls viene applicata qualora dalla vendita se ne ricavi una plusvalenza, ossia l’aumento di valore entro un determinato periodo, che impatta notevolmente ai fini fiscali giacché indica una maggiore capacità contributiva.
In particolare, la plusvalenza del trasferimento delle quote della srls sta nella differenza positiva tra il valore iniziale d’acquisto della quota (come da valutazione delle quote societarie espresse nell’atto di acquisto o nell’atto costitutivo) e il prezzo di vendita (in base alla valutazione delle quote societarie al momento della vendita): se un socio acquista una quota a 3.000 euro e la rivende a 5.000 euro realizza una plusvalenza di 2.000 euro.
I redditi ricavati dalla cessione di quote di srls, sempre che producano una plusvalenza, sono tassati come “redditi diversi” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 lettera c) e c) bis del TUIR.
Infine, la legge di bilancio 2018 (l. n.205/2017) ha previsto che – a decorrere dal 1° Gennaio 2019 – le persone fisiche non imprenditori scontano un’imposta di bollo sostitutiva del 26% sulla plusvalenza derivante da una cessione di quote societarie.


LA IMPOSSIBILITA’ DELLA PRELAZIONE SULLA CESSIONE DI QUOTE NELLA SRLS E NELLA SRL

In ultimo, occorre approfondire il tema del diritto di prelazione dei consoci della srls nella cessione delle quote. Affinché la cessione di quote societarie sia valida, occorre che siano rispettate tutte le clausole previste dallo statuto della società, tra cui quella di prelazione.
Di norma, la legge non prevede particolari vincoli alla cessione delle quote della srl, che possono tuttavia essere previsti dall’atto costitutivo: l’art. 2469 cod. civ. prevede che “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.
Il diritto di prelazione del socio, gli garantisce il diritto di essere preferito ad altri soggetti estranei alla società, nella cessione di quote della srl a pari condizioni. La clausola della prelazione eventualmente prevista dall’atto costitutivo delle srl rappresenta la maniera più comune per ostacolare l’ingresso in società a terzi: in altre parole, chi vuole cedere la propria quota deve prima proporre la vendita agli altri soci alle medesime condizioni. Ciò potrebbe accadere anche in una società costituita soltanto da due persone: se uno vuole vendere le proprie quote dovrà prima chiedere all’altro se è interessato all’acquisto e diventare così unico socio ovvero acconsentire all’ingresso in società di una terza persona.
La clausola di prelazione non può però essere fatta valere nella cessione di quote della srls, perché il contenuto dell’atto costitutivo deve essere conforme al modello standard tipizzato con decreto dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, ex secondo comma articolo 2463 bis c.c., che non prevede la clausola della prelazione.

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Lo Studio Legale degli Avvocati Berti e Toninelli si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5.
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