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Come gestire la casa cointestata in caso di separazione
Nel caso in cui l’abitazione della famiglia sia di proprietà di entrambe i coniugi, come gestire la casa cointestata dopo la separazione personale?
In caso di separazione consensuale la casa cointestata può essere assegnata ad uno dei coniugi comproprietari, eventualmente prevedendo anche un corrispettivo a titolo di indennità di occupazione a favore dell’altro.
In alternativa, è possibile che i coniugi si accordino per lo scioglimento della comunione, vendendo l’immobile e dividendosi il ricavato, oppure mediante l’acquisto di un coniuge della quota di proprietà dell’altro.
In caso di separazione giudiziale, la casa coniugale cointestata viene assegnata dal Presidente del Tribunale in via temporanea ed urgente, e successivamente dal giudice.
Nell’ipotesi in cui vi siano figli minorenni o non autosufficienti, l’articolo 337 sexies Codice Civile prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” e quindi l’immobile viene assegnato ad un solo genitore, che mantiene il diritto di abitazione insieme ai figli.
L’assegnazione della casa cointestata durante la separazione non compromette in alcun modo il diritto di proprietà a capo di ciascun coniuge, che rimane al 50%, anche se l’immobile rientra nel regime di comunione dei beni che viene sciolto al momento della separazione.
Inoltre, se l’immobile rientra nella comunione dei beni, la comunione si scioglie al momento della separazione ma la proprietà resta cointestata al 50%.

Come gestire il mutuo della casa cointestata in caso di separazione
Come comportarsi se in caso di separazione la casa cointestata è acquistata col mutuo?
Occorre dividere le ipotesi di casa cointestata con mutuo anch’esso cointestato e di casa cointestata con mutuo stipulato da un solo coniuge.
Nel primo caso, il mutuo cointestato deve continuare ad essere pagato da entrambi i coniugi. In caso di mancato pagamento, la banca può chiedere la restituzione delle somme indifferentemente all’uno o all’altro coniuge, salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni tra i mutuatari.
In alternativa, è possibile trasformare il mutuo cointestato in mutuo singolo, tramite l’accollo, in base a cui un coniuge diventa unico titolare del mutuo a fronte dell’acquisto della proprietà esclusiva dell’immobile.
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