Come gestire un contratto viziato da usurarietà sopravvenuta
L’usurarietà sopravvenuta
In cosa consiste l’usura? Perché si distingue in usura oggettiva e soggettiva? Di cosa parliamo esattamente quando si discute di usurarietà sopravvenuta e quali rischi comporta?
Il fenomeno usuraio è presente non solamente in ambito criminale, ma talvolta se ne parla anche in ambito bancario: è l’usura bancaria, oggi costituente un’aggravante del reato di cui all’articolo 644 Codice Penale.
In materia di usura bancaria le sentenze della Corte di Cassazione hanno avuto per oggetto non solo i contratti di mutuo o finanziamento, ma anche quelli di conto corrente.
Nonostante una sentenza della Cassazione del 2017 abbia escluso che sia causa di inefficacia o nullità sopravvenuta del contratto di mutuo, l’usurarietà sopravvenuta è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali, giacché la sua configurabilità e le conseguenze continuano ad essere dibattute, sia sul piano civile che sul piano penale.
È definita “sopravvenuta” allorquando gli interessi applicati ad un contratto, che al momento della stipula del contratto risultavano inferiori ai valori-soglia periodicamente forniti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ( articolo 2 della Legge n.108/96) , superino tale limite in un secondo momento, a causa della loro fluttuazione.
L’usurarietà sopravvenuta è stata nel corso degli anni oggetto di rilevanti interventi legislativi, quali la Legge n.108/96, alla quale dedicheremo un’apposita trattazione in uno dei paragrafi, e la successiva Legge n. 24/2001.
Sono altresì significativi gli interventi giurisprudenziali forniti dalla Corte di Cassazione, numerose volte chiamata ad esprimersi sul merito della tematica; a tal proposito, oltre alla già citata sentenza sull’usura del 2017, analizzeremo la sentenza sull’usura e Commissione di Massimo Scoperto n. 19597/2018, nonché la sentenza sull’usura ed interessi moratori n. 16303/2020.
Nel presente articolo viene affrontata anche la posizione in materia di usura bancaria della Cassazione, ed il rapporto tra usura e leasing o locazione finanziaria.
Gli argomenti trattati sono:
- Usurarietà sopravvenuta: cos’è l’usura
- Cosa si intende per usurarietà sopravvenuta
- Come l’usurarietà sopravvenuta ed originaria sono punite penalmente
- Usurarietà sopravvenuta e originaria: qual è la differenza tra l’usura oggettiva e l’usura soggettiva
- Cosa dice la legge sull’usura e sulla usurarietà sopravvenuta
- Cosa afferma la Cassazione con la sentenza sull’usurarietà sopravvenuta n.24675
- Come è stata criticata la sentenza n. 24675/2017 sulla usurarietà sopravvenuta
- Quale relazione tra la CMS e l’usurarietà sopravvenuta
- Come si calcola il tasso soglia dell’usurarietà sopravvenuta
- Qual è la normativa sull’usura nel codice civile
- Quali rimedi esistono per l’usurarietà sopravvenuta
- Usurarietà sopravvenuta: cos’è l’usura bancaria
- Come accorgersi di un mutuo con usura sopravvenuta
- Quando gli interessi di mora concorrono all’usurarietà sopravvenuta
- Usurarietà sopravvenuta: cos’è il leasing usurario
- Come comportarsi in caso di leasing usurario
- Usura nel leasing le sentenze più significative
USURARIETÀ SOPRAVVENUTA: COS’È L’USURA
L’usura è un fenomeno penalmente e civilmente rilevante, che consiste nella erogazione di un credito, chiedendo la restituzione della somma, maggiorata di un tasso d’interesse superiore al tasso soglia consentito dalla legge, stabilito ed aggiornato ogni tre mesi dalla Banca d’Italia e variabile in base alla tipologia di finanziamento e alla classe d’importo.
Il tasso limite al di sopra del quale gli interessi sono sempre ritenuti usurari è individuato nel “tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (…) relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.”(art. 2 comma 4 L. 108/1996 come modificato dal DL 70/2011).
COSA SI INTENDE PER USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
L’usurarietà sopravvenuta deriva dall’aumento del tasso di interesse, rispetto a quanto pattuito in sede di stipulazione del contratto, a seguito delle fluttuazioni degli interessi in base al mercato finanziario, di modo che questo risulti superiore al tasso-soglia.
L’usura è in tal caso definita “sopravvenuta” perché non è presente al momento della stipulazione del negozio giuridico (ad esempio al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, o di conto corrente, o di finanziamento), bensì emerge in un momento successivo, e cioè quello del pagamento delle singole rate.
L’usurarietà sopravvenuta del contratto si contrappone all’usura cosiddetta originaria, che rileva soltanto nel momento “genetico” del contratto, ossia quello in cui gli interessi sono convenuti.
COME L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA ED ORIGINARIA SONO PUNITE PENALMENTE
Il già menzionato articolo 644 del Codice Penale è stato oggetto di modifiche apportate dalla Legge n.108/1996, volte a inasprire le pene previste per l’usura e tutelarne le vittime. È a detta legge che si deve la distinzione tra usura soggettiva e usura oggettiva che analizzeremo nei prossimi paragrafi.
Se tradizionalmente l’usura era considerato un reato lesivo del solo patrimonio del singolo soggetto, alla luce delle modifiche susseguitesi nel tempo, è stato riletto come reato plurioffensivo, dovendosi ravvedere un vulnus all’economia pubblica e alla libertà dell’autodeterminazione contrattuale.
I primi due commi dell’articolo 644 del Codice Penale recitano: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario”.
La disposizione prevista dal suddetto articolo, oltre a distinguere tra usura oggettiva e soggettiva al terzo comma, prevede che la pena sia aggravata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- “se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione”.
USURARIETÀ SOPRAVVENUTA E ORIGINARIA: QUAL È LA DIFFERENZA TRA L’USURA OGGETTIVA E L’USURA SOGGETTIVA
Le nozioni di usura oggettiva e usura soggettiva sono state introdotte relativamente di recente nel nostro ordinamento, dal terzo comma dell’articolo 644 del Codice Penale: “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
La differenza tra usura oggettiva e usura soggettiva non è così semplice come può sembrare: l’usura oggettiva rileva quando i tassi di interesse sono superiori al tasso previsto dalla legge. Si tratta di un parametro derivante direttamente da un calcolo matematico.
L’usura soggettiva, al contrario, trova riscontro quando nell’applicazione dei tassi di interesse non si è tenuto conto della situazione soggettiva del soggetto obbligato a restituire il prestito, che versa in una condizione di difficoltà economica.
Se il reato di usura oggettiva, ricavabile da un mero calcolo matematico, non suscita particolari difficoltà di comprensione e interpretazione, sono numerose e contrastanti le posizioni della giurisprudenza in materia di usura soggettiva.
A creare maggiore criticità è proprio la individuazione dell’usura soggettiva: per quanto l’obiettivo sia tutelare il patrimonio del soggetto obbligato a restituire il prestito, da interessi spropositati che inficerebbero maggiormente la condizione finanziaria, l’usura soggettiva è di difficile riscontro.
L’elemento su cui si fonda è la “difficoltà economica o finanziaria” in cui riversa il soggetto passivo, senza che questo debba necessariamente versare in uno “stato di bisogno”, consistente nella privazione dei mezzi economici necessari a garantirne il mero sostentamento.
Per dimostrare la sussistenza dell’usura soggettiva, è necessario provare:
- da un lato la condizione di difficoltà economica,
- dall’altro la sproporzione degli interessi praticati (anche seppur inferiori al tasso di usura oggettiva) rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero alla mediazione, da valutarsi in base alle circostanze concrete del singolo caso.
COSA DICE LA LEGGE SULL’USURA E SULLA USURAIRETÀ SOPRAVVENUTA
L’intera disciplina dell’usurarietà sopravvenuta e originaria, come anticipato nei precedenti paragrafi, è stata oggetto di numerose ed importanti modifiche apportate dalla nuova legge “anti-usura” del 1996 e dal decreto legge 70/2011, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di inasprire le sanzioni previste per il reato di usura.
Le principali novità legge riguardano sia l’ambito civile che quello penale:
- lo stato di bisogno, ex comma primo dell’articolo 644 del Codice Penale, non è più rilevante per la configurazione del reato di usura ma ne costituisce un aggravante;
- è stato previsto il già citato tasso-soglia oltre il quale si delinea sempre la fattispecie di usurarietà sopravvenuta o originaria;
- è stata aumentata la pena della reclusione, che ad oggi può variare da due a dieci anni e della multa, ad oggi da 5.000 a 30.000 euro;
- l’usura e l’usurarietà sopravvenuta messa in atto da istituti bancari costituisce un’aggravante del reato di cui all’articolo 644 del Codice Penale;
- in base all’art. 644 ter codice penale la prescrizione dell’illecito di usura decorre a partire dall’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale;
- è stata prevista la confisca “dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato” anche per equivalente “per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari”.
La Legge “anti-usura” ha altresì provveduto all’istituzione di due fondi, uno di solidarietà per le vittime di usura, e un altro per la prevenzione del fenomeno criminoso.
COSA AFFERMA LA CASSAZIONE CON LA SENTENZA SULL’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA N.24675
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di usurarietà sopravvenuta in numerose occasioni.
Tra le più rilevanti, si esamina la sentenza sull’usura n.24675/2017 circa la vexata quaestio se la clausola di determinazione degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della Legge n.108/96, o stipulata in un momento successivo, ma con un tasso inizialmente inferiore al valore-soglia, potesse ritenersi efficace o se fosse affetta da nullità sopravvenuta.
Passate in rassegna le tesi contrapposte, l’una favorevole alla configurabilità dell’usurarietà sopravvenuta e l’altra contraria, gli Ermellini hanno affermato che sono interessi usurari esclusivamente quelli la cui pattuizione superi i limiti della soglia di usura ex Legge n.108/96. Invece, “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d’usura [..] non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula [..]”.
L’usura bancaria può quindi verificarsi solamente nel momento “genetico” del rapporto contrattuale, quando vengono pattuiti gli interessi da applicare, a nulla rilevando che, durante l’esecuzione del contratto, e cioè durante il pagamento delle rate del mutuo, le fluttuazioni del mercato finanziario portino il tasso di interesse a superare il valore-soglia di usura oggettiva.
L’usurarietà sopravvenuta, perciò, non comporta l’inefficacia o la nullità sopravvenuta delle pattuizioni contrattuali, né può comportare la riduzione degli interessi rispetto alle previsioni contrattuali originarie, come era originariamente previsto dall’art. 1815 codice civile.
In sintesi, la Cassazione esclude la configurabilità dell’usurarietà sopravvenuta nel contratto di mutuo. Non è chiaro se lo stesso principio di diritto possa applicarsi anche ad altri contratti, quali quello di conto corrente.
COME È STATA CRITICATA LA SENTENZA N. 24675/2017 SULLA USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
Ha sollevato non poche critiche la motivazione della sentenza in oggetto, in cui la Cassazione ha escluso la rilevanza della usurarietà sopravvenuta, quantomeno sul piano della inefficacia o della nullità sopravvenuta.
In primo luogo, secondo la Cassazione l’art. 644 c.p. non stabilisce un divieto di usurarietà sopravvenuta, ma vieta solamente l’usura originaria, cioè quella pattuita al momento della stipulazione del contratto.
La norma di interpretazione autentica ex art. 1 D.L. n. 394/2000 ha espressamente limitato l’operatività dell’art. 644 c.p. al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o, comunque, convenuti, a nulla rilevando l’usurarietà sopravvenuta nel momento del loro pagamento.
A ben vedere, si è detto, l’usurarietà sopravvenuta non è affatto esclusa dalla norma di interpretazione autentica, che si riferisce alla sola valutazione del profilo sanzionatorio ex art. 644 c.p. e 1815 capoverso c.c.
Tra le critiche che sono state mosse, si riporta solamente quella fondata sull’interpretazione letterale dell’art. 644 c.p., che punisce non solo “chi si fa promettere” un interesse usuraio (e quindi con riferimento al momento genetico del rapporto contrattuale) ma anche “chi si fa dare” interessi usurai, riferendosi al pagamento delle singole rate “viziate” da usurarietà sopravvenuta per l’aumento del tasso di interesse.
QUALE RELAZIONE TRA LA CMS E L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
La Commissione di Massimo Scoperto viene definita dalle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia come “il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso [..] viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” ex Legge 108/96.
L’art. 2 bis del D.L. 185/2008 stabilisce che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.”
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore dell’art. 2 bis, la CMS deve essere conteggiata ai fini del calcolo dell’usura oggettiva.
Ci si è posti il problema circa la rilevanza delle CMS agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usurarietà sopravvenuta di cui al terzo comma dell’articolo 644 del Codice Penale, per i rapporti bancari sorti prima dell’entrata in vigore dell’art 2 bis sopra citato.
La questione è stata chiarita nella sentenza sull’usura n.16303 del 2018, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che si debba effettuare una comparazione separata del tasso-soglia dell’usurarietà sopravvenuta e della CMS eventualmente applicata, giacché quest’ultima rientra tra le commissioni e remunerazioni di cui al comma quarto dell’articolo 644 del Codice Penale.
Peraltro, indicano gli Ermellini, la mancata inclusione della CMS non comporta l’illegittimità dei decreti ministeriali emanati in data anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 2bis della Legge n.185/2008 perché questi hanno seguito le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, secondo le quali le CMS non entravano nel calcolo del TEG bensì dovevano essere calcolate separatamente.
COME SI CALCOLA IL TASSO SOGLIA DELL’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
L’individuazione del tasso-soglia, superato il quale si configura il fenomeno di usurarietà sopravvenuta, avviene mediante il procedimento delineato all’articolo 2 della Legge n.108/96.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Dei Cambi, rileva ogni tre mesi il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari Finanziari.
In base al terzo comma dell’articolo 644 del Codice Penale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Stando a quanto affermato dall’articolo 2 della Legge n.108/96, “la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.
L’articolo 4 della suddetta legge determina che il tasso oltre il quale si verifica l’usurarietà sopravvenuta si determina aumentando di un quarto il tasso effettivo globale medio e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
La natura usuraia viene accertata in concreto dal giudice, così come esplicitato anche dalla sentenza sull’usura della Corte di Cassazione n.8353 del 2013: “Il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente all’epoca della pattuizione onde raggiungere il tasso soglia, ai sensi dell’art. 2 legge n. 108 del 1996”.
QUAL È LA NORMATIVA SULL’USURA NEL CODICE CIVILE
Nei paragrafi precedenti abbiamo specificato come sia disciplinato il fenomeno dell’usura del Codice Penale. Sul versante civilistico, in materia di interessi usurari, rileva l’articolo 1815 del Codice Civile, il quale stabilisce le sanzioni previste in caso di usurarietà: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. [..] Se sono convenutii interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
La disposizione contenuta nel suddetto articolo, dunque, stabilisce la nullità per tutte quelle ipotesi in cui gli interessi superino il tasso soglia sino a configurare l’illecita usura oggettiva.
Prima dell’entrata in vigore della Legge n.108/96, la disciplina non prevedeva la nullità della clausola contrattuale, bensì la sola riduzione degli interessi al tasso legale. La scelta del legislatore di sanzionare con la nullità la clausola del contratto che prevede interessi usurari, risponde alla volontà di disincentivare il fenomeno. In questo modo, colpendo la clausola feneratizia, il mutuo a titolo oneroso si trasforma in mutuo a titolo gratuito.
La sentenza n.21470 della Corte di Cassazione in materia di nullità sopravvenuta ha precisato che ad essere colpita da nullità è la singola disposizione contenente interesse usurari e non l’intero contratto.
QUALI RIMEDI ESISTONO PER L’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
Se, come visto, le Sezioni Unite escludono le sanzioni della inefficacia e della nullità sopravvenuta, ciò non vuol dire che l’usurarietà sopravvenuta resti senza alcuna conseguenza.
Occorre tuttavia cambiare il punto di vista, passando dal piano del contratto come atto, a quello del contratto inteso come rapporto contrattuale, del quale l’usurarietà sopravvenuta è certamente un elemento che ne scardina l’equilibrio.
In primo luogo, è possibile individuare il rimedio nella possibilità di rinegoziazione del contratto.
In via generale, il codice civile prevede la possibilità di ricondurre il contratto ad equità, per evitarne la rescissione (art. 1450 c.c.), oppure la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467) oppure in caso di impossibilità parziale sopravvenuta (art. 1464).
La rinegoziazione può essere poi prevista dallo stesso contratto, che anche può contenere clausole di adeguamento dei tassi di interesse per eliminare le conseguenze dell’usurarietà sopravvenuta
Si pensi al contratto di mutuo con usura sopravvenuta.
In secondo luogo, alto rimedio contro l’usurarietà sopravvenuta sta nello scioglimento del contratto.
disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui agli articoli 1467-1469 cod. civ.. Per risolvere il contratto in questo modo, è necessario un procedimento avanti all’autorità giudiziaria e una sentenza sull’usura sopravvenuta. La risoluzione, tuttavia, non sempre è la scelta migliore. Sciogliendo, ad esempio, il contratto di mutuo per usura sopravvenuta, il mutuatario è costretto a restituire l’intera somma ricevuta.
Infine, non bisogna dimenticare il principio generale della buona fede che permea anche l’esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., sanzionando, per controverso, il cosiddetto abuso del diritto contrattuale.
USURARIETÀ SOPRAVVENUTA: COS’È L’USURA BANCARIA
L’articolo 644 del Codice Penale, al quinto comma, afferma che “le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà [..] se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare”. Si tratta del cosiddetto fenomeno dell’usura bancaria, costituente un’aggravante del reato di usura e consistente nell’applicazione ai contratti di mutuo un tasso di interesse superiore a quello stabilito dalla legge, da parte di soggetti qualificati, che agiscono nello svolgimento di attività bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare.
Il motivo dell’aggravante dell’usura bancaria risiede nella volontà del legislatore di offrire maggiore tutela al cittadino che si rivolge ad istituti di credito che dovrebbero operare nella massima trasparenza e affidabilità.
L’intera normativa è presente della Legge n.108/96. Sono altresì numerosi gli interventi in materia di usura bancaria della Cassazione.
L’usura bancaria è un reato che si consuma al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito.
Sono numerosi gli interventi in materia di usura bancaria della Cassazione; uno dei più recenti ha affrontato il tema circa la figura del responsabile del reato di usura compiuto dalla Banca. La Suprema Corte è intervenuta con la sentenza n.4961/2017 rispondendo che: “ [..]solo ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Banche è stato riconosciuto lo svolgimento di un’attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, poiché i relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell’ambito dei più generali poteri di indirizzo dell’impresa, sussistendo in capo ad essi una posizione di garanzia a tutela dei clienti degli istituti bancari quanto al rispetto delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito [..]”. Ancora, circa la individuazione del soggetto responsabile, la citata sentenza afferma che “[..] il Direttore della filiale della Banca, obbligato ad intervenire in sede di stipulazione di un contratto bancario, non può ritenersi penalmente responsabile per il reato di usura connesso alla stipula di un contratto di finanziamento, non potendo a costui attribuirsi la consapevole accettazione del rischio di interessi usurari [..]”.
COME ACCORGERSI DI UN MUTUO CON USURA SOPRAVVENUTA
Il contraente che stipula un mutuo con un istituto bancario può determinare se questo sia affetto da tassi usurari confrontando gli interessi applicati con il tasso-soglia pubblicato dalla Banca d’Italia. Per determinare se gli interessi siano definibili come usurari, o se lo siano diventati nel tempo, bisogna tenere conto del principio di onnicomprensività ex articolo 644 del Codice Penale, il quale stabilisce che nel computo del tasso di interesse usurario debbano essere incluse le commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo.Al contratto di mutuo vengono applicati il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG (Tasso Effettivo Annuo Globale); è sufficiente che anche soltanto uno di questi superi il tasso limite affinché si manifesti il reato di usurarietà sopravvenuta.
Individuare l’usurarietà sopravvenuta è spesso assai difficile e occorre affidarsi a esperti del settore.
QUANDO GLI INTERESSI DI MORA CONCORRONO ALL’USURARIETÀ SOPRAVVENUTA
Altro problema, risolto recentemente dalla Suprema Corte con la più recente sentenza sull’usura n. 19597 del 2020, consiste nella assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa sull’usura oggettiva.
Le Sezioni Unite confermano l’applicabilità della normativa antiusura di cui alla Legge n.198/96 non solo agli interessi corrispettivi ma anche agli interessi moratori, al fine di non svuotare di significato la ratio della legge anti usura, ravvisata nel “non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore”.
Circa le conseguenze derivanti dall’usurarietà sopravvenuta sul tasso di mora, la Corte ha stabilito che, in caso di superamento del tasso soglia, sono illegittimi non tutti gli interessi, ma solamente quelli che superano il tasso soglia.
Se cioè gli interessi corrispettivi sono dentro soglia, ma gli interessi moratori sono extra soglia, la sanzione applicabile è quella della nullità sopravvenuta solamente per i secondi.
USURARIETÀ SOPRAVVENUTA: COS’È IL LEASING USURARIO
L’usura può verificarsi anche sul contratto di leasing o locazione finanziaria. Sempre più utilizzato consente ad un soggetto, definito locatore, di concedere ad un altro, definito utilizzatore, il godimento di un determinato bene mobile o immobile dietro il versamento di un corrispettivo periodico; alla scadenza del contratto di leasing, il soggetto utilizzatore può acquistare il bene utilizzato (la cosiddetta opzione d’acquisto, meglio conosciuta come “riscatto”).
È possibile parlare di leasing usurario quando il TEG (Tasso Effettivo Globale) risulta essere superiore al tasso soglia determinato dalla legge, così come stabilito in materia di usura bancaria da sentenze e per tutte le altre ipotesi di usurarietà sopravvenuta.
Il reato di usura nel leasing non è di così chiara lettura come avviene nelle ipotesi di usura bancaria, questo perché il contratto di leasing non contiene quasi mai l’indicatore del costo reale del mutuo (ISC, Indicatore Sintetico di Costo), il quale comprende gli interessi da versare e le ulteriori spese da sostenere. L’elemento indicato in un contratto di leasing è solo il TAN (Tasso Annuo Nominale), che però non è di per sé sufficiente a stabilire se vi sia usura nel leasing o meno giacché è necessario includere nel computo tutti gli ulteriori oneri quali le spese di istruttoria, di perizia, di incasso rata. Solo una volta reperite tali informazioni sarà possibile procedere se si tratti di leasing usurario o meno, quindi se il costo complessivo del contratto rispetti le soglie antiusura delineate dalla Legge n.108/96 (reperibili sul sito istituzionale della Banca d’Italia).
Al fine di verificare se sia o meno un leasing usurario, occorre confrontare il TEG con il tasso-soglia relativo al trimestre di riferimento; ex articolo 2 della Legge n.108/96, per procedere al calcolo utile a stabilire l’usura del leasing, è necessario includervi tutte le spese correlate, fatta eccezione per le imposte e le tasse. Nel computo devono essere inclusi altresì gli interessi di mora, come stabilito dalla sentenza sull’usura n.350/13 della Corte di Cassazione.
COME COMPORTARSI IN CASO DI LEASING USURARIO
Come anticipato nel paragrafo precedente, l’usura nel leasing si verifica allorquando il TEG previsto nel contratto sia superiore al tasso soglia stabilito dalla legge.
Per accertare se gli interessi applicati costituiscono usura nel leasing è necessaria una perizia finanziaria, in grado di verificare che i valori del tasso leasing non siano superiori al tasso soglia trimestrale di riferimento pubblicato dalla Banca d’Italia. Qualora il contraente si accorga di aver stipulato un leasing usurario, o che questo lo sia diventato a seguito del fenomeno dell’usurarietà sopravvenuta, ha a disposizione i rimedi di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.
USURA NEL LEASING LE SENTENZE PIÙ SIGNIFICATIVE
Il leasing usurario è stato numerose volte oggetto di sentenze della Corte di Cassazione.
Circa il fenomeno dell’usura nel leasing le sentenze di interesse maggiore sono la n.17447/2019, la n.27442/18 e la recente n. 24992/2020.
Con la prima, gli Ermellini hanno affermato il principio per cui, nel calcolo dell’usura, occorre considerare la capitalizzazione degli interessi corrispettivi, in quanto il mutuatario è tenuto al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota del capitale, ma anche su quella di interessi incorporata nelle rate del contratto di leasing usurario già scadute.
Quello della mora è un problema ampiamente dibattuto, su cui la giurisprudenza è intervenuta numerose volte.
È singolare, ancora, la posizione emersa con la sentenza n.27442/18, la più innovativa in materia di usura nel leasing, in quanto conferma che se il tasso di mora supera la soglia fissata dalla Legge n.108/96 si ha una fattispecie di usura contrattuale, senza che rilevi la maggiorazione delle Istruzioni Banca d’Italia.
La più recente pronuncia della Corte di Cassazione in ambito di usura nel leasing, infine, è la n.24992/2020, la quale ha sancito la nullità parziale di un contratto di leasing in presenza di una clausola che imponga gli interessi usurari, vedendo meno così soltanto quelli non dovuti.
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