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L’opposizione all’esecuzione

  • Categoria dell'articolo:Diritto civile
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COME EVITARE L’ESECUZIONE FORZATA CON L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Cos’è e come si svolge l’opposizione all’esecuzione? Nell’ambito del processo esecutivo, esistono diverse tipologie di strumenti idonee a contestare l’esistenza del diritto in capo al creditore procedente o le modalità attraverso le quali ha fatto valere tale pretesa. Nel presente contributo ci occupiamo di analizzare l’istituto dell’opposizione all’esecuzione (detta anche opposizione ex art 615 cpc), a cominciare dal deposito dell’atto introduttivo (ricorso in opposizione all’esecuzione oppure atto di citazione), esaminando i casi in cui è necessario il pagamento di un contributo unificato nell’opposizione all’esecuzione, indicando le regole necessarie all’individuazione del giudice competente.
Sebbene l’opposizione ex art 615 cpc venga di norma proposta dal debitore “esecutato” (cioè sottoposto ad un procedimento esecutivo, ad esempio un pignoramento immobiliare o mobiliare), il soggetto legittimato a presentare ricorso in opposizione all’esecuzione è anche colui “che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati” ex art. 619 c.p.c.. L’articolo esamina pertanto anche l’istituto dell’opposizione di terzo all’esecuzione, indicandone i presupposti, i riferimenti normativi e le posizioni giurisprudenziali.
Con la proposizione della citazione o del ricorso in opposizione all’esecuzione, è possibile ottenere un provvedimento “cautelare” molto importante: la sospensione dell’esecuzione forzata, sino al termine del giudizio di opposizione.
I temi trattati sono i seguenti:


COS’È L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Come indicato nella premessa, l’opposizione all’esecuzione è uno strumento che l’ordinamento mette a disposizione del debitore e di altri soggetti, per evitare che i propri beni o crediti vengano “aggrediti” da una procedura esecutiva.
Nello specifico, con l’opposizione ex art 615 cpc, il debitore contesta il diritto della controparte (creditore procedente) di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti.
L’opposizione ex art 615 cpc, se proposta prima che l’esecuzione sia iniziata, prende il nome di “opposizione a precetto”, mentre se proposta dopo l’inizio, prende il nome di “opposizione all’esecuzione”.
L’opposizione all’esecuzione è quindi un procedimento giudiziale, instaurato prima o in pendenza del procedimento per esecuzione forzata, volto ad accertare la regolarità del titolo esecutivo, del diritto del creditore, (l’opposizione ex art 615 cpc indicata al primo comma) oppure la pignorabilità dei beni (art. 615 secondo comma cpc).


A COSA SERVE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Per quanto riguarda la ratio dell’istituto dell’opposizione all’esecuzione, lo scopo del processo esecutivo è quello di garantire al creditore procedente il soddisfacimento del suo diritto di credito, accertato con un “titolo esecutivo” (ad esempio una sentenza, un decreto ingiuntivo con formula esecutiva, ecc…).
Contemporaneamente, però, deve essere garantito anche il diritto del debitore a subire un’esecuzione legittima. È proprio in quest’ottica di tutela che si collocano diversi istituti come l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione agli atti esecutivi.


COSA DISTINGUE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DALL’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Prima di addentrarci nell’analisi dell’opposizione all’esecuzione, appare opportuno delineare la differenza che intercorre tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi.
Come anticipato con l’opposizione ex art 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) il debitore agisce in giudizio per contestare il diritto del creditore a procedere con l’azione esecutiva, oppure la regolarità del titolo esecutivo, oppure ancora la pignorabilità dei beni “aggrediti”.
Con l’opposizione all’esecuzione, è possibile chiedere al giudice di sospendere la procedura, in attesa della definizione del giudizio di opposizione all’esecuzione, e su tale istanza il giudice si pronuncia con ordinanza soggetta a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha lo scopo di richiedere al giudice un controllo sulla regolarità formale di ciascun singolo atto del processo esecutivo in corso, senza la possibilità di richiedere la sospensione della procedura.
Nello specifico, il debitore esecutato, il terzo proprietario dei beni oggetto di esecuzione o il terzo destinatario di un atto esecutivo, possono far valere l’esistenza di vizi formali o di notifica sia del titolo esecutivo, sia del precetto che degli altri singoli atti del processo esecutivo.


QUANDO È POSSIBILE RICORRERE ALL’OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC

L’opposizione ex art 615 cpc, può essere utilizzata quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia prima della notifica dell’atto di pignoramento, tramite l’opposizione all’atto di precetto, sia dopo l’inizio dell’esecuzione.
La norma prevede però un limite temporale: l’opposizione all’esecuzione non è ammissibile se proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente (debitore esecutato) dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
I casi per i quali è possibile contestare l’esecuzione, in via generale, sono:

  • l’inesistenza o l’inefficacia del titolo esecutivo azionato, ad esempio la nullità dello stesso, o la sua inefficacia;
  • l’inesistenza del diritto vantato dal creditore procedente, ad esempio quando l’azione esecutiva viene esperita da un soggetto che non è l’effettivo creditore, oppure quando viene iniziata l’esecuzione per un diritto diverso rispetto a quello previsto nel titolo;
  • l’eccezione di impignorabilità del bene oggetto di esecuzione: si ricorda, sul punto, quanto previsto ex artt. 514 c.p.c. e 515 c.p.c. sull’impignorabilità assoluta e relativa di alcune particolari tipologie di beni, nonché nelle normative speciali.

In seguito alla riforma intervenuta con la L. n. 69/2009, infine, tutti i procedimenti di opposizione all’esecuzione terminano con una pronuncia del giudice che prende la forma di sentenza, appellabile ex art. 616 c.p.c.

opposizione all'esecuzione

COME SI SVOLGE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESECUZIONE?

In questi casi, la dottrina parla anche di opposizione c.d. preventiva o pre-esecutiva.
Il debitore, ricevuta la notifica dell’atto di precetto (insieme o successivamente alla notifica del titolo esecutivo), contesta il diritto del creditore a procedere nei suoi confronti e pertanto a richiedergli quella determinata prestazione economica.
Assistito da un legale di fiducia, il debitore propone opposizione a precetto attraverso la notifica dell’atto di citazione al creditore e la iscrizione al ruolo della nuova causa. Apre, in tal modo, un procedimento giudiziario incidentale rispetto al procedimento esecutivo.
Al di là delle ipotesi di competenza riservata per materia, la competenza “per valore” è quella del Giudice di Pace, se l’opposizione ha un valore inferiore a 5.000 euro; quella del Tribunale se l’opposizione ha un valore maggiore. La competenza “per territorio” è quella del luogo dell’esecuzione, o del luogo di residenza del creditore (purché vi si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione), o del luogo di notifica del precetto.
Nelle materie regolate dal rito del lavoro, l’opposizione de quo si propone non con atto di citazione, ma con ricorso, in base al disposto dell’art. 618 bis c.p.c..


LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE FORZATA IN CONSEGUENZA DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART 615 COMMA 1 C.P.C.

In attesa dell’esito del giudizio di opposizione, l’esecuzione forzata può essere “congelata”: con l’opposizione ex art 615 cpc il debitore può richiedere la sospensione del procedimento esecutivo, in presenza di gravi motivi ovvero, del fumus boni iuris (parvenza del buon diritto) e del periculum in mora (pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile).
Ai sensi dell’art. 624 secondo comma cpccontro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
La sospensione dell’esecuzione comporta anche la sospensione dell’efficacia del precetto. Infatti, ai sensi dell’art. 481 c.p.c., l’esecuzione deve iniziare, a pena di inefficacia del precetto, entro novanta giorni dalla notifica dello stesso. Qualora, tuttavia, l’esecuzione forzata venga impedita dalla sospensione del procedimento, il secondo comma dell’art. 481 c.p.c. stabilisce che anche l’efficacia del precetto rimane “congelata” fino alla riassunzione del procedimento esecutivo a norma dell’art. 627 c.p.c..


COME SI SVOLGE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE DOPO L’INIZIO DELL’ESECUZIONE

Diverso e più articolato il caso in cui l’opposizione all’esecuzione venga esperita ad esecuzione già iniziata.
Parliamo dell’opposizione c.d. successiva, adibita a contestare il diritto a procedere del creditore ed a far valere i limiti di pignorabilità –assoluti o relativi- sui beni sottoposti ad esecuzione (v. artt. 514 e 515 cpc).
La forma dell’atto introduttivo, a differenza dell’opposizione al precetto, è quella del ricorso in opposizione all’esecuzione. Il ricorso viene depositato nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, il quale con decreto fissa la data dell’udienza, ordinandone la notifica (di ricorso e decreto di fissazione) al creditore procedente.
Analogamente all’opposizione a precetto, anche nell’opposizione all’esecuzione “successiva” è possibile richiedere la sospensione della procedura esecutiva.
La norma di riferimento l’art. 624 c.p.c. e grava comunque sull’opponente, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti della sospensione, cioè quei “gravi motivi” di cui parla il primo comma dell’art. 624 c.p.c.
All’udienza di comparizione, il giudice si pronuncia sulla sospensione, revocandola o confermandola se già disposta col decreto di fissazione dell’udienza, oppure disponendola per la prima volta.
A tale udienza, il giudice dell’esecuzione fissa anche il termine (a pena di inammissibilità) per la notifica dell’atto di citazione (o ricorso laddove è applicabile il rito del lavoro) e per la conseguente introduzione della fase di merito dell’opposizione all’esecuzione.

esecuzione forzata


CHI È IL GIUDICE COMPETENTE PER L’OPPOSIZIONE EX ART. 615 CPC

Per poter individuare il giudice competente bisogna tenere a mente la distinzione sulle due tipologie di opposizione ex art 615 cpc.
Infatti, per quanto riguarda l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc (c.d. successiva) la competenza spetta al giudice dinanzi al quale pende l’esecuzione che indica, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice competente a conoscere la causa nel merito.

Diversamente, per l’opposizione c.d. preventiva di cui al comma 1 del citato articolo, il giudizio va introdotto dinanzi al giudice competente ex art. 27 cpc, per materia, valore e territorio. Infatti, salvo che si tratti di particolari materie (di competenza esclusiva del Tribunale come in materia di lavoro o rilascio di immobili), per le opposizioni il cui valore sia inferiore a € 5.000,00 la competenza spetta al Giudice di Pace, in caso contrario al Tribunale del luogo dell’esecuzione.

Per le opposizioni al pignoramento immobiliare, la competenza esclusiva è quella del Tribunale del luogo dove si trovano gli immobili, a prescindere dal valore.

Inoltre, nei casi di opposizione al precetto, in via generale, territorialmente competente il giudice del luogo ove il creditore ha residenza o ha eletto domicilio, sempre che ci siano, nello stesso luogo, i beni del debitore da pignorare.


COSA DEVE CONTENERE IL RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Indipendentemente dalla forma che l’atto introduttivo dell’opposizione all’esecuzione deve avere, vediamo quali sono gli elementi fondamentali di tale atto:

  • L’indicazione del giudice adito (secondo le regole sulla competenza);
  • le generalità dell’opponente (debitore) e dell’opposto (creditore);
  • l’elezione di domicilio;
  • l’indicazione del contenuto del precetto o del titolo esecutivo contestato;
  • l’indicazione dei gravi motivi quando si richiede la sospensione del procedimento esecutivo;
  • l’indicazione dei motivi in fatto e in diritto per i quali si contesta l’esecuzione;
  • l’indicazione dei beni attaccati e i motivi della loro -totale o parziale- impignorabilità;
  • le conclusioni ovvero le richieste avanzate all’Autorità Giudiziaria;
  • quando si tratta di citazione, gli avvertimenti al convenuto di costituirsi nei termini perentori previsti dalla legge;
  • luogo, data e sottoscrizione dell’avvocato.


FINO A QUANDO EFFETTUARE L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE?

Contrariamente a quanto previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, che prevede un termine particolarmente breve per potervi procedere, l’opposizione all’esecuzione, in linea teorica, può essere esperita in qualsiasi fase dell’esecuzione, fino a che non sia stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene soggetto ad espropriazione ex artt. 530, 552, 569 cpc.
Tuttavia anche questo termine è superabile, quando l’opposizione risulta fondata su fatti sopravvenuti o l’opponente (debitore esecutato) dimostri che non ha potuto proporre opposizione all’esecuzione tempestivamente, per cause a lui non imputabili.
L’opposizione c.d. preventiva (art. 615, comma 1, c.p.c.), invece, può essere esperita dal momento della notifica del precetto e finché non viene realizzato il primo atto esecutivo, come il pignoramento.


CHI PUÒ PRESENTARE RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

In merito alla legittimazione attiva, l’opposizione all’esecuzione può essere proposta da chi ha interesse alla contestazione del diritto del creditore procedente.
Oltre al debitore esecutato, è legittimato attivo anche il terzo che vanta la proprietà o altri diritti reali sui beni assoggettati al pignoramento. Si tratta dell’opposizione del terzo all’esecuzione, prevista dall’art. 619 c.p.c. e che più spesso si verifica nei casi si espropriazione immobiliare. In tali casi, il conseguente giudizio di merito è finalizzato ad accertare la titolarità della proprietà o del diritto reale contestato.
In caso di sopravvenuto fallimento dell’esecutato, la Cassazione ha stabilito che l’opposizione all’esecuzione ex art 615 cpc comma 1non può essere proseguita dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare” (Cass., sent. n. 29327/2019).


QUALI SONO I COSTI DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Ogni volta che si introduce un procedimento giudiziario per tutelare la propria posizione giuridica, come anche nel caso dell’opposizione all’esecuzione per tutelare il patrimonio dell’esecutato da un’esecuzione ingiusta, una delle prime domande che viene rivolta al proprio legale è relativa ai costi della causa.
Orbene, oltre al compenso del professionista, si devono considerare le spese “vive” per il procedimento, tra cui il pagamento del contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione, necessario ad iscrivere la causa a ruolo.


COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO UNIFICATO DELL’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

Per l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., che introducono un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, il costo del contributo unificato dipende dal valore della causa che si introduce, e cioè la somma indicata nel precetto (per l’opposizione ex art 615 cpc “al precetto”) o nel pignoramento (per il ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc comma 2).
In base alle tabelle aggiornate al D.M. 90/2014 ed al DM 132/2014, per le cause di valore inferiore a 1.100 €, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 43,00 €; per le cause di valore tra 1.100 € e 5.200 €, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 98,00 €; per le cause di valore tra 5.200 € e 26.000 €, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 237,00 €; per le cause di valore tra 26.000 € e 52.000 €, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 518,00 €; per le cause di valore tra 52.000 € e 260.000 €, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 759,00 €; per le cause di valore tra 260.000 € e 520.000 €, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 1.214,00 €; per le cause di valore superiore a 520.000, il contributo unificato dell’opposizione all’esecuzione è di 1.686,00 €.
Invece, per l’opposizione agli atti esecutivi, il contributo unificato non è calcolato in base al valore del giudizio, ma è prevista una quota fissa (v. art. 13, co. 2, ultima parte, del D.P.R. 115/2002) attualmente di 168,00 euro.


COS’È L’OPPOSIZIONE DI TERZO ALL’ESECUZIONE

L’art. 619 c.p.c. permette al terzo che ritiene di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sui beni oggetto di pignoramento, di proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione.
Questa si presenta al giudice dell’esecuzione, nella forma del ricorso, fino a quando sia stata disposta la vendita o l’assegnazione dei beni (v. art. 184 disp. att.).
Dopo il deposito del ricorso in cancelleria il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, indicando altresì un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto.
Ben può accadere che all’udienza le parti raggiungano un accordo e, a questo punto, il giudice ne darà atto con un’ordinanza, nella quale verrà adottato ogni altro provvedimento ritenuto idoneo, consentendo nei casi in cui sia possibile la prosecuzione del processo esecutivo, oppure dichiarandone l’estinzione (provvedendo in tale sede anche sulle spese di lite).

 

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