decreto penale di condanna

L’opposizione al decreto penale di condanna

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L’opposizione al decreto penale di condanna

Qual è l’alternativa al pagamento del decreto penale di condanna?

Chi si vede notificare un decreto penale, può difendersi mediante l’opposizione al decreto penale di condanna.
Il procedimento per decreto, disciplinato dal codice di procedura penale agli articoli 459 e seguenti e dall’art. 557 cpp, è uno dei riti speciali del processo penale, ossia una forma semplificata di processo penale, alternativa al rito ordinario, il cui fine è quello di deflazionare il carico dei processi, caratterizzandosi per l’assenza del contraddittorio tra le parti. In questo modo, processi incardinati per reati meno gravi (nelle sole ipotesi in cui sia possibile applicare una sanzione di tipo pecuniario, anche in sostituzione di una pena detentiva) possono avere uno svolgimento ed un esito in tempi rapidi, almeno in teoria.
Analogamente a quando previsto nel codice di procedura civile per il “decreto ingiuntivo”, il decreto penale di condanna viene emesso “inaudita altera parte”, cioè senza contraddittorio, non permettendo all’imputato di spiegare le proprie ragioni. L’imputato, infatti, si vede arrivare un ordine di pagamento col decreto penale di condanna, senza avere avuto la possibilità di essersi difeso. La condanna al pagamento del decreto penale di condanna è infatti richiesta dal Pubblico Ministero ed emessa dal Giudice (precisamente dal Giudice per le Indagini Preliminari o GIP).
Il diritto di difesa dell’imputato viene recuperato successivamente, mediante l’opposizione al decreto penale di condanna.
L’opposizione al decreto penale di condanna è un atto di impugnazione, mediante cui l’imputato, tramite il suo difensore, può richiedere di essere giudicato mediante il giudizio immediato (oppure la citazione diretta a giudizio ex art. 557 cpp), recuperando così il pieno diritto al contraddittorio, oppure mediante uno degli altri riti speciali del processo penale, per i quali è necessario conferire all’avvocato la procura speciale l’oblazione, il patteggiamento, il rito abbreviato, oppure ancora può chiedere di sospendere il processo e di essere “messo alla prova”.
Dall’altra parte, è possibile accettare la condanna, rinunciando a presentare l’opposizione a decreto penale di condanna.
La rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna presenta alcuni vantaggi:

  • il pagamento del decreto penale di condanna non comprende le spese processuali.
  • in caso di difficoltà economica, l’imputato che rinuncia all’opposizione a decreto penale di condanna può avanzare istanza di rateizzazione della pena pecuniaria.
  • della iscrizione del decreto penale di condanna nel casellario, non viene fatta menzione nel relativo certificato accessibile ai privati.
  • nei casi di decreto penale di condanna con pena sospesa, l’imputato non deve procedere al pagamento del decreto penale di condanna.
  • con l’opposizione al decreto penale di condanna l’imputato perde il beneficio di una forte riduzione della pena pecuniaria,
  • con l’opposizione al decreto penale di condanna, viene perso anche il criterio di ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria particolarmente favorevole.

Nel seguente articolo, dopo una breve analisi del procedimento per decreto, approfondiremo la disciplina dell’opposizione a decreto penale di condanna.
Come è possibile presentare opposizione a decreto penale di condanna? Qual è la normativa vigente in materia di opposizione a decreto penale di condanna? A chi deve essere presentata l’opposizione a decreto penale di condanna e cosa deve contenere?
In questo contributo, gli argomenti trattati sono


OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA: COS’È UN DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali del processo penale il cui scopo è quello di accelerare le tempistiche del procedimento, omettendo la fase dell’udienza preliminare e del dibattimento. Il decreto penale è un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, e costituisce una condanna a tutti gli effetti.
Condizioni per la scelta del rito in questione sono (art. 459 c.p.p.):

  • la sussistenza di evidenti prove a carico dell’imputato.
  • la possibilità di applicare la sola pena pecuniaria, anche in sostituzione di quella detentiva, sia perché prevista dalla fattispecie, che ai sensi degli articoli 53 e seguenti della L. 689/1981 e art. 459 comma 1 bis c.p.p.
  • la presenza della querela, per i reati procedibili a querela
  • non è necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza personale.
  • non sussistono motivi evidenti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

L’imputato, qualora ritenga opportuno richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, oppure uno tra gli altri riti speciali del processo penale, può sempre presentare un’opposizione a decreto penale di condanna.


OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA: COME SI ARRIVA AL DECRETO PENALE

La scelta del rito è a discrezione del Pubblico Ministero, che può esercitare l’azione penale avanzando richiesta di decreto penale entro sei mesi dall’iscrizione del soggetto a cui il reato è attribuito all’interno del registro degli indagati.
La richiesta, che deve essere adeguatamente motivata, deve indicare la misura della pena e la conseguente somma a cui sarà tenuto il reo al momento del pagamento del decreto penale di condanna.
Se il GIP accoglie la richiesta, emette il decreto penale, cui contenuto è stabilito dall’articolo 460 del codice di procedura penale:

  • le generalità dell’imputato,
  • l’elenco dei fatti contestati,
  • la condanna al pagamento del decreto penale di condanna, per la somma stabilita nella richiesta
  • le motivazioni in ragione dell’emanazione del provvedimento
  • l’indicazione della possibilità per l’imputato di presentare entro i termini previsti dalla legge l’opposizione a decreto penale di condanna e le alternative a lui spettanti,
  • l’avvertimento che, in mancanza di una valida opposizione a decreto penale di condanna, il decreto acquista efficacia esecutiva,
    la possibilità di nominare un difensore di fiducia,
  • la data e la sottoscrizione del giudice (elementi questi ultimi due la cui assenza comporterebbe l’inesistenza del decreto).

Una volta emesso, il decreto penale viene notificato assieme alla richiesta del Pubblico Ministero, all’imputato presso l’ultima residenza conosciuta o presso il domicilio dichiarato, nonché al suo difensore di fiducia o d’ufficio. Dal momento dell’ultima notifica, decorre il termine per depositare l’opposizione al decreto penale di condanna.


IN CHE MODO È POSSIBILE PRESENTARE OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il destinatario del provvedimento che non voglia provvedere al pagamento del decreto penale di condanna può presentare opposizione a decreto penale di condanna, recuperando la possibilità di difendersi in contraddittorio un processo ordinario o di un altro dei riti speciali del processo penale.
L’opposizione a decreto penale di condanna è disciplinata dall’articolo 461 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che può essere proposta da “l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato”. L’art 557 cpp ammette la possibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna anche in caso di reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.
La dichiarazione di opposizione a decreto penale di condanna, ex primo comma dell’articolo sopra citato, si depositanella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente”.
La legge prevede un termine alquanto breve: solamente quindici giorni da quando all’imputato e al suo difensore viene notificato il decreto penale. In difetto, il decreto penale diventa esecutivo e la tardiva opposizione a decreto penale di condanna viene rigettata perché inammissibile, a meno che non si richieda di essere “rimessi in termini” in base all’art. 175 c.p.p., come disposto dall’art. 462 c.p.p.. La restituzione nel termine è un rimedio a carattere eccezionale, che conferisce all’imputato la possibilità di depositare opposizione a decreto penale di condanna anche tardivamente, qualora provi di non avervi provveduto tempestivamente, a causa di forza maggiore o di caso fortuito.


QUAL È IL CONTENUTO DELL’OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Come previsto dall’art. 461 c.p.p., l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, a pena di inammissibilità, deve indicare:

  • gli estremi del provvedimento,
  • la data e il giudice che lo ha emesso;
  • la nomina di un difensore di fiducia;
  • eventualmente, la richiesta di celebrazione del processo mediante uno dei riti speciali del processo penale. Per richiedere il rito abbreviato, il patteggiamento, la sospensione con messa alla prova o l’oblazione la procura speciale è necessaria e deve essere conferita al difensore, che ne autentica la sottoscrizione.

Oltre a quanto detto, si applicano all’opposizione al decreto ingiuntivo le norme sull’impugnazione degli atti in genere, di cui agli articoli 582 e 583 c.p.p..


QUANDO IL QUERELANTE PUÒ PRESENTARE OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

A norma dell’art. 459 comma 4 c.p.p., il decreto penale viene comunicato anche al querelante.
È possibile che, per varie ragioni, il querelante possa presentare opposizione al decreto penale di condanna? Ad esempio perché avrebbe voluto costituirsi parte civile nel procedimento penale, e tale possibilità è preclusa nel procedimento per decreto.
In effetti, la persona offesa ha interesse al partecipare al processo penale per due motivi: da una parte ottenere il risarcimento del danno, mediante la costituzione di parte civile, dall’altra l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, mediante un’attività di supporto e controllo dell’operato del pubblico ministero.
Il querelante può quindi presentare opposizione al decreto penale di condanna?
Prima del 2015, la persona offesa era legittimata a manifestare l’opposizione a decreto penale di condanna sin dalla querela, tanto che la violazione di questa richiesta era motivo di ricorso per Cassazione, come affermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 3415/2013.

Con la sentenza n. 23 del 27.02.2015 della Corte Costituzionale, questa possibilità è venuta meno, poiché la possibilità dell’opposizione al decreto penale di condanna da parte del querelante comporterebbe una ingiustificata dilatazione dei tempi di definizione del processo, in violazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., nonché la violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Il querelante deve, pertanto, richiedere il risarcimento dei danni in sede civile, mentre per sentire affermata la responsabilità penale dell’imputato, ha comunque la possibilità di presentare memorie e richieste in base all’art. 90 c.p.p.in ogni stato e grado del procedimento”.


QUALI CONSEGUENZE COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

Con l’opposizione a decreto penale di condanna, l’imputato che non voglia accettare la condanna “inaudita altera parte” ed effettuare il pagamento del decreto penale di condanna, richiede che la responsabilità penale sia accertata mediante la celebrazione di un procedimento nelle forme del rito immediato, oppure mediante citazione diretta a giudizio come previsto dall’art. 557 cpp. In alternativa può richiedere che sia giudicato mediante uno dei riti speciali del processo penale:

  • il rito abbreviato,
  • il patteggiamento,
  • l’oblazione,
  • la sospensione con messa alla prova.

Una volta depositata, l’opposizione a decreto penale di condanna viene sottoposta ad un vaglio di ammissibilità da parte del Giudice per le Indagini preliminari.
È dichiarata inammissibile se priva degli elementi necessari sopra indicati, oppure se depositata tardivamente, ovvero da persona non legittimata. Con la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna, impugnabile con ricorso per Cassazione, viene ordinata l’esecuzione del decreto.
Non è motivo di inammissibilità la mancanza, qualora sia richiesto il rito abbreviato, la sospensione con messa alla prova, il patteggiamento o l’oblazione della procura speciale, ma in tal caso il procedimento seguirà la forma del rito immediato o della citazione diretta a giudizio nel caso previsto dall’art. 557 cpp. “Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di riti speciali, la mancanza di procura speciale per il rito richiesto determina l’inammissibilità della richiesta relativa a tale rito, ma non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale”(Cass. pen. n. 58015/2017).


COME SI SVOLGE IL GIUDIZIO CONSEGUENTE ALL’OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA

In caso di ammissibilità dell’opposizione il decreto penale di condanna viene revocato e si procede col giudizio. Fino a tale momento, l’opposizione a decreto penale di condanna può essere revocata. In tal caso, risorge l’obbligo di pagamento del decreto penale di condanna, maggiorato delle spese processuali.
Se è sono stati richiesti con procura speciale l’oblazione, il patteggiamento, il rito abbreviato o la sospensione con messa alla prova, il giudizio si svolge innanzi al GIP.
Se, al contrario, non è stato richiesto alcuno dei sopra indicati riti speciali del processo penale, il giudizio si svolge avanti al Tribunale in composizione monocratica.
Lo stesso vale per il caso in cui non sia stata validamente conferita la procura speciale per oblazione o per uno degli altri riti speciali del processo penale.
In particolare a norma dell’art. 464 cpp, se l’opponente ha optato per il giudizio abbreviato “[..] il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa”, se è stato chiesto il patteggiamento “[..] il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso”; infine, in caso di oblazione, il giudice decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti previsti dalla legge.
L’ultimo comma dell’art. 464 cpp ed il secondo comma dell’art 557 cpp stabiliscono che nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. Non è possibile quindi, chiedere un giudizio diverso da quello che si è richiesto nell’atto di opposizione.


L’OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA EMESSO NEI CONFRONTI DI PIÙ IMPUTATI

L’articolo 463 del codice di procedura penale stabilisce che, qualora il decreto sia stato pronunciato nei confronti di più soggetti imputati del medesimo reato, l’esecutività rimane sospesa per quanti non abbiano presentato opposizione a decreto penale di condanna fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione presentata dagli altri coimputati non sia dichiarato irrevocabile; questo perché l’opposizione sortisce un’estensione degli effetti favorevoli dell’impugnazione anche ai non opponenti.


QUALI SONO I VANTAGGI ECONOMICI DI RINUNCIARE ALL’OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il procedimento per decreto è definito “premiale”. Se da una parte, non può fornire la propria versione dei fatti in contraddittorio (e nella maggior parte dei casi non sa nemmeno di essere sottoposto a procedimento finché non gli viene notificato il decreto penale), l’imputato che rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna ed effettua il pagamento del decreto penale di condanna, viene “premiato” da alcuni benefici, indicati per lo più all’art. 460 c.p.p..
I vantaggi che la legge offre per chi intende accettare la condanna, sono volti a scoraggiare l’opposizione a decreto penale di condanna, che come accennato in premessa, comporta l’instaurazione di un vero e proprio processo, anche nelle forme degli altri riti speciali del processo penale, con conseguente aggravio del carico di lavoro sull’autorità giudiziaria.
In primo luogo, i vantaggi che la legge offre al soggetto che non presenti opposizione a decreto penale di condanna sono di carattere economico.

  • nei casi di decreto penale di condanna con pena sospesa, l’imputato non deve procedere al pagamento del decreto penale di condanna.
  • il criterio di ragguaglio della pena detentiva nella sanzione pecuniaria è particolarmente favorevole: “Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare” in base all’art. 459 c.p.p., che si applica in luogo dell’art. 135 cod. pen. che prevede un criterio di conversione di 250 euro per ogni giorno di pena detentiva.
  • il pagamento del decreto penale di condanna comporta una forte riduzione della pena prevista per il reato, fino alla metà del minimo edittale, in base all’art. 459 c.p.p..
  • il pagamento del decreto penale di condanna non comprende il pagamento delle spese processuali.
  • in base all’art. 133 ter del codice penale, è prevista la possibilità di avanzare istanza di rateizzazione della pena pecuniaria, da tre a trenta rate, in relazione alle condizioni economiche del condannato.


QUALI SONO GLI ALTRI BENEFICI DELLA RINUNCIA ALL’OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Oltre ai vantaggi economici, rinunciare all’opposizione al decreto penale di condanna comporta altri “premi”.

  • Non possono applicarsi la confisca facoltativa e le pene accessorie, salvo quelle di carattere amministrativo quali la sospensione, la revoca della patente e la confisca del veicolo nelle ipotesi di guida in stato di ebrezza.
  • In base all’art. 24 del DPR 313 del 2002 (testo unico del casellario giudiziale) effettuare il pagamento del decreto penale di condanna esclude la visibilità della iscrizione del decreto penale di condanna nel casellario, o per meglio dire, nel certificato del casellario penale ad uso dei privati. La condanna, pertanto, non è visibile nel certificato richiesto, ad esempio, dal datore di lavoro.
  • Qualora non sia presentata opposizione il decreto penale di condanna diventa esecutivo, ma senza efficacia di giudicato in altro giudizio civile o amministrativo.
  • Inoltre il reato è dichiarato estinto, se nel termine di cinque anni ovvero di due ove si tratti di contravvenzione il condannato non commetta reati della stessa indole.

In virtù di tutti i benefici sopra descritti, è bene ponderare attentamente la decisione di presentare opposizione a decreto penale di condanna, giacché l’esito di un processo ordinario ovvero di un altro dei riti speciali del processo penale potrebbe essere di gran lunga più gravoso come stabilito dal quarto comma dell’articolo 464 del codice di procedura penale: “il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi”.
Occorre tuttavia sottolineare che, nonostante i vantaggi indicati, rinunciare all’opposizione al decreto penale di condanna comporta comunque accettare la condanna, e potrebbe rivelarsi un problema, ad esempio nel caso in cui si intenda affrontare concorsi pubblici dove è richiesta la “condotta irreprensibile”. Come visto, infatti, rimane comunque una traccia del decreto penale di condanna sul casellario visibile dalle pubbliche amministrazioni.


QUANDO RISULTA IL DECRETO PENALE DI CONDANNA SUL CASELLARIO GIUDIZIALE

L’articolo 3 del Testo Unico Sul Casellario Giudiziale elenca i provvedimenti giudiziali che vengono iscritti nel casellario giudiziario, tra cui il decreto penale di condanna divenuto definitivo. Tuttavia, in base all’art. 24, l’iscrizione del decreto penale di condanna nel casellario giudiziario non compare nel relativo certificato, che viene fornito a richiesta dei privati. Compare invece nel certificato richiesto dalle pubbliche amministrazioni e per ragioni di giustizia.
Perché non risulti più il decreto penale di condanna sul casellario, è necessario attendere l’estinzione del reato “se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”. Infatti, ai sensi dell’art. 460 cpp, l’estinzione del reato comporta l’estinzione di “ogni effetto penale”.
In realtà, anche in questo caso, non avviene una vera e propria cancellazione del decreto penale di condanna dal casellario, ma viene aggiunta l’annotazione che il reato si è estinto.
Inoltre, l’annotazione “reato estinto” non viene aggiunta automaticamente, ma a seguito di un’istanza che il condannato, assistito dal difensore, può rivolgere al GIP che ha emesso il provvedimento.
Il discorso cambia quando sia stata presentata opposizione a decreto penale di condanna.
Nel caso di esito sfavorevole del giudizio conseguente all’opposizione, il giudice può (ma non deve) concedere:

  • ai sensi dell’art. 175 c.p., il beneficio della “non menzione” della sentenza .
  • il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 ss cod. pen.. In questi casi, per “cancellare” la menzione della condanna dal certificato del casellario, è necessario intraprendere il procedimento di “riabilitazione” ex art. 178 cod. pen.


COM’È POSSIBILE OTTENERE UN DECRETO PENALE DI CONDANNA CON PENA SOSPESA

L’istituto della sospensione della pena, disciplinato dall’articolo 163 del Codice Penale, è una causa di estinzione del reato che consiste nel “congelare” l’esecuzione della pena (e quindi anche il pagamento del decreto penale di condanna) per un tempo pari a cinque anni nei casi di delitti e di due anni nei casi di contravvenzioni.
Il reato viene dichiarato estinto se in questo tempo, il condannato non commette ulteriori reati della stessa “indole”.
Nel decreto penale di condanna la pena sospesa  non osta ad una successiva concessione della condizionale.
La possibilità di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena rimane anche a seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna, ad esempio, condizionando il patteggiamento alla concessione di tale beneficio.

opposizione al decreto penale di condanna


OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA: COS’È L’OBLAZIONE

Con l’opposizione a decreto penale di condanna l’imputato può richiedere, conferendo al proprio difensore la procura speciale l’oblazione.
L’oblazione è uno dei riti speciali del processo penale, ed una causa di estinzione per alcuni reati particolarmente lievi, che comporta, come per il procedimento per decreto, l’assenza di contraddittorio. In questo caso, tuttavia, è l’imputato che chiede di pagare una somma pecuniaria per estinguere il reato.
Un primo tipo, previsto dall’art. 162 cod. pen. si applica per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, e se il contravventore lo richiede, il GIP deve ammetterlo a pagare una somma corrispondente ad un terzo del massimo edittale, oltre le spese del procedimento.
Un secondo tipo, previsto dall’art. 162 bis cod. pen, si applica per le contravvenzioni punite con l’ammenda oppure con l’arresto (ma non cumulativamente). In questo caso il GIP “può” (si parla infatti di oblazione “discrezionale”) ammettere il contravventore a pagare la metà del massimo della pena prevista, oltre le spese del procedimento.

Una volta eseguito il versamento mediante F23, l’imputato deve depositare presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui si procede, la ricevuta di pagamento. Una volta avuta prova dell’integrale pagamento, il GIP pronuncia una sentenza di non luogo a procedere, con cui il reato è dichiarato estinto.


QUANDO RICHIEDERE L’OBLAZIONE CON L’OPPOSIZIONE AL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Sia l’oblazione “ordinaria” che “discrezionale, consentono di ottenere l’estinzione del reato contestato, adempiendo ad una sanzione di carattere economico, con il versamento di una somma di denaro prestabilita.
La convenienza di scegliere l’oblazione in luogo del pagamento del decreto penale di condanna è economica e non solo. Sotto il primo profilo, occorre valutare, caso per caso, se la somma che si sarebbe ammessi a pagare (un terzo del minimo per le contravvenzioni meno gravi) è inferiore a quella indicata nel decreto penale.
D’altra parte, l’oblazione non prevede la possibilità di richiedere un’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria.


OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA: QUAL’È LA CORRELAZIONE TRA L’OBLAZIONE E IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Altro vantaggio della scelta di questo rito alternativo, sta nel rapporto tra oblazione e casellario giudiziale.
L’art. 3 del Testo unico del Casellario Giudiziale stabilisce che “Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;(…)”.
Pertanto, nel caso dell’oblazione ordinaria richiesta con l’opposizione a decreto penale di condanna, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato non viene iscritta nel casellario. La “fedina penale” del contravventore rimane quindi “pulita” sia nel caso del certificato richiesto dai privati, che dalle pubbliche amministrazioni.
Il rapporto tra oblazione e casellario giudiziale investe anche un altro profilo assai importante: quello della recidiva. Infatti, non venendo iscritto nel casellario, il reato estinto per oblazione non può essere utilizzato per contestare l’aggravante della recidiva ai sensi dell’art. 99 cod. pen..


QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE UN’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

La rateizzazione della pena pecuniaria è una possibilità che l’ordinamento giuridico offre al soggetto condannato che riversi in uno stato di difficoltà economica, tale da non poter provvedere al pagamento del decreto penale di condanna.
La norma di riferimento è l’articolo 660 del Codice di Procedura Penale, il quale afferma che “in presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena [..] se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi”. La persona condannata, dunque, può proporre istanza di rateizzazione della pena pecuniaria quando si trovi temporaneamente impossibilitata ad adempiere al pagamento.
Invece, nel caso in cui destinatario della condanna si trovi in una condizione di insolvibilità non temporanea ma permanente, la pena pecuniaria può essere convertita, ai sensi dell’art. 135 cod. pen., nella libertà controllata ovvero nel lavoro sostitutivo.


COME È POSSIBILE PRESENTARE UN’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

L’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria deve essere redatta dal condannato ovvero dal proprio difensore e indirizzata al magistrato di sorveglianza competente sul luogo in cui il condannato abbia la residenza o il domicilio.
L’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria deve contenere le seguenti indicazioni:

  • le generalità di chi presenta l’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria;
  • gli estremi della sentenza ovvero del decreto penale per cui si chiede il beneficio (un’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria non sarà necessario qualora il GIP abbia emesso un decreto penale di condanna con pena sospesa);
  • l’importo della somma oggetto del pagamento del decreto penale di condanna ovvero di altra sentenza;
  • l’importo e il numero delle rate mensili in cui si intende effettuare il pagamento, le quali non possono essere più di trenta;
  • la motivazione per cui si procede con l’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria.

 

 

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