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L’obbligo alimentare dell’art 433 codice civile

Chi e come deve versare gli alimenti ex art 433 codice civile

L’obbligo alimentare dell’art 433 codice civile per chi versa in stato di bisogno

Nel Titolo XIII, del primo libro del Codice Civile è contenuta la particolare disciplina inerente gli obblighi alimentari: dell’art 433 codice civile all’art. 448 bis codice civile si parla delle obbligazioni alimentari (conosciute anche come c.d. diritto agli alimenti) alle quali alcuni soggetti sono tenuti, in virtù dell’esistenza di vincoli familiari.
Presupposto del diritto agli alimenti è lo “stato di bisogno”. Una delle ipotesi più frequente è, ad esempio, quella del mantenimento genitore anziano non economicamente autosufficiente.
Il fondamento delle obbligazioni alimentari è individuato nei principi costituzionali di solidarietà e assistenza.
L’art. 433 codice civile indica i soggetti chiamati a prestare gli alimenti, secondo il principio del grado, sulla base della intensità del legame personale con il soggetto beneficiario.
In base all’elenco dell’art 433 codice civile, il primo degli obbligati è il coniuge del beneficiario. In sua assenza, sono obbligati i figli, gli ascendenti prossimi, i generi/nuore, i suoceri ed infine i fratelli/sorelle. Obbligato è altresì il donatario, cioè chi ha ricevuto una donazione dal beneficiario, ma nei limiti del valore “residuo” della donazione ricevuta.
Dopo una breve analisi generale sull’obbligazione alimentare, l’articolo si sofferma sui presupposti, sulle cause di modifica e cessazione dell’obbligo e sui soggetti obbligati.
Viene approfondita soprattutto l’obbligazione nei confronti del coniuge e dei parenti affini: l’articolo esamina se in caso di separazione consensuale gli alimenti continuano ad essere dovuti, e qual è la sorte degli alimenti dopo il divorzio (se cioè sono dovuti o meno gli alimenti al coniuge divorziato).
Viene esaminata anche la dimensione processuale: in che modo il beneficiario può richiedere il diritto agli alimenti. L’azione alimentare deve essere intrapresa dal beneficiario, oppure dal suo tutore, curatore o amministratore di sostegno (nominato tra i parenti e affini entro il quarto grado, oppure esterno alla famiglia), previa autorizzazione del Giudice Tutelare
Questi sono gli argomenti trattati:


COS’È L’OBBLIGO ALIMENTARE EX ART 433 CODICE CIVILE?

Nel codice civile non viene fornita una vera e propria definizione di obbligo alimentare. Si tratta dell’obbligo di garantire, ad una persona che versa in “stato di bisogno”, le risorse economici sufficienti a soddisfare i bisogni primari, quali il vitto e l’alloggio.
Tale obbligo può sorgere sia in base ad una disposizione di legge, ed è il caso dell’art 433 codice civile, sia in base ad un testamento, sia infine in base ad un contratto, quale la donazione in primis.
In via generale, i caratteri distintivi dell’obbligo alimentare sono:

  • Lo stato di bisogno del beneficiario: questo deve essere privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare i bisogni primari della persona e nella impossibilità oggettiva di procurarseli.
  • Il particolare legame che lega l’obbligato ed il beneficiario: può trattarsi di un vincolo di famiglia (obbligati in base all’art. 433 del codice civile sono il coniuge, i parenti e gli affini più prossimi) o meramente giuridico (la donazione, oppure un diverso contratto, oppure ancora un lascito testamentario). Secondo una recente pronuncia di merito (Trib. Lecce, sentenza 1418/2020) il legame particolare può sostanziarsi anche nella convivenza di fatto (da non confondere con la mera coabitazione) intesa quale vincolo affettivo.
  • L’entità della prestazione deve essere commisurata alla situazione personale (non solo sul piano economico, ma anche di età, salute, capacità lavorativa …) di chi la richiede ed alle condizioni economiche di chi è tenuto a tale obbligo. Non può comunque superare alcuni limiti, identificabili in base alla posizione sociale dell’alimentando e ciò che appare necessario ai fini del suo sostentamento.

Nei prossimi paragrafi saranno approfonditi i requisiti richiesti per procedere ex art. 433 codice civile all’identificazione dell’obbligato, nonché altri aspetti tecnici dell’obbligo alimentare.


L’ART 433 CODICE CIVILE E LE ALTRE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI

Nel nostro ordinamento sono previste diverse fonti da cui può sorgere l’obbligazione alimentare.
Come anticipato la fonte principale dell’obbligo alimentare è l’art. 433 codice civile, e cioè la legge, la quale muove dal principio di assistenza e di solidarietà familiare.
La fonte dell’obbligo alimentare può altresì essere di natura convenzionale, nel rispetto del principio dell’autonomia contrattuale. Quindi è possibile, ad esempio, far sorgere un’obbligazione alimentare anche con contratto (prevedendo ad esempio un vitalizio alimentare) sulla base del principio dell’autonomia dei privati. Unico contratto previsto espressamente (articoli 437 e 438 codice civile)  è la donazione, tanto che “il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante”, con esclusione della donazione fatta in riguardo di un matrimonio e della donazione remuneratoria.
Infine, l’obbligo alimentare può essere imposto per testamento: l’art. 660 codice civile stabilisce che “Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.”


QUALI SONO I PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGAZIONE ALIMENTARE EX ART 433 CODICE CIVILE

Concentrandoci sull’obbligazione alimentare di fonte legale ex art. 433 codice civile e successivi, i presupposti essenziali sono:

  • l’oggettivo ed incolpevole stato di bisogno dell’alimentando, che deve trovarsi in una condizione tale da non poter provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Ad esempio, sono dovuti gli alimenti per il mantenimento del genitore anziano che percepisce un reddito complessivo (ad esempio la pensione oppure altre indennità o rendite) insufficiente per il vitto e l’alloggio;
  • lo stato di bisogno deve essere, secondo una valutazione prognostica, non provvisorio. Il soggetto deve versare nella impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi necessari alla sussistenza. Ad esempio, sono dovuti gli alimenti per il mantenimento del genitore anziano che non può svolgere alcuna attività lavorativa;
  • Anche il soggetto obbligato al versamento degli alimenti deve presentare alcune caratteristiche. Questo deve essere il donatario o un familiare stretto del beneficiario/donante e deve risultare capace di far fronte alla prestazione economica degli alimenti, ovvero avere una posizione economica tale da potervi provvedere senza sacrificare i propri bisogni primari.


ART 433 CODICE CIVILE: COSA SI INTENDE PER “STATO DI BISOGNO”

Lo stato di bisogno dell’alimentando è il presupposto per far sorgere l’obbligazione oggetto d’esame: ai sensi dall’art. 438 codice civilegli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Per poterne dare una definizione più precisa, viene in aiuto la giurisprudenza che, in modi diversi, ha fornito specifiche indicazioni sul punto.
Nel 2013 la Cassazione ha affermato che per stato di bisogno va fatto riferimento ad uno stato di “impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” (Cass., sent. 25248/2013).
Lo stato di bisogno richiede poi una valutazione prognostica sulla impossibilità, per il futuro, di ricevere fonti di reddito, quale l’attività lavorativa in primis. Questa è la parte più difficile da accertare, in concreto, poiché non si limita all’aspetto economico, ma coinvolge tutti gli aspetti della persona del beneficiario: l’età, lo stato di salute, financo il grado di istruzione.
Oltre che oggettivo, lo stato di bisogno deve essere incolpevole. Questo vuol dire che la causa della impossibilità di provvedere autonomamente ai propri bisogni deve essere non imputabile al beneficiario.
Inoltre il beneficiario deve aver tentato, in ogni modo ragionevolmente possibile, di provvedere autonomamente ai propri bisogni.


GLI ALIMENTI NEI CONFRONTI DEL FALLITO: ART 433 CODICE CIVILE E DLGS 14/2019

L’art. 147 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, riprendendo l’art. 47 della “vecchia” legge fallimentare, stabilisce che “Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
Anche se la disposizione si riferisce agli “alimenti” condizionati alla mancanza dei mezzi di sussistenza, si tratta di qualcosa di diverso dall’istituto previsto dall’art 433 del codice civile.
Il sussidio a beneficio del debitore fallito e della sua famiglia, viene “concesso” dal giudice. Non si tratta quindi, in questo caso, di un diritto soggettivo, ma rimesso alla discrezionalità del giudice delegato. Inoltre, il sussidio viene attinto dal patrimonio dello stesso beneficiario, pur se destinato alla soddisfazione dei creditori.


CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI IN BASE ALL’ART 433 CODICE CIVILE

Come già anticipato, soggetti obbligati a versare gli alimenti sono i familiari stretti e il donatario, cioè colui che in passato ha ricevuto una donazione da parte di chi, successivamente, si è trovato in stato di bisogno.
L’art. 433 codice civile, fornisce una elencazione tassativa dei soggetti obbligati a versare gli alimenti al familiare in difficoltà, indicandoli in ordine di “affezione” parentale. Infatti, l’art. 433 del codice civile stabilisce che all’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli, anche adottivi (sono inclusi tutti i figli adottivi, sia quelli adottati dopo il compimento della maggiore età, sia i soggetti adottati nei c.d. casi particolari),
  3. i discendenti prossimi (in mancanza di figli);
  4. i genitori. Come stabilito dall’art. 436 codice civile, il genitore adottante è obbligato prima del genitore del beneficiario;
  5. gli ascendenti prossimi (in mancanza dei genitori);
  6. gli adottanti;
  7. i generi e le nuore;
  8. il suocero e la suocera;
  9. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Si applica il principio del grado: la possibilità dell’adempimento da parte di chi è più prossimo al beneficiario, esclude che l’obbligo ricada su chi è meno prossimo. In altre parole, solo se il coniuge non è in grado di provvedere al pagamento degli alimenti, l’obbligo del mantenimento del genitore anziano ricade sui figli o sui nipoti, e così via.
Il primo dei chiamati agli alimenti è l’eventuale donatario, che ai sensi dell’art. 437 codice civile precede ogni altro obbligato, salvo che si tratti di una donazione obnuziale o remuneratoria.
Nel caso vi siano più persone nello stesso grado (fratelli, sorelle, figli…) o di grado diverso (coniuge e figli) chiamate congiuntamente a corrispondere gli alimenti (ad esempio per il mantenimento del genitore anziano), l’obbligo viene tra essi diviso in proporzione alle condizioni economiche di ciascuna (art. 441 codice civile). Si tratta di una obbligazione parziaria, in base a cui ciascuno risponde in proporzione alle proprie sostanze, ma ai sensi dell’art. 443 codice civile, in caso di urgente necessità, l’autorità giudiziaria può porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli altri. Peraltro, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, “qualora i bisogni dell’avente diritto agli alimenti sono soddisfatti per intero da uno solo dei condebitori ex lege, questi può esercitare l’azione di regresso, senza la necessità di una preventiva diffida ad adempiere” (Cassazione civile, sentenza n. 4883/1988)
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 441 codice civile, i coobbligati possono accordarsi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti. In mancanza di accordo, provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.


QUANDO I FIGLI (N. 2 DELL’ART 433 CODICE CIVILE) SONO OBBLIGATI AL MANTENIMENTO DEL GENITORE ANZIANO

Quando i figli sono chiamati al mantenimento del genitore anziano?
In caso di un genitore anziano i doveri dei figli sono indicati all’art. 315 bis del codice civile: “il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Indipendentemente dalla convivenza, i figli devono occuparsi del mantenimento del genitore anziano, quando ricorrono alcune condizioni:

  • il genitore anziano si trova in uno stato di bisogno, come ampiamente descritto nei paragrafi precedenti (art. 438 codice civile);
  • i soggetti chiamati in via principale (il coniuge del genitore anziano, nonché un eventuale donatario, se esistenti), sono impossibilitati totalmente o parzialmente ad adempiere (art. 433 del codice civile);
  • i figli hanno risorse economiche sufficienti a provvedere, almeno in parte, ai bisogni elementari del genitore (art. 441 capoverso del codice civile).

Al verificarsi di queste condizioni, i figli sono obbligati al mantenimento del genitore anziano, ciascuno in proporzione alla propria capacità economica.

art 433 codice civile


QUANDO SI È OBBLIGATI AL MANTENIMENTO DEL SUOCERO O DELLA SUOCERA (N. 4 DELL’ART 433 CODICE CIVILE)?

La prestazione alimentare ex art 433 codice civile coinvolge anche gli affini, ed in particolare gli ascendenti prossimi del coniuge.
È quindi possibile che il genero o la nuora siano chiamati al mantenimento del suocero o della suocera in stato di bisogno.
Rispetto all’ipotesi precedentemente descritta, tuttavia, per poter configurare la sussistenza dell’obbligo, occorre che:

  • il suocero o la suocera versino in stato di bisogno;
  • siano impossibilitati a mantenerli, in tutto o in parte, i rispettivi coniugi, i loro figli o nipoti, i loro genitori o ascendenti prossimi, nonché eventuali donatari;
  • Il genero o la nuora abbiano risorse economiche sufficienti per provvedere, almeno in parte, al mantenimento dei suoceri.


QUALE DIFFERENZA TRA ALIMENTI E MANTENIMENTO

In caso di separazione giudiziale o separazione consensuale gli alimenti sono dovuti? Per rispondere a questa domanda, occorre distinguere tra mantenimento ed alimenti, sebbene nel linguaggio comune tali espressioni vengano spesso confuse ed utilizzate come sinonimi.
L’obbligo di mantenimento investe una serie di situazioni diverse, tutte riconducibili al contesto dei rapporti endo-familiari. Si parla dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli (art. 147 codice civile), dell’imprenditore nei confronti del collaboratore familiare (art. 230 bis codice civile), del coniuge separando nei confronti dell’altro (art. 156 codice civile).
Come anticipato nei paragrafi precedenti, l’obbligazione alimentare è finalizzata ad assicurare a chi si trovi in “stato di bisogno”, la possibilità di provvedere al proprio sostentamento ed è dovuta in proporzione al bisogno di chi li richiede ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Diversamente, il mantenimento che il soggetto economicamente “forte” versa all’altro, è una prestazione economica di portata molto più ampia di quella alimentare, finalizzata ad assicurare al soggetto “debole” non solo il minimo indispensabile per i bisogni vitali, ma anche un adeguato tenore di vita.
C’è quindi una differenza qualitativa e quantitativa.


IN CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE GLI ALIMENTI SONO DOVUTI?

Fatta questa preliminare distinzione, alla domanda se in caso di separazione giudiziale o separazione consensuale gli alimenti sono comunque dovuti, occorre dare risposta affermativa.
Nel sistema italiano, la separazione dei coniugi non determina il venir meno del vincolo coniugale, ma solamente la sospensione di alcuni obblighi endo-familiari (come l’obbligo di coabitazione e di fedeltà tra i coniugi). Pertanto, anche in pendenza di separazione, al verificarsi dei presupposti il coniuge in stato di bisogno ha diritto a ricevere la prestazione alimentare dall’altro coniuge, e ciò a prescindere dall’eventuale addebito.
Inoltre, in materia di separazione, l’addebito (ne abbiamo parlato in questo articolo ) esclude il diritto al mantenimento, ma non quello agli alimenti.
In materia di successione, l’art. 548 comma 2 codice civile stabilisce che “Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.


DEVONO ESSERE CORRISPOSTI GLI ALIMENTI DOPO IL DIVORZIO?

Sono dovuti gli alimenti dopo il divorzio? Se la separazione costituisce una fase di “crisi” del ménage matrimoniale, il divorzio ne segna il definitivo scioglimento, e con esso la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ivi compresi tutti gli obblighi reciproci dei coniugi indicati all’art. 143 del codice civile.
Con la sentenza di divorzio, il “coniuge” cessa di essere tale. Perde quindi il diritto agli alimenti il coniuge divorziato, che tuttavia può ricorrere agli altri soggetti indicati dall’art 433 codice civile.
Lo stesso può dirsi in caso di annullamento del matrimonio, che a differenza del divorzio, lo cancella come se non fosse mai esistito.
Tuttavia, l’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio n. 898 del 1970 stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale (…) dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Anche in questo caso, occorre soffermarsi sulla differenza tra obbligo alimentare ed assegno divorzile, il quale ha funzioneassistenziale,perequativa e compensativa (SS. UU. sent. n. 18287/2018). L’assegno divorzile ha la funzione di assicurare all’ex coniuge l’autosufficienza economica (Cass., sent. n. 11504/2017) e viene stabilito sulla base non solo dello stato di bisogno, ma anche su altri fattori, quali il contributo dato dall’ex-coniuge al nucleo familiare ed al patrimonio, alla durata del matrimonio, al nesso causale tra le scelte operate dagli ex coniugi in costanza di matrimonio e la loro situazione attuale (Cassazione, ordinanza n. 1786/2021).


QUANDO GLI ALIMENTI SONO DOVUTI NELLE UNIONI CIVILI E NELLE CONVIVENZE DI FATTO

L’art. 433 codice civile nulla dice in merito alla possibilità di poter considerare, alla stregua del coniuge, anche il soggetto convivente di fatto o unito civilmente. Orbene, l’art. 1 comma 65 della legge “Cirinnà” (legge n. 76/2016) afferma che in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice adito stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Peraltro il Tribunale di Lecce (sentenza n. 1418 del 18.06.2020) ha interpretato l’art. 1 comma 65 della legge 76/2016 applicandolo anche alle coppie di fatto more uxorio non registrate. Pertanto, il convivente more uxorio, anche in assenza del contratto di convivenza, ha diritto agli alimenti “qualora sia accertato lo stato di bisogno del richiedente e questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438, co 2 c.c., in proporzione cioè del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli“.
La maggiore differenza rispetto alla disciplina “ordinaria” contenuta all’art 433 codice civile sta nella durata dell’obbligo: gli alimenti devono essere versati dall’unito civilmente per un periodo di tempo determinato dal giudice, che sia proporzionale alla durata della convivenza intercorsa e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile.
Per quanto riguarda la “posizione” nella gerarchia dell’art. 433 del codice civile, la L. 76/2016 obbliga l’unito civilmente con precedenza su fratelli e sorelle, ma in subordine al coniuge, ai figli, ai discendenti, ai genitori, agli ascendenti prossimi, agli adottanti, ai generi e nuore, ai suoceri.


PERCHÉ IL DONATARIO PRECEDE TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL’ART 433 CODICE CIVILE

Come abbiamo visto nei precedenti paragrafi, l’art. 437 codice civile prevede che il donatario (colui che ha ricevuto una donazione) sia obbligato, con precedenza su ogni altro soggetto, a prestare gli alimenti al donante.
La ratio alla base è ben individuabile nel rapporto tra donante e donatario.
Quando la donazione viene fatta per assoluto spirito di liberalità, cioè in modo totalmente gratuito e fine a sé stesso, la legge ravvede nella posizione del donatario, un dovere di riconoscenza.
Tanto è vero che, ai sensi dell’art. 801 del codice civile, la donazione può essere revocata “per ingratitudine”, se il donatario rifiuta indebitamente di versare gli alimenti dovuti.
L’obbligo del donatario precede quello dei familiari, perché sarebbe irragionevole che il donatario si arricchisca, mentre la famiglia del donante, che pur ha risentito gli effetti sfavorevoli della donazione, debba provvedere al suo mantenimento. Viene tuttavia temperato nel quantum: l’art. 438 codice civile stabilisce che questo è obbligato nei limiti del valore della cosa donata, che residua al momento in cui nasce l’obbligazione alimentare.
Viceversa, laddove la donazione non sia animata da una liberalità “pura”, il donatario è escluso dall’elenco ex art 433 del codice civile e dai soggetti chiamati. È il caso delle donazioni remuneratorie ex art. 770 codice civile, cioè quelle effettuate per ricompensare il donatario di qualche merito, e quelle obnuziali ex art. 785 codice civile, effettuate in relazione alla celebrazione del matrimonio del donatario. Sono escluse anche le donazioni elargite in virtù di usi e consuetudini, e quelle di modico valore.

Rimane invece discusso se possano essere o meno escluse le donazioni indirette.


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE ALIMENTARE

Il c.d. diritto agli alimenti di cui agli art 433 codice civile e seguenti ha carattere strettamente personale. Ai sensi dell’art. 447 codice civile, il credito alimentare è indisponibile: non può essere ceduto, né usato per compensare i debiti del beneficiario ed è intrasmissibile agli eredi.

È irripetibile (non ne può essere richiesta la restituzione) e inalienabile, non potendo neanche essere sottoposto a rinuncia o transazione.
Il carattere di indisponibilità non riguarda invece l’obbligo alimentare sorto per convenzione (Cass. civ. n. 10362/1997).
Le somme dovute a titolo di alimenti non possono essere pignorate, ai sensi dell’art. 545 comma 1 codice di procedura civile, tranne che per cause di alimenti.
Infine, è escluso dalla massa fallimentare, nei limiti di quanto necessario al fine di garantire il sostentamento del fallito e della sua famiglia .


ART 433 CODICE CIVILE: COME SI CALCOLA L’ASSEGNO ALIMENTARE

Gli alimenti sono dovuti “in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli” (art. 438 codice civile).
Il giudice determina il quantum dell’obbligo alimentare, considerate diverse circostanze, sia oggettive che soggettive.
Occorre valutare sia la situazione economica effettiva nella quale versa l’alimentando, comprese le fonti di reddito derivanti o derivabili da diritti reali che gli consentirebbero di sopravvivere dignitosamente, sia quella di coloro i quali sono chiamati ad adempiere la prestazione alimentare.
La Suprema Corte ha precisato che, per poter individuare il quantum del diritto agli alimenti, “il raffronto fra le rispettive condizioni economiche va effettuato con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, deve prescindere da vicende future, quale la probabile riscossione di crediti, le quali potranno avere influenza, al loro verificarsi, per un’eventuale revisione di dette statuizioni, ai sensi dell’art. 440 c.c.” (Cass., sent. n. 9432/1994).
Tra fratelli e sorelle, gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario (a prescindere dalle condizioni economiche e sociali del beneficiario) e possono comprendere anche le spese per l’educazione e l’istruzione, se l’alimentando è minorenne.
Il variare delle condizioni economiche dell’obbligato e/o del beneficiario, giustifica una variazione dell’importo da versare. Ai sensi dell’art. 440 codice civile “se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le circostanze.”
L’obbligo alimentare non può eccedere quanto necessario per la vita dell’alimentando, mentre un limite specifico è previsto per l’obbligo del donatario, per il quale l’importo da versare non può superare il valore attuale e residuo della donazione accettata.


ART 433 CODICE CIVILE: COME DEVONO ESSERE VERSATI GLI ALIMENTI

In base all’art. 443 codice civile, “chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto. L’autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
Pertanto l’assegno alimentare, di regola versato mensilmente, può essere sostituito dall’accoglimento nella propria casa dell’alimentando, provvedendo così alle sue spese, garantendogli vitto, alloggio, assistenza (si pensi al mantenimento del genitore anziano) e cure mediche ove necessarie.
Nel caso in cui la scelta della convivenza non sia condivisa dal beneficiario, egli può chiedere che ai sensi dell’art. 443 comma 2 codice civile, sia l’autorità giudiziaria a determinare le modalità di somministrazione degli alimenti, anche prevedendo soluzioni alternative a quelle indicate al primo comma, come ad esempio la fornitura periodica di beni in natura, la messa a disposizione di una rendita, la stipulazione di un contratto di comodato abitativo di un immobile.
La prestazione alimentare è dovuta dal momento della domanda giudiziale o dal momento in cui si effettua la costituzione in mora dell’obbligato, se entro sei mesi dalla stessa viene iniziato il giudizio.


COME SI RICHIEDONO GLI ALIMENTI AI SOGGETTI EX ART 433 CODICE CIVILE

Per poter ottenere la prestazione alimentare, l’interessato deve rivolgersi al proprio legale di fiducia, al fine di instaurare un procedimento avanti al Tribunale competente.
Nel caso in cui al beneficiario sia affiancato un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno, nominato tra i parenti ed affini entro il quarto grado, oppure esterno alla famiglia, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 374 codice civile).
La domanda giudiziale, nella forma dell’atto di citazione (art. 163 codice procedura civile), instaura un giudizio ordinario di merito, nel quale il richiedente deve dimostrare il proprio stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento, nonché il vincolo (familiare o contrattuale) che lo lega al soggetto chiamato.
In merito al riparto dell’onere della prova, si evidenzia come sull’obbligato gravi la dimostrazione del suo stato di impossibilità economica a provvedere ai bisogni del parente in difficoltà, e/o la esistenza di altri soggetti, tra quelli indicati all’art 433 del codice civile, che lo precedono nell’obbligo del versamento.
Il deposito della domanda giudiziale segna anche l’inizio della debenza degli alimenti, che tuttavia retroagisce al momento della messa in mora dell’obbligato, se l’azione viene intrapresa entro i sei mesi successivi (art. 445 codice civile).
La sentenza che accerta l’esistenza del diritto e condanna l’obbligato è pronunciata “sic rebus stantibus”, cioè al permanere della situazione di fatto e di diritto attuale. Questo quindi non preclude la possibilità di una futura modifica della misura degli alimenti (sia in aumento, che in riduzione) o della cessazione dell’obbligo, al sopravvenire di nuove circostanze di fatto e di diritto.


GLI ALIMENTI URGENTI E PROVVISORI EX ART 433 CODICE CIVILE

Considerato che i lunghi termini del procedimento giudiziario non consentirebbero, nelle more della sua definizione, una tutela effettiva del richiedente, l’art. 446 codice civile prevede che il Presidente del Tribunale disponga, su richiesta ed in via provvisoria, la corresponsione di un assegno.
Inoltre, in base all’art. 443 codice civile, pur in presenza di più coobbligati (si è detto, in maniera parziaria, ciascuno in proporzione delle proprie capacità economiche), l’obbligo può essere temporaneamente posto interamente a carco di uno solo di essi, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri.
La giurisprudenza si è spesso interrogata sulla natura del provvedimento urgente e provvisorio emesso dal giudice e sulla possibilità che lo stesso possa essere reso in altri modi diversi dall’introduzione del giudizio di merito, cioè evitando la causa vera e propria in caso di disaccordo tra le parti. L’orientamento prevalente ritiene che sia necessario istaurare il giudizio di merito, non essendo possibile ottenere il provvedimento provvisorio in via cautelare, ad esempio tramite un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (in tal senso, v. Trib. Milano ord. 3 aprile 2013; Trib. Venezia ord. 28 luglio 2004; Trib. Catania ord. 22 marzo 2005). Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito invece ritiene ammissibile la tutela d’urgenza prima dell’inizio della causa vera e propria (v. Trib. Catania 22 marzo 2005; Trib. Trani 9 gennaio 2012).


ART 433 CODICE CIVILE: QUANDO SI MODIFICA E SI ESTINGUE L’OBBLIGAZIONE ALIMENTARE?

Come tutte le obbligazioni, anche quella alimentare può subire modifiche o estinguersi al verificarsi di svariate situazioni.
L’art. 440 codice civile stabilisce che, se le condizioni economiche di chi somministra o chi riceve gli alimenti mutano dopo la sentenza, occorre nuovamente rivolgersi al giudice per richiedere una modifica dell’importo da versare.
Tipicamente, un motivo di richiesta di modifica è la inflazione monetaria, anche se nella prassi, la misura dell’obbligo alimentare viene legata alla rivalutazione economica.
Inoltre, la prestazione alimentare può subire riduzioni anche al verificarsi di una condotta disordinata o riprovevole dell’alimentato, ad esempio, quando alimentando non utilizzi le somme di denaro corrisposte a titolo di alimenti in maniera coscienziosa. In questi casi, i parenti e gli affini entro il quarto grado possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno, che si occupi della gestione economica dei beni dell’alimentando.
Inoltre, è possibile chiedere la cessazione dell’obbligo in capo ai soggetti ex art. art 433 codice civile nel caso in cui vengano meno i presupposti previsti dall’art. 438 codice civile.
L’estinzione dell’obbligo alimentare si verifica anche con la morte dell’alimentando o dell’alimentante (v. art. 448 c. c. caso di estinzione per morte dell’obbligato).
Sono poi previste ipotesi speciali di cessazione dell’obbligo:

  • per il figlio (o i suoi discendenti prossimi) cessa l’obbligo nei confronti del genitore per il quale sia stata pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 434 codice civile);
  • per i suoceri (e del genero e della nuora) cessa l’obbligo quando il beneficiario è passata a nuove nozze; e quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti (art. 448 bis codice civile). Come da pacifica giurisprudenza, la sentenza di divorzio non determina l’automatica caducazione del vincolo di affinità fra un coniuge e i parenti dell’ex coniuge: di tale vincolo viene meno, in base all’art. 78 comma 3 codice civile, solo in caso di nullità del matrimonio. Quindi, il divorzio non fa venir meno l’obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dall’art. 434 c. c.: la sentenza, mentre determina la caducazione dell’obbligo alimentare tra gli affini solo ove l’avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell’obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati (in tal senso Cass., sent. n. 2848/1978).
  • per il donatario, in caso di revoca o nullità della donazione;
  • per il coniuge, che perde il diritto agli alimenti dopo il divorzio o in caso di annullamento del matrimonio.


COSA SI RISCHIA PER L’INADEMPIMENTO EX ART 433 CODICE CIVILE

L’inadempimento dell’obbligo alimentare comporta una duplice responsabilità, sia sul piano civile che su quello penale.
Sul piano civile, l’inadempiente potrebbe subire un procedimento di esecuzione forzata, con conseguente pignoramento dei propri beni.
Sul piano penale, l’art. 570 codice penale, rubricato “obblighi di assistenza familiare”, punisce con la reclusione sino a un anno, ed una sanzione pecuniaria che va da 103 a 1.032 euro, chi fa mancare i mezzi di sussistenza agli ascendenti (…ai discendenti di età minore, inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa…).
Inoltre, l’art. 388 comma 2 del codice penale (mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice) punisce con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chi “elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.

 

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