esecuzione forzata

L’ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo

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Cos’è l’ingiunzione di pagamento e come contestarla

L’ingiunzione di pagamento o decreto ingiuntivo

L’ingiunzione di pagamento (comunemente conosciuta anche come decreto ingiuntivo) è uno strumento giuridico utilizzato con molta frequenza dai creditori, per poter ottenere il pagamento di una somma di denaro (ad esempio nel caso del decreto ingiuntivo per fattura non pagata) o la consegna di un bene mobile determinato, senza dover attendere i tempi di una causa ordinaria. La disciplina di riferimento per l’ingiunzione di pagamento è contenuta negli articoli 633 e successivi del codice di procedura civile e rientra tra i procedimenti speciali disciplinati nel libro IV del codice di procedura civile.
L’ingiunzione di pagamento è contenuta in un provvedimento del giudice, il quale ordina al debitore (detto ingiunto) di effettuare una determinata prestazione nei confronti del creditore ricorrente.

L’ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo per iniziare l’esecuzione forzata nei confronti del debitore, e una vota notificato l’ingiunzione di pagamento ha una validità decennale.
Nel presente contributo vengono descritti i presupposti per richiedere una ingiunzione di pagamento; vengono poi illustrati i criteri per stabilire chi è il giudice competente, in base alle regole della competenza per valore e della competenza territoriale per il decreto ingiuntivo.
Inoltre, ci si sofferma sull’esecutorietà del decreto ingiuntivo: quando può essere richiesta la formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, e come cambia il termine di notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o meno.
Viene inoltre analizzata la posizione debitoria e le strade che l’ingiunto può percorrere, una volta ricevuta la notifica dell’ingiunzione di pagamento, con particolare attenzione sul caso dell’opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

I temi trattati nel presente contributo sono i seguenti:


COS’È L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Come indicato in premessa, attraverso l’ingiunzione di pagamento (conosciuto anche come decreto ingiuntivo o provvedimento monitorio) l’autorità giudiziaria ordina al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una determinata cosa mobile, avvisandolo che qualora tale adempimento non dovesse avvenire in un termine prestabilito dallo stesso Giudice, il creditore potrà avviare il procedimento per l’esecuzione forzata, ad esempio con il pignoramento dei beni del debitore.
Quindi, l’ingiunzione di pagamento fornisce al creditore un titolo esecutivo per poter aggredire il patrimonio del debitore, in caso della sua inadempienza.
Si tratta di un procedimento sommario “inaudita altera parte”: l’ingiunzione di pagamento viene emessa solamente sulla base delle ragioni del creditore, senza consentire al debitore ingiunto di spiegare le proprie.
Per compensare questo (apparente) squilibrio, la legge per un verso condiziona la possibilità di richiedere l’ingiunzione di pagamento a requisiti stringenti; per altro verso recupera il contraddittorio (e cioè la possibilità di sentire le ragioni del debitore) in un momento successivo, tramite l’atto di opposizione.
L’opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o meno, avvia un giudizio “a cognizione piena” al fine di accertare l’inesistenza o l’esistenza del credito vantato.


L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: COS’È LA FORMULA ESECUTIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO

In via generale secondo l’art. 474 c.p.c., ogni ingiunzione di pagamento è un titolo potenzialmente “esecutivo”, cioè necessario per poter procedere all’esecuzione forzata.
Per essere titoli esecutivi, i decreti ingiuntivi devono essere muniti della c.d. formula esecutiva, che il cancelliere appone una volta che il giudice abbia dichiarato l’esecutorietà del decreto ingiuntivo.
La formula esecutiva può essere apposta nel solo interesse della parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o dei suoi successori, indicando in calce all’atto la persona nei confronti della quale è apposta (utilizzabile). Nello specifico, la spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti» (art. 475 cod. proc. civ.).


COME SI RICHIEDE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Per poter ottenere dall’autorità giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale) l’emissione di un’ingiunzione di pagamento, il creditore si rivolge al proprio legale di fiducia, il quale dopo aver studiato approfonditamente il caso ed i documenti forniti (le prove del credito), provvede a redigere un ricorso con i requisiti indicati negli articoli 125 e 638 cod. proc. civ..

  • l’ufficio giudiziario,
  • le parti,
  • l’oggetto,
  • le ragioni della domanda
  • la istanza,
  • la sottoscrizione,
  • la procura,
  • quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria del giudice competente, qualora il Giudice ritenga provata la domanda, provvede all’emissione del provvedimento richiesto. Il termine di 30 giorni indicato all’art. 641 c.p.c. per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento, è ordinatorio e quasi mai di fatto rispettato.
Il decreto contenente l’ingiunzione di pagamento deve essere notificato al debitore, assieme al ricorso introduttivo, entro il termine previsto dall’art. 644 c.p.c..


PER QUALI CREDITI SI PUÒ OTTENERE UN’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Per poter richiedere al giudice un’ingiunzione di pagamento, è necessario che il credito vantato abbia determinate caratteristiche.
L’articolo 633 cod. proc. civ., infatti stabilisce che l’ingiunzione di pagamento o di consegna può essere richiesta da chi ha diritto a ricevere:

  • una somma di danaro;
  • un bene mobile determinato
  • una determinata quantità di cose fungibili;

Quindi non è possibile attivare il procedimento monitorio per i crediti di fare e non fare, per la consegna o rilascio di beni immobili.
Inoltre, deve trattarsi di un credito esigibile, liquido e certo.


COSA VUOL DIRE CREDITO ESIGIBILE, CERTO E LIQUIDO

Il credito esigibile è quello che è “maturato” ovvero non sottoposto a termine o condizione sospensiva o, se sottoposto a termine, questo deve essere spirato. Ad esempio, si può chiedere un decreto ingiuntivo su fattura non pagata, se è scaduto l’eventuale termine (30, 60, 90 o più giorni) concesso per il pagamento.
Il requisito della esigibilità deve esistere quanto meno alla scadenza del termine stabilito per l’opposizione. (Cass. 19 novembre 1969, n. 3760).
La certezza del credito è invece data dalla prova dell’esistenza del credito. Nel caso dell’ingiunzione di pagamento, la certezza è data dalla prova scritta.
Infine, il credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare, oppure determinabile con un semplice calcolo aritmetico.


QUALI SONO LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell’art. 633 c.p.c. l’ingiunzione di pagamento è concessa se:

  • il diritto fatto valere deve essere supportato da prova scritta;
  • il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  • se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai, oppure ad altri liberi professionisti, in presenza di un tariffario legalmente approvato.
  • se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, sempre che il ricorrente offra elementi che facciano almeno presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

Per quanto riguarda gli onorari dei professionisti, l’art. 636 cod. proc. civ., prescrive che il ricorso vada integrato con la parcella firmata dal professionista e munita di parere favorevole della competente associazione professionale (ad esempio per gli avvocati è necessario il parere del Consiglio dell’Ordine di appartenenza). In assenza di tale parere si potrà agire tramite il rito previsto dall’art. 702 bis od. proc. civ., ovvero un’altra tipologia di rito sommario (veloce e con una fase istruttoria limitata), ma che non consente l’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento.


COS’ È LA PROVA SCRITTA DEL CREDITO PER L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Come appena visto, per avviare il procedimento sommario di ingiunzione di pagamento, l’articolo 633 cod. proc. civ., indica il requisito della prova scritta del credito.
Per diverso tempo non c’è stato accordo tra dottrina e giurisprudenza in merito alle tipologie di “documenti” ritenute idonee a fondare un ricorso per decreto ingiuntivo. Nello specifico, quando si parla di prova scritta si pensa ad un contratto, ad un titolo di credito, ma anche ad una e-mail, e addirittura recentemente, alcuni giudici di merito hanno ritenuto che fossero utilizzabili anche copie di chat di messaggistica istantanea (Giudice di Pace di Latina, decreto n. 2399 del 25 giugno 2021). Quindi, il concetto di prova scritta del credito va interpretato in senso ampio, ovvero non riferendosi solamente al disposto ex art. 2702 cod. civ. (efficacia della scrittura privata), ma includendo anche scritti provenienti da un terzo o dal debitore.
Inoltre, come vedremo nei prossimi paragrafi, non tutte le prove scritte hanno la stessa valenza. In alcuni casi, infatti, la esecutorietà del decreto ingiuntivo e la conseguente richiesta della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, possono essere anticipate rispetto al termine ordinariamente previsto dalla legge, nel caso in cui la prova scritta che sostiene la richiesta dell’ingiunzione di pagamento sia particolarmente “forte” e consenta di ottenere un decreto ingiuntivo “provvisoriamente esecutivo”.


QUAL È STATA L’EVOLUZIONE DEL REQUISITO DELLA PROVA SCRITTA PER L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Sempre sul concetto di prova scritta, si riportano alcune recenti statuizioni della giurisprudenza di merito.
Andando con ordine, l’art. 634 cod. proc. civ. considera prove scritte:

  • le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
  • i telegrammi;
  • gli estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute (per chi esercita attività commerciali);
  • gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.

Oltre a queste espressamente indicate, esistono altre prove “atipiche”, come ad esempio, le fotocopie di scritture private, e-mail, fax, documenti elettronici, verbali di assemblea condominiale o fatture (v. Cass. civ. n. 5071/2009; Cass. civ. n. 18650/2003; Cass. civ. n. 14357/2019).


INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: QUALI PROVE SCRITTE CONSENTONO LA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Inoltre secondo l’art. 642 cod. proc. civ., possono provare il credito ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo:

  • cambiali;
  • assegni bancari o circolari;
  • certificati di liquidazione di borsa;
  • atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale (autorizzato a riceverli);
  • documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto di credito azionato (ad esempio un atto di ricognizione del debito).

Nei casi indicati dall’art. 642 c.p.c., il giudice concede immediatamente l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario attendere il termine dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ne consegue che, una volta emessa l’ingiunzione di pagamento, è possibile la richiesta della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo, in modo da procedere subito con l’esecuzione forzata.
La notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è concessa inoltre per la riscossione dei contributi condominiali (art. 63 disp. att. cod. civ.) sulla base dello stato di ripartizione e del verbale di approvazione.

ingiunzione di pagamento


QUALI SONO LE PROVE SCRITTE PER I CREDITI DELLO STATO

Per quanto attiene ai crediti dello Stato, o di altri enti di rilevanza pubblica o controllati dallo Stato, possono costituire prove del credito, ex art. 635 cod. proc. civ., anche i libri o i registri della P.A., quando ne viene attestata la regolare tenuta ad opera di un funzionario o un notaio.
Inoltre, per i crediti derivanti da omessi versamenti contributivi (agli enti di previdenza e assistenza), costituiscono prova degli stessi anche gli accertamenti eseguiti dall’Ispettorato del lavoro e dai funzionari dei singoli Enti di previdenza e assistenza.


INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: QUAL È IL FORO COMPETENTE DEL DECRETO INGIUNTIVO

Il ricorso per l’ingiunzione di pagamento deve essere depositato, a norma dell’art. 638 c.p.c., nella cancelleria del giudice competente.
L’articolo 637 cod. proc. civ. stabilisce che la competenza spetta allo stesso giudice che sarebbe competente (per valore, per materia e per territorio) per la domanda proposta in via ordinaria, e cioè tramite atto di citazione, al momento del deposito del ricorso (Cass. civ., sent. n. 8118/2015).
Il foro competente per il decreto ingiuntivo deve essere individuato in base a due criteri: il valore dell’ingiunzione di pagamento ed il luogo ove deve celebrarsi il giudizio.
Per quanto riguarda il profilo della competenza per valore, la competenza spetta al Giudice di Pace quando le somme richieste non siano superiori a € 5.000,00. In tutti gli altri casi, il ricorso per ottenere l’ingiunzione di pagamento va depositato in Tribunale (v. artt. 7 e ss. cod. proc. civ.).
Per quanto attiene alla competenza territoriale del decreto ingiuntivo, ossia dove va incardinato il giudizio, bisogna di regola, far riferimento al giudice del luogo dove il debitore “resistente” ha la residenza o il domicilio o la dimora se i primi sono sconosciuti (c.d. foro generale ex art. 18 c.p.c.). Nel caso in cui, invece, il resistente non dimori in Italia o risulti sconosciuto il suo indirizzo, si fa riferimento al luogo di residenza del creditore “ricorrente”.
Sempre in tema di competenza territoriale sul decreto ingiuntivo, esistono alcuni casi particolari (cc. dd. Fori alternativi, facoltativi e esclusivi) legati alla natura del credito, del creditore o del debitore, che consentono deroghe ai principi di competenza territoriale appena visti. Infatti, ad esempio, per i crediti derivanti dall’attività professionale svolta da avvocati o notai, è competente il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti i professionisti (v. art. 637 cod. proc. civ.); oppure quando si tratta di obbligazioni si può far riferimento al luogo in cui è sorta l’obbligazione stessa o al luogo nel quale doveva essere eseguita (art. 20 c.p.c.).
Infine, se una parte è un “consumatore”, il foro competente per il decreto ingiuntivo è stabilito in base al luogo di residenza del consumatore stesso (art. 33 del codice del consumo d. lgs. 206 del 2005).


QUAL È IL TERMINE DI NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO AL DEBITORE

Una volta ottenuta, l’ingiunzione di pagamento deve essere notificata al debitore. Qual è il termine di notifica del decreto ingiuntivo al debitore/ingiunto?
Come detto in apertura, il decreto ingiuntivo viene emesso “inaudita altera parte” cioè in assenza di contraddittorio. La notifica del decreto ingiuntivo permette al debitore di venire a conoscenza dell’ingiunzione di pagamento (v. art, 643 cod. proc. civ.) e quindi di opporvisi.
L’ingiunzione di pagamento deve essere notificata entro 60 giorni (o 90 se il debitore ingiunto si trova fuori dall’Italia) dalla data in cui viene depositata in cancelleria da parte del giudice. Il termine è perentorio: in caso di mancato rispetto del termine di notifica il decreto ingiuntivo perde efficacia (art. 644 cod. proc. civ.) con la conseguenza che per ottenere soddisfazione del credito, dovrà richiedersi una nuova ingiunzione di pagamento.
Al debitore è concesso un termine di 40 giorni decorrenti dal momento in cui riceve la notifica, entro cui può scegliere tra:

  • adempiere quanto previsto dall’ingiunzione di pagamento o di consegna;
  • fare opposizione al decreto ingiuntivo, iniziando un nuovo giudizio per contestare l’ingiunzione di pagamento;
  • restare inerte e rendere irrevocabile il decreto ingiuntivo.

Nell’ultimo caso, una volta apposta la formula esecutiva il decreto ingiuntivo diventa il titolo che deve essere notificato, precedentemente o unitamente all’atto di precetto, per introdurre il procedimento di esecuzione forzata.


COME FUNZIONA LA NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Parzialmente diverso è il caso della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Anche in questo caso è necessario procedere entro il termine dell’art. 643 c.p.c. (60 o 90 giorni) a pena di inefficacia del titolo, ma a differenza della ingiunzione di pagamento “ordinaria”, l’immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo consente di notificarlo, assieme o precedentemente all’atto di precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, senza attendere il termine di garanzia di 40 giorni.
In altre parole, in caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il creditore ha la possibilità di notificare all’ingiunto:

  • sia il decreto già munito di formula esecutiva
  • sia il precetto.

Ha infatti, un titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale (v. art. 655 cod. proc. civ.).


INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: QUANDO PUÒ ESSERE CONCESSO UN DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

L’articolo 642 cod. proc. civ. indica in quali casi è possibile ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Come abbiamo visto, ai sensi del primo comma, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo è concessa, se richiesta, quando il ricorso è accompagnato da una prova scritta del credito di particolare “forza”: quando il credito vantato si basa su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Esistono poi altri casi in cui il decreto ingiuntivo è provvisoriamente esecutivo ex lege, ad esempio per il pagamento di canoni di locazione, delle spese condominiali in base alle ripartizioni approvate dall’assemblea condominiale (v. art. 63 c. 1 disp. att. c.c.) o del recupero dei contributi e accessori per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza (ex art. 1 comma 13, decreto legge n. 688/1985).
Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’art. 642 c.p.c., su richiesta del ricorrente il Giudice può (e non deve) emettere un’ingiunzione di pagamento o di consegna immediatamente esecutiva, quando vi è un serio pericolo di un grave pregiudizio derivante dal ritardo nell’adempimento.


QUANDO PUÒ ESSERE CONCESSA LA PROVVISORIA ESECUZIONE IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE ALL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Poniamo il caso che, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, il debitore decida di opporsi.
In tal caso, di regola, la formula esecutiva del decreto ingiuntivo non può essere apposta sino al termine del giudizio di opposizione. Ne consegue che fino a tale momento, il creditore non può avviare il procedimento di esecuzione forzata.
Tuttavia, onde evitare opposizioni meramente pretestuose e dilatorie, l’art. 648 cod. proc. civ. stabilisce i casi in cui la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può essere concessa anche in pendenza di opposizione.

  1. In primo luogo, se questa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
  2. Inoltre, se l’opposizione riguarda solamente una parte delle somme richieste, deve essere concessa l’esecuzione provvisoria per la parte non contestata, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi della procedura.
  3. Infine, deve essere concessa quando la parte che l’ha richiesta offre il pagamento di una cauzione a garanzia di eventuali spese, restituzioni e danni.


L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: COS’È L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Come anticipato, il debitore ingiunto ha la possibilità di opporsi all’ingiunzione di pagamento nel termine di 40 giorni dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o meno. Il termine indicato è soggetto alla sospensione feriale 1-31 agosto (Legge n. 742/1969), salvo che non si tratti di decreti ingiuntivi riguardanti crediti di lavoro.
In base all’art. 645 c.p.c. l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta avanti allo stesso ufficio giudiziario del Giudice che ha emesso l’ingiunzione di pagamento, mediante la notifica:

  • al creditore: dell’atto di opposizione, nella forma dell’atto di citazione,
  • ed al cancelliere: del giudice dell’avviso dell’opposizione, che viene annotato sull’originale del decreto concesso.

Effettuata la notifica al creditore, l’atto di citazione deve essere depositato in cancelleria.

Per effetto dell’opposizione, si apre un giudizio che segue le norme del procedimento ordinario, che comprende una fase istruttoria, al fine di verificare l’esistenza o meno del diritto fatto valere dal creditore. Nel procedimento ordinario, il ruolo delle parti è invertito: il debitore assume la parte di attore formale e convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore quella di convenuto formale e attore in senso sostanziale.
Il decreto non perde efficacia durante lo svolgimento del giudizio di opposizione.


L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO E LA SOSPENSIONE DELL’ESECUTORIETÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO

La concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non priva l’ingiunto della possibilità di opporsi.
Data però l’esecutorietà il decreto ingiuntivo potrebbe essere attivato con un procedimento di esecuzione forzata, anche durante il giudizio di opposizione (art. 648 c.p.c.) e quindi il debitore potrebbe subire pregiudizi irreparabili.
Per questo, il debitore/opponente, se ricorrono gravi motivi, può chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c..
Il giudice, valutata la situazione e ritenuto provato il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo con un’ordinanza non impugnabile. La giurisprudenza ha ritenuto che l’istanza di sospensione possa proporsi anche prima dell’instaurazione del contraddittorio in quanto, “…in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l’art. 669-sexies cod. proc. civ., nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno” (Cass., sent. n. 3979/2012).


L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: QUANDO È AMMESSA LA TARDIVITÀ DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO O MENO

Si considera tardiva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dopo la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e decreto. Di regola, la tardività comporta il rigetto dell’opposizione, a meno che ricorrano le due condizioni indicate all’art. 650 c.p.c.:

  • l’ingiunto prova di non aver avuto tempestivamente notizia dell’ingiunzione di pagamento per irregolarità della notificazione (nullità della notifica) o per caso fortuito o per caso di forza maggiore. “Ai fini dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall’umana volontà e causativo dell’evento per forza propria; dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell’ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l’allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all’assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza” (Cass., sent. n. 24253/2016);
  • se non sono decorsi già 10 giorni dal primo atto di esecuzione.


COSA ACCADE IN CASO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL’OPPOSIZIONE ALL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo termina con una sentenza, con cui il giudice può:

  • rigettare l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
  • accogliere parzialmente l’opposizione;
  • Accogliere totalmente l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del procedimento, il decreto ingiuntivo, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.
L’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo produce, ai sensi dell’art. 653 cod. proc. civ., un particolare effetto, ovvero il titolo esecutivo non è più il decreto ingiuntivo ma bensì, la sentenza. La sentenza infatti, sostituisce il titolo precedente anche nel contenuto. Gli atti di esecuzione già compiuti, conservano la loro efficacia nei limiti della somma o della quantità ridotta (art. 653 cod. proc. civ.).
Va, infine precisato che, l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata (in tal senso, Cass. civ., ord. n. 20868/2017).


UN ESEMPIO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: IL DECRETO INGIUNTIVO PER FATTURA NON PAGATA

Una questione di particolare rilievo pratico riguarda la possibilità di far valere con un decreto ingiuntivo una fattura non pagata. Sicuramente è un’ipotesi che si verifica molto frequentemente in ambito commerciale ed è necessario rivolgersi al proprio legale di fiducia per conoscere le modalità di azione per l’eventuale recupero del credito.

È necessaria una causa ordinaria oppure è possibile ottenere un’ingiunzione di pagamento per fattura non pagata? La risposta può senz’altro essere a favore del decreto ingiuntivo, che richiede una prova scritta del credito. La fattura, seppur documento di parte, rientra nel novero delle prove scritte ex art. 634 cod. proc. civ., e pertanto è possibile l’emissione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore.

Va però precisato che insieme alla fattura devono essere allegati al ricorso per decreto ingiuntivo anche il contratto, onde provare il rapporto giuridico sottostante, e gli estratti autentici delle scritture private contabili del professionista o dell’imprenditore che ha emesso la fattura.
L’emissione di un’ingiunzione di pagamento non assicura al creditore l’immediato recupero del credito, potendo il debitore, nei termini previsti dalla legge, spiegare un’opposizione e contestare i documenti alla base dell’ingiunzione di pagamento emessa, ad esempio disconoscendo la scrittura, oppure sostenendo l’inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale.
In merito alla fattura, si è pronunciata più vote la Cassazione: “la fattura, se per un verso è idonea a consentire l’emissione di un decreto ingiuntivo, per altro verso non è sufficiente a provare, nel merito, e quindi nell’eventuale successiva opposizione, la fondatezza della pretesa. Nel giudizio di opposizione, infatti, il creditore avrà in ogni caso l’onere di provare in modo rigoroso l’esistenza della pretesa sostanziale, ad esempio tramite la produzione di un contratto in forza del quale fu emessa la fattura, pena la caducazione del decreto ingiuntivo e la soccombenza processuale” (in tal senso, v. Cass. civ., sent. n. 9542/2018).

 

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