associazione a delinquere

L’associazione a delinquere

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Breve analisi dell’articolo 416 cp.: l’associazione a delinquere

L’associazione a delinquere

Nel nostro ordinamento, la criminalità organizzata è contrastata sul piano sostanziale, in primo luogo, dal reato di associazione a delinquere, che rientra tra le fattispecie criminose più discusse e tecnicamente insidiose, nonché maggiormente soggette ad interesse da parte del legislatore e della giurisprudenza.
La fattispecie, definita dall’articolo 416 cp., ha la funzione di prevenire la realizzazione di illeciti, punendo la mera costituzione o partecipazione all’associazione, a prescindere che il reato-fine sia stato commesso: la sola esistenza di un gruppo di persone organizzato al fine di commettere reati, pone in pericolo l’ordine sociale.
Inevitabilmente, la fattispecie dell’associazione a delinquere, come in genere i reati associativi, si pone in tensione con la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Costituzione.
L’associazione a delinquere è un reato comune, plurisoggettivo ed a concorso necessario: il primo comma dell’articolo 416 cp richiede che l’associazione sia composta da almeno tre persone, che danno vita ad un “ente” terzo ed autonomo rispetto ai singoli partecipanti.

L’analisi della fattispecie si snoda pertanto su due piani: una dimensione collettiva ed una dimensione individuale.
Dopo avere analizzato gli elementi della organizzazione in sé considerata (il vincolo associativo, il programma criminoso e l’organizzazione a ciò finalizzata), l’articolo si sofferma sugli elementi del piano individuale: il contributo materiale che ciascun associato apporta al gruppo (promozione, organizzazione, direzione o partecipazione) e l’elemento psicologico.
Vengono sottolineati anche gli elementi di differenza tra il reato di associazione a delinquere di cui all’articolo 416 cp e l’istituto del concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p.
Il reato dell’articolo 416 cp viene punito indipendentemente dalla commissione dei reati-fine, cioè quelli a cui è finalizzata la vita dell’organizzazione criminosa, sebbene a certe condizioni sia applicabile la continuazione ex art. 81 cp.
Alcune ipotesi particolari di reati associativi sono contenute sia nel codice penale, che nelle leggi speciali. Così, ad esempio, l’art. 74 del DPR 309/1990 (che sanziona l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), l’art. 270 cod. pen. (che punisce le associazioni sovversive), l’art. 306 cod. pen. (che punisce la banda armata). Soprattutto l’art 416 bis cp. disciplina la fattispecie speciale di associazione a delinquere di stampo mafioso volta a contrastare e prevenire il fenomeno mafioso. L’articolo 416 bis cp. è stato introdotto dalla legge n.646/1982, con la quale il legislatore ha inteso adottare misure di contrasto e di prevenzione nei confronti dell’associazione a delinquere di stampo mafioso. L’articolo analizza gli elementi caratterizzanti dell’art 416 bis cp.: la forza di intimidazione del vincolo mafioso e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
La materia è ricca e complessa, dopo quest’infarinatura generale analizziamola dettagliatamente nel proseguo dell’elaborato.
I temi trattati sono:


COS’È UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Sotto un aspetto meramente pratico, possiamo definire l’associazione a delinquere come il gruppo organizzato, formato almeno tre persone, che vi prendono parte con il fine ultimo di mettere in pratica un programma criminoso, anche mediante la commissione di una serie indeterminata di fatti illeciti.
Il primo comma dell’articolo 416 cp stabilisce che “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. [..]”.
Pertanto, l’analisi del reato di associazione a delinquere si snoda su due livelli: quello “collettivo”, che riguarda il gruppo in quanto tale, e quello “individuale” che riguarda i partecipanti.


QUAL È LA RATIO LEGIS DEL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare con la norma in esame è l’ordine pubblico: la sola sussistenza di un’associazione a delinquere è una minaccia per l’intera collettività, indipendentemente dalla successiva ed eventuale commissione di delitti.

È proprio in virtù della ratio legis che si spiega perché il reato di associazione a delinquere sia stato configurato come autonomo rispetto alla fattispecie di concorso di persone di cui all’articolo 110 c.p. e la concreta realizzazione dei delitti sia irrilevante ai fini della punibilità del reato: vista l’importanza del bene giuridico considerato, il legislatore ha voluto fornirgli la massima tutela, anticipando la soglia di punibilità penale alla semplice “partecipazione” (o costituzione, o organizzazione, o direzione) anche nel caso in cui non siano stati commessi i reati per i quali l’associazione si è costituita.


QUALI SONO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Gli elementi caratterizzanti l’associazione a delinquere sono il vincolo associativo, un programma criminoso ed una struttura organizzativa. Attraverso questi elementi, l’associazione a delinquere si pone come nuova entità, diversa ed ulteriore rispetto alle singole persone che la compongono, ed in grado di operare anche se queste cambiano nel tempo, o assumono ruoli diversi.
La realizzazione di questi elementi segna il momento in cui il reato di associazione a delinquere si perfeziona e, trattandosi di un reato “permanente”, si protrae sino al momento dello scioglimento del vincolo da parte dell’intraneus.


IL VINCOLO ASSOCIATIVO DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il vincolo associativo è l’incontro delle volontà di almeno tre persone, di costituire o partecipare insieme ad altri alla realizzazione di ente organizzato, traendo da questa partecipazione la spinta propulsiva alla realizzazione dei reati-fine. Perché si abbia l’affectio societatis è sufficiente la consapevolezza da parte di ciascun associato di fare parte di un’associazione a delinquere e partecipare così alla realizzazione di un progetto criminoso. Il vincolo associativo deve essere non occasionale, ma duraturo, anche se non necessariamente permanente, tale da provocare allarme sociale. Questo caratere segna la differenza tra l’associazione a delinquere e il concorso di persone nel reato, in cui l’adesione del singolo al gruppo è meramente occasionale e finalizzato alla commissione di reati determinati. Per usare le parole della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. VI, 22/01/1997, n. 5649), “nel concorso di persone nel reato l’accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l’accordo si esaurisce. Nei delitti associativi, invece, l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi.

Inoltre, l’accordo associativo permane indipendentemente ed al di fuori della effettiva realizzazione dei reati programmati.
Non è infine richiesto che ciascun componente conosca tutti gli altri partecipanti all’associazione.


COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il mero accordo criminoso non è tuttavia sufficiente a configurare il reato di cui all’articolo 416 cp, non solo perché questo, essendo normalmente tacito e inespresso, è difficilmente apprezzabile all’esterno, ma anche perché, laddove non seguito dall’apprestamento dell’apparato strutturale, non è una condotta lesiva dell’interesse tutelato dalla norma. Il sostrato materiale dell’associazione a delinquere è pertanto la sua struttura organizzativa (predisposizione dei mezzi, ripartizione dei compiti tra gli associati …), idonea a mettere in atto gli obiettivi delittuosi perseguiti, secondo un giudizio di adeguatezza ex ante ed in concreto. Sotto questo profilo, non è necessaria un’organizzazione formale avente gerarchie interne ben prestabilite, né l’esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, ma è comunque necessario un minimo supporto organizzativo/strumentale, dimostri la serietà dell’accordo criminoso e l’offensività della fattispecie concreta. Si tratta quindi di un quid pluris rispetto all’accordo criminoso.
Infatti, in mancanza di una seppur minima organizzazione, si ricadrebbe nel mero accordo per commettere un reato, che ai sensi dell’art. 115 c.p. non è di per sé stesso punibile.
Anche sulla presenza o meno della struttura organizzativa, si gioca anche la differenza tra la fattispecie dell’articolo 416 cp ed il concorso di persone di cui all’art. 110 c.p.


COME DEVE CONFIGURARSI IL PROGRAMMA CRIMINOSO DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Ulteriore elemento dell’associazione a delinquere nella dimensione collettiva è il programma criminoso, e cioè una minima pianificazione dei reati-fine a cui è finalizzato il vincolo associativo.

Secondo la giurisprudenza, ciò che contraddistingue il reato associativo dal concorso di persone è la indeterminatezza del programma criminoso: una serie di reati indeterminata, se non nel genere e nella specie (potrebbero essere, ad esempio, tutte rapine, oppure tutti omicidi) quantomeno nel numero, nelle modalità concrete e nei tempi di esecuzione.


CHI SONO I SOGGETTI ATTIVI NEL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Al di la della dimensione collettiva, ciò che viene punito è il comportamento del singolo individuo, da accertarsi secondo le regole della responsabilità personale.
Il codice penale stabilisce che per la configurazione del reato di associazione a delinquere sono necessarie almeno tre persone, dovendosi pertanto parlare di reato plurisoggettivo a concorso necessario.
In virtù di un consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, il numero dei partecipanti all’associazione a delinquere deve essere computato in senso oggettivo e dunque è irrilevante la presenza di un soggetto non imputabile perché non in grado di intendere e di volere (non rileva neppure se uno dei soggetti sia rimasto ignoto o sia deceduto). Peraltro, la non punibilità e la non imputabilità non rilevano nemmeno per il caso di concorso di persone, ai sensi dell’art. 112 ultimo comma c.p.


ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: QUALI SONO LE CONDOTTE DEGLI ASSOCIATI

È stato già evidenziato che l’associazione a delinquere sia un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Tuttavia, la legge distingue varie condotte, alcune relative al momento della nascita del sodalizio, altre ad un momento successivo, a seconda del contributo che l’associato fornisce a quell’ente di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti:

  • Promuovere l’associazione a delinquere: il promotore di un’associazione a delinquere è colui che ne ha stimolato la nascita palesando all’esterno la volontà di dare vita ad un’aggregazione delittuosa.
  • Costituire l’associazione a delinquere: il costitutore è chi, insieme al promotore, ha determinato la nascita del sodalizio con il reclutamento di mezzi e personale.
  • Organizzare l’associazione a delinquere: l’organizzatore è colui che coordina l’attività dell’associazione a delinquere al fine di assicurarle continuità nel tempo, efficienza e sviluppo.
  • Dirigere l’associazione a delinquere: il terzo comma dell’articolo 416 cp chiama in causa un’altra figura: i capi dell’associazione a delinquere sono coloro i quali rivestono funzioni gerarchicamente superiori e esercitano poteri direttivi sugli altri associati e/o sui beni a disposizione.
  • Partecipare all’associazione a delinquere: il partecipe è colui che attivamente e materialmente mantiene viva l’associazione a delinquere, svolgendo attività dirette al perseguimento degli obiettivi criminosi. In altre parole, il partecipe di un’associazione a delinquere è quel soggetto che, inserito all’interno della struttura organizzativa, mette stabilmente a disposizione il proprio contributo rendendosi disponibile ad eseguire gli ordini impartitigli. Si tratta di una condotta “a forma libera” tanto che, la partecipazione all’associazione a delinquere può essere anche morale, (come ad esempio il “mettersi a disposizione” della compagine criminale, oppure assumere formalmente uno specifico ruolo all’interno del gruppo), purchè il contributo non sia occasionale e sia idoneo al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi del sodalizio (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 05/06/2013, n. 49793).

Le varie condotte possono concorrere tra di loro, se un soggetto abbia avuto ruoli diversi in tempi diversi. Ad esempio, all’inizio limitarsi ad una semplice partecipazione, per poi assumere un ruolo direttivo. In questi casi, la giurisprudenza ammette la possibilità del concorso “interno” tra le fattispecie.
Se invece i ruoli vengono assunti nello stesso periodo, la giurisprudenza richiama il divieto di ne bis in idem.


QUAL È L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [..]”: l’incipit della disposizione normativa indica che il reato di associazione a delinquere è a dolo specifico, ciò significa che il soggetto attivo compie il fatto con la consapevolezza di fare parte di un’associazione a delinquere, e di assumere un ruolo all’interno di essa, nonchè la diretta intenzione di realizzare il disegno criminoso prefissato.
A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che per ritenere un soggetto partecipe al delitto di associazione a delinquere occorre che questo sia a conoscenza dell’esistenza della stessa e abbia avuto la volontà di diventarne membro.
Ne consegue che colui il quale, pur partecipando alla realizzazione di uno o più reati funzionali al raggiungimento del programma dell’associazione a delinquere, ignori l’esistenza della stessa, risponde di concorso nel reato nella cornice dettata dall’articolo 110 c.p. e non di associazione a delinquere.
Irrilevante è la conoscenza delle altre persone che condividono il vincolo associativo, nonché il motivo che ha determinato il soggetto ad aderire.


QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Il primo comma dell’articolo 416 cp detta una cornice sanzionatoria oscillante dai tre ai sette anni di reclusione per quanti si associano con lo scopo di commettere più delitti ovvero che promuovono o costituiscono o organizzano l’associazione a delinquere: è questa la pena che verrà comminata ai promotori, costitutori e organizzatori.
Ai sensi del terzo comma, alla stessa pena – dai tre ai sette anni di reclusione – soggiacciono i capi dell’associazione a delinquere, che ricordiamo essere coloro i quali siedono al vertice della piramide criminale ed esercitano poteri di direzione o controllo nei confronti degli altri associati o delle risorse.
Il massimo edittale della pena si abbassa per i soli partecipi all’associazione a delinquere, i quali comunque sono puniti ai sensi del secondo comma con una pena da uno a cinque anni di reclusione.


QUALI AGGRAVANTI SONO PREVISTE PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Una circostanza aggravante del reato di associazione a delinquere, che comporta l’innalzamento da cinque a quindici anni di reclusione, è dettata dal quinto comma ed è riferita agli associati che scorrono in armi le compagna o le pubbliche vie (si tratta del fenomeno del brigantaggio).
La pena è aumentata anche qualora i membri dell’associazione a delinquere siano più di dieci.
Gli ultimi due commi dell’articolo 416 disciplinano due particolari circostanze aggravanti del reato di associazione a delinquere: “se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 602bis, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”; “se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quater 1, 600quinquies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinquies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.
In sostanza, il penultimo comma sanziona le ipotesi in cui l’associazione a delinquere sia stata costituita con il fine ultimo di ridurre in schiavitù o servitù, promuovere la tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi, trasportare stranieri clandestini (la pena prevista è quella della reclusione da cinque a quindici anni per i promotori, costitutori, organizzatori e capi, è da quattro a nove anni per i soli partecipanti).
Il settimo comma, infine, punisce con una pena dai quattro agli otto anni di reclusione i soggetti promotori e da due a sei anni di reclusione quanti hanno partecipato all’associazione a delinquere, in quelle ipotesi in cui il sodalizio ha preso vita per commettere reati di prostituzione o pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, violenza sessuale di gruppo o atti sessuali con minorenni.

associazione a delinquere


QUALI SONO I TERMINI DI PRESCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Come tutti i reati – eccezione fatta per quelli sanzionati con la pena dell’ergastolo – anche l’associazione a delinquere è soggetta alla prescrizione, che è quel fenomeno giuridico in virtù del quale il delitto è da considerarsi estinto una volta trascorso un lasso di tempo pari alla pena massima edittale, e comunque mai prima che siano trascorsi sei anni dalla commissione del delitto ovvero quattro se si tratta di contravvenzione (art. 157 cod. pen.).
Nelle ipotesi di associazione a delinquere i termini di prescrizione variano a seconda del ruolo assunto nell’organizzazione, giacché l’articolo 416 cp stabilisce pene diverse in relazione alla condotta tenuta. Al netto delle ipotesi di sospensione e di interruzione:

  • per i promotori, costitutori, organizzatori e capi la prescrizione dell’associazione a delinquere matura dopo sette anni dalla data in cui il fatto illecito è stato commesso;
  • per il partecipe la prescrizione dell’associazione a delinquere matura una volta trascorsi sei anni poiché la pena massima dettata dalla legge è di cinque anni ma, come sopra riportato, la prescrizione per i delitti non può mai essere inferiore a sei anni.

Nel caso in cui ricorrano le aggravanti “ad effetto speciale” (cioè quelle che prevedono un aumento di pena superiore ad un terzo) il termine di prescrizione dell’associazione a delinquere si allunga: nel caso dell’aggravante prevista al quarto comma (gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie) il termine-base è di quindici anni
Se il reato-fine dell’associazione a delinquere rientra tra quelli di cui al penultimo comma dell’articolo 416 cp (tratta di persone, riduzione in schiavitù, acquisto o alienazione di schiavi, immigrazione clandestina) il termine di prescrizione dell’associazione a delinquere è di quindici anni per i promotori, costitutori organizzatori, mentre di nove per i semplici partecipanti.
Se il reato fine è uno o più di quegli indicati all’ultimo comma, il termine di prescrizione è di otto anni per i promotori, costitutori ed organizzatori, mentre di sei anni per i partecipanti.
Secondo la giurisprudenza, la prescrizione del reato-fine non incide sul termine di prescrizione del reato di associazione a delinquere, essendo configurato come fattispecie autonoma.


PERCHÉ NON È CONFIGURABILE IL TENTATIVO NEL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Da un punto di vista naturalistico, il tentativo di costituire o partecipare ad un’associazione a delinquere è ben ipotizzabile. Si pensi, ad esempio, a chi costituisca un gruppo di persone, che però, per cause indipendenti dalla volontà dei membri, non raggiunge quel livello minimo di organizzazione o strutturazione in grado di renderlo pericoloso per l’ordine pubblico.
Si pensi anche a chi chieda di entrare a far parte di un gruppo criminale, ma non venga accettato dagli altri membri.
Tuttavia, giuridicamente il reato di associazione a delinquere non è compatibile con la fattispecie di delitto tentato disciplinata dall’articolo 56 c.p.
Il motivo principale per cui il tentativo non è configurabile per il reato di associazione a delinquere è che si tratta di un reato di pericolo: con tale fattispecie, il legislatore punisce il solo prendere parte al gruppo criminoso, e pertanto anticipa già la tutela dell’ordine pubblico ad un momento in cui non sono stati commessi i reati-fine. Una ulteriore anticipazione della tutela, mediante la criminalizzazione di atti diretti e idonei alla partecipazione del sodalizio criminoso, sarebbe lesiva del principio di offensività.


PERCHÉ L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE È UN REATO PERMANENTE

L’associazione a delinquere è un delitto che ha natura permanente, cioè si protrae nel tempo per effetto di una condotta persistente e volontaria mantenuta dai soggetti attivi del reato.

Il reato  si perfeziona nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare l’ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa – che rappresenta uno dei tre elementi costitutivi della fattispecie – assume i connotati di pericolosità.
La condotta illecita dell’associazione a delinquere si protrae e si consuma sino a due momenti:

  • lo scioglimento del sodalizio, o comunque il venir meno del numero minimo dei consociati;
  • la cessazione del vincolo del singolo, ad esempio con l’arresto, o la morte, o con la dissociazione dell’associato.


ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: LA RESPONSABILITÀ NEL REATO-FINE

Non automaticamente alla responsabilità penale per l’articolo 416 cp. o 416 bis cp. segue la responsabilità per la commissione dei reati-fine, nemmeno da parte di chi ha un ruolo direttivo, a meno che i reati-fine non siano stati progettati dall’intero gruppo.
Ciò a meno di non ritenere, come pure è stato sostenuto, di distinguere tra reati-fine e reati-mezzo, strumentali per la stessa esistenza dell’associazione (ad esempio, furti e rapine per reperire i mezzi necessari), per la partecipazione ai quali è sufficiente l’adesione al programma criminoso, cui realizzazione passa necessariamente per la commissione di questi reati strumentali.
Tuttavia, a chi riveste una posizione apicale (i capi) può essere contestato di avere contribuito moralmente alla commissione del reato-fine, solamente per averlo consentito.
La giurisprudenza prevalente esclude la continuazione tra il reato associativo ed il reato-fine: la formulazione di un programma delinquenziale “generico” è incompatibile con il “medesimo disegno criminoso” di cui parla l’art. 81 cp., salvo che i reati fine siano progettati, almeno sommariamente, sin dall’ingresso nel sodalizio criminoso.


COS’È L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

L’art 416 bis cp. disciplina una fattispecie particolare di sodalizio criminoso: l’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Stando a quanto stabilito nel terzo comma, l’associazione mafiosa si caratterizza per il fatto che “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio dei voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali”.

L’associazione a delinquere di stampo mafioso, dunque, si caratterizza sotto due aspetti: dal lato attivo per l’utilizzo da parte dei membri della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e dal lato passivo per la situazione di assoggettamento ed omertà, che consiste in un comportamento di non collaborazione con l’autorità giudiziaria o persino di favoreggiamento, determinata nella collettività, anche a prescindere dall’utilizzo di vere e proprie minacce.
Questi elementi sono efficaci sia all’esterno dell’associazione, nei confronti delle “vittime”, sia all’interno, in quanto garantiscono una sostanziale stabilità del vincolo dell’associato al gruppo.
La giurisprudenza prevalente ha ritenuto che non è necessario l’effettivo ricorso dell’associazione a delinquere di stampo mafioso al compimento di atti intimidatori, bensì deve sussistere un “alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo”.

In relazione alle differenze che intercorrono tra l’associazione a delinquere e la fattispecie di cui all’articolo 416 bis cp., la principale risiede nelle finalità prefissate poiché l’associazione a delinquere di stampo mafioso può anche perseguire scopi leciti avvalendosi della forza di intimidazione: detto in altri termini, non necessariamente i fatti commessi dal sodalizio mafioso costituiscono violazione di norme penali, ma a determinarne la punibilità sono le modalità.

Con l’introduzione dell’art 416 bis cp. il legislatore ha inteso offrire una maggiore tutela dell’ordine pubblico, ancora più accentuata rispetto a quella derivante dalla punibilità della semplice associazione a delinquere, che risulta minacciato dalla sola esistenza dell’associazione a delinquere di stampo mafioso a prescindere dalle finalità perseguite, che non necessariamente devono consistere in condotte illecite.

Le sanzioni nonché tutte le disposizioni dettate dall’articolo 416 bis cp. si applicano, ex ultimo comma, “alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.


COSA VUOL DIRE FARE PARTE DELL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

L’art 416 bis cp. punisce coloro che “fanno parte” dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, analogamente a come l’articolo 416 cp punisce “il solo fatto di partecipare”.
È stata sottolineato come il “fare parte” del 416 bis cp. postuli un quid pluris rispetto al “partecipare” dell’articolo 416 cp, e cioè richieda il diventare elemento della struttura organizzativa, assumere un ruolo definito o specifici compiti.
Mentre l’ingresso in un gruppo criminoso “non mafioso” è di difficile riconoscimento, sovente, l’ingresso nei gruppi mafiosi è caratterizzato da una “cerimonia” formale che determina il momento dell’affiliazione.
La condotta di partecipazione, tuttavia, prescinde da una formale investitura, poiché come visto nei paragrafi precedenti, può limitarsi anche nel mettersi a disposizione dell’associazione, per la realizzazione del programma criminoso, anche per fatti concludenti. Ciò vale, ad esempio, per le donne, le quali spesso non ricevono alcuna formale investitura, pur svolgendo ruoli essenziali per la vita dell’associazione.


QUALI SONO LE PENE PREVISTE PER L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Le sanzioni dettate dall’articolo 416 bis cp. per il reato di associazione mafiosa sono più  severe di quelle analizzate per l’ipotesi di associazione a delinquere.
Il primo comma del 416 bis cp. punisce la sola partecipazione con la reclusione da dieci a quindici anni.
Il secondo comma dell’art 416 bis cp. sancisce che “coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni”.

Altra differenza con la semplice associazione a delinquere è dettata dal penultimo comma dell’art 416 bis cp. che ordina nei confronti del condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Infine, l’art. 417 cp. prevede, per la condanna per reati di stampo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza.


QUALI SONO LE AGGRAVANTI PER L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

L’art 416 bis cp. prevede alcune circostanze aggravanti del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Innanzitutto “se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma”. L’associazione a delinquere di stampo mafioso deve considerarsi armata, secondo il quinto comma del 416 bis cp., “quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.
Ulteriore aggravante è individuata nel sesto comma: qualora le attività economiche dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

quando si parla di associazione a delinquere?


L’ATTENUANTE DELLA DISSOCIAZIONE DALL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Un’importante circostanza attenuante è stabilita dall’art. 416 bis-1 cp. per l’imputato che “dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati”.
In tal caso, le pene sono diminuite da un terzo alla metà.


QUANDO SI HA CONCORSO IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Un quesito che la giurisprudenza ha dovuto affrontare a più riprese nel corso degli anni è se fosse ravvisabile un concorso di persone ex articolo 110 c.p. in relazione al delitto di associazione a delinquere: detto in altri termini, se le disposizioni di cui all’art 416 bis cp. fossero applicabili anche a quei soggetti che pur non facendo parte del sodalizio, comunque forniscono all’associazione a delinquere di tipo mafioso un contributo tale da rafforzarne gli intenti.
La giurisprudenza più risalente negava la possibilità del concorso esterno, sulla base della considerazione che ogni contributo all’associazione a delinquere mafiosa fosse già assorbito dall’art 416 bis cp.
Nel 1994, con la sentenza n.16, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione superano tale impostazione, affermando la configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione a delinquere mafiosa per quei soggetti che nonostante non siano parte del sodalizio forniscono allo stesso un contributo tale da consentire la realizzazione del programma criminoso: “è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi”.


LA DIFFERENZA TRA CONCORSO ESTERNO E PARTECIPAZIONE IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

Perché si possa parlare di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso sono stati individuati due elementi:

  • deve innanzitutto mancare lo stabile inserimento all’interno del sodalizio.
  • il contributo del concorrente esterno, alla conservazione o il rafforzamento dell’associazione a delinquere, deve essere occasionale.

La differenza, quindi si gioca sia sul piano materiale che su quello psicologico.
Sul piano materiale, il concorrente è chi viene coinvolto nell’associazione, talvolta (ma non necessariamente) per sopperire ad un momento di “crisi”, a temporanee carenze della vita associativa, ma mantenendo tuttavia un profilo autonomo rispetto all’organizzazione.
Al contrario, come affermato dalla citata sentenza Cassazone SS.UU. Demitry, il partecipe agisce nella “fisiologica” vita quotidiana dell’associazione, apportandovi assiduamente (se non quotidianamente) un contributo senza il quale l’associazione non raggiungerebbe i suoi scopi, o non li raggiungerebbe con la dovuta speditezza.
Sul piano dell’elemento soggettivo, a differenza del “dolo specifico” dell’intraneus, l’atteggiamento psicologico del concorrente esterno si ravvisa nel dolo generico consistente nella coscienza e volontà della propria azione quale volta al mantenimento e rafforzamento dell’associazione a delinquere mafiosa, ma senza condividerne il programma criminoso.

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