L’affido esclusivo dei figli
L’esercizio della responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli
L’affido esclusivo dei figli è una delle modalità con cui i genitori sono chiamati a prendere le decisioni circa l’educazione, la formazione e lo sviluppo dei figli.
È la scelta residuale, nel caso in cui non sia possibile o opportuno l’affidamento condiviso, che ad oggi viene privilegiato dalla normativa e dalla giurisprudenza, nell’ottica dell’esclusivo interesse dei figli.
L’affido esclusivo viene stabilito nel corso di un procedimento di separazione o divorzio, oppure, in caso di affidamento dei figli di genitori non sposati, a seguito di un ricorso per l’affidamento esclusivo del figlio naturale.
Peraltro, in materia di affidamento esclusivo i presupposti non sono esattamente stabiliti dalla legge, che si limita a rimettere la decisione al giudice, che valuta ogni singolo caso, nell’interesse del figlio.
Il genitore non affidatario mantiene comunque diritti e doveri nei confronti del figlio, come l’obbligo di mantenimento e il diritto di partecipare alle scelte più importanti per il minore.
Occorre poi fare attenzione a distinguere tra affidamento, collocamento dei figli, responsabilità genitoriale, e patria potestà, termini che hanno giuridicamente un significato diverso, seppur siano utilizzati come sinonimi nel linguaggio comune.
- Cos’è l’affidamento dei figli
- Cosa sono l’affido esclusivo, congiunto, condiviso ed alternato
- Affido esclusivo: quali differenze tra responsabilità genitoriale e patria potestà
- Quale differenza tra affido esclusivo o congiunto e collocamento
- Cos’è l’affido esclusivo
- L’affido esclusivo cosa comporta
- Come viene realizzata la responsabilità genitoriale nell’affido esclusivo
- Quando è possibile ottenere l’affido esclusivo: quali sono i presupposti dell’affido esclusivo
- Quando l’affido esclusivo è illegittimo
- L’assegno di mantenimento in caso di affido esclusivo
- Perché il mancato mantenimento del figlio costituisce un presupposto per l’affido esclusivo
- Quali diritti e doveri comporta l’affido esclusivo in capo al genitore affidatario
- Come richiedere l’affido esclusivo del figlio tra genitori sposati
- Affido esclusivo: come proporre il ricorso per l’affidamento esclusivo del figlio naturale
- Cosa succede se la domanda di affido esclusivo risulti infondata
- Quando può essere revocato l’affido esclusivo
- Quando un figlio può decidere a quale genitore essere affidato
- Che cos’è l’affido esclusivo rafforzato o affidamento super esclusivo
- Quando si può richiedere l’affido esclusivo rafforzato
- Quando può essere concesso l’affidamento esclusivo al padre (l’ordinanza n. 29999/20)
- Cosa succede in caso di affidamento dei figli di genitori non sposati
COS’È L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
L’affidamento dei figli è un istituto del quale è necessario avvalersi, al fine di definire la responsabilità genitoriale, qualora i genitori abbiano stabilito di interrompere la convivenza, oppure abbiano optato per lo scioglimento del matrimonio.
Gli obblighi derivanti dallo status di genitore sono esplicitati dal primo comma dell’articolo 30 della Costituzione Italiana: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Il dettato costituzionale riconosce e promuove l’uguaglianza tra i figli nati all’interno del matrimonio ed al di fuori di esso.
Pertanto, si parla di affidamento dei figli ai genitori non sposati, come per i genitori sposati.
Il genitore affidatario nel significato giuridico è colui al quale sia stato riconosciuto l’affido esclusivo del figlio minorenne.
COSA SONO L’AFFIDO ESCLUSIVO, CONGIUNTO, CONDIVISO ED ALTERNATO
Il nostro ordinamento riconosce attualmente molteplici tipologie di affidamento: congiunto, condiviso, esclusivo ed alternato.
La normativa sull’affidamento dei figli, è stata riformata prima con il Decreto Legislativo n.54/2006, e successivamente con il D.Lgs 154/2013, stabilendo i criteri in base ai quali il giudice deve attenersi nell’emanazione dei provvedimenti che riguardano i figli minorenni.
L’istituto dell’affidamento congiunto, introdotto con la legge n.898/1970, è stato riformato, ed in un certo senso superato dalla legge n.54/2006, che ha provveduto a promuovere la modalità di affidamento condiviso.
Quest’ultimo costituisce la forma da privilegiare in quanto, tutelando il principio della bigenitorialità e riconoscendo in capo ad entrambi l’esercizio della responsabilità genitoriale, consente al minore di mantenere un rapporto equilibrato e stabile con entrambe i genitori, per i quali l’articolo 29 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza morale e giuridica.
Nell’affidamento congiunto, le scelte inerenti il mantenimento, la formazione ed educazione dei figli vengono adottate da entrambe i genitori. La nuova normativa non parla di affidamento congiunto, ma di affidamento condiviso. L’affido condiviso comporta l’esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori, i quali sono chiamati ad assumere di comune accordo le decisioni ordinarie e straordinarie circa la crescita del figli.
Ancora, l’ordinamento italiano riconosce la possibilità di procedere all’affidamento alternato: si tratta piuttosto di una modalità di collocamento del figlio, raramente utilizzata poiché potrebbe comportare un effetto destabilizzante in capo al figlio, che si trova costretto ad abitare in maniera alternata presso l’abitazione di uno e dell’altro genitore.
Nei paragrafi seguenti, ci sofferimiamo su una modalità di affidamento dei figli: l’affido esclusivo, analizzando quando è possibile ricorrere all’affido esclusivo e quali sono conseguenze che questo comporta in capo ai genitori.
AFFIDO ESCLUSIVO: QUALI DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PATRIA POTESTÀ
La responsabilità genitoriale è il complesso dei doveri e dei diritti che i genitori hanno nei confronti dei figli, indipendentemente dal fatto che siano nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio. Il concetto è stato introdotto con l’emanazione del Decreto Legislativo 154/2013, che ha apportato notevoli modifiche al diritto di famiglia. Prima di allora, il termine per indicare il complesso di poteri esercitati da un genitore sul proprio figlio era “potestà genitoriale” ed ancor prima “patria potestà” (che definiva il rapporto giuridico tra genitore e figlio sul piano della potestà-soggezione, come avveniva nel diritto romano) fino alla legge 151/1975.
I diritti dei figli e i doveri dei genitori, sono indicati, oltre che all’articolo 30 della Costituzione Italiana, anche all’articolo 315-bis del Codice Civile: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.
Analoga disposizione è ripresa nell’art. 147 cod. civ., in materia di doveri derivanti dal matrimonio: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.”
Con la riforma del 2013, il legislatore ha deciso di porre l’accento sulla figura del figlio minorenne, evidenziando come l’esercizio della genitorialità sia volto a garantire il suo benessere.
L’esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dall’articolo 316 del Codice Civile, il quale stabilisce che: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”.
Normalmente, entrambe i coniugi hanno il diritto-dovere di esercitare la responsabilità genitoriale, a meno che uno di essi, o entrambe, non sia dichiarato decaduto. La decadenza della responsabilità genitoriale è prevista all’articolo 330 del Codice Civile, quando il genitore leda gli interessi del figlio ovvero trascuri i doveri a cui è tenuto.
QUALE DIFFERENZA TRA AFFIDO ESCLUSIVO O CONGIUNTO E COLLOCAMENTO
L’affidamento condiviso e l’affidamento congiunto dei figli sono due modalità dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il collocamento, invece, determina la residenza abituale del figlio, presso uno dei due genitori. Stabilisce, in altre parole, con chi deve vivere il figlio. Le modalità del collocamento possono essere scelte di comune accordo tra i coniugi separandi, oppure stabilite dal Tribunale.
Il collocamento può essere “prevalente” presso l’abitazione di un genitore, oppure “alterato” presso l’abitazione di ciascun genitore, a periodi alternati, o ancora “invariato” quando la residenza del figlio è fissa, mentre i genitori si alternano.
COS’È L’AFFIDO ESCLUSIVO
L’affidamento esclusivo dei figli, possiamo affermare, rappresenta la modalità residuale rispetto all’affidamento condiviso, che invece è preferito dai giudici e dalla legge.
Cos’è l’affido esclusivo? L’affido esclusivo cosa comporta? L’affidamento esclusivo dei figli è un istituto riconosciuto dall’ordinamento italiano all’articolo 337-Quater del Codice Civile, in base al quale, a seguito dello scioglimento del matrimonio ovvero all’interruzione della convivenza, la responsabilità genitoriale è esercitata esclusivamente da soltanto un genitore.
L’AFFIDO ESCLUSIVO COSA COMPORTA
L’affido esclusivo cosa comporta? Approfondiamo in questo paragrafo le conseguenze che nascono a seguito dell’emanazione da parte del giudice di un provvedimento di affidamento esclusivo alla madre, o al padre, dei figli minorenni.
Come descritto più ampiamente nel paragrafo successivo, l’affido esclusivo non provoca la perdita della titolarità della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Il genitore non affidatario mantiene il diritto di visita nei confronti del figlio nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza.
È rimessa al giudice la possibilità di intervenire sul diritto di visita nelle ipotesi di affido esclusivo, potendo egli stabilire il tempo che il genitore non affidatario può trascorrere in compagnia del figlio minorenne, nonché il luogo e le modalità in cui gli incontri devono avvenire. Ad esempio, qualora sia stato disposto l’affido esclusivo alla madre dei figli minorenni e ricorrano particolari circostanze, il giudice può disporre che le visite tra i minori ed il padre avvengano alla presenza degli assistenti sociali.
Per rispondere dunque alla domanda “l’affido esclusivo cosa comporta” preme ribadire che anche il genitore non affidatario conserva il diritto ed il dovere di mantenere un rapporto con il proprio figlio, alla stregua di quanto riconosciuto al genitore affidatario nel significato comunemente noto, provvedendo a contribuire ad un sano sviluppo psichico ed economico, come stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 337-Quater del Codice Civile: “Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
COME VIENE REALIZZATA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NELL’AFFIDO ESCLUSIVO
L’affidamento esclusivo dei figli non comporta che il genitore non affidatario sia totalmente estromesso dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Ne rimane titolare, e può continuare ad esercitarla per quanto riguarda le decisioni più importanti per la vita dei figli.
Oltre a questo, il genitore non affidatario conserva il potere-dovere di vigilare sulla formazione dei figli.
L’affido esclusivo alla madre non comporta, di per sé, la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, e viceversa, l’affidamento dei figli al padre non comporta che la madre decada dalla responsabilità.
Ai sensi dell’art. 337 quater terzo comma cod. civ. “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”
Anche nelle ipotesi di affido esclusivo, indipendentemente dal fatto che sia stato deciso un affidamento esclusivo alla madre o un affidamento esclusivo al padre, le decisioni di maggiore interesse per lo sviluppo psicofisico del minore, devono coinvolgere anche il genitore non affidatario, che sarà tenuto ad esprimere o negare il proprio consenso.
È da sottolineare, però, che in determinate circostanze il giudice può limitare oppure addirittura negare il diritto di visita del genitore non affidatario, ad esempio qualora questo sia dipendente da alcol o sostanze stupefacenti ovvero sia violento. Si tratta del cosiddetto affido esclusivo rafforzato o “super esclusivo” in cui al genitore affidatario sono rimesse tutte le decisioni per lo sviluppo e la formazione del figlio, anche quelle più importanti, senza un necessario confronto con l’altro genitore. Ma anche in questo caso, non automaticamente il genitore non affidatario è decaduto automaticamente dalla responsabilità genitoriale.
D’altro canto, la decadenza della responsabilità genitoriale, ad esempio, del padre comporta automaticamente l’affido esclusivo alla madre. Viceversa, qualora la madre venisse ritenuta inidonea ad esercitare la responsabilità genitoriale, l’affidamento dei figli al padre sarebbe una logica conseguenza.
QUANDO È POSSIBILE OTTENERE L’AFFIDO ESCLUSIVO: QUALI SONO I PRESUPPOSTI DELL’AFFIDO ESCLUSIVO
In materia di affidamento esclusivo i presupposti non sono determinati con precisione, ma sono rimessi all’apprezzamento del giudice, sulla base dell’interesse del figlio.
In altre parole, la legge non detta tassativamente i presupposti per l’affidamento esclusivo dei figli.
L’art. 337 quater cod. civ. stabilisce che “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”
L’affido esclusivo dei figli viene disposto eccezionalmente, ogniqualvolta il giudice ritenga che l’affido condiviso non tuteli pienamente il minore, sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto.
Tuttavia la ricca giurisprudenza ha elaborato, nel corso degli anni, una serie di indici che il giudice può porre a fondamento della decisione.
In primo luogo, la decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta che in capo all’altro genitore venga stabilito l’affidamento esclusivo. Gli altri indici per valutare l’opportunità di un affido esclusivo sono:
- il figlio manifesta un’evidente difficoltà a relazionarsi con uno dei due genitori;
- uno dei due genitori rischia di sottoporre il minore ad un alto livello di stress;
- un genitore allontana fisicamente o psicologicamente il minore dall’altro, ovvero ne ostacola il rapporto;
- uno dei due genitori versa in stato di dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti o viene condannato per reati gravi;
- un genitore esercita violenza, fisica e verbale, nei confronti dell’altro in presenza del minore ovvero ai danni di quest’ultimo;
- uno dei due genitori non può garantire al minore un corretto sviluppo.
I casi indicati non costituiscono per l’affidamento esclusivo presupposti automatici: il giudice è chiamato a considerare l’intera vicenda, al di là di questi aspetti singolarmente considerati.
QUANDO L’AFFIDO ESCLUSIVO È ILLEGITTIMO
Secondo la giurisprudenza, alcune circostanze non possono essere di per se stesse considerate, nella valutazione dell’affidamento esclusivo presupposti sufficienti.
L’affido esclusivo non può essere giustificato (solamente) da:
- Una relazione omosessuale di uno dei due genitori;
- Il mutamento della confessione religiosa di uno dei due genitori;
- Il trasferimento di un genitore in una città o in uno Stato differente da quello in cui risiedeva con il figlio;
- La scarsa presenza del genitore nella vita del minore, quando comunque non sia ritenuto pericoloso o incapace di provvedere al figlio;
- La discutibile moralità della professione o del mestiere svolto da uno dei due genitori quando questo non infici con il corretto sviluppo del figlio;
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN CASO DI AFFIDO ESCLUSIVO
Tra i doveri inerenti la responsabilità genitoriale, vi è quello del mantenimento dei figli.
Anche a seguito dell’affido esclusivo, il genitore non affidatario rimane tenuto al mantenimento del figlio, mediante il versamento periodico di un contributo economico, a favore del genitore affidatario, dell’importo ritenuto idoneo a soddisfare le spese ordinarie per le esigenze dei figli.
Addirittura il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale, rimane gravato dell’obbligo del mantenimento del figlio .
L’assegno di mantenimento per il figlio, a cui è obbligato il genitore non affidatario, in caso di affido esclusivo è indisponibile: il figlio non può rinunciarvi, finchè persiste la condizione di dipendenza (anche economica) dal genitore; non può essere sottoposto a pignoramento da parte dei creditori; è irripetibile (non può essere chiesta la restituzione) e non è compensabile con altri crediti.
L’importo dovuto dal genitore non affidatario, a seguito di un affido esclusivo, può essere concordato tra i genitori, o in alternativa, stabilito da un giudice (ad esempio nel procedimento di separazione) anche d’ufficio (cioè a prescindere dalla richiesta di parte) sulla base di molteplici fattori, tra cui il reddito del genitore non affidatario, il tenore di vita di cui i figli minori hanno goduto durante la convivenza, le esigenze e il numero di figli a carico.
L’assegno di mantenimento è volto a sostenere le spese ordinarie del genitore affidatario (quelle che fanno fronte alla regolare quotidianità quali alimentazione, cura personale, materiale scolastico, abbigliamento e visite mediche), ma non quelle straordinarie (somme necessarie per far fronte ad eventi eccezionali quali attività extrascolastiche, eventi di svago ovvero vacanze, o imprevisti, quali cure mediche particolari …).
E’ possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui siano mutate le condizioni di vita dei figli rispetto a quanto indicato in sede di decisione, e quando vi sia stato un notevole incremento o deterioramento del reddito di uno dei due genitori.
La domanda di revisione dell’assegno di mantenimento può essere avanzata sia dal genitore a cui è stato riconosciuto l’affido esclusivo che da quello sul quale incombe l’onere di provvedere al versamento del contributo.
PERCHÉ IL MANCATO MANTENIMENTO DEL FIGLIO COSTITUISCE UN PRESUPPOSTO PER L’AFFIDO ESCLUSIVO
Tra le motivazioni per cui è possibile richiedere l’affido esclusivo dei figli minori, rientra l’ipotesi in cui il genitore tenuto al versamento del contributo di mantenimento non vi provveda, configurandosi quale inadempimento dell’obbligo di assistenza nei confronti dei figli.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.22638/2019, ha stabilito che la perdurante ed ingiustificata omissione del versamento del mantenimento in favore dei figli, permette al giudice di accordare l’affido esclusivo alla madre ovvero al padre, a seconda di chi sia l’autore dell’inadempimento.
L’inottemperanza protrattasi per lungo tempo all’obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio, si può configurare non solo come assenza di collaborazione materiale bensì disinteresse sul piano morale, in quanto viene meno l’impegno di soddisfare le esigenze del proprio figlio, tale da giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale e il conseguente affido esclusivo in favore dell’altro genitore.
QUALI DIRITTI E DOVERI COMPORTA L’AFFIDO ESCLUSIVO IN CAPO AL GENITORE AFFIDATARIO
Il genitore affidatario nel significato sopra descritto, non può adottare autonomamente qualsiasi decisione riguardante la vita e lo sviluppo psicofisico del figlio.
Ad esempio, qualora sia stato disposto l’affido esclusivo alla madre, questa deve comunque condividere con il padre le decisioni più importanti, nell’interesse del figlio.
Stando a quanto stabilito dal quarto comma dell’articolo 337-Quater del Codice Civile, il genitore affidatario nel significato sopra descritto può adottare in autonomia le decisioni che coinvolgono la vita del figlio, ma quelle reputate di maggiore interesse richiedono la partecipazione anche del genitore non affidatario: “Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Peraltro, il genitore affidatario è comunque sottoposto alla vigilanza dell’altro genitore, nel corretto esercizio dei poteri di affido esclusivo.
Inoltre, il genitore affidatario non può ostacolare il rapporto tra il minore e l’altro genitore, a meno che non ricorrano valide e accertate motivazioni che provino la pericolosità ed il pregiudizio che potrebbe derivarne.
Al genitore affidatario nel significato analizzato spetta il rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento del figlio. Come abbiamo detto, l’affido esclusivo non estromette in toto il genitore non affidatario dalla vita del figlio minorenne: questo rimane bbligato a contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Per il resto, il legislatore non ha esplicitato le indicazioni precise circa le modalità con cui deve essere regolato l’affido esclusivo: è compito del giudice provvedere a dettarle, conformandole al caso concreto.
COME RICHIEDERE L’AFFIDO ESCLUSIVO DEL FIGLIO TRA GENITORI SPOSATI
Dopo esserci soffermati sul quesito “l’affido esclusivo cosa comporta?”, proseguiamo indicando come è possibile proporre ricorso per affidamento esclusivo del figlio naturale e del figlio legittimo.
A tal proposito, occorre premettere che la distinzione tra la condizione giuridica di figlio naturale, cioè nato al di fuori di matrimonio, e legittimo, cioè nato durante il matrimonio, non esiste più a partire dalla legge 219/2012.
Ciò detto, tuttavia, alcune differenze nascono sul piano processuale, quando i genitori che chiedono l’affido esclusivo siano sposati o meno.
Nel primo caso, l’affido esclusivo viene stabilito all’interno del procedimento di separazione o divorzio, nelle forme del giudizio a cognizione piena. Ai sensi dell’art. 708 c.p.c. il Presidente del Tribunale “anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi”. In questa sede, quindi il Tribunale può disporre l’affido esclusivo dei figli ad un coniuge.
Avverso questi provvedimenti, entro dieci giorni è possibile proporre reclamo, nella forma del ricorso alla Corte d’Appello.
L’affido esclusivo alla madre o al padre può essere disposto anche nella sentenza di separazione, emessa all’esito del procedimento. In tal caso, i provvedimenti riguardo alla prole contenuti nella sentenza di separazione (tra i quali anche quelli che dispongono l’affidamento esclusivo alla madre o l’affidamento esclusivo al padre), possono essere modificati in ogni tempo, ai sensi dell’art. 710 c.p.c..
L’affido esclusivo dei figli nati al di fuori del matrimonio segue invece la disciplina processuale degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nelle forme del giudizio in camera di consiglio. Il decreto motivato emesso all’esito del procedimento è impugnabile mediante il reclamo presso la Corte d’Appello (art. 739 c.p.c.) entro dieci giorni.
AFFIDO ESCLUSIVO: COME PROPORRE IL RICORSO PER L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL FIGLIO NATURALE
Mentre l’affido esclusivo del figlio tra due coniugi viene stabilito all’interno del procedimento di separazione o divorzio, per quanto attiene l’affidamento dei figli di genitori non sposati, è necessario presentare, all’autorità giurisdizionale competente, un ricorso per l’affidamento esclusivo del figlio naturale.
Il ricorso per l’affido esclusivo può essere presentato in qualsiasi momento, anche nel caso in cui un giudice abbia già disposto l’affidamento condiviso, come stabilito dal secondo comma dell’articolo 337-Quater del Codice Civile: “Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma”.
Il ricorso per l’affidamento esclusivo del figlio naturale deve essere proposto presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.
La domanda per l’affido esclusivo deve essere corredata da valide motivazioni: non è sufficiente una mera convinzione personale per giustificare l’esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale.
È necessario documentare le ragioni per le quali un affido condiviso recherebbe pregiudizio all’interesse del minore, fornendo al giudice le prove che dimostrino l’incapacità del genitore di rispettare gli obblighi ai quali dovrebbe fare fronte.
Il giudice accoglie la domanda presentata quando vi ravvisa validi elementi per accordare l’affidamento dei figli al padre o alla madre.
Quando entrambi i genitori presentino un ricorso per affidamento esclusivo del figlio naturale, questo verrà riconosciuto al genitore che il giudice ritiene essere più idoneo.
Il giudice è tenuto a motivare concretamente e ragionevolmente la scelta di propendere per l’affidamento dei figli al padre ovvero alla madre in maniera esclusiva, illustrando in quali circostanze ravvisi la non idoneità del genitore non affidatario.
COSA SUCCEDE SE LA DOMANDA DI AFFIDO ESCLUSIVO RISULTI INFONDATA
Talvolta, l’affido esclusivo è utilizzato in modo pretestuoso, come strumento di “ritorsione” o “vendetta” nei confronti dell’altro genitore, perdendo la funzione principale di tutela dell’interesse del minore.
È quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 337-Quater del Codice Civile: “Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza (…) può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.”
Al fine di accertare la fondatezza della domanda, prima di emettere un provvedimento di affido esclusivo, il giudice può disporre che i servizi sociali redigano una relazione per accertare che sussistano i presupposti necessari per l’affido esclusivo.
QUANDO PUÒ ESSERE REVOCATO L’AFFIDO ESCLUSIVO
L’affido esclusivo può essere revocato. Per i figli nati fuori del matrimonio, ai sensi dell’art. 337 quinques c.p.c. “I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo“.
Mentre per i figli nati in costanza di matrimonio, il genitore separato o divorziato (o entrambi) possono chiedere una modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c..
In particolar modo, è possibile revocare l’affidamento esclusivo alla madre o al padre, qualora si verifichino determinate condizioni, tra cui, ad esempio, il mutamento delle circostanze esistenti al momento della pronuncia, o qualora il figlio dimostri un’evidente inclinazione nei confronti del genitore non affidatario, tale da giustificare la revoca dell’affido esclusivo in capo all’altro.
QUANDO UN FIGLIO PUÒ DECIDERE A QUALE GENITORE ESSERE AFFIDATO
Il giudice deve valutare l’affido condiviso, in certi casi, dopo aver sentito il figlio.
All’interno del procedimento per separazione e divorzio, il figlio che abbia compiuto dodici anni deve essere ascoltato dal giudice, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, incluse quelle dell’affidamento esclusivo al padre o l’affidamento esclusivo alla madre (art. 315 bis. cod. civ.).
Il figlio minore di dodici anni, viene sentito quando è ritenuto “capace di discernimento”, eventualmente con il supporto di psicologi dell’infanzia ed assistenti sociali. La capacità di discernimento è l’abilità del minore di comprendere e distinguere le situazioni e gli eventi nonché esprimere autonomia nelle proprie scelte senza lasciare che prevalga l’influenza di terzi.
Il fatto che il figlio sia ascoltato dal giudice per l’affido esclusivo cosa comporta? Non comporta che il figlio possa decidere a chi essere affidato, ma che il giudice abbia il dovere di valutare anche la sua opinione. La volontà di quest’ultimo può rivelarsi non accolta qualora non coincida con la soluzione più favorevole al suo sviluppo.
Il giudice può omettere di ascoltare il figlio, solo “se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo”.
Prescrizioni analoghe sono previste dall’art. 337 octies cod. civ. per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
CHE COS’È L’AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO O AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO
L’affido esclusivo rafforzato o affidamento super esclusivo è un particolare istituto che consente al genitore affidatario di poter agire in piena autonomia e senza il coinvolgimento dell’altro genitore circa le decisioni sulla vita del proprio figlio, a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di affido esclusivo.
Si tratta di un istituto fortemente invasivo, che comporta il venir meno della bigenitorialità, che seppur limitatamente è mantenuta nell’affido esclusivo.
Nell’affido esclusivo rafforzato, adottato nell’esclusivo interesse del minore, tutte le scelte della vita del figlio, anche quelle di maggior importanza, sono adottate dal genitore affidatario, senza la necessaria consultazione dell’altro.
L’istituto dell’affido esclusivo rafforzato non è previsto esplicitamente dalla normativa in materia, tuttavia è implicitamente rintracciabile all’articolo 337-Quater del Codice Civile: “[..] salvo che non sia diversamente stabilito”.
Tuttavia, nemmeno l’affido esclusivo rafforzato priva il genitore non affidatario della responsabilità genitoriale. Questo continua ad essere obbligato dei doveri nei confronti del figlio, ad esempio all’obbligo del mantenimento.
QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE L’AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO
Nei casi di interruzione della convivenza dei genitori o lo scioglimento del matrimonio, l’interesse da tutelare è sempre quello del figlio minorenne, che deve essere protetto dai danni possibili, derivanti dal mutamento della condizione familiare.
L’affido esclusivo rafforzato (o affidamento super esclusivo) deve essere adottato come extrema ratio, esclusivamente nelle ipotesi in cui non vi sia soluzione alternativa per garantire una sana crescita fisica e psichica del minorenne.
Sono i casi in cui un genitore sia totalmente inaffidabile e irraggiungibile per il figlio, oppure si dimostri non solo inadeguato ma totalmente disinteressato alla vita del figlio, tanto da interrompere con il minore qualsiasi rapporto con il minore.
Il provvedimento di affido super esclusivo, così come l’affido esclusivo, può essere impugnato mediante reclamo e può essere revocato quando siano cambiate le condizioni che hanno portato all’adozione di tale decisione.
QUANDO PUÒ ESSERE CONCESSO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE (L’ORDINANZA N. 29999/20)
Con la ordinanza n.29999/20, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul discusso tema dell’affido esclusivo rafforzato (o super esclusivo) e, nello specifico, sull’affidamento dei figli al padre a seguito della dichiarata incapacità della madre di comprendere le esigenze dei propri figli.
Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato presentato da una donna giudicata dalla Corte D’Appello di Roma responsabile di condotte contrarie all’interesse del minore ed idonee all’emanazione di un provvedimento di affidamento esclusivo al padre.
L’elemento di maggiore rilevanza, per la Corte di Cassazione, è risultato essere l’incapacità della madre di relazionarsi con le esigenze dei minori, incapacità accentuata dal clima conflittuale presente nella casa familiare, che rendeva difficile la convivenza familiare. Durante il periodo di affidamento dei figli alla madre, questa non è stata in grado di instaurare un rapporto affettivo con essi, tanto da venire meno all’obbligo di svolgere una funzione educativa.
Per la Corte di Cassazione è corretto concordare l’affidamento dei figli al padre in via super esclusiva, quando l’altro genitore dimostri un’evidente difficoltà relazionale, non ascoltando e comprendendo i bisogni dei minori.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha rimarcato il principio secondo il quale il giudice, quando un genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri, conserva la possibilità di non pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 codice civile (“Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) adottando le misure previste all’articolo 333 del Codice Civile.
COSA SUCCEDE IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI DI GENITORI NON SPOSATI
In relazione all’affidamento dei figli di genitori non sposati, se al momento dell’interruzione della convivenza sono presenti minorenni, è necessario avviare una pratica di regolazione dell’affido presentando un apposito ricorso al Tribunale ordinario del luogo dove risiedono i figli. Il ricorso in questione può avere ad oggetto le tipologie di affido analizzate precedentemente, dunque è compreso anche il ricorso per affidamento esclusivo del figlio naturale quando ricorrano le condizioni di cui nei paragrafi sopra riportati.
Anche nel caso di affidamento dei figli di genitori non sposati, ciascun genitore deve contribuire economicamente per far fronte al mantenimento del figlio minore: pur venendo meno la relazione tra i due genitori, questi non possono esimersi dal provvedere al mantenimento e allo sviluppo dei propri figli.
Per una maggiore stabilità psicologica ed affettiva del ragazzo, è sempre bene procedere ad un affido condiviso – quando ne ricorrano le condizioni – così che il minore in questione possa continuare a godere della presenza costante di entrambi i genitori.
Qualora il padre risulti totalmente incapace di occuparsi della crescita del figlio, il giudice potrebbe emettere un provvedimento di affido esclusivo alla madre, così che quest’ultima possa adottare in autonomia le decisioni inerenti alla vita del figlio, fermo restando che per le decisioni di maggior importanza, è richiesto anche il coinvolgimento del padre.
Il ricorso per affidamento esclusivo del figlio naturale può essere presentato, ovviamente, anche dal padre del minore qualora sia la madre a versare in condizioni non compatibili con il ruolo di genitore.
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