Cos’è l’accrescimento successorio
L’accrescimento nella successione legittima
Uno degli effetti della rinuncia dell’eredità è l’accrescimento delle quote degli altri chiamati. Benché in senso stretto operi solamente nella successione testamentaria, il codice civile parla di accrescimento anche nella successione legittima.
L’accrescimento nella successione legittima opera ad alcune condizioni:
- che vi siano più chiamati all’eredità,
- che un chiamato rinuncia all’eredità,
- che non operi il meccanismo della rappresentazione.
L’accrescimento nella successione legittima consente l’ampliamento della quota dei co-eredi, a condizione, appunto, che vi siano più chiamati all’eredità. Infatti, nel caso in cui il rinunciante sia l’unico chiamato, l’eredità si devolve per intero al parente più prossimo.
In che modo l’eredità del rinunciante accresce quella dei coeredi? Risulta più agevole rispondere attraverso un esempio pratico. Ben può accadere che il de cuius lasci come superstiti il coniuge e due figli, quindi in base alle regole della successione legittima al coniuge spetterebbe 1/3 dell’asse ereditario e ai figli la restante quota di 2/3. In caso di rinuncia di uno dei figli, esclusa la possibilità della rappresentazione, opera il disposto di cui all’art. 522 cod. civ., in base al quale “Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 571. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse”.

Ricalcolo in caso di rinuncia
La rinuncia del figlio accresce solamente la quota del fratello o anche quella del coniuge? L’art. 521 cod. civ. stabilisce che “chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”. Quindi, l’accrescimento nella successione legittima si effettua tramite un ricalcolo delle quote di eredità, come se l’erede rinunciante non fosse mai esistito.
Ne consegue che, nel nostro esempio, la rinuncia di uno dei due figli “accresce” sia la quota del coniuge che dell’altro figlio, poiché il primo parteciperà per il 50% dell’asse ereditario, ed il secondo per l’altro 50%. Se invece i figli non fossero stati due, ma tre o quattro (di cui un rinunciante), il coniuge avrebbe continuato ad ereditare 1/3 dell’asse, e i 2/3 sarebbero stati divisi tra i restanti figli.
Vi è tuttavia un’eccezione. Nel caso in cui a rinunciare fossero tutti i figli, la loro quota non si trasmetterebbe ai genitori del de cuius, ma il coniuge risulterebbe unico erede.
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