L’ infedelta’ coniugale e l’addebito della separazione
L’ infedelta’ coniugale: la separazione per colpa del coniuge infedele
L’infedelta’ coniugale è passata, nel corso del tempo, da essere punita come reato (il codice penale prevedeva conseguenze diverse tra il tradimento della moglie ed il tradimento del marito), ad essere sanzionata, in qualche modo, sul piano civile. Si parla infatti di addebito della separazione per infedelta’ coniugale quando, nel corso di un procedimento per separazione o divorzio, le responsabilità dello scioglimento del vincolo matrimoniale sono, appunto, addebitabili ad uno dei coniugi. Da questo addebito, nascono conseguenze economiche, inerenti il mantenimento, un eventuale risarcimento del danno e la possibilità di ereditare i beni del coniuge.
In questo articolo viene descritto cosa si intende per infedelta’ coniugale cosa significa e a quali condizioni è previsto l’addebito della separazione per tradimento della moglie o del marito, come si svolge il procedimento di separazione, quali sono le altre conseguenze.
In questo articolo parliamo di:
- Quali sono gli obblighi dei coniugi
- Infedeltà coniugale cosa significa
- Come è regolata l’infedeltà coniugale nel codice civile
- Quali elementi consentono di ricorrere all’addebito della separazione per infedelta’ coniugale
- Come si intende il nesso causale tra infedeltà coniugale e addebito della separazione
- Quali conseguenze in caso di infedeltà coniugale grave e duratura
- Quali sono le conseguenze giuridiche dell’addebito della separazione per infedelta’ coniugale
- Quali sono le conseguenze dell’infedelta’ coniugale sull’eredità
- Come viene considerato l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale reciproca
- Quali conseguenze dell’infedeltà coniugale sull’affidamento dei figli
- Quale relazione tra l’infedeltà coniugale e risarcimento del danno
- Come possono essere fornite le prove dell’infedeltà coniugale
- Quale valore hanno le indagini sull’infedeltà coniugale affidate ad un investigatore privato
- Come contestare le prove dell’infedeltà coniugale
- Cosa può fare il coniuge che si vede addebitata la separazione per infedelta’ coniugale
- Un caso di addebito di separazione per colpa del coniuge
- Quali conseguenze comporta l’infedeltà tra conviventi
- Quando era possibile inquadrare l’infedeltà coniugale come reato
Quali sono gli obblighi dei coniugi
Prima di addentrarci nel descrivere infedelta’ coniugale cosa significa, è opportuno offrire una panoramica su quali obblighi i coniugi hanno l’uno verso l’altro.
L’art. 143 cod. civ., rubricato “Diritti e Doveri reciproci dei coniugi” stabilisce che “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
In altri termini, dal matrimonio derivano determinati diritti in capo ad entrambi i coniugi, ma anche una serie di doveri che comprendono: la fedeltà coniugale, ossia la fedeltà nella comunione di vita dei coniugi in tutti gli aspetti della vita familiare; l’assistenza morale e materiale, ossia l’impegno reciproco a rispettarsi, a sostenersi e a capirsi e ad agire per la soddisfazione delle esigenze economiche della famiglia; la collaborazione nell’interesse della famiglia, ossia il dovere di cercare di mantenere il più possibile l’unità familiare; la coabitazione, ossia la decisione di convivere e stabilire la comune residenza in un luogo determinato sulla base di una scelta presa di comune accordo tra i coniugi; il lavoro professionale, ossia il dovere di trovare un lavoro direttamente produttivo di reddito per soddisfare i bisogni della famiglia; il lavoro casalingo, ossia l’insieme delle attività svolte in casa e compiute per il bene e a vantaggio dell’intera famiglia; la soddisfazione dei bisogni della famiglia, ossia il soddisfacimento dei bisogni primari e incomprimibili per assicurare un’esistenza duratura della famiglia.
Se vi sono anche figli, i coniugi hanno il dovere di educarli, istruire, mantenerli ed assisterli moralmente ex art. 147 cod. civ..
Infedeltà coniugale cosa significa
Per descrivere l’infedeltà coniugale cosa significa, occorre considerare che con il comportamento infedele, viene a mancare uno dei doveri ai quali i coniugi si sono obbligati per il fatto di aver contratto matrimonio: l’obbligo reciproco alla fedeltà, che comprende in sé la fedeltà affettiva, la fedeltà sentimentale, la fedeltà sessuale. In parole più semplici si può dire che l’infedelta’ coniugale si sostanzia nel tradimento della moglie o del marito, ossia in una relazione extraconiugale tra sposati, che si svolge in maniera segreta, ossia con la piena capacità e volontà di uno dei coniugi e all’insaputa dell’altro.
Si può parlare di infedelta’ coniugale sia nel caso in cui la relazione extraconiugale avvenga con una persona di sesso opposto, sia nel caso in cui l’infedeltà matrimoniale avvenga con una persona dello stesso sesso, ma, in ogni caso, estranea al matrimonio.
Ovviamente il fatto che venga ad esistere una infedeltà matrimoniale produce delle conseguenze per entrambi i coniugi, che probabilmente si ritroveranno poi a dover affrontare una causa di separazione, seguita dal divorzio.
Da sottolineare che quando parliamo di infedelta’ coniugale, facciamo sempre riferimento ad una relazione extraconiugale tra sposati, quindi ad una coppia di persone unita in matrimonio civile o concordatario e mai alle unioni di fatto o ai matrimoni religiosi.
Abbiamo inoltre visto che l’infedeltà matrimoniale può essere di vari tipi e manifestarsi sotto qualunque forma: può quindi trattarsi sia di infedelta’ coniugale di tipo fisico, che si ha quando uno dei coniugi intrattiene un rapporto fisico con un’altra persona, sia di infedelta’ coniugale “platonica”, tramite il semplice scambio di sms o messaggi su social network e chat private, quando i messaggi risultino inequivocabili e facciano ritenere, senza alcun dubbio.
in quest’ultimo caso, l’infedeltà matrimoniale platonica ha conseguenze rilevanti solamente nel caso in cui sia ravvisabile un concreto coinvolgimento sentimentale.
Come è regolata l’infedeltà coniugale nel codice civile
La relazione extraconiugale tra sposati, determina, da parte di uno dei coniugi, il venir meno a quei doveri coniugali imposti dalla legge che abbiamo elencato nei paragrafi precedenti, quali innanzitutto il dovere di fedeltà (e cioè l’obbligo di astenersi dall’intrattenere relazioni fisiche e sentimentali con soggetti diversi dal coniuge), ma anche, per alcuni versi, l’obbligo di assistenza morale, e cioè il rispetto reciproco che deve esserci all’interno di una coppia.
Abbiamo visto che non è definibile l’infedeltà coniugale un reato, ma semplicemente un illecito civile, ed è noto che al verificarsi di una infedeltà matrimoniale, il nostro ordinamento riconosce comunque il sorgere di alcune conseguenze, prima tra tutte l’addebito della separazione in capo al coniuge che ha tradito.
L’art. 151 del cod. civ. stabilisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Come dispone la norma sopra riportata, l’infedeltà coniugale causa di addebito della separazione comporta delle conseguenze molto serie, previste dalla legge.
Per “addebito” si intende che la responsabilità per la crisi (in caso di separazione) o lo scioglimento (in caso di divorzio) del matrimonio, o per meglio dire, per aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (ai sensi dell’art. 151 cod. civ.), è da attribuire interamente al tradimento del marito o della moglie. In altri termini, in presenza di un atto di infedeltà matrimoniale, il coniuge tradito può chiedere la separazione con addebito, ed il coniuge “adultero” potrà vedersi, appunto, addebitata la responsabilità per la separazione, poiché ha tenuto un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, e cioè quello alla fedeltà.
Quali elementi consentono di ricorrere all’addebito della separazione per infedelta’ coniugale
Per capire quali elementi ci permettono di ricorrere all’addebito della separazione in presenza di una relazione extraconiugale tra sposati possiamo innanzitutto prendere alcune pronunce della Corte di Cassazione.
Innanzitutto, in materia di infedeltà coniugale la Cassazione, nella sentenza n. 14162/2001 ha stabilito che “per l’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale”.
Ancora, la sentenza della Corte di Cassazione n. 279/2000 ha previsto che “il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione”.
Quindi gli elementi che consentono di ricorrere all’addebito della separazione per infedelta’ matrimoniale sono:
- l’esame comparativo della condotta di entrambi i coniugi, per verificare se l’infedelta’ coniugale sia la causa della necessità di ricorrere alla separazione o una conseguenza dei comportamenti dell’altro coniuge;
- la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento infedele di uno dei coniugi e il verificarsi di una situazione di intollerabilità nella convivenza dei coniugi, che rende impossibile la prosecuzione del rapporto.
Allo stesso modo, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13431/2008, ha stabilito che “ai fini dell’addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità”.
Come si intende il nesso causale tra infedeltà coniugale e addebito della separazione
Possiamo dire che non ogni atto di infedelta’ coniugale produce l’addebito della separazione: è in altri termini necessario vedere se l’infedeltà matrimoniale commessa sia la causa della separazione, o viceversa se l’infedeltà matrimoniale sia soltanto la conseguenza di un rapporto già compromesso a tal punto da rendere intollerabile la futura convivenza e collaborazione.
Nella pronuncia della Cassazione n.11516 del 23 maggio 2014 si legge che l’inosservanza del dovere di fedeltà determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sè, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Una pronuncia simile la ritroviamo nella sentenza in materia di infedeltà coniugale della Cassazione n. 18175 del 23 ottobre 2012 secondo la quale : “la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”.
In altre parole, contrariamente a quello che comunemente si pensa, non sempre è automatico l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale. Il coniuge tradito deve infatti dimostrare che la violazione dell’obbligo di fedeltà è la causa della crisi del rapporto matrimoniale, e che più precisamente, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile come conseguenza dell’infedeltà dell’altro coniuge.
Non può essere riconosciuto alcun addebito della separazione per infedelta’ coniugale che sia conseguenza della crisi del matrimonio, cioè quando il rapporto era già irrecuperabilmente deteriorato all’epoca del tradimento del marito o della moglie.
Quali conseguenze in caso di infedeltà coniugale grave e duratura
Secondo la Corte di Cassazione, quando l’infedelta’ coniugale è particolarmente grave e duratura, non è necessaria una prova rigorosa del nesso causale tra l’infedelta’ coniugale e l’intollerabilità della successiva convivenza: in questo caso infatti si può tranquillamente operare una inversione dell’onere della prova per cui il nesso di causalità si presume e chi intende dimostrare il contrario dovrà fornire egli stesso le prove della inesistenza di tale nesso. Questo accade proprio quando gli stessi comportamenti sono ritenuti talmente gravi da far ritenere la sussistenza sia del nesso di causalità che una evidente situazione di intollerabilità e che perciò rendono superflua la dimostrazione dei fatti in favore del coniuge che richiede la separazione con addebito per infedelta’ coniugale.
Allo stesso modo si è pronunciato il Tribunale di Cassino, che nella sentenza dell’8 maggio 2014 ha stabilito che “qualora la ragione dell’addebito della separazione sia costituita dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l’onere della prova su di lei gravante”.
Quali sono le conseguenze giuridiche dell’addebito della separazione per infedelta’ coniugale
L’assegno di mantenimento durante la separazione o durante il divorzio (detto assegno divorzile) è concesso al coniuge che, da una parte non sia responsabile della separazione e dall’altro non disponga di redditi propri sufficienti per provvedere al proprio mantenimento. Ciò in virtù dell’art 156 codice civile, che al secondo comma, determina anche la misura del mantenimento, in ragione delle circostanze e delle disponibilità economiche del coniuge obbligato.
Quando si verifica l’infedelta’ coniugale, ed a causa di questa, la crisi del matrimonio viene addebitata ad un coniuge, si possono produrre alcune conseguenze giuridiche.
In primo luogo, dall’addebito della separazione per infedelta’ coniugale, deriva la perdita dell’assegno di mantenimento per il coniuge infedele, anche se questi non dispone di rediti sufficienti per provvedere al proprio mantenimento.
Si pensi ad una coppia in cui solo uno dei due coniugi (ad esempio, il marito) lavora. Nel caso della separazione per colpa della moglie, ella non avrà comunque diritto a percepire l’assegno di mantenimento per sè stessa.
L’unica eccezione riguarda il caso in cui le condizioni economiche del coniuge infedele risultino tali da non consentirgli nemmeno di potere trovare un’occupazione per sopravvivere: solo in questo caso il coniuge, pur autore di infedelta’ coniugale potrà ottenere dall’altro una somma di denaro a titolo di “alimenti”, cioè solamente quanto basta a non morire letteralmente di fame.
Quali sono le conseguenze dell’infedelta’ coniugale sull’eredità
La separazione per colpa del coniuge ha conseguenze anche in materia di successione.
In caso di morte di uno dei coniugi, finchè perdura il vincolo di matrimonio, il coniuge superstite è normalmente riconosciuto come suo erede. Al contrario, con il divorzio (e cioè con lo scioglimento del vincolo matrimoniale), l’ex coniuge perde i diritti di chiamata alla successione legittima come erede.
Eccezionalmente, anche in costanza di matrimonio, il coniuge autore di infedelta’ coniugale a cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, viene escluso dalla successione legittima (art. 585 cod. civ.), ma “ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto”. La misura di tale assegno vitalizio è determinata in base alle “sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi“. Infine è previsto un limite massimo per l’assegno vitalizio, pari alla prestazione alimentare goduta (art. 548 cod. civ.).
Dalle considerazioni fatte, emerge che è opportuno di volta in volta valutare attentamente se convenga o meno ricorrere alla separazione di tipo giudiziale, oppure se ricorrere ad una separazione consensuale, perché è possibile ottenere un notevole risparmio sia in termini di tempo che di denaro. Questo anche alla luce del fatto che, nella maggior parte dei casi, non è possibile neppure chiedere il risarcimento del danno all’altro coniuge per infedelta’ coniugale, essendo già riconosciuto l’addebito.
Come viene considerato l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale reciproca
Nella prassi, capita spesso che l’infedeltà dei coniugi sia reciproca, e cioè che ciascun coniuge tradisca l’altro.
È possibile parlare, in capo ad un singolo coniuge, di addebito della separazione per infedelta’ coniugale anche se reciproca?
Secondo un orientamento giurisprudenziale, per determinare a chi spetta l’addebito della separazione per infedeltà matrimoniale in caso di relazione extraconiugale tra sposati che venga commessa da entrambi i coniugi in tempi diversi, di essa risponderà unicamente il coniuge che per primo ha compromesso la vita di relazione, in quanto solamente a questo è addebitabile la compromissione della relazione matrimoniale, mentre il successivo tradimento della moglie o del marito è identificabile non come causa della degradazione del ménage familiare, ma come conseguenza.
Tuttavia, poniamo tuttavia il caso che i coniugi abbiano iniziato a tradirsi reciprocamente nello stesso periodo e non sapendo di essere, a loro volta, traditi.
In tali casi, una diversa interpretazione elaborata dalla Cassazione ritiene che l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale reciproca debba essere diviso tra entrambe i coniugi. Difatti, entrambi hanno in qualche modo contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ai sensi dell’art 151 codice civile.
Come visto nei paragrafi precedenti, il doppio addebito della separazione ha conseguenti economiche rilevantissime. In primo luogo, nessuno dei due coniugi potrà richiedere per sè, in sede di separazione, l’assegno di mantenimento, che come visto è escluso in caso di addebitabilità della crisi del ménage coniugale.
In secondo luogo, ad entrambe i coniugi si applicherà l’art. 585 cod. civ. con il conseguente impedimento di ciascuno di essi a succedere all’altro in caso in cui si apra la successione legittima.
Quali conseguenze dell’infedeltà coniugale sull’affidamento dei figli
Preliminarmente, occorre distinguere tra affidamento e collocazione dei figli.
L’affidamento consiste nell’esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero il diritto-dovere di operare scelte in nome e per conto del figlio, inerenti alla sua vita (percorso scolastico, trattamenti sanitari, formazione extrascolastica …). La collocazione indica, invece, la sistemazione abitativa del figlio, presso l’uno o l’altro coniuge, in conseguenza della separazione dei genitori.
Quali conseguenze ha l’infedeltà coniugale sull’affidamento dei figli? E sulla loro collocazione?
L’infedelta’ coniugale non è un criterio sufficiente per stabilire la collocazione o l’affidamento dei figli, poiché di per se stessa, nulla dice sulla idoneità del genitore ad assolvere agli obblighi di educare, mantenere, istruire ed assistere la prole. Il tradimento del marito o della moglie non può mai comportare che i figli non vengano affidati al coniuge “adultero” perché l’esistenza di una relazione extraconiugale tra sposati non giustifica che il coniuge sia un cattivo genitore, salvo che esistano elementi che fanno ritenere che il genitore non sia capace o in grado di gestire la prole (facciamo riferimento al genitore che abbia commesso dei maltrattamenti contro i familiari ai sensi dell’art. 572 cod.pen. che lasciano ritenere l’inidoneità del genitore ad occuparsi della prole).
A conferma di ciò, sta la comune prassi di collocare i figli, soprattutto se minorenni e di età inferiore a 12 anni (perché superata quest’età il figlio può decidere con chi vuole stare) quasi sempre nell’abitazione della madre, anche se sia stata la stessa a rendersi colpevole della relazione extraconiugale; resta fermo, in ogni caso, l’affidamento condiviso dei figli, ossia pari diritti, doveri e poteri dei genitori nella scelte fondamentali per la vita dei figli.
Ugualmente, la moglie che sia vittima di infedelta’ coniugale, non potrà mai chiedere l’affidamento esclusivo dei figli che rimarranno comunque in affidamento condiviso con il marito e potranno tranquillamente ricevere la visita del padre anche se in presenza della nuova compagna del marito. Quindi l’infedeltà coniugale pur causa di addebito, non ha di per sè conseguenze circa l’affidamento dei figli..
Quale relazione tra l’infedeltà coniugale e risarcimento del danno
È possibile, in alcuni limitati casi, chiedere ed ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale in seguito all’infedelta’ coniugale, ma soltanto se il tradimento del marito o della moglie è avvenuto in maniera tale da ledere la reputazione e la dignità del coniuge tradito (ossia un diritto inviolabile della persona) e quando la violazione sia di particolare gravità, da superare la soglia di normale tollerabilità ( così ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6598/2019) o quando essa venga effettuata tramite minacce, ingiurie o diffamazioni.
Questo può avvenire, ad esempio, quando la relazione extraconiugale avvenga in maniera pubblica o comunque sia di pubblica conoscenza tra amici, parenti e conoscenti.
Non è possibile invece chiedere il risarcimento del danno quando la relazione extraconiugale abbia provocato nei confronti del coniuge tradito solamente situazioni di disagio, stress o malessere, anche se conseguenza diretta dell’infedelta’ coniugale.
Il risarcimento dei danni potrà ovviamente essere ottenuto soltanto a seguito del riconoscimento della separazione con addebito.
Come possono essere fornite le prove dell’infedeltà coniugale
Per ottenere l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale è necessario procurarsi delle prove che dimostrino il tradimento della moglie o del marito. In un procedimento di separazione per colpa del coniuge, le prove dell’infedeltà coniugale possono essere offerte in qualunque modo. In particolare, la relazione extraconiugale tra sposati può essere dimostrata mediante:
– la confessione, ossia l’ammissione di responsabilità da parte del coniuge infedele, effettuata davanti al giudice. Si tratta di un caso assai raro nelle richieste di addebito della separazione per colpa del coniuge; è infatti molto difficile che si decida di ammettere il tradimento del marito o della moglie avanti ad un giudice.;
– la testimonianza, da chiunque venga effettuata, purché si tratti di persone che siano testimoni diretti dell’infedelta’ coniugale. Ha valore di prova soltanto la testimonianza avente ad oggetto fatti avvenuti in presenza del testimone o di cui quest’ultimo abbia una conoscenza diretta. Non valgono come prova, al contrario, le testimonianze indirette, ossia quelle che abbiano ad oggetto fatti riferiti al testimone da altre persone. In particolare, la testimonianza su fatti riferiti dal coniuge tradito (c.d. testimonianza de relato actoris) non ha nessun valore, mentre la testimonianza avente ad oggetto fatti rivelati da soggetti diversi dal coniuge, può essere liberamente valutabile dal giudice, come indizio;
– documenti scritti, meglio se firmati dal coniuge infedele, dai quali risulti l’infedelta’ coniugale commessa. Si pensi ad esempio ad una lettera scritta dal coniuge infedele con cui egli ammette chiaramente il tradimento della moglie o del marito.
– messaggi, chat private ed e-mail che dimostrino la relazione extraconiugale. Questi mezzi di prova, se vengono stampati su supporto cartaceo e prodotti in giudizio, possono essere utilizzati contro l’autore dell’infedelta’ coniugale per richiedere la separazione con addebito. Inoltre, dovranno essere prodotti in giudizio nella loro integrità e senza aver subito manipolazioni e potranno fare piena prova se non vengono contestati dall’altro coniuge.
– foto o filmati, da chiunque effettuati, purché risulti con certezza l’identità delle persone coinvolte (è necessario che sia visibile il volto delle persone) e la data dell’avvenimento dell’atto di infedelta’ coniugale;
– semplici indizi o sospetti che dimostrino l’infedelta’ coniugale (si può pensare ad esempio alle prenotazioni di stanze di hotel per due persone) che siano comunque idonee a ledere la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
Quale valore hanno le indagini sull’infedeltà coniugale affidate ad un investigatore privato
Un discorso a parte merita il caso in cui un coniuge, per scoprire l’infedelta’ coniugale dell’altro, decida di rivolgersi ad un investigatore privato, al fine di ottenere le prove dell’infedeltà conugale, e questi riesca a procurarsi una serie di prove che rendano evidente l’esistenza dell’infedelta’ coniugale.
I documenti raccolti da un investigatore privato possano essere poi utilizzati in giudizio con valore di prova? La risposta è negativa, nel senso che la relazione prodotta dall’investigatore privato non ha alcun valore di prova nel processo, se non chiamando direttamente l’investigatore a testimoniare nel processo a favore del coniuge vittima dell’infedelta’ coniugale.
Come contestare le prove dell’infedeltà coniugale
Per effettuare la contestazione della prova, il coniuge infedele non potrà limitarsi semplicemente a contestarla.
Dovrà piuttosto fornire valide ragioni ed argomentazioni a supporto della sua contestazione. In presenza di una valida contestazione, il mezzo di prova perderà ogni valenza probatoria, ferma la possibilità di riacquisirlo nel processo, qualora in seguito venga supportato da ulteriori elementi di prova (si pensi ad esempio ad una testimonianza che confermi quanto già risulta dal messaggio).
Cosa può fare il coniuge che si vede addebitata la separazione per infedelta’ coniugale
Il coniuge che si vede addebitata la separazione per tradimento della moglie o del marito, per non incorrere nelle conseguenze giuridiche sopra esaminate, potrà liberarsi dall’addebito per l’infedelta’ coniugale commessa, semplicemente dando la prova contraria dei fatti.
Quindi ad esempio potrà dire che le foto sono state scattate in epoca antecedente alla celebrazione del matrimonio o che la foto non permette di riconoscere facilmente le persone coinvolte.
Può inoltre difendersi con il fatto che i coniugi erano in crisi già da molto tempo e che l’infedelta’ coniugale è solo il risultato di una situazione già compromessa e non il motivo esclusivo della rottura del ménage tra i coniugi.
Quindi su di lui non cadrà l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale poiché l’addebito opera soltanto per le condotte che provocano direttamente e in maniera esclusiva la separazione. Si pensi ad esempio ad una coppia che litiga frequentemente, che non ha più rapporti sessuali da molto tempo, che non vive più neppure in maniera continua nella stessa abitazione: in questi casi, anche se ci fosse un atto di infedelta’ coniugale, l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale non opererebbe perché il tradimento del marito o della moglie è avvenuto in una situazione già fortemente compromessa.
In materia di infedeltà coniugale la Cassazione, nella pronuncia del 14 febbraio 2012, n.2059 ha affermato che: “A fronte dell’adulterio, il richiedente l’addebito ha assolto all’onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell’efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all’altro coniuge di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l’adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata”. Quindi, come è già stato detto nei paragrafi precedenti, in caso di infedeltà coniugale per causa di addebito dovranno essere considerati e comparati gli atteggiamenti di entrambi i coniugi.
Un caso di addebito di separazione per colpa del coniuge
I comportamenti tenuti dai coniugi devono perciò essere analizzati attentamente caso per caso.
Un esempio di ciò lo possiamo offrire con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2020 n. 1136, in cui la Suprema Corte ha negato l’ammissibilità del ricorso di un ex marito, che cercava di far ricadere la responsabilità della crisi del ménage familiare sulla moglie, che, secondo il ricorrente, non voleva seguirlo e sostenerlo nelle sue scelte lavorative e di vita, quindi in violazione dei doveri di assistenza morale e materiale. In realtà, il comportamento ostile della moglie derivava da alcuni sospetti, poi dimostrati in giudizio con biglietti aerei e foto, che erano in grado di far ritenere che il marito intrattenesse una relazione extraconiugale con un’altra donna e quindi avesse commesso più atti di infedelta’ coniugale.
Questo aveva spinto la Corte d’Appello ad attribuire l’addebito della separazione per infedelta’ coniugale al marito.
A seguito del ricorso proposto dal marito, la Corte di Cassazione (anche per riprendere quanto abbiamo già detto in tema di prove e di addebitabilità della separazione) aveva chiarito che “non è necessario che il coniuge riesca a provare la relazione extraconiugale dell’altro per ottenere l’addebito, poiché se il sospetto risulta essere ragionevole e accettabile ed è sufficiente a ledere la dignità del coniuge tradito, non serve che, ai fini dell’addebito, l’adulterio si concretizzi”. Di conseguenza il giudice ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per infedelta’ coniugale. Infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio, e che la decisione del marito di trasferirsi lasciando la casa familiare non è conforme all’obbligo di collaborazione e a quello di concordare l’indirizzo della vita familiare”.
Quali conseguenze comporta l’infedeltà tra conviventi
Abbiamo detto che l’infedelta’ coniugale si ha solo in presenza di una relazione extraconiugale tra sposati. Ma cosa accade nel caso in cui avvenga un atto di infedeltà tra conviventi in assenza di matrimonio?
È necessario innanzitutto chiarire che quando parliamo di infedeltà tra conviventi facciamo riferimento alle coppie di fatto conviventi, unite civilmente (ex legge 76/2016) o con matrimonio religioso.
Tra conviventi, non esiste l’obbligo alla reciproca fedeltà, proprio per il fatto che tra di loro non è mai stato celebrato un matrimonio con effetti civili e questo porta a ritenere che l’infedeltà sia meritevole di conseguenze meno rilevanti. Allo stesso modo, l’infedeltà tra conviventi non dà mai diritto all’assegno di mantenimento in favore del convivente tradito né dà diritto agli alimenti.
In questi casi, l’infedeltà, è considerata, di per sè, irrilevante dall’ordinamento e quindi ritenuta lecita, senza alcuna conseguenza per il convivente infedele. Quindi nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di infedeltà tra conviventi, non si avrà diritto all’addebito della separazione.
Esistono tuttavia alcune ipotesi in cui è possibile chiedere il risarcimento dei danni per infedeltà tra conviventi.
Un esempio di risarcimento del danno derivante da infedeltà tra conviventi non sposati, è il caso in cui i fidanzati abbiano già fissato la data di celebrazione del matrimonio, successivamente annullata proprio a causa dell’infedeltà commessa. In questo caso, il risarcimento dei danni servirà proprio a ristorare i danni che si sono prodotti in seguito della mancata celebrazione del matrimonio già programmato (quindi ad esempio i soldi spesi per organizzare il matrimonio o quelli spesi per la sistemazione della casa o per l’acquisto dei mobili in vista del matrimonio potranno essere richiesti indietro a titolo di risarcimento danni).
Quando era possibile inquadrare l’infedeltà coniugale come reato
L’infedelta’ coniugale, adesso divenuta un semplice illecito civile, era inizialmente prevista come reato e quindi disciplinata nel codice penale agli artt. 559 e 560, dedicati rispettivamente alle fattispecie di adulterio e concubinato. Non solo, il tradimento della moglie aveva conseguenze diverse rispetto al tradimento del marito.
Cosa prevedevano gli articoli del codice penale in relazione alla commissione di questi due reati?
Iniziamo con il dire che l’adulterio era un reato che veniva riconosciuto soltanto per il tradimento della moglie, mentre il reato di concubinato soltanto dal marito.
La moglie veniva punita per il semplice atto di adulterio con la reclusione fino ad un anno, e alla stessa pena era soggetto anche il correo dell’adultera; inoltre, in caso di relazione adulterina la pena era sempre della reclusione, ma aumentata fino a due anni. Il delitto era punibile a seguito della querela presentata dal marito.
Nel caso di infedeltà matrimoniale commessa dal marito invece, era previsto il reato di concubinato, che consisteva nell’atto di tenere una concubina all’interno della casa coniugale o comunque in altro luogo noto. Anche in questo caso il reato era punito con la reclusione fino a due anni e anche la concubina era punita con la stessa pena. Ed anche in questo caso il reato era punibile soltanto a querela.
A seguito di due pronunce della Corte Costituzionale (la n. 126/1968 e la n. 147/1969) i reati di adulterio e concubinato non esistono più in quanto entrambi gli articoli del codice penale sono stati dichiarati illegittimi.
Quindi attualmente l’infedelta’ coniugale si configura come un semplice illecito civile, che comporta tuttavia delle conseguenze, ed il tradimento del marito ha la stessa rilevanza del tradimento della moglie.
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