Impugnazione del testamento per lesione della legittima: i rimedi
In questo articolo parliamo della impugnazione del testamento e lesione della legittima. In particolare di rimedi alla violazione di legittima e dell’azione di riduzione.
- Premessa
- L’azione di riduzione
- Requisiti, presupposti e prescrizione
- Soggetto attivo e soggetto passivo: chi può agire contro chi
- L’ordine delle riduzioni
- La restituzione
- Impossibilità di restituire il bene
- La restituzione nei confronti degli aventi causa dei beneficiari
- La divisione degli immobili
- La reintegrazione negoziale della quota di legittima
Impugnazione del testamento per lesione della legittima: premessa
Quando si apre una successione, che sia sulla base del testamento (che esso sia olografo, pubblico, segreto o speciale) oppure “ab intestato” (cioè in assenza di testamento), alcuni soggetti particolarmente vicini al testatore (i figli, il coniuge e gli ascendenti) hanno diritto, per legge, ad una porzione dell’eredità, chiamata “quota legittima” o “quota di riserva”. E questo diritto non può essere violato nemmeno dalla volontà del testatore.
Cosa succede quando ad un erede legittimario, in base al testamento, vengono assegnati beni per un valore inferiore alla quota di legittima? In che modo questo soggetto può far valere il suo diritto? Occorre impugnare il testamento?
La risposta è affermativa: in mancanza di accordi stragiudiziali, dovrà procedere con la impugnazione del testamento. Si dovrà rivolgere ad un Giudice, lamentando la lesione della legittima. Otterrà in tal modo la restituzione dei beni che le disposizioni del testamento o le donazioni hanno assegnato ad altri, in violazione della quota di riserva, e ciò con la cosiddetta azione di riduzione.
L’azione di riduzione.
L’azione di riduzione può essere divisa in tre fasi:
- Riduzione in senso stretto: occorre impugnare la disposizione del testamento che lede la quota di legittima per farle dichiarare inefficaci, nella misura necessaria alla reintegrazione della quota di legittima. In tal modo, i soggetti chiamati in giudizio riducono la propria quota sui determinati beni.
- Restituzione dei beni.
- Eventualmente, la divisione dei beni.
È il caso di specificare che l’azione di riduzione non ha l’obiettivo di fare dichiarare nulle o annullare le disposizioni inserite nel testamento, ma di renderle inefficaci. Anzi, paradossalmente, la validità delle disposizioni del testamento è la condizione per avvalersi di questo mezzo di tutela. Non si discute, pertanto, della capacità o incapacità a redigere testamento del deceduto: l’impugnazione del testamento è finalizzato unicamente a rimediare alla lesione della legittima.
Impugnazione del testamento per lesione della legittima: requisiti, presupposti e prescrizione
Prima della impugnazione del testamento o comunque prima di agire in riduzione, il legittimario deve assicurarsi della effettiva entità della lesione della legittima: deve calcolare la quota che in concreto gli spetta e calcolare la quota disponibile. L’art. 564 c.c. stabilisce che il legittimario “deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”. Questo perché i legati “in conto di legittima” e le donazioni ricevute dal de cuius (cioè il defunto), vengono considerate una sorta di “anticipazione” sulla eredità e quindi parte integrante della quota riservata.
L’art. 564 c.c. impone una ulteriore condizione: il legittimario che intende esperire l’azione di riduzione deve avere accettato l’eredità con beneficio di inventario. Cioè quel particolare istituto che, previa redazione di un inventario dell’asse ereditario, permette all’erede di soddisfare gli eventuali debiti del defunto, solamente nei limiti dei beni ereditati, senza quindi dovere attingere dal proprio patrimonio personale, salvo il caso in cui agisca in riduzione nei confronti di coeredi, oppure se è stato totalmente pretermesso. In mancanza dell’accettazione beneficiata, il legittimario potrà ottenere la restituzione solamente di una parte di ciò che gli spetta.
Inoltre, se un legittimario ha ricevuto, per testamento, un legato in sostituzione di legittima (art. 551 c.c.), per azionare la riduzione, deve preventivamente rinunciare al legato, altrimenti non potrà ottenere la integrazione della quota a lui riservata.
Entro quanti anni si deve impugnare il testamento? Infine, il legittimario deve esercitare l’azione entro il limite di prescrizione di dieci anni, dalla morte del de cuius (cioè il defunto), momento cioè in cui si apre la successione, indipendentemente dal fatto che esista o meno un testamento.
Soggetto attivo e soggetto passivo: chi può agire contro chi.
In presenza di una lesione di legittima, cioè di una disposizione che lede la quota di riserva, si è detto che la riduzione può essere richiesta dal legittimario, soggetto a cui spetta per legge una porzione, detta legittima, di eredità, indipendentemente dalla presenza di un testamento.
Se vi sono più soggetti legittimari, ciascuno è legittimato ad agire per la propria quota.
Altro soggetto legittimato ad agire in riduzione è l’avente causa del legittimario (art. 557 c.c.).
Soggetto passivo dell’azione di riduzione è il beneficiario della disposizione riducibile: un legatario, un donatario o un erede. Non sono legittimati passivi gli aventi causa di questi soggetti: per agire contro di loro sarà necessario intraprendere un’azione diversa, di cui parleremo in seguito.
L’ordine delle riduzioni
Il codice stabilisce che le riduzioni delle quote che danneggiano la legittima devono avvenire in un certo ordine:
- Il primo passo è la riduzione delle quote legali “ab intestato”. Cioè dei beni assegnati agli eredi legittimi, in assenza di testamento. Siamo in questo caso, se la quota riservata ai legittimari, pur essendo, in teoria, minore di quella che spetterebbe come eredi legittimi, è di fatto maggiore, poiché calcolata non sul solo relictum, ma sul relictum + donatum e cioè sull’intera massa.
- Se il primo passo non è sufficiente, si procede alla riduzione del bene attribuito per testamento. Il testatore potrebbe avere dichiarato che alcune disposizioni vengano ridotte prima delle altre. Altrimenti, il criterio di riduzione è quello proporzionale.
- Se nemmeno la riduzione delle disposizioni inserite nel testamento è sufficiente, oppure se queste rientrano nella quota disponibile, si passa alla riduzione delle donazioni. Secondo un criterio cronologico: da quella più recente a quella più risalente. Ciascun beneficiario di ogni donazione dovrà pertanto restituire i beni donati oppure pagarne il valore corrispondente, finché il legittimario vedrà reintegrata la quota di legittima.
Impugnazione del testamento per lesione della legittima: la restituzione
La fase successiva alla riduzione, è la restituzione dei beni: il legittimario riceve i beni che integrano la sua quota di legittima. Questa può essere rivolta nei confronti del beneficiario della disposizioni che lede la quota di riserva, oppure nei confronti dei soggetti che da questi hanno acquistato, ma in questo caso l’azione è regolata dall’art. 563 c.c..
Di norma, i beni vengono restituiti liberi da gravami e ipoteche di cui il beneficiario li abbia gravati (art 561 c.c.) che quindi vengono cancellati. Tuttavia non vengono cancellati se l’azione di riduzione è trascritta dopo venti anni dalla trascrizione della donazione. Il donatario dovrà compensare il legittimario della diminuzione del valore, solo se l’azione di riduzione è stata trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione.
Impossibilità di restituire il bene
Se già dal momento della morte del de cuius (e cioè dal momento in cui si apre la successione, che vi sia o meno un testamento), il donatario non può restituire il bene (che ad esempio è andato distrutto per causa a lui imputabile, oppure perché egli è diventato insolvente), il valore del bene è detratto dalla massa ereditaria. In questo modo, si riducono proporzionalmente le quote di riserva di tutti i legittimari, i quali possono procedere in riduzione delle donazioni antecedenti, ma in misura minore di quella in cui si sarebbe dovuta ridurre la donazione fatta dall’insolvente.
La restituzione nei confronti degli aventi causa dei beneficiari
Se l’azione di restituzione contro i beneficiari non ha dato esito positivo poiché questi avevano alienato il bene e non possono pagarne l’equivalente, il codice prevede all’art. 563 c.c. la possibilità che il legittimario intraprenda un’azione ulteriore, nei confronti degli aventi causa del beneficiario, cioè a quei soggetti a cui il bene è stato trasmesso.
Il terzo avente causa potrà, in alternativa, pagare l’equivalente in denaro, pagando in sostanza due volte.
Lo stesso art. 563 c.c. pone un limite di tempo di venti anni dalla trascrizione della donazione, entro cui il legittimario deve richiedere, agli acquirenti dei beni donati, la loro restituzione.
In base all’art. 2652 n. 8 se la domanda di riduzione viene trascritta dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Analogamente, per quanto riguarda i beni mobili registrati, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario.
Il termine per esercitare l’azione ex art. 563 viene sospeso se il coniuge i figli o i futuri legittimari notificano al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivono un particolare atto di “opposizione alla donazione”.
L’azione nei confronti degli aventi causa dei beneficiari è possibile solamente laddove l’impugnazione del testamento per lesione della legittima, svolta direttamente nei confronti dei donatari, pur avendo avuto esito positivo, non abbia soddisfatto il legittimario, a causa della incapienza dei donatari. In altre parole, i loro aventi causa godono del beneficio dell’escussione.
Impugnazione del testamento per lesione della legittima: la divisione degli immobili
Se i beni coinvolti nell’azione di riduzione sono beni immobili, prima che il legittimario ne acquisti la disponibilità, potrebbe essere necessario procedere alla divisione. Questo perché la sentenza di riduzione, potrebbe determinare una comunione sull’immobile, tra il legittimario e il beneficiario.
Nessun problema sussiste se la divisione può avvenire comodamente. In tal caso, si procede alla divisione in natura.
Altrimenti, si devono seguire le norme dettate dall’art. 560 c.c., il quale prescrive di verificare se il valore dell’immobile assegnato al legatario per testamento o al donatario supera o meno il 25% della quota di eredità disponibile. In caso di risposta positiva, l’intero bene è assegnato al legittimario, che provvederà a conguagliare al donatario o al legatario per testamento una somma equivalente alla quota disponibile. Al contrario, qualora la differenza rispetto alla quota di eredità disponibile sia contenuta entro il 25%, il legatario per testamento o il donatario può trattenere il bene, compensando il legittimario in denaro.
È il caso di specificare che se il legatario per testamento o il donatario è legittimario a sua volta, può evitare la riduzione, dichiarando di volere imputare la parte dell’immobile che eccede la quota disponibile, alla propria quota di riserva, purché, ovviamente, non ecceda la propria quota di riserva.
La reintegrazione negoziale della quota di legittima
Per rimediare la lesione di legittima esiste un’alternativa all’impugnazione del testamento. È solo il caso di accennare che, in alternativa all’azione di riduzione, l’art. 43 del D. Lgs. 31/10/1990 n. 346 stabilisce che “nelle successioni testamentarie l’imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché’ agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il disposto, in caso di accoglimento dell’impugnazione o di accordi sopravvenuti, dell’art. 28, comma 6, o dell’art. 42, comma 1, lettera e)”.
È quindi possibile un accordo, redatto mediante atto pubblico (redatto cioè da un notaio o altro pubblico ufficiale) o scrittura privata autenticata, con cui le parti riconoscono la inefficacia della disposizione del testamento che lede la quota di riserva.
Tale documento è sottratto dall’imposta di registro, ma assoggettata all’imposta di successione.
Questa alternativa offre certamente un vantaggio: la riduzione delle tempistiche per ottenere quanto spetta al legittimario (si evita il procedimento per impugnazione del testamento davanti al Giudice), ma ovviamente non può prescindere dal consenso di entrambe le parti, le quali devono riconoscere la lesione della legittima.
Per ulteriori chiarimenti, la sede dello Studio degli Avv.ti Berti e Toninelli è a Pistoia, in Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza legale in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze Potete contattarci al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/
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