Tempi e costi della separazione giudiziale
Il ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
Oggetto di questo articolo è il ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi.
Uno degli aspetti più delicati regolati dal diritto di famiglia riguarda la crisi del ménage familiare, regolata mediante l’istituto della separazione dei coniugi.
Tra i diversi procedimenti di separazione dei coniugi, nella prassi sono più utilizzati quelli che si svolgono avanti all’autorità giudiziaria: la separazione giudiziale e consensuale, introdotti rispettivamente con il ricorso per la separazione giudiziale ed il ricorso per separazione consensuale.
Nel presente articolo tratteremo il tema del ricorso per separazione giudiziale, analizzandone gli effetti e gli aspetti procedurali principali.
Gli argomenti affrontati saranno:
- Ricorso per separazione giudiziale: cos’è la separazione legale
- Cos’è il ricorso per separazione consensuale
- Cos’è il ricorso per separazione giudiziale
- Cosa scrivere nel ricorso per separazione giudiziale dei coniugi
- Come funziona il ricorso per separazione giudiziale
- La prima fase del ricorso per separazione consensuale
- Cos’è la fase istruttoria del procedimento iniziato con ricorso per separazione giudiziale
- Quali sono gli effetti del ricorso per separazione giudiziale
- Quanto costa il ricorso di separazione giudiziale
- Quali documenti servono per il ricorso per separazione giudiziale
- Cos’è l’addebito che può essere richiesto con il ricorso per separazione giudiziale
- Cosa succede se i coniugi si riconciliano dopo il ricorso per separazione giudiziale
- Ricorso per separazione giudiziale: i tempi
- Quando procedere con il ricorso per divorzio giudiziale o congiunto
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE: COS’È LA SEPARAZIONE LEGALE
Successivamente all’introduzione dell’istituto del divorzio nel 1970, il legislatore è intervenuto numerose altre volte per riformare il diritto di famiglia, anche in punto di gestione della crisi coniugale, ossia di separazione dei coniugi.
Come già trattato in questo articolo , si parla di separazione legale, quando i coniugi vengono autorizzati a venir meno ad alcuni dei doveri reciproci, o di separazione “di fatto”, quando i coniugi si comportano come se fossero separati, senza esserlo formalmente.
La separazione legale può essere o consensuale o giudiziale.
COS’È IL RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
La prima si basa su un accordo, con cui i coniugi regolano i rapporti tra di loro e nei confronti dei figli.
Si tratta di un procedimento che prende le mosse dal deposito di un atto chiamato “ricorso per separazione consensuale”, con il quale si sottopone al giudice l’accordo raggiunto dai coniugi, per ottenerne l’omologazione.
Nonostante che per redigere e depositare il ricorso per separazione consensuale sia sufficiente rivolgersi ad un solo avvocato, che assista e rappresenti entrambe i separandi, per la miglior gestione degli interessi di ciascuno di essi, è fortemente consigliato che ciascun coniuge venga assistito dal proprio legale di fiducia.
Dopo il consueto tentativo di conciliazione, il ricorso per separazione viene sottoposto al vaglio del Tribunale, chiamato a valutare che l’accordo dei coniugi sia formalmente corretto e sostanzialmente legittimo, in particolare non lesivo degli interessi dei figli minori, se presenti.
Se viene ritenuto idoneo, il ricorso per la separazione consensuale viene omologato. Al contrario, qualora il Tribunale ritenga che l’accordo non offra una adeguata tutela ai figli, indica “le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione” (art. 158 cod. civ.).
COS’È IL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Il ricorso per separazione giudiziale può essere proposto da ciascun coniuge, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 cod. civ.).
Con il ricorso per separazione giudiziale, inizia un procedimento più lungo e costoso rispetto alla separazione consensuale, al quale si ricorre solitamente quando non è stato possibile trovare un punto d’incontro tra i coniugi, neanche tramite l’ausilio dei propri avvocati.
La disciplina del ricorso per separazione giudiziale è contenuta nell’articolo 151 cod. civ. e negli articoli 706 e successivi del cod. proc. civ..
Il ricorso per separazione giudiziale è proposto da uno dei due coniugi, il quale, tramite il proprio legale, chiede al Presidente del Tribunale di pronunciarsi sulla separazione.
Deve essere depositato alla cancelleria del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi oppure, in mancanza, del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Come indicato dall’art. 706 cod. proc. civ., se il coniuge convenuto risiede all’estero o non sia reperibile, il ricorso per separazione giudiziale potrà essere proposto nel Tribunale territorialmente competente in base al luogo di residenza o domicilio del ricorrente.
Redatta la nota di iscrizione a ruolo e pagato il contributo unificato la separazione giudiziale può essere iscritta a ruolo.
Dopo il deposito del ricorso per separazione giudiziale, il Presidente del Tribunale emette un decreto con il quale fissa la data dell’udienza presidenziale (non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso), ovvero dell’udienza in cui le parti, assistite dai propri difensori, dovranno presentarsi personalmente. Con lo stesso decreto, il Presidente del Tribunale indica il termine perentorio entro il quale l’indicato provvedimento deve essere notificato al coniuge convenuto ed il termine per il deposito della propria memoria difensiva.
COSA SCRIVERE NEL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
Il contenuto del ricorso per separazione giudiziale non viene indicato espressamente dalla legge.
Nondimeno, il ricorso deve indicare, oltre alle generalità del ricorrente e del resistente, i “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” ai sensi dell’art. 151 cod. civ. e in base all’ultimo comma dell’art. 706 c.p.c., il ricorso per separazione giudiziale deve indicare l’esistenza di figli di entrambe i coniugi.
La domanda di addebito può essere invece richiesta per la prima volta, nella memoria integrativa (Corte di Cassazione, ordinanza 17590/2019) “ in ragione della natura bifasica del giudizio in cui alla finalità conciliativa propria del momento che trova svolgimento davanti al presidente del tribunale segue, nell’infruttuosità della prima, quello contenzioso dinanzi al giudice istruttore, introdotto in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario da citazione, il tutto per un più ampio meccanismo segnato, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della vocatio in ius”.
COME FUNZIONA IL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Il ricorso per la separazione giudiziale ha natura “bifasica”. Una prima fase, avanti al Presidente del Tribunale, ha natura per un verso conciliativa, essendo contrassegnata dal tentativo di conciliazione, e per altro verso cautelare, dovendo essere adottati i provvedimenti caratterizzati dall’urgenza.
Il contenzioso vero e proprio sta invece nella seconda fase, avanti al giudice istruttore.
LA PRIMA FASE DEL RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE
All’udienza presidenziale, è necessaria la presenza fisica del coniuge ricorrente (tant’è che “se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto”) e del resistente (“se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata”) che devono essere sentiti dal Presidente, prima separatamente e poi congiuntamente, per poter esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 708 c.p.c.. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione (che si verifica nella stragrande maggioranza dei casi), dopo aver adottato gli eventuali provvedimenti provvisori ed urgenti, soprattutto nell’interesse dei figli minori, il Presidente del Tribunale assegna la causa ad un giudice istruttore, che procederà alle fasi successive del giudizio.
È possibile anche l’audizione del figlio minore, in base all’ art. 336 bis codice civile, a condizione che abbia compiuto dodici anni, o che comunque sia “capace di discernimento”.
I provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. che il Presidente può assumere all’udienza presidenziale possono riguardare:
- l’affidamento dei figli per il quale solitamente si dispone l’affidamento condiviso, e la collocazione presso un genitore;
- l’assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge o dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
Questi possono essere assunti dal Presidente sin dalla prima udienza successiva al deposito del ricorso per separazione giudiziale.
Possono essere impugnati, tramite reclamo, avanti alla Corte d’Appello, entro 10 giorni, se presentano profili di manifesta erroneità nella valutazione della situazione di fatto.
Inoltre, può esserne richiesta la revoca o la modifica durante la fase istruttoria, in base al disposto dell’articolo 709 cod. proc. civ., se si verificano mutamenti della situazione di fatto.
COS’È LA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO INIZIATO CON RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Una volta adottati i provvedimenti di cui sopra, il Presidente rimette la causa dinanzi ad un altro giudice, incaricato di assumere mezzi di prova e continuare il giudizio.
L’ordinanza dell’udienza di comparizione (art. 709 c.p.c.) segna l’inizio della seconda fase, a cognizione ordinaria, del ricorso per separazione giudiziale.
Vengono fissati i termini per la memoria integrativa ( di fatto un atto di citazione che “deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), ”) e per la comparsa di risposta e costituzione del convenuto “ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma”.
In questa seconda fase, a cognizione “piena”, possono essere ascoltati testimoni e, il giudice d’ufficio può raccogliere prove in merito alla situazione dei figli minori anche d’ufficio, avvertendo le autorità competenti (come i servizi sociali).
Qualora nel ricorso per separazione giudiziale o negli altri scritti difensivi vi siano altre questioni da trattare, ad esempio di natura patrimoniale, il giudice può pronunciare una sentenza non definitiva con la quale dichiara la separazione dei coniugi e proseguire il giudizio per risolvere le altre (solitamente di natura economica).
QUALI SONO GLI EFFETTI DEL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
La sentenza di separazione sospende alcuni dei doveri gravanti sui coniugi e derivanti dal matrimonio.
Si tratta dell’obbligo di fedeltà, di coabitazione nella casa familiare e di supporto economico e materiale.
Comporta anche la cessazione della comunione legale dei beni di entrambi i coniugi.
Rimangono invece inalterati l’obbligo di supporto morale nei confronti dell’altro coniuge (ad esempio in caso di malattia grave) e, soprattutto, i doveri nei confronti dei figli.
Alcuni di questi effetti, possono essere anticipati con i provvedimenti adottati all’udienza presidenziale.
QUANTO COSTA IL RICORSO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Volendo quantificare approssimativamente il costo del ricorso di separazione giudiziale, deve essere in primo luogo considerato il compenso per l’attività svolta da proprio avvocato difensore, calcolato orientativamente in base alle tabelle del D.M. 55/2014 e considerate le varie questioni che possono sorgere dopo la presentazione del ricorso per separazione giudiziale (ad esempio, la complessità delle questioni di fatto e di diritto emerse nel corso del procedimento, l’eventuale impugnazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti presidenziali, o della sentenza).
Oltre al compenso del professionista, altra voce di costo sono le spese vive. In base a quanto previsto dall’articolo 13 del Testo Unico spese di Giustizia (DPR n. 115/2002), il costo del contributo unificato della separazione giudiziale è pari a € 98,00.
Una volta conclusosi il procedimento giudiziale, le spese di lite solitamente seguono la soccombenza, ad esempio, qualora il ricorrente abbia chiesto l’addebito della separazione in capo all’altro coniuge e lo abbia ottenuto, le spese di lite saranno a carico del coniuge al quale è stata addebitata la separazione, e viceversa.
Coloro che non hanno la possibilità di sostenere i costi di un giudizio, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, possono accedere al patrocinio a spese dello Stato.
QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Per poter intraprendere un giudizio di separazione, il coniuge ricorrente deve fornire al proprio legale una serie di documenti, da allegare al ricorso per separazione giudiziale.
In particolare, si tratta di:
- certificato integrale dell’atto di matrimonio,
- certificato dello stato di famiglia,
- certificato di residenza di entrambi i coniugi.
Questi documenti sono reperibili presso gli uffici comunali competenti.
Se il matrimonio è stato contratto all’estero, prima di procedere col ricorso per separazione giudiziale, è necessaria la trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio.
Inoltre, per permettere al giudice di pronunciarsi sugli aspetti economici, al ricorso per separazione giudiziale (e alla memoria difensiva del coniuge convenuto) devono essere allegate, se possibile, le dichiarazioni dei redditi delle tre annualità precedenti.
COS’È L’ADDEBITO CHE PUÒ ESSERE RICHIESTO CON IL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Talvolta, la crisi del ménage familiare è addebitabile al comportamento di un coniuge. Ad esempio, a causa dell’infedeltà della moglie o del marito.
Con la richiesta di addebito della separazione, il giudice deve stabilire se l’unità familiare è venuta meno, in conseguenza della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio indicati all’art. 143 e 147 cod. civ. (doveri di fedeltà, assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione) da parte di uno dei separandi.
In base all’art. 151 comma 2 cod. civ “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”
La richiesta di addebito può essere presentata nel ricorso per separazione giudiziale oppure nelle memorie integrative.
Il giudice deve quindi accertare, tramite l’istruttoria, la violazione di doveri coniugali e se questa ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, o ha arrecato grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione, perde il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, a prescindere dalle sue condizioni economiche (art. 156 cod. civ.), pur mantenendo il diritto agli alimenti (art. 433 cod. civ.).
Perde inoltre i diritti successori rispetto al coniuge (art. 548 cod. civ.).
COSA SUCCEDE SE I CONIUGI SI RICONCILIANO DOPO IL RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
È possibile che, una volta depositato il ricorso per separazione giudiziale ed avviato il relativo procedimento, i coniugi decidano di tornare sui propri passi, riprendendo il ménage familiare.
Se la riconciliazione avviene nella pendenza del giudizio di separazione, ad esempio all’esito del tentativo condotto dal Presidente del Tribunale, il ricorso per separazione giudiziale viene abbandonato (art. 154 cod. civ).
Nel caso in cui il Tribunale si sia già pronunciato, la riconciliazione determina il venir meno degli effetti della sentenza di separazione, ed il conseguente ripristino dei doveri derivanti dal matrimonio.
Nei confronti dei terzi, i coniugi possono fare valere la riconciliazione con una dichiarazione iscritta negli atti di stato civile (art. 63 lett. g del DPR 396/2000) e annotata nell’atto di matrimonio (art. 69 lett. f).
Ai fini degli effetti della riconciliazione, non è però sufficiente una mera dichiarazione, né il mero ripristino della convivenza. Sul tema la Corte di Cassazione si è pronunciata, sostenendo che “non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra i coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale” (Cass., sent. n. 19497/2005).
RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE: I TEMPI
Una delle domande più frequenti del cliente che vuole separarsi dal coniuge, riguarda la durata del giudizio iniziato con ricorso per separazione giudiziale.
Nel procedimento di separazione giudiziale i tempi variano a seconda della complessità della fattispecie.
Mediamente, per arrivare ad una sentenza di separazione giudiziale i tempi sono gli stessi di una causa civile ordinaria. Sulla base dell’esperienza professionale maturata, è possibile affermare che una causa di separazione giudiziale può durare tra i due e i tre anni, ma, si ribadisce, sono molte le variabili che possono influenzare la durata del procedimento: la proposizione di reclami o impugnazioni, la necessità di ascoltare testimoni, o di esperire una consulenza tecnica.
Viceversa, se i coniugi decidono di fare ricorso alla separazione consensuale, riuscendo a trovare un accordo, anche in pendenza di un procedimento di separazione giudiziale i tempi si accorciano.
QUANDO PROCEDERE CON IL RICORSO PER DIVORZIO GIUDIZIALE O CONGIUNTO
Dopo aver ottenuto la separazione, salvo che vi sia riconciliazione, i coniugi possono chiedere il divorzio.
La legge sul divorzio n. 898/1970, art. 3 comma 2 lett. b) prevede che prima di presentare ricorso per divorzio giudiziale (similmente alla separazione, se i coniugi non addivengono ad un accordo sulle condizioni da adottare) o congiunto (quando i coniugi riescono ad accordarsi sulle condizioni di divorzio), deve intercorrere un lasso di tempo diverso a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale.
In caso di separazione giudiziale, il ricorso per divorzio giudiziale sarà proponibile trascorso un anno dall’udienza presidenziale.
Se la separazione ha avuto natura consensuale, o da giudiziale si è trasformata in consensuale, il termine per procedere al divorzio sarà di soli sei mesi decorrenti dall’udienza presidenziale.
L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Lo Studio degli Avvocati Berti e Toninelli fornisce assistenza, consulenza e rappresentanza in materia di diritto di famiglia.
Lo Studio si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5 ed opera in tutta Italia, tramite i servizi online ed in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.
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