I provvedimenti urgenti ex art. 700 cpc
Il ricorso ex art 700 cpc
La disposizione di cui all’art 700 cpc offre la possibilità – a talune specifiche condizioni che analizzeremo nel proseguo della trattazione – di anticipare la tutela giudiziaria, in presenza di una situazione urgente. “Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
L’art 700 cpc è la norma di chiusura del procedimento cautelare, il quale trova la ratio nell’esigenza di garantire una tutela immediata al diritto del ricorrente che potrebbe altrimenti essere irrimediabilmente e irreparabilmente compromesso in attesa del processo ordinario.
La funzione del ricorso ex art 700 cpc, dunque, è quella di anticipare in tutto o in parte la sentenza di merito, ovvero alcuni degli effetti che questa potrebbe produrre tra le parti.
L’applicazione del ricorso ex art 700 cpc è limitato ai casi in cui non sussistano forme alternative di tutela ovvero quando queste siano inadeguate o inefficaci.
Il procedimento ex art 700 cpc è a cognizione sommaria e salvo casi eccezionali si svolge previa istaurazione del contraddittorio, omesse le formalità non essenziali ed incompatibili con il carattere urgente.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n.80/2005, la mancata istaurazione del giudizio di merito dopo l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art 700 cpc non ne determina la cessazione degli effetti (cd strumentalità attenuata).
Entriamo nel dettaglio della disciplina di cui all’art 700 cpc. Analizziamo i requisiti che devono sussistere perché il ricorso sia dichiarato ammissibile e vediamo a chi spetta la giurisdizione nonché in quali circostanze è possibile agire.
In questo articolo i temi trattati sono:
- Art 700 cpc: cosa sono i provvedimenti cautelari
- Art 700 cpc: cosa sono i provvedimenti d’urgenza
- Che cos’è l’atipicità dell’art 700 cpc
- Cosa si intende per strumentalità attenuata del ricorso ex art 700 cpc
- Cosa si intende per imminenza e irreparabilità del danno nell’art 700 cpc
- Quali sono i requisiti fondamentali per presentare un ricorso ex art 700
- Quando si può proporre il ricorso ex art 700
- Cosa succede se mancano i presupposti di cui all’art 700 cpc
- Chi è il giudice competente per il ricorso ex art 700
- Qual è l’iter del ricorso ex art 700
- Quali rimedi ha la controparte contro i provvedimenti ex art 700 cpc
ART 700 CPC: COSA SONO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI
I provvedimenti cautelari, di cui l’art. 700 cpc è un esempio, sono provvedimenti “provvisori” dell’autorità giudiziaria, finalizzati a fornire tutela giuridica ad una certa situazione, in attesa che questa venga definitivamente regolata da una sentenza.
Alcuni dei provvedimenti cautelari sono regolati dal codice di procedura civile (ad esempio il sequestro, la denuncia di nuova opera o di danno temuto, gli atti di istruzione preventiva), altri sono contenuti nel codice civile (ad esempio l’art. 2378 consente di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata), altri ancora si trovano in leggi speciali (ad esempio l’art. 124 del codice della proprietà industriale consente all’autore di richiedere l’ordine di ritiro dal commercio di una sua opera).
ART 700 CPC: COSA SONO I PROVVEDIMENTI D’URGENZA
I provvedimenti cautelari ex art 700 cpc sono misure dette “d’urgenza”, per tutelare un diritto che risulti minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Sono provvedimenti atipici, in quanto non hanno un contenuto puntualmente pre-determinato dalla legge, che invece consente al giudice ampia discrezionalità, a seconda della situazione a cui devono far fronte.
Hanno inoltre carattere residuale, in quanto è possibile richiederli quando l’esigenza non potrebbe essere soddisfatta mediante una misura “tipica” prevista dall’ordinamento.
I provvedimenti d’urgenza di cui all’art 700 cpc si possono distinguere in conservativi e anticipatori: i primi hanno lo scopo di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione di merito mantenendo inalterata la situazione di fatto su cui la sentenza del giudice andrà ad incidere, i secondi sono quelli che tendono ad anticipare in tutto o parte degli effetti della decisione finale e pertanto posseggono un maggiore raggio di applicazione.
CHE COS’È L’ATIPICITÀ DELL’ART 700 CPC
I provvedimenti d’urgenza di cui all’art 700 cpc posseggono due caratteristiche: sono provvisori poiché la loro efficacia è interrotta nel momento in cui viene emesso il giudizio di merito, e sussidiari in quanto la loro applicabilità è subordinata all’inesistenza di un’altra misura cautelare prevista dall’ordinamento.
Un’ulteriore peculiarità dell’art 700 cpc è l’atipicità: il contenuto di questi provvedimenti cautelari non è determinato dalla legge, bensì è rimesso alla valutazione del giudice, il quale deve comunque rispettare la corrispondenza tra la richiesta avanzata e il pronunciato, onde evitare un’ultra petita, ossia di pronunciare al di là di quanto richiesto dal ricorrente e accordare così un provvedimento non voluto dalla parte interessata.
Il carattere atipico dell’art 700 cpc trova la propria ratio nella volontà del legislatore di fornire al giudice ampia discrezionalità nell’identificazione della misura più efficace a tutelare la situazione minacciata.
COSA SI INTENDE PER STRUMENTALITÀ ATTENUATA DEL RICORSO EX ART 700 CPC
I provvedimenti cautelari sono strutturalmente strumentali alla sentenza di merito, nel senso che, una volta ottenuta l’ordinanza di accoglimento, il ricorrente deve iniziare la causa di merito entro un certo termine, e proseguirla sino alla sentenza, a pena della decadenza dell’efficacia del provvedimento cautelare.
Fanno eccezione i provvedimenti ex art 700 cpc e gli altri cautelari anticipatori nonché i provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 cpc. La riforma del 2005 con l’introduzione del sesto, settimo e ottavo comma dell’art. 669 octies cpc, ha dato al provvedimento urgente carattere di strumentalità attenuata, nel senso che la mancata instaurazione del procedimento di merito, nell’ipotesi di provvedimento concesso ante causam, o l’estinzione del giudizio di merito non determinano l’inefficacia della misura cautelare.
Ciò non vuol dire, tuttavia, che il provvedimento urgente non possa essere revocato. Ad esempio, viene revocato se il giudizio di merito si conclude con una sentenza che dichiara inesistente il diritto a protezione del quale è stato presentato il ricorso ex art 700 cpc.
COSA SI INTENDE PER IMMINENZA E IRREPARABILITÀ DEL DANNO NELL’ART 700 CPC
“Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile [..]”. La disposizione dell’art 700 cpc pone l’accerto su due caratteristiche importanti: l’imminenza e l’irreparabilità del danno.
Perché un pregiudizio sia imminente, secondo il criterio cronologico, è necessario che possa verificarsi nel futuro immediato.
Su come debba essere intesa l’irreparabilità del danno, invece, la dottrina ha offerto più interpretazioni: secondo una prima tesi, solo i diritti assoluti (come ad esempio la proprietà) possono essere soggetti ad un pregiudizio irreparabile a causa dell’attesa del giudizio ordinario in quanto solo in relazione ad essi il soggetto attivo possiede un potere immediato sul bene.
Secondo una tesi meno restrittiva, il requisito dell’irrimediabilità ricorre quando il soggetto attivo non abbia a disposizione alcun rimedio efficace con cui sventare il danno minacciato.
Un’ultima tesi, da ritenere preferibile, sostiene che l’irreparabilità del pregiudizio sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la reintegrazione per equivalente, il risarcimento e tutti gli altri rimedi eccezionali non siano sufficienti ad attuare pienamente ed integralmente il diritto per cui si procede in giudizio.
QUALI SONO I REQUISITI FONDAMENTALI PER PRESENTARE UN RICORSO EX ART 700
Ai fini dell’accoglimento, il ricorso ex art 700 cpc deve indicare i presupposti del provvedimento d’urgenza, che sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora: la prima espressione indica la “verosimiglianza o la probabilità dell’esistenza di un diritto”, la seconda configura quella situazione in cui un ritardo nell’adempimento potrebbe rappresentare un rischio per la situazione soggettiva del ricorrente.
Circa il fumus boni iuris, è doveroso precisare che al soggetto che presenta ricorso ex art 700 cpc non è richiesto di dimostrare la fondatezza della propria domanda, bensì sarà sufficiente – in previsione del futuro giudizio di merito – una configurazione della situazione sostanziale da tutelare in termine probabilistici. In altre parole, l’ordinamento giuridico non richiede la certezza dell’esistenza del diritto del soggetto che propone il ricorso ex art 700 cpc poiché questa sarà valutata in sede di processo ordinario.
Oltre a questi due requisiti – perché si possa fare ricorso all’art 700 cpc – è necessario che sia riscontrata l’inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico che possa essere utilizzato per tutelare la situazione soggettiva, a pena di inammissibilità.
Sotto il profilo del periculum in mora, il ricorso ex art 700 cpc è ammissibile solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe causare un deterioramento della situazione giuridica soggettiva da tutelare e quando il rischio di un danno irreparabile sia grave e imminente.
Il danno non deve essere necessariamente collocato in un prossimo futuro. Potrebbe essere anche attuale, o addirittura (secondo parte della dottrina) passato, qualora l’esigenza sia quella di impedire un ulteriore aggravamento, o la reiterazione del danno. In questi ultimi casi, la funzione del provvedimento ex art 700 cpc non è solo preventiva, ma anche impeditiva repressiva.
QUANDO SI PUÒ PROPORRE IL RICORSO EX ART 700
In aggiunta ai requisiti descritti nel precedente paragrafo, c’è un altro elemento da tenere a mente per l’ammissibilità del ricorso ex art 700 cpc: il termine, seppur non determinato dalla legge.
Dalle considerazioni in punto di periculum svolte nei paragrafi precedenti, deriva che non è ammissibile il ricorso ex art 700 cpc nei casi in cui, per l’inerzia del ricorrente, sia decorso un periodo di tempo apprezzabile dal sorgere del pericolo (o dal verificarsi del danno).
Tale periodo di tempo è stato ricondotto, secondo la giurisprudenza di merito, a “quello che sarebbe stato occorrente per tutelare il diritto controverso per mezzo di un ordinario giudizio di merito” (Trib. Roma 8.3.2002, LG, 2002, 979; Pret. Milano 25.11.1996, OGL, 1996, 1061; Trib. Livorno 3.8.1994, RDI, 1996, II, 341; Pret. Roma 7.4.1990, RDL, 1990, II, 497) sempre che non siano emersi nel frattempo fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio.
Dunque, non sarà ammissibile un ricorso ex art 700 cpc quando la parte interessata abbia fatto trascorrere un lasso di tempo apprezzabile tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione della domanda.
Il ricorso ex art 700 cpc può essere proposto sia ante causam sia in pendenza del procedimento di merito. Quest’ultima ipotesi richiede che, rispetto al momento della domanda introduttiva, sia mutata la situazione di fatto, tale da far emergere i presupposti (soprattutto quello dell’imminenza del danno) prima inesistenti.
COSA SUCCEDE SE MANCANO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART 700 CPC
La valutazione dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ex art 700 cpc è molto rigorosa, poiché questi incidono notevolmente sulla sfera giuridica soggettiva della controparte, seppur in maniera provvisoria.
Se il giudice dovesse ritenere che uno dei due requisiti ovvero entrambi non sussistano, rigetterebbe il ricorso ex art 700 cpc oppure lo richiarerebbe non ammissibile.
CHI è IL GIUDICE COMPETENTE PER IL RICORSO EX ART 700
La giurisdizione per i provvedimenti d’urgenza è differente a seconda che il procedimento di merito sia pendente o meno.
Il ricorso ex art 700 cpc deve essere proposto dalla parte interessata al giudice competente per merito ex art 669 ter cpc primo comma quando è richiesto ante causam. Tuttavia, ai sensi del secondo comma “se competente per la causa di merito è il giudice di pace la domanda si propone al tribunale”.
Se invece il ricorso ex 700 cpc si propone a causa già iniziata, la competenza – ex art 669 quater cpc – spetta al giudice già competente per il giudizio di merito; resta sempre ferma la competenza del tribunale nei casi in cui l’azione sia stata posta dinnanzi al giudice di pace.
Infine, ai sensi dell’art. 669 quinquies, “Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito”.
QUAL È L’ITER DEL RICORSO EX ART 700
Il procedimento per ricorso ex art 700 cpc ha inizio con il deposito della domanda da parte dell’interessato, nella quale devono essere indicati:
- la causa petendi: il diritto sostanziale per cui si vuole procedere in giudizio ordinario;
- il petitum: il provvedimento d’urgenza richiesto;
- il fatto e il pregiudizio che si teme a danno del proprio diritto;
- gli elementi di prova a supporto della propria pretesa;
- la sussidiarietà: l’inesistenza di altri provvedimenti cautelari tipici sufficentemente adeguati;
- nel caso del ricorso ante causam, l’individuazione della causa di merito e le specifiche conclusioni (Tribunale di Torino, ordinanza del 15.10.2018) sempreché dal contenuto non sia comunque possibile dedurre chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito.
Depositato il ricorso, il giudice può:
- Dichiararlo inammissibile;
- Fissare con decreto un’udienza in contraddittorio delle parti, all’esito della quale accoglie o meno il ricorso;
- Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicarne l’attuazione, emettere il provvedimento con decreto inaudita altera parte e contestualmente fissare l’udienza per la convalida, revoca o modifica, nella quale viene recuperato il contraddittorio.
Negli ultimi due casi, il ricorrente deve notificare al resistente il ricorso e il decreto.
Il giudice adotta discrezionalmente la misura cautelare che ritiene più idonea alla tutela del diritto suscettibile di pregiudizio, indicando dettagliatamente le modalità con cui deve essere attuato il provvedimento.
Nelle ipotesi di accoglimento del ricorso ex art 700 cpc, l’interessato ottiene un titolo esecutivo che può fare valere nei confronti della controparte al pari di una normale sentenza.
Tuttavia, la misura concessa dal giudice non costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Se il giudice rigetta il ricorso, il ricorrente può presentare reclamo entro quindici giorni.
QUALI RIMEDI HA LA CONTROPARTE CONTRO I PROVVEDIMENTI EX ART 700 CPC
I provvedimenti ottenuti mediante ricorso ex art 700 cpc sono privi del carattere di definitività tipico delle sentenze e dunque non possono essere soggetti ad impugnazione e neppure al ricorso straordinario per Cassazione.
Tuttavia anche nei casi in cui il provvedimento venga adottato inaudita altera parte, la controparte, detto resistente, può chiederne la modifica o la revoca, sia nel procedimento cautelare ante causam, sia nel giudizio di merito.
A tal fine, l’art. 669 decies cpc stabilisce che “[..] Nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare [..] se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”.
Circa la competenza in materia di revoca e modifica, la legge distingue a seconda che il giudizio di merito sia o meno iniziato ovvero sia stato dichiarato estinto: nel primo caso il giudice competente è quello di merito, nel secondo caso “la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento [..] possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare”.
Il reclamo può essere proposto entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento ex art 700 cpc al Collegio del Tribunale che ha emesso la misura cautelare ex articolo 669 terdecies (“quando il provvedimento d’urgenza è stato emesso dalla Corte d’Appello, il reclamo si propone ad altra Sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte più vicina”); il Collegio si pronuncia non oltre venti giorni dal deposito con un’ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento ex art 700 cpc salvo in particolari circostanze.
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