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Il pignoramento di Equitalia

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Il pignoramento di Equitalia

Il pignoramento di Equitalia: come funziona la riscossione coattiva da parte dell’Agenza delle Entrate.

Sono sempre più numerosi i soggetti che hanno problemi con Equitalia (oramai divenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione) e sempre più diversificate le tipologie di debiti Equitalia in ragione dei quali il cittadino si vede notificare intimazioni di pagamento e, nel peggiore dei casi, l’avvio delle procedure di espropriazione forzata.
Pur trattandosi di un procedimento grosso modo affine a quello regolato dal codice di procedura civile, è comunque disciplinato e previsto da una normativa speciale, il D.P.R. n. 602/1973, che in parte vi deroga in ragione della particolare qualifica del creditore.
Al pari di un qualsivoglia pignoramento, anche il pignoramento Equitalia può avere per oggetto beni mobili, beni immobili e titoli di credito facenti capo al debitore. Molto diffusa nella prassi è la fattispecie del pignoramento Equitalia presso terzi, ossia datori di lavoro o istituti di credito. In ogni caso, oltre ai limiti tassativi in termini di pignorabilità, anche il pignoramento Equitalia può essere oggetto di opposizione o sospensione in vista di far valere eventuali vizi sostanziali o formali, oppure per accedere a forme di adempimento agevolato.
Notevole impatto sul pignoramento Equitalia, nonché sulle intimazioni di pagamento, ha avuto l’avvento della pandemia da Covid-19, dinanzi alla quale lo Stato ha adottato a più riprese misure eccezionali e provvisorie volte ad agevolare il contribuente debitore.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


Come è stata sostituita Equitalia dall’ente Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Malgrado genericamente si continui a fare largamente impiego del riferimento a Equitalia allorquando si tratti di debiti erariali, detto ente, in realtà, non esiste più a livello giuridico.
Infatti, a partire dal 3 luglio del 2017, esso è stato sostituito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, il cui statuto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2017, così delineandone funzioni e caratteristiche. In particolare, si tratta di un ente pubblico economico il quale, al pari di quanto avveniva per Equitalia, svolge funzioni strumentali ed esecutive a quelle accertative proprie dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo Ente gode di piena autonomia organizzativa, contabile, patrimoniale e gestionale ed è soggetta all’indirizzo di vigilanza e controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze; esso è preposto a tutti i compiti inerenti alla riscossione (spontanea o coattiva) di crediti propri dello Stato o di amministrazioni a esso riconducibili.
Pertanto, svolgendo, di fatti attività assimilabili a quelle già svolte da Equitalia, è piuttosto logico comprendere il motivo in virtù del quale nel linguaggio comune si parla spesso di debiti con Equitalia, problemi con Equitalia o pignoramento di Equitalia.


Qual è la normativa di riferimento per il pignoramento di Equitalia.

Anche il debito Equitalia, così come il successivo pignoramento di Equitalia, è soggetto a precisi termini di legge i quali rinvengono la propria compiuta disciplina nell’ambito del D.P.R. n. 602/1973 intitolato “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” e, in particolare, nell’art. 42 il quale, a sua volta, si completa con le norme previste dal codice di procedura civile in ordine al pignoramento (artt. 491 e ss. c.p.c.).
Una volta disposta la liquidazione che il contribuente è tenuto a rimborsare (ossia calcolato l’ammontare del credito, comprensivo di interessi di mora e spese di riscossione) il competente Ufficio facente capo ad Agenzia delle Entrate, provvede a darne informazione al debitore e a trascrivere il credito al “ruolo”, cioè in elenchi nominativi, unitamente all’indicazione della causa che lo giustifica e dei documenti che lo attestano.
L’elenco di rimborso viene poi trasmesso all’esattore (cioè Equitalia o, meglio, Agenzia delle Entrate – Riscossione) affinché provveda a calcolare l’ammontare della somma da riscuotere (comprensiva di interessi) ed eventualmente vi scomputi quanto già saldato.
Da tale momento, il debito diviene competenza dell’ente incaricato della riscossione.


Quale atto precede il pignoramento di Equitalia: la cartella esattoriale.

Il debito Equitalia, una volta maturato, viene iscritto a ruolo secondo la previsione di cui all’art. 42 D.P.R. n. 602/1973 e inviato all’ente di riscossione territorialmente competente affinché provveda alla sua esecuzione coattiva.
Il primo atto che viene compiuto a tal fine dall’esattore è la cartella esattoriale: un atto di intimazione a pagare rivolta al contribuente e volta a comunicare al medesimo la sua esposizione debitoria nei confronti dell’ente impositore. Pertanto, essa deve riferirsi a un credito certo, liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., nonché contenere tutte le indicazioni utili a permettere al destinatario di verificare le ragioni creditorie vantate dall’Ufficio.
La cartella di pagamento a livello giuridico configura un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. alla cui luce, nel caso di perdurante inadempimento, l’esattore potrà procedere con il pignoramento.

Oggetto della cartella esattoriale possono essere tutte quelle somme dovute dal cittadino allo Stato, enti pubblici, previdenziali, ovvero amministrazioni locali (per esempio, multe per violazioni del Codice della Strada, tributi, imposte sui redditi, imposte di registro, tassa automobilistica…).
Inoltre, la cartella di pagamento deve altresì contenere le informazioni dettagliate in ordine alle procedure che l’ente di riscossione attiverà nel caso di perdurante inadempienza del debitore allo scadere del termine previsto, le modalità con le quali è possibile effettuare il pagamento, i possibili strumenti di impugnazione e la possibilità di accedere a piani di rateizzazione.
In assenza di dette indicazioni la cartella è nulla.
Anche in prospettiva di un celere pignoramento Equitalia ha l’onere di notificare al contribuente la cartella, entro i termini perentori, indicati all’art. 25 e nelle modalità indicate dall’art. 26.
La tardività della notifica determina la possibilità di proporre ricorso in opposizione alla cartella di Equitalia.


Cosa può fare il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale: l’opposizione all’esecuzione.

Ai fini della sua validità, la cartella di pagamento deve prevedere l’indicazione di un termine (di norma 60 giorni) entro il quale il debitore può provvedere al pagamento della somma intimata, fare ricorso al giudice o direttamente all’ente creditore (è il cosiddetto “ricorso in autotutela”), oltre che contenere l’allegazione o comunicazione degli atti cui si riferisce (Cassazione sent. n. 1825/2010) e idonea motivazione dello stesso atto esattivo, la cui omissione configura violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 cost. e 41 Carta di Nizza, come a più riprese sancito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con Ordinanza n. 31270/2018).
Si tratta, quindi, di profili ai quali è opportuno prestare congrua attenzione giacché ove omessi costituiscono un valido motivo per fare ricorso in opposizione alla cartella di Equitalia, eccependone la nullità.
Ulteriori casi di opposizione alla cartella di Equitalia sono la prescrizione del credito; la tardività della notifica rispetto al termine di decadenza indicato all’art. 25, la irritualità della notifica, cioè la violazione delle modalità di notifica indicate all’art. 26, la mancata notifica dell’atto presupposto (ad esempio l’avviso di accertamento).


Come evitare il pignoramento Equitalia mediante l’opposizione alla cartella di Equitalia

Laddove si decida di presentare un ricorso giurisdizionale avverso la cartella di pagamento, occorre individuare il giudice competente per materia talché a seconda del tipo di debito, essa potrà spettare al Giudice di Pace (per le opposizioni avverso sanzioni amministrative da proporre entro 30 giorni dalla notifica dell’intimazione); al Tribunale Ordinario (in ordine ai ricorsi in materia previdenziale o assistenziale, da proporre entro 40 giorni dal ricevimento della cartella) oppure alla Commissione tributaria nell’ipotesi di debiti per imposte e tributi (con un termine per ricorrere pari a 60 giorni).
In tali circostanze, trattandosi di opposizione alla cartella di Equitalia, si parla di “opposizione all’esecuzione”.


Come e quando prende avvio il pignoramento di Equitalia

Se il contribuente non ha ritenuto sussistere vizi sostanziali nella cartella esattoriale tali da giustificare l’opposizione agli atti esecutivi ma, al pari, non ha neppure provveduto a pagare la somma intimata ovvero chiederne la rateizzazione, sarà la stessa cartella di pagamento attestante il debito con Equitalia a costituire il titolo esecutivo idoneo affinché prenda avvio la fase dell’esecuzione forzata di cui all’art. 491 c.p.c..
La fase dell’esecuzione forzata o pignoramento di Equitalia, come previsto dall’art. 491 c.p.c., prende avvio con l’atto di pignoramento di Equitalia il quale consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi” (art. 492, comma I, c.p.c.).
Come avviene per qualsiasi pignoramento, anche nel caso di debiti Equitalia, ove all’intimazione di pagamento Equitalia non faccia seguito l’opposizione o l’adempimento spontaneo da parte del debitore, si ha il pignoramento di Equitalia. In particolare, l’art. 50 dpr 602/1973 impone al concessionario della riscossione di attendere un termine di almeno 60 giorni dalla notifica della cartella, ma “se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno (..), l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, (…) di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
È il pignoramento di Equitalia, infatti, a segnare l’inizio della fase espropriativa, in ossequio alla previsione dell’art. 491 c.p.c..
Al di fuori delle ipotesi nelle quali al pignoramento Equitalia sia fatta opposizione mediante ricorso al Giudice, nella forma prevista dall’art. 57 D.P.R. n. 602/1973, talché si determina una sospensione della procedura esecutiva fin tanto che il Giudice adito non si pronuncia, solamente se ricorrono le condizioni indicate all’art. 60 (gravi motivi e fondato pericolo di un danno grave ed irreparabile).
Dal pignoramento mobiliare Equitalia prende avvio la fase dell’espropriazione, la cui disciplina (salvo integrarsi e coordinarsi con quella del codice di procedura civile) è prevista dagli artt. 49 e ss. D.P.R. n. 602/1973.

Laddove il debitore effettui il pagamento in data successiva a quella di iscrizione a ruolo, oppure ottenga il riconoscimento in compensazione di crediti a sua volta vantati verso l’Ente, deve darne tempestiva comunicazione all’esattore, ai sensi dell’art. 49, comma I bis, D.P.R. n. 602/1973.

Ulteriore peculiarità del pignoramento Equitalia è quella prevista dal comma III dell’articolo citato, secondo il quale “le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione”, sicché una deroga al procedimento dell’art. 492 c.p.c..


Quali tipologie di pignoramento Equitalia possono verificarsi.

In base all’art. 45 del dpr 602/1973, Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate- riscossione) procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, procedendo ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (art. 49).
Al pari di qualsivoglia pignoramento compiuto da un creditore privato, anche il pignoramento di Equitalia può avere ad oggetto beni mobili, beni immobili o crediti.
Ai sensi del codice di procedura civile, ed alla luce delle modifiche del d.p.r. 602/73, “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione”. Ciò vuol dire che il pignoramento di Equitalia può prendere “procedure” diverse, a seconda della tipologia di beni aggrediti.
I pignoramenti mobiliari Equitalia, possono essere compiuti su beni mobili e immobili del debitore, su conti correnti o direttamente presso terzi laddove il contribuente debitore sia a sua volta titolare di un credito verso un terzo (si pensi, a titolo esemplificativo, al pignoramento Equitalia compiuto sullo stipendio del debitore direttamente al datore di lavoro cosicché dallo stipendio che il lavoratore percepirà saranno già detratti gli importi del pignoramento Equitalia).
Si parla dunque di pignoramento mobiliare di Equitalia, quando vengano pignorati i beni mobili del debitore. Si tratta invece di pignoramento immobiliare di Equitalia quando vengono pignorati beni immobili, come edifici o terreni. Si parla di pignoramento presso terzi quando vengono pignorati beni mobili che sono in possesso di terzi o quando vengono pignorati i crediti che il debitore ha nei confronti di terzi (ad esempio il pignoramento di equitalia del conto corrente).


Quando è possibile proporre l’opposizione successiva al pignoramento di Equitalia.

In caso di notifica del pignoramento di Equitalia l’opposizione è ritenuta ammissibile anche per vizi formali dell’atto di pignoramento di Equitalia, mediante la procedura di opposizione all’esecuzione. Essa rappresenta una conquista in termini di diritto piuttosto recente per il debitore atteso che sino all’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 114/2017, l’art. 57 D.P.R. n. 602/1973 escludeva la possibilità di fare opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (opposizione al precetto e opposizione all’esecuzione) per tutti quei debiti con Equitalia afferenti a imposte e tributi.
Ad oggi, invece, avverso il pignoramento di Equitalia l’opposizione è ammissibile. Rimane tuttavia inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc civ. (opposizione agli atti esecutivi) relativa alla regolarità formale ed alla notifica del titolo esecutivo.
L’art. 57 al suo II comma prevede che ove sia proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, “il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti (…), ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione”.


In quali casi l’opposizione sospende l’esecuzione del pignoramento di Equitalia

In via generale, l’art. 60 impedisce al giudice di disporre la sospensione dell’esecuzione, anche in caso di opposizione. L’efficacia del pignoramento Equitalia è sospesa solamente quando ricorrono gravi motivi e sussiste un fondato pericolo di un danno grave ed irreparabile. Solamente a queste condizioni è possibile, ad esempio, richiedere la sospensione dell’esecuzione immobiliare e più in generale la sospensione dei termini del pignoramento immobiliare.
Altra ipotesi di sospensione della procedura esecutiva (ad esempio la sospensione dell’esecuzione immobiliare) è prevista dall’art. 624 bis cod. proc. civ.. In questo caso non è l’esecutato a richiederla, ma la stessa Equitalia, “fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto”.
Tale sospensione della procedura esecutiva può essere concessa fino a 24 mesi e solamente per una volta.
Particolare disciplina è dettata per la sospensione del pignoramento mobiliare e presso terzi.


Qual è la procedura del pignoramento mobiliare di Equitalia.

Come detto, la normativa della procedura del pignoramento mobiliare di Equitalia, pur ricalcando quella prevista dal codice di procedura civile in ordine alle procedure di esecuzione forzata, viene integrata con le disposizioni inerenti la procedura del pignoramento mobiliare di cui al dpr 602/1973 che, di fatto, rendono il procedimento più snello e veloce.
Effettuata la notifica, al fine di eseguire il pignoramento mobiliare di Equitalia, l’ufficiale giudiziario procede alla scelta dei beni da pignorare, privilegiando quelli per i quali ritiene più facile e lucrativa la vendita, in particolar modo il denaro contante, gli oggetti preziosi ed i titoli di credito. L’art. 63 prevede che i pignoramenti mobiliari di Equitalia non possono avere luogo, ma anzi l’ufficiale della riscossione deve astenersi, quando “ è dimostrato che beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtu’ di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo”.
Ai sensi dell’art. 64, il debitore è nominato custode dei beni della procedura di pignoramento mobiliare. Assumendo la qualità di custode di beni sottoposti a pignoramento mobiliare di Equitalia, il debitore non può utilizzare le cose pignorate, senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (ex art. 521 cod. proc. civ.), e deve renderne conto a norma dell’art. 593 codi. Proc. civ..
Infatti, ai sensi dell’ art. 2913 c.c. il debitore esecutato è privato della piena disponibilità dei beni pignorati nella procedura di pignoramento mobiliare, al fine di tutelare gli interessi del creditore.
Dette operazioni sono registrate nel verbale del pignoramento mobiliare di Equitalia, che viene notificato al debitore, e successivamente viene consegnato al concessionario della riscossione, assieme al titolo esecutivo ed al precetto. Entro quindici giorni dal pignoramento Equitalia deve procedere, a pena di inefficacia, ad iscrivere a ruolo la procedura di pignoramento mobiliare di Equitalia, depositando il titolo esecutivo, il precetto, il verbale e la nota di iscrizione a ruolo.


Quali beni non possono essere oggetto di pignoramenti mobiliari Equitalia.

L’art. 50 D.P.R. n. 602/1973 prevede che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (…)”.
Seppur il debito Equitalia è privilegiato rispetto a eventuali altri debiti che il cittadino può avere verso privati creditori (a eccezione dei crediti alimentari i quali godono di priorità assoluta), anche i pignoramenti mobiliari Equitalia incontrano precisi limiti correlati alla salvaguardia della dignità umana ex art. 2 cost..

Anche con riguardo al debito Equitalia trova applicazione la previsione di cui all’art. 514 c.p.c. in virtù del quale godono di impignorabilità assoluta gli oggetti sacri destinati all’esercizio della fede religiosa, l’anello nuziale, i vestiti e la biancheria, letti, sedie, tavoli, posate e utensili da cucina, frigorifero, lavatrice, combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese, libri, computer e oggetti indispensabili all’attività di istruzione o lavoro del nucleo familiare. A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 221/2015 sono assolutamente impignorabili anche gli animali domestici detenuti dal debitore per scopo di mera compagnia o affezione.
Questi beni non possono essere oggetto di pignoramenti mobiliari di Equitalia.
Accanto all’elenco di beni mobili avvinti da impignorabilità assoluta, è prevista una elencazione di beni ai quali è riservata una impignorabilità relativa dagli artt. 515 e 516 c.p.c. Essa si riferisce agli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo (espropriabili solo in assenza di altri beni mobili da aggredire), nonché ai frutti raccolti o separati dal suolo (espropriabili solo nelle ultime 6 settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione).
Infine, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere possono essere oggetto dei pignoramenti mobiliari di Equitalia, ma nei limiti di un quinto “quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito” (art. 62 dpr 602/1973).
Nel caso in cui vengano pignorati i beni sopra elencati, la procedura sul pignoramento mobiliare consente al debitore esecutato di presentare opposizione al pignoramento mobiliare di Equitalia, in particolare nella forma dell’opposizione all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., che come abbiamo detto, dalla pronuncia n. 114/2017 della Consulta, è possibile anche per il pignoramento di Equitalia.

Infine, si precisa che non possono comunque costituire oggetto di pignoramenti mobiliari Equitalia e neppure di fermo amministrativo a seguito del decreto legge n. 69/2013 i veicoli del contribuente debitore strumentali all’esercizio della sua professione o attività lavorativa. In tal caso, tuttavia, grava sul debitore l’onere di dimostrare all’ente esattore la strumentalità del bene al proprio lavoro entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo amministrativo.


Cosa accade in seguito al pignoramento mobiliare Equitalia.

Secondo la disciplina del codice di procedura civile, il procedimento continua con la vendita dei beni pignorati, ma nella fase di vendita si riscontrano le maggiori differenze rispetto alla procedura di pignoramento mobiliare richiesta dal creditore ordinario.
Una prima differenza sta nel fatto che per il pignoramento Equitalia non può richiedere l’assegnazione dei mobili pignorati, né acquistarli direttamente o per interposta persona (art. 55).
Inoltre, eseguito il pignoramento Equitalia non deve chiedere la vendita dei beni assoggettati ai pignoramenti mobiliari di Equitalia, come invece dovrebbe fare il creditore. Questo perché l’iter procedimentale che segue al pignoramento Equitalia è previsto dall’art. 52 D.P.R. n. 602/1973 secondo cui “la vendita dei beni pignorati è effettuata (…) a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria”. Pertanto, anche in tale fase di espropriazione forzata è sempre l’ente incaricato della riscossione a gestire le operazioni di realizzo, senza che vi intervenga il Giudice dell’esecuzione come, viceversa, avviene per i pignoramenti ad opera di crediti privati.
Tuttavia, il comma II bis della norma di cui sopra contempla anche la possibilità che la vendita del bene mobile oggetto di pignoramento Equitalia avvenga direttamente a opera del debitore (entro 5 giorni antecedenti la data prevista per l’incanto), previo consenso dell’agente di riscossione il quale interviene nell’atto di cessione al fine di incassare la somma ottenuta e corrispondente al debito Equitalia.


Come è regolata la vendita dei mobili sottoposti a pignoramento da Equitalia

Il primo incanto deve essere effettuato non prima di 10 giorni (art. 66) e non oltre 200 giorni (art. 53), a pena di inefficacia dei pignoramenti mobiliari di Equitalia. Infatti, se decorsi 200 giorni dall’inizio dell’esecuzione non è ancora avvenuto il primo incanto il pignoramento Equitalia perde efficacia e il debitore ha diritto o chiedere e ottenere la cancellazione di eventuali iscrizioni nei pubblici registri.
Laddove l’importo ricavato dalla vendita del bene sia superiore alla cifra del pignoramento Equitalia, la differenza spetta sempre al debitore al quale dovrà essere restituita nei 10 giorni lavorativi successivi all’incasso (art. 56).
A tal fine, il prezzo base di vendita è determinato dal listino di borsa o di mercato (art. 68) dei beni sottoposti ai pignoramenti mobiliari di Equitalia.
Con la vendita del bene oggetto di pignoramento mobiliare Equitalia si conclude l’intero procedimento e il contribuente estingue il proprio debito Equitalia con conseguente cancellazione della iscrizione a ruolo con la quale aveva preso avvio la procedura esecutiva.
Se invece il primo incanto determina l’esito negativo del pignoramento Equitalia provvede a fissare una nuova vendita (secondo incanto) dei beni sottoposti ai pignoramenti mobiliari di Equitalia.
Se i beni rimangono ancora invenduti all’esito del pignoramento Equitalia procede alla vendita a trattativa privata o ad un terzo incanto ad offerta libera. I beni rimasti invenduti sono restituiti al debitore.


Come si determina la competenza per l’opposizione al pignoramento presso terzi di Equitalia.

Passiamo adesso al pignoramento di Equitalia “presso terzi”. Si ricorda che si tratta di una forma dell’esecuzione forzata, in cui oggetto del pignoramento di Equitalia sono i beni del debitore in possesso di terzi, oppure i crediti che il debitore (esecutato) vanta nei confronti di terzi (debitor debitoris). Tipico esempio, è il pignoramento del conto corrente di Equitalia.
In materia di pignoramento presso terzi la competenza territoriale è stata oggetto di una recente riforma. Prima del 2014, l’art. 26 cod. proc. civ. stabiliva la residenza del terzo debitore il luogo per determinare la competenza del pignoramento presso terzi. Da ciò ne derivava, ad esempio, che per sollevare opposizione al pignoramento presso terzi di Equitalia, l’esecutato doveva rivolgersi al tribunale del luogo di residenza del terzo.
Da qui nasceva la difficoltà di individuare il foro di competenza del pignoramento presso terzi quando il terzo fosse stata una persona giuridica, ad esempio, proprio nel caso del pignoramento di conto corrente, una banca.
Oggi, l’art. 26 bis cod proc civ. introdotto dal D.L. 132/2014, al secondo comma individua il foro di competenza del pignoramento presso terzi, nel luogo di residenza, domicilio, dimora o la sede del debitore (e non del terzo).

Pertanto, in ordine al pignoramento pressi terzi la competenza territoriale si ancora al luogo di residenza o domicilio del debitore pignorato.
Inoltre, in materia di pignoramento presso terzi la competenza per fare opposizione deve essere individuata sulla base della tipologia del debito. Pertanto, essa potrà essere del Giudice di Pace ove si tratti di sanzioni amministrative; Tribunale Ordinario Sezione Lavoro per debiti previdenziali o assistenziali; Commissione Tributaria Provinciale per i tributi.
Per quanto concerne l’opposizione all’ordine di pagamento ex art. 72 D.P.R. n. 602/1973, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20294/2011 ha affermato che “fermo restando le limitazioni ordinarie, la giurisdizione è da attribuire al Giudice ordinario, salvo che la parte non intenda contestare il merito della pretesa, con conseguente sussistenza della giurisdizione delle Commissioni Tributarie”.
Fra i vizi contestabili nell’ambito del pignoramento presso terzi, oltre alla notifica fatta da Equitalia al terzo contenente il motivo per il quale sussiste il pignoramento Equitalia, può esservi anche l’omessa intimazione rivolta al terzo di astenersi dal disporre delle somme pignorate.
Tuttavia, per completezza espositiva, si ricorda che l’opposizione al pignoramento presso terzi Equitalia è soggetto a termini brevi, cioè 20 giorni dalla notifica dell’atto decorsi i quali il debitore non può più tentare la strada del ricorso.


Qual è il limite per il pignoramento Equitalia su stipendi, pensioni e salari.

Nel caso di pignoramento Equitalia presso terzi (ossia di pignoramento Equitalia su conto corrente del debitore ovvero di pignoramento Equitalia fatto direttamente al datore di lavoro dello stesso cosicché dallo stipendio che egli percepirà saranno già detratte le somme oggetto di pignoramento Equitalia) sono previsti tassativi e precisi limiti volti a tutelare lo stesso debitore, parte debole del rapporto obbligatorio in esame.
Affinché il pignoramento di Equitalia presso terzi, afferente stipendi, salari, pensioni o altre indennità non risulti essere eccessivamente gravoso per il debitore e non pregiudichi le sue condizioni per una vita dignitosa, in ossequio al principio di solidarietà sociale ex art. 2 cost., il legislatore con l’art. 3 del decreto legge n. 16/2012, ha previsto limiti tassativi alle somme pignorabili, secondo una logica proporzionale all’entità della somma oggetto di pignoramento Equitalia.
In particolare, per tutte le pensioni, indennità e somme a qualunque titolo spettanti al debitore sino a 2.500,00 euro la quota pignorabile da Equitalia è pari a un decimo, per salire a un settimo nel caso di stipendi fra 2.500,00 e 5.000,00 euro e un quinto sopra i 5.00,00 euro (art. 72 ter).
La scelta in tal senso introdotta dalla riforma del 2012 è volta, da un lato a garantire il limite del minimo vitale per tutti gli stipendi di basso importo e, dall’altro, a rendere pignorabili tutti gli stipendi a prescindere dalla loro entità; pertanto, può dirsi che il legislatore abbia cercato di realizzare un giusto compromesso fra la tutela del contribuente e l’interesse dell’amministrazione statale a riscuotere i propri crediti.
Ai fini della validità del pignoramento Equitalia presso terzi, è necessario che prima di procedere alla ritenuta della somma pignorata sia informato della sussistenza del pignoramento di Equitalia direttamente dall’ente.


Quali limiti incontra il pignoramento Equitalia presso terzi su conto corrente.

La procedura del pignoramento Equitalia su conto corrente del debitore segue lo stesso iter di quella prevista per il pignoramento Equitalia direttamente presso il terzo datore di lavoro cambiandone però i limiti di pignorabilità.
Ai sensi dell’art. 545 comma 8 cod. proc. civ. , “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, (…) nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (…).”
È previsto come limite al pignoramento sul conto corrente di Equitalia le somme pari a tre volte l’assegno sociale, secondo le periodiche rivalutazioni Istat. Ciò significa che, ammontando quest’ultimo nell’anno 2020 a euro 459,83, il pignoramento sul conto corrente di Equitalia può riguardare i soli importi eccedenti i 1.379,49 euro. Pertanto, si tratta di un limite quello afferente al pignoramento Equitalia sul conto corrente il quale viene stabilito di anno in anno, in ragione dell’ammontare dell’assegno sociale.
Il pignoramento Equitalia può avvenire anche in ordine a un conto corrente cointestato, vicenda questa frequente nella prassi data la tendenza fra coniugi a usufruire di tali tipologie di conti correnti. Tuttavia, onde scongiurare che dal pignoramento Equitalia venga pregiudicato anche l’intestatario del conto non avente debiti Equitalia, è previsto come limite al pignoramento Equitalia, oltre a quello dell’assegno sociale, anche quello del 50% delle somme depositate sul conto. Di fatto, quindi, potrebbe accadere che il debitore resti impregiudicato dal pignoramento Equitalia sul conto corrente prelevando la somma non pignorabile non essendo questa divisa nominativamente in sede di pignoramento Equitalia (secondo la cosiddetta “solidarietà attiva”) salvo, in tali ipotesi, il diritto dell’altro correntista a chiedere la restituzione della somma prelevata dal debitore dimostrando che essa apparteneva alla sua quota di conto.


Quali crediti non possono essere aggrediti dal pignoramento Equitalia.

Anche i crediti vantati dal debitore di Equitalia, sia nella forma del pignoramento su conto corrente di Equitalia che in quella del pignoramento presso terzi di Equitalia sono protetti da tassativi limiti, previsti dall’art. 545 c.p.c. In tal senso, non possono essere oggetto di pignoramento Equitalia i crediti alimentari, i crediti derivanti da sussidi assistenziali elargiti da enti di assistenza o beneficenza destinati a soggetti in condizione di indigenza e, come già sopra precisato, vige per ogni credito il limite del decimo, settimo o quinto a seconda dell’importo del credito oggetto di pignoramento Equitalia con il limite assoluto e inderogabile rappresentato dalla quota di assegno sociale stabilita per l’ano in considerazione.

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Come avviene il pignoramento Equitalia su beni immobili.

Come già visto per la procedura di pignoramento mobiliare, anche il pignoramento Equitalia su immobili si realizza mediante vendita all’asta del bene pignorato. Prima di tale momento, però, il pignoramento Equitalia degli immobili si realizza mediante trascrizione nel registro immobiliare catastalmente competente sul bene in questione con l’avviso che deve essere notificato al debitore entro 5 giorni dalla trascrizione. Detto avviso deve contenere, a pena di nullità, le generalità del soggetto debitore, la descrizione dell’immobile pignorato con indicazione dei dati catastali e dei suoi confini, la sua destinazione urbanistica, il giorno e l’orario per il quale è previsto il primo incanto, l’importo del credito oggetto di pignoramento Equitalia (comprensivo degli interessi di mora e spese di esecuzione già maturate), il prezzo base dell’incanto, l’ingiunzione ad astenersi da qualsia atto volto a sottrarre il bene o i suoi frutti alla garanzia del credito.
Nel caso in cui l’avviso non riporti taluna di dette indicazioni, il contribuente può fare opposizione e chiedere la sospensione del pignoramento immobiliare in attesa di una decisione del Giudice o dopo essere stato ammesso a una procedura di pagamento agevolata mediante rateizzazione.
La sospensione dell’esecuzione immobiliare, tuttavia, richiede ai sensi dell’art. 60 via siano gravi motivi ed il pericolo fondato di un pregiudizio grave e irreparabile.
Il debitore può vendere personalmente il bene immobile oggetto di pignoramento Equitalia, previo assenso dell’ente esattore, purché la vendita avvenga entro i 5 giorni lavorativi che precedono la data prevista per il primo incanto. Il ricavato di tale vendita (come nel caso di vendita con incanto) sarà direttamente percepito da Equitalia, salvo l’onere di trasferire le somme eccedenti il debito al debitore nei 10 giorni lavorativi successivi all’incanto.


Quali limiti incontra il pignoramento Equitalia su beni immobili.

Come nel caso del pignoramento Equitalia su beni mobili, anche quello su beni immobili incontra precisi limiti, aggiornati dal decreto legge n. 50/2016.
Nello specifico, il pignoramento Equitalia su immobili non è ammesso allorquando si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore non catalogabile come “bene di lusso” alla luce dei parametri di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 218/1969 e catastalmente non è registrato come villa, castello o palazzo di rilevo storico o artistico, adibito a uso abitativo e nel quale costui vi risiede (art. 76).
I termini del pignoramento immobiliare indicati nell’art. 76 dpr 602/1973 escludono anche i beni immobili qualificati come “essenziali”.
Anche al di là di tali circostanze, la vendita coattiva di immobili a seguito di pignoramento Equitalia è ammessa solo con riguardo a debiti di importo complessivo superiore a 120.000,00 euro e dopo che siano infruttuosamente decorsi 6 mesi dalla iscrizione dell’ipoteca (ossia senza che il debitore abbia ottenuto la sospensione dell’esecuzione immobiliare mediante opposizione, rateizzazione o pagamento).
La soglia dei 120’000 euro deve calcolarsi al lordo delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede.
Il rispetto dei termini del pignoramento immobiliare da parte dell’ente esattore sono fondamentali ai fini della legittimità della procedura esecutiva, specie laddove venga in gioco la proprietà privata quale diritto fondamentale di ciascun soggetto sancito dall’art. 42 cost..
Proprio in tale ottica, per garantire la massima tutela del debitore esecutato, l’art. 76 del D.L. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) impone che all’interessato sia fornita compiuta e dettagliata comunicazione in ordine all’aggiudicatario, ove egli ne facci richiesta, entro 15 giorni dalla stessa.


Il pignoramento Equitalia su beni situati all’estero.

Nella prassi può accadere che il soggetto, pur avendo dei problemi con Equitalia, sia privo di beni sul territorio italiano, magari perché oramai da tempo trasferitosi all’estero. In tali ipotesi, tuttavia, non è precluso all’ente incaricato della riscossione di poter avviare procedure esecutive all’estero, specialmente ove si tratti di beni situati sul territorio di Stati membri dell’Unione Europea.
Infatti, la Direttiva CE n. 55/2008 e il Regolamento n. 1179/2008, poi sostituiti dalla Direttiva UE n. 24/2010, già prevedevano norme di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Detta previsione è stata recepita anche dal legislatore italiano con il D. Lgs. n. 149/2012 il quale, all’art. 6, dispone che “al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall’Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall’autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali”. Di tal guisa, esso dispone uno scambio di funzionari delle autorità nazionali deputate al recupero dei crediti tributari fra Paesi dell’Unione Europea. Tuttavia, nel caso di procedure esecutive e pignoramento Equitalia su beni aventi sede all’estero i tempi saranno meno snelli, dato anche la maggiore difficoltà nell’eseguire le notifiche e individuare i beni pignorabili.


Come ha impattato il Covid sul pignoramento Equitalia.

Con l’avvento della pandemia da Covid-19 e la proroga dello Stato emergenziale, le carte cartelle di pagamento e i pignoramenti Equitalia sono stati sospesi sino al 31 dicembre 2020. Inizialmente la sospensione della procedura esecutiva era fissata sino al 31 agosto dal Decreto Rilancio e poi prorogata al 15 ottobre con il Decreto Agosto.
Per fare chiarezza sul punto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha adottato una circolare indicando le singole procedure esecutive beneficiate dalla sospensione con le relative caratteristiche.
Il differimento al 31 dicembre ha coinvolto tutte le cartelle esattoriali, gli avvisi di debito e quelli di accertamento nonché la sospensione dei pagamenti in scadenza.
Affinché, però, il contribuente non si veda sommerso nel mese di gennaio 2021 dall’attivazione di procedure di recupero promosse dall’ente, egli può chiedere la rateizzazione dei propri debiti Equitalia sino al 31 gennaio 2021.
Nuove misure volte ad agevolare i contribuenti che hanno problemi con Equitalia, ancor più nel pieno del periodo pandemico, sono state redatte con il Decreto Ristori (convertito con legge n. 176/2020) con il quale è stato differito al 1 marzo 2021 il termine per i pagamenti delle rate maturate nello scorso anno e oggetto di “Rottamazione  ter”, “Saldo e stralcio” o “Definizione agevolata”; è stata elevata la soglia per ottenere la rateizzazione sino a 100.000,00 euro senza onere di dimostrare la situazione di crisi economica in capo al debitore (parametro in vigore per tutte le richieste in tal senso avanzate da debitori Equitalia sino al 31 dicembre 2021); sono ammessi alla rateizzazione anche coloro che già avevano infruttuosamente ottenuto la rateizzazione ed è disposta la decadenza dal beneficio solo dopo il mancato pagamento di 10 rate.

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