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Il pignoramento delle autovetture

  • Categoria dell'articolo:Diritto civile
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Il procedimento per il pignoramento delle autovetture

Il pignoramento delle autovetture

Dal 2014 il pignoramento delle autovetture è regolato, oltre che dall’art. 518 c.p.c. per l’atto di pignoramento mobiliare, anche dal procedimento descritto all’art. 521 bis c.p.c. introdotto dalla legge 162/2014.
Prima della riforma, il pignoramento di un bene mobile registrato si traduceva spesso in un pignoramento infruttuoso, stante l’impossibilità per l’ufficiale giudiziario di rinvenire materialmente l’autoveicolo nella immediata disponibilità del debitore, con conseguente arresto della procedura esecutiva.
Questa modalità “tradizionale” di ricerca dei beni è stata sostituita dal pignoramento telematico di autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
A seguito delle novità introdotte dalla legge n. 162/2014 è oggi possibile procedere al pignoramento delle autovetture secondo due modalità:

  • una tradizionale e già prevista in ordine al pignoramento di un bene mobile registrato;
  • la nuova alternativa, definibile come fattispecie a formazione progressiva, espressamente dettata dall’art. 521 bis cod. proc. civ. per il pignoramento delle autovetture, con l’obiettivo di a evitare un pignoramento infruttuoso nel caso in cui il bene non si trovi nella materiale disponibilità dell’insolvente.

In questo articolo gli argomenti trattati sono:


QUANDO È POSSIBILE IL PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE. .

Ogni qual volta si verifica una situazione di insolvenza a fronte della quale il debitore non adempie spontaneamente una propria obbligazione, il creditore può agire in esecuzione forzata sui beni mobili dell’insolvente, mediante un atto di pignoramento mobiliare oppure di pignoramento di un bene mobile registrato.
Sono beni mobili registrati quelli iscritti in pubblici registri ai sensi dell’art. 815 cod. civ., come ad esempio le auto, le moto, le navi e gli aerei.
Pertanto, il pignoramento può avere ad oggetto anche le autovetture dell’insolvente, intendendosi per tali non solo le automobili ma anche moto, rimorchi, motocicli.


COS’È IL PROCEDIMENTO ALTERNATIVO PER IL PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE.

Con la legge n. 162/2014 è stato introdotto uno strumento alternativo rispetto all’ordinario pignoramento del bene mobile registrato, che sia applica tuttavia non a tutti i beni mobili registrati, ma solamente ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Ne sono esclusi, ad esempio, navi ed aerei.
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli e sono definiti all’art. 54 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e sono definiti all’art. 53 c.d.s.
I rimorchi sono definiti all’art. 56 c.d.s. come i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell’art. 54 e dai filoveicoli di cui all’art. 55, con esclusione degli autosnodati.

La ratio di siffatta novella deve rinvenirsi nell’esigenza di superare le difficoltà “pratiche” nell’applicazione del procedimento ex art. 513 e ss cod. proc. civ..
Infatti l’atto di pignoramento mobiliare colpisce, in genere, i beni che si trovano nella materiale disponibilità del debitore, e pertanto gli ufficiali giudiziari devono materialmente cercare e trovare i beni da sottoporre a pignoramento.
Spesso, tuttavia, gli ufficiali giudiziari hanno grosse difficoltà nel trovare materialmente l’autovettura del soggetto esecutato, intestatario del veicolo, (si pensi ad un furgoncino che è fuori dal deposito “per lavoro” oppure all’auto di un privato momentaneamente in sosta in un parcheggio a pagamento), con la conseguenza che se il pignoramento delle autovetture avviato con le modalità tradizionali, risulta infruttuoso, l’ufficiale giudiziario redige verbale di pignoramento negativo e la procedura esecutiva si arresta a causa della non trascrivibilità del verbale infruttuoso, non essendo menzionato dall’art. 2693 cod. civ. fra gli atti trascrivibili.

pignoramento delle autovetture


QUAL È LA PROCEDURA TRADIZIONALE PER IL PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE. .

Nella forma tradizionale del pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario, munito di atto di pignoramento mobiliare, si reca presso la residenza o domicilio del debitore intestatario del veicolo ove sottopone a pignoramento ogni bene che vi rinviene. I beni tuttavia, restano nella disponibilità del pignorato fino al giorno in cui è prevista l’asta da parte dell’Istituto di Vendita Giudiziaria, secondo quanto fissato dal Giudice dell’Esecuzione.
Il pignoramento, diversamente dall’atto di precetto, è un atto dell’ufficiale giudiziario che viene predisposto dopo che il creditore ha notificato al debitore titolo esecutivo e precetto.
In particolare, la notifica di un pignoramento mobiliare, secondo l’indicazione dell’art. 481, comma I, cod. proc. civ., deve avvenire entro 90 giorni dalla data in cui il precetto è stato notificato al debitore; dunque, possiamo definire la notifica del pignoramento mobiliare come quel momento nel quale la procedura esecutiva prende il “via” effettivo.
Ai fini della notifica del pignoramento mobiliare non occorre alcun atto diverso dalla mera presentazione dell’ufficiale giudiziario presso il domicilio o la residenza del debitore con conseguente identificazione dei beni sui quali il creditore potrà soddisfare le proprie pretese.


COME SI SVOLGE IL NUOVO PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE.

Nella modalità per così dire “alternativa” introdotta dalla riforma del 2014, per perfezionare il pignoramento delle autovetture è sufficiente notificare l’atto di pignoramento all’insolvente intestatario del veicolo, ed effettuare la trascrizione del pignoramento al pra (vale a dire il pubblico registro automobilistico).
Con la notifica del pignoramento mobiliare si porta a conoscenza il debitore del vincolo di indisponibilità sul veicolo e lo si intima a consegnarlo entro 10 giorni, mentre con la trascrizione del pignoramento al pra, si porta a conoscenza i terzi del pignoramento.
La apprensione fisica del bene oggetto di pignoramento avviene solo in seguito alla notifica del pignoramento mobiliare ed alla trascrizione: qualora il debitore si rendesse ulteriormente inadempiente, la ricerca delle autovetture è affidata alla forza pubblica.
Una volta concluso il pignoramento le autovetture vengono assegnate al creditore o vendute, ed il ricavato trasferito al creditore.


QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE PER IL PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE. .

La individuazione del Giudice competente per il pignoramento delle autovetture, segue regole diversificate rispetto a quelle previste per il pignoramento di un bene mobile registrato.
Infatti, se in via generale per l’atto di pignoramento mobiliare, l’art. 26, comma I, cod. proc. civ. ancora la competenza territoriale del giudice al luogo nel cui circondario si trovano i beni che ne sono oggetto, nell’ipotesi di pignoramento di autovetture, il successivo comma II del citato art. 26 cod. proc. civ., come novellato dalla l. n. 162/2014, stabilisce che è territorialmente competente il giudice nel cui circondario il debitore ha la propria residenza o domicilio (ovvero la propria sede nel caso in cui l’insolvente sia una persona giuridica).


PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE: COSA DEVE FARE IL CREDITORE.

La procedura per il pignoramento delle autovetture introdotta dalla legge n. 162/2014 si svolge secondo le forme del pignoramento telematico, sicché il creditore deve, in via preliminare, verificare la presenza dei mezzi da pignorare direttamente tramite una visura al Pubblico Registro Automobilistico oppure una ricerca aull’Anagrafe Tributaria.
Tuttavia nel secondo caso, affinché il creditore possa accedere a detto database occorre la previa autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale a prendere visione del patrimonio del debitore e di tutti i suoi redditi ex art. 492 bis cod. proc. civ..
Ottenute le informazioni sul veicolo, il creditore deve redigere l’atto di pignoramento, indicando esattamente il veicolo da pignorare e il diritto per la cui tutela si procede a esecuzione. A tal fine, il creditore deve, altresì, indicare tutti gli estremi utili per la trascrizione del pignoramento al pra.
Al pari di quanto previsto per ogni atto di pignoramento mobiliare, anche nel caso di pignoramento di autovetture è necessario che l’ingiunzione sia informata del precetto, posto dall’art. 492, comma I, cod. proc. civ. che intima al debitore di astenersi da ogni atto mirato a sottrarre alla garanzia del credito azionato il bene pignorato e tutti i suoi frutti.
Nell’atto di pignoramento delle autovetture, al pari di quanto previsto in ordine a ogni pignoramento di bene mobile registrato, è contenuto l’invito rivolto al debitore di consegnare entro 10 giorni dalla notifica il bene de quo, unitamente alla carta di circolazione e a tutti i documenti di proprietà, all’Istituto di Vendite Giudiziarie nel cui circondario il debitore ha la propria residenza o domicilio. L’atto di pignoramento delle autovetture, dopo essere stato notificato all’ingiunto, viene riconsegnato al creditore, da parte dell’ufficiale giudiziario, affinché egli provveda alla trascrizione del pignoramento al PRA.


COME FARE LA TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE AL PRA.

Ricevuta la prova della notifica dell’atto di pignoramento mobiliare al debitore intestatario del veicolo, il creditore ha l’onere di provvedere alla trascrizione dell’atto di pignoramento delle autovetture al pra.
A tal fine, egli deve presentarsi agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico con una copia conforme del pignoramento notificato al debitore. La conformità ben può essere attestata dall’avvocato.
Ai fini della trascrizione del pignoramento delle autovetture, non è strettamente necessario il certificato di proprietà del veicolo (o foglio equivalente), ma in mancanza non può essere rilasciato al creditore il nuovo certificato di proprietà digitale.
Inoltre, il creditore deve presentare la nota di trascrizione, ove sono indicati numero di targa, dati anagrafici del debitore e la data di notifica del pignoramento al debitore.
La trascrizione del pignoramento al pra può essere delegata a un terzo, purché siano prodotti documenti di identità del delegato e del delegante.


PIGNORAMENTO AUTOVETTURE: COSA ACCADE UNA VOLTA CHE IL VEICOLO È CUSTODITO PRESSO L’IVG. .

Nel momento in cui il veicolo entra nella disponibilità dell’Istituto di Vendite Giudiziarie, ne viene data comunicazione al creditore pignorante.
Da tale momento, dopo aver provveduto a trascrivere il pignoramento delle autovetture, il creditore deve iscrivere a ruolo il pignoramento presso la cancelleria del giudice competente, entro e non oltre 30 giorni, a pena di inefficacia del pignoramento.
Ai fini dell’iscrizione a ruolo, deve essere consegnata alla cancelleria del giudice la cosiddetta nota, assieme alla copia conforme del titolo esecutivo e del precetto, del pignoramento notificato al debitore, nonché della nota di trascrizione del pignoramento al pra. Ai fini della conformità, l’art. 521 bis, comma V, cod. proc. civ. ritiene sufficiente l’attestazione in tal senso fatta dal legale del creditore.
Entro 45 giorni dalla data dell’iscrizione a ruolo, il creditore deve provvedere al deposito dell’istanza di assegnazione o di vendita dell’autovettura.


PIGNORAMENTO AUTOVETTURE: COSA ACCADE SE IL DEBITORE NON CONSEGNA IL BENE ALL’IVG. .

Come già detto nel paragrafo precedente, una volta ricevuto l’atto di pignoramento delle autovetture, il debitore assume la qualifica di custode del bene e deve consegnare il bene pignorato (con relativa carta di circolazione e documenti di proprietà) all’Istituto di Vendite Giudiziarie territorialmente competente entro 10 giorni; nel caso in cui egli non vi adempia spontaneamente, decorsi inutilmente i 10 giorni sarà la Polizia a intervenire per ricercare il veicolo pignorato.
Laddove il bene sia trovato in circolazione, la Polizia provvede al ritiro della carta di circolazione e dei documenti comprovanti la proprietà del mezzo, nonché alla sua coattiva asportazione e successiva consegna all’IVG territorialmente competente a seconda del luogo in cui è stato rintracciato il veicolo.
In vista di siffatte evenienze, con circolare dell’8 agosto 2016, il Ministero dell’Interno ha previsto che della trascrizione del pignoramento al PRA sia data comunicazione anche al Sistema di Indagine del Centro Elaborazione Dati (S.D.I.) di modo che il pignoramento delle autovetture sia immediatamente visibile anche sul Cruscotto Operativo delle forze di Polizia.

come funziona il pignoramento delle autovetture


COSA ACCADE SE IL DEBITORE VENDE IL VEICOLO.

Può accadere che il debitore, avendo il timore di essere raggiunto da un pignoramento di autovetture e non volendo comunque adempiere la propria obbligazione, decida di vendere il veicolo o, comunque, di passarlo in proprietà ad altri, cosicché egli non risulti più intestatario dell’autoveicolo. In tali ipotesi, il creditore corre il rischio di andare incontro a un pignoramento infruttuoso.
La legge consente quindi al creditore di “cancellare” il passaggio di proprietà, proponendo azione revocatoria, ossia uno strumento posto appositamente dal nostro ordinamento giuridico per far dichiarare la inefficacia di una cessione, proprio perché posta in essere al solo scopo di eludere il creditore.
Tuttavia, affinché l’avente diritto possa procedere in revocatoria è necessario che non siano decorsi più di 5 anni dal trasferimento del bene, che dimostri che il debitore non possiede altri beni sui quali egli può agire per soddisfare il credito e che colui il quale ha acquisito il veicolo, divenendo il nuovo intestatario dell’autoveicolo, fosse a conoscenza dell’intento fraudolento del debitore.


PIGNORAMENTO DI AUTOVETTURE: COSA RISCHIA IL DEBITORE CHE NON COLLABORA.

Dal momento in cui gli viene notificato l’atto di pignoramento mobiliare, il debitore assume la qualifica di custode del veicolo.
In caso di violazione degli obblighi di custodia (ad esempio qualora danneggi il veicolo, o lo smarrisca) il debitore può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da 250 a 500 euro ed è tenuto al risarcimento dei danni (art. 67 cod. proc. civ.).
Non solo. Non consegnando il veicolo pignorato all’IVG, il debitore rischia, sul piano penale, una querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 c.p.


COME EVITARE IL PIGNORAMENTO DEL VEICOLO.

Una volta notificato l’atto di pignoramento delle autovetture, il debitore può opporsi, dimostrando che il veicolo è strumentale allo svolgimento della sua attività professionale, di modo che il creditore potrà semmai limitare il pignoramento al solo quinto del valore del veicolo, salvo il debitore non fornisca la prova di possedere altri beni utili a soddisfare la sua pretesa.
Infatti l’art. 515 cod. proc civ. stabilisce che “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.


COSA ACCADE NEL PIGNORAMENTO DELLE AUTOVETTURE COINTESTATE.

Altra eventualità che ben può verificarsi nella prassi è quella che il pignoramento delle autovetture concerna un bene in comproprietà tra il debitore e un altro soggetto estraneo al rapporto debitorio.
Si pensi, per esempio, al caso pignoramento del veicolo cointestato anche al coniuge del debitore che, però, non è minimamento coinvolta nella sua situazione debitoria.
In tali ipotesi, creditore può comunque procedere al pignoramento delle autovetture cointestate, ma una volta liquidato, il 50% del valore del veicolo viene restituito al comproprietario estraneo al debito.


QUANDO È POSSIBILE LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DI UN PIGNORAMENTO. .

La cancellazione della trascrizione di un pignoramento deve essere eseguita quando è ordinata giudizialmente, ovvero nel caso in cui il pignoramento delle autovetture sia divenuto inefficace, a causa del mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il bene è consegnato all’Istituto di Vendite Giudiziarie.
Ai fini della cancellazione della trascrizione di un pignoramento occorre che il creditore, o il suo avvocato, facciano richiesta all’Ufficio PRA della propria Provincia di residenza.
Con la richiesta di cancellazione della trascrizione del pignoramento devono essere prodotti taluni specifici documenti e, in particolare:

  • copia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del Tribunale adito dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento emessa dal Giudice dell’Esecuzione, ovvero dell’ordinanza con la quale viene disposta la conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 cod. civ., in seguito al versamento di una somma di denaro da parte del debitore;
  • dichiarazione del creditore attestante la inefficacia del pignoramento delle autovetture per inosservanza dei termini fissati dall’art. 164 ter disp. att. cod. proc. civ. ai fini del deposito della nota di iscrizione, da redigere nella forma di scrittura privata autenticata con apposizione di marca da bollo da euro 16,00;
  • documento di identità e codice fiscale del creditore (ovvero dell’avvocato se la richiesta di cancellazione del pignoramento proviene da costui);
  • nota di trascrizione compilata e firmata dal richiedente;
  • ricevuta di pagamento dell’importo di euro 59,00, di cui 27,00 euro a titolo di diritti e 32,00 euro di imposta di bollo.

Una volta che la procedura di cancellazione del pignoramento è stata completata dall’Ufficio pra adito, sarà inoltrata al richiedente apposita ricevuta attestante il buon esito della procedura di cancellazione del pignoramento.

 

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