perdono giudiziale dei minorenni

Il perdono giudiziale dei minorenni

  • Categoria dell'articolo:Diritto penale
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Il perdono giudiziale per i reati commessi dai minorenni

Il perdono giudiziale dei minorenni

L’ordinamento penale italiano stabilisce la soglia di imputabilità penale al raggiungimento del quattordicesimo anno di età, ma non prevede, sul piano sostanziale, un sistema autonomo di reati commessi dai minorenni, a cui si applicano le stesse fattispecie previste nel codice penale e nelle leggi speciali per i maggiorenni.
La differenza invece è presente sul piano processuale. L’accertamento dei reati commessi dai minorenni è regolato, oltre che dal codice di procedura penale, anche dal D.P.R 448/1988 e dal decreto legislativo n. 272/1989, che regolano il processo penale minorile.
Una delle numerose differenze rispetto al processo per gli adulti, sta nell’istituto del perdono giudiziale dei minorenni.
L’istituto in oggetto consente di evitare una sentenza di condanna e comporta una definizione più rapida del processo a carico del minore, ma presenta anche alcuni svantaggi, per cui non è sempre la scelta migliore.
In ogni caso, il perdono giudiziale dei minorenni non è un diritto, ma una scelta del giudice sulla base della valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del minorenne.

Dopo una breve introduzione sulla imputabilità dei minorenni secondo l’ordinamento giuridico italiano, l’articolo si sofferma sui requisiti del perdono giudiziale: la gravità del reato e la valutazione prognostica circa la capacità a delinquere del minorenne. Sono poi analizzate le differenze con l’istituto della sospensione condizionale della pena.

L’articolo approfondisce anche come il perdono giudiziale rileva nel certificato del casellario penale del minore.

Infine, viene analizzato il tema del risarcimento dei danni derivati dai reati commessi dai minorenni, quando sia stato concesso il perdono giudiziale ai minorenni.


COME SONO TRATTATI I REATI COMMESSI DA MINORENNI INFRAQUATTORDICENNI.

L’art. 97 cod. pen. stabilisce che “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Nel nostro ordinamento giuridico l’imputabilità si acquista con il raggiungimento del quattordicesimo anno di età, e ciò a prescindere dall’accertamento della capacità di intendere e volere, e pertanto per i reati commessi da minorenni fino a 14 anni, non potrà aversi alcun procedimento penale. Il procedimento penale eventualmente instaurato a carico di un infraquattordicenne, deve concludersi con sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (codice del processo minorile).
Inoltre, atteso che la responsabilità penale è esclusivamente personale ex art. 27 Cost., nessuno può essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto commesso da altri e pertanto dei reati commessi dai minorenni infraquattordicenni non rispondono nemmeno i genitori o il tutore.
Tuttavia, se il minore di 14 anni viene ritenuto soggetto socialmente pericoloso, il giudice, tenendo conto della gravità del reato commesso nonché della condizioni familiari e sociali nelle quali vive il reo potrà disporre il suo ricovero in un riformatorio giudiziario o la misura della libertà vigilata (art. 224 cod. pen.) per un tempo non inferiore a tre anni, per i delitti, cui la legge stabilisce l’applicazione della pena dell’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.


COME SONO TRATTATI I REATI COMMESSI DAI MINORENNI ULTRAQUATTORDICENNI

L’art. 98 cod. pen. sancisce la penale responsabilità del minore che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato, a condizione che abbia compiuto i 14 anni. In tali casi, tuttavia, la pena base è diminuita (fino ad un terzo, come previsto dall’art. 64 cod. pen.).
Il nostro sistema non prevede, sul piano sostanziale, una differenza tra i reati “per gli adulti” e per i minori, ma questi ultimi, se imputabili, beneficiano di:

  • Una riduzione della pena,
  • Un trattamento processuale maggiormente improntato alla finalità rieducativa del minore (a discapito della finalità punitiva e preventiva).

L’autorità giudiziaria competente per i reati commessi dai minori, è il Tribunale per i minorenni (art. 3 cod. proc. min.), organo collegiale e specializzato, composto da quattro membri dei quali due togati e due onorari esperti in psicologia, pedagogia, biologia o criminologia, evitando dispersioni dinanzi alla magistratura ordinaria dovute alla lentezza dei processi.
Le attribuzioni del magistrato di sorveglianza sono esercitate dal Tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza per i minorenni, fino al venticinquesimo anno di età.


COSA ACCADE PER I REATI COMMESSI DA MINORENNI DIVENUTI MAGGIORENNI

Spesso fra il momento nel quale è commesso il fatto di reato e quello in cui ha svolgimento il procedimento penale intercorre molto tempo, e ben può accadere che l’autore dell’illecito divenga nel frattempo maggiorenne.
In questi casi il legislatore ha scelto di continuare ad applicare la disciplina del processo penale minorile di cui al d.p.r. n. 448/1988 e pertanto la competenza rimane radicata nel Tribunale per i minorenni e, per la fase esecutiva, anche nel magistrato di sorveglianza per i minorenni fino al venticinquesimo anno di età.


COS’È IL PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORENNI.

Il perdono giudiziale dei minorenni è la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 169 cod. pen. per i reati commessi dai minorenni, ossia coloro i quali, al momento della commissione del fatto, abbiano compiuto 14 anni (età minima ai fini della imputabilità penale nel nostro ordinamento giuridico) ma non siano ancora maggiorenni.
Il perdono giudiziale dei minorenni è ampiamente utilizzato nel processo minorile, poiché ne consente una definizione più rapida, e soprattutto un esito favorevole: in caso di concessione del perdono giudiziale i minorenni evitano la sentenza di condanna.
L’art. 169 codice penale sottende la ratio che tipicamente connota la gestione dei reati commessi da minorenni, vale a dire una logica ispirata alla funzione rieducativa del processo, di particolare favore nei confronti del minore, che mira a consentirne un più rapido recupero sociale.
Col perdono giudiziale dei minorenni lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva, atteso che il perdono giudiziale dei minorenni è disposto con sentenza di proscioglimento (non luogo a procedere), sì da comportare l’estinzione del reato e la non applicazione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna.
Tuttavia, non si tratta di un diritto dell’imputato, ma è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base dei requisiti che vengono analizzati nei prossimi paragrafi.

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QUANDO PUÒ ESSERE CONCESSO IL PERDONO GIUDIZIALE AI MINORENNI

Il perdono giudiziale dei minorenni può essere concesso una sola volta nella vita, come previsto dall’ultimo comma dell’articolo in parola. Tuttavia la Corte Costituzionale ha posto talune eccezioni, allorché si tratti di reati commessi da minorenni per i quali sia stato riconosciuto il vincolo della continuazione (Corte Cost. sent. n. 108/1973) ovvero la pena prevista per il nuovo reato se sommata a quella precedente non superi comunque il limite edittale previsto dall’art. 169 cod. pen. (Corte Cost. sent. n. 154/1976).
I requisiti per il perdono giudiziale dei minorenni attengono:

  • La gravità dei reati commessi dai minorenni;
  • Una valutazione prognostica sulla capacità a delinquere del minore


A QUALI REATI COMMESSI DA MINORENNI PUÒ APPLICARSI IL PERDONO GIUDIZIALE.

Il primo requisito per la concessione del perdono giudiziale dei minorenni attiene la gravità dei reati commessi dai minorenni.
Ai sensi dell’art. 169 cod. pen., il perdono giudiziale dei minorenni può essere concesso solamente per i reati meno gravi, puniti con una pena restrittiva della libertà personale (arresto o reclusione) non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1.549,37 euro, anche se congiunta a detta pena.
Secondo la giurisprudenza, il limite non si riferisce alla pena in astratto prevista dalla fattispecie, ma alla pena in concreto, ossia quella che verosimilmente potrebbe essere irrogata dal giudice (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 04/05/2011, n. 23637).
Questa interpretazione consente di applicare il beneficio anche per reati piuttosto gravi, poiché nel calcolo della pena si dovrà tener conto:

  • Del fatto che solitamente la pena base è identificata col minimo edittale, ma una pena più severa potrebbe essere considerata in base agli elementi dell’art. 133 c.p. (la modalità dell’azione, la gravità del danno o il pericolo recato alla persona offesa, la intensità del dolo o dal grado della colpa.)
  • Della diminuente della minore età,
  • Delle altre eventuali circostanze attenuanti, qualora ritenute prevalenti sulle aggravanti.

Inoltre, “qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cumulativo, di più reati concorrenti, deve aversi riguardo, ai fini dell’applicabilità del beneficio, alle singole pene che devono essere inflitte in concreto per ciascun reato e non a quella irrogabile in concreto complessivamente a seguito della applicazione della continuazione” (Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 17/01/2012, n. 6970).


PERDONO GIUDIZIALE DEI MINORENNI: COME VIENE VALUTATA LA CAPACITÀ A DELINQUERE

Oltre alla gravità del reato, il perdono giudiziale dei minorenni richiede una valutazione da parte del giudice in ordine alla circostanza che il minore in futuro non commetterà altri reati.
Il giudice deve basarsi sugli elementi indicati all’art. 133 cod. pen. quali:

  • i motivi che hanno indotto il minore a delinquere e il suo carattere,
  • gli eventuali precedenti giudiziari e, più in generale, la condotta di vita del reo in epoca antecedente alla commissione del reato,
  • la condotta contemporanea o successiva al fatto realizzato,
  • le condizioni di vita sociale e familiare dell’imputato.

In tali considerazioni, il giudice può farsi coadiuvare, per esempio, dalle relazioni di psicologi e assistenti sociali, da testimonianze rese da persone vicine all’interessato, nonché dal suo rendimento in ambito scolastico, sportivo, lavorativo o di volontariato.
Il Giudice di legittimità, con la decisioni n. 45080/2008, ha chiarito come il giudizio prognostico non possa limitarsi alla considerazione del solo dato della incensuratezza dovendo, invece, abbracciare un’ottica più vasta che tenga conto di qualsiasi elemento idoneo a rivelare la personalità dell’imputato, sia anteriore alla commissione del fatto che contemporaneo e successivo.


QUAL È LA DIFFERENZA FRA IL PERDONO GIUDIZIALE DEI MINORENNI E LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.

Qualora non siano ritenuti sussistenti i requisiti del perdono giudiziale ai minorenni può essere concessa la sospensione condizionale della pena, di cui abbiamo parlato in questo articolo.
Anche la sospensione condizionale della pena, al pari del perdono giudiziale dei minorenni, estingue il reato, ma risulta essere misura meno favorevole rispetto al perdono giudiziale, poiché affinché essa produca detto effetto, occorre che siano decorsi cinque anni dalla condanna per i delitti (oppure due anni per le contravvenzioni) senza che il condannato commetta nuovi reati. Inoltre, diversamente al perdono giudiziale dei minorenni, la sospensione condizionale della pena è sempre revocabile dal giudice.


QUANDO NON PUÒ ESSERE CONCESSO IL PERDONO GIUDIZIALE.

Il perdono giudiziale dei minorenni non può essere concesso ad un minore già condannato per un delitto (ancorché per lo stesso abbia ottenuto la riabilitazione), secondo la previsione di cui all’art. 164, n. 1, cod. pen. ovvero se egli è stato riconosciuto delinquente o contravventore abituale o professionale, nonché se egli ha già beneficiato del perdono giudiziale.
Su tale ultima regola, tuttavia, oltre alle due pronunce già sopra esposte rese dalla Corte Costituzionale negli anni ‘70 del secolo scorso, più di recente è intervenuta la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 37319/2019, ha precisato che in materia di condizioni ostative alla concessione del perdono giudiziale ai minorenni, deve intendersi come “condanna precedente” quella che è divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio.
In ogni caso, posto che la valutazione discrezionale del giudice deve incentrarsi, oltre che sulla gravità del reato, anche sulla probabilità che il minore delinqua di nuovo, a prescindere da condanne definitive precedenti, ben potrà impedire la concessione della misura anche la mera presenza di precedenti segnalazioni di polizia giudiziaria, ovvero eventuali denunce.


QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO IL PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORENNI.

Competente a giudicare i reati commessi da minorenni è il Tribunale dei Minori. In tale sede l’interessato, a mezzo del suo difensore, può fare richiesta affinché gli venga concesso il perdono giudiziale, laddove sussistano i requisiti previsti dall’art. 169 cod. pen., già nel corso dell’udienza preliminare, di quella dibattimentale ed anche nel caso di celebrazione del giudizio abbreviato.
Come ampiamente spiegato nei paragrafi precedenti, la concessione del beneficio richiede che l’esame nel merito del comportamento ascritto al minorenne e pertanto il giudice deve accertare la sussistenza del reato, la colpevolezza del minore e la sua imputabilità.
In altre parole, con il perdono giudiziale dei minorenni il giudice accerta l’esistenza di reati commessi da minorenni, ma decide di rinunciare alla sentenza di condanna, ritenendo che questa comprometterebbe il percorso formativo e ri-educativo del minore, preferendo concedergli la possibilità di un più celere reinserimento in società, alla luce della logica prettamente deflattiva che plasma tutto il processo penale minorile.


COME SI ATTEGGIA IL PERDONO GIUDIZIALE DEI MINORENNI AI FINI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE.

Nonostante che il perdono giudiziale dei minorenni eviti una sentenza di condanna, non sempre potrebbe essere la scelta preferibile.
La sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, infatti, non è priva di conseguenze: è iscritta nel casellario giudiziale dal momento della sua concessione, fin tanto che il beneficiario non compie i 21 anni di età. Infatti, l’art. 5, comma IV, del d.p.r. n. 313/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale), novellato dal d. lgs. n. 122/2018, espressamente prevede che “le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate dal compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno (…)”.
Siffatta previsione ha posto numerosi interrogativi in ordine alla sua legittimità costituzionale atteso che restando l’iscrizione nel casellario giudiziale dei reati commessi da minorenni, pur essendo concesso il perdono giudiziale, possono crearsi all’interessato pregiudizi ai fini del suo inserimento nel mondo del lavoro ovvero per la sua carriera di studi, di guisa che viene meno quel carattere “cautelativo” della persona che dovrebbe connotare gli istituti del processo penale minorile.
Per esempio, se il giovane volesse iscriversi a un concorso pubblico, correrebbe il rischio di essere escluso per una menzione nel casellario giudiziale destinata comunque a scomparire nel giro di pochi anni, sicché gli autori più attenti si chiedono quale possa essere il senso della menzione in considerazione.
Oltretutto, una volta concesso, il perdono giudiziale dei minorenni non può essere revocato, neppure nel caso in cui il beneficiario immediatamente dopo alla sentenza con la quale esso è riconosciuto commetta nuovi reati.


CHI RISPONDE DEI DANNI DERIVANTI DAI REATI COMMESSI DA MINORENNI

Sul piano del risarcimento dei danni, il minore risponde personalmente delle sole conseguenze penali delle sue azioni, ma non anche di quelle civili, ossia dei danni derivanti dal reato.
Il processo minorile non ammette la costituzione di parte civile (art. 10 del D.P.R. n. 448/1988) e quindi non consente alla persona offesa o comunque danneggiata dal reato a chiedere il risarcimento in tale sede. Ciò in base alla funzione “educativa” del processo minorile ed alla scelta del legislatore di non dilatare eccessivamente i tempi del processo a carico del minore.
Il risarcimento dei danni derivanti dai reati commessi dai minorenni deve essere richiesto in sede civile.
Ai sensi dell’art. 2048 del codice civile il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.
Volendo esemplificare, se un soggetto che ha compiuto 14 anni (ma non ancora i 18) con il motorino causa un incidente investendo e ferendo gravemente un passante, sarà chiamato a rispondere penalmente del suo agire, mentre eventuali pretese di risarcimenti dei danni da parte della persona offesa o dei suoi familiari potranno essere avanzate nei confronti di coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale o del tutore.
Rispondono in proprio solamente i minorenni “emancipati”, cioè gli ultrasedicenni non più soggetti alla responsabilità genitoriale, che siano stati ammessi dal Tribunale a contrarre matrimonio (art. 84 cod. civ.).

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IL PERDONO GIUDIZIALE DEI MINORENNI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Ai sensi del D.P.R 448/1988 art. 10 comma 2La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.”
Ne deriva che nemmeno la sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale ha effetto nel processo civile e che “il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall’attore” (Cass. 24475/2014).

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