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Il marchio D O C G e le certificazioni sui vini

La normativa sui vini D O C G italiani

Il marchio D O C G e le certificazioni sui vini

Il presente articolo ha per oggetto mondo delle certificazioni del settore agroalimentare italiano (D O C G, DOC etc.) , ed in particolare del settore enologico.
Dopo avere dato una panoramica generale sul sistema dei marchi collettivi nel nostro ordinamento giuridico e sulla relativa tutela, vengono analizzati nel dettaglio i marchi DOP e D O C G, per poi affrontare anche aspetti peculiari della disciplina nazionale ed europea in ambito di prodotti vinicoli.

Viene esaminata anche la normativa europea sulla certificazione IGP.

Gli argomenti affrontati sono i seguenti:


IL MARCHIO D O C G: COS’È UN MARCHIO

Il marchio è il segno distintivo di un determinato prodotto o servizio. Il marchio può essere costituito da una specifica denominazione, da numeri, da una forma particolare della confezione del prodotto, da una colorazione specifica e può avere valenza (intesa come efficacia territoriale) sia nazionale, sia europea che internazionale (v. art. 7 Codice della Proprietà Industriale).
Un marchio necessita di alcuni requisiti per potersi definire tale, ovvero la capacità distintiva, la novità, la liceità e l’originalità. Per pacifico orientamento della Cassazione, l’originalità del marchio non consiste unicamente nella individuazione e nell’utilizzazione di un termine o di una espressione completamente nuovi, potendo, al contrario, ammettersi anche l’uso di una espressione ricavata dalla storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, anche se divenuta di comune conoscenza, purché l’accostamento della espressione al prodotto rappresenti applicazione di un’idea originale, e non rievochi nel medio consumatore un collegamento con prodotti dello stesso genere di quello che si intende contrassegnare (in tal senso, ex multis, Cass. n. 1820/2000).


IL MARCHIO D O C G: COS’È UN MARCHIO COLLETTIVO

Tra le varie tipologie di marchio, è detto “collettivo” quello che si riferisce ad un prodotto o servizio, ma non tanto con la funzione di distinguerlo da altri prodotto del medesimo settore merceologico (funzione propria del cd marchio “individuale”), ma, ai sensi dell’art. 2570 cod. civ.,  con la funzione principale di garanzia sull’origine, sulla natura o sulla qualità, tanto che, in deroga al requisito della distintività, “può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi”.

Il marchio collettivo non viene, di solito, utilizzato dal suo titolare (persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le s.p.a., s.a.a. e s.r.l.), ma questo lo concede in uso a produttori o commercianti. Di contro, per poter spendere il marchio collettivo sui propri prodotti, questi sono obbligati a seguire un regolamento o “disciplinare”, che viene depositato insieme alla domanda di registrazione del marchio (art. 11 codice della proprietà industriale).
Il disciplinare prevede i requisiti sull’origine e sulla natura dei prodotti, gli standard qualitativi, le condizioni di utilizzo del marchio ed un sistema controlli e di sanzioni, tanto che l’omessa attività di controllo determina la decadenza del marchio.
Una tipologia di marchio analoga al marchio collettivo, è quella del “marchio di garanzia e certificazione”. Si tratta, tuttavia, di una differenza che non trova particolare rilievo nel nostro ordinamento (a differenza di altri Paesi europei), dovendosi applicare la medesima normativa.
Per il marchio collettivo è necessaria la sua registrazione. Questa viene effettuata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi e consente per 10 anni al titolare, ai produttori ed ai commercianti usuari, di usufruirne sul territorio nazionale.
Nei confronti dei soggetti che utilizzano illegittimamente il marchio collettivo, il titolare può esercitare l’azione di contraffazione e l’azione di rivendica, chiedendo al giudice di far cessare le condotte di terzi lesive del suo diritto di esclusiva ex art. 2569 cod. civ. e contestualmente la rimozione degli effetti pregiudizievoli che si sono verificati.


COME VENGONO UTILIZZATI IL MARCHIO DOC ED IL MARCHIO D O C G NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Un particolare settore all’interno del quale il marchio “collettivo” ed il marchio “di garanzia e certificazione” sono di decisivo rilievo, è quello del c.d food and beverage, ovvero il settore agroalimentare. Infatti, rientrano nel novero dei marchi, seppur con le dovute differenziazioni, le indicazioni geografiche qualificate, come quelle dei prodotti D.O.C.  o le certificazioni D.O.P..
Attualmente la normativa di riferimento passa attraverso una serie di regolamenti dell’Unione Europea, ovvero,


COSA SONO I PRODOTTI D.O.C., D O C G E COSA SI INTENDE PER MARCHIO DOP?

Prima di soffermarci sul tema specifico dei vini D O C G italiani, cerchiamo di capire cosa si intende per prodotti DOC, D O C G e più in generale per marchio DOC e marchio DOP.
I prodotti D.O.C. si riferiscono alla “Denominazione di Origine Controllata” e cioè che hanno origine in una determinata zona, più o meno ampia, del territorio italiano.
Il marchio DOC è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legge n. 930 del 12 luglio 1963, ma fu inventato diversi anni prima dall’avvocato Rolando Ricci, all’epoca dipendente del Ministero dell’Agricoltura.

L’acronimo “D O C G” è il marchio collettivo che indica la “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” ed indica il luogo di origine e di produzione di un prodotto agroalimentare.

Infine, il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) viene attribuito al livello europeo ai prodotti D.O.C. e D O C G.


QUALI SONO LE FONTI NORMATIVE DEI MARCHI DOCG E DOC

Dal punto di vista normativo, le fonti di riferimento sono prevalentemente:


IL MARCHIO D O C G: QUALE DIFFERENZA CON IL MARCHIO DOP

A partire dal 2010 il marchio DOC ed il marchio D O C G, sono stati inclusi nella certificazione D.O.P. di origine comunitaria. Quando parliamo del marchio DOP, infatti, ci riferiamo ad un prodotto con Denominazione di Origine Protetta di alta qualità, realizzato seguendo disciplinari particolarmente rigidi, in determinate zone del territorio italiano. Proprio la garanzia sulla provenienza delle materie prime è una peculiarità dei prodotti con marchio DOP, il quale consente di tracciare tutta la filiera produttiva. In altre parole, le peculiari qualità di un determinato prodotto DOP sono legate al fatto di “nascere” in un determinato territorio.
La principale caratteristica del marchio è quindi quella di legare il prodotto col territorio: i prodotti con certificazione D.O.P. non potrebbero essere realizzati altrove, proprio perché ottengono la qualità che li contraddistingue soprattutto in base alle caratteristiche del luogo ove vengono realizzati.
Il marchio DOP viene concesso a seguito dell’ottenimento della certificazione D.O.P., rilasciata dall’Unione Europea in base al Regolamento CE 1151/2012.
La certificazione D.O.P. indica quindi che le caratteristiche dei prodotti con il marchio DOP derivano dal forte legame con il territorio nel quale vengono realizzati e, non a caso, spesso prendono anche il nome della località di produzione (Reg. CE n. 510/2006 in base al quale è possibile tale denominazione territoriale).

Attualmente, nel nostro Paese abbiamo circa 165 prodotti dotati di certificazione D.O.P., tra cui vini, carni, formaggi, oli, ecc…
Va evidenziato che a seguito del Reg. CE n. 479/08, tutti i vini D O C G italiani e i vini DOC sono confluiti nel marchio DOP, ma la fine di evitare di creare disagi ai produttori di vini italiani, che da un giorno all’altro avrebbero visto sparire la sigla D O C G e il marchio DOC, è stato possibile continuare ad utilizzare le sigle vecchie accanto al marchio DOP (DOC / D O C G).
A tiolo esemplificativo, sono vini DOP: Costa d’Amalfi, Falanghina del Sannio, Fiano di Avellino, Franciacorta, Primitivo di Manduria, ecc. L’elenco completo dei vini italiani DOP è reperibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


COME SI OTTIENE IL MARCHIO DOP

Ai sensi dell’art. 32 della legge 238/2016il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché’ delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, (…) e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell’Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.”.
Il lungo procedimento per ottenere la certificazione D.O.P., prevede quindi una duplice fase, la prima avanti alle autorità italiane e la seconda avanti alle autorità comunitarie.
Il comitato promotore, ossia l’associazione che raggruppa e rappresenta i produttori e i trasformatori del prodotto, invia una richiesta al Mipaaf (Ministero delle politiche agricole e forestali) allegando alcuni documenti a sostegno della domanda (l’atto costitutivo del comitato, il disciplinare di produzione, una relazione sulla produzione, il marchio e il logo, il nome dell’organismo garante e di controllo).
Segue la fase istruttoria, che termina con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del disciplinare, ed un tavolo tecnico tra il ministero e le parti interessate.
Nella seconda fase, l’iter per la certificazione D.O.P. avviene avanti alla Commissione Europea, per una seconda istruttoria, al termine della quale il prodotto viene iscritto all’albo comunitario.
L’ottenimento della certificazione D.O.P. consente l’apposizione sul prodotto il marchio DOP (uguale in tutta l’Unione Europea). Tale marchio è costituito da un simbolo simile ad un sole giallo e rosso, al cui interno in forma circolare troviamo la dicitura “Denominazione di Origine Protetta”. In passato i colori del simbolo erano il giallo e il blu ma si è reso necessario cambiarli per non confondere i prodotti con marchio DOP con i vini IGP.


QUALI NORME TUTELANO IL VINO D O C G E LE ALTRE CERTIFICAZIONI VINICOLE

Con la legge n. 238 del 12 dicembre 2016, è stata introdotta nel nostro ordinamento nazionale la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, vengono considerati appartenenti al patrimonio nazionale e costituiscono un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare sotto tutti gli aspetti, ovvero di sostenibilità sociale, economico, produttivo, ambientale e culturale (art. 1). La legge regolamenta la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine (D O C G / DOC / DOP, ecc…), le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli. In merito al sistema sanzionatorio ci si riferisce alla normativa europea contenuta nel Regolamento UE n. 1308/2013.


QUALI SONO I MARCHI DI QUALITÀ DEI VINI ITALIANI: IL VINO D O C G E IL VINO DOC

Tra i marchi di qualità dei prodotti italiani, quelli relativi all’ambito vitivinicolo sono caratterizzati da una serie di peculiarità che comportano diversificazioni normative.
I primi marchi finalizzati a segnalare la provenienza territoriale dei vini italiani , come il vino DOCG o il vino DOC, erano di rilevanza nazionale.
In seguito alla riforma dell’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo del 2010, come già accennato, i marchi dei vini D O C G, DOC e IGT, sono stati “assorbiti” dai marchi di rilevanza europea DOP e IGP. Come indicato all’art. 28 della L. 238/2016, “Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP.
Come già rilevato, le diverse diciture possono essere entrambe presenti sul prodotto.
L’indicazione del vino D O C G va inserita sull’etichetta della bottiglia di vino obbligatoriamente, e consiste o nell’indicazione della zona viticola o nella combinazione tra i nome della zona viticola e il nome storico del prodotto (ad esempio i vino Nobile di Montepulciano che prende tale denominazione perché storicamente questo è il nome con in quale è conosciuto il vino prodotto a Montepulciano).


I MARCHI D O C G E DOP: COSA CI DICE LA NORMATIVA ITALIANA SUI MARCHI QUALITATIVI

La legge n. 238/2016 all’art. 3 indica espressamente che:
c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
d) con le sigle «D O C G» e «DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
e) con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle «D O C G» e «DOC»;
f) con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende l’espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP…
Inoltre l’art. 26 di detta legge rinvia al Regolamento UE n. 1308/2013 sul marchio DOP e IGP, per quanto riguarda la definizione di “denominazione di origine” (quindi relativa al vino D O C G ed al vino DOC) e di “indicazione geografica” dei prodotti vinicoli. Inoltre, il marchio DOP e quello dei vini IGP, sono attribuiti alle condizioni previste dalla vigente normativa dell’Unione europea e dalla legge n. 238/2016.
Al 2021, i vini D O C G italiani sono 78. Per fare qualche esempio, sono classificati D O C G i vini come il Greco di Tufo, il Brunello di Montalcino, l’Aglianico del Taburno, il Taurasi, il Vermentino di Gallura, ecc…


COS’È IL VINO D O C G

L’acronimo D O C G sta ad indicare “Denominazione di Origine Controllata e Garantita”.
Il marchio D O C G è una certificazione ulteriore, che viene attribuita al vino DOC sulla base di alcuni requisiti, indicati all’art. 33 della legge 238/2016. Pertanto, non tutti i prodotti D.O.C. diventano D O C G in quanto, per ottenere la certificazione D O C G è necessario attraversare un particolare procedimento:

  • il vino DOC, per diventare un vino D O C G, deve essere dotato del marchio DOC da almeno sette anni (e non più dieci);
  • il vino D O C G deve essere dotato un particolare pregio, riconosciuto sia nel territorio nazionale che fuori, “per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita”;
  • il marchio DOCG deve essere rivendicato da un certo numero di produttori di vino o conduttori di vigneti;
  • Il disciplinare dei vini DOCG italiani deve essere più restrittivo rispetto a quello dei prodotti D.O.C. di provenienza.
  • Infine, il vino D O C G ed il vino DOC non devono essere prodotti, anche solo in parte, “da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie americane o asiatiche”.


QUALI SONO LE ULTERIORI SPECIFICAZIONI E MENZIONI DEL VINO D O C G

Oltre al marchio, il vino D O C G può avvalersi di ulteriori specificazioni e menzioni, anche indicando i vitigni e l’annata di produzione. Questo aspetto è regolato dall’art. 31 della legge 238 del 2016.
Le specificazioni «classico» (per i vini DOCG e DOC non spumanti) e «storico» (per i vini DOCG e DOC spumanti) possono essere applicate con riferimento alla zona di origine più antica. A questi vini può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denominazione.
La specificazione «riserva» può essere attribuita al vino D O C G ed al vino DOC sottoposto ad un periodo di invecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a

  • due anni per il vino D O C G rosso ed il vino DOC rosso;
  • un anno per il vino D O C G bianco, il vino DOC bianco ed il vino spumante ottenuto con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»;
  • infine tre anni per il vino spumante ottenuto con rifermentazione naturale in bottiglia.

Può attribuirsi l’indicazione «superiore», per i prodotti D.O.C. ed i vini DOCG italiani aventi “caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché: a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento in volume; b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento in volume”.

d o c g


QUANDO IL VINO D O C G PUÒ CHIAMARSI “GRAN SELEZIONE”

Può essere attribuita l’indicazione «gran selezione» per il solo vino D O C G (e non anche per il vino DOC) a condizione che:

  • sia ottenuto esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice;
  • presenti caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore»;
  • sia sottoposto ad un periodo d’invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione.

Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite ai vini igt, DOC e DOCG italiani tranquilli, compresi quelli “da uve stramature” e “da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.
La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita ai soli vini IGT.
La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione del vino D O C G e del vino DOC ottenuto dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché:

  • sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ex art. 37;
  • la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente;
  • sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione.


COME SI OTTIENE LA CLASSIFICAZIONE DI VINI D O C G

Le regole e i presupposti per poter attribuire il marchio D O C G, indicate nel disciplinare di produzione del vino D O C G, indicate all’art. 35 della L. 238/2016, sono molto particolari e rigide: è prevista una serie di passaggi ed esami stringenti, adibiti a garantire la massima qualità del prodotto da classificare come vino D O C G.
Oltre al legame con la tradizione locale del territorio di produzione, è previsto ad esempio, l’uso di contenitori di capacità inferiore ai cinque litri, ed il contrassegno dello Stato a garanzia di origine. Inoltre, prima di poterli immettere sul mercato, i vini con il marchio D O C G vengono sottoposti ad una serie di analisi chimico-fisiche, nonché ad esami organolettici, adibiti a verificare che siano stati rispettati tutti i passaggi ed requisiti richiesti dal disciplinare di produzione. L’esame organolettico viene ripetuto anche in fase di imbottigliamento per ogni singola partita, oltre all’analisi sensoriale eseguita da una commissione qualificata (tramite l’assaggio del prodotto finale).
Tali modalità di produzione garantiscono l’estrema qualità del prodotto vinicolo classificato come D O C G.


COSA SI INTENDE PER VINO IGP E QUAL È LA DIFFERENZA COL VINO D O C G

Il marchio di un vino IGP, acronimo di “ Indicazione Geografica Protetta” fa riferimento ad un prodotto legato ad una determinata zona del Paese.
L’art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Reg. CE n. 510/2006, stabilisce che: “Ai fini del presente regolamento, si intende per:

  • a) «denominazione d’origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: —originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e —la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
  • b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: —come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e —del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e —la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Quindi, contrariamente a quanto detto per il i vini DOCG italiani, il legame tra vini IGP e territorio è meno stringente, potendosi riferire, ad esempio, ad una sola fase della produzione e non all’intera filiera.
Per poter parlare di vino IGP, è sufficiente che parte della produzione sia avvenuta in una determinata zona geografica. Ciò non toglie l’elevata qualità e determinate caratteristiche del vino ipg. A titolo esemplificativo, sono vini ipg italiani: Terre di Chieti, Bianco del Sillaro, Colli di Salerno, ecc… L’elenco completo dei vini italiani ipg è reperibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Anche per tale tipologia di vini ipg, i produttori devono rispettare pedissequamente rigide regole indicate nel disciplinare di produzione, infatti, ciò sarà poi vagliato da un apposito organo di vigilanza.


COME SI DEFINISCE IL TERRITORIO DEL VINO D O C G, DEL VINO DOC E DEL VINO IGP

I vini DOCG italiani, come anche i vini IGP ed i prodotti D.O.C. sono legati, in misura variabile, al territorio nel quale vengono prodotti.
Le zone di produzione delle denominazioni di origine, possono comprendere anche quelle limitrofe o adiacenti, purché vi siano le stesse condizioni ambientali, la stessa tipologia di vitigni, siano praticate le stesse tecniche di coltivazione e i vini prodotti in tali aree abbiano eguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
Inoltre, le denominazioni geografiche che devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini D O C G o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, devono essere conformi non solo alla normativa nazionale ma anche a quella dell’Unione europea sui vini IGP.
Le denominazioni di origine possono prevedere zone più circoscritte rispetto a quelle di tradizionale produzione, comunemente denominate “sottozone”.
Per i vini DOP, è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve. (art. 29, l. n. 238/2016). Invece, per i vini D O C G e per i vini con marchio DOC, è possibile utilizzare sull’etichetta un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli singoli disciplinari di produzione, purché tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni D O C G e DOC.


VINO D O C G: QUANDO POSSONO ESSERCI PIÙ CERTIFICAZIONI NELLA STESSA ZONA

Una questione molto particolare si verifica nei casi in cui vi siano vini D O C G e vini DOC all’interno della stessa area geografica. Il rapporto tra territorio e certificazioni di qualità non è univoco ed all’interno dello stesso ambito territoriale, possono coesistere certificazioni di prodotti diversi.
L’art. 30 della legge n. 238/2016 stabilisce che “Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere DO e IG”. Può essere condiviso lo stesso nome geografico sia da più vini D O C G che da più vini DOC o IGT (ovvero, indicazione geografica tipica), ma a condizione che le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con tale nome geografico utilizzato.
In questi casi in zone più ristrette o nell’intera area di un marchio DOC individuato con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini D O C G o vini DOC diversi, purché i vini D O C G siano regolamentati da disciplinari di produzione più rigidi e stringenti e, soprattutto i D O C G riguardino tipologie di prodotti vinicoli particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione (art. 30, l. n. 238/2016).
Il riconoscimento di una denominazione d’origine esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come vino igt e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazione di origine e delle IG, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.


COS’È IL COMITATO NAZIONALE VINI E QUALI SONO LE SUE ATTRIBUZIONI

Il comitato nazionale vini DOP e IGP è un organo del Ministero, disciplinato dall’art. 40 della legge n. 238 del 2016. Le competenze (consultive e propositive) di tale comitato nazionale hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei vini DOP e dei vini IGP. Infatti, esprime il proprio parere, secondo le modalità previste dalla presente legge o su richiesta del Ministero, su ogni questione relativa al settore vitivinicolo e collabora attivamente con gli organi statali e regionali preposti all’osservanza della normativa vigente e dei disciplinari di produzione.
Il comitato si compone di un presidente e da una serie di membri nominati direttamente dal Ministro, tra questi abbiamo tre funzionari del Ministero; tre esperti, particolarmente competenti in materie tecniche, scientifiche e legislative attinenti al settore della viticoltura e dell’enologia; due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni; un esperto nel settore vitivinicolo designato dall’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; un membro designato dall’unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse; un membro designato dall’Associazione enologi enotecnici italiani; un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari, in loro rappresentanza; tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative; due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e delle cooperative agricole ed infine, due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli.
I membri indicati restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un massimo di due vote, inoltre, durante il periodo nel quale sono in carica non possono svolgere funzioni dirigenziali o di responsabilità all’interno di organismi di certificazione dei vini o di altre organizzazioni aventi simili attribuzioni che creerebbero un palese conflitto di interesse.

 

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