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Il falso d’autore

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Il falso d’autore e la tutela del diritto d’autore

Il falso d’autore: la guida completa.

Sempre più di frequente negli ultimi anni si sta sviluppando il mercato relativo al falso d’autore di opere d’arte, anche di quadri su tela. Chiunque, appassionato d’arte, subisca il fascino di un quadro famoso e di dipinti d’autore, per sopperire alla mancanza degli inaccessibili originali, si riversa sull’acquisto di un falso d’autore.
Lo sviluppo della tecnologia digitale ha sicuramente favorito e facilitato la diffusione di falsi d’autore, non solo per quanto concerne la riproduzione di dipinti d’autore (ad esempio di un quadro famoso), ma anche nell’ambito delle opere d’arte multimediali.
La tutela contro il falso d’autore copre anche la sfera penale. Sono previste sanzioni penali non solo per le persone fisiche, ma in base al d.lgs. 231/2001, anche in capo alle società che sfruttano illegittimamente opere d’arte quali dipinti d’autore o altri falsi d’autore di quadri su tela.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


COSA SI INTENDE PER FALSO D’AUTORE O COPIA D’AUTORE

Per falso d’autore si intende una copia d’autore, ossia una copia di un’opera d’arte, ad esempio di un quadro famoso talmente ben realizzata e veritiera da confondersi con l’originale. A voler essere precisi un falso d’autore è un’opera contraffatta che viene però presentata come originale, la copia d’autore invece rivela chiaramente la sua natura di replica. Tali riproduzioni di dipinti d’autore, realizzate da artisti contemporanei vengono sempre più spesso esposte, al fine di arricchire sale d’attesa, salotti, uffici ecc.
Il falso d’autore, detto in altre parole, rappresenta una riproduzione, fatta con l’intento, spesso fraudolento, di fingerla come originale.
Peraltro, vi sono ipotesi in cui anche esperti di dipinti d’autore possono non riuscire a distinguere le copie d’autore realizzate dai c.d. “falsari”, ossia individui che riproducono dipinti d’autore con una capacità tale da riuscire ad eguagliare la bravura dell’autore stesso.


QUALI PROBLEMATICHE SOLLEVA UN FALSO D’AUTORE

Sebbene il talento dell’artista di falsi d’autore non sia messo in discussione, è però da tenersi in considerazione la circostanza che nelle ipotesi di copie d’autore si sia di frequente in presenza di riproduzioni di un quadro famoso che non sono autorizzate. In tale eventualità di falsi d’autore, ad esempio di statue o di quadri su tela, è necessario quindi fare riferimento ad alcune previsioni normative.
Dalla lettura della legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) e dalla lettura di alcuni articoli del codice civile (artt. 25752583) si comprende come il nostro ordinamento accordi all’autore di un’opera d’arte (nel caso della trattazione in esame, di un quadro famoso, ma potrebbe essere anche non conosciuto al pubblico) tutela dal falso d’autore mediante il riconoscimento di una serie di diritti morali e diritti patrimoniali sull’opera stessa.
I diritti morali sono inalienabili, imprescrittibili, non sono sottoposti a termine, sono esercitabili anche dopo la cessione dei relativi diritti patrimoniali e hanno l’obiettivo di proteggere la personalità dell’autore.
Si tratta inoltre di diritti patrimoniali, cioè che, come vedremo, concernono lo sfruttamento economico dell’opera d’arte.
A seguito della morte dell’artista dei dipinti d’autore tali diritti potranno essere fatti valere dagli eredi.


QUALI SONO LE OPERE TUTELATE DAL FALSO D’AUTORE

In base all’art. 2575 c.c. “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Rientrano pertanto in questo elenco, ad esempio, i dipinti d’autore.
Tale disposizione è ripresa dall’art. 1 della legge sul diritto d’autore (LDA) che aggiunge, al secondo comma, i software per elaboratore, come opere letterarie, nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.


COSA SONO I DIRITTI MORALI DELL’OPERA D’ARTE A TUTELA DA UN FALSO D’AUTORE:

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il diritto d’autore si compone di una serie di diritti morali e patrimoniali.
I diritti morali sono indicati agli articoli 20 e seguenti della Legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633.
Più nel dettaglio, nell’ambito dei diritti morali si elenca:
– La paternità dell’opera, (art. 20 LDA) ossia il diritto di rivendicare la propria qualità di autore. Il falso d’autore consiste proprio in un plagio, ossia una violazione del diritto di paternità, a cui possono poi ricollegarsi altre violazioni, ad esempio dei diritti patrimoniali, se il falso d’autore viene sfruttato per fini commerciali. Tale diritto è esercitabile anche successivamente alla vendita dell’opera e nei confronti dell’eventuale committente;
L’integrità dell’opera, (art. 20 LDA) ossia la possibilità dell’artista di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera, che sia tale da recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione;
– La pubblicazione, (art. 24 LDA) ossia il diritto esclusivo dell’autore di decidere se pubblicare l’opera o meno, diritto esercitabile anche dagli eredi salvo diversa previsione dello stesso;
– Il diritto di ritirare l’opera dal commercio, (art. 142 LDA) diritto spettante all’autore in modo esclusivo con possibilità di avvalersene solo quando ricorrono gravi ragioni morali e con conseguente indennizzo del titolare dei relativi diritti economici.
Essendo legati alla personalità dell’autore, di cui vengono riconosciuti come una proiezione, i diritti morali non hanno una scadenza e non possono essere trasferiti neppure in presenza di accordo delle parti.
Occorre tuttavia osservare che, come vedremo successivamente, i diritti morali ricevono una tutela minore anche nei confronti del falso d’autore: per questi sono infatti previste le medesime azioni di merito e cautelari previste a tutela dei diritti patrimoniali, ma con le limitazioni descritte agli articoli 169 e 170 LDA.


COSA SONO I DIRITTI PATRIMONIALI DELL’OPERA D’ARTE

Per quanto riguarda invece i diritti patrimoniali, questi consentono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e di beneficiare dei conseguenti benefici economici. La durata dei diritti all’utilizzazione economica si estende per tutta la vita dell’autore e prosegue fino a 70 anni dopo la sua morte in base all’art. 25 LDA. Una volta terminato detto termine, l’opera diventa di pubblico dominio e di libero utilizzo, senza necessità di alcuna autorizzazione o compenso. Nell’ipotesi in cui l’opera sia realizzata da più di un autore ( cd opera collettiva), il termine si calcola facendo riferimento al coautore deceduto per ultimo.
Tra i diritti patrimoniali si elencano:
– la riproduzione, ossia il diritto dell’artista di autorizzare o meno le copie, in qualunque modo e forma, delle sue opere. L’organizzatore di una mostra d’arte non può quindi riprodurre le opere esposte in un catalogo senza la previa autorizzazione dell’artista;
– il seguito, ossia il diritto dell’autore ad un compenso relativo alle vendite nei canali ufficiali dei mercati d’arte;
– la pubblicazione, ossia il diritto di porre in commercio la propria opera con finalità di lucro, diritto che si esaurisce in capo all’autore in seguito alla prima vendita dell’opera;
– la diffusione/comunicazione, ossia il diritto di comunicare l’opera a distanza tramite tv, satellite, reti telematiche, ecc.;
– il noleggio e il prestito, ossia il diritto esclusivo dell’autore di cedere le proprie opere per un periodo limitato di tempo, in cambio di un beneficio economico.
Peraltro, si è già detto che i diritti d’autore sull’opera restano in capo all’artista finché in vita, e successivamente alla morte, si trasmettono agli eredi per altri 70 anni.
Essi non vengono ceduti tramite la vendita dell’opera, salvo diverso accordo delle parti con contratto.


COSA VIOLA CHI REALIZZA UN FALSO D’AUTORE

Chi riproduce un quadro famoso di un autore in vita o che è morto da meno di settant’anni viola quindi (salvo quanto sarà detto nei paragrafi successivi) il diritto d’autore, detenendo i creatori dei dipinti d’autore sia diritti morali (in primo luogo il diritto di paternità) che economici in relazione allo sfruttamento della propria opera.

In particolare, assume rilievo il summenzionato diritto di seguito (diritto irrinunciabile per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte), il quale comporta il diritto di ricevere una percentuale sul prezzo pagato per l’opera nelle vendite, acquirente o intermediario un professionista del mercato dell’arte.
Premesso tutto quanto sopra, chi acquista un quadro famoso ha il solo diritto di proprietà del medesimo che comporta il solo di diritto di esporlo in casa propria e di detenerlo. Viceversa, il proprietario non potrà esporre il quadro al pubblico senza previa autorizzazione dell’autore, dei suoi eredi o del diverso titolare dei diritti di sfruttamento economico (come ad esempio una fondazione). Per lo stesso principio il nuovo proprietario non potrà noleggiare il quadro o darlo in prestito, né potrà autorizzarne la riproduzione. Non potrà autorizzare la ripresa del quadro in filmati, documentari o semplici fotografie. Non potrà assolutamente distruggere l’opera o modificarla, in quanto trattasi di diritti morali inalienabili dell’autore.

Se questa è la tutela offerta dal nostro ordinamento alle opere d’arte, si comprende allora come nel caso di un falso d’autore rappresentante un quadro famoso, sussista una chiara violazione diritto d’autore che è riconosciuto su ogni opera dell’intelletto, più generalmente indicabile come copyright. Tale diritto, come detto sopra, conferisce all’autore non solo il diritto ad attribuirsi la paternità dell’opera, ma anche quello al suo sfruttamento economico.


QUALI AZIONI SONO POSSIBILI CONTRO IL FALSO D’AUTORE

Il sistema della tutela del diritto d’autore, anche contro le ipotesi di falso d’autore, è delineato negli articoli 156 e seguenti LDA.
L’art. 156 LDA disciplina le azioni di accertamento e di interdizione, concesse a chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante oppure intende impedire la continuazione di una violazione già avvenuta. Contro chi commette un falso d’autore, oppure ne sfrutta i diritti economici (pensiamo ad esempio ad una galleria che ospita falsi d’autore di quadri su tela) e sulla base anche solamente di un pericolo fondato di sfruttamento illegittimo dei falsi d’autore, è possibile, da un lato, chiedere di accertare la paternità dell’opera d’arte e dall’altro impedire (o imporre la cessazione) dell’illegittimo sfruttamento economico. Inoltre, “il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.
Vi è poi un’azione inibitoria (art. 157 LDA), per la quale la rappresentazione o l’esecuzione di un’opera adatta a pubblico spettacolo, può essere proibita, se manca il consenso scritto dell’autore.
Contro il falso d’autore di un quadro famoso o comunque di dipinti d’autore, l’art. 158 LDA stabilisce che può essere richiesto che “a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione” ed in particolare “gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione”. Sono le azioni di rimozione e distruzione, già previste dal codice civile, anche contro il falso d’autore, all’art. 2933 c.c.: “se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo”. In virtù del carattere assoluto del diritto d’autore, l’azione può essere rivolta anche a tutti coloro che detengono un falso d’autore, pur in buona fede, salvo che del falso d’autore sia fatto un uso esclusivamente personale (art. 159 comma 6 LDA).
Rimozione e distruzione del falso d’autore, a tutela del diritto morale di paternità, possono essere disposte “solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell’opera stessa o con altri mezzi di pubblicità” (art. 169 LDA). Pertanto, se il falso d’autore consente, per sua natura o in base alle circostanze, di essere modificato, non si potrà esercitare l’azione ex art. 158 LDA.


QUALI SONO LE AZIONI CAUTELARI E I PROVVEDIMENTI D’URGENZA CONTRO IL FALSO D’AUTORE

Contro lo sfruttamento illegittimo del falso d’autore, sono previste non solamente azioni di merito, ma anche azioni cautelari, cioè che prescindono da un vero e proprio accertamento della violazione del diritto d’autore, essendo sufficiente un “fumus” e cioè un fondato sospetto e la sussistenza di un “pericolo” rilevante, anche al fine di salvaguardare le prove relative alla contraffazione.
In particolare (art. 161 LDA) del presunto falso d’autore può essere chiesta una perizia (per valutare se si tratta effettivamente di un falso d’autore), la descrizione, l’accertamento, ed addirittura il sequestro, a meno che il falso d’autore non sia detenuto esclusivamente per l’utilizzo personale (art. 162 LDA).
Vengono inoltre richiamate le disposizioni del codice di procedura civile in ordine alla disciplina del sequestro (art. 670 c.p.c. e seguenti) e dei provvedimenti d’urgenza contro il falso d’autore, regolati dagli art. 700 c.p.c. e seguenti.
Soprattutto, ai sensi dell’art. 669 undecies c.p.c., il giudice può imporre, a chi richiede il sequestro del falso d’autore, una cauzione, per l’eventuale risarcimento dei danni, nel caso in cui la misura cautelare richiesta si rivelasse nel giudizio di merito, infondata.
Ai sensi dell’art. 163 LDA può essere richiesta contro il falso d’autore, in via cautelare, anche l’inibitoria di qualsiasi attività, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Su richiesta, il giudice può fissare “una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”.


IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DAL FALSO D’AUTORE

Le misure riparatorie più rilevanti che si possono ottenere contro il falso d’autore sono il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese della parte soccombente (art. 166 LDA).
È solo il caso di osservare che in tema di responsabilità, quella derivante dal falso d’autore è spesso valutata, dalla giurisprudenza, non tanto alla luce dell’art. 2043 cod. civ., ma come responsabilità oggettiva ex art. 2050 cod. civ., che cioè prescinde dalla buona fede (o “colpa”) del contraffattore autore della violazione.
In punto di risarcimento del danno causato dal falso d’autore, questo riguarda sia i diritti morali ex art. 2059 cod. civ., che i diritti patrimoniali ex art. 2043 cod. civ. e art. 158 LDA, di cui, in base all’art. 1223 cod. civ. viene risarcito non il danno emergente, ma il lucro cessante, consistente nel mancato guadagno per lo sfruttamento dell’originale (il cosiddetto “prezzo del consenso” ovverosia il prezzo che il titolare avrebbe richiesto nel caso specifico per l’uso delle proprie opere) e/o negli utili conseguiti dall’illecito sfruttamento del falso d’autore, da parte dell’autore della violazione.
Nella gran parte dei casi, il danno (danno morale e lucro cessante) viene liquidato in via “equitativa” (artt. 1226 e 2056 c.c.), vista la difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, pur tenendo conto di tutte le conseguenze della contraffazione del falso d’autore, pregiudizievoli per il titolare.
Tuttavia, è appena il caso di notare che l’art. 158 non arriva a duplicare il contenuto dell’art. 125 codice della proprietà industriale, secondo cui l’intero profitto dell’illecito sfruttamento del marchio o brevetto deve essere riversato in capo al soggetto danneggiato.


DOVE SI COLLOCA LA DISCIPLINA PENALISTICA DEL FALSO D’AUTORE

Premessa la disciplina civilistica, volta già di per sé a scongiurare falsi d’autore di quadri su tela, occorre poi conoscere se e a quali conseguenze penali vada incontro chi realizza un falso d’autore, ad esempio, di un quadro famoso. La tutela penale del diritto d’autore è collocata agli articoli 171 LDA e seguenti e, quando si tratta di un quadro famoso o dipinti d’autore di rilevante interesse storico e culturale, anche dall’art. 178 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio). Inoltre, possono assumere rilevanza altre fattispecie, contenute nel codice penale, come la truffa, l’incauto acquisto, la ricettazione oppure, quando si tratta di contraffazione del “made in Italy”, il reato ex art. 473 codice penale.
Generalmente, la “filiera” criminale è costituita sia da coloro che di fatto contraffanno, alterano o riproducono l’opera, sia da coloro che ne certificano l’autenticità. Con riferimento a quest’ultimi si tratta di persone titolate per l’autentica di quadri o di soggetti che presentano rapporti di collaborazione con le fondazioni dell’artista di cui si riproduce un falso d’autore e quindi autorizzate a rilasciarne il certificato di autenticità. Per lo stesso principio le previsioni sanzionatorie si estendono anche a quei soggetti che, seppure consapevoli di essere in presenza di falsi d’autore, si pongono quali intermediari per l’acquisto da parte di terzi interessati (frequentemente si tratta di associazioni per delinquere con la finalità di commercializzazione di opere d’arte contraffatte, alterate o riprodotte).
Altri reati che possono emergere, parlando di falso d’autore, sono quelli inerenti alla tutela della proprietà industriale. Ci si riferisce al mercato di prodotti industriali contraffatti, abbigliamento e tutto ciò che rientra nel “made in Italy”, in primis. L’art. 473 codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000, chi, “potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”, mentre ai sensi del comma 2, chi “contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati” rischia la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Nei confronti del falsario, poi, è ravvisabile il reato di truffa ex art. 640 codice penale, che prevede la reclusione da tre a sei anni e la multa da 51 euro a 1032 euro.


COSA SI RISCHIA PER UN FALSO D’AUTORE

L’art. 171 LDA punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 una serie di comportamenti, tra cui la riproduzione, la diffusione o il commercio, anche attraverso la rete di internet, di un’opera altrui, senza la relativa autorizzazione.
Se i reati sono commessi “sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.
Altre fattispecie penali sono più specifiche, come ad esempio nei casi in cui il falso d’autore si riferisca ad un software o una banca dati (art. 171 bis LDA).
Ancora, ai sensi dell’art. 171 ter comma 2 lett. a) LDA “È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.


QUALI SONO LE SANZIONI PER I FALSI D’AUTORE DI OPERE DI INTERESSE STORICO E CULTURALE

Il nostro ordinamento ha poi previsto per la prima volta il reato di falso delle opere d’arte con l’introduzione della legge del 20 novembre 1971 n. 1062, avente ad oggetto «Norme penali sulla contraffazione ed alterazione di opere d’arte». Prima di tale legge, infatti, l’ordinamento non prevedeva alcuna sanzione per il reato di falsi d’autore e la tutela veniva così assicurata dalla giurisprudenza la quale riteneva di poter estendere alle condotte di falso d’autore le sanzioni previste in materia di diritto d’autore.
È a tal proposito che è entrato in scena il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con particolare riferimento all’art. 178 rubricato «Contraffazione di opere d’arte». L’attività di falsificazione di opere d’arte, e di dipinti d’autore in particolare, rappresenta una gran parte degli illeciti in materia di reati contro il patrimonio culturale, e ciò che l’ordinamento mira a scongiurare non si limita alla realizzazione di copie d’autore in sé, ma si estende all’incriminazione di fattispecie criminose connesse, che alimentano un “mercato illegale”.


COSA PREVEDE LA DISCIPLINA PENALISTICA DEL FALSO D’AUTORE

Scendendo nel dettaglio, con il summenzionato art. 178 è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099, chi:
a) contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico al fine di trarne profitto. La contraffazione avviene quando il soggetto autore del reato realizzi una copia d’autore di un quadro famoso spacciandola come originale nella vendita. Siamo quindi in presenza della manifestazione più classica del falso d’autore. Per alterazione si intende invece l’apposizione di modifiche ad un’opera originale, tramite interventi specifici sulla stessa, mentre con riproduzione si fa riferimento alla duplicazione di copie d’autore di un quadro famoso poi vendute per autentiche. Nell’ambito delle condotte illecite sopra descritte, quella della riproduzione è forse quella che statisticamente viene realizzata con maggiore frequenza, che si avvale della compiacenza di esperti dell’artista, che ne certificano fraudolentemente l’autenticità.
b) commercia, o detiene per farne commercio, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico, rappresentandoli come autentici;
c) conoscendone la falsità, autentica le opere o gli oggetti contraffatti, alterati o riprodotti di cui sopra. Si è già accennato sopra come le fondazioni di alcuni artisti abbiano al loro interno esperti (critici, storici d’arte ecc.) che certificano l’opera tramite l’autentica di quadri. È facile comprendere come la condotta tenuta di tali individui apporti un grande ausilio alla realizzazione del reato, soprattutto nella sua dimensione economica: fornendo al falso d’autore il certificato di autenticità, sarà più facile trovare un acquirente disposto ad acquistarlo.
d) accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici le opere o gli oggetti contraffatti, alterati o riprodotti di cui sopra, con qualsiasi mezzo. Questa “norma di chiusura” trova applicazione laddove non sia applicabile la fattispecie di cui alla lettera c) e fa riferimento a tutti quei soggetti che accreditano il falso d’autore come autentica, mediante una semplice scrittura.
Se i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività commerciale, la pena è aumentata e la condanna comporta l’applicazione della interdizione dalla professione. Inoltre, è disposta la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani a diffusione nazionale e in tre località diverse, nonché la confisca delle opere false.
L’art. 178 D.lgs. n. 42/2004 richiede il dolo specifico: l’autore del reato deve agire nell’intento di trarre profitto o porre in commercio il falso d’autore. Nel caso in cui un soggetto realizzi una copia d’autore per tenerla nella sua abitazione, senza porla in vendita, egli non risponderà del reato in esame.


QUANDO IL FALSO D’AUTORE NON COSTITUISCE REATO

Il successivo art. 179 del D.lgs. n. 42/2004 prevede poi alcune ipotesi di non punibilità, escludendo dunque alcune specifiche condotte dalla sanzione penale.
La sanzione penale è sicuramente esclusa nel caso in cui i falsi d’autore siano espressamente dichiarati non autentici, all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante atto scritto o dichiarazione. Come già anticipato infatti, dal momento che viene meno il dolo del soggetto, il reato non è ritenuto sussistente. Il falso d’autore è perfettamente lecito, quando sia certificato come tale (cioè, quando non sia spacciato per originale) e rispetti la normativa sul diritto d’autore (in particolare, il termine di settant’anni dalla morte dell’autore dell’originale).
Si comprende come non sia sufficiente, per escludere il reato di contraffazione, il fatto che l’opera non risulti qualificata come autentica, occorrendo invece che essa venga dichiarata in maniera chiara ed esplicita come di opera falsa. Peraltro, relativamente a tale punto, è interessante vedere quale sia stato l’orientamento della giurisprudenza.

In merito all’esclusione della punibilità del falso d’autore, merita fare cenno a una sentenza della Corte di Cassazione, che ha specificato che “la consegna al compratore del cosiddetto “certificato di falso d’autore” non è una sorta di garanzia sulla qualità artistica della copia stessa, come spesso viene fatto credere, ma costituisce un adempimento ad un preciso obbligo di legge” (Cass. pen., sent. n. 39474 del 24/09/2008).

Così, se un falso d’autore è messo in mostra e commercializzato, affermando in modo espresso che si tratta di una riproduzione di un quadro famoso, si esclude la punibilità della condotta. Occorre però dichiarare espressamente all’atto della esposizione o della vendita che le copie d’autore non sono autentiche, mediante annotazione scritta sui falsi d’autore o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia d’autore o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. È richiesto dunque a tali fini il rilascio di una sorta di “certificato” di falso d’autore.


QUANDO IL FALSO D’AUTORE NON COSTITUISCE REATO SECONDO LA GIURISPRUDENZA

Un’altra ipotesi di non punibilità è stata poi prevista dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. III pen., sent. n. 26710 del 24/03/2011), la quale ha affermato che la punibilità di falsi d’autore di quadri su tela è esclusa laddove il falso d’autore sia di natura grossolana, ossia la falsità risulti così evidente in ragione appunto della grossolanità della contraffazione al punto che l’opera venga riconosciuta come falsa non già da un esperto d’arte tramite autentica di quadri, ma anche da un normale compratore aspirante all’acquisto.

Peraltro, in una pronuncia meno recente, la Suprema Corte ha già fatto riferimento ad un’ipotesi in cui la perfetta riproduzione dell’originale non costituisce illecito. Nello specifico, con la sentenza n. 29/1996, a proposito di sculture, la Corte ha stabilito che nel caso in cui queste siano ottenute da calco originale a opera di terzi e non dell’autore e poi esposte come originali, tale attività come non è illecita in quanto le sculture in oggetto rappresentano il risultato contenuto per il tramite di calchi originali. In linea generale, dunque, la legge riconosce una tutela solo ed esclusivamente alle opere per cui venga dichiarata espressamente la loro “non autenticità”, e non sempre. Laddove si sia in presenza di sculture ottenute da calco originale a opera di terzi e non dell’autore e poi esposte come originali, il giudice di legittimità ha reputato tale attività come non illecita in quanto “la riproduzione da parte del detentore legittimo della matrice non configura alcuna falsificazione, giacché l’opera resta autentica” (summenzionata sent. Cass. civ., n. 29/1996).


COSA RISCHIA CHI ACQUISTA INCONSAPEVOLMENTE UN FALSO D’AUTORE

Occorre ora prendere in considerazione l’ipotesi in cui un soggetto acquisti un falso d’autore, credendo però di essere in presenza di un quadro famoso originale.
A tal proposito la risposta è offerta dal D.lgs. n. 42/2004 che all’art. 64 che prevede che chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende queste opere, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime.
Ai sensi dell’articolo in esame quindi colui che vende quella che poi (tramite in genere un’autentica di quadri) si scopre essere una copia d’autore, è tenuto a rilasciare un’apposita certificazione circa l’autenticità o la provenienza del quadro famoso. Se il venditore fosse a conoscenza (celandola) dell’essere in presenza di una copia d’autore anziché di un quadro famoso originale, sorgerebbero i requisiti per la sussistenza delle fattispecie criminose già analizzate, oltre all’ipotesi di truffa ex art. 640 codice penale. Se il compratore acquistasse copie d’autore falsamente certificate come originali, a colui che le ha vendute, potrebbe anche essere richiesto il rimborso del prezzo e il risarcimento del danno, anche tramite l’esercizio dell’azione civile in sede penale contro il venditore.
falso d'autore


COSA SI RISCHIA PER L’ACQUISTO CONSAPEVOLE DI UN FALSO D’AUTORE

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’acquirente acquisti dipinti d’autore nella consapevolezza che si tratti di falsi d’autore, egli non potrà rivendicare nulla.

Ancora, nell’ ipotesi in cui il compratore acquisti un quadro famoso e il venditore gli rilasci il certificato di “probabile provenienza”, se in seguito si scoprisse di essere presenza di un falso d’autore (magari, a seguito di ulteriore autentica di quadri), è molto probabile che al compratore non verrebbe riconosciuto alcun diritto alla risoluzione del contratto a al rimborso del prezzo pagato.

Se nel certificato rilasciato viene esplicitata la non certa attribuzione del dipinto d’autore, l’acquirente accetta di sopportare il rischio di avere acquistato un falso d’autore.
Per chi intende acquistare un’opera d’arte, è comunque un onere accertarsi della sua provenienza. l’art. 712 codice penale sanziona, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro, l’incauto acquisto di chi, “senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza”.


COME PROTEGGERSI DA UN FALSO D’AUTORE

Come si comprende da quanto detto, non esiste un organo ufficiale che ha il compito di certificare, con un’autentica di quadri, l’originalità del quadro famoso oggetto della compravendita. I dipinti d’autore vengono infatti accompagnati, in genere, dal summenzionato certificato di autenticità, procurato dal venditore all’acquirente prima della vendita. Può capitare però che tali certificati di autentica di quadri non vengano consegnati, senza che il venditore incorra in alcuna responsabilità.
La cosa migliore, sia per la tutela del venditore sia per quella dell’acquirente, è dunque quella di avvalersi di un contratto redatto con l’ausilio di un avvocato in cui si individua l’oggetto del contratto stesso e le garanzie prestate in favore dell’acquirente.
In genere le parti, per evitare di incorrere in un incauto acquisto, possono ricorrere a tre strumenti diffusi nella prassi:
1) le expertise, ossia documenti ufficiali, relazioni riguardanti opere d’arte non contemporanea e/o moderna, che ne attestano le caratteristiche mediante una puntuale descrizione e allegazione di fotografie e rilievi sull’opera, sulle sue caratteristiche tecniche, sul suo stato di conservazione;
2) le perizie, ossia stime del valore di mercato attuale delle opere, redatte da periti iscritti nelle liste dei CTU accreditati presso tribunali;
3) i certificati di autenticità, i quali vengono in genere riservati alle opere d’arte contemporanee e vengono rilasciati direttamente dall’artista, se ancora in vita, oppure dalle fondazioni a cui fanno capo i congiunti, gli eredi e i critici d’arte laddove l’artista sia deceduto.


COSA HA AFFERMATO LA GIURISPRUDENZA RELATIVAMENTE AL CASO DI ACQUISTO DI UN FALSO D’AUTORE

A corroborare quanto già affermato nel paragrafo precedente è intervenuta la stessa Corte di Cassazione (sent. n. 1889 del 25/01/2018), affermando che la non autenticità di un’opera d’arte che sia venduta come autentica dà diritto alla risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio.
Inoltre, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno, quantificabile, salvo necessità di ricorrere a criteri equitativi di valutazione in caso di impossibilità nel calcolarla (ad esempio qualora non ci siano passaggi recenti sul Mercato delle aste di opere simili), come la plusvalenza teorica ottenibile dall’opera sul mercato a partire dall’acquisto fino al momento della liquidazione del danno.

Se necessitate di assistenza o consulenza in materia, lo Studio Legale degli Avv.ti Berti e Toninelli si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5. Offriamo assistenza e consulenza legale in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze. Potete scrivere la vostra richiesta inviando una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it oppure nel form presente a questo link.

 

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