divorzio breve

Il divorzio breve: cos’è e come si ottiene

Il divorzio breve

Cos’è il divorzio breve

Il presente articolo affronta e spiega la nuova legge sul divorzio breve in Italia.
Nel nostro Paese per porre definitivamente fine ad un matrimonio, nella maggior parte dei casi bisogna passare attraverso il procedimento per la separazione, per poi giungere al divorzio.
Fanno eccezione i rari casi di divorzio immediato, quando, dopo la celebrazione del matrimonio, un coniuge abbia commesso un reato particolarmente grave (ad esempio, reati puniti con l’ergastolo, reati sulla prostituzione, sulla violenza sessuale, incesto ex art 564 c.p. …).
Tra la separazione e l’inizio del procedimento per il divorzio deve intercorrere un periodo di tempo, che il legislatore nel 1970 aveva originariamente determinato fino a 7 anni, nell’art. 3 della legge 898/70.
Attraverso la legge n. 55 del 6 maggio 2015 (conosciuta anche come nuova legge sul divorzio breve) relativa alle “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, viene introdotto il divorzio breve in Italia. La principale novità di tale riforma è sostanzialmente la riduzione dei termini, o meglio, la riduzione del tempo di attesa tra la separazione legale e la possibilità di procedere con il divorzio. La tempistica varia in base alla tipologia di separazione intervenuta, ovvero, se consensuale o giudiziale.

Un’altra importante novità, come analizzeremo nelle prossime pagine, riguarda anche il momento dal quale viene meno il regime di comunione dei beni tra i coniugi, di cui all’art. 2 della nuova legge sul divorzio breve che è andato a modificare l’art. 191 cod. civ.
Per poter affrontare al meglio il tema specifico del divorzio breve, è opportuna anche una breve disamina degli istituti, delle procedure e delle modalità attraverso le quali, in Italia, è possibile metter fine agli effetti giuridici di un matrimonio; analizzando altresì l’applicabilità della disciplina del divorzio breve nell’ambito delle unioni civili introdotte, nel nostro ordinamento, con la famosa legge Cirinnà nel 2016.

Dopo brevi cenni al procedimento di separazione personale dei coniugi, analizziamo la disciplina del divorzio breve a chi si applica, quando e se è possibile ricorrere al divorzio breve con figli, e soprattutto quando si vuole ricorrere al divorzio breve a chi rivolgersi.

Esistono infatti diverse strade che i coniugi possono percorrere per addivenire in tempi rapidi al divorzio breve: quella avanti all’autorità giudiziaria, oppure le alternative, più rapide ed economiche, dell divorzio breve con negoziazione assistita e del divorzio breve in Comune.
L’articolo si sofferma anche sulle differenze tra il divorzio breve in Italia e l’annullamento del matrimonio.

Nello specifico i temi trattati sono:


COSA SONO IL DIVORZIO ED IL DIVORZIO BREVE IN ITALIA

Il divorzio è stato introdotto in Italia con la storica legge n. 898 del 1 dicembre 1970, entrata in vigore il 18 dicembre dello stesso anno.
Si tratta del procedimento che consente ai coniugi di sciogliere il matrimonio celebrato con rito civile, o far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario.
Tra i requisiti previsti precedentemente alla riforma del divorzio breve, l’art. 3 della legge 898/1979 richiedeva anche il decorso di almeno tre anni dalla separazione.
Con la legge n. 55 del 6 maggio 2015 (conosciuta anche come nuova legge sul divorzio breve) – recante “disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, è stato introdotto il divorzio breve in Italia. In tal modo, il legislatore italiano ha voluto avvicinare la normativa del divorzio breve a quella prevista negli altri paesi europei, come spiega un articolo di Ansa.it del 25 maggio 2015 presente a questo indirizzo .
Non si tratta di un vero e proprio procedimento alternativo al divorzio, ma si parla di divorzio breve riferendosi alla riduzione dei termini necessari per divorziarsi a seguito della separazione, a seguito della legge del 2015.
La normativa sul divorzio breve, oltre ad avere modificato alcune disposizioni contenute nella legge n. 898 del 1 dicembre 1970, è intervenuta anche sul disposto dell’art. 191 cod. civ., in materia di comunione dei beni tra i coniugi.


DI COSA PARLA LA RIFORMA DEL DIVORZIO BREVE

La legge sul divorzio breve è costituita da solo tre articoli. Il primo ha ad oggetto la modifica del tempo di separazione per poter ottenere il divorzio, il secondo l’anticipazione dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e il terzo le disposizioni di attuazione.


QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL DIVORZIO BREVE

Dopo la pubblicazione l’11 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale il divorzio breve è entrato in vigore il 26 maggio 2015.
Sin dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale il divorzio breve è stato largamente applicato (come risulta da un articolo del 01.12.2020 de Il Sole 24 Ore consultabile qui ) e già nel primo anno è stato riscontrato un aumento del 57% dei divorzi rispetto all’anno precedente.
Da subito la dottrina ha riscontrato problemi di coordinamento tra la nuova legge sul divorzio breve e quella sulla negoziazione assistita (ne abbiamo parlato in questo articolo ), entrata in vigore pochi mesi prima.


DIVORZIO BREVE: QUAL È LA DIFFERENZA TRA SEPARAZIONE E DIVORZIO

In Italia, separazione e divorzio sono due istituti del diritto di famiglia attraverso i quali è possibile decretare la fine di un matrimonio e dei suoi effetti giuridici (tranne quelli nei confronti dei figli). Molto spesso tali istituti vengono utilizzati come sinonimi, ma in realtà sono due momenti distinti e separati, che non possono essere confusi, soprattutto per gli effetti che si producono.
La separazione deve essere considerata come una fase momentanea di crisi coniugale, che può sfociare in una riconciliazione o, con il divorzio, nella definitiva rottura del rapporto.
Il divorzio invece è il momento in cui si rende definitivo e irrevocabile il venir meno dell’unione materiale e spirituale tra i coniugi. Si parla infatti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti giuridici in base alla tipologia di rito adottata per la celebrazione del matrimonio.


DIVORZIO BREVE: QUANTO COSTANO LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

Uno degli aspetti di maggiore interesse è quello economico.
Infatti, in sede di separazione viene solitamente previsto (dai coniugi se d’accordo o dal giudice in casi di disaccordo) l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più “debole”, mentre in sede di divorzio viene previsto il cosiddetto assegno divorzile.
I due hanno natura e funzioni diverse: l’assegno di mantenimento mira ad evitare squilibri reddituali tra i coniugi, l’assegno di divorzio invece ha lo scopo di consentire al coniuge più debole economicamente una certa autonomia ed indipendenza (infatti non avrà diritto all’assegno divorzile il coniuge che, seppur più debole, abbia un lavoro che gli garantisce autonomia).
La situazione cambia in presenza di figli che hanno, a loro volta, diritto al mantenimento finché non raggiungono l’indipendenza economica.
Ciò che differenzia questi due istituti dal punto di vista degli effetti, ha ripercussioni anche in materia successoria, per quanto riguarda la pensione di reversibilità e il tfr. Infatti, finché la coppia è semplicemente separata –seppur legalmente- in caso di morte di uno dei coniugi, il superstite gli succede come da disposizioni codicistiche. Con la separazione, inoltre, il coniuge superstite non perde il diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, neanche in caso di rinuncia all’eredità (v. Cass., sent. n. 260682018).


IL DIVORZIO BREVE E LE ALTRE MODALITÀ PER PORRE FINE AD UN MATRIMONIO

L’annullamento del matrimonio, a differenza del divorzio breve, cancella il vincolo coniugale considerandolo invalido sin dall’origine.
Ha effetti diversi dal divorzio breve anche la cessazione del matrimonio, che può per “cause naturali” come la morte di uno dei coniugi o la dichiarazione di morte presunta, se per oltre dieci anni non si hanno più notizie del coniuge.
Inoltre, nella scelta della modalità attraverso la quale chiudere un matrimonio, dovrà tenersi conto anche della tipologia dello stesso, ovvero se si tratti di un matrimonio civile (ufficializzato dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile), concordatario (celebrato innanzi ad un Sacerdote ma iscritto nei registri di Stato Civile), canonico (valido solo per la Chiesa e non per lo Stato) o acattolico (celebrato da un ministro di culto non cattolico e valido per lo Stato solo se appositamente trascritto).


QUANDO RICORRERE ALL’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO E QUANDO AL DIVORZIO BREVE

L’annullamento del matrimonio si differenzia totalmente, dal punto di vista dei presupposti e degli effetti, dal divorzio breve.
Se, come detto nei paragrafi precedenti, il divorzio breve rappresenta l’esito crisi definitiva del ménage familiare, sviluppato tuttavia, su un matrimonio formalmente e sostanzialmente valido, l’annullamento può essere richiesto al verificarsi di determinate circostanze che rendono il matrimonio invalido.
Il matrimonio civile può essere annullato per vizi originari che attengono, ad esempio:

  • alla mancanza di stato libero del coniuge, che era già legato da un precedente matrimonio,
  • a rapporti di parentela tra gli sposi;
  • alla capacità naturale dei coniugi: violazione dei limiti di età o incapacità di intendere e volere;
  • a vizi della volontà: ad esempio, quando viene esercitata violenza per imporre il matrimonio o in caso di errore sulla identità del coniuge;
  • alla simulazione del matrimonio, contratto al solo fine, ad esempio, di far ottenere la cittadinanza ad uno straniero;
  • al reato di omicidio consumato o tentato nei confronti dell’altro coniuge.

Con la pronuncia di annullamento, il matrimonio si considera come mai celebrato.

Diverse sono le condizioni per poter annullare il matrimonio canonico, in caso di:

  • simulazione;
  • esclusione della prole (non voler procreare);
  • esclusione della promessa di fedeltà;
  • incapacità naturale;
  • errore sull’identità o sulla qualità della persona;
  • violenza o timore esercitata su uno dei coniugi per costringerlo a sposarsi.


QUALI SONO GLI EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO E DEL DIVORZIO BREVE

A differenza del divorzio breve, gli effetti dell’annullamento sono retroattivi: una volta annullato il matrimonio civile gli ex-coniugi ritornano allo stato c.d. libero e tali sono considerati sin dal momento della celebrazione del matrimonio, ovvero come se non fossero mai stati sposati.
Altra importante differenza col divorzio breve consiste nel fatto che per un matrimonio annullato non può sorgere alcun obbligo di mantenimento, in favore dell’ex-coniuge economicamente più debole. Le uniche due eccezioni a tale regola si possono avere quando:

  • al momento della celebrazione i coniugi non conoscevano, in buona fede, l’esistenza della causa di annullamento
  • il consenso alle nozze è stato estorto.

Tuttavia anche in questi casi, l’assegno eventualmente disposto dal giudice può avere una durata limitata all’eventuale successivo matrimonio del beneficiario, e comunque fino a tre anni.
Diversamente, per il matrimonio canonico è necessario ricorrere al Tribunale ecclesiastico attraverso un avvocato rotale e seguire un particolare iter per far valere la sentenza nello Stato italiano, attraverso il procedimento di delibazione.


QUALI SONO GLI EFFETTI DEL DIVORZIO BREVE

Uno dei motivi principali della riforma del divorzio breve è stato quello di consentire agli ex coniugi di contrarre un nuovo matrimonio in tempi più brevi: riducendo il termine che deve decorrere dalla separazione, il divorzio breve consente di riacquisire lo stato libero in tempi relativamente rapidi.
L’effetto principale del divorzio è quello di far venir meno il vincolo matrimoniale ed i conseguenti obblighi reciproci tra i coniugi.
L’ex coniuge superstite non può più vantare alcun diritto successorio nei confronti dell’ex coniuge defunto (con il divorzio non si fa più parte dei chiamati all’eredità), salvo il suo diritto agli alimenti, qualora versi in stato di bisogno (abbiamo parlato degli alimenti in questo articolo ) e salvo il diritto ad una quota sulla pensione di reversibilità, calcolata in considerazione della durata del matrimonio e della situazione economica.


QUANDO SI SCIOGLIE LA COMUNIONE DEI BENI TRA I CONIUGI NEL DIVORZIO BREVE

La nuova legge sul divorzio breve ha inciso anche sulla disciplina del regime patrimoniale dei coniugi, ed in particolare in merito al momento in cui la comunione dei beni viene sciolta.
Con la celebrazione del matrimonio, si apre il regime “legale” di comunione dei beni, salvo che i coniugi scelgano il regime di separazione, o vi aderiscano in un secondo momento, in base al quale i beni acquistati da ciascun coniuge, appartengono ad entrambe (salvo eccezioni).
Prima della riforma del divorzio breve, in caso di separazione dei coniugi, la comunione si scioglieva “ex nunc” solamente al termine del procedimento: con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale oppure dal momento in cui diveniva definitiva l’omologa del processo verbale di separazione consensuale.
Con la conseguenza che, per svariati anni, gli acquisti di ciascun coniuge sarebbero ricaduti nella comunione legale e quindi entrati nel patrimonio anche dell’altro coniuge, col quale spesso i rapporti erano conflittuali.
Introducendo il comma 2 all’art. 191 del codice civile, l’art. 2 della nuova legge sul divorzio breve ha anticipato lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi al momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, solitamente in sede di udienza presidenziale, o al momento della sottoscrizione dell’accordo di separazione consensuale.

Con il divorzio breve, venendo meno il regime di comunione dei beni, diventa effettivo il regime di comunione de residuo, di cui abbiamo parlato in questo articolo.


QUALI SONO I TEMPI PER IL DIVORZIO BREVE

La principale innovazione apportata con la normativa del divorzio breve è la riduzione dei tempi necessari per avviare il procedimento di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
I tempi del divorzio breve dipendono tuttavia se i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale oppure giudiziale:
Per il divorzio breve a seguito di separazione giudiziale, ovverosia nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare un accordo sulle condizioni di separazione, è possibile procedere con il divorzio breve già dopo il decorso di 12 mesidalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Per il divorzio breve a seguito di separazione consensuale, quando cioè la separazione sia stata pronunciata sulla base di un accordo dei coniugi poi omologato dal Tribunale, l’art. 3 numero 2) lettera B) della legge sul divorzio 898/1970 come riformata dall’art. 1 legge 55/2015 prevede che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi. Questo anche nei casi in cui il giudizio di separazione sia iniziato come giudiziale e, nelle more, si sia trasformato in consensuale (e cioè quando i coniugi si siano accordati dopo che è iniziato il giudizio), purché la separazione non abbia subito alcuna interruzione.
Il termine semestrale si applica anche nel caso in cui la coppia si sia separata a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero a seguito di accordo di separazione concluso in Comune innanzi all’ufficiale dello Stato Civile.
Invece, non è possibile applicare il termine per il divorzio breve in caso di separazione “di fatto”.


IL DIES A QUO PER I TEMPI DEL DIVORZIO BREVE

Da quando decorrono i tempi per il divorzio breve?
Nel caso della separazione consensuale e giudiziale, la legge è chiara nell’individuare il dies a quo del termine semestrale o annuale, dalla comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Anche nel caso della trasformazione della separazione da giudiziale a consensuale, la giurisprudenza ha da subito ritenuto che il calcolo dei tempi per il divorzio breve dovesse decorrere dall’udienza ex art. 708 cod. proc. civ. e non invece dall’udienza di trasformazione del rito ex art. 711 cod. proc. civ..
In caso di separazione mediante negoziazione assistita, i tempi del divorzio breve decorrono dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita.
Infine, in caso di procedimento in Comune avanti all’ufficiale di Stato Civile, è possibile iniziare a calcolare i tempi per il divorzio breve dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione.

divorzio breve come si fa il divorzio breve


I TEMPI DEL DIVORZIO BREVE A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA SEPARAZIONE

La legge sul divorzio stabilisce che i tempi per il divorzio breve si applicano in caso di separazione “non interrotta”.
Difatti, i coniugi separati possono decidere di interrompere la separazione,  mediante la riconciliazione.
A tal proposito, l’art. 157 del codice civile stabilisce che “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Questo vuol dire che, nel caso di riconciliazione, il decorso del termine semestrale o annuale si interrompe e ricomincia dall’inizio dal momento di una nuova separazione.
L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
La giurisprudenza ha chiarito che al fine della interruzione del decorso del termine per il divorzio breve mediante la riconciliazione, non è sufficiente il mero fatto che i coniugi tornino ad abitare assieme, ma è necessaria la “reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale” (Cass. civ. n. 1630/2018). È necessaria la “ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione”(Cass. civ. n. 28655/2013).


QUALI SONO LE STRADE PERCORRIBILI PER IL DIVORZIO BREVE

Ad oggi, decorsi i termini dalla separazione, è possibile avviare le pratiche di divorzio breve secondo tre strade:

  • avanti l’autorità giudiziaria: si tratta dei procedimenti per divorzio giudiziale e divorzio congiunto
  • avanti all’avvocato: si tratta del procedimento di negoziazione assistita in materia familiare, introdotta dall’art. 6 del decreto legge 132 del 2014, convertito dalla legge 162/2014
  • avanti al Sindaco o all’ufficiale di stato civile: si tratta del procedimento del divorzio breve in Comune introdotto dall’art. 12 comma 2 del decreto legge 132 del 2014, convertito dalla legge 162/2014.

La scelta di una di queste strade dipende, in primo luogo, dal grado di conflittualità dei coniugi. Se infatti questi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio breve, l’unica strada percorribile è quella del divorzio breve giudiziale, avanti al Tribunale. Inoltre la presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, preclude la possibilità del divorzio breve in Comune.
A prescindere da quale percorso i coniugi intendano prendere per il divorzio breve, è comunque consigliata l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge, che possa tutelare al meglio le ragioni di ciascun divorziando, ed eventualmente dei figli.


QUALI SONO I COSTI PER UN DIVORZIO BREVE?

Per quanto riguarda i costi da dover affrontare per procedere al divorzio breve andrà innanzitutto distinta la modalità attraverso la quale si vuole procedere.
Indubbiamente in caso di accordo tra i coniugi il procedimento, anche innanzi al Tribunale, è più veloce ed economico, eliminando ad esempio i costi inerenti la fase istruttoria. Per i procedimenti avanti agli uffici giudiziari, in presenza di determinati requisiti di reddito è possibile usufruire dell’istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato (sarà poi lo Stato a pagare il compenso del procuratore costituito).
Se si sceglie uno strumento alternativo come la negoziazione assistita o il divorzio breve in Comune, i costi sono ancora minori.


QUANDO È POSSIBILE IL DIVORZIO BREVE CON I FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI?

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità del divorzio breve con figli minorenni o maggiorenni. Orbene, il divorzio breve con i figli è in generale possibile, a prescindere dalla loro età e dal fatto che siano o meno autosufficienti.
Tuttavia, in caso di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap, è preclusa la strada sia del procedimento di separazione che del divorzio breve in Comune avanti all’ufficiale di stato civile, come previsto dall’art. 12 comma 2 del decreto legge 132 del 2014, convertito dalla legge 162/2014.
Pertanto, dall’entrata in vigore delle “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” pubblicate il giorno 11.11.2014 in gazzetta ufficiale il divorzio breve con figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, deve necessariamente seguire la strada del ricorso in Tribunale oppure quella della negoziazione assistita.
Nel caso in cui si decida di avviare il procedimento avanti all’autorità giudiziaria (divorzio congiunto o giudiziale), il divorzio breve con figli (e soprattutto nel caso del divorzio breve con figli minorenni) prevede alcune peculiarità, giustificate dalla tutela dei loro interessi:

  • l’accordo del divorzio congiunto deve rispondere all’interesse superiore della prole,
  • nel caso del divorzio giudiziale, il Presidente del Tribunale, nelle more della sentenza , può adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela dei figli, tenendo conto dell’età della prole e delle altre circostanze.

Anche la procedura di negoziazione assistita presenta alcune peculiarità in caso di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap: ai sensi dell’art. 6 comma 2 del decreto legge 132/2014l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti”.


COME FUNZIONA IL DIVORZIO BREVE IN TRIBUNALE

Se i coniugi non concordano sulle modalità e sulle condizioni di divorzio, è necessario il procedimento di divorzio breve giudiziale, che si instaura in Tribunale su ricorso presentato da uno dei coniugi.
In una prima fase, il tribunale emette un’ordinanza che regola in via provvisoria i rapporti tra i divorziandi e tra questi ed i figli. Nella seconda fase, si apre il vero e proprio processo, avanti al giudice istruttore. Infine, il Collegio emette la sentenza di divorzio.
Se invece i coniugi, anche dopo aver iniziato il procedimento per divorzio giudiziale, trovano l’accordo sulle condizioni del divorzio breve, possono affrontare il procedimento del divorzio breve congiunto. L’accordo inerisce i rapporti patrimoniali dei divorziandi (assegnazione della casa familiare, assegno divorzile, divisione dei beni ….) ed i rapporti di questi con i figli (collocazione, diritto di visita, mantenimento …)
In questo caso, il ricorso introduttivo viene depositato da entrambe i coniugi. Il Tribunale verifica che le condizioni del divorzio breve congiunto non siano lesive dei diritti dei divorziandi e soprattutto, se presenti, dei figli.
I costi ed i tempi del divorzio breve congiunto sono minori rispetto ai costi e tempi del divorzio breve giudiziale


QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI PER IL DIVORZIO BREVE?

Una volta intervenuta la separazione tra i coniugi e trascorso il periodo di tempo necessario per procedere al divorzio breve, ciascun coniuge, affiancato dal proprio legale di fiducia, deve valutare tutte le circostanze nelle quali matura la decisione di procedere con il divorzio, nonchè strada migliore da percorrere.
Nel caso in cui si ritenga di adire l’autorità giudiziaria, i documenti per poter depositare il ricorso per il divorzio breve sono:

  • copia della sentenza di separazione o del decreto di omologa,
  • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (solitamente degli ultimi tre anni) al fine di determinare l’eventuale assegno divorzile o di valutare l’adeguatezza del contributo in favore dei figli stabilito dalle parti,
  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dove risulti annotata l’intervenuta separazione,
  • certificato di stato di famiglia ,
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi,

Tali certificati sono reperibili presso gli uffici comunali o tramite procedure on-line e sono esenti da bollo, essendo richiesti per “uso giudiziale”.


CHI È IL GIUDICE COMPETENTE PER IL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO BREVE

Una domanda molto frequente riguarda il luogo nel quale dovrà svolgersi il giudizio per il divorzio breve.
L’art. 4, comma 1, della legge n. 898/1970 stabilisce che il ricorso per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio breve) si propone dinanzi al Tribunale del luogo ove si trova l’ultima residenza comune dei coniugi (casa coniugale) oppure, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto (non quello che propone il ricorso) ha la propria residenza o domicilio.
Secondo la giurisprudenza (Corte di cassazione, ordinanza n. 24099/15), ai fini della individuazione del giudice del procedimento di divorzio breve i figli minorenni, pur se interessati dai provvedimenti accessori riguardanti i divorziandi, non spostano la competenza del tribunale nel luogo ove questi sono residenti. Non trova infatti spazio l’applicazione dell’art. 38 disp. att. cod. civ., che radica la competenza per l’adozione dei provvedimenti de potestate di cui agli artt. 330 e 333 c.c. nel Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei figli


PER IL DIVORZIO BREVE A CHI RIVOLGERSI SE UNO DEI DUE CONIUGI RISIEDE ALL’ESTERO

Se il coniuge convenuto risiede in uno Stato estero o non è reperibile, il divorzio breve si svolge dinanzi al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente. In questa ipotesi, se anche il ricorrente risiede all’estero, il giudizio per il divorzio breve si può svolgere dinanzi a qualunque tribunale italiano.


DIVORZIO BREVE: COSA VUOL DIRE DIVORZIARE CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Come già anticipato, il divorzio breve può essere ottenuto anche attraverso strumenti alternativi, introdotti nel nostro ordinamento con il decreto legge n. 132/2014 (convertito attraverso la legge n. 162/2014). Questa innovazione è stata pensata dal legislatore al fine di decongestionare l´attività dei Tribunali, lasciando alle parti più autonomia possibile.
Tra questi strumenti, l’art. 6 prevede la negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e, dal 24 dicembre 2021, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.
Il divorzio breve con negoziazione assistita, passa attraverso un accordo (c.d. Convenzione) con il quale i divorziandi, tramite l’assistenza del proprio legale, decidono di cooperare con lealtà e buona fede per risolvere amichevolmente la questione.
L’accordo raggiunto è un atto di autonomia privata, ma produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale come la sentenza o il decreto di omologa. Infatti costituisce titolo esecutivo: in caso di inottemperanza da parte di uno degli ex-coniugi, è possibile richiederne l’esecuzione coattiva.


COME SI OTTIENE IL DIVORZIO BREVE ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Il divorzio breve attraverso la negoziazione assistita può iniziare con due modalità: o tramite l’invio da parte di un coniuge di un invito alla negoziazione all’altro coniuge, oppure attraverso la sottoscrizione di una convenzione da parte dei coniugi (c.d. convenzione per la negoziazione assistita).
Nel primo caso, l’invito deve contenere una serie di indicazioni, come l’oggetto della controversia, il termine entro il quale deve pervenire la risposta e soprattutto, la precisazione che in caso di mancata risposta all’invito sarà considerata come rifiuto (e si potrà ricorrere al Tribunale).
Nel secondo caso, invece, si fa riferimento ad una sorta di pre-accordo (redatto per iscritto e sottoscritto da parti e avvocati), attraverso il quale i coniugi si impegnano (indicando anche la durata massima del procedimento) a risolvere la controversia in sede negoziale con l’assistenza ognuno del proprio avvocato. Solitamente il termine non può essere inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per 30 giorni.

Prima di iniziare le “trattative” gli avvocati delle parti sono tenuti ad effettuare un tentativo di conciliazione.


ANCHE PER IL DIVORZIO BREVE ATTRAVERSO LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA È NECESSARIO IL PASSAGGIO INNANZI AL PM?

L’accordo raggiunto deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica. Ricevuta la convenzione del divorzio breve, il Pubblico Ministero svolge emette il nullaosta a seguito di una verifica sulla regolarità formale degli atti.
Tuttavia, in caso di convenzione di divorzio breve con figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il controllo del PM non è solo formale, ma anche sostanziale, dovendo rilasciare l’autorizzazione solamente per le convenzioni di divorzio breve che tutelano il “superiore” interesse dei figli.

Se il PM non ritiene congruo l’accordo raggiunto, rimette gli atti al Presidente del Tribunale e il procedimento si trasforma in un giudizio di divorzio breve innanzi al Tribunale.
Nel caso in cui la convenzione per divorzio breve superi il vaglio formale e/o sostanziale del Pubblico ministero, deve essere trasmesso entro 10 giorni (dal momento in cui gli viene comunicato il parere del Pubblico Ministero), all’Ufficiale di Stato Civile del comune ove è stato trascritto o iscritto il matrimonio, affinché egli proceda all’annotazione a margine dell’estratto di matrimonio.


COS’È IL DIVORZIO BREVE IN COMUNE?

Oltre al procedimento del quale si è parlato fino ad ora, ovvero il divorzio breve dinanzi al Tribunale competente, esistono anche strumenti alternativi per procedere al divorzio, più veloci e meno dispendiosi. Tra questi, con l’art. 12 del decreto legge n. 132/2014 è stata prevista la possibilità di procedere innanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato civile, anche senza l’assistenza di un avvocato:

  • alla separazione,
  • al divorzio breve,
  • alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Nella prassi, il procedimento si svolge negli uffici comunali dinanzi ad un funzionario comunale in veste di ufficiale di Stato Civile. Il funzionario non entra nel merito dell’accordo delle parti, ma si limita a verificare l’esistenza dei presupposti e procedere agli adempimenti burocratici.


QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERE IL DIVORZIO BREVE IN COMUNE?

Il divorzio breve in Comune può essere effettuato presso gli uffici comunali del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso il quale risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Occorre che i divorziandi abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio che regolino i rapporti patrimoniali e personali, ma senza poter prevedere patti di trasferimento patrimoniale. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 4478/2016) ha chiarito che tali patti si riferiscono ad “accordi traslativi della proprietà volti a regolare l’assetto dei rapporti economici dei divorziandi mediante il trasferimento di proprietà immobiliari”. Tutto ciò che viene previsto dall’accordo genera un vero e proprio rapporto obbligatorio tra le parti che non produce, però, alcuna forma di effetti traslativi.
Con l’accordo di divorzio breve in Comune non si possono quindi trasferire proprietà immobiliari, ma può essere previsto un assegno divorzile.
Non è possibile il ricorso al divorzio breve in comune quando i coniugi abbiano figli minori, figli maggiorenni non  autosufficienti economicamente oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di grave handicap (ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Deve trattarsi di figli comuni della coppia, come ha precisato la circolare del Ministro degli Interni n. 6 del 24.04.2015.
Rimane invece la possibilità del divorzio breve con figli maggiorenni aventi adeguati redditi propri, anche se convivono con i genitori. In tal caso, gli accordi personali devono regolare la permanenza dei figli presso l’abitazione di un genitore e dell’altro.

Quando è possibile ricorrere al divorzio breve?


È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI UN AVVOCATO NEL DIVORZIO BREVE IN COMUNE?

La presenza di un avvocato nel procedimento di divorzio breve in Comune è facoltativa, potendo le parti da sole recarsi dall’ufficiale di Stato civile e procedere in autonomia.
E’ comunque consigliabile consultare il proprio legale di fiducia, prima di intraprendere la strada del divorzio breve in Comune e, come spesso accade, farsi accompagnare negli appuntamenti con l’ufficiale di stato civile per le dichiarazioni e la sottoscrizione dell’atto di divorzio.


È POSSIBILE RICORRERE AL DIVORZIO BREVE ANCHE PER LA FINE DELLE UNIONI CIVILI?

In seguito all’entrata in vigore della legge Cirinnà nel 2016 (l. n. 76/2014), anche in Italia sono consentite e riconosciute le unioni civili, nel cui ambito non è previsto il meccanismo di separazione e divorzio breve sin qui descritto.
Ciascun unito può chiedere lo scioglimento dell’unione, che avviene con modalità molto più veloci. In primis, la volontà di terminare il rapporto deve essere comunicata all’ufficiale di Stato Civile ove è trascritta l’unione.
Trascorso un periodo di circa di tre mesi, è possibile procedere allo scioglimento dell’unione civile, con il quale possono essere regolate alcune questioni economiche e patrimoniali, come la previsione di un contributo da versare l’uno in favore dell’altro più debole economicamente. Qualora uno degli uniti non dovesse essere d’accordo sulle modalità di cessazione del rapporto o non volesse prestare il proprio consenso per un procedimento più snello, l’altro può proporre ricorso al Tribunale competente.
Inoltre, come per il divorzio breve, anche per le unioni civili è possibile ricorrere a strumenti alternativi a quello giudiziale come la negoziazione assistita, in caso di accordo tra gli uniti di porre fine alla loro relazione.
Tuttavia, rispetto al divorzio breve, il procedimento di scioglimento dell’unione presenta alcune differenze: è sufficiente la sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di due avvocati e il nulla osta del PM per decretare la fine dell’unione. Il tutto dovrà essere poi trasmesso all’ufficio comunale competente ai fini dell’annotazione ad opera dell’Ufficiale di Stato Civile.

 

Per richiedere il servizio di assistenza o di consulenza in materia di separazione o divorzio, è possibile contattaci all’indirizzo info@btstudiolegale.it oppure compilare il form presente a questo link.
Lo Studio Legale degli Avv.ti Enrico Berti e Gabriele Toninelli opera in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze ed in tutta Italia tramite i servizi online.
Si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5.


consulenza legale online


Contatti
Consulenza Online
BT Studio Legale
Latest posts by BT Studio Legale (see all)