Breve guida al decreto ingiuntivo telematico
Il decreto ingiuntivo telematico
Dal 30 giugno 2014, gli atti relativi al procedimento di ingiunzione, devono depositarsi esclusivamente con modalità telematiche: si tratta del decreto ingiuntivo telematico, sino ad oggi limitato ai procedimenti avanti al Tribunale (art. 16-bis comma 4 del Decreto Legge 179/2012).
Per quanto invece concerne il decreto ingiuntivo telematico avanti il Giudice di Pace, l’avvio delle modalità telematiche, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2021 (art. 32 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017), è stato spostato al 31 ottobre 2025 (art. 17-ter lett. C del Decreto Legge 80/2021).
Dopo una breve introduzione sul provvedimento monitorio in generale, quali sono i presupposti, come si determina il giudice competente e come funziona il procedimento, l’articolo si concentra sul decreto ingiuntivo telematico.
Viene poi illustrato il procedimento di redazione e deposito del ricorso per decreto ingiuntivo telematico, tramite il software di gestione del Processo Civile Telematico (PCT).
Successivamente all’emissione del decreto ingiuntivo telematico da parte del giudice competente, il difensore può effettuare la notifica a mezzo di posta elettronica certificata (c.d. notifica telematica). A tal fine, deve estrarre dal fascicolo telematico il duplicato informatico oppure la copia informatica del ricorso e del decreto ingiuntivo telematico. Nel secondo caso è necessaria l’attestazione di conformità dell’avvocato.
Nella seconda parte dell’articolo, viene esaminata l’opposizione a decreto ingiuntivo telematico.
Infine, viene fornita qualche indicazione sulla esecutività del decreto ingiuntivo telematico.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:
- Decreto ingiuntivo telematico: cos’è un decreto ingiuntivo.
- Quali sono i requisiti del ricorso per decreto ingiuntivo telematico
- Decreto ingiuntivo telematico: qual è il giudice competente per il provvedimento monitorio
- Decreto ingiuntivo telematico: come funziona il procedimento per decreto ingiuntivo
- Cos’è il decreto ingiuntivo telematico.
- Quando il decreto ingiuntivo telematico non è obbligatorio
- Come avviene il deposito del decreto ingiuntivo telematico.
- Come preparare gli allegati del decreto ingiuntivo telematico
- Come chiedere l’immediata esecutività del decreto ingiuntivo telematico.
- Quando si perfeziona il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo telematico
- Come fare la notifica telematica del decreto ingiuntivo telematico.
- Cos’è la copia informatica del decreto ingiuntivo telematico
- Come viene fatta l’attestazione di conformità dall’avvocato.
- La notificazione telematica della procura alle liti del ricorso per decreto ingiuntivo telematico
- Decreto ingiuntivo telematico: quali sono le cause di nullità della notifica telematica
- Come fare opposizione al decreto ingiuntivo telematico.
- Qual è la procedura telematica dell’opposizione a decreto ingiuntivo telematico
- Decreto ingiuntivo telematico: cosa deve depositare la parte opposta
- Come funziona l’esecutività del decreto ingiuntivo telematico.
- Quali sono i casi nei quali la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo telematico è prevista direttamente dalla legge.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: COS’È UN DECRETO INGIUNTIVO.
Il decreto ingiuntivo (o provvedimento monitorio) è un atto giudiziario mediante il quale il Giudice, su richiesta nella forma del ricorso, ordina di pagare una somma di denaro o consegnare una determinata quantità di cose fungibili oppure una cosa determinata. Esso è disciplinato dagli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. collocato nel libro IV del codice di rito civile, dedicato ai procedimenti speciali.
Infatti, il provvedimento monitorio è un atto reso nell’ambito di un procedimento sommario “inaudita altera parte” giacché, salvo il caso nel quale il debitore ingiunto proponga opposizione, viene emesso dal magistrato senza il contraddittorio.
Tuttavia, affinché il creditore possa richiedere un provvedimento monitorio, occorre che il credito presenti determinate caratteristiche, previste dallo stesso art. 633 cod. proc. civ..
In primo luogo, è necessario che colui il quale avanza richiesta del provvedimento di ingiunzione sia l’effettivo titolare del diritto di credito per il quale agisce.
In secondo luogo, deve trattarsi di un diritto di credito avente a oggetto una somma di denaro, la consegna di una cosa mobile determinata, ovvero la consegna di una certa quantità di cose fungibili. Sono in ogni caso esclusi i crediti di fare o non fare, i crediti per il rilascio di immobili e quelli aventi per oggetto una quantità indeterminata di cose fungibili.
QUALI SONO I REQUISITI DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Se il diritto di credito che si intende far valere con il decreto ingiuntivo è una somma di denaro, il legislatore richiede che essa sia caratterizzata da liquidità (la somma deve essere determinata nel suo ammontare), esigibilità (il diritto di credito deve essere già scaduto, ed il creditore deve trovarsi nella condizione di poter richiedere il pagamento) e certezza (il credito deve essere chiaro nel contenuto).
Tuttavia, un’eccezione al requisito della esigibilità è riconosciuta dall’art. 664 cod. proc. civ. allorquando, nell’ambito dello sfratto per morosità, il locatore chiedere l’emissione di un provvedimento monitorio per i canoni di locazione non ancora scaduti, fino all’effettivo rilascio dell’immobile.
Inoltre, occorre che il creditore possa fornire la prova scritta del suo credito, secondo il disposto di cui all’art. 633, n. 1, cod. proc. civ. A far luce su cosa debba intendersi per prova scritta idonea a provare il credito, l’art. 634 cod. proc. civ. menziona le polizze, le scritture private, i telegrammi, gli estratti delle scritture contabili ove si tratti di imprenditori o lavoratori autonomi.
Maggiormente complessa è la prova scritta per i crediti dello Stato e degli Enti locali, rispetto ai quali l’art. 635 cod. proc. civ. richiede che si tratti di documenti la cui regolarità deve essere all’uopo autorizzata da un funzionario della Pubblica Amministrazione a ciò autorizzato o da un notaio.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO MONITORIO
L’art. 637 cod. proc. civ. prevede che Giudice competente per il provvedimento monitorio sia il Tribunale in composizione monocratica o il Giudice di Pace, secondo i criteri della competenza per valore e per territorio, valutata al momento del deposito del ricorso (Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 8118/2015).
In ordine al criterio del valore, l’art. 7 cod. proc. civ. assegna al Giudice di Pace la competenza in ordine alle cause aventi per oggetto beni mobili di valore non eccedente i 5.000 euro, residuando in tutti gli altri casi, la competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 9 cod. proc. civ.).
Dal punto di vista del criterio territoriale, invece, l’art. 18 cod. proc. civ. fissa come criterio generale quello per il quale la competenza si radica nel luogo ove il debitore ha la propria residenza, domicilio o dimora. Accanto al foro generale poc’anzi esposto, per le obbligazioni di cui all’art. 20 cod. proc. civ. è previsto il foro facoltativo del luogo di adempimento dell’obbligazione, e per le controversie in materia consumeristica, il Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) prevede la competenza del Giudice del luogo nel quale risiede il consumatore.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO
Il creditore, prima di avviare il procedimento monitorio deve mettere in mora il debitore. L’art. 1219 cod. civ. afferma che “il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto”. Si tratta della lettera di costituzione in mora, che può essere redatta personalmente dal creditore oppure da un legale, con cui viene chiesto al debitore di adempiere all’obbligazione entro un determinato termine (generalmente 15 giorni) con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale tempo, si provvederà in via giudiziale.
La lettera di costituzione in mora rappresenta un momento di assoluta rilevanza, atteso che da essa si producono importanti conseguenze. Infatti, è a partire da tale atto che il debitore è tenuto anche a corrispondere gli interessi legali della mora e risarcire il danno derivante dal ritardo; inoltre egli non è più liberato dalla impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione e il decorso della prescrizione si interrompe.
Il procedimento monitorio prende inizio con la domanda di ingiunzione, come disposto dall’art. 638 cod. proc. civ.
Presentata la domanda, se il Giudice competente la accoglie, entro trenta giorni dal deposito emette il decreto ingiuntivo, ingiungendo al debitore di pagare la somma o consegnare la cosa determinata o la quantità di cose fungibili nel termine di quaranta giorni, con l’avvertimento che, decorso tale termine senza che l’ingiunto abbia proposto opposizione o provveduto ad adempiere la sua prestazione, si procederà nelle forme dell’esecuzione forzata (art. 641 cod. proc. civ.).
In caso di rigetto della domanda, l’art. 640 cod. proc. civ., prevede che “il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato”. In ogni caso, il rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.
COS’È IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO.
Il decreto ingiuntivo telematico è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 179/2012 il cui art. 16 bis prevede che, a far data dal 30 giugno 2014, il procedimento di ingiunzione e il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti di competenza del Tribunale debba aversi esclusivamente con modalità telematiche.
Invece, avanti al Giudice di Pace il procedimento per decreto ingiuntivo telematico non è ancora attivo, ma la sua entrata in vigore è prevista a partire dal 31 ottobre 2025 (art. 32 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017, modificato dall’art. 17-ter lett. C del Decreto Legge 80/2021).
La procedura del decreto ingiuntivo telematico avanti al Giudice di Pace è presente, ad oggi, solamente in via sperimentale presso alcuni uffici.
La ratio del legislatore è di eliminare la gestione cartacea e ridurre i tempi del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, mediante la riduzione degli accessi agli uffici.
A rafforzare detto intento, vi è stata la considerazione, da parte del Ministero della Giustizia, che dai dati raccolti nel 2012, già il 60% dei procedimenti di ingiunzione risultava avere la forma del decreto ingiuntivo telematico, con conseguente abbassamento dei tempi di emissione dai 60 giorni del decreto ingiuntivo cartaceo ai 45 giorni del decreto ingiuntivo telematico.
QUANDO IL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO NON È OBBLIGATORIO
In ogni caso, la riforma legislativa consente una deroga all’obbligo della procedura del decreto ingiuntivo telematico, ogni qual volta il Presidente del Tribunale autorizzi il deposito cartaceo del ricorso “quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza”.
Anche il Giudice competente può, per ragioni specifiche attinenti al caso particolare, ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti.
Nemmeno è sottoposto al vincolo della modalità telematica, il deposito dell’opposizione al decreto ingiuntivo telematico, per la quale è ammesso il deposito cartaceo, ai sensi del comma 4 dell’art. 16-bis L. 179/2012.
Tuttavia, la normativa di emergenza per contrastare la diffusione dell’epidemia di Corona virus (art. 221 comma 3 del decreto legge 34/2020), ha temporaneamente esteso l’obbligo della modalità telematica per il deposito di tutti gli atti civili presso i Tribunali (Legge 179/2012 art. 16-bis comma 1-bis), ivi compresa quindi l’opposizione a decreto ingiuntivo telematico.
COME AVVIENE IL DEPOSITO DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO.
Il procedimento per decreto ingiuntivo telematico segue le regole tecniche del processo civile telematico.
Di tal guisa, il ricorso per decreto ingiuntivo telematico deve essere un documento digitale nativo con le specifiche tecniche previste dal decreto del 16.04.2014 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati così come integrato dal decreto del 28/12/2015: deve essere redatto in maniera sintetica (art. 16-bis comma 9-octies L. 179/2012) con qualsiasi programma di redazione testi, convertito in un file pdf e sottoscritto con firma digitale. È consigliato inserire un link ipertestuale per i documenti allegati e richiamati nell’indice del ricorso: l’art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 prevede che “il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché’ la navigazione all’interno dell’atto”.
Non è invece ammessa la copia informatica di un documento analogico, ottenuta mediante la scansione del ricorso cartaceo.
La denominazione del file contenente il decreto ingiuntivo telematico non deve contenere caratteri speciali.
La sottoscrizione mediante firma digitale può essere apposta anziché sul ricorso per decreto ingiuntivo telematico, direttamente sulla busta telematica che il software per il pct (processo civile telematico) permette di creare al termine del deposito del decreto ingiuntivo telematico.
Diversamente da quanto richiesto per la versione cartacea, nel caso del processo telematico, l’avvocato non deve predisporre il provvedimento di ingiunzione: è il magistrato competente ad effettuare il deposito del decreto ingiuntivo telematico.
COME PREPARARE GLI ALLEGATI DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Al ricorso per decreto ingiuntivo telematico devono essere allegati ed inseriti nella busta virtuale alcuni documenti.
La procura alle liti deve essere contenuta in un diverso file in formato pdf, ricavato dalla scansione della procura stampata in cartaceo e sottoscritta dal conferente e dall’avvocato per autentica, e nuovamente sottoscritto dall’avocato con firma digitale. Se il conferente dispone di firma digitale, la procura alle liti può essere contenuta in un file pdf nativo e sottoscritta da conferente e avvocato per autentica.
Per quanto concerne la “nota spese”, la liquidazione deve essere indicata nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo telematico, secondo l’apposita tabella.
Infine, la nota di iscrizione a ruolo che accompagna il ricorso del decreto ingiuntivo telematico viene redatta automaticamente dal software utilizzato per il PCT.
Gli ulteriori allegati, come ad esempio la ricevuta telematica del pagamento del contributo unificato, devono essere inseriti nella busta, ma non devono essere sottoscritti con firma digitale.
Sono validi solamente gli allegati in formato pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, eml o msg purché contenenti file nei formati precedenti, e nei formati compressi zip, rar, arj purché contenenti file nei formati precedenti (Art. 12 DM n. 44/2011 e art. 13 Specifiche Tecniche 16/04/2014).
COME CHIEDERE L’IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO.
Anche per il decreto ingiuntivo telematico è possibile chiedere l’immediata e provvisoria esecutività, a tal fine occorre inserire la dicitura “immediatamente esecutivo” subito dopo la formula “ricorso per decreto ingiuntivo”. Occorre, altresì, riportare in maniera chiara, precisa e inequivocabile l’importo della somma ingiunta così come l’eventuale somma garantita da fideiussione o altro titolo di garanzia per il creditore.
Con il decreto ingiuntivo o provvedimento monitorio immediatamente esecutivo, il creditore, ai sensi dell’art. 642 cod. proc. civ. può velocizzare la il procedimento di recupero del credito, potendo notificare, assimeme al decreto ingiuntivi telematico, anche l’atto di precetto, che concede al debitore un termine di soli 10 giorni per pagare, se vuole evitare l’esecuzione forzata.
Affinché sia possibile richiedere la immediata esecutività del decreto ingiuntivo telematico, al pari di quanto vale per il decreto ingiuntivo cartaceo, l’art. 642 cod. proc. civ. dispone che deve trattarsi di un credito “fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato”. Inoltre, prevede la stessa norma al comma II, “l’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (…)”.
A prescindere da quale sia il presupposto che legittima la richiesta di immediata esecutività del decreto ingiuntivo telematico, la provvisoria esecuzione non può mai essere disposta d’ufficio dal Giudice occorrendo apposita domanda di parte.
QUANDO SI PERFEZIONA IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Effettuato il deposito della busta contenente il ricorso per decreto ingiuntivo telematico e gli allegati, il sistema invia quattro pec. Al fine dei termini processuali, il deposito del decreto ingiuntivo si considera avvenuto ai sensi del comma 7 dell’art. 16-bis del D.l. 179/2012, al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, e cioè la seconda pec, che equivale al timbro di depositato.
La terza pec, invece, indica l’esito dei controlli automatici, mentre l’ultima indica, previo l’intervento materiale del cancelliere, il momento in cui il ricorso per decreto ingiuntivo telematico è visibile al giudice ed alle parti.
COME FARE LA NOTIFICA TELEMATICA DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO.
Una volta che il Giudice abbia provveduto al deposito del decreto ingiuntivo telematico, il passaggio successivo è la sua notifica telematica (o notificazione telematica) agli interessati, ai sensi della legge n. 53/1994. Ai sensi dell’art. 644 cod. proc. civ. “il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi (…)”.
Alcuni software per il processo telematico offrono la possibilità di effettuare direttamente la notifica, altrimenti è necessario inviare la pec separatamente.
Gli atti che devono essere prodotti con la notifica telematica sono:
- ai sensi dell’art. 643 codice di procedura civile, la copia informatica del ricorso e la copia informatica del decreto ingiuntivo telematico;
- la relata di notifica telematica, contenente i dati delle parti notificanti e notificate, ossia nominativo e codice fiscale dell’avvocato che ha redatto il provvedimento monitorio, del cliente che ha conferito la procura alle liti, il nominativo e codice fiscale (o partita iva) del debitore, l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, il numero e anno di ruolo del procedimento al quale il decreto ingiuntivo telematico si riferisce, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale viene eseguita la notificazione telematica.
- l’eventuale attestazione di conformità dell’avvocato, che può essere contenuta nella relata
Una volta perfezionata la notifica, occorre depositare la ricevuta di accettazione e quella di consegna.
COS’È LA COPIA INFORMATICA DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
La copia informatica e il duplicato informatico del decreto ingiuntivo telematico sono l’equivalente della copia conforme del provvedimento. La copia informatica è definita dal codice dell’amministrazione digitale come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari”. Si estrae dal fascicolo telematico presente su polisweb e su di essa deve essere apposta l’attestazione di conformità dall’avvocato, ai fini della notificazione telematica. L’art. 16 bis comma 9 del D.L. 179/2012 stabilisce che “le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere”.
Al contrario della copia informatica, il “duplicato informatico”, ricavabile anch’esso dalla piattaforma polisweb, è definito dal codice dell’amministrazione digitale come “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”. Oltre ad avere lo stesso contenuto, il duplicato informatico presenta anche lo stesso codice binario dell’”originale” e pertanto, ai fini della notifica telematica a mezzo di posta elettronica certificata, non necessita dell’attestazione di conformità dell’avvocato, in quanto ai sensi dell’art. 23 comma 1 D.lgs 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto.
COME VIENE FATTA L’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DALL’AVVOCATO.
Con l’avvento del processo telematico, l’avvocato ha assunto rilevanti poteri di autentica. Infatti, l’art. 16 bis d. l. n. 179/2012 riconosce al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato ed al curatore, la possibilità di estrarre copia informatica di atti e provvedimenti, nonché di attestarne in piena autonomia la conformità agli originali contenuti nel fascicolo informatico.
Anche nell’ambito del procedimento esecutivo, il d.l. 179/2012 riconosce il potere di attestazione di conformità dell’avvocato, ai fini della notificazione telematica a mezzo posta elettronica certificata: già l’art. 3 bis, comma III, della l. n. 53/1994 assegnava al difensore la facoltà di fare l’attestazione di conformità all’originale dell’atto oggetto di notifica ottenuto mediante scansione.
Oggi, il comma 9 bis dell’art. 16 bis del d.l. 179/2012 consente al difensore, (oltre che al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale) di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. In tal modo, “le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità dell’avvocato difensore, equivalgono all’originale”.
Secondo il dettato dell’art. 16 undecies commi 2 e 3 del d.l. 179/2012 “Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’ puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione. ”
LA NOTIFICAZIONE TELEMATICA DELLA PROCURA ALLE LITI DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Non è invece necessaria la notifica della procura alle liti. Secondo una recente ordinanza della Cassazione in materia di notifica telematica mediante posta elettronica certificata del decreto ingiuntivo telematico, (n. 27154 del 2021), la procura alle liti non è ricompresa nell’elenco dell’art. 643 del codice di rito e pertanto non deve essere allegata all’atto da notificare.
Ciò nemmeno nel caso delle notifiche in proprio del difensore, per le quali l’art. 1 della legge n. 53/1994 non prescrive la notifica di detto atto, ma solamente che il difensore ne sia in possesso.
Pertanto “la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva”.
Qualora, invece, il giudice abbia emesso un decreto ingiuntivo telematico in assenza della procura alle liti, oppure con una procura invalida (ad esempio perché non sottoscritta dalla parte), la conseguente invalidità del provvedimento monitorio deve farsi valere mediante l’opposizione al decreto ingiuntivo telematico, nel termine di 40 giorni dalla notifica.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: QUALI SONO LE CAUSE DI NULLITÀ DELLA NOTIFICA TELEMATICA
L’art. 11 della Legge 53/1994 prevede espressamente che: “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.
D’altro lato, il principio generale in materia di notificazione telematica è quello in base a cui, il raggiungimento dello scopo, ovverosia la conoscenza dell’atto notificato da parte del ricevente, è in grado di sanare eventuali irregolarità della notifica, rendendole quindi irrilevanti. In particolare, per le più innocue irregolarità, per le quali “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo” laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale“, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto (Cass. Sez. U., 23620/2018).
Fuori dai casi di mera irregolarità, la Cassazione ha ritenuto insanabili:
- La mancanza della ricevuta di avvenuta consegna, che determina l’inesistenza della notifica a mezzo pec (Cassazione, Sez. L, 7 ottobre 2015, n. 20072),
- la notifica a mezzo pec ad un destinatario non ricompreso nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), tramite cui il mittente ed il destinatario (ovverosia il notificante ed il ricevente) sono identificati. Secondo l’ordinanza della Cassazione n. 14523/2017, i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo PEC del destinatario (ex art. 3-bis, comma 1, l. n. 53/1994), sono individuati esclusivamente dall’art. 16-ter, comma 1, d.l n. 179/2012.
- L’assenza dell’attestazione di conformità dell’avvocato della copia informatica del ricorso per decreto ingiuntivo.
COME FARE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO.
Ricevuta la notificazione telematica del ricorso e del decreto ingiuntivo telematico, l’ingiunto può opporsi all’ordine del giudice, entro 40 giorni (in presenza di giusti motivi, il termine anzidetto può essere ridotto a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.).
L’opposizione a decreto ingiuntivo telematico, stante il dettato dell’art. 16-bis comma 4 del Decreto Legge 179/2012, può essere fatta sia in modalità telematica, con una procedura analoga a quella prevista per il deposito del decreto ingiuntivo telematico, sia in modalità cartacea.
L’opposizione a decreto ingiuntivo telematico è l’atto mediante il quale il debitore ingiunto può impugnare il provvedimento monitorio emesso nei suoi riguardi. Con l’opposizione al decreto ingiuntivo telematico, prende vita un contraddittorio a cognizione piena nell’ambito del quale si mettono a confronto dialettico le divergenti posizioni delle parti coinvolte.
Ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. “l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente (…)”.
L’atto di citazione con cui viene proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo telematico deve contenere tutti gli elementi previsti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ, ossia tutti quelli costitutivi della chiamata in giudizio.
QUAL È LA PROCEDURA TELEMATICA DELL’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Ricevuta la notifica telematica del decreto ingiuntivo telematico, il primo passo è quello di accedere al fascicolo telematico, per poterne estrarre gli eventuali allegati e per verificare la conformità tra quanto è stato depositato e quanto è stato notificato.
All’uopo, occorre depositare una richiesta di accesso al fascicolo telematico, unitamente alla procura alle liti, che po’ essere nella forma di copia informatica di atto analogico, ottenuta cioè dalla scansione di un documento cartaceo, sottoscritta dal conferente e dall’avvocato per l’autentica della firma. In tal caso, la procura deve essere ulteriormente sottoscritta dall’avvocato, con firma digitale, ai fini del deposito. In alternativa, se il conferente dispone di una firma digitale, la procura può essere depositata in forma di documento digitale nativo, con la duplice sottoscrizione digitale.
Il passo successivo è quello di procedere, eventualmente, con l’opposizione. Occorre premettere che l’art. 16-bis comma 4 del decreto legge 179/2012 esclude espressamente che il giudizio di opposizione debba svolgersi obbligatoriamente con modalità telematiche, per cui è rimessa al resistente/opponente la scelta se procedere o meno con le modalità tradizionali.
Si precisa tuttavia, che la normativa per contrastare la diffusione del corona virus ha previsto l’obbligatorietà del deposito telematico di tutti i procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali ed innanzi alle corti di appello, (ivi compresi, quindi, i giudizi di opposizione) negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico (art. 221 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
Quindi, fino al 31 dicembre 2022 (termine così prorogato dall’art. 16 comma 1 del decreto legge 228/2021), le opposizioni avanti al tribunale dovranno effettuarsi con modalità telematiche, mentre quelle avanti al Giudice di Pace continuano ed essere effettuate in modalità cartacea.
Qualora si scelga di presentare opposizione a decreto ingiuntivo telematico con modalità telematiche, dopo aver effettuato l’accesso al fascicolo telematico, il passo successivo è quello di preparare l’atto di citazione in opposizione, nella forma del documento digitale nativo, cioè redatto mediante un programma di videoscrittura, convertito direttamente in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.
La notificazione telematica dell’opposizione a decreto ingiuntivo telematico e della relativa procura alle liti, si svolge in modo analogo alla notifica del decreto ingiuntivo telematico, con la differenza che non è necessaria l’attestazione di conformità dell’avvocato, poiché l’atto principale è redatto in formato pdf testuale e dotato di firma elettronica.
Perfezionata la notifica, è possibile procedere al deposito dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo telematico, aprendo in tal modo un procedimento ulteriore rispetto a quello monitorio. La busta virtuale deve quindi contenere:
- L’atto di opposizione notificato,
- La procura alle liti,
- Le ricevute di accettazione e consegna della notifica,
- Il decreto notificato, di cui è necessaria l’attestazione di conformità dell’avvocato, anche redatta su file diverso, purchè sottoscritta con firma digitale,
- La ricevuta del pagamento del contributo unificato,
- Eventuali allegati
- La nota di iscrizione a ruolo, che alcuni software generano automaticamente.
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO: COSA DEVE DEPOSITARE LA PARTE OPPOSTA
Un’ultima considerazione sul deposito telematico della comparsa di costituzione del creditore opposto.
Questo deve ricostruire, avanti al giudice dell’opposizione, l’intero contenuto del fascicolo telematico del procedimento monitorio, che non è accessibile al giudice del giudizio di opposizione.
COME FUNZIONA L’ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO.
Nel caso in cui l’ingiunzione di pagamento sia emessa in forma telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di una formale dichiarazione di “non interposta opposizione al decreto ingiuntivo”. Le modalità tecniche di funzionamento del software consentono l’automatica segnalazione della pendenza di un’opposizione, a mezzo di un apposito alert, come osservato dal Tribunale di Milano con sentenza del 28 ottobre 2014.
Di tal guisa, il controllo giudiziale finalizzato al rilascio della formula esecutiva è limitato alla verifica circa la presenza o meno di detto alert, il quale viene inserito automaticamente dalla cancelleria, onerata del compito di registrare lo specifico evento impeditivo della esecutorietà. Pertanto, in mancanza di tale alert, il Giudice protrà provvedere alla emissione del decreto di esecutorietà.
QUALI SONO I CASI NEI QUALI LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO È PREVISTA DIRETTAMENTE DALLA LEGGE.
In aggiunta alle ipotesi per le quali il legislatore contempla, all’art. 642 cod. proc. civ., la possibilità per il creditore di richiedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, esistono casi nei quali la immediata esecutività del provvedimento monitorio è prevista direttamente ex lege.
In particolare, viene considerato immediatamente esecutivo per legge il decreto emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità (art. 664 comma 3 cod. proc. civ.), il decreto emesso per il pagamento delle spese condominiali su istanza dell’amministratore di condominio sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea (art. 63 comma 1 disp. att. cod. civ.), il decreto emesso dal Presidente del Tribunale su istanza di chiunque vi abbia interesse per il mantenimento della prole (art. 316 bis cod. civ.), il decreto richiesto dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi e accessori per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza (art. 1 l. n. 688/1985), il decreto emesso per il pagamento del prezzo non corrisposto nel contratto di subfornitura (art. 3, comma IV. l. n. 192/1998).
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