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Il credito d’imposta del DL 66/2014

Dal bonus del DL 66/2014 a quello del DL 3/2020

Il credito d’imposta del DL 66/2014

Il DL 66/2014 denominato “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, ha introdotto un credito Irpef erogato in busta paga, in base al reddito percepito e al periodo di lavoro effettivo.
Cos’è il credito d’imposta? Questo particolare istituto del nostro sistema fiscale è molto utilizzato, sia per garantire lo sviluppo economico, che per diminuire il cuneo fiscale, ovvero l’indicatore che mostra gli effetti della tassazione sui redditi dei lavoratori, sull’occupazione e in generale sul mercato del lavoro. Beneficiari del credito d’imposta in genere non sono solamente le imprese, ma anche le persone fisiche.
Dopo una panoramica generale sull’argomento, il presente articolo si sofferma sul bonus del DL 66/2014, conosciuto poi anche come Bonus Renzi (oppure come Bonus 80) introdotto nel 2014 in via temporanea, confermato dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 12, 13 e 15)  per alcuni anni, nonostante le innumerevoli modifiche.
Nel 2020, il bonus del D.L. 66/2014 è stato sostituito da una nuova agevolazione fiscale, contenuta nel D.L. 3/2020 ed in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Ciò che, invece, è rimasto costante nel bonus del DL 66/2014 è lo scopo di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti.

Fatta questa breve premessa, nelle pagine che seguono cercheremo di capire com’è nato il bonus DL 66/2014, quel è stata la sua evoluzione fino al 2021, a chi spetta e come funziona il calcolo in base ai parametri reddituali prestabiliti dalla legge.
I temi trattati sono i seguenti:


BONUS DL 66/2014: COS’È IL CREDITO D’IMPOSTA

Prima di approfondire le novità introdotte con il DL del 66/2014, cerchiamo di capire esattamente cosa di intende per credito d’imposta.
L’istituto del credito di imposta, nella sua accezione più ampia, si riferisce ad un qualsiasi credito vantato dal contribuente nei confronti dell’Erario (dello Stato o altro Ente pubblico con potere impositivo).
Viene solitamente utilizzato nel momento in cui vanno versate le imposte, ad esempio, per compensare in tutto o in parte i debiti maturati nei confronti dell’Erario oppure, nei casi in cui è prevista tale possibilità, chiedendone il rimborso. Quindi, il credito d’imposta si configura come un’agevolazione fiscale e, utilizzando un linguaggio più elementare, possiamo dire che è una sorta di sconto posto in essere su future tassazioni nei confronti di quel contribuente che può avvalersene.


BONUS DL 66/2014: COME SI FORMA IL CREDITO D’IMPOSTA

Come anticipato nel paragrafo precedente, il credito d’imposta nasce in tutti i casi in cui il contribuente, sia esso persona giuridica (un ente, un associazione, una società….) o una persona fisica può vantare un credito nei confronti dell’Erario.
Il credito può essere, in primo luogo, previsto sotto forma di agevolazione finanziaria. Ad esempio, i recenti Decreti Legge n. 34 del 2020 e n. 73 del 2021 hanno previsto un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”.
In tal modo gli incentivi fiscali possono essere utilizzati per favorire un aumento degli investimenti da parte delle imprese o la riduzione del c.d. cuneo fiscale per far gravare meno la tassazione sui redditi dei lavoratori. Il meccanismo dell’incentivo può comportare un investimento da parte delle imprese, in un determinato settore, finanziato in parte dallo Stato tramite una sorta di “sconto” sulle tasse (imposte, tasse o contributi) da versare.
Ancora, il credito di imposta può essere previsto a titolo di retribuzione per le aziende e professionisti che hanno svolto attività lavorativa in favore dello Stato o di altri enti pubblici. È il caso, ad esempio, degli avvocati che hanno prestato la propria attività in favore di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, e che per il loro lavoro possono beneficiare di una riduzione delle imposte.
Un credito d’imposta può nascere anche dall’erroneo pagamento di tasse ed imposte non dovute, oppure pagate in misura eccessiva. Le somme erroneamente versate vengono restituite, appunto, riducendo le imposte dovute per l’anno successivo.


COME SI CALCOLA IL CREDITO D’IMPOSTA

Per comprendere meglio come si procede al calcolo del credito d’imposta, risulta opportuno ricorrere ad un esempio pratico.

Poniamo il caso che un bando Ministeriale (o di altro Ente), preveda un credito d’imposta del 30% per i soggetti che abbiano investito fino a € 700.000,00 in fonti di energia rinnovabili. Se l’azienda ha sostenuto costi per € 540.000,00 per spese ritenute ammissibili dal bando, otterrà un credito d’imposta parti al 30% di tale spesa, ovvero € 162.000 euro. Tale somma potrà essere utilizzata, come anticipato:

  • in compensazione con debiti pregressi;
  • per ridurre l’ammontare delle imposte da versare;
  • chiedendone il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

A prescindere dalla modalità di utilizzazione del credito d’imposta,  la somma determinata non concorre alla formazione del reddito imponibile (e cioè la base imponibile sulla quale calcolare le imposte) per IRPEF, IRES e IRAP.


COSA PREVEDE IL BONUS DEL DL 66/2014

Nel 2014, l’art. 1 del DL 66/2014 ha introdotto all’art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR n. 917 del 1986) il comma 1 bis, che ha previsto la possibilità di beneficiare di un credito per i percettori di reddito da lavoro dipendente e a taluni redditi assimilati.
Tale incentivo ex art. 1 veniva applicato direttamente in busta paga ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta,
L’importo del bonus originariamente previsto era rapportato al periodo di lavoro nell’anno, fino ad un massimo di 640 euro, aumentato fino ad un massimo di 960 euro annui con la legge di stabilità 2015. L’erogazione del bonus d.l. 66/2014 avveniva mensilmente, in tal modo ciascun beneficiario poteva ricevere in busta paga un aumento netto fino a 80 euro al mese.
In base alle indicazioni del d.l. 66/2014, la somma percepita non concorreva a formare il reddito, né incideva sul calcolo IRAP dei datori di lavoro.
I presupposti per poter beneficiare del bonus erano tre:

  • avere un reddito derivante da lavoro o redditi assimilati,
  • rientrare nel limite reddituale previsto,
  • avere un’IRPEF a debito in seguito all’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente.


CHI POTEVA USUFRUIRE DEL BONUS DEL DL 66/2014

La normativa di riferimento prevedeva una serie di requisiti soggettivi, che sono stati modificati nel corso degli anni.
Potevano accedere al bonus del DL 66/2014, come anticipato, i lavoratori dipendenti o ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, e cioè:

  • redditi da lavoro dipendente ex art. 49 Testo Unico delle Imposte sui Redditi,
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50 Testo Unico delle Imposte sui Redditi e nel dettaglio, ai compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti; alle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; alle remunerazioni dei sacerdoti; alle prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 e, infine ai compensi per lavori socialmente utili,
  • somme di denaro a titolo di cassa integrazione guadagni (e NASpI), indennità di mobilità e indennità di disoccupazione.

Va precisato che solo dal 2016, il bonus del DL 66/2014 è stato esteso anche al personale Forze dell’Ordine, ovvero Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Carabinieri, Capitaneria di Porto e membri dell’Esercito Italiano.

credito d’imposta del DL 66/2014


QUALI ALTRI REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS DEL D.L. 66/2014

Per l’accesso al bonus DL 66/2014 era necessario rientrare nei parametri oggettivi, legati all’ammontare dei redditi del contribuente.
Il DL 66/2014 richiedeva un reddito complessivo non superiore a € 26.000,00.
In particolare, per redditi inferiori a 24.000 euro annui, il bonus poteva essere erogato in misura piena (sempre comunque commisurato in base al periodo lavorativo nell’arco dell’anno), mentre per redditi compresi tra 24.000 euro e 26.000 euro, il reddito veniva erogato in misura ridotta.
L’irpef lorda, determinata sulla base dei redditi di cui al paragrafo precedente ed al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita a prima abitazione, doveva essere poi superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato i requisiti reddituali, portando a 26.600 euro annui il limite massimo e ad 8.000 euro annui il limite minimo, sempre al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.


CHI ERANO I SOGGETTI ESCLUSI DAL BONUS DEL D.L. 66/2014

Il DL 66/2014 prevedeva espressamente che non potevano accedere all’incentivo indicato i titolari di redditi pensionistici o di tipologie di redditi da lavoro dipendente diversi da quelli indicati all’art 50 Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Pertanto, erano escluse le Partite IVA e tutti i percettori di redditi derivanti da lavoro autonomo.
Erano altresì esclusi dal bonus del DL 66/2014 i lavoratori cosiddetti “incapienti” con un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo reddito.


QUALI SONO STATI GLI SVILUPPI DEL BONUS DEL DL 66/2014?

La Legge di Bilancio 2020 (v. art. 1, comma 7, L. n. 160/2019) ha istituito il c.d. “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circa 3.000 milioni per l’anno 2020 e 5.000 milioni per l’anno 2021, con l’intento della riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti.

Formalmente il vecchio bonus d.l. 66/2014 è stato abolito dall’art.3 del decreto legge n. 3/2020 convertito nella Legge 2/4/2020 n. 21 a decorrere dal 01.07.2020 ed è stato sostituto da altre forme di aiuti fiscali.
In particolare, il provvedimento citato ha introdotto due nuovi bonus per i lavoratori dipendenti, sotto forma di trattamento integrativo in busta paga, fino a € 100 al mese, e di una detrazione dall’imposta lorda.

Inoltre, per placare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, con l’art. 128 del decreto “rilancio” (decreto legge n. 34/2020) è stato riconosciuto per l’anno 2020 il bonus ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti richiesti, anche qualora fossero risultati incapienti per diminuzioni reddituali dovute all’emergenza sanitaria in corso. Va precisato però che il bonus DL 66/2014 non spetta tuttavia a coloro che nel 2020 hanno usufruito di altri bonus (come quelli da 600 o 1000 euro).


DAL BONUS DEL DL 66/2014 AL BONUS DEL DL 3/2020

Nello specifico, il nuovo bonus è riconosciuto ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato. Viene infatti confermato per i lavoratori con redditi fino a € 28.000,00 annui sotto forma di credito Irpef in busta paga, nonché esteso per coloro che percepiscono redditi di importi fino a € 40.000,00 nella forma di detrazione fiscale sui redditi da lavoro dipendente.
Il trattamento integrativo è previsto nella misura di 600 euro per il periodo luglio-dicembre 2020 e 1’200 euro per l’anno 2021 ed i beneficiari sono gli stessi già descritti nei paragrafi precedenti per il bonus del DL 66/2014, che quindi possono vedere aumentata la propria busta paga.
Tuttavia, a differenza del bonus del d.l. 66/2015, la nuova misura concorre a formare reddito ex art. 51 comma 2 TUIR.
Oltre al trattamento integrativo, a partire da luglio 2020, gli stessi beneficiari possono godere di un credito d’imposta sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, che si aggiunge a quella prevista ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR. In particolare, per i redditi compresi nello scaglione da € 28.001,00 fino a € 35.000,00, il valore della detrazione fiscale è da € 97 a € 80 mensili, mentre per lo scaglione da € 35.001, fino a € 40.000, la detrazione può essere fino ad un massimo di € 80.
Come per l’ex bonus D.L. 66/2014, anche il nuovo bonus è erogato in misura proporzionale al periodo di lavoro prestato nel corso dell’anno.


DL 66/2014 E DL 3/2020: CHI È TENUTO A RESTITUIRE L’INCENTIVO FISCALE GIÀ EROGATO?

In sede di conguaglio fiscale di fine anno, sia il trattamento integrativo che il credito d’imposta potrebbero essere rideterminati sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno. Di conseguenza, il contribuente potrebbe essere tenuto a restituire i bonus del DL 3/2020 già ricevuto. L’esempio classico e più frequente si verifica quando in sede di dichiarazione dei redditi ci si rende conto di aver superato la soglia prevista per accedere al bonus. Nello specifico, con la presentazione del modello 730 bisognerà effettuare alcune valutazioni in base all’ammontare del reddito. Questo perché:

  • per chi ha percepito il bonus DL 66/2014 fino al 30 giugno 2020 il cui reddito sia risultato superiore a € 26.600,00, sarà costretto a restituire totalmente o parzialmente il bonus;
  • invece, per chi risulti titolare di un reddito superiore a € 40.000,00, dovrà restituire il bonus percepito dal 1 luglio 2020, totalmente o parzialmente in base all’ammontare effettivo del reddito;
  • infine, coloro i quali risultano nell’ambito della c.d. no-tax area (con un reddito annuo inferiore ad € 8.175,00), dovranno restituire totalmente il bonus Renzi eventualmente ricevuto.

 

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