contratto per badanti

Il contratto per badanti

Linee guida sul contratto per badanti

Il contratto per badanti

Sul contratto badanti, che si inquadra all’interno della più ampia disciplina del lavoro domestico, si è intervenuti numerose volte nell’arco degli ultimi decenni.
Attualmente, la normativa di riferimento per il contratto badanti è il nuovo ccnl per lavoro domestico, entrato in vigore il 1° Ottobre 2020 e avente validità fino al 31 Dicembre 2022.
Con l’ultima versione del ccnl alle badanti e ai badanti si sono riconosciute interessanti novità, tra cui la presenza di diversi livelli di assunzione.
Qualora il servizio di assistenza alla persona si renda necessario in modo continuativo e senza soluzione di continuità, il datore di lavoro può procedere all’assunzione di una o più badanti conviventi, a cui deve garantire vitto e alloggio.

Oltre alle mansioni, il datore di lavoro può decidere se procedere con l’assunzione di badanti conviventi o non conviventi, dovendo comunque garantire, nel primo caso, un giorno di riposo ed una mezza giornata lavorativa alla settimana, oltre che un minimo salariale più elevato.
Se la procedura per stipulare un contratto per badanti italiani è relativamente semplice, più complesso è il caso per i lavoratori stranieri, soprattutto se questi si trovano nel paese di origine. Occorre infatti farli venire in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il ccnl lavoro domestico stabilisce poi alcuni requisiti minimi del contratto badanti “individuale”, conosciuto anche come “lettera di assunzione”.
Il ccnl badanti prevede come obbligatorio il giorno di riposo settimanale, nonché un’ulteriore mezza giornata nel caso dell’assunzione di badanti conviventi con vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Quali sono i diversi contratti per badanti che possono essere stipulati? Cosa stabilisce il nuovo ccnl per badanti?

I temi trattati sono:


QUALE TIPO DI CONTRATTO PER BADANTI: L’INQUADRAMENTO

L’articolo 9 del ccnl per lavoro domestico stabilisce l’inquadramento dei lavoratori in quattro diversi livelli, a seconda delle mansioni svolte e dell’orario di lavoro. Ad ogni livello corrisponde una determinata retribuzione e conseguentemente un diverso tipo di contratto: “Gli assistenti familiari sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito super”.
Nel dettaglio, i livelli A-B-C-D sono tipi di contratto che attengono non ai badanti, ma agli assistenti alla casa (colf). Invece, i contratti per badanti sono indicati ai livelli “Super”, che comprendono le mansioni di assistenza alle persone autosufficienti o non autosufficienti.
Nel livello A Super) sono inseriti i badanti, meglio detti assistenti di familiari, che svolgono “esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro”;
Nel livello B Super) rientrano quanti assistono “persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”;
Nel livello C Super) sono inquadrati gli assistenti familiari che assistono persone non autosufficienti senza possedere alcuna formazione e svolgendo, se richieste, le attività di vitto e pulizia della casa in cui vivono gli assistiti;
Nel livello D Super) sono individuati gli assistenti familiari  aventi specifica formazione, che assistono persone non autosufficienti prestando, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia dell’alloggio in cui vivono gli assistiti.

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QUALI DOCUMENTI SERVONO PER STIPULARE UN CONTRATTO BADANTI

Il contratto badanti è quell’istituto giuridico che disciplina il rapporto lavorativo tra il datore e l’assistente familiare.
Come abbiamo avuto modo di accennare, esiste più di un tipo di contratto a seconda delle ore di lavoro e delle mansioni svolte. Ciò che accomuna i contratti per badanti, però, è l’iter di assunzione e i relativi documenti che le parti devono presentare al momento della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
A disciplinare la materia in questione è l’art. 4 dell’ultimo ccnl per lavoro domestico: “All’atto di assunzione, il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato [..], un documento d’identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici [..]”. Se il lavoratore è un cittadino extracomunitario, questo potrà stipulare un contratto badante solo se in possesso di un passaporto in corso di validità ed un permesso di soggiorno, o carta di soggiorno, o altro documento di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa di assistente alla persona.
Dunque, i documenti che il lavoratore dovrà presentare per essere assunto con regolare contratto badante sono:

  • documento di riconoscimento personale;
  • tessera sanitaria;
  • eventuali diplomi ovvero attestati di qualifiche professionali;
  • documenti assicurativi e previdenziali;
  • titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento di lavoro subordinato.

Una volta sottoscritto il contratto tra badante – lavoratore e datore di lavoro, quest’ultimo deve comunicarlo all’INPS entro 24 ore precedenti l’effettivo inizio dell’attività lavorativa, salvo in caso in cui il lavoro abbia natura occasionale, potendo in questo caso ricorrere al “libretto famiglia”.

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COME STIPULARE UN CONTRATTO CON BADANTI STRANIERI CHE NON SI TROVANO IN ITALIA

Chi intende stipulare un contratto con badante straniero che non si trova in Italia, deve affrontare un procedimento particolarmente complicato, per il quale si suggerisce l’assistenza di un professionista.
In primo luogo, il datore di lavoro deve richiedere il nullaosta all’ingresso ed al soggiorno del badante straniero in Italia, presentando anche il cosiddetto contratto di soggiorno.
Una volta rilasciato il nullaosta, il cittadino straniero può richiedere il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Solo a quel punto può fare ingresso regolarmente nel territorio italiano.
Infine, una volta giunto in Italia, deve sottoscrivere il contratto di badante, che deve essere conforme al ccnl del lavoro domestico, e può richiedere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La durata del permesso di soggiorno è pari a quella del contratto, e di massimo due anni se il contratto del badante è a tempo indeterminato.
Il numero dei lavoratori (ivi compresi i badanti) che possono fare ingresso in Italia, è tuttavia contingentato ed è stabilito nel “decreto flussi” che viene emesso ogni anno.
Solo in un caso si può stipulare un contratto per badanti senza considerare le quote del decreto flussi (c.d. ingressi fuori quota), e cioè nel caso dell’assunzione di badanti conviventi a tempo pieno che hanno iniziato il rapporto di lavoro, nel paese di provenienza, da almeno un anno e che si trasferiscono in Italia per proseguire il rapporto di lavoro (art. 27 Testo Unico Immigrazione – D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Per approfondimenti sull’ingresso in Italia per motivi di lavoro, si consiglia la lettura di questo articolo.


QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE CONTENUTE NEL CONTRATTO BADANTI

Una volta elencati i documenti che occorrono per poter stipulare il contratto badanti, passiamo ora ad analizzarne il contenuto. Il contratto per badanti, altrimenti detto “lettera di assunzione”, che deve essere firmata e scambiata tra le due parti contraenti, deve contenere le informazioni di cui all’art. 6 del ccnl sul lavoro domestico:

  • dati anagrafici delle parti;
  • data d’inizio del rapporto di lavoro;
  • mansione svolta dal lavoratore e durata dell’orario di lavoro;
  • durata del periodo di prova;
  • l’esistenza o meno della convivenza. Nel caso dell’assunzione di badanti conviventi, il minimo salariale è maggiore;
  • residenza del lavoratore se non si tratta di badanti conviventi con vitto e alloggio a carico del datore;
    retribuzione pattuita;
  • luogo della prestazione lavorativa ed eventuali trasferte per villeggiatura o motivi familiari;
  • periodo di godimento di ferie annuali.

Se il datore di lavoro vuole procedere all’assunzione di badanti conviventi, nel contratto devono essere inseriti anche l’eventuale domicilio del lavoratore “diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro” e la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta a quella domenicale.
È possibile inserire all’interno del contratto badanti anche specifiche clausole concordate tra le parti.


COS’È E COM’È DISCIPLINATO IL PERIODO DI PROVA NEL CCNL PER BADANTI

Come è stato scritto nel precedente paragrafo, il contratto badanti deve contenere al proprio interno l’indicazione del periodo di prova del lavoratore, il quale consiste in un determinato lasso di tempo in cui le parti verificano la reciproca convenienza circa il rapporto lavorativo.
Il periodo di prova trova tutela all’articolo 2096 del Codice Civile, che sancisce la possibilità per ciascuna parte di recedere senza obbligo di comunicare il preavviso o della indennità sostitutiva.
La durata del periodo di prova del contratto dei badanti è stabilita dall’art. 12 del ccnl sul lavoro domestico: “I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D Super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni la lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo”.
Il terzo comma dell’art.12 del ccnl per badanti ribadisce che “[..] il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti senza preavviso ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato”.
Un’eccezione è fatta nel caso in cui sia assunto con contratto badante un lavoratore proveniente da una diversa regione: in tal caso, ex quarto comma, se la risoluzione dal contratto badante non è dettata da giusta causa, è richiesto un preavviso di tre giorni ovvero, in difetto, la retribuzione corrispondente.


COME DEVE ESSERE GARANTITO IL RIPOSO SETTIMANALE NEL CONTRATTO BADANTI CONVIVENTI E NON CONVIVENTI

Il riposo settimanale è disciplinato dal D./LGS. n.66/2003 che ne fissa l’obbligatorietà ogni sette giorni e per una durata di ventiquattro ore consecutive. In deroga a tale disposizione, è possibile fare cadere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e non necessariamente ogni sette giorni, a patto che a quattordici giorni di lavoro corrispondano due giorni di riposo.
Nei contratti per badanti il giorno di riposo deve essere quello stabilito dall’articolo 13 del ccnl per badanti: “Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di ventiquattro ore e deve essere goduto la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente [..]”; una deroga a quanto detto finora circa il riposo settimanale previsto nei contratti per badanti, è dettata dall’ultimo comma dell’art. 13 ccnl badanti, il quale offre la possibilità di concordare una giornata di riposo differente dalla domenica.
Nel caso del contratto per badanti conviventi, il riposo settimanale è di trentasei ore e deve essere goduto per ventiquattro ore la domenica e per dodici ore in qualsiasi altro giorno della settimana, purché concordato tra le parti.


QUAL È L’ORARIO DI LAVORO NEL CONTRATTO BADANTI CONVIVENTI E NON CONVIVENTI

Il tipo di contratto di lavoro dipende anche dal numero di ore di servizio.
A disciplinare l’orario di lavoro dei contratti per badanti è l’articolo 14 del ccnl sul lavoro domestico, il quale rimanda all’accordo tra le parti.
Tuttavia, il medesimo articolo prevede un numero massimo di ore giornaliere differenti a seconda che si tratti di badanti conviventi con vitto e alloggio o di badanti non conviventi:

  • il contratto dei badanti conviventi può prevedere fino a 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali;
  • il contratto per i badanti non conviventi può prevedere 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 oppure 6 giorni.

Il secondo comma dell’art. 14 del ccnl prevede la possibilità di procedere all’assunzione di badanti conviventi, purchè inquadrati nei livelli C, B e B Super, per una massimo di 30 ore settimanali, divise in fasce orarie (06.00-14.00 e 14.00-22-00) e giornaliere (10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali).
Ai badanti conviventi il contratto deve garantire un riposo di almeno undici ore consecutive nell’arco della stessa giornata, durante il quale possono uscire dall’abitazione di lavoro purché con lo scopo di recuperare le energie psicofisiche e provvedere alle cure personali e delle proprie cose.
I cosiddetti “straordinari”, disciplinati dall’articolo successivo: “Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte [..]. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero”.


CONTRATTO BADANTI: COME SONO GARANTITI AI BADANTI CONVIVENTI IL VITTO E L’ALLOGGIO

L’art. 36 del ccnl lavoro domestico garantisce ai badanti conviventi il vitto e l’alloggio e più in generale un ambiente di lavoro non nocivo all’integrità psicofisica del lavoratore.
Il vitto deve assicurare un’alimentazione sana e sufficiente e l’alloggio deve essere idoneo a tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore.
Normalmente, ai badanti conviventi il vitto e l’alloggio sono forniti in natura. È tuttavia possibile che il contratto dei badanti conviventi preveda, invece, una indennità sostitutiva.
L’art. 14 comma 8 del ccnl lavoro domestico garantisce ai badanti non conviventi il vitto e l’alloggio, a due condizioni:

  • il contratto dei badanti conviventi prevede l’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore,
  • il contratto dei badanti conviventi prevede la presenza continuativa sul posto di lavoro.

In questi casi al badante deve essere garantita la fruizione del pasto, per il tempo concordato tra le parti e non retribuito.


QUANTE FERIE POSSONO ESSERE PREVISTE IN UN CONTRATTO BADANTI

Il godimento del periodo di ferie, alla stregua del riposo settimanale, è un diritto irrinunciabile, sancito all’art. 36 della Costituzione.
Il computo e la gestione delle ferie nel contratto badanti sono disciplinati dall’articolo 17 del ccnl per lavoro domestico, il quale esplicita che “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di ventisei giorni lavorativi”.
Il periodo di ferie da inserire nel contratto badanti deve essere stabilito di comune accordo tra il lavoratore e il proprio datore e queste, aventi di regola carattere continuativo, “potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti”.
Il badante potrà usufruire delle ferie per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione. Ai sensi del comma sesto dell’articolo 17, “durante il periodo di godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile”. Ai lavoratori assunti con un contratto per badanti conviventi spetta per il periodo di ferie, ove non ne usufruiscano, il compenso sostitutivo convenzionale.


COME FUNZIONA LA RETRIBUZIONE NEL CONTRATTO BADANTI

La retribuzione contemplata da un contratto badanti è collegata a specifici fattori, tra cui il livello di inquadramento. L’articolo 34 del ccnl per badanti stabilisce che la retribuzione del lavoratore è composta:

  • dalla retribuzione base o minima;
  • dagli scatti di anzianità di cui all’articolo 37: “per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale” (gli scatti di anzianità maturano dal mese successivo al compimento del biennio di servizio).
  • da un eventuale compenso sostitutivo del vitto e dell’alloggio nel caso dell’assunzione di badanti conviventi, e del solo vitto, nel caso dei badanti non conviventi indicato al paragrafo precedente;
  • da un eventuale superminimo, nel caso dell’assistenza a più di una persona non autosufficiente.

Queste voci compongono la retribuzione e sono indicate nella busta paga del badante convivente o meno.
Inoltre, ai sensi del comma sesto dell’articolo 34 del ccnl per badanti, “il datore di lavoro deve rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno; l’attestazione deve essere rilasciata almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro”.
Le tabelle contenenti i riferimenti retributivi di ciascun livello, di cui tenere conto per stipulare un contratto per badanti, sono disponibili in allegato all’ultimo ccnl per lavoro subordinato.


COSA CONTIENE LA BUSTA PAGA DEL BADANTE CONVIVENTE O NON CONVIVENTE

Le diverse voci che compongono la busta paga del badante convivente, a prima lettura potrebbero rivelarsi di difficile comprensione.
In genere, vi sono indicati:

  • il nome del datore di lavoro, del lavoratore e la data di inizio del rapporto di lavoro, indicata nella lettera di assunzione del badante convivente,
  • il numero di scatti di anzianità maturati e la data del prossimo scatto,
  • la busta paga del badante convivente contiene anche il livello di inquadramento del lavoratore nonché il regime di convivenza applicato e l’indennità di vitto ed alloggio che il datore di lavoro deve corrispondere, se questi non sono forniti in natura (l’ultimo ccnl per badanti ha stabilito un’indennità sostitutiva pari a 5,61 Euro così tripartita: 1,96 per colazione e/o pranzo, 1,96 per la cena e 1,69 per l’alloggio; questa cifra dovrà essere moltiplicata per il numero di giorni lavorativi).
  • la retribuzione prevista dal contratto individuale, che non può essere inferiore a quella prevista dal ccnl badanti, a cui si aggiunge l’indennità di funzione prevista per gli assistenti familiari inquadrati nel livello D) e D Super).

Nella busta paga dei badanti conviventi sono altresì indicati l’importo corrisposto per il lavoro straordinario ed eventuali indennità aggiuntive, nel caso in cui l’attività lavorativa venga prestata a beneficio di più persone non autosufficienti, o se al badante viene riconosciuto il possesso di una particolare qualifica.

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COME CESSARE IL CONTRATTO COI BADANTI: LA LETTERA DI LICENZIAMENTO DEL BADANTE

La cessazione del rapporto di lavoro è disciplinata dall’articolo 40 del ccnl per badanti e può avvenire sia per volontà del datore di lavoro, che del lavoratore.
Nel primo caso, l’interruzione del rapporto di lavoro è comunicata mediante la lettera di licenziamento al badante.
A differenza di quanto normalmente previsto per il rapporto di lavoro subordinato, il recesso del contratto dei badanti può avvenire “ad nutum” e cioè senza che sia motivato da giusta causa o giustificato motivo (per approfondimenti sul licenziamento individuale, si consiglia la lettura di questo articolo).
La lettera di licenziamento al badante, può pertanto limitarsi ad indicare la comunicazione dell’interruzione del rapporto di lavoro ed il termine di preavviso di cui all’art. 40 comma 1 Ccnl lavoro domestico. In particolare:
Per i rapporti non inferiori a venticinque ore settimanali:

  • fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: quindi giorni di calendario;
  • oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: trenta giorni di calendario.

Per i rapporti inferiori alle venticinque ore settimanali:

  • fino a due anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: otto giorni di calendario;
  • oltre i due anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: quindici giorni di calendario”.

Il secondo comma dell’articolo 40 stabilisce che i suddetti termini sono raddoppiati se intimati prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.
Se viene inviata la lettera di licenziamento al badante senza l’osservanza dei termini di preavviso, a questo deve essere corrisposta un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.
L’obbligo del preavviso non è necessario quando il badante viene licenziato durante il periodo di prova.
Come per l’assunzione, anche la lettera di licenziamento deve essere comunicata all’INPS entro cinque giorni.

 

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