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Il contratto di fornitura di beni e di servizi

In cosa consiste il contratto di fornitura

Il contratto di fornitura di beni e di servizi.

Negli intrecci costituiti dalle più svariate tipologie di rapporti commerciali, una delle figure contrattuali più frequentemente utilizzata, da sempre, è il contratto di fornitura. Il contratto di fornitura di beni o servizi, infatti, è adibito al soddisfacimento di una serie di bisogni, tramite prestazioni periodiche o continuative (si parla infatti di contratti di durata), gravanti su entrambe le parti contrattuali (da un lato il fornitore e dall’altro il cliente/somministrato).
In premessa, va riscontrato che il contratto di somministrazione viene utilizzato come sinonimo del contratto di fornitura, anche ad opera della giurisprudenza. È ormai pacifico che il contratto di fornitura sia lo stesso rapporto giuridico del contratto di somministrazione, in quanto il legislatore utilizza tali figure in modo alternativo, ma senza mai distinguerle in maniera specifica.
Sempre in via generale, la normativa applicabile al contratto di fornitura è tendenzialmente quella del contratto di somministrazione, quando si tratta di una prestazione di dare (beni mobili, prodotti, merce), invece si ricorre alla disciplina del contratto di appalto di servizi, per quanto compatibile, quando la prestazione ha ad oggetto un obbligo di fare (contratto di servizi). Ai sensi dell’art. 1677 cod. civ.Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”.

Inoltre, la disciplina del contratto di fornitura di beni e servizi, in taluni casi, si aggiunge a quella prevista per la singola obbligazione oggetto della fornitura.

Punto critico del contratto di fornitura è la misura della prestazione richiesta, ossia l’entità del contratto, che in assenza di specifica pattuizione delle parti, è rimessa al “normale fabbisogno” di una di esse.

Il contratto di fornitura riceve una disciplina particolare in punto di inadempimento e di risoluzione del contratto. Sono poi previste alcune clausole specifiche, a tutela dei contraenti: la clausola di preferenza e la clausola di esclusiva.

Occorre infine distinguere tra l’accordo di fornitura e l’accordo di sub-fornitura, a cui è dedicato l’ultimo paragrafo del presente articolo.

 

COS’È IL CONTRATTO DI FORNITURA

L’evoluzione del sistema economico ha sempre basato il suo sviluppo su alcune tipologie di rapporti contrattuali che tuttora sono in uso. Primo fra tutti, per la funzione fondamentale svolta nei traffici economici, è il contratto di fornitura.
Va subito precisato che il legislatore si riferisce al contratto di fornitura, sia chiamandolo come tale, sia chiamandolo nella sua accezione più tecnica, come contratto di somministrazione, a cui dedica il Capo V del Titolo III del Libro IV del codice civile.
L’art. 1559 cod. civ. definisce il contratto o accordo di fornitura o somministrazione come “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.
Il contratto di fornitura, in sostanza è un accordo con il quale il fornitore o somministratore si obbliga ad eseguire, in favore di un cliente (c.d. somministrato), una fornitura di determinati beni, in cambio del pagamento di un corrispettivo.
Se oggetto del contratto non sono beni, ma servizi, parlare di contratto di fornitura di servizi è comune, ma improprio: si tratta più tecnicamente di un contratto di appalto di servizi.
Si precisa, inoltre che per quanto attiene al contratto di fornitura di beni, si applica la disciplina prevista per la somministrazione, la quale può avere ad oggetto solo prestazioni di “dare”; mentre quando si parla di contratto di fornitura di servizi, ci si muove nell’ambito della disciplina dell’appalto, per quanto compatibile con quella della somministrazione (articolo 1677 cod. civ.).

QUAL È LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

I contratti di fornitura sono contratti di durata a prestazioni corrispettive.

Sono “contratti di durata”, in quanto consentono e garantiscono il soddisfacimento di un determinato bisogno che perdura nel tempo. A loro volta, i contratti di durata si distinguono in contratti a prestazioni periodiche o continuative.
Sono contratti “a prestazioni corrispettive” in quanto prevedono la fornitura di beni o servizi dietro il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo.
I contratti di fornitura sono contratti consensuali a titolo oneroso.
L’accordo di fornitura è infatti consensuale perché si perfeziona con il mero consenso delle parti, senza richiedere il trasferimento della proprietà.
È a titolo oneroso, poiché il contratto di fornitura presuppone il corrispettivo del pagamento del prezzo, a meno che non sia pattuito diversamente, come contratto di fornitura gratuito.
Per quanto attiene all’oggetto della prestazione, il contratto o accordo di fornitura può realizzarsi sia per consentire al somministrato l’utilizzo (godimento) di un determinato bene dovendolo poi, restituire nel termine previsto dal contratto, sia per il consumo del bene stesso, qualora l’uso ne comporti, per sua natura, il deterioramento (es. gas, luce).
I contratti di fornitura di beni possono pertanto avere efficacia reale, in quanto trasferiscono la proprietà del bene somministrato. Si pensi al contratto di fornitura di oggetti di cancelleria per gli uffici, oppure al contratto di fornitura di energia elettrica per le abitazioni.
Possono avere efficacia obbligatoria, ad esempio, nel caso del contratto di fornitura di bottiglie di vetro che devono essere restituite (contratto di fornitura d’uso).
Il contratto di fornitura avente ad oggetto una prestazione di dare, si differenzia dal contratto di vendita, in quanto la fornitura di caratterizza per la pluralità di prestazioni nel tempo (da non confondere con una prestazione dilazionata in più momenti).

DOVE SI TROVA LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La normativa applicabile ai contratti di fornitura si trova essenzialmente all’interno del codice civile, ed in particolare agli art. 1559 e seguenti del codice civile, che disciplinano il contratto di somministrazione, che abbiamo detto essere sinonimo del contratto di fornitura.
In secondo luogo, occorre considerare che le singole prestazioni possono integrare, di per se stesse, autonome figure contrattuali. Si pensi al contratto di somministrazione per cose da consumare. In tali casi, l’art. 1570 cod. civ. stabilisce che “Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni”. Ad esempio, nel caso del contratto di fornitura di merci da consumare, si applica la disciplina del contratto di vendita, in tema di garanzia di vizi della cosa.
Infine, la disciplina del contratto di fornitura di servizi incrocia anche la normativa del contratto di appalto (articoli 1655 e ss. cod. civ). ai sensi dell’art. 1677 cod. civ. “Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI FORNITURA

Analizzando il concetto alla base del contratto di fornitura, vediamo che in base alla tipologia di interesse da soddisfare e quindi, all’oggetto del contratto di fornitura e alle modalità di erogazione della prestazione, è possibile distinguere diverse figure di contratto di fornitura.
Dal punto di vista della “periodicità” della prestazione (abbiamo detto infatti che il contratto di somministrazione rientra tra i contratti di durata), si distingue tra il accordo di fornitura in senso proprio ed il contratto o accordo di fornitura in senso improprio.
Il contratto di fornitura “in senso proprio” ricorre quando la prestazione di dare (nel caso del contratto di fornitura di merci) o di fare (nel caso del contratto di appalto di servizi) viene adempiuta con scadenze regolari.
Il contratto di la fornitura “in senso improprio” si ha quando la fornitura non prevede scadenze regolari, ma secondo il fabbisogno del somministrato. Si pensi ad un contratto di fornitura di beni alimentari stipulato tra un’azienda agricola ed un ristorante, in cui l’entità della fornitura non è costante, ma è “a piacere” a discrezione del somministrato, in base alle sue necessità mese per mese, al numero di clienti …..
Si parla di accordo di fornitura “continuativa” quando i beni vengono forniti al somministrato senza soluzione di continuità. Si pensi al contratto di fornitura delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, internet …).
Se, invece, analizziamo il contratto di fornitura in base all’oggetto, distinguiamo la fornitura di consumo dalla fornitura d’uso.
Nel primo caso si ha il passaggio della proprietà dei beni in capo al somministrante (ad esempio, come accade per un fornaio che rifornisce quotidianamente una panetteria); mentre nel secondo caso (contratto di fornitura d’uso), il fornitore attribuisce al somministrato solo il godimento dei beni oggetto del contratto di fornitura.

CHI SONO I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Le parti dell’accordo di fornitura sono, indicandole con la terminologia utilizzata dal legislatore in materia di somministrazione di beni, il somministatore/fornitore ed il somministrato (indicato talvolta come colui che ha diritto alla somministrazione).
Si tratta di un contratto non qualificato dal punto di vista soggettivo, nel senso che il contratto di fornitura di beni e servizi può essere stipulato da chiunque. Nella prassi, i contratti di fornitura sono stipulati tra imprenditori, ma nulla vieta che vengano conclusi anche tra soggetti diversi, e cioè non operanti nell’esercizio di un’attività economica.
In dottrina però, alcuni autori hanno ritento che il contratto di fornitura sia meramente di impresa, e pertanto possibile solamente nel contesto dell’esercizio di un’attività commerciale. Si tratta tuttavia di una interpretazione minoritaria.

QUAL È LA FORMA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Non è richiesta alcuna forma specifica per la stipula di un contratto di fornitura, che pertanto può essere concluso anche oralmente, salvo nella rara ipotesi in cui l’oggetto della somministrazione sia costituito da beni immobili, per l’alienazione dei quali è richiesta la forma dell’atto pubblico. Tuttavia, come in tutti i casi, è consigliabile sempre redigere un contratto per iscritto al fine di evitare problemi inerenti alla prova dello stesso.
Altro caso in cui è richiesto l’atto pubblico è quando la fornitura avvenga a titolo gratuito, potendo in tal caso essere ricompreso nella donazione diretta.
Sono frequenti i casi del contratto di fornitura stipulato mediante condizioni generali di contratto o moduli e formulari. Si pensi ad esempio alle utenze domestiche (contratto di fornitura di beni quali luce, acqua, gas, internet …). In tal caso, si applica la disciplina previsa dagli articoli 1341 e 1342 codice civile. In particolare, l’art. 1341 comma 2 cod. civ. stabilisce che “non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

QUAL È L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Non c’è un limite alla tipologia di beni mobili che possono essere oggetto di un contratto di fornitura di merci, a condizione però, che l’esigenza del somministrato debba avere carattere periodico o continuativo, e non unico o occasionale, realizzandosi altrimenti il contratto di compravendita.

COME SI DETERMINA L’ENTITÀ DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI

In via generale, trattandosi di un rapporto contrattuale, la determinazione circa l’oggetto del contratto di fornitura, e nello specifico della quantità di beni da fornire, è stabilita dalle parti sulla base del loro libero accordo.
In mancanza di una puntuale determinazione, si presume che la quantità di beni da fornire sia quella del “normale fabbisogno” che il somministrato ha nel momento della conclusione del contratto.
La normativa in materia di somministrazione stabilisce per il contratto di fornitura di merci (art. 1560 cod. civ.): “Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto. Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso“.
Peraltro, il quantum del normale fabbisogno è stabilito a tutela di entrambe le parti contrattuali, per cui il somministrato che richiede prestazioni per un quantitativo largamente inferiore al fabbisogno presunto, risulta inadempiente (Tribunale di Milano, sentenza del 28.6.2011).
Inoltre il somministrato che, senza stabilire l’entità del contratto di fornitura di beni, rifiuta di ricevere quelli che costituiscono il “normale fabbisogno”, può essere messo in mora. Si tratta della specifica ipotesi della mora del creditore.

COS’È L’ALEA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Da quanto descritto nei paragrafi precedenti, si evince che il contratto di fornitura implica una certa aleatorietà.
Ad esempio, se un viticoltore oggi conclude un contratto di fornitura del “normale fabbisogno” di vino per un ristorante, a 1’000,00 euro al mese, della durata di un anno, il prezzo del vino che sembra equo oggi, potrebbe non essere equo tra un anno, per l’andamento del mercato, la produttività dell’azienda eccetera…
Vi è, in altre parole, il rischio di un rilevante sbilanciamento dell’equilibrio del contratto.
Detto questo, tuttavia, la giurisprudenza considera i contratti di fornitura come contratti “commutativi”, nel senso che l’alea ossia il rischio del contratto di fornitura, rientra nella normale tollerabilità di rischio di qualsiasi altro contratto.
Resta possibile la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ. nel caso in cui eventi straordinari e imprevedibili, alterino l’equilibrio contrattuale.

COME DETERMINARE IL CORRISPETTIVO DOVUTO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

Come detto, i contratti di fornitura di beni e servizi rientrano tra quelli onerosi ed a prestazioni corrispettive: a fronte della consegna di beni o della prestazione di servizi, è normalmente richiesto il pagamento del prezzo.
Come la determinazione del quantitativo di beni oggetto del contratto di fornitura, anche il prezzo è stabilito liberamente tra le parti, in base alla loro autonomia contrattuale.
In mancanza di accordo sul prezzo dei contratti di fornitura periodica, l’art. 1561 cod. civ. richiama l’art. 1474 cod. civile, secondo cui:

  • Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente (…) si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
  • Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.
  • Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell’articolo precedente”.

Nell’adozione di questi criteri, si tiene conto del luogo di esecuzione delle singole prestazioni, nonché della scadenza delle stesse.

COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI

Il prezzo dei contratti di fornitura di merci di tipo periodico, va corrisposto all’atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse (art. 1562 cod. civ.).
Per i contratti di fornitura di beni a carattere continuativo, il corrispettivo va versato secondo le scadenze di uso (ad esempio per le utenze elettriche mensilmente o trimestralmente).
Nulla vieta, tuttavia, che le parti si accordino diversamente, alla luce della libertà accordata dall’art. 1322 cod. civ..

COS’È LA “CLAUSOLA DI PREFERENZA” DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCI E SERVIZI

All’interno del contratto di fornitura di prodotti, possono essere inserite particolari tipologie di clausole con fini specifici.
La clausola di preferenza è tipicamente posta a vantaggio del somministratore, ossia di colui che fornisce i beni o servizi. Questa costringe il somministrato a preferire lo stesso somministratore, nella stipula di un nuovo contratto di fornitura dei beni medesimi forniti con il precedente contratto, rispetto alle proposte di altri somministratori ed alle medesime condizioni contrattuali.
L’art. 1567 cod. civ., per non vincolare eccessivamente le parti, pone un termine di durata del patto di preferenza. Stabilisce infatti che “è valido purché la durata dell’obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.”
Condizione della clausola di preferenza è che questa sia accordata alle stesse condizioni contrattuali di quelle proposte da altri somministranti. Tanto è che ai sensi dell’art. 1566 comma 2 cod. civ. il il somministrato (chi riceve a fornitura) “deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare (…) se intende valersi del diritto di preferenza”.
Secondo la dottrina maggioritaria, la clausola di preferenza del contratto di fornitura di prodotti opera solo in favore del fornitore. Tuttavia, dal testo della disposizione, nulla osta a che il patto di preferenza nel contratto di fornitura di merce operi anche in favore del somministrato.
Infine la clausola di preferenza, inserita in un contratto di fornitura di prodotti stipulato tra imprenditori, rientra nel novero dei patti di non concorrenza.

COS’È LA “CLAUSOLA DI ESCLUSIVA” DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCI E SERVIZI

La clausola di esclusiva è adibita ad evitare che il somministrato (colui che riceve i beni o servizi) possa rivolgersi ad altri per la stessa fornitura, o possa produrre per sé beni di cui ha bisogno, e che il somministratore possa fornire gli stessi beni a soggetti della stessa zona del somministrato.
L’articolo 1568 cod. civ., statuisce che “Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto“.
Viceversa, ai sensi dell’art. 1569 cod. civ. “il somministrante non può compiere nella zona per cui l’esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto”. Quindi, in breve, la clausola di esclusiva del contratto di fornitura di merce, obbliga il fornitore a fornire quella merce al solo somministrato (di una certa zona), e/o quest’ultimo a rifornirsi dal solo fornitore e non da altri.
Nella prassi, spesso accade che alla clausola di esclusiva sia collegata un’ulteriore clausola in base alla quale il somministrato si obbliga (ex art. 1568, co. II, cod. civ.) a promuovere la vendita dei prodotti forniti dal somministrante in via esclusiva.
In dottrina si discute sulla natura giuridica di tale clausola: alcuni la considerano una clausola di non concorrenza, altri non condividono tale tesi in quanto la funzione principale non sarebbe quella di evitare la concorrenza ma di garantire la continuità del rapporto di fornitura.
Un’eventuale violazione della clausola di esclusività comporta la risoluzione del contrato di fornitura di prodotti, con la possibilità di richiedere anche una somma a titolo di risarcimento del danno subito.

QUALE DISCIPLINA SI APPLICA AL CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI

Come detto, oggetto della fornitura può essere un’obbligazione “di dare” o “di fare”, trattandosi nel secondo caso del contratto di fornitura di servizi.
Al contratto di fornitura di servizi viene applicata la disciplina del contratto di appalto (art. 1655 e seguenti cod. civ.) laddove compatibile, in virtù del richiamo effettuato dall’art. 1677 cod. civ..
Alla luce della definizione di contratto di appalto (art. 1655 cod. civ.), il fornitore (indipendentemente dalla sua natura giuridica) si obbliga a fornire un servizio (sia manuale che intellettuale) all’altra parte, con un’autonoma organizzazione di mezzi e con l’assunzione del rischio della fornitura, a fronte di un corrispettivo in denaro.
Pertanto, né il fornitore, né i sui, eventuali, dipendenti o collaboratori hanno un vincolo di subordinazione nei confronti del fruitore del servizio, nel senso che il fornitore è libero di organizzare i mezzi e le risorse per erogare il servizio, oggetto dell’accordo di fornitura.
Come il contratto di fornitura di beni, anche il contratto di fornitura di servizi può essere stipulato “in serie”, mediante moduli e formulari (solitamente tramite un c.d. modulo d’ordine), quando le prestazioni erogate sono standardizzate per tutti i fruitori. In tal caso, si applica la disciplina degli articoli 1341 e 1342 codice civile.

COSA ACCADE IN CASO DI INADEMPIMENTO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

Anche per i contratti di fornitura valgono le regole generali previste in materia contrattuale per l’estinzione del rapporto giuridico in corso, ovvero l’adempimento, la rescissione, il mutuo dissenso, la condizione risolutiva o il termine finale.
Nell’ambito di un contratto di fornitura di beni o servizi, il legislatore ha specificato quando ricorre la “non scarsa importanza” dell’inadempimento, che giustifica la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.. Al verificarsi dell’inadempimento di una delle parti contrattuali (relativamente alle singole prestazioni, ad esempio per mancata fornitura delle merci o per mancato pagamento del corrispettivo), la parte non inadempiente ha la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto quando l’inadempimento è di un’entità tale (di notevole importanza) da far venir meno il rapporto di fiducia intercorrente tra le parti (da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti). Lo stabilisce l’articolo 1564 cod. civ..
È predominante l’interpretazione per cui la “notevole importanza” richiesta per la risoluzione del contratto di fornitura di servizi e merci, costituisce un presupposto più grave e con carattere oggettivo, rispetto alla “non scarsa importanza” richiesta dalla disciplina generale dell’art. 1455 cod. civ..
Sia il contratto di somministrazione che il contratto di appalto sono fondati su di un rapporto “intuitu personae”: laddove la considerazione delle qualità personali e professionali delle parti è determinante per il consenso nella conclusione del contratto.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DI LIEVE ENTITÀ DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI MERCE O SERVIZI

Nell’articolo 1565 cod. civ. leggiamo che “se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso”.
Tale disposizione deroga alla generale “eccezione di inadempimento” stabilita all’art. 1460 cod. civ., secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede ” (principio del “inadimplenti non est adimplendum”).
Nel caso di inadempimento di lieve entità del somministrato (ad esempio, il pagamento di un prezzo di poco inferiore a quello pattuito), il fornitore ha l’onere, prima di sospendere la fornitura, di dare un “congruo preavviso” alla controparte.
Al contrario, nel caso in cui l’inadempimento del somministrato non sia di lieve entità, non è necessario alcun preavviso della sospensione ad opera del fornitore (in quanto egli dovrà tutelare la sua posizione da perdite e pregiudizi derivanti dalla condotta del somministrato).
Tale disposizione normativa tutela il fornitore/somministratore, consentendogli appunto la sospensione della fornitura, ma contemporaneamente vuole evitare la risoluzione del contratto per inadempimenti considerati di lieve entità.
Per capire quando un inadempimento possa o meno definirsi di lieve entità, occorre tener conto della natura della prestazione, del bisogno da soddisfare e delle modalità attraverso le quali si realizza l’inadempimento.

COS’È LA CLAUSOLA EXCEPTIO INADIMPLENTI CONTRACTUS (ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO)

Si evidenzia che all’interno del contratto di fornitura, la previsione di quanto indicato nell’articolo 1565 cod. civ., può anche essere inserita sotto forma di clausola.
Infatti, per fare un esempio tratto dalla recente giurisprudenza di legittimità, la clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell’articolo 1565 cod. civ., consentendo al fornitore di opporre al somministrato (utente/cliente) inadempiente l’exceptio inadimplenti contractus (eccezione di inadempimento).
Tale sospensione dell’erogazione, è legittima finché il somministrato non adempie.
Al contrario, l’erogazione sospesa quando il somministrante ha pagato il suo debito, integra un inadempimento del fornitore, che si espone all’obbligo del risarcimento del danno, salva la prova della non imputabilità a sé di tale inadempimento, o dell’ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento da parte del cliente (Cass., sez. III civile, sent. n. 25731/2015).

QUANDO È POSSIBILE ESERCITARE IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

Vediamo adesso se e come sia possibile recedere da un contratto di fornitura di servizi o di merce.
L’articolo 1569 cod. civ. stabilisce che, nei casi in cui non sia stata previsto un termine finale nel contratto di fornitura, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando all’altra parte, un preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, entro un termine “congruo” avuto riguardo alla natura della fornitura.
Tale previsione normativa è derogabile su accordo delle parti, che nel contratto di fornitura possono escludere l’obbligo di preavviso in caso di recesso, senza poter escludere la possibilità di recedere dal contratto di fornitura.
L’esercizio del recesso dall’accordo di fornitura fa salve le prestazioni già eseguite e quelle in corso di esecuzione.
Nei casi in cui, invece, il contratto di fornitura abbia un termine finale (contratto di fornitura a tempo determinato), la possibilità e le modalità del recesso sono affidate alla normativa generale ex art. 1373 cod. civ..
Le parti di regola non possono recedere salva un’apposita pattuizione in tal senso, prevedendo cioè, nell’ambito dell’accordo di fornitura, la facoltà di recedere. Sul tema, si segnalano accesi dibattiti tra dottrina e giurisprudenza sulla possibilità o meno delle parti contrattuali dei contratti di fornitura, di poter recedere in presenza di una giusta causa, qualora tale facoltà non sia stata espressamente prevista nel contratto di fornitura.

COME DISTINGUERE LA VENDITA DALLA FORNITURA DI MERCI

Come già accennato, non sempre è agile distinguere la vendita dalla fornitura.
La distinzione sarebbe da ricercare nell’oggetto e nella causa dei delle due tipologie contrattuali. Infatti, mentre la vendita si sostanzia nello scambio di una cosa verso il pagamento di un prezzo in una unica prestazione a carico dell’alienante, che si vincola a trasferire una tantum la proprietà della cosa venduta, la fornitura è un contratto di durata (continuativo o a prestazioni periodiche).
La diversa qualificazione del rapporto contrattuale è fondamentale per determinare il regime giuridico applicabile, ad esempio, in caso di inadempimento.
Si segnala, però, che sul tema non vi è concordia in giurisprudenza, riscontrandosi spesso orientamenti contrastanti, soprattutto nella distinzione tra il contratto di fornitura dal contratto di vendita con consegne ripartite, alla luce dell’interesse delle parti contrattuali e, pertanto, del bisogno che si va a soddisfare con l’accordo raggiunto.

COS’È IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Per dovere di completezza è il caso di soffermarsi brevemente sull’istituto della subfornitura, introdotto nel nostro ordinamento nel 1998 (Legge n. 192/1998), da non confondere per la somiglianza lessicale con il contratto di fornitura.
In sostanza, tale figura è adibita a consentire il decentramento produttivo in ambito industriale, consentendo alle grandi aziende di affidare ad aziende minori, lavori accessori alla realizzazione di un prodotto finale.
Nel contratto di subfornitura, un imprenditore si impegna a realizzare, per conto e in favore di un’impresa committente, lavori su o materie prime fornite dalla committente, o a fornire prodotti o servizi che saranno utilizzati dal committente (ad esempio per produrre un determinato bene complesso).
Anche in questi contratti possono inserirsi clausole come quelle viste per il contratto di fornitura, prevalentemente ai fini della tutela della proprietà industriale (ad esempio tramite la clausola di riservatezza gravante in capo al subfornitore).
Si precisa che non si tratta di un vero e proprio subcontratto, come può apparire dalla denominazione ma bensì è un singolo accordo di “fornitura” tra due imprese, che va, tra l’altro, redatto per iscritto ad substantiam (a pena di nullità) e consiste, come appare evidente, in una prestazione di fare o di dare. Sul tema si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale sostiene che “il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della «conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente», di cui all’art. 1 l. 18 giugno 1998 n. 192, si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la «lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente», dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l’inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente” (Cass., sent. n. 18186/2014).

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