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Il contest online

Linee guida per organizzare un contest online

Il contest online

Il contest online è uno strumento di marketing sviluppatosi recentemente, che permette agli utenti di vincere premi senza necessariamente acquistare un prodotto, ma semplicemente seguendo delle regole imposte dal promotore.

La sua disciplina è affidata al D.P.R. n. 430/2001 che ne regola i presupposti e le modalità di organizzazione.
In primo luogo occorre redigere il regolamento del digital contest e versare la cauzione, il cui valore deve corrispondere a quello del montepremi al netto della relativa imposta. Nel regolamento deve essere indicata una onlus a cui saranno devoluti i premi non assegnati.
Occorre poi darne comunicazione, prima dell’inizio, al Ministero delle attività produttive.
Una volta terminato il contest online e decretati i vincitori secondo le modalità previste dalla legge, la promotrice deve trasmettere il verbale di chiusura al Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la piattaforma Prema On-line, consentendo così la restituzione della cauzione versata per il contest online.
Sempre in tema di disposizioni sulla materia, per i concorsi a premi alla normativa fin qui richiamata bisogna affiancare sia il decreto legislativo n.206/2005 a tutela dei consumatori – il cosiddetto Codice del Consumo – che il GDPR regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali.
Chi può organizzare contest online? Quali regole bisogna seguire perché i concorsi a premi on line siano regolari? Come si può sviluppare un contest su Facebook? Analizziamo la particolare disciplina che occorre conoscere prima di imbattersi nell’organizzazione dei concorsi a premi.

Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


CONTEST ONLINE: PREMESSA

La disciplina dei concorsi a premi online è dettata dall’ormai datato D.P.R. n.430/2001 il cui titolo primo stabilisce le condizioni e le modalità de “i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti, o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali” (art.1).
Si tratta, invero, di una normativa dettata per l’organizzazione dei concorsi a premi la cui partecipazione avviene attraverso canali “tradizionali”, come ad esempio la “cartolina” da inviare al promotore, o a mezzo del telefono.
Il problema principale che sorge in capo alla materia dei contest online è proprio la mancanza di una regolamentazione attuale, che tenga conto delle novità introdotte negli ultimi anni: basti pensare che i contest online che si svolgono sui social network (ad esempio i contest su Facebook, oppure i contest su Instagram …) non trovano pieno riscontro nella disciplina del 2001 e per tale motivo creano lacune normative di non poca importanza, oltre che dubbi sia per i promotori che per i partecipanti al concorso a premi online. È per questo motivo che il Ministero dello Sviluppo Economico è costretto ad intervenire abitualmente con la pubblicazione di chiarimenti volti a fornire maggiori delucidazioni sull’organizzazione dei concorsi a premi.
In particolare, lo svolgimento dei concorsi a premi online tramite piattaforme “social” (contest su Facebook, contest su Instagram …) è reso problematico dall’art. 1 comma 6, secondo cui l’intero svolgimento del contest online deve avvenire sul territorio italiano, mentre invece i server di queste piattaforme si trovano al di fuori dei confini nazionali.


COSA SONO I CONTEST ONLINE

Il contest online sono concorsi a premi online, che cioè si svolgono sulle piattaforme digitali e che permettono la partecipazione di un elevato numero di utenti, attratti dai premi promessi.
Da un punto di vista giuridico, il contest online è una promessa unilaterale rivolta al pubblico ex art. 1989 e seguenti del codice civile, e cioè un negozio giuridico unilaterale non recettizio, per cui i promittenti (cioè i soggetti promotori, cui spetta l’organizzazione dei concorsi a premi) sono obbligati a consegnare i premi promessi nel momento in cui la promessa diventa pubblica, senza che sia necessaria l’accettazione da parte del promissionario.
Il secondo articolo definisce i concorsi a premio come “le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

  • a) dalla sorte [..];
  • b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
  • c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
  • d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento [..]”.

I contest online offrono quindi ai partecipanti la possibilità di vincere un montepremi, che può consistere tanto in un bene quanto in un servizio, purché sia definito dettagliatamente nel regolamento, semplicemente seguendo le regole e i passaggi ideati appositamente dal promotore.

Ad oggi, il nostro ordinamento non fornisce una regolamentazione specifica per i concorsi a premi online, rispetto a quelli la cui partecipazione si svolge attraverso i canali “tradizionali” (ad esemipio, mediante l’invio di cartoline).


CONTEST ONLINE: QUALI MANIFESTAZIONI NON SONO CONSIDERATE CONCORSI A PREMI

L’art. 6 elenca una serie di situazioni che non sono considerate concorsi a premio, e che pertanto non sono soggette alla disciplina in materia di concorsi a premi online né offline. Si tratta di manifestazioni che esulano dallo scopo commerciale e/o pubblicitario della manifastazione, di promuovere servizi e prodotti dei promotori.
Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

  • a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale [..];
  • b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese [..];
  • d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore [..];
  • e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche

A tutto ciò, bisogna aggiungere le iniziative commerciali quali l’offerta di campioncini gratuiti e le vendite promozionali.
Ai fini dell’organizzazione di concorsi a premi su internet, ad interessarci in maniera particolare è l’enunciato della lettera d) – il riferimento al cosiddetto minimo valore. Si tratta di un’esclusione rilevante, poichè soprattutto i contest online abitualmente vedono in palio ricompense di valore modesto; a tal proposito si è ritenuto, in base a quanto esplicitato dall’ormai abrogato articolo 107 del Regio Decreto 1077/40, che questo tipo di concorso a premi online, il valore del premio non sia superiore a quello di lapis, bandierine, temperini, calendari e simili, costituiscano una deroga alla disciplina del 2001.


A COSA SERVE IL CONTEST ONLINE

Il contest online è principalmente uno strumento di marketing, che consente alle imprese di pubblicizzare e rafforzare notevolmente l’immagine del proprio marchio e rappresenta una scaltra strategia di mercato per attirare l’attenzione di potenziali clienti. Si tratta, come definisce l’art. 1 del D.P.R. 430/2001 di “promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali”.


QUAL È LA DIFFERENZA TRA CONTEST ONLINE E OPERAZIONI A PREMIO

I contest online (e cioè i concorsi a premio) non devono essere confusi con le operazioni a premio.
Pur essendo entrambe “manifestazioni a premio”, le seconde differiscono dalle prime sia per quanto riguarda le condizioni di partecipazione, sia per il criterio di assegnazione dei premi.
Le operazioni a premio sono definite dall’art. 3 del DPR n.430/2001 come le manifestazioni che prevedono:

  • offerte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi,
  • offerte di un regalo a tutti i coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio,
  • l’offerta, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, della possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.

Pertanto, anche le operazioni a premio sono promesse di premi rivolte al pubblico con lo scopo di favorire la conoscenza e di conseguenza la vendita dei prodotti e dei servizi dell’impresa organizzatrice, ma solamente nei concorsi a premio online è possibile partecipare senza alcuna condizione; invece le operazioni a premio sono quelle in cui la ricompensa (un premio, oppure un regalo, oppure ancora uno sconto sull’acquisto di un prodotto o servizio) viene attribuita a condizione che venga acquistato o venduto uno o più prodotti o servizi.
Altro elemento di distinzione è il criterio di assegnazione del premio, poiché solamente nei concorsi a premi la normativa richiede che questo avvenga assegnato ad alcuni dei partecipanti, sulla base della “sorte” oppure per merito di loro abilità o capacità personali.
Al contrario nell’operazione a premio, tutti i partecipanti ricevono un premio.


QUAL è LA DIFFERENZA TRA CONTEST ONLINE E UNA LOTTERIA

Elemento che accomuna concorsi a premi online, offline e operazioni a premio è la gratuità. Infatti, (oltre all’acquisto del bene o prodotto, nel caso delle operazioni a premio) non può essere richiesta alcuna somma di denaro per partecipare ad una manifestazione a premio, nemmeno sotto forma di maggiorazione del prezzo di acquisto del bene o servizio per partecipare all’operazione a premio.
Può invero essere richiesta una somma di denaro per consentire al destinatario di partecipare all’assegnazione del premio, nei limiti in cui sia contenuta allo stretto necessario (ad esempio l’invio di una cartolina, il costo di una telefonata ….).
Inoltre, “lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne’ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore” costituisce pratica commerciale aggressiva, ai sensi dell’art. 26 codice del consumo.


CHI PUÒ ORGANIZZARE UN CONTEST ONLINE

L’art. 5 si occupa di limitare i promotori dei contest online. Questo stabilisce che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuati solamente da:

  • imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati, anche se organizzate in forma individuale,
  • organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative,
  • le associazioni senza fini di lucro, i comitati, gli enti morali, le onlus possono espletare esclusivamente manifestazioni di sorte locale con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n.430/2001 e qualora siano comunque iscritti nel Registro imprese, come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con la recente FAQ n.5/2020.

L’organizzazione dei concorsi a premi è pertanto preclusa alle persone fisiche, ed ai lavoratori autonomi (ivi compresi i liberi professionisti) sebbene muniti di partita iva.
La differenza tra imprenditore e libero professionista è stabilita dal codice civile: ai sensi dell’art. 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione o lo scambio di beni o servizi, anche organizzato individualmente (si pensi alla ditta individuale) e garantisce il risultato della propria attività (e cioè l produzione lo scambio di beni o servizi). Il lavoratore autonomo è invece colui che, anche organizzato in forma associata (si pensi agli studi legali associati) presta un’opera prevalentemente intellettuale, senza garantire il risultato della propria attività.
Altresì è stato precisato che i soggetti promotori di contest online diversi da quelli indicati nell’elenco dell’art. 5 sopra descritto, rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da una a tre volte l’iva sul montepremi posto in palio nel digital contest.


COSA SI PUÒ METTERE IN PALIO NEL CONTEST ONLINE

L’art. 4 elenca i premi che possono essere messi in palio nell’organizzazione di concorsi a premi online o offline. Si tratta di un elenco molto ampio che comprende, purchè suscettibili di valutazione economica, ed assoggettati all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva:

  • beni mobili e/o immobili,
  • qualsiasi servizio
  • sconti di prezzo,
  • giocate del lotto,
  • biglietti delle lotterie nazionali,
  • documenti di legittimazione (che servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione ex art. 2002 cod. civ.), come ad esempio un biglietto aereo, o di un concerto. Ciò comporta che il premio di un contest online può consistere anche in un viaggio, a tal proposito la FAQ n.11/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che è necessario fornire al vincitore un’informazione chiara e comprensibile giacché non è possibile porre al capo dello stesso delle azioni che altrimenti non avrebbe compiuto, compreso il sostenimento di costi anche se irrisori (non possono essere a carico del vincitore neppure le spese di trasporto per recarsi nella località del soggiorno): ciò comporta che nel regolamento del contest online dovrà essere precisato il periodo di durata del viaggio e il luogo di partenza/arrivo, il tipo di pensione nonché la tipologia di alloggio;
  • titoli di credito “impropri” (che servono solo a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione), come ad esempio una polizza assicurativa (fatta eccezione che per le assicurazioni sulla vita,

Invece, non possono essere offerti come premi:

  • il denaro,
  • i titoli dei prestiti pubblici e privati,
  • i titoli azionari,
  • le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento
  • le polizze di assicurazione sulla vita.

Il valore complessivo dei premi promessi, determinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto, determina il prezzo della cauzione che l’organizzazione dei concorsi a premi dovrà versare.

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QUALI SONO I CONTEST ONLINE VIETATI DALLA LEGGE

Oltre allo specifico divieto dell’organizzazione di concorsi a premi online che prevedano premi in denaro o assimilati, alcuni concorsi a premi on line sono vietati dall’articolo 8 del D.P.R. n. 430/2001: “non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

  • a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
  • b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali [..];
  • c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato [..];
  • d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti, da disposizioni legislative, divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale [..].

Il promotore di un contest online vietato, rischia la sanzione pecuniaria da una a tre volte l’iva sul montepremi posto in palio ma con un limite massimo di euro 2.582,82 (se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla notificazione della sanzione, la sanzione è ridotta ad 1/6). La sanzione è raddoppiata se, nonostante il divieto di svolgimento, i promotori abbiano continuato ad organizzare contest online.


QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE RISPETTATI NELL’ORGANIZZAZIONE DEI CONTEST ONLINE

Perché un contest online sia organizzato in maniera regolare, bisogna rispettare pochi ma determinati adempimenti imposti dalla legge:

  • la compilazione e pubblicazione di un regolamento,
  • il versamento di una cauzione d parte dei soggetti promotori del digital contest al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi,
  • la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dello svolgimento del concorso a premi online,
  • la proclamazione dei vincitori del contest online in presenza di un notaio ovvero un funzionario del Ministero dello Sviluppo economico,
  • l’invio del verbale di chiusura,
  • in caso di social contest, la corretta scelta del software.


COME DEVE ESSERE REDATTO IL REGOLAMENTO DEI CONTEST ONLINE

L’elemento principale senza il quale non si può procedere allo svolgimento di un digital contest è il regolamento, che è il documento ufficiale contenente tutte le informazioni utili per lo sviluppo dei giochi a premi online
Il regolamento deve essere compilato dall’organizzatore del concorso a premi online e che deve indicare, così come sancito dal primo comma dell’articolo 11 del D.P.R. n.430/2001:

  • i soggetti promotori,
  • la durata, che non può essere superiore a 18 mesi: 12 mesi a partire dal momento della pubblicazione su internet, e fino alla individuazione dei vincitori ed al termine ultimo per ritirare il premio, ed ulteriori 6 mesi per la consegna dei premi,
  • l’ambito territoriale: lo svolgimento dei concorsi a premi deve svolgersi in territorio italiano ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio, salvo il confezionamento del prodotto (art. 6). Questo rende problematica l’organizzazione dei concorsi a premi tramite i social network, come ad esempio i contest su Facebook oppure i contest su Instagram, cui server sono allocati al di fuori del territorio italiano,
  • le modalità di svolgimento,
  • la natura ed il valore indicativo dei premi messi in palio,
  • il termine finale del contest online.
  • l’indicazione “delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [..] alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati”.

Così come specificato dal legislatore con la FAQ n.40 del 2020, il regolamento del contest online deve essere autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal presentante legale della ditta promotrice (per approfondire cosa sia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è possibile consultare questo articolo).
Una volta che il regolamento del contest online sia stato compilato e firmato dai soggetti promotori, deve essere trasmesso al MISE nel termine di almeno quindi giorni prima della data di inizio dei giochi a premi online. Qualora il regolamento venga modificato prima dell’inizio del concorso a premi online, la modifica dovrebbe essere comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico entro i quindici giorni antecedenti l’inizio del contest online.

Il documento riservato ai destinatari deve corrispondere fedelmente a quello inviato al Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi del primo comma dell’articolo 11 del D.P.R. n.430/2001il regolamento delle operazioni e dei concorsi a premio è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione” e questo deve essere accessibile e consultabile senza oneri.


A COSA SERVE LA CAUZIONE IN UN CONTEST ONLINE

Un altro fondamentale requisito richiesto dalla legge, a cui i promotori dei concorsi a premi online devono provvedere, è il versamento di una cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare la copertura economica dei premi del contest online.
Si tratta di una copertura totale poiché l’articolo 7 del D.P.R. n.430/2001 sancisce che “al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi [..]”.
Inoltre “nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall’origine il valore complessivo dei premi da assegnare, lo stesso è determinato in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni effettuate in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni o dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici”.
La cauzione per i contest online può essere prestata esclusivamente mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero con un deposito provvisorio in denaro; questa, inoltre, deve essere trasmessa, insieme con la comunicazione ufficiale e il regolamento firmato, almeno quindici giorni prima della data di inizio del digital contest. La somma versata a titolo di cauzione è restituita una volta terminato il contest online, cioè quando sono consegnati tutti i premi promessi e inoltrato il verbale di chiusura.
In caso di violazioni nella consegna dei premi offerti nei contest online, il quarto comma dell’articolo 7 del D.P.R. n.430/2001 prevede che la cauzione sia incamerata totalmente o parzialmente.


CONTEST ONLINE: COME ASSEGNARE I PREMI

Ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. u) del codice del consumo è considerata pubblicità ingannevole l’affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole.
I premi possono essere assegnati in base ad abilità o capacità dei concorrenti, oppure in base alla sorte.
Nel secondo caso, l’estrazione può essere effettuata da un “congegno”, oppure può essere legata ad una diversa estrazione (ad esempio l’estrazione dei numeri del lotto o il risultato di un evento sportivo). La o modalità di assegnazione può essere anche immediata (il tradizionale “gratta e vinci”).
In base all’art. 9, l’assegnazione dei premi è fatta alla presenza di:

  • un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la camera di commercio, o di un suo delegato
  • un esperto, nel caso in cui l’utilizzo del congegno per l’estrazione richieda particolari conoscenze tecniche


COS’È IL VERBALE DI CHIUSURA DEL CONTEST ONLINE

Una volta terminato il contest online, è necessario redigere un verbale inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico mediante il servizio PREMA, alla ricezione del quale sarà anche restituita la cauzione prestata dai soggetti promotori salvo le eccezioni analizzate nel precedente paragrafo.

All’interno del verbale di chiusura dei concorsi online a premi devono essere indicate con accuratezza le modalità con cui sono stati decretati i vincitori, quindi quale tra le tipologie di selezione prospettare dall’articolo 2 del D.P.R. n.430/2001 sia stata scelta (l’estrazione a sorte, l’utilizzo di un congegno o di una macchina, il riconoscimento di abilità o capacità). Il verbale di chiusura dei concorsi a premi online deve essere compilato obbligatoriamente alla presenza di un notaio o un funzionario della Camera di Commercio territorialmente competente.


QUANDO È POSSIBILE MODIFICARE O REVOCARE IL CONTEST ONLINE

Come abbiamo anticipato, i promotori sono obbligati a consegnare i premi ai promissari (cioè a coloro che “vincono” il digital contest) non appena la promessa è resa pubblica. È possibile revocare i giochi a premi online?
La risposta è positiva. L’art. 1990 cod. civ. richiamato dall’art. 1 del DPR 430/2001 permette di revocare un concorso a premi online, quando vi sia una “giusta causa” e a due condizioni:

  • entro il termine previsto dal regolamento, che non può comunque superare un anno;
  • a condizione che la revoca sia stata resa pubblica nella stessa forma della promessa, oppure in forma equivalente.

La modifica della promessa al pubblico, ove comporti l’indicazione di situazione soggettiva o oggettiva più o meno ampia o il compimento di azioni diverse o ulteriori per godere della prestazione promessa, soggiace alla stessa disciplina della revoca: questa, infatti, comportando una nuova determinazione degli elementi essenziali del negozio, si sostanzia appunto in una revoca della promessa originaria e in una sua sostituzione con altra avente diversi elementi caratterizzanti (Cass. 14.3.1991, n. 2674).


A CHI POSSONO ESSERE DELEGATI GLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI DEI CONTEST ONLINE

Tutti gli adempimenti sopra descritti sono a carico del promotore del contest online, il quale ha sempre la facoltà di nominare un soggetto delegato che li svolga per suo conto. La possibilità di delega è sancita per i concorsi a premi dalla normativa del 2001, più precisamente dal terzo comma dell’articolo 5 del D.P.R. n.430 (“i soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione di cui all’articolo 7”).
Il soggetto delegato può quindi essere un avvocato, che si occuperà di versare la cauzione, redigere il regolamento, inoltrare la comunicazione dello svolgimento del contest online e gestire l’intera parte amministrativa.
Il soggetto delegato non può conferire a propria volta una sub-delega a terzi, senza il consenso dell’impresa promotrice del contest online.


QUALE PROBLEMA PONGONO I SOCIAL CONTEST

Un fenomeno sempre più frequente è quello dei social contest e cioè quei concorsi online a premi svolti sui social network quali Facebook e Instagram.
Il problema principale che si pone in relazione ai concorsi con premi online di questo tipo è la collocazione all’estero dei server dei social network, motivo questo per cui – in virtù del principio di territorialità di cui al primo articolo del D.P.R. n.430/2001 – occorre utilizzare un sistema di mirroring (operazione che consente in tempo reale la duplicazione dei dati degli utenti da una posizione a un supporto di archiviazione locale) così come sancito dalla FAQ n. 7/2020 del Ministero: “[..] si consente alle imprese, in caso di piattaforma cloud o comunque di server allocato all’estero, di utilizzare [..] l’archiviazione dei dati di partecipazione al concorso e degli eventuali contenuti caricati dagli utenti (foto, elaborati, video, etc.) purché per tali azioni sia previsto l’utilizzo di sistemi mirroring o analoghi”.
Nella medesima disposizione, il MISE ha altresì specificato che le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori del social contest attraverso un software devono avvenire necessariamente su un server allocato in Italia. A tal proposito, nell’organizzare un social contest è necessario – in aggiunta a tutta la documentazione già analizzata nei paragrafi precedenti – inoltrare anche una dichiarazione peritale tecnica al Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del software utilizzato per lo svolgimento del social contest.


COME DEVONO SVOLGERSI I CONTEST ONLINE SUI SOCIAL NETWORK

Per l’organizzazione di concorsi a premi sui social network si applicano pressoché i medesimi requisiti e adempimenti analizzati finora per i giochi a premi online, con l’aggiunta di qualche accortezza in più.
Anzitutto, nel regolamento si dovrà obbligatoriamente indicare anche il social che si intende utilizzare per lo svolgimento del contest online perché ogni piattaforma ha delle proprie linee guida da rispettare.
Una peculiare caratteristica di questa tipologia di concorsi con premi online, è quella per cui il social network che sia l’unico canale di partecipazione, deve essere associato al concorso, mentre se vi sono più canali di partecipazione non è necessaria l’associazione, ma coloro che intendono partecipare devono risultare iscritti al social network prima della data d’inizio del contest online; a stabilirlo la FAQ n.7/2020 del Ministero: “nel caso in cui, per partecipare ad un concorso a premio, l’unico canale di partecipazione sia il social network (con server estero) questi deve essere associato [..]. Tuttavia, se la partecipazione avviene esclusivamente tramite uno o più social, l’associazione non è richiesta purché il concorso sia limitato a coloro che risultino iscritti al social (utilizzato per il concorso) prima della data di inizio del concorso”.
Ad esempio, nel caso di un contest su Facebook, non è necessario richiedere a Facebook l’associazione nel concorso in due casi:

  • Se il regolamento del contest online prevede almeno un canale di partecipazione diverso, che sia online (ad esempio attraverso un sito internet cui server sia allocato in Italia) o “offline” (ad esempio mediante telefono, oppure mediante l’invio di una cartolina di partecipazione).
  • Se la partecipazione al contest su Facebook è riservata agli utenti già iscritti al social prima dell’inizio del digital contest. L’onere di verificare questa condizione cade sul promotore o suo delegato, a tal fine il Minister dello Sviluppo Economico suggerisce di “scrivere nel regolamento che il promotore/delegato si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della data di inizio del concorso a premio e che, qualora essa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore verrà escluso”.

Se dovessero giungere segnalazioni circa la successiva iscrizione di uno dei partecipanti al social contest a risponderne sarà direttamente l’impresa e si configurerà l’ipotesi di contest online vietato per il quale si applicherà la relativa sanzione.


QUALI SONO LE LINEE GUIDA PER I CONTEST SU FACEBOOK

Fino al 2013, per organizzare un contest su Facebook si doveva chiedere l’autorizzazione al social stesso. Oggi non è più così, ma è pur sempre necessario osservare le linee guide imposte.
Le regole per organizzare un contest su Facebook sono piuttosto semplici.
Oltre a quelle sino ad ora illustrate, ivi compresa una perizia sul software, la piattaforma richiede al promotore di garantire la conformità con la normativa nazionale sui concorsi online a premi, nonché di esonerare Facebook da ogni responsabilità specificando che questo non amministra, né sponsorizza né è legato in alcun modo alla manifestazione.
I contest di Facebook possono essere organizzati su pagine, gruppi o all’interno degli eventi, ma non su un account personale, né è possibile utilizzare le connessioni con i propri contatti per gestire i concorsi online a premi (utilizzare la dicitura “condividi sul diario di un amico per avere una chance in più di vincere” o “tagga i tuoi amici in questo post per partecipare”).
Qualora non si rispettassero i termini e le condizioni imposte per i contest di Facebook, il promotore rischierebbe una sanzione amministrativa.

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QUALI SONO LE LINEE GUIDA PER I CONTEST SU INSTAGRAM

Anche per i contest su Instagram è necessario rispettare le condizioni imposte dal social, secondo le quali è assolutamente vietato taggarne i contenuti in modo inaccurato, nonché incoraggiare gli altri partecipanti a farlo.
I contest su Instagram premiano per lo più gli utenti che hanno manifestato particolare capacità e abilità, ma a questa tipologia può aggiungersi un ulteriore strumento, il giveaway, a cui nel 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha esteso la normativa sui concorsi online a premi e nel quale i vincitori sono estratti a sorte.
Dal momento in cui il social in questione è parte di Facebook, per i contest su Instagram si applicano pressocché i medesimi requisiti e adempimenti analizzati nel paragrafo precedente.
Inoltre, anche per i contest su Instagram vale la regola per cui il social deve essere associato alla manifestazione, salvo che i partecipanti siano unicamente utenti già iscritti su Instagram prima della data di inizio del contest online ovvero che ci sia almeno un altro canale attraverso cui gli utenti possono partecipare al concorso online a premio (ad esempio, il sito web dell’azienda promotrice che propone contest aziendali con esempi quali nel montepremi un viaggio o un bene/servizio).
Infine, per i contest su Instagram è necessario compilare due dichiarazioni: una in cui si chiede ai partecipanti di sollevare il social da ogni responsabilità ed una in cui l’organizzatore del contest online specifica che Instagram non sponsorizza né è legato alla promozione in corso. In caso di inosservanza delle regole per la realizzazione del contest su Instagram si applica la medesima sanzione prevista per i giochi a premi online vietati dalla legge.


QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER LA VIOLAZIONE NELLA NORMATIVA SUI CONTEST ONLINE

Finora abbiamo analizzato le disposizioni presenti in materia di concorso a premi nella normativa vigente. Soffermiamoci adesso sulle sanzioni che potrebbero essere comminate in cas di violazione delle prescrizioni dettate dalla legge per lo svolgimento dei concorsi a premi on line.
L’entità della sanzione varia a seconda della gravità della violazione:

  • per aver effettuato un contest online vietato, l’impresa promotrice dovrà pagare una pena pecuniaria da uno a tre volte l’iva sul montepremi e comunque non inferiore a euro 2.258,28;
  • per la continuazione di concorsi con premi online di cui è stato vietato lo svolgimento si applica la sanzione precedente raddoppiata;
  • per aver violato l’obbligo di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico per lo svolgimento di concorsi con premi online la sanzione varia da euro 2.065,83 a euro 10.329,14;
  • se la comunicazione è tardiva, poichè stata inviata successivamente all’inizio dei giochi a premi online ma prima della constatazione di eventuali violazioni, si applicherà la sanzione precedente dimezzata del 50%;
  • per lo svolgimento di concorsi con premi online con modalità difformi da quelle indicate nel regolamento, la pena pecuniaria sarà da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.

A queste possono aggiungersi delle pene accessorie che consistono nella pubblicazione su un mezzo di informazione, a spese del soggetto promotore, del provvedimento sanzionatorio.

 

Per richiedere assistenza o consulenza nell’organizzazione di un concorso a premi, è possibile compilare il form presente a questo link oppure contattaci all’indirizzo info@btstudiolegale.it.
Lo Studio Legale Berti e Toninelli opera presso i Tribunali di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato e fornisce consulenza in tutta Italia tramite i servizi online. Si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5.


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