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Come sapere se sono indagato: l’art. 335 cpp
Il certificato ex art. 335 cpp
Chi ha avuto notizia di essere iscritto nel registro degli indagati (o precisamente registro delle notizie di reato – modello 21 o 21 bis), durante la fase delle indagini preliminari può presentare istanza ex art 335 cpp per conoscere il reato per cui si sta procedendo, il magistrato assegnatario ed il numero di ruolo.
Infatti, l’iscrizione nel registro degli indagati (mod. 21 e 21 bis) non è un atto dovuto del pubblico ministero, ma piuttosto frutto di una sua valutazione, e pertanto non consegue automaticamente da ogni querela presentata, anche se rivolta verso soggetti noti.
Inoltre molto spesso, chi è stato denunciato viene a sapere di essere al centro di un procedimento penale solamente quando gli viene notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (di cui abbiamo parlato in questo articolo), a meno che nei suoi confronti siano stati già compiuti alcuni atti di indagine particolari, ai quali l’indagato ha il diritto di partecipare.
Anche la persona offesa, di solito, non è a conoscenza del procedimento penale fintanto che il pubblico ministero esercita l’azione penale.
Sia il querelato che il querelante possono richiedere il certificato ex art 335 c.p.p. per valutare la migliore strategia difensiva, sin dalla fase delle indagini preliminari.
Dal 2017, inoltre, il querelante può richiedere il certificato sullo stato del procedimento in base al comma 3 ter dell’art 335 cpp.
Nel presente articolo vengono date alcune informazioni su come fare un’istanza ex art 335 cpp. Gli argomenti trattati sono:
- Art. 335 cpp cos’è
- Certificato ex art. 335 cpp: cos’è il registro delle notizie di reato o registro degli indagati
- Chi può presentare l’istanza ex art 335 cpp
- Quali procedimenti non vengono comunicati col certificato ex art 335 cpp
- Quando serve il certificato 335 cpp per l’indagato
- Quando serve il certificato ex art. 335 cpp per la persona offesa
- Il certificato sullo stato del procedimento del comma 3 ter dell’art 335 cp
- Dove e come si presenta l’istanza ex art. 335 cpp
- Qual è la differenza tra il certificato ex art 335 cpp ed il certificato dei carichi pendenti
ART. 335 CPP COS’È
L’art. 335 cpp rubricato “registro delle notizie di reato” stabilisce che
“1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.”
La norma quindi consente all’indagato e alla persona offesa di presentare una richiesta al pm al fine di conoscere alcune informazioni circa un procedimento penale: numero di ruolo, magistrato assegnatario, fattispecie di reato provvisoriamente contestata, data e luogo del fatto.
La richiesta può essere presentata durante le indagini preliminari, ossia durante quella fase, appunto preliminare rispetto al processo vero e proprio, che si apre quando la Procura o la Polizia Giudiziaria ha conoscenza che sia stato commesso un reato.
CERTIFICATO EX ART. 335 CPP: COS’È IL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO O REGISTRO DEGLI INDAGATI
Quello che comunemente viene indicato come “registro degli indagati” è, utilizzando il linguaggio tecnico, il registro delle notizie di reato. Si tratta del registro in cui il pubblico ministero annota tutte le notizie di reato che a lui pervengono, ad esempio tramite le denunce o le querele.
In particolare, il pubblico ministero assegnatario del procedimento decide se iscrivere la notizia di reato in uno dei seguenti registri (art. 109 disp. att. c.p.p.):
- Modello 21, in cui vengono annotate le notizie di reato a carico delle persone note;
- Modello 21 bis, in cui vengono annotate le notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace;
- Modello 44: in cui vengono annotate le notizie di reato a carico di persone ignote. Viene iscritta qui la notizia di reato che non viene iscritta negli altri registri;
- Modello 46, in cui vengono annotate le notizie anonime di reato. Questi infatti non possono essere utilizzati nel procedimento ex art 333 c.p.p.;
Presso ogni procura vi è poi un registro (modello 45) in cui vengono annotati gli atti che non costituiscono notizia di reato. In esso vengono iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative del tutto privi di rilevanza penale (sentenze di fallimento, esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, esiti negativi di perquisizioni eseguite di inizativa della pg., ecc.). Secondo la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 34/2000) l’omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato (modelli 21 e 44) della notizia già iscritta impropriamente nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45) non può tuttavia impedire al pubblico ministero di esercitare ugualmente i poteri attribuitigli dall’ordinamento, quali, nel caso specifico, la presentazione al giudice per le indagini preliminari di una richiesta di archiviazione.
La notizia di reato deve essere aggiornata, se e quando possibile, con le generalità della persona o delle persone a cui è provvisoriamente attribuita. In particolare, la giurisprudenza (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 16/2000) ha chiarito che si deve iscrivere la notizia di reato a carico di soggetti noti, solamente quando emergano specifici elementi indizianti, e non semplici sospetti. Infatti l’iscrizione nel registro degli indagati non è un atto dovuto del pubblico ministero, ma frutto di una sua esclusiva valutazione.
Nel registro degli indagati noti vengono indicate le generalità della persona indagata, ed in base all’art. 110 disp. att. cod. proc. pen. la segreteria della Procura richiede i certificati anagrafici, il certificato dei carichi pendenti (di cui abbiamo parlato in questo articolo) ed il certificato del casellario giudiziale europeo (art. 10 reg. c.p.p.).
CHI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA EX ART 335 CPP
Chiunque può presentare un’istanza ex art 335 c.p.p. in qualità di indagato, a condizione che:
- Sospetti o conosca di essere stato querelato,
- Sospetti o conosca di essere sottoposto a indagini preliminari.
Inoltre, chi ritiene di avere subito un reato può presentare l’istanza in qualità di persona offesa ex art. 335 c.p.p. a condizione che:
- Abbia presentato una querela, nei casi di reati procedibili a querela,
- Sia una persona offesa per un reato procedibile d’ufficio.
L’istanza può poi essere presentata dai difensori dell’indagato e della persona offesa.
QUALI PROCEDIMENTI NON VENGONO COMUNICATI COL CERTIFICATO EX ART 335 CPP
Nel certificato ex art 335 c.p.p. non vengono indicati tutti i procedimenti, per cui è possibile che questo risulti negativo, quando in realtà sono in corso indagini per alcuni reati di particolare gravità, per i quali la legge ritiene di dovere sempre mantenere il segreto sulle iscrizioni.
Si tratta, come stabilisce il comma 3 dell’art 335 cpp, dei reati indicati nell’art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, e cioè:
- Art. 270 comma 3 cod. pen. (associazioni sovversive),
- Art. 285 cod. pen. (devastazione, saccheggio e strage),
- Art. 286 cod. pen. (guerra civile),
- Art. 306 comma 2 cod. pen. (banda armata);
- Art. 422 cod. pen. (strage)
- Art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere) nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
- Art. 416-bis cod. pen. (associazione a delinquere di stampo mafioso);
- delitti commessi con le modalità “mafiose” indicate all’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
- Art. 575 cod. pen. (omicidio) anche nella forma tentata;
- Art. 600 cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù);
- Art. 600 bis comma 1 cod. pen. (prostituzione minorile);
- Art. 600 ter commi 1 e 2 cod. pen. (pornografia minorile);
- Art. 601 cod. pen. (tratta di persone);
- Art. 602 cod. pen. (acquisto e alienazione di schiavi);
- Art. 609 bis cod. pen. nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter (ipotesi aggravate di violenza sessuale);
- Art. 609-quater cod. pen. (atti sessuali con minorenne);
- Art. 609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo);
- Art. 628 comma 3 cod. pen. (rapina) anche nella forma tentata;
- Art. 629 comma 2 cod. pen. (estorsione) anche nella forma tentata;
- Art. 630 cod. pen. (sequestro a scopo di estorsione) anche nella forma tentata;
- Art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 286/1998.
- Art. 291-ter comma 2 lett. a) d ed e) del DPR n. 43/1973 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Art. 291-quater comma 4 del DPR n. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Art. 73 del DPR 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, e 74;
- Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni,
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della L. 110/1975.
Non solo. Per tutti gli altri reati, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 335 cpp il pubblico ministero può disporre con decreto motivato di mantenere il segreto sulle iscrizioni fino a tre mesi, qualora sussistano specifiche esigenze connesse allo svolgimento delle indagini.
QUANDO SERVE IL CERTIFICATO 335 CPP PER L’INDAGATO
Molto spesso, la persona sottoposta alle indagini viene a conoscenza del procedimento a suo carico solamente se e quando le viene notificato l’avviso ex art. 415 bis, e cioè quando la Procura ha concluso le indagini “preliminari” a suo carico.
Infatti, in molti casi le indagini vengono svolte a carico di cittadini totalmente ignari. Addirittura, nei casi in cui non emergano profili di responsabilità penale, all’indagato non viene notificato il decreto di archiviazione.
Prima del termine delle indagini preliminari, è possibile venire a conoscenza di essere iscritto nel registro degli indagati solamente in due casi: quando la Procura o la polizia giudiziaria deve compiere un atto di indagine per il quale l’indagato ha il diritto di partecipare (ad esempio un esame urgente ed irripetibile), oppure se lo stesso indagato (che ancora non sa di esserlo) chiede alla Procura di certificare se siano pendenti indagini a suo carico.
Il certificato ex art 335 c.p.p. serve, in prima battuta a conoscere se (fatta eccezione per i reati ostativi) una persona che sa essere stata querelata, è stata iscritta nel “registro degli indagati”. Infatti, come si è visto, ricevuta la notizia di reato è solamente il pubblico ministero a decidere se ed in quale registro annotarla. Non sempre alla querela consegue l’iscrizione nel registro degli indagati della persona querelata.
Il certificato ex art 335 c.p.p. serve poi al difensore dell’indagato, per valutare al meglio la strategia, svolgere le indagini difensive più opportune, presentare memorie, valutare la possibilità di richiedere riti alternativi (ad esempio un patteggiamento o la sospensione del procedimento con messa alla prova durante le indagini preliminari) o un incidente probatorio.
QUANDO SERVE IL CERTIFICATO EX ART. 335 CPP PER LA PERSONA OFFESA
Se l’indagato può scoprire dell’esistenza del procedimento a suo carico anche durante il corso delle indagini preliminari, spesso la persona offesa viene tenuta all’oscuro sin quando venga esercitata l’azione penale.
Fuori da alcuni casi (ad esempio, quando venga richiesto un incidente probatorio, oppure quando, per alcuni reati, l’avviso ex art. 415 bis viene notificato anche alla persona offesa o al suo difensore, oppure ancora quando in sede di querela venga fatta richiesta dell’avviso ex art. 408 c.p.p.) la persona offesa non ha contezza del procedimento, nemmeno nel caso in cui abbia presentato la querela, con la conseguenza che, almeno nella fase iniziale, non può parteciparvi fino a quando l’autorità giudiziaria le notifica la fissazione dell’udienza preliminare oppure l’atto di citazione diretta a giudizio.
L’istanza ex art. 335 c.p.p. può essere presentata anche dalla persona offesa per consentirle di conoscere se la querela ha avuto uno sviluppo, e di valutare la possibilità e l’opportunità di partecipare al procedimento, presentando memorie difensive.
IL CERTIFICATO SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO DEL COMMA 3 TER DELL’ART 335 CPP
La legge 103 del 2017 ha aggiunto all’art 335 cpp il comma 3-ter, che prevede: “Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.
A differenza del certificato ex art 335 cpp, l’istanza al pm sullo stato del procedimento ex comma 3 ter può essere avanzata solamente quando siano trascorsi almeno 6 mesi dal deposito della querela.
Oltre alle informazioni ottenibili con il certificato ex art 335 cpp, con l’istanza al pm ex comma 3 bis è possibile conoscere lo stato del procedimento. Se ad esempio siano ancora pendenti le indagini preliminari, oppure se queste siano terminate e siano aperti i termini ex art. 415 bis, se sia stata esercitata l’azione penale, se ci si trovi in fase di udienza preliminare eccetera….
Inoltre può essere rilasciata anche quado si procede per i reati “ostativi” di cui al comma 3, purchè non determini un pregiudizio del segreto investigativo.
L’attestazione ha valenza di mera comunicazione, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero di certificato, se il procedimento è uscito dalla suddetta fase.
DOVE E COME SI PRESENTA L’ISTANZA EX ART. 335 CPP
L’istanza ex art 335 c.p.p. si presenta presso la segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale.
Alcuni uffici hanno aperto alla possibilità di ricevere le istanze trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’art. 110 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., “la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all’articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”. In caso contrario, risponde con la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione.”
Il certificato positivo indica:
- il numero di ruolo assegnato al procedimento,
- il nome del pubblico ministero assegnatario,
- la data ed il luogo del reato
- la fattispecie di reato per cui si procede.
Il certificato può essere negativo per alcune motivazioni:
- non è presente il nome del richiedente nel registro degli indagati,
- le indagini preliminari sono già concluse,
- si procede per uno dei reati “ostativi” al rilascio del certificato,
- il pubblico ministero ha ritenuto di mantenere il segreto sull’iscrizione.
Pertanto, il certificato ex art 335 cpp negativo non indica necessariamente che il soggetto richiedente non sia persona imputata o persona offesa di un reato.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA IL CERTIFICATO EX ART 335 CPP ED IL CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI
Il codice di procedura penale prevede una distinzione tra la fase delle indagini preliminari e la fase successiva del processo, tanto che il soggetto coinvolto viene chiamato in due modi diversi. Si parla di indagato, quando ci si trova nella fase delle indagini preliminari, mentre si parla di imputato quando, una volta esercitata l’azione penale (con la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo), ci si trova nella fase del processo.
Da qui nasce anche la differenza tra il certificato ex art 335 cpp ed il certificato carichi pendenti.
Il primo si riferisce alla posizione dell’indagato durante le indagini preliminari, quando il reato è addebitato in via “provvisoria”.
Il secondo, invece, si riferisce alla fase successiva, del processo, quando l’accusa diviene definitiva e l’imputato è chiamato a difendersi avanti all’autorità giudiziaria.
In altre parole, il certificato dei carichi pendenti serve a conoscere tutti i processi che si stanno svolgendo nei confronti del richiedente.
Ulteriormente diverso è il certificato del casellario giudiziario, che invece riporta le sentenze emesse all’esito dei processi che si sono conclusi.
Per maggiori informazioni sul certificato dei carichi pendenti e sul certificato del casellario, si consiglia la lettura di questo articolo.
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