Il fenomeno del cardsharing
Il cardsharing e le conseguenze civili e penali
Il cardsharing è una pratica in costante crescita nel nostro paese, poiché permette di risparmiare o addirittura azzerare i costi delle pay tv satellitari (sat sharing). Ad esempio, il cardsharing di Mediaset Premium consente di usufruire del servizio senza doversi abbonare, e quindi senza sostenerne i costi. Lo stesso si può dire del cardsharing di Sky Italia o del cardsharing di Sky hd, che sono i servizi più diffusi.
Meno conosciuta è la tessera tvsat, che consente di guardare alcuni canali satellitari, senza dover sostenere i costi dell’abbonamento.
Il fenomeno si aggiunge alla pratica, ancor più diffusa, di guardare film e serie tv su piattaforme di streaming (alcuni delle più note sono popcorn-time e cineblog01.li, attualmente chiuso).
Nell’articolo analizziamo le conseguenze della pratica del cardsharing e dell’utilizzo della tessera tvsat. In particolare, gli argomenti trattati sono:
- Cosa si intende per cardsharing
- Come funziona il cardsharing
- Cosa occorre per la realizzazione del cardsharing
- Perché il cardsharing sta avendo un grande sviluppo
- Quale differenza tra cardsharing e iptv
- Cos’è la tessera tvsat
- Cardsharing e sat sharing
- Perché il cardsharing rappresenta un pericolo attuale
- Quali sono stati i precedenti in italia del fenomeno del cardsharing
- Quali sono in italia i soggetti piu’ colpiti da cardsharing
- Qual è la considerazione diffusa in merito al cardsharing
- Quali norme proteggono dal fenomeno del cardsharing in italia
- Il cardsharing e la legge sul diritto d’autore
- Quando il cardsharing è punito per uso non personale
- Quando viene punito il cardsharing anche per uso privato
- Quando il cardsharing in italia viene punito come frode informatica
- Quando il cardsharing è punito ex art. 615 ter codice penale
- Quando ricorre l’associazione a delinquere per il cardsharing in italia
- Cosa rischia concretamente chi realizza cardsharing in Italia
- Cosa ha previsto la giurisprudenza in merito al cardsharing domestico
- Quando il cardsharing costituisce reato secondo la corte di cassazione
- In quale altra occasione la giurisprudenza si è pronunciata in merito ai fenomeni di cardsharing
- Quali sono state le vicende significative in merito al cardsharing in Italia
- Conclusioni in tema di cardsharing
COSA SI INTENDE PER CARDSHARING
Il termine inglese “cardsharing”, la cui traduzione in italiano sta a significare “condivisione della carta”, è utilizzato per indicare quel meccanismo tramite cui vengono condivisi abbonamenti da più utenti, e l’operazione è resa possibile mediante dispositivi hardware (come nel caso del dreambox per cardsharing) e software.
“Con tale locuzione si indica la pratica con la quale è possibile condividere tra più utenti abbonamenti a emittenti televisive che tramettono i propri programmi in forma codificata” (Trib. Genova, sentenza del 17.12.2015).
Il fenomeno del cardsharing in Italia rappresenta un argomento di estrema attualità, costituendo una vera e propria “nuova frontiera” della pirateria digitale, o più correttamente satellitare.
Come si avrà modo di vedere nel dettaglio nei paragrafi successivi, la finalità del cardsharing è essenzialmente quella di poter fruire gratuitamente, o comunque a basso prezzo, di tutte le offerte di programmazione fornite ad esempio da soggetti quali Sky, (cardsharing di Sky hd), Mediaset Premium (cardsharing di Mediaset Premium) e delle sempre più numerose PayTV.
Alla luce di quanto sopra, si comprende quindi agevolmente come il diffondersi del meccanismo del cardsharing venga punito e stigmatizzato, rischiando di poter causare ingenti danni nei confronti delle summenzionate emittenti.
L’impatto di questo fenomeno è tale che sempre più spesso si ha notizia di soggetti indagati, a seguito dell’utilizzo di strumentazioni idonee e software che, violando i sistemi di decodifica dei prodotti televisivi delle Pay TV (tra cui appunto Sky e Mediaset), distribuiscono tramite Internet i codici di accesso per la visione abusiva degli stessi ad altri individui, anch’essi interessati al servizio.
Tale distribuzione, come anticipato, avviene in cambio del pagamento di somme di denaro, minori rispetto a quanto sarebbe costato un regolare canone di abbonamento.
COME FUNZIONA IL CARDSHARING
Il principio di funzionamento alla base della pratica del cardsharing si basa su una logica piuttosto semplice.
A tal proposito si rende necessaria presenza di un “decoder”, che sia collegato ad una rete Internet o Intranet, che svolge la funzione di server per cardsharing, e di una smart card dotata di un abbonamento, che viene “letta” dal decoder.
Sono poi necessari altri decoder-client, che ricevono il segnale dal decoder server per cardsharing.
Il meccanismo del cardsharing consiste nel permettere ad altri decoder client, collegati al decoder server, di riuscire a fruire della stessa smart card (permettendo così la fruizione degli stessi canali), pure nell’ipotesi di una notevole distanza fisica della smart card stessa (si pensi ad esempio alla smart card di Mediaset Premium pirata).
In altre parole, il sistema di accesso ad alcuni canali condizionati, è sempre più frequentemente oggetto di violazioni tramite la procedura di cardsharing, la quale permette una condivisione – illecita – tra più soggetti di un unico segnale, che sarebbe altrimenti destinato ad un solo utente, titolare dell’abbonamento sottoscritto con il distributore del servizio.
COSA OCCORRE PER LA REALIZZAZIONE DEL CARDSHARING
Tutti gli “strumenti” necessari per realizzare un sistema di card sharing si possono trovare sul mercato.
A tale fine si renderà necessario un decoder Linux based (ossia un decoder basato su tecnologia Linux, un software open source che permette di modificare e di personalizzare in base alle proprie esigenze il firmware del dispositivo), una connessione veloce a Internet, un’antenna satellitare o digitale terrestre ed un C-LINE (ossia una stringa alfanumerica contenente specifici comandi per il decoder necessari per l’accesso alle Pay TV).
Uno tra i decoder più diffusi è il DreamBox carsharing, un ricevitore per la ricezione digitale DVB (Digital Video Broadcasting) di canali satellitari, via cavo e digitale terrestre, utilizzato come set-top box.
Si comprende quindi che per realizzare un impianto di cardsharing non si potrà prescindere dall’utilizzo di decoder particolari (tra cui, appunto si è elencato a titolo esemplificativo il Dreambox per cardsharing).
Dopo aver aggiornato il firmware del decoder Linux based, sarà poi necessario effettuare una ricerca dei canali satellitari a mezzo dell’antenna collegata al decoder.
Una volta trovati i canali satellitari, dovrà essere inserito nel decoder (connesso a Internet), un C-LINE,cioè la stringa che consente al decoder modificato di comunicare con un altro server per cardsharing dove sia presente una smart card in regola con l’abbonamento ai servizi.
Tramite la connessione internet, il server, a cui è collegata la smart card, comunica con il decoder, permettendo a quest’ultimo di trasmettere i canali criptati, anche se quest’ultimo non è collegato ad una smart card.
PERCHÉ IL CARDSHARING STA AVENDO UN GRANDE SVILUPPO
Per comprendere i motivi della diffusione del sistema di cardsharing, occorre considerare che questo offre la possibilità di godere, con una piccola spesa, di servizi che altrimenti avrebbero un costo notevole.
Ad esempio, gli appassionati di sport (soprattutto Serie A, Moto GP e Formula uno), a seguito del fenomeno delle privatizzazioni con la Pay TV e della frammentazione dell’utilizzo dei diritti televisivi per gli eventi sportivi, si sono trovati costretti a stipulare diversi contratti di abbonamento.
È facile allora comprendere che, visto il costo a volte considerevole, si sia dato il via alla ricerca e alla conseguente diffusione di vari modi per fruire dei servizi in modo gratuito.
È proprio tra queste “scorciatoie” che si inserisce il cardsharing, che si sta diffondendo sempre di più.
QUALE DIFFERENZA TRA CARDSHARING E IPTV
Lo stesso intento fraudolento, e cioè quello di godere gratuitamente di servizi o abbonamenti a pagamento, è comune anche al sistema dell’IPTV.
A differenza del cardsharing, il sistema dell’IPTV consiste nella condivisione illegittima di flussi multimediali già decodificati, tramite internet. È pertanto sufficiente disporre di una rete internet, ed ovviamente di un apprarecchio (smartphone, tablet, computer o smart tv) in grado di ricevere il segnale internet.
Al contrario, nel card sharing vengono condivise le “chiavi” per decodificare i flussi multimediali, che sono ricevuti tramite i collegamenti satellitari. Oltre alla rete internet, è pertanto necessario disporre di un decoder connesso ad una antenna satellitare, oltre che di smat card (ad esempio smart card mediaset premium pirata) intestate a terze persone.
COS’È LA TESSERA TVSAT
Discorso a parte va poi fatto in relazione alla c.d. tessera tivusat.
Tvsat è una piattaforma di televisione digitale satellitare, realizzata dalla società Tivù s.r.l., partecipata anche dalla Rai, per la cui fruizione è necessario l’utilizzo di una parabola, di un decoder e di una tessera (appunto la tessera tvsat) che possa leggere il segnale “captato” dalla parabola.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2017, il quale attribuisce alla Rai (Radiotelevisione italiana S.p.a.) l’esclusiva titolarità dell’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull’intero territorio nazionale, pone in capo a tale soggetto una serie di obblighi e oneri.
In particolare, quello sancito dall’articolo 3 comma 1 lettera a), di garantire la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio, assicurando la ricevibilità gratuita del segnale a tutta la popolazione, via etere o, quando ciò non sia possibile, via cavo e via satellite.
Ai fini dell’adempimento di tale obbligo il d.p.c.m. specifica poi che, laddove l’accesso alla programmazione necessiti di una scheda di decrittazione, la Rai ha il compito di fornirla gratuitamente agli utenti.
Da quanto detto, si comprende quindi come in base a tale articolo la Rai sia obbligata consegnare ai cittadini la tessera di tivusat, senza costi aggiuntivi.
CARDSHARING E SAT SHARING
Nel 2012, a seguito di un conflitto commerciale di diritti tv tra Sky Italia e Rai per la diffusione dei canali pubblici via satellite, la distribuzione gratuita della tessera tivusat era stata sospesa.
A tal proposito si fa riferimento ad una sentenza del Tar (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, del 11/07/2012, sent. n. 6320) con la quale era stato annullato il comma 3 dell’art. 22 del Contratto di servizio che prevedeva l’obbligo della Rai di promuovere la diffusione di tivusat e la distribuzione della relativa tessera tivusat.
Da ultimo, nel 2017, come detto, il d.p.c.m. che ha concesso il servizio pubblico tv alla Rai per dieci anni a far data dal 30 aprile 2017, ha previsto la concessione di tessere di tivusat per tutte le famiglie, in maniera gratuita.
Come regola generale, ai fini della ricezione della TV satellitare, oltre ai costi dovuti all’acquisto di un’antenna parabolica e di un decoder compatibili con la televisione satellitare che si vuole ricevere, non è necessario alcun abbonamento.
Tuttavia, dal momento che l’offerta televisiva disponibile sulla sat-tv, oltre che dai canali gratuiti, è composta anche da alcune offerte di tv a pagamento, anche a tal proposito si è assistito negli anni allo sviluppo della pratica del sat sharing (la cui logica è la stessa del cardsharing, ma con riferimento ai canali satellitari a pagamento).
PERCHÉ IL CARDSHARING RAPPRESENTA UN PERICOLO ATTUALE
L’impatto del fenomeno cardsharing è confermato dal fatto che sempre più frequenti sono le perquisizioni della Polizia, le quali, partendo dal sequestro di materiale informatico e cartaceo, conducono all’accertamento delle ipotesi di reato summenzionate.
Il fenomeno delittuoso in esame è da ritenersi peraltro ancora in fase di evoluzione e di crescita, manifestando sempre più ramificazioni sul piano internazionale
Addirittura, la fornitura dietro corrispettivo di tali di servizi di cardsharing è di frequente pubblicizzata da siti internet, i quali esplicitano le modalità per rendere abusivamente fruibili ai propri clienti contenuti audiovisivi ad accesso limitato.
Più nel dettaglio ciò che viene offerto dai suddetti siti web sono pacchetti di abbonamenti per così dire “paralleli” rispetto ai segnali televisivi a pagamento, tramite la commercializzazione di software, che sono configurati col fine specifico di ricevere le chiavi di decriptazione dal server per cardsharing “pirata”.
Talvolta poi, in alternativa al solo software, si offrono in vendita dei decoder che sono già stati configurati, per consentire la visione per un periodo di tempo circoscritto e variabile di programmi ad accesso condizionato.
QUALI SONO STATI I PRECEDENTI IN ITALIA DEL FENOMENO DEL CARDSHARING
Volendo offrire una panoramica più completa, è doveroso considerare che il fenomeno del cardsharing in Italia ha in realtà già avuto dei precedenti.
Il cardsharing, infatti, non rappresenta altro che una riproposizione di un più datato “sistema pirata”, il quale consiste nello scaricare periodicamente (ad esempio ogni mese, o ogni settimana) via Internet alcuni codici da trasferire sulle “wafercard”.
Anche qui, l’obbiettivo di tale meccanismo non era infatti altro che quello di emulare le card tradizionali da inserirsi all’interno dei decoder.
La logica alla base del cardsharing è oggi essenzialmente la stessa, diversificandosi però le due strategie nel modo di raggiungere la finalità.
Come già detto nei paragrafi precedenti, infatti, nel fenomeno del cardsharing l’hacking si basa su di una rete di server ai quali vengono collegati in remoto decoder legali e decoder piratati.
Così facendo, pagando un importo forfettario e per un certo periodo, gli utenti possono vedere partite e ogni altro evento sportivo aggirando l’ordinaria procedura di abbonamento.
QUALI SONO IN ITALIA I SOGGETTI PIÙ COLPITI DA CARDSHARING
Sempre più frequentemente il termine cardsharing in Italia è utilizzato per indicare quel meccanismo finalizzato a condividere l’abbonamento di una tessera Sky (cardsharing di Sky hd) o Mediaset Premium (cardsharing di Mediaset premium) con altri utenti.
Quanto detto deriva dal fatto che, offrendo la visione di numerosi programmi di interesse collettivo (primi tra tutti eventi sportivi e film) dietro pagamento di un canone, tali emittenti rientrano tra i soggetti più colpiti da tali fenomeni di cardsharing.
È proprio per questo motivo che, parallelamente alla crescita di tale problematica, è aumentata anche una forte esigenza della ricerca di soluzioni volte a contrastarla.
In particolare, una tecnica utilizzata generalmente da Sky e Mediaset è stata quella di sostituire le smartcard con frequenza semestrale, in modo da incrementare il grado di protezione ed aumentare la cifratura su di esse.
QUAL È LA CONSIDERAZIONE DIFFUSA IN MERITO AL CARDSHARING
Sebbene sia generalmente diffusa l’opinione che il cardsharing sia lecito, quantomeno se limitato all’utilizzo domestico, se si presta maggiore attenzione alla normativa in merito, si comprende bene come in realtà la pratica del cardsharing in Italia sia illegale, anche se svolta per uso privato.
L’equivoco è sostenuto senz’altro dal fatto che la normativa sul cardsharing in Italia è stato più volte modificata, passando da essere reato, a semplice illecito amministrativo, a nuovamente reato. In particolare, è stato considerato reato fino al 2000, quando l’art. 6 del d.lgs 373/2000, intervenendo sull’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore, ha stabilito la sanzione pecuniaria da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito.
La legge n. 22/2003 ha nuovamente riconosciuto rilevanza penale al cardsharing.
Alla luce di tale scenario, è chiaro dunque come sia essenziale per l’individuo prestare molta attenzione prima di riversare nella pratica del cardsharing, intraprendendo tale meccanismo come strada alternativa al tradizionale abbonamento.
Più nel dettaglio, ritenendo erroneamente lecito il cardsharing, si fa normalmente riferimento alle ipotesi in cui la condivisione delle chiavi dinamiche che sono “intercettate” dal decoder server avvenga a vantaggio di altri decoder (c.d. client) collocati nello stesso ambiente domestico del soggetto titolare del contratto che ha ad oggetto la card condivisa. In altre parole, c’è la percezione che il cardsharing sia lecito, finché avviene in ambiente domestico.
È a tal proposito che viene ad assumere grande rilevanza un intervento chiarificatore della giurisprudenza, la quale ha avuto modo di pronunciarsi su proprio su tale punto in una sentenza che sarà analizzata in un successivo paragrafo.
QUALI NORME PROTEGGONO DAL FENOMENO DEL CARDSHARING IN ITALIA
L’utilizzo del cardsharing in Italia potrebbe rientrare in più di una fattispecie di reato.
Vengono infatti in rilievo l’art. 171 ter lettera f) e l’art. 171 octies della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.
A seconda dei casi, se vi è accesso abusivo o alterazione di un sistema informatico o telematico, ricorrono gli articoli 615 ter e/o 640 ter del codice penale.
Può infine ricorrere il reato di associazione a delinquere ex art. 416 codice penale se i reati sono commessi da almeno tre persone tra di loro organizzate.
IL CARDSHARING E LA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE
Una prima risposta circa la legittimità o meno del fenomeno del cardsharing in Italia è offerta dalla legge sul diritto d’autore n. 633/1941. La disciplina ivi offerta è senza dubbio peculiare. È infatti prevista la sanzione penale sia verso colui che fruisce, installandolo a casa propria, di un sistema funzionale al cardsharing, sia per il soggetto che pone in vendita o installa tale sistema finalizzato al cardsharing.
Peraltro, anche la trasmissione di eventi sportivi può rientrare nell’ala di tutela apprestata dalla legge in esame. Per quanto riguarda l’oggetto delle violazioni, secondo il Tribunale di Milano (ordinanza del 07.01.2013) “malgrado le partite di calcio non siano da considerarsi opera intellettuale in senso stretto, le videoriprese di tali eventi, come i programmi televisivi inerenti a tali incontri, allorquando si caratterizzino per uno specifico apporto di tipo tecnico e creativo, possono rientrare tra le opere tutelate dalla vigente legislazione nazionale a tutela del diritto di autore”.
Sulla stessa linea dell’orientamento analizzato, si fa cenno poi ad un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi una opera di ingegno”, e che anche “qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione la ipotesi di reato di cui alla l. n. 633 del 1941, art. 171, lett. f, nella interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno” (Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 33945).
Dalla sentenza della Suprema Corte in esame si comprende quindi in primo luogo che la ripresa televisiva di una partita di calcio non può essere considerata di per sé un’opera dell’ingegno, vista la necessità di accertare la presenza nel caso concreto dei requisiti richiesti dalla legge. La natura creativa e originale dell’opera è da ravvisarsi nella tecnica o nella modalità di ripresa, nonché nel prodotto elaborato dall’operatore tramite la scelta delle prospettive, delle inquadrature e delle angolazioni.
QUANDO IL CARDSHARING È PUNITO PER USO NON PERSONALE
In particolare, assumono rilevanza gli articoli 171 ter lett. f e 171 octies.
Il primo recita: “E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro (…) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto”.
In tale fattispecie viene pertanto punito l’utilizzo del card sharing “ai fini di lucro”, cioè ai fini della sua commercializzazione. Si tratta dell’ipotesi, ad esempio, di chi vende o noleggia il decoder, ad esempio il dreambox per cardsharing, ma anche di chi lo installa nelle abitazioni altrui.
Oltre a questo, la lettera f bis) punisce chi “fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all’art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell’autorità amministrativa o giurisdizionale“
QUANDO VIENE PUNITO IL CARDSHARING ANCHE PER USO PRIVATO
L’utilizzo privato (cioè senza il fine di commercializzazione) del cardsharing in Italia è invece punito dall’art. 171 octies, il quale punisce con la reclusione e con una multa “chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale”. L’utilizzo privato del cardsharing potrebbe pertanto configurare un reato.
La stessa fattispecie precisa anche il significato di “segnali audiovisivi ad accesso condizionato” come quelli “trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione ditale servizio”.
Peraltro, si consideri che detto articolo è stato rivisitato con le successive modifiche apportate con la legge 248 del 18 luglio 2000, con il decreto legislativo del 9 aprile 2003 n. 68, con il decreto-legge del 22 marzo 2004 n. 72, con il decreto-legge del 31 gennaio 2005 n. 7, con il decreto legislativo del 15 febbraio 2006 n. 118 e con il decreto legislativo del 16 marzo 2006 n. 140. Infine, il testo consolidato è quello reso con il decreto legislativo del 15 gennaio 2016 n. 8.
Dunque, a seguito delle modifiche a cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente, chi realizza il meccanismo del cardsharing deve altresì fare i conti con l’art. 171 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.
QUANDO IL CARDSHARING IN ITALIA VIENE PUNITO COME FRODE INFORMATICA
Oltre a quanto previsto agli articoli 171 ter e 171 octies della legge sul diritto d’autore, l’operazione di lettura e distribuzione domestica delle chiavi o cardsharing in Italia potrebbe integrare anche il reato di frode informatica di cui all’art. 640 ter del codice penale. Nel dettaglio tale articolo prevede che “(…) chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (…)”
In altre parole, anche nell’ipotesi di cardsharing, il quale consiste in un’operazione di “intercettazione” del flusso di chiavi dinamiche, si sia in presenza di un intervento “senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti”.
Peraltro, si osserva che ai fini della sussistenza del reato di frode informatica è richiesta la alterazione di un sistema informatico, comunque realizzata e senza averne diritto, tale da procurare un ingiusto profitto (e cioè il mancato pagamento del canone di abbonamento) “con altrui danno”.
QUANDO IL CARDSHARING È PUNITO EX ART. 615 TER CODICE PENALE
Il cardsharing in Italia potrebbe rientrare anche nella fattispecie ex art. 615 ter codice penale, rubricata “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, che punisce “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”.
A differenza della fattispecie sopra esaminata, in questo reato la condotta non è finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto con altrui danno. Viene tutelato il bene della “riservatezza” del sistema informatico, mentre nel caso dell’art. 640 ter, oggetto di protezione è il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici.
QUANDO RICORRE L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER IL CARDSHARING IN ITALIA
Il reato di associazione a delinquere punito dall’art. 416 del codice penale, che ricorre quando almeno tre persone si associano per commettere uno o più delitti. Per potersi parlare di associazione per delinquere, e non di semplice concorso di persone, la giurisprudenza richiede alcun requisiti: il l’accordo per commettere uno od una serie di reati, l’indeterminatezza del programma criminoso e la presenza di una struttura organizzativa anche minima.
COSA RISCHIA CONCRETAMENTE CHI REALIZZA CARDSHARING IN ITALIA
Dalla panoramica offerta dalle previsioni normative analizzate nei paragrafi precedenti ben si comprende a cosa va incontro chi realizza un fenomeno di cardsharing in Italia.
Ricapitolando la disciplina nel dettaglio, nel primo dei menzionati reati collegati al cardsharing, laddove si sia in presenza di una violazione del diritto di autore, la sanzione prevista dall’art. 171 ter (nel caso di utilizzo non personale) consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa da euro 2.582 a euro 15.493 , mentre ex art. 171 octies, se il cardsharing viene fatto un utilizzo esclusivamente personale, il suo autore viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.
Laddove ricorra poi la frode informatica, è prevista per il soggetto la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Nel caso dell’accesso abusivo ex art. 615 ter cod. pen., è prevista la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
Ancora, in caso di associazione a delinquere, i promotori, costitutori ed organizzatori dell’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni, mentre i semplici partecipanti, con la reclusione da uno a cinque anni.
A prescindere dalle sanzioni penali, resta la possibilità dei soggetti danneggiati dal fenomeno di cardsharing, e cioè le società che gestiscono i canali payperview, di ottenere un risarcimento dei danni, che consegua al cardsharing.
In tale ipotesi, oltre alla condanna penale, vi sarà un eventuale risarcimento a carico di colui che ha installato, venduto o beneficiato del card sharing.
COSA HA PREVISTO LA GIURISPRUDENZA IN MERITO AL CARDSHARING DOMESTICO
Come già accennato in un paragrafo precedente, sul piano della responsabilità prevista nell’ipotesi di cardsharing in Italia, viene ad assumere un ruolo essenziale l’intervento della Suprema Corte.
A tal proposito, ai fini della comprensione del tema in esame, si rende opportuno il riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali.
In primo luogo, senz’altro meritevole di attenzione è la sentenza n. 46443/2017 della Corte di Cassazione, occasione in cui la stessa ha confermato il giudizio della Corte d’Appello e la pena di quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato ex art. 171 octies della legge sul diritto d’autore.
Nel caso di specie era stato installato un apparecchio con decoder regolarmente collegato alla rete LAN domestica e Internet collegato con apparato TV e connessione all’impianto satellitare, rendendo in tal modo visibili i canali televisivi del gruppo Sky Italia, in assenza della relativa smart card.
Si trattava dunque di un vero e proprio cardsharing del server di Sky Italia, ma analogo ragionamento potrebbe chiaramente essere fatto anche nell’ipotesi di una smart card di Mediaset Premium pirata.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dalla Corte di Appello, la quale aveva ritenuto doversi considerare fraudolento il mancato pagamento del canone Sky da parte del soggetto.
La condanna è stata pronunciata per il fatto di avere “installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed Internet collegato con apparato Tv e connessione all’impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo Sky Italia in assenza della relativa smart card”. Ad avviso della Suprema Corte è stata ritenuta pacificamente individuabile la condotta incriminata del soggetto, consistente nella “decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato, e dunque protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso (…), senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone (…)”.
QUANDO IL CARDSHARING COSTITUISCE REATO SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE
Alla luce di quanto esplicitato nel paragrafo precedente, in base all’orientamento della Corte di Cassazione non assumono rilevanza, le modalità tramite le quali vengono aggirati i vincoli tecnologici posti dalla Pay TV.
Di conseguenza, ciò che acquisisce importanza in tale contesto, indipendentemente dai mezzi elusivi concretamente adoperati, è il risultato ed il fine fraudolento del mancato pagamento del canone.
Pertanto, risponderà del reato previsto dall’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore sia il soggetto che agisce con finalità di lucro (a titolo esemplificativo si fa riferimento a coloro che trasmettendo i vari canali in un locale o in una associazione, previo corrispettivo di una quota individuale), sia colui che agisce per interesse personale (quale può essere l’uso domestico).
Con la sentenza in esame, ampliando la cerchia di soggetti responsabili, la Cassazione tende a sottolineare che non è più solo colui che gestisce la linea abusiva che incorrere in reato, bensì anche il singolo utente che beneficia del sistema truffaldino in assenza in scopo di lucro.
Seppure dunque in talune ipotesi non sia ravvisabile un fine nell’attività del singolo soggetto che usufruisce del sistema senza pagando, si sarebbe comunque in presenza di comportamento etichettato come fraudolento.
IN QUALE ALTRA OCCASIONE LA GIURISPRUDENZA SI È PRONUNCIATA IN MERITO AI FENOMENI DI CARDSHARING
Sempre con riferimento alla giurisprudenza merita poi fare cenno ad un’altra pronuncia meno recente.
Con una sentenza del 30/9/2011, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto un soggetto responsabile del reato previsto alla legge n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. f) bis (per avere posto in vendita dispositivi per l’accesso ad un servizio televisivo criptato) e, con le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e multa di euro 2.000,00.
Peraltro, contro tale sentenza è stato poi presentato ricorso per Cassazione, dichiarato tuttavia inammissibile (Cass. pen. Sez. III, sent., del 14/11/2012 n. 48639).
Più nel dettaglio, in tale occasione la Suprema Corte ha stabilito che anche il legittimo possesso di un decoder, a seguito di un regolare abbonamento con il gestore della piattaforma satellitare, non esclude la natura abusiva delle utilità conseguibili dall’abbonato con l’impiego di detto kit, atteso che l’elusione fraudolenta del sistema di protezione si attua attraverso il dispositivo che consente di distribuire o condividere il segnale decodificato dall’utente abilitato a favore di altri utenti non abilitati.
In altre parole, integra il reato previsto dall’art. 171 ter comma primo, lett. f) bis, legge 22 aprile 1941, n. 633 la vendita al pubblico di dispositivi “sharer” aventi la finalità di eludere il sistema di protezione dei segnali televisivi ad accesso condizionato, moltiplicando sia la ricezione del segnale per mezzo di pseudo “smart-card” (ad esempio le smart card mediaset premium pirata) alloggiate in ulteriori decoder collegati al sistema elettronico di condivisione, che la fruizione dei programmi autonomamente visibili da ciascun utente, senza che il possesso di un regolare abbonamento possa escludere la natura abusiva delle utilità conseguibili dall’impiego della predetta apparecchiatura (Corte di App. Lecce, sentenza del 30/09/2011).
QUALI SONO STATE LE VICENDE SIGNIFICATIVE IN MERITO AL CARDSHARING IN ITALIA
Da una breve ricostruzione storica del fenomeno di cardsharing in Italia, dapprima nel 2013 e poi nel novembre del 2015 la Guardia di Finanza ha scoperto a seguito di diverse indagini – le quali hanno portato all’emissione di circa 92 provvedimenti di perquisizioni e sequestri sparsi per l’Italia – un’associazione a delinquere preposta all’attività del cardsharing.
Un evento a cui merita prestare attenzione risale al 2013, anno in cui è stato disposto un sequestro di siti web a seguito di una abusiva trasmissione in rete di programmi televisivi.
Ancora, in un’altra nota pronuncia (Cass. pen., Sez. III, 29/10/2014, n. 1991) la Suprema Corte ha ritenuto ravvisabile il fine di lucro, necessario ad integrare l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. e) della legge n. 633/41, nella condotta del titolare di un bar che aveva ivi diffuso la trasmissione televisiva di una partita di calcio mediante l’utilizzo di una smart card abilitata esclusivamente alla visione di eventi sportivi in ambiti personali e domestici.
CONCLUSIONI IN TEMA DI CARDSHARING
Alla luce di tutto quanto detto nel corso della trattazione, ben si evince come sia importante per i soggetti prestare attenzione al fine di evitare prassi che sembrano apparentemente innocue, percepite molto spesso dalla generalità come completamente inoffensive e non degne di comportare addirittura una condanna penale.
Se fino alla pronuncia della Corte di Cassazione del 2017 (già analizzata in un paragrafo precedente) era infatti diffuso il convincimento della legittimità della pratica del card sharing quantomeno nell’ipotesi in cui la condivisione fosse circoscritta nella stessa casa del titolare dell’abbonamento alla Pay TV, oggi si è visto che le cose stanno diversamente.
Come si è detto infatti, anche la semplice distribuzione casalinga dei canali satellitari a mezzo del card sharing è considerato un reato.
Non solo. Oltre all’integrazione delle fattispecie penali analizzate poi, tra i rischi del card sharing va menzionata la possibilità da parte delle emittenti, nel caso in esame Sky o Mediaset Premium, di chiedere e ottenere un risarcimento da aggiungersi alle sanzioni penali previste dalla legge.
Essendo pacifica la non liceità del fenomeno, si comprende allora come il cardsharing di Sky o il cardsharing di Mediaset Premium, non rappresentando altro che una pratica illegale volta a far fruire più persone (con l’utilizzo di un unico abbonamento) a prezzi ridotti tutti i canali “criptati”, possa costare caro ai soggetti trasgressori.
L’aspetto realmente problematico in tutto questo scenario è rappresentato dal fatto che detto cardsharing di Sky Italia e il cardsharing di Mediaset Premium sia un fenomeno difficile da fermare, vista la quantità di persone che sono interessate al godimento a un prezzo scontato l’offerta satellitare delle Pay TV.
Si assiste sempre più spesso al proliferare di vere e proprie organizzazioni criminali che realizzano piattaforme televisive parallele le quali sono finalizzate alla vendita ad un prezzo ridotto da quello ufficiale di pacchetti e canali delle TV a pagamento con chiavi di accesso ai server esteri modificati.
A rendere il tutto più difficile contribuisce il fatto che, nonostante la chiusura dei vari siti, così come per lo streaming (si pensi ad esempio al sito “Popcorn-time”) e il download illegali, anche per il card sharing è facile immaginare che vi saranno sempre nuove possibilità di aggirare la legge.
Si pensi a tal proposito al caso Cineblog01, ossia il sito accusato di “pirateria cinematografica” a cui si rivolgono i soggetti intenzionati a fruire della visione di film senza pagare alcunché, assecondando così la condotta illegale dei soggetti che diffondono tali contenuti. Sebbene il sito sia stato oscurato innumerevoli volte durante degli anni (ad esempio il dominio cineblog01.li), si è trovato sempre un modo per tornare ad operare.
Alla luce di quanto sopra sarà quindi interessante vedere quali saranno gli sviluppi futuri in tema di cardsharing, essendo assai probabile, se non certa, la necessità di sviluppare strumenti sempre più aggiornati per far fronte a tali fenomeni.
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