La materia dei reati concernenti la gestione del rischio lavorativo ordinario, già contenuta nel D.lgs. 81/2008, è stata ampiamente modificata dal D.lgs. 106/2009. La maggior novità è quella di estendere la responsabilità penale non solo al datore di lavoro, ma anche ai dirigenti.
Inoltre, a tutela di tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo del loro contratto, il presupposto per i reati può verificarsi in qualsiasi luogo di lavoro.
Ogni lavoratore deve fisicamente essere idoneo alla attività lavorativa e deve saper gestire il rischio intrinseco ad essa.
Il datore deve mettere in piedi un sistema di controllo della salute psicofisica del lavoratore, strumentale a verificare la sua idoneità al lavoro e limitare l’accesso, nei luoghi caratterizzati da rischi gravi e specifici ai soli lavoratori idonei, competenti e preparati.
Affidamento ai lavoratori di compiti inadeguati
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett c) il datore di lavoro e i dirigenti, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Il datore è vincolato, sotto questo aspetto, dal giudizio effettuato dal medico del lavoro, sulla idoneità del lavoratore alla mansione assegnatagli. Il medico del lavoro effettua visite preventive e periodiche, anche su richiesta dello stesso lavoratore o in occasione del cambiamento di mansioni.
L’idoneità del lavoratore alla mansione assegnata è quindi presunta, se risulta dalla visita medica.
Sono possibili, tuttavia, anche stati temporanei di inidoneità lavorativa. In tal caso, se questi sono indicati nella certificazione medica, il datore ne deve sicuramente tenere conto. Se, al contrario, non sono indicati, possono essere verificati successivamente.
Se il datore e i dirigenti assegnano una mansione incompatibile con quanto riscontrato dal medico del lavoro, rischiano l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro ex art. 55 comma 5) lett. c). Si tratta di reato “permanente”, il quale si perfeziona con l’assegnazione di attività lavorative incompatibili con lo stato psicofisico del lavoratore e si consuma nel momento in cui il lavoratore cessa tali mansioni, oppure recupera l’idoneità a svolgerle.
La mancata adozione di misure restrittive all’accesso del lavoratore non formato in zone a rischio grave e specifico
L’art. 18 comma 1 lett e) impone al datore e ai dirigenti di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
Non è facile dire quali siano le misure appropriate da adottare. Un punto di riferimento lo si trova nell’art. 2087 cod. civile che impone all’imprenditore la massima sicurezza ragionevolmente praticabile (ad esempio, l’adozione di segnaletica ben visibile, badge per l’accesso ad aree riservate, tornelli …)
Problematica è inoltre la identificazione delle zone pericolose, che per un verso non sono solamente quelle indicate nell’allegato IV, (che si riferisce genericamente alle zone pericolose e a quelle che presentano rischi di caduta di persone o cose), ma a condizione comunque che la pericolosità sia conoscibile ex ante dal datore e dai dirigenti, sulla base del criterio del datore-modello, calato nelle concrete condizioni del datore concreto.
La sanzione (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro) scatta se tali soggetti omettono di limitare l’accesso alle zone rischiose, a prescindere che il lavoratore, di fatto, vi acceda o meno. L’inerzia ha una rilevanza penale per tutto il tempo in cui sul luogo di lavoro sono effettivamente presenti zone a rischio grave e specifico
Le istruzioni e lo specifico addestramento che i lavoratori devono ricevere, rappresentano un passo in avanti rispetto a quanto prevedeva la formulazione originaria del T.U.S.L., il quale si limitava a richiedere che i lavoratori fossero adeguatamente istruiti, ritenendo sufficiente anche semplici indicazioni date a voce. La riforma del 2009 ha invece imposto un vero obbligo di formazione specifica. Ma la inadeguata formazione, in caso di infortunio, non basta a far ritenere il datore e i dirigenti responsabili: occorre che l’infortunio sia espressione di quel rischio grave e specifico che giustificava la limitazione all’area .
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(foto di Simone Magli)