Elenco dei reati depenalizzati: come orientarsi nell’ordinamento giuridico.
Esiste un elenco dei reati depenalizzati?
Parlare di elenco dei reati depenalizzati significa affrontare uno dei problemi dell’ordinamento giuridico italiano: la enorme produzione di norme, spesso stratificate e sovrapposte nel tempo, che rendono il sistema particolarmente complesso e talvolta incomprensibile anche per gli addetti ai lavori.
Questo presenta particolari problemi nel campo del diritto penale, in cui l’incertezza del diritto può costare la libertà personale.
Per ridurre questa “ipertrofia normativa” e nell’intento di semplificare la difesa degli imputati, talvolta il legislatore elabora un elenco di reati depenalizzati, di cui l’ultimo esempio risale al 2016.
In questo articolo, gli argomenti trattati sono:
- Premessa: cosa sono i reati.
- Come distinguere le sanzioni amministrative dai reati
- A cosa serve distinguere tra reato ed illecito amministrativo?
- Perché talvolta il legislatore individua un elenco dei reati depenalizzati
- Perché un elenco dei reati depenalizzati consente di adeguare la risposta punitiva
- Quando i reati depenalizzati in illeciti amministrativi possono considerarsi adeguati
- Perché le depenalizzazioni dei reati servono all’amministrazione della giustizia
- Quali sono le alternative all’elenco dei reati depenalizzati
- L’elenco reati depenalizzati nel 2016 mediante il decreto legislativo n. 8/2016
- L’elenco reati depenalizzati del codice penale
- Quali sono le sanzioni amministrative applicate ai reati depenalizzati
- Le sanzioni amministrative accessorie per la reiterazione specifica di alcuni reati depenalizzati
- Elenco reati depenalizzati: cos’è la sanzione pecuniaria civile prevista dal decreto legislativo n. 7/2016
- Dove si trova l’elenco dei reati depenalizzati in sanzioni civili
- Cosa comprende il primo elenco di reati depenalizzati in sanzioni civili
- Cosa comprende il secondo elenco di reati depenalizzati in sanzioni civili
- Elenco dei reati depenalizzati in sanzioni civili: come viene calcolata la sanzione civile
- Quando si applicano le sanzioni civili derivanti dalle depenalizzazioni dei reati
- Le depenalizzazioni dei reati “in concreto”: la inoffensività e la irrilevanza dei reati.
- Il nuovo reato di danneggiamento depenalizzato
- La violenza privata è depenalizzata davvero?
Premessa: cosa sono i reati.
Un reato è una norma che descrive un certo comportamento (e cioè il cosiddetto fatto tipico) e collega a questo la previsione di una sanzione.
Prendiamo, ad esempio, uno dei reati più gravi: il furto, previsto dall’art. 624 del codice penale. Esso recita “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”.
Quindi, nella formulazione della norma, abbiamo la descrizione di un comportamento (appropriarsi della cosa altrui) a cui è collegata una sanzione (la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 154 a euro 516).
In realtà, questo schema caratterizza non solamente i reati, ma anche i cosiddetti illeciti amministrativi.
Prendiamo, ad esempio, l’art. 186 comma 2 lettera a) del codice della strada, che punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica. Esso recita: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito (…) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
Come si vede, la norma è costruita con il medesimo schema del reato: ad un certo comportamento (chiunque guida in stato di ebbrezza e qualora sia stato accertato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l ) consegue una punizione (il pagamento di una somma di denaro e la sospensione della patente).
Come distinguere le sanzioni amministrative dai reati
Visto che reato e illecito amministrativo sono strutturati in maniera analoga, come è possibile distinguerli tra di loro?
Occorre guardare al tipo di sanzione che viene indicata.
In alcuni casi, viene espressamente indicato che si tratta di una sanzione amministrativa.
Al di fuori di questi, il reato considera cinque categorie di sanzioni:
- L’ergastolo
- La reclusione
- L’arresto
- La multa. Si precisa che il termine “multa” riferita ai reati, è qui usata in senso tecnico. Così viene comunemente (anche se erroneamente) chiamata anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, ad esempio, per la violazione del divieto di sosta.
- L’ammenda.
Se la norma prevede una di queste sanzioni, allora siamo in presenza di un reato. Nel nostro esempio, il furto prevede la sanzione della reclusione e della multa, e pertanto è un reato.
Altrimenti, in tutti gli altri casi la fattispecie non è penalmente rilevante, ma si tratta di un illecito amministrativo.
Ad esempio, il codice della strada prevede sanzioni pecuniarie, oltre che le sanzioni del fermo amministrativo del veicolo (art. 214 c.d.s.), della confisca amministrativa del veicolo (art. 213 c.d.s.); del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente (art. 216 c.d.s.); la sospensione della carta di circolazione (art. 217 c.d.s.); della sospensione della patente di guida e della revoca (articoli 218 e 219 c.d.s.).
A cosa serve distinguere tra reato ed illecito amministrativo?
Distinguere tra reato ed illecito amministrativo ha enormi conseguenze.
Le sanzioni previste per i reati sono più gravi di quelle previste per gli illeciti amministrativi, poiché per questi ultimi non possono mai spingersi a limitare la libertà personale.
Questo non vuol dire, tuttavia, che le sanzioni amministrative siano meno efficaci. La sospensione della patente può avere un maggior forza deterrente, rispetto al pagamento di una multa o un’ammenda.
Inoltre, sul piano processuale, difendersi in un processo penale è cosa ben diversa rispetto a difendersi da una sanzione in un procedimento amministrativo, essendo il primo molto più complicato e meno garantista del secondo.
Talvolta, il legislatore, prevede che un certo comportamento sia punito non più come un reato (e quindi mediante ergastolo, reclusione, arresto, multa o ammenda) ma con una sanzione amministrativa. Si parla, in tali casi, di depenalizzazioni dei reati.
I reati depenalizzati, quindi non sono più tali e cessano di avere rilevanza sul piano penale.
Il legislatore, elaborando un elenco dei reati depenalizzati, ri-considera lo stesso comportamento come illecito amministrativo, se il comportamento continua comunque ad essere punito, ma con una sanzione meno grave.
Si parla di depenalizzazioni dei reati quando questi sono sostituiti non da una sanzione amministrativa, ma da una sanzione civile pecuniaria.
Nel caso in cui, invece, il legislatore ritenga che un certo comportamento non vada più punito, nemmeno con una sanzione amministrativa né con una sanzione civile, si parla di abrogazione del reato.
Perché talvolta il legislatore individua un elenco dei reati depenalizzati
La finalità di individuare un elenco di reati depenalizzati dei reati è duplice.
Da una parte, vi è l’esigenza di adeguare la risposta punitiva dello Stato di fronte a comportamenti che non sono più percepiti, dai cittadini, come particolarmente nocivi.
Dall’altra parte vi è l’esigenza di deflazione dei processi: alleggerire il carico di lavoro gravante sull’amministrazione della giustizia penale, togliendo ai Giudici il compito di accertare la commissione dei reati
Perché un elenco dei reati depenalizzati consente di adeguare la risposta punitiva
Come accennato sopra, lo scopo di elaborare un elenco dei reati depenalizzati è, in primo luogo, quello di alleggerire le sanzioni previste, quando queste non siano ritenute più congrue con le finalità adottate dal legislatore.
Sotto questo profilo, occorre considerare che lo strumento della repressione penale dovrebbe essere considerato, dal nostro legislatore, come una extrema ratio, cioè quando le sanzioni meno afflittive non sono sufficientemente efficaci per tutelare un “bene giuridico” particolarmente importante, come ad esempio, il bene giuridico della vita, della salute o della libertà personale. Si tratta, nello specifico, di un gruppo di valori che assicurano la vita pacifica e democratica di tutti i cittadini.
Ecco che, in questi casi, sono pienamente giustificate le norme incriminatrici dell’omicidio doloso e colposo, delle lesioni personali, della violenza privata eccetera.
I reati servono a scoraggiare, con particolare forza, quei comportamenti che mettono in pericolo i beni giuridici che sono ritenuti di particolare importanza.
Quanto appena detto, costituisce un limite per il legislatore, nel senso che lo strumento della repressione penale deve intervenire solo quando il legislatore vuole proteggere un bene giuridico particolarmente importante, che non trova adeguata tutela al di fuori dell’ordinamento penale.
Quando i reati depenalizzati in illeciti amministrativi possono considerarsi adeguati
Il diritto penale deve intervenire solamente nei casi in cui un certo bene giuridico non trovi, nell’ordinamento generale, una sufficiente protezione. Al contrario, quando una sanzione amministrativa è idonea a raggiungere l’efficacia deterrente per una certa condotta, non vi sono ragioni per prevedere una sanzione penale. Lo strumento della sanzione amministrativa deve essere utilizzato per reprimere quelle condotte che non destano un particolare allarme sociale. Si pensi, ad esempio, all’appropriazione di cose smarrite, oppure al parcheggio in divieto di sosta.
Ancora, lo strumento della sanzione amministrativa o civile deve essere adottato per proteggere quei valori e quegli interessi che non sono percepiti, dalla collettività, come fondamentali alla civile e democratica coesistenza. Ecco allora che, ad esempio, la gran parte delle sanzioni inerenti la circolazione stradale (per essere chiari, le sanzioni previste nel codice della strada) hanno natura amministrativa, e non penale, con alcune limitate eccezioni, quali la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti prevista dall’articolo 187 del codice della strada, o la guida in stato di ebbrezza, quando venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, prevista all’articolo 186 comma 2 lettera b) e c), mentre, come detto nei paragrafi precedenti, quando il tasso alcolemico rimane tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si parla di sanzione amministrativa.
Può accadere che il legislatore ritenga eccessivamente afflittiva una sanzione penale per un certo comportamento. Con la depenalizzazione dei reati, come detto, alla sanzione penale (che può comportare anche la limitazione della libertà personale) se ne sostituisce una meno grave. La sanzione amministrativa, infatti, non può mai comportare la limitazione della libertà personale.
Sotto questo profilo, quindi, il legislatore elabora un elenco dei reati depenalizzati quando si rende conto che un certo comportamento non è più avvertito, dal sentimento comune, come particolarmente nocivo.
Perché le depenalizzazioni dei reati servono all’amministrazione della giustizia
In secondo luogo, stabilire un elenco dei reati depenalizzati permette la deflazione del contenzioso, ossia di alleggerire il carico di lavoro dell’amministrazione della giustizia penale.
Come accennato sopra, quando un certo comportamento non risulta configurato come reato, per l’accertamento del fatto non si instaura un processo penale, ma semmai un procedimento amministrativo, come nel caso dell’opposizione alla sanzione amministrativa.
La “ipertrofica” produzione di reati da parte del legislatore, per le numerose scelte di politica criminale elaborate nel corso delle legislature, non è stata accompagnata da un adeguato potenziamento delle strutture che si occupano di amministrare l’aspetto pratico della giustizia penale, ovvero i processi.
Quando il legislatore elabora un elenco dei reati depenalizzati, è sintomo che il sistema della giustizia penale è prossimo al collasso ed occorre pertanto smaltire il carico di lavoro di giudici, cancellieri ed altri addetti ai lavori.
Per contro, il procedimento amministrativo che si instaura in conseguenza della violazione di un illecito amministrativo, è più semplificato e veloce del processo penale, ma presenta, al contempo, meno garanzie per il soggetto che deve essere giudicato.
Quali sono le alternative all’elenco dei reati depenalizzati
Le depenalizzazioni dei reati sono solamente uno degli strumenti che il legislatore può utilizzare, per alleggerire il carico di lavoro della giustizia penale.
Altri strumenti sono, ad esempio:
- il potenziamento dei “riti alternativi” (come il patteggiamento, il rito abbreviato, oppure ancora il decreto penale di condanna o la messa alla prova), cioè quelle modalità di celebrazione del processo penale in modo semplificato, che offrono minori garanzie per l’imputato, ma anche forti riduzioni di pena in caso di condanna;
- l’ampliamento delle ragioni per richiedere l’archiviazione dei procedimenti penali (ad esempio per la particolare tenuità del fatto, introdotta nel 2015) o l’estinzione del reato;
- la riduzione del termine di prescrizione dei reati;
- il potenziamento delle sanzioni alternative alla pena carceraria (ad esempio la reclusione domiciliare). Questo strumento viene utilizzato per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, ma offre anche vantaggi sotto il profilo della finalità rieducativa della pena.
L’elenco reati depenalizzati nel 2016 mediante il decreto legislativo n. 8/2016
Nel 2016 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un rilevante elenco di reati depenalizzati, con il decreto legislativo n. 8/2016.
La disposizione generale dell’art. 1 fa “tabula rasa” di reati previsti da molte leggi speciali per i quali è prevista la sanzione pecuniaria della sola multa oppure della sola ammenda. Ne rimangono fuori i reati per i quali è prevista la sanzione pecuniaria in aggiunta o in alternativa alla sanzione detentiva dell’arresto o della reclusione.
Tuttavia, la depenalizzazione opera comunque nei confronti dei reati, che nelle ipotesi aggravate (le quali vanno appunto considerati come reati autonomi e non circostanze aggravanti) sono puniti con la pena pecuniaria (oltre che da sola) anche alternativa o congiunta alla pena detentiva.
Ad esempio, in questo modo si depenalizza:
- la guida senza patente, prevista dall’art. 116 comma 15 del codice della strada, salvo il caso di recidiva nel biennio;
- l’aborto clandestino
Non rientrano nella depenalizzazione generalizzata i reati previsti:
- nel Testo Unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43) quando l’ammontare dei diritti di confine è superiore a 10.000 euro;
- nelle leggi speciali indicate nell’allegato al decreto, in numerose materie, quali quelle di Edilizia e urbanistica, Ambiente, territorio e paesaggio Alimenti e bevande, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza pubblica, Giochi d’azzardo e scommesse, Armi ed esplosivi, Elezioni e finanziamento ai partiti, Proprietà’ intellettuale e industriale.
L’elenco reati depenalizzati del codice penale
Per quanto riguarda l’elenco dei reati depenalizzati appartenenti al codice penale, l’art. 2 del decreto legislativo 8/2016 individua:
- gli atti osceni in luogo pubblico ex art. 527 c.p. che punisce ”chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni”;
- le pubblicazioni e gli spettacoli osceni ex art. 528 comma 1 e 2 codice penale, che puniscono “chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie” e “chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente”;
- il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto ex art. 652 codice penale che punisce “Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio” e “Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci”;
- l’abuso della credulità popolare ex art. 661 codice penale: Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico;
- le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive ex art. 668 codice penale: “Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’autorità “ oppure “ chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’autorità o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche”;
- gli atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio previsti dall’art. 726 codice penale: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza”.
Quali sono le sanzioni amministrative applicate ai reati depenalizzati
Laddove il decreto legislativo interviene puntualmente a depenalizzare specifiche ipotesi di reato, come nel caso dell’elenco reati depenalizzati previsti dal codice penale, vi prevede anche sanzioni amministrative puntualmente determinate.
Invece, nel caso della depenalizzazione “generalizzata” di cui all’art.1, il decreto legislativo individua tre “fasce” di sanzioni amministrative:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati depenalizzati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati depenalizzati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati depenalizzati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Infine, se per i reati depenalizzati è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Le sanzioni amministrative accessorie per la reiterazione specifica di alcuni reati depenalizzati
L’articolo 4 del decreto legislativo 8/2016 prevede inoltre sanzioni amministrative accessorie (e cioè la sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività), che vengono applicate in caso di reiterazione specifica di alcuni illeciti amministrativi:
– l’articolo 668 del codice penale, che come visto punisce le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
– l’articolo 171-quater della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 che punisce “chiunque, abusivamente ed a fini di lucro concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore” oppure “esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.
– l’articolo 28, comma 2, del Testo Unico Stupefacenti d.p.r. 309/1990 (Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui è subordinata l’autorizzazione alla coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti).
Inoltre, in questi casi non è ammesso il pagamento in forma ridotta della sanzione amministrativa, “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione” come recita l’art. 16 della legge 689/1981.
Elenco reati depenalizzati: cos’è la sanzione pecuniaria civile prevista dal decreto legislativo n. 7/2016
Il decreto legislativo n. 7/2016, che ha individuato un elenco di reati depenalizzati, ha anche introdotto nell’ordinamento italiano una nuova tipologia di sanzione, che si affianca al reato ed all’illecito amministrativo analizzati nei paragrafi precedenti.
Si tratta della sanzione pecuniaria civile.
Ai sensi dell’art. 3, i fatti previsti dal successivo articolo 4 “se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo comma, del codice civile.”
Si tratta di un istituto mediante il quale la persona che abbia subito un danno dai fatti descritti all’articolo 4 del citato decreto possono ottenere, oltre al risarcimento, anche una ulteriore sanzione a carico del responsabile, sanzione che non ha natura penale, ma civile.
Viceversa, il giudice non procede ad irrogare la sanzione in due casi:
– quando ritiene di non riconoscere alcun risarcimento del danno, in conseguenza della commissione di un fatto indicato nell’elenco dei reati depenalizzati come illeciti civili,
– quando l’atto introduttivo del giudizio per il risarcimento è stato notificato ex. art. 143 del codice di procedura civile, e cioè a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
Infine, occorre sottolineare che la sanzione civile si prescrive, ai sensi dell’art. 3 comma 2, nello stesso termine del diritto al risarcimento del danno per fatto illecito ex art. 2947 del codice civile, ossia dopo cinque anni.
Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie civili, confluiscono nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti.
Dove si trova l’elenco dei reati depenalizzati in sanzioni civili
Sono previsti due gruppi di sanzioni civili. Si tratta, in buona sostanza, di un doppio elenco di reati depenalizzati, che non sono oggi puniti con una sanzione penale né amministrativa, ma civile.
Cosa comprende il primo elenco di reati depenalizzati in sanzioni civili
Il primo, punito con una sanzione da 100 euro a 8.000 euro, è previsto dall’art. 4. Rientrano in questo gruppo:
– il vecchio reato di ingiuria ex art. 594 codice penale, ossia “chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. Al contrario per quanto riguarda la diffamazione depenalizzazione non è stata applicata.
– il vecchio reato ex art. 635 codice penale di danneggiamento depenalizzato, ossia “chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”
– il vecchio reato di sottrazione di cose comuni ex art. 627 codice penale, ossia “il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se’ o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
– il vecchio reato di appropriazione di cose smarrite ex art. 647 comma 1 n. 1) codice penale, ossia “chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprieta’ di cose trovate”
– il vecchio reato di appropriazione di tesoro di cui all’art. 647 comma 1 n. 2): “chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo”
– il vecchio reato di appropriazione di cose avute per errore o caso fortuito, ex art. 647 comma 1 n. 3): “chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.”
Cosa comprende il secondo elenco di reati depenalizzati in sanzioni civili
Per il secondo gruppo è prevista una sanzione civile da 200 euro a 12.000 euro. Ne fanno parte:
– il vecchio reato di falso in scrittura privata art. 485 codice penale “chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”
– il vecchio reato di falsità in foglio firmato in bianco ex art. 486 codice penale: “chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri”;
– “chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno”;
-“chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno”;
-“chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno”;
– il vecchio reato di ingiuria aggravata ex art. 594 commi 3 e 4 codice penale “chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone” si ribadisce che, al contrario, per il reato ex art. 595 cp di diffamazione depenalizzazione non opera;
Elenco dei reati depenalizzati in sanzioni civili: come viene calcolata la sanzione civile
Abbiamo visto che l’art. 4 prevede due gruppi di sanzioni civili, per i quali è previsto un minimo ed un massimo.
All’interno di questi limiti, per irrogare in concreto la sanzione, ai sensi del successivo articolo 5, il giudice deve seguire alcuni criteri, e cioè:
a) gravità della violazione;
b) reiterazione dell’illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito;
e) personalita’ dell’agente;
f) condizioni economiche dell’agente”.
Oltre a questi criteri, il giudice può concedere una rateizzazione del pagamento della sanzione civile, valutate le condizioni economiche della persona condannata. Può essere concesso di pagare la sanzione civile in un numero da due a otto rate, mensili, comunque non inferiori a cinquanta euro ciascuna. Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la revoca del beneficio della rateizzazione e quindi l’obbligo di pagare l’intera somma residua in un unico pagamento
Quando si applicano le sanzioni civili derivanti dalle depenalizzazioni dei reati
L’art. 12 del d.lgs 7/2016 consente l’applicazione retroattiva dell’elenco reati depenalizzati in sanzioni civili. Queste, infatti si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto, salvo nei casi in cui il procedimento penale sia già definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Inoltre, ai sensi del comma secondo, “Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti”.
Le depenalizzazioni dei reati “in concreto”: la inoffensività e la irrilevanza dei reati.
In questo paragrafo, si cerca di fare luce su un grosso equivoco molto diffuso, e cioè la differenza tra depenalizzazione, inoffensività e irrilevanza del fatto.
Nel 2015 è stato introdotto nel nostro ordinamento l’art. 131 bis del codice penale, il quale prevede che, per i reati meno gravi (cioè quelli puniti con la reclusione o l’arresto nel massimo non superiori a cinque anni) quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità (quando cioè il comportamento tenuto, in astratto è configurabile come reato, ma in concreto è risultato inoffensivo.), l’autore del reato non è punibile.
A differenza della depenalizzazione, che esclude un certo comportamento dall’area del penalmente rilevante, la lieve entità del fatto riconosce che un reato sia stato commesso, ma che siccome il danno da esso prodotto è minimo, allora lo Stato ritiene di non dovere punire il colpevole, o addirittura di non dovere nemmeno mettere in moto la macchina della giustizia penale, quando la particolare tenuità del fatto emerge fin dalle indagini preliminari (difatti, il pubblico ministero può richiedere l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto).
Ancora, il processo penale minorile conosce un diverso istituto, chiamato “irrilevanza del fatto” ex art. 27 d.p.R. 448/1988 in base a cui il giudice può emettere una sentenza di non luogo a procedere, quando ritiene che, considerato il reato contestato non particolarmente grave e le esigenze educative del minore, l’ulteriore corso del procedimento potrebbe compromettere il suo percorso formativo.
Inoffensività e irrilevanza condividono alcuni degli obiettivi della depenalizzazione.
Ad esempio, sono strumenti che consentono di equilibrare l’esigenza di repressione di un certo comportamento, con il principio della proporzionalità della risposta sanzionatoria. Inoltre, soprattutto con riguardo all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, si consente una certa deflazione dei processi penali.
Ciò detto, pur potendosi parlare, in un certo senso, di “depenalizzazione in concreto”, tanto la irrilevanza quanto la inoffensività, presentano notevoli differenze con l’istituto della depenalizzazione “in astratto”, poiché solamente in quest’ultimo caso ci su muove al di fuori del procedimento penale. Tanto è che anche l’archiviazione per particolare tenuità del fatto viene iscritta nel casellario giudiziale, pur non potendone essere fatta menzione nel relativo certificato rilasciato a richiesta dell’interessato, dal datore di lavoro e dalle Pubbliche amministrazioni.
In definitiva, pur non essendo prevista per alcuni reati, quali la diffamazione depenalizzazione alcuna, è tuttavia possibile sottrarsi ad un processo penale, qualora il danno prodotto dal reato sia particolarmente poco rilevante.
Il nuovo reato di danneggiamento depenalizzato
In ultimo alla nostra trattazione, appare opportuno soffermarsi brevemente sulla fattispecie di danneggiamento depenalizzato. In particolare, è stata depenalizzata la fattispecie di danneggiamento cosiddetto “semplice”, che puniva “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui”.
Erano poi previste, prima delle depenalizzazioni dei reati, alcune fattispecie aggravate di danneggiamento, ad esempio nel caso in cui il danneggiamento fosse stato perpetrato con minaccia o violenza alla persona.
Con la riforma del 2016, il danneggiamento depenalizzato si riferisce all’ipotesi semplice.
Ad oggi, per integrare il reato, è necessario che il danneggiamento avvenga mediante minaccia o violenza alla persona, oppure in occasione del reato di interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità.
Si prescinde dalla violenza o la minaccia quando il danneggiamento risulta comunque aggravato da altre circostanze. Ad esempio, se vengono danneggiate attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive, oppure se il reato viene posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La violenza privata è depenalizzata davvero?
Non rientra nell’elenco dei reati depenalizzati, la fattispecie di violenza privata depenalizzata.
Essa continua ad essere prevista dall’articolo 610 del codice penale, che recita: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.
Che non sia stata disposta, per la violenza privata depenalizzazione alcuna, lo possiamo ricavare dalla sanzione prevista, la reclusione, che come detto all’inizio del nostro articolo, rientra tra le sanzioni che caratterizzano il reato.
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