In questo articolo parliamo degli effetti processuali dello scioglimento delle società iscritte al Registro delle Imprese.
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese determina l’effetto della sua estinzione. Questo è vero sia nel caso delle società di capitali (la cui cancellazione ha valore costitutivo della estinzione) sia per le società di persone (la cui cancellazione ha valore dichiarativo).
L’estinzione dell’ente non comporta però l’annullamento dei suoi debiti e crediti. Piuttosto è per certi aspetti paragonabile alla “morte” della persona fisica: i soci ne ereditano le posizioni passive e attive.
Gli ex soci quindi rispondono delle obbligazioni assunte dalla società con una responsabilità più o meno ampia, a seconda della forma di responsabilità che avevano nella società estinta (l’ex socio di una S.n.c. e l’ex accomandatario di una S.a.s continuano ad essere responsabili illimitatamente con tutto il proprio patrimonio, mentre l’ex socio di una S.r.l. e l’ex accomandante di una S.a.s. rispondono nei limiti del valore dei beni acquisiti con il reparto finale).
Analogamente, i soci diventano contitolari e comproprietari, in proporzione alle quote precedentemente possedute, dei diritti e dei beni acquisiti dall’ente che siano certi e liquidi al momento della cancellazione.
Abbiamo parlato più approfonditamente degli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese in QUESTO ARTICOLO.
Sul piano degli effetti processuali, con la cancellazione viene meno la legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio, quindi solamente l’ex socio potrà citare o essere convenuto in giudizio.
Se invece l’estinzione della società si determina in pendenza di un giudizio che la vede parte, occorre registrare due orientamenti della Cassazione:
- il primo, secondo il quale (Cassazione SS.UU. sentenza n. 6070/2013) il processo può continuare a carico degli ex soci, quali “eredi” della società;
- il secondo, secondo il quale (Cassazione SS.UU. sentenza n. 15295/2014) il processo può continuare a carico della stessa società, per il principio di ultrattività del mandato alle liti ex art. 300 cod. procedura civile, fintanto che il procuratore non dichiara l’evento, ovvero i successori non si costituiscono in giudizio.
Inoltre, anche se il riparto dei soci al momento della liquidazione è stato zero, il creditore ha comunque interesse ad agire nei confronti del socio, in virtù di un eventuale riparto futuro: è del tutto irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che il socio abbia percepito un attivo in sede di liquidazione, rappresentando quest’ultimo solo il limite della responsabilità del socio per i debiti della società estinta. (Cassazione sentenza n. 15035/2017). Tale nuova interpretazione giurisprudenziale supera il tradizionale orientamento contrario, in base a cui in caso di assenza di attivo di liquidazione, i soci non sono legittimati ad agire oppure ad essere convenuti in giudizio (Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 13259/2015; Cass. n. 2444/2017).
I creditori sociali non possono invece chiamare a rispondere l’ex liquidatore, il quale è privo di legittimazione passiva poiché per lui non vale il meccanismo di successione nelle posizioni attive e passive della società.
In questo caso è necessario, ove sia ravvisabile una inosservanza degli obblighi propri del liquidatore attinenti alla fase di liquidazione, esperire azione di responsabilità ex art. 2495 cod. civile.
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