Denunce per calunnia.
L’utilizzo disattento dei mezzi di comunicazione, compresi i nuovi “social network”, può esporre a rischi piuttosto gravi. Ad esempio, si può correre il rischio di ingiuriare, diffamare o calunniare qualcuno ed essere quindi oggetto di una o più denunce per calunnia.
In questo articolo parliamo delle denunce per calunnia, dei presupposti e delle conseguenze, affrontando questi argomenti:
- Denunce per calunnia: premessa
- A cosa servono le denunce per calunnia
- Cosa tutelano le denunce per calunnia
- In cosa consiste la falsa incolpazione nelle denunce per calunnia
- Quale comportamento è punito nelle denunce per calunnia “formale”
- Denunce per calunnia: cos’è la calunnia materiale
- Qual è l’elememto soggettivo richiesto per le denunce per calunnia
- Denunce per calunnia di persona imputata
- Cosa succede in caso di ritrattazione dopo le denunce per calunnia
- Quali esempi di denunce per calunnia
- Cosa si rischia a causa di denunce per calunnia
- Denunce per calunnia: cosa succede in caso di concorso di reati
- Come difendersi dalle calunnie procedibilità
- Denunce per calunnia: quando presentare esposto o denuncia per calunnia
- Come procedere dopo avere presentato denunce per calunnia
- Quale differenza tra denunce per calunnia e diffamazione
- Querela per calunnia e diffamazione: la prova liberatoria
- Perché l’accusa di ingiuria è differente dalle denunce per calunnia
- Quale differenza tra denunce per calunnia e simulazione di reato
- Quale differenza tra denunce per calunnia e autocalunnia
- Come difendersi se si subisce una denuncia per calunnia
Denunce per calunnia: premessa
L’articolo 368 del codice penale recita: “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Si tratta del reato di calunnia, inserito nel Capo I del titolo III del libro secondo del codice penale, tra i reati a tutela dell’attività giudiziaria. Oltre alle denunce per calunnia, le altre fattispecie di reato che tutelano l’attività giudiziaria sono indicate agli articoli 361 e seguenti del codice penale. Vi rientrano, ad esempio, l’omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale (art. 361), la simulazione di reato (art. 367), le false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis), la falsa testimonianza (art. 372), la ritrattazione (art. 376), l’intralcio alla giustizia (art. 377), il favoreggiamento (art. 378 e 379).
A cosa servono le denunce per calunnia
La calunnia è reato “plurioffensivo”, nel senso che è in grado di “offendere” cioè di recare danno a due “beni giuridici”: il buon andamento dell’amministrazione della giustizia e l’onore personale.
In primo luogo, le denunce per calunnia tutelano l’attività giudiziaria, cioè il legittimo e regolare svolgimento del procedimento penale, inteso quale dimensione “oggettiva” dell’amministrazione della giustizia. È interesse di ciascuno che i procedimenti penali si svolgano regolarmente e che le risorse dello Stato non vengano disperse in attività inutili. Con le denunce per calunnia, si vuole impedire che il lavoro di forze dell’ordine, magistrati, ausiliari e avvocati venga “sprecato” nell’accertamento di un reato inesistente ed in un processo contro un innocente.
Le denunce per calunnia sono possibili anche se la persona ingiustamente incolpata non viene condannata o sottoposta a processo penale.
Le denunce per calunnia sono possibili anche in caso di ritrattazione ex art. 376 c.p. o remissione di querela.
Questo perché la calunnia è “reato di pericolo”, punita perché determina la probabilità (cioè il pericolo, appunto) dell’avvio di un procedimento penale inutile. Per le denunce per calunnia è sufficiente quindi la mera possibilità che l’Autorità Giudiziaria avvii un procedimento penale, ostacolando il normale funzionamento della giustizia.
Le denunce per calunnia non sono invece possibili quando il fatto incolpato appare manifestamente inesistente, infondato o assurdo, perché l’accertamento dell’infondatezza del reato non comporta alcuna indagine e quindi nessuno spreco di risorse da parte dello Stato.
Né sono possibili le denunce per calunnia quando il fatto accusato è un reato estinto o abolito precedentemente, oppure quando il soggetto falsamente accusato non è punibile o non è imputabile, o sussiste una causa di giustificazione.
Cosa tutelano le denunce per calunnia
L’altro oggetto della tutela delle denunce per calunnia è l’onore personale, che è un bene “costituzionalmente orientato”: pur non espressamente evocato nella Costituzione, è implicitamente tutelato negli articoli 2 e 3, secondo una interpretazione estensiva.
Secondo la tesi psicologica – fattuale, l’onore è la rappresentazione del proprio valore, da parte di se stessi e da parte degli altri.
Secondo la tesi normativa – oggettiva, l’onore è l’insieme delle qualità che determinano il valore della persona umana in sé considerata, indipendentemente da come venga percepito dagli altri e dallo stesso titolare.
Una persona che viene ingiustamente incolpata di avere commesso un reato, subisce certamente una lesione del proprio onore, per cui chi è stato accusato o querelato ingiustamente, essendo considerato persona offesa, può procedere, a sua volta, con una querela per calunnia.
Inoltre, chi viene accusato o querelato ingiustamente, può partecipare al procedimento per calunnia, richiedendo la notifica della richiesta di archiviazione, opponendosi alla richiesta di archiviazione, impugnando il decreto di archiviazione mediante ricorso per Cassazione ed eventualmente chiedendo un risarcimento dei danni, previa costituzione come parte civile.
In sintesi, se una persona muove un’accusa calunniosa nei confronti di un’altra, compie un duplice danno:
– costringe lo Stato a sprecare le sue risorse in attività inutili,
– offende l’onore del soggetto accusato o querelato ingiustamente.
Tuttavia, non sempre l’accusa calunniosa rientra nei requisiti previsti dall’art 368 codice penale. Per ritenere possibili le denunce per calunnia da parte di chi viene querelato ingiustamente, occorre precisare cosa giuridicamente si intende per falsa incolpazione.
In cosa consiste la falsa incolpazione nelle denunce per calunnia
Chi decide di procedere con denunce per calunnia, deve esaminare attentamente il requisito della falsa incolpazione e deve poterlo esaurientemente esporre e dimostrare.
La falsa incolpazione è ciò che nel linguaggio tecnico viene definito “condotta” e consiste nel comportamento punito dall’articolo 368 codice penale.
Vi sono due ipotesi di falsa incolpazione: la calunnia formale, cioè mediante comunicazione all’autorità giudiziaria e la calunnia materiale, cioè mediante simulazione delle tracce di un reato.
Inoltre la calunnia può essere esplicita o implicita. Non è necessario identificare espressamente il soggetto che viene accusato o querelato ingiustamente: è sufficiente che sia identificabile facilmente e inequivocabilmente. Per calunniare una persona, non è necessario fare nomi e cognomi. Ad esempio, una querela contro “ignoti”, per un fatto che si sa non essere mai accaduto, non protegge da un’eventuale querela per calunnia, se comunque gli “ignoti” autori del fatto denunciato possono essere facilmente individuati, sulla base della dichiarazione accusatoria.
Come si vedrà, non è sempre facile capire se chi viene accusato o querelato ingiustamente può a sua volta procedere con denunce per calunnia. Ad esempio, non qualsiasi denuncia infondata, temeraria o che si risolva con l’assoluzione dell’incolpato, può essere considerata una accusa calunniosa. Le denunce per calunnia sono possibili solo se sussistono i requisiti che analizziamo nei paragrafi seguenti.
Per questo, è opportuno rivolgersi ad esperti avvocati anche solo per consulenza od assistenza. In questo modo si può ottenere un aiuto, per valutare, in caso di false accuse come difendersi, con una diffida per calunnia o con denunce per calunnia.
Dall’altro lato, è necessario l’aiuto di un avvocato per difendersi dalla calunnia, se si venga accusati di averla commessa.
Quale comportamento è punito nelle denunce per calunnia “formale”
La calunnia “formale” consiste nel presentare all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire, una comunicazione contenente l’incolpazione di un reato di una persona, pur sapendola innocente.
L’incolpazione, cioè il fatto descritto, deve presentare tutti gli elementi costitutivi di un reato (sia delitto che contravvenzione, doloso o colposo) inesistente.
Le denunce per calunnia sono possibili anche se si comunica un reato effettivamente accaduto, ma commesso da persona diversa di quella falsamente accusata.
Si corre il rischio di subire denunce per calunnia anche ancora quando si comunica un reato diverso e più grave di quello effettivamente commesso dall’incolpato.
Si rischiano denunce per calunnia anche se si riferisce che il fatto denunciato è di pubblico dominio o è stato appreso da altri.
La falsa incolpazione deve essere comunicata all’Autorità giudiziaria (cioè ad un magistrato) oppure ad altra autorità che a questa abbia l’obbligo di riferire (ad esempio alla Polizia, ai Carabinieri….).
La forma della comunicazione alla autorità viene intesa in senso ampio, comprende la denuncia (art. 333 c.p.p.), querela (art.336 c.p.p.), istanza (art. 341 c.p.p.) o in rari casi richiesta (art. 342 c.p.p.), ed in genere qualsiasi modalità di comunicazione, anche anonima, sebbene la denuncia anonima sia irrilevante sul piano probatorio o indiziario. Ad esempio, la e-mail e la segnalazione alla Polizia Postale rientrano tra queste modalità di comunicazione.
Sono possibili le denunce per calunnia formale anche quando la calunnia è solo tentata. Il tentativo di calunnia formale (art. 56 c.p.) sussiste quando la falsa incolpazione non venga conclusa, per fatto indipendente dalla volontà dell’ incolpante, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato e connotata dei requisiti della idoneità e univocità. Ad esempio, è il caso del soggetto che si reca presso la Questura per sporgere una querela falsa, ma al momento della redazione del verbale, l’ufficiale si accorge della falsità e lo interrompe.
Denunce per calunnia: cos’è la calunnia materiale
La falsa incolpazione può consistere nella calunnia “materiale”, che consiste nella simulazione delle tracce di un reato a carico di un soggetto innocente.
Sotto questo aspetto, il reato di calunnia è simile a quello di simulazione di reato ex art. 367 codice penale, di cui parliamo in seguito.
La “traccia” è qualsiasi indizio materiale, tramite cui il colpevole può essere identificato.
Simulare le tracce consiste anche nel predisporre maliziosamente quanto occorre perché taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denuncia da un altro soggetto tenuto a farlo.
Problematica è la individuazione del momento di consumazione della calunnia materiale, se cioè sia sufficiente predisporre le tracce, oppure se è necessario che queste debbano pervenire alla conoscenza dell’autorità giudiziaria o di altra autorità che a questa ha l’obbligo di riferire.
Anche nel caso della calunnia materiale, sono possibili le denunce per calunnia tentata. Il tentativo di calunnia materiale è punito (art. 56 c.p.) quando la simulazione non venga conclusa per fatto indipendente dalla volontà del calunniante, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato e connotata dei requisiti della idoneità e univocità. Ad esempio, si pensi al caso di chi viene sorpreso mentre simula le tracce di un reato. Ancora, commette tentativo di calunnia materiale l’imputato di un reato di violenza sessuale che redige un falso documento in cui la vittima ritratta l’accusa di violenza sessuale e la recapita nella cassetta delle lettere al suo difensore.
Altro esempio di tentata calunnia materiale è la persona che prepara le tracce di un reato procedibile a querela, come la truffa semplice, ma la querela non viene poi presentata.
Qual è l’elemento soggettivo richiesto per le denunce per calunnia
Non tutte le querele infondate e disinvolte integrano gli estremi del reato dell’art. 368 c.p..
Elemento essenziale è l’elemento soggettivo del dolo, cioè la volontà di incolpare una persona innocente, il che implica la consapevolezza dell’innocenza della persona incolpata, o specularmente, la conoscenza della falsità delle dichiarazioni: non si corre il rischio di calunniare una persona, se vi è il dubbio che questa abbia commesso un reato, perché il fatto non può essere “sic et simpliciter” attribuitole, ma richiede l’accertamento della realtà dei fatti.
In termini tecnici, l’art. 368 c.p. richiede il dolo solamente nella forma “diretta”, poiché la formula «taluno che egli sa innocente» indica la consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato (Cassazione, sentenza 2750/2009). Secondo la giurisprudenza, non sussiste il dolo del delitto di calunnia se non si ha intenzione di accusare una persona che si sa innocente e ci si limita alla formulazione di addebiti temerari (Cassazione, sentenza n. 16645/2009).
Il dolo è poi escluso dall’errore. Se il denunciante ha incolpevolmente travisato il fatto storico, l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante (Cassazione, sentenza n. 9853/2000).
Occorre che, da un lato, che le circostanze su cui verte l’accusa calunniosa siano oggettivamente false e dall’altro, che il denunciante di media cultura e capacità di discernimento le abbia travisate senza sua colpa. Secondo la giurisprudenza, l’elemento soggettivo è integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione) (Cassazione sentenza n. 27846/2009).
Denunce per calunnia di persona imputata
Caso particolare è quello dell’accusa calunniosa proveniente da un imputato che accusi un’altra persona, pur sapendola innocente, di avere commesso un reato.
Rientra infatti nel suo “diritto di difesa” attribuire un determinato fatto di reato ad una persona innocente, per negare la propria responsabilità, nell’immediatezza dell’accertamento o nella sede processuale propria.
Ad esempio, gli è consentito negare la veridicità di una testimonianza, accusando implicitamente il testimone del reato di falsa testimonianza. Oppure ancora, in sede di interrogatorio di polizia giudiziaria a suo carico, può definire falso il rapporto di polizia, soltanto per quanto attiene alla veridicità della denunzia in esso contenuta (Cassazione, sentenza n. 5789/1995).
Secondo la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 1333/1998), nel corso del procedimento instaurato a suo carico, l’imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli ed in tal caso, l’accusa di calunnia implicita in tale condotta, integra legittimo esercizio del diritto di difesa.
In questi casi, l’accusa calunniosa è una conseguenza indiretta e non voluta di una strategia processuale dell’imputato, che pertanto non rischia denunce per calunnia, perché la legge gli offre la possibilità di mentire, per difendersi nel processo a suo carico.
In particolare, la norma di riferimento è l’art. 51 codice penale in base a cui l’esercizio di un diritto (cioè il diritto alla difesa) esclude la punibilità.
Tuttavia, ricorrono gli estremi delle denunce per calunnia quando l’imputato, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra l’accusa implicita o esplicita formulata dall’imputato stesso e l’oggetto della contestazione nei suoi confronti, non si limiti a ribadire la insussistenza delle accuse a suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altri, di cui conosce l’innocenza, nella incolpazione specifica e circostanziata di un fatto concreto (Cassazione, sentenza 2740/2010). L’esempio è quello dell’imputato di omicidio, che in sede di interrogatorio afferma di avere restituito, la sera prima dell’uccisione, a persona che sa essere innocente, il possesso di un’automobile che reca le tracce di un conflitto a fuoco.
Cosa succede in caso di ritrattazione dopo le denunce per calunnia
La ritrattazione è una causa di non punibilità soggettiva, prevista nel codice penale all’art. 376 e consiste in una dichiarazione con cui il calunniante riconosce la falsità dell’accusa calunniosa e afferma la verità dei fatti, per quanto a sua conoscenza.
Questo istituto, pur non essendo previsto dalla norma per il reato qui analizzato, secondo parte della giurisprudenza è comunque applicabile sia alla calunnia che alla simulazione di reato.
La ritrattazione evita di rischiare una denuncia per calunnia solamente se questa presenta alcuni requisiti:
- Primo, per evitare denunce per calunnia, la ritrattazione deve avvenire “continenter”, cioè contestualmente o subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono già state avviate, la resipiscienza del calunniatore è tardiva, in quanto si è già verificato il turbamento dell’amministrazione della giustizia.
- Secondo, per evitare denunce per calunnia, la ritrattazione deve essere inequivoca: non è sufficiente limitarsi a insinuare il dubbio circa la sussistenza di quanto precedentemente comunicato all’autorità.
- Terzo, per evitare denunce per calunnia, la ritrattazione deve essere volontaria e cosciente: non deve esserci costrizione. È dubbio se venga ammessa la ritrattazione solo se spontanea oppure anche quella “indotta” da terzi.
Anche nei casi in cui la ritrattazione non evita le denunce per calunnia, può comunque operare come circostanza attenuante, come “pentimento operoso” previsto dall’articolo 62 co. 1 n. 6 codice penale, che prevede una riduzione della pena fino a un terzo per chi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Quali esempi di denunce per calunnia
Facciamo alcuni esempi di denunce per calunnia:
- Rischia denunce per calunnia chi ha denunciato lo smarrimento di assegni in realtà emessi in favore di una persona con la quale si sono intrattenuti rapporti economici. Quest’ultima, proprio a seguito della falsa denuncia, con la semplice negoziazione dei titoli, viene automaticamente a trovarsi nello stato di chi si sia illecitamente impossessato o appropriato dei titoli.
- Anche chi ha falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno, dopo averlo ricevuto da altro soggetto, affinché lo consegnasse ad un terzo, rischia denunce per calunnia.
- Denunciare lo smarrimento di un assegno dopo averlo consegnato in pagamento ad altro soggetto, simulando in tal modo le tracce i furto o ricettazione, al fine di bloccarne l’incasso, è pericoloso, in quanto si corre il rischio di subire una denunce per calunnia.
- Spesso i procedimenti di denunce per calunnia sono a carico di chi ha definito “falso” un verbale redatto e sottoscritto da un pubblico ufficiale.
- Chi accusa una persona di detenere stupefacenti, rischia che la persona accusata presenti denunce per calunnia
- Nel processo civile, disconoscere una scrittura privata ed incolpare implicitamente altri di un reato contro la pubblica fede, comporta il rischio di esporsi ad una denuncia per calunnia.
- Rischia denunce per calunnia chi accusa falsamente taluno del furto della propria auto, poi recuperata, indicando nell’elenco dei pezzi sottratti anche componenti in realtà non asportate dalla vettura.
Cosa si rischia a causa di denunce per calunnia
La sanzione prevista dall’art. 368 codice penale è la reclusione da due a sei anni. Questa sanzione può però essere aumentata, a seconda di alcune circostanze.
In primo luogo, nel caso di denuncia per calunnia cosa si rischia dipende dal reato oggetto dell’incolpazione. Se questo prevede la reclusione superiore a dieci anni (nel massimo) o una pena più grave, la pena per avere calunniato è aumentata fino ad un terzo (art. 64 c.p.).
In secondo luogo, nel caso di denuncia per calunnia cosa si rischia dipende anche se l’incolpato viene condannato alla reclusione superiore a cinque anni. In tal caso si rischia la reclusione da quattro a dodici anni. Se il soggetto incolpato viene condannato all’ergastolo, il rischio di una denuncia per calunnia è la reclusione da sei a venti anni.
Da queste differenze sul piano “sostanziale”, ne discendono altre sul piano “processuale”.
A seguito delle denunce per calunnia, si rischia l’arresto “in flagranza”, di regola facoltativo, ma obbligatorio nell’ipotesi più grave della seconda parte del comma 3.
Il fermo dell’indiziato per il pericolo di fuga è previsto solamente per le ipotesi dei commi 2 e 3.
A seguito di una denuncia per calunnia cosa si rischia è anche una misura cautelare e persino la custodia cautelare in carcere.
Le denunce per calunnia commessa dai collaboratori di giustizia comportano, se verificate, ulteriori aggravanti: per questi soggetti, calunniare una persona implica, ai sensi dell’art. 16 septies comma 7 del D.L. n. 8/1991, che le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle attenuanti del comma 1 o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione dell’articolo 16 nonies e del Capo II. L’aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
Denunce per calunnia cosa succede in caso di concorso di reati
Le sanzioni per le denunce per calunnia sono aumentate anche nel caso di concorso di più reati di calunnia. Ad esempio, secondo la giurisprudenza, la presentazione di successivi atti di incolpazione, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile novum rispetto all’originaria accusa (Cassazione, sentenza n. 44491/2010).
Tuttavia, la prospettazione di false accuse in sede di informazioni assunte dal PM, quando si risolva nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni già idonee ad avviare denunce per calunnia, non determina una nuova e autonoma violazione dell’art. 368 c.p. (Cassazione, sentenza n. 2421/2010).
Come difendersi dalle calunnie procedibilità
In questo paragrafo e nel prossimo parliamo di come difendersi dalle calunnie.
Il reato ex art. 368 codice penale è procedibile d’ufficio. Questo vuol dire che l’autorità giudiziaria è obbligata ad avviare un procedimento penale per calunnia se viene a conoscenza di questo reato.
La querela per calunnia non è condizione di procedibilità. Ad esempio, chi è stato querelato ingiustamente, non necessariamente deve a sua volta procedere con una denuncia per calunnia entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. E’ sufficiente presentare un esposto, che può essere presentato senza limiti di tempo.
Denunce per calunnia: quando presentare esposto o denuncia per calunnia
Se una persona si ritiene ferita nell’onore da un comportamento altrui, che potrebbe integrare gli estremi della calunnia o della diffamazione, è possibile procedere inviando una diffida per calunnia e diffamazione? Quando è opportuno denunciare per calunnia?
Nella prassi, una persona viene a sapere di essere stata calunniata soltanto quando riceve dal Tribunale o dalla Procura della Repubblica un atto che la informa che a suo carico è stato avviato un procedimento penale.
Prima di tale momento, inviare una lettera di diffida per calunnia potrebbe essere controproducente.
Nonostante la comprensibile rabbia di chi è stato accusato o querelato ingiustamente, denunciare per calunnia immediatamente non è la scelta preferibile. Occorre essere prudenti ed aspettare che, prima di procedere con un esposto o querela per calunnia, il processo a proprio carico si sia concluso. Come detto, essendo il reato procedibile d’ufficio, non è necessario presentare la querela per calunnia entro i tre mesi successivi alla conoscenza del fatto, ma c’è tutto il tempo per ponderare se e quando denunciare per calunnia.
Peraltro, essere assolti potrebbe non bastare, poiché occorre dimostrare non solo di non avere commesso il reato per il quale si è stati incolpati ingiustamente, ma anche il dolo dell’accusatore, cioè che questi conoscesse l’innocenza della persona accusata. Secondo la giurisprudenza, non è consentito dedurre automaticamente la sussistenza della calunnia a carico dell’accusatore dall’intervenuto proscioglimento nel merito per il reato di cui un soggetto era stato coscientemente incolpato (Cassazione, sent.za 5513/1996). Il proscioglimento irrevocabile della persona calunniata non fa stato nel processo contro il calunniatore: nel secondo processo è consentita la concreta verifica della falsità o meno della notizia criminis, attraverso la rivalutazione dei fatti oggetto del processo a carico dell’incolpato (Cassazione, sent.za 7441/1992).
Come procedere dopo avere presentato denunce per calunnia
I processi a seguito di denunce per calunnia sono di competenza del Tribunale. Pertanto in questa sede il soggetto incolpato o querelato ingiustamente, in qualità di persona offesa o di parte civile, potrà esprimere le sue difese.
In primo luogo, se ne è stata fatta richiesta nella denuncia per calunnia o successivamente, la persona offesa può chiedere in base all’art. 408 c.p.p., di ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione, in caso in cui il Pubblico Ministero, espletate le indagini preliminari, intenda chiedere l’archiviazione al Giudice delle Indagini Preliminari. Questo può avvenire se il PM ritiene che la denuncia per calunnia è infondata, se non sussiste il reato di calunnia oppure se comunque tale accusa non è sostenibile in giudizio.
Nei venti giorni (termine non perentorio) successivi da quando riceve l’avviso di richiesta di archiviazione, la persona offesa può accedere agli atti e depositare una opposizione alla richiesta di archiviazione in cui espone le proprie difese, indicando i motivi per i quali l’archiviazione non dovrebbe essere disposta, perché le indagini, pur concluse, sono incomplete, (indicando l’oggetto delle indagini suppletive e gli elementi probatori) e/o perché la notizia di reato appare comunque fondata.
La decisione sulla richiesta di archiviazione è adottata dal GIP, previa udienza in camera di consiglio, ove la persona offesa, assistita dal suo difensore, può far valere le sue ragioni.
Anche nel caso in cui il GIP confermi la richiesta del PM ed emetta decreto di archiviazione, è possibile che il soggetto accusato o querelato ingiustamente, se ritiene che vi siano gli estremi per dare seguito alle denunce per calunnia, lo impugni mediante ricorso per Cassazione per motivi di legittimità.
Altra attività che la persona offesa può svolgere, è quella di costituirsi parte civile per ottenere un risarcimento dei danni derivanti dalla calunnia e dalla lesione dell’onore personale.
Quale differenza tra denunce per calunnia e diffamazione
Occorre chiarire la differenza tra calunnia, ingiuria e diffamazione, che spesso nel linguaggio comune vengono utilizzati come sinonimi.
Calunnia e diffamazione non proteggono lo stesso oggetto giuridico. Se le denunce per calunnia tutelano l’onore personale, di cui abbiamo parlato sopra, il reato di diffamazione (art 595 c.p.) protegge la reputazione personale. Questa consiste nella rappresentazione che l’individuo proietta nella società, ed è quindi un aspetto, una faccia dell’onore personale, in quanto esclude la rappresentazione che l’individuo ha di se stesso.
Infatti l’art. 595 c.p. punisce chi, comunicando con più persone (almeno due), offende la reputazione altrui. In particolar modo, il comma 2 aumenta la pena se la diffamazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Nel reato ex art. 595 c.p., l’offesa deve essere comunicata ad almeno due persone, anche se non rivestono qualità particolari. Al contrario, per l’art. 368 c.p. l’accusa calunniosa deve essere comunicata a soggetti qualificati, cioè rappresentanti dell’Autorità giudiziaria o di altra autorità che a questa abbia l’obbligo di riferire.
Altra differenza, è che la calunnia richiede l’incolpazione di un fatto determinato che abbia i requisiti di un reato. Mentre si ha diffamazione aggravata quando il fatto addebitato, pur lesivo della reputazione, non è un illecito penale. Ad esempio, se taluno rivela a più di due persone che un’altra consuma stupefacenti, non essendo di per sé il consumo condotta illecita, rischia una querela per diffamazione. Al contrario, denunciare falsamente lo spaccio di stupefacenti, vuol dire calunniare una persona, e chi lo compie rischia una querela per calunnia da parte di chi viene querelato ingiustamente.
Altra importante differenza è l’applicazione della provocazione. Se la diffamazione è commessa nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, ai sensi dell’art. 599 c.p. la diffamazione non è punibile. Ciò non vale per il reato ex art. 368 c.p. Calunniare una persona, anche se sconvolti dall’ira a causa di un fatto ingiusto altrui, non esclude le conseguenze penali, ma ne può ridurre la sanzione, fino a un terzo, operando come circostanza attenuante ex art. 62 comma 1 n. 2.
Altra differenza consiste nel regime di procedibilità: il codice prevede la procedibilità d’ufficio per la calunnia procedibilità a querela di parte per la diffamazione.
In cosa consiste la prova liberatoria nelle querele per calunnia e diffamazione
Altra differenza tra calunnia e diffamazione è data dalla prova liberatoria sulla verità dei fatti addebitati.
Abbiamo visto che per la calunnia è necessario che il calunniante conosca la falsità del suo addebito (e cioè l’innocenza dell’incolpato). Per la diffamazione, le cose sono più complesse. Di regola, la diffamazione è punita anche se il fatto attribuito è vero, ma comunque idoneo a ledere l’onore personale, e comunque il diffamante non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, nei limitatissimi casi previsti all’art. 596 c.p., il diffamante non è punibile se la verità del fatto attribuito viene dimostrata. O se per esso il diffamato viene condannato (salvo che i modi usati non configurano di per sé diffamazione semplice). Ciò però è possibile solamente se diffamante e diffamato deferiscono ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, prima della sentenza. Oppure se il diffamato è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; se per il fatto attribuito al diffamato è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; se il diffamato querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità del fatto.
Perché l’accusa di ingiuria è differente dalle denunce per calunnia
Spesso, nel linguaggio comune vengono confusi anche i termini calunnia e ingiuria, che nel linguaggio giuridico hanno tuttavia significati diversi.
Commette ingiuria chi offende l’onore o il decoro di una persona presente. A differenza della calunnia, che prevede gli stringenti requisiti di cui abbiamo parlato, l’ingiuria è una offesa “generica” all’onore di una persona “presente”.
L’art. 594 codice penale, che fino al 2016 puniva l’ingiuria con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516, è stato abrogato dal D.lgs. 7/2016. Pertanto l’ingiuria non è più fonte di responsabilità penale, ma costituisce solamente illecito civile, regolato all’art. 4 del citato decreto legislativo, secondo cui chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa, soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila. Se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Chi è stato ingiuriato non può pertanto presentare una querela per ingiuria. Ma può chiedere al giudice (Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore della causa) di condannare la controparte al risarcimento del danno, che avrà tuttavia l’onere di dimostrare. Nella stessa sede, se la domanda viene accolta, il giudice può condannare il colpevole ad una sanzione pecuniaria, che si aggiunge al risarcimento del danno.
Quale differenza tra denunce per calunnia e simulazione di reato
L’articolo 367 codice penale punisce la simulazione di reato. Questa fattispecie è molto simile a quella della calunnia. Recita infatti: “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
Calunnia e simulazione sono reati molto simili tra loro. Peraltro sono contenuti entrambi nel Capo I del Titolo III del Libro II del codice penale, che punisce i reati contro l’attività giudiziaria.
Abbiamo visto che le denunce per calunnia presuppongono la incolpazione o la simulazione di tracce di reato a carico di soggetti innocenti, determinati o determinabili facilmente e inequivocamente.
La differenza tra l’art. 368 c.p. e la generica simulazione di reato, consiste proprio nella determinabilità della persona accusata.
Sussiste la simulazione di reato quando dalla falsa incolpazione o dalle tracce create, non è possibile individuare immediatamente un presunto colpevole. La simulazione di reato non contiene, nemmeno implicitamente, l’indicazione della persona colpevole del reato.
Ad esempio, se si presenta alla Polizia una denuncia per un furto (in realtà mai avvenuto) della propria auto contro ignoti. Oppure se, per simulare un falso furto, una persona danneggia la serratura della propria abitazione.
Da questi esempi, si può capire che spesso la simulazione di reato viene utilizzata per truffare l’assicurazione. In tali casi, non si procede con denunce per calunnia, ma per simulazione di reato e truffa.
La simulazione di reato diverge dalla calunnia anche per le conseguenze punitive. Mentre chi si espone a denunce per calunnia rischia la reclusione da due a sei anni (e questo senza contare le ipotesi aggravate), colui che simula un reato rischia la reclusione da uno a tre anni.
In base a questi limiti edittali, per la simulazione di reato non è previsto l’arresto in flagranza, né il fermo dell’indiziato, né sono consentite le misure di sicurezza.
Non è possibile il concorso tra art. 367 e 368 c.p.: quando la simulazione oggettiva di un reato è diretta a prospettare una falsa incolpazione dello stesso in danno di un soggetto identificabile, querelato ingiustamente, si realizza un reato progressivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia.
Quale differenza tra denunce per calunnia e autocalunnia
Altro reato simile alla calunnia è l’autocalunnia, punita all’articolo 369 codice penale.
Questa prevede che “chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell’articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all’Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni“.
Come si può intuire, la differenza tra calunnia ed autocalunnia è che nel secondo caso, la persona falsamente incolpata è la stessa che denuncia la falsa incolpazione.
Ad esempio, è il caso del padre che accusa se stesso di avere commesso un reato, in realtà commesso dal figlio.
Altra differenza consiste nel fatto che, mentre le denunce per calunnia ammettono anche la calunnia materiale, cioè la simulazione delle tracce di un reato, questo non è previsto dall’autocalunnia. Che viene punita solamente nella condotta “formale”.
Come difendersi se si subisce una denuncia per calunnia
Questo paragrafo illustra come difendersi nel caso in cui si venga accusati di avere commesso il reato di calunnia. In questa sede non si intendono dettare o suggerire strategie difensive particolari, poiché ciascun caso è diverso dagli altri. Dettare una “strada” unica sarebbe fuorviante. È però possibile fornire alcune indicazioni molto generali, sull’attività difensiva che può essere svolta.
Raramente può accadere che, nelle denunce per calunnia più gravi, una persona venga arrestata o fermata. Come si è visto l’arresto in flagranza ed il fermo dell’indiziato sono in teoria possibili.
Di norma, una persona viene a conoscenza di avere ricevuto denunce per calunnia quando riceve dalla Procura della Repubblica l’avviso di conclusione delle indagini. Contrariamente a quello che si pensa, le denunce per calunnia non vengono notificate immediatamente. Ma restano a disposizione unicamente del pubblico ministero, per tutta la durata delle indagini preliminari.
In genere, la prima cosa da fare è, dopo avere contattato il proprio Avvocato, una richiesta di accesso agli atti. Questo per studiare su cosa si fonda l’accusa di calunnia.
Successivamente si valuta se procedere con una formale ritrattazione, di cui abbiamo parlato, che possa alleggerire la situazione.
Infine, si valuta se procedere con il rito ordinario o con uno dei riti speciali.
Lo Studio degli Avvocati Enrico Berti e Gabriele Toninelli fornisce assistenza e consulenza, anche online, per valutare i presupposti della denuncia per calunnia. Offre inoltre il servizio di difesa nei processi penali per calunnia.
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