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I debiti fiscali della società cancellata

Quale è la sorte dei tributi non versati quando la società era ancora iscritta nel Registro delle Imprese, e che l’Agenzia delle Entrate richiede dopo la cancellazione?

 

Effetti della cancellazione dal R.I.

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese determina l’effetto della sua estinzione. Questo è vero sia nel caso delle società di capitali (la cui cancellazione ha valore costitutivo della estinzione) sia per le società di persone (la cui cancellazione ha valore dichiarativo).

L’estinzione dell’ente non comporta però l’annullamento dei suoi debiti. Piuttosto è per certi aspetti paragonabile alla “morte” della persona fisica: i soci ne ereditano le posizioni passive (e attive), con la conseguenza che a questi i creditori sociali dovranno rivolgersi, per ottenere soddisfazione dei propri crediti.

I soci quindi rispondono delle obbligazioni assunte dalla società in virtù di un meccanismo di successione, ma con una responsabilità più o meno ampia, a seconda della forma della società estinta di cui facevano parte:

  • nel caso della società di capitali e nel caso dei soci accomandanti nelle S.a.s., i soci rispondono nel limite delle somme acquisite in sede di reparto finale di liquidazione;
  • nel caso della società di persone, il socio (compreso l’accomandatario della S.a.s.) risponde illimitatamente, con tutto il proprio patrimonio.

Tra i creditori sociali, può figurare Agenzia delle Entrate, per i tributi dovuti ma non versati quando l’ente era “in vita”.

Abbiamo parlato più approfonditamente degli effetti sostanziali della cancellazione dal Registro delle Imprese in QUESTO ARTICOLO e degli effetti processuali in QUESTO ARTICOLO.

 

Sanzioni amministrative tributarie

Al principio generale fanno eccezione le sanzioni amministrative tributarie.

L’estinzione della società determina la intrasmissibilità delle sanzioni amministrative, in base al principio della responsabilità personale: l’art. 8 del D.L. n. 472/1997 dispone che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Inoltre l’art. 7 comma 1 del D.L. n. 269/2003 ribadisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società, sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La interpretazione è confermata da Cassazione con la sentenza n. 9094/2017

 

La notifica degli atti alla società cancellata dal Registro delle Imprese e ai suoi rappresentanti legali.

Con l’estinzione, viene meno anche la legittimità della sede sociale come legittimata a ricevere le notifiche in genere, ed in particolare anche quelle relative agli atti di Agenzia delle Entrate in materia di imposte sul reddito.

E’ “nulla la notificazione di un avviso di accertamento ad una società giuridicamente estinta perché cancellata dal registro delle imprese e quindi priva di ogni capacità sostanziale e processuale” (Commissione Tributaria Regionale Toscana del 19.01.2012).

 

L’estinzione della società comporta che anche gli organi a mezzo dei quali sta in giudizio ex art. 75 codice procedura civile perdano la capacità processuale, per cui se un atto viene notificato presso la sede legale ad una persona fisica in qualità di rappresentante legale della società, dal momento di estinzione della società, la notifica dell’atto impositivo a loro diretta è inesistente.

Essendo la società estinta, la notifica deve essere indirizzata ai soci presso la loro residenza, e non già alla sede della società non più inesistente (si veda anche Cassazione sentenza n. 5735/2016).

Riassumendo: la cancellazione della società dal registro delle imprese, determina la sua estinzione, il che a sua volta determina la sua inesistenza, la perdita della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla, anche in giudizio, in capo a liquidatori e amministratori.

 

La notifica alla società-zombie

A decorrere dal 13.12.2014, il legislatore ha introdotto un grosso vantaggio per l’amministrazione tributaria. L’art. 28 comma 4 del D.lgs. n. 175/2014 (secondo cui ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 cc ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese) crea una sorta di “zombie” giuridico: la società è “morta”, ma Agenzia delle Entrate può validamente notificarle gli atti tassativamente indicati, nei cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione, presso la sede legale.

Detta norma è irretroattiva (L. 212/2000 art. 3 comma 1; Cassazione sentenza n. 6743/2015), ed è quindi inapplicabile alle cancellazioni richieste prima dell’entrata in vigore (13 dicembre 2014), con la conseguenza che sono affetti da invalidità non sanabile (per ius superveniens) gli atti notificati alla società già estinta per effetto di cancellazione chiesta prima del 13.12.2014, in quanto rivolto a soggetto non più esistente.

 

Secondo la sentenza della Cassazione n. 23625/2017, anche in vigenza della nuova disciplina, la cancellazione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento fa venir meno la capacità processuale della società medesima poiché inesistente.

 

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