Al momento stai visualizzando DAP INCOTERMS: una guida.

DAP INCOTERMS: una guida.

DAP Incoterms: introduzione e guida.

Lo Studio Legale Berti e Toninelli offre assistenza e consulenza per la risoluzione di controversie legate agli Incoterms.

Con il termine Incoterms ci si riferisce agli International Commercial Terms, ossia un insieme di regole utilizzate nelle compravendite nazionali e internazionali di beni mobili, che ne definiscono e ne regolano alcuni aspetti, primo tra i quali la ripartizione di responsabilità, rischi e costi sul compratore e sull’acquirente.
Gli Incoterms vengono identificati mediante una sigla, composta da tre lettere e seguita dal luogo di consegna della merce (ad esempio DAP Pistoia Incoterms 2020).

Gli argomenti trattati in questo articolo sono:

Cosa sono gli Incoterms

Gli Incoterms sono elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI, oppure ICC se si vuole usare l’acronimo in inglese) di Parigi e “rappresentano uno standard riconosciuto a livello globale e vengono inserite nei contratti nazionali e internazionali per la vendita di beni. I termini ICC definiscono in maniera precisa la ripartizione tra venditore e compratore di obbligazioni, spese e rischi connessi alla consegna della merce”.
Le regole generali contenute negli Incoterms sono frutto di una ratificazione di comportamenti, accordi e usi consolidati nel settore del commercio internazionale e generalmente riconosciuti.

Incoterms è un marchio registrato della CCI.

Gli Incoterms sono obbligatori?

Gli Incoterms offrono alle parti contrattuali (cioè venditore e acquirente), un “modello” di contratto, o meglio di alcune clausole di cui possono avvalersi o meno.
Hanno natura pattizia, facoltativa e non obbligatoria. A differenza delle norme contenute, ad esempio, nel codice civile, si applicano al contratto solamente se le parti decidono espressamente di avvalersene. In definitiva, compratore e venditore, se vogliono, possono incorporare nel contratto la disciplina contenuta degli Incoterms “per relationem”, così come codificata dalla Camera di Commercio Internazionale.
Ma, come vedremo più avanti, possono anche adattare gli Incoterms alle peculiarità del singolo contratto, senza snaturarne il contenuto, ma adottando specifiche varianti che meglio riflettono la volontà delle parti contrattuali.

Come nascono gli Incoterms

La Camera di Commercio Internazionale è la più grande organizzazione mondiale a rappresentare aziende di tutto il mondo ed in ogni settore di business. Significandone gli interessi di fronte a governi ed organizzazioni internazionali e contribuendo alla formulazione delle politiche commerciali internazionali.
Nasce nel 1919, con l’obiettivo di dare nuovo impulso al commercio internazionale dopo la crisi della prima guerra mondiale, anche mediante la elaborazione di regole condivise tra tutti gli associati, in grado di armonizzare il sistema delle compravendite internazionali. Queste regole condivise sono appunto gli Incoterms.
Le prime regole furono elaborate nel 1936. Nel tempo sono state modificate ed adeguate alla sempre maggiore complessità dei traffici commerciali e alla diffusione delle nuove forme di trasporto, fino ad arrivare alla versione attuale dell’edizione 2020, in vigore dal primo gennaio 2020.
Le principali novità della versione Incoterms 2020:

  • Novità “formali”: vengono utilizzati termini più puntuali, viene evidenziata l’importanza di alcuni aspetti (quali quelli relativi agli obblighi di consegna e della determinazione del momento di passaggio del rischio dal venditore al compratore) e sono state ampliate le esplicative (Explanatory notes) per aiutare gli operatori al corretto uso degli Incoterms.
  • I costi a carico di ciascuna parte sono riuniti in un capitolo ad hoc.
  • Il trasporto può essere effettuato non solamente con i mezzi di terze parti, ma anche con quelli propri del venditore (DAP, DPU, DDP) e del compratore (FCA).
  • Vengono previsti gli adempimenti relativi alla sicurezza e i relativi costi.
  • La regola DAT è stata sostituita con la DPU.
  • Sono state modificate le regole CIP e FCA.

Quali sono gli obiettivi e i vantaggi degli Incoterms

Gli Incoterms sono stati elaborati per fornire alle parti contrattuali una elaborazione delle clausole in modo chiaro e preciso, superando uno dei maggiori problemi legati alle transazioni internazionali, cioè quello della diversità della normativa e delle pratiche commerciali tra venditori e acquirenti di paesi diversi.
I contratti di vendita internazionali sono molto complessi anche perché coinvolgono diversi soggetti: l’esportatore, l’importatore, i loro garanti, il trasportatore, l’assicuratore e le dogane.
Gli Incoterms hanno l’indubbio vantaggio di avere un ambito di utilizzo internazionale: dettano un linguaggio “uniforme” per tutti i soggetti, acquirenti o venditori. In tal modo, gli Incoterms si propongono l’obiettivo di ridurre la possibilità di insorgenza di controversie che abbiano per oggetto il contratto di compravendita.
Un codice di regole standardizzate al livello internazionale, quale quello offerto dagli Incoterms, consente di facilitare la interpretazione del contratto. Anche da parte di un eventuale giudice o arbitro a cui questo venga sottoposto nel caso in cui insorga una controversia.
Trattandosi di usi generalmente riconosciuti nella prassi commerciale, la Corte di Giustizia UE attribuisce agli Incoterms un ruolo decisivo per la interpretazione del contratto e per la risoluzione delle controversie. Anche se questi non sono espressamente richiamati nello specifico contratto: “al fine di determinare se il luogo di consegna sia determinato “in base al contratto”, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto (…) ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale” (Sentenza 09.06.2011). In sintesi, gli Incoterms, anche se non adottati nel contratto, obbligano il giudice ad interpretarlo secondo le prescrizioni in esse contenute, laddove non si riesca altrimenti a ricostruire la volontà dei contraenti.
Per questi motivi, gli Incoterms sono largamente utilizzati dagli attori del commercio internazionale e dai professionisti in ambito legale.

Qual è il contenuto degli Incoterms

Si ribadisce che gli Incoterms sono gruppi di regole che disciplinano alcune delle clausole contenute nei contratti di compravendita.
In particolare, ne regolano la consegna della merce, indicandone le modalità, il luogo e la ripartizione dei rischi, delle responsabilità e dei costi.
Oggetto della disciplina contenuta negli Incoterms è:

  • obbligazioni del venditore e del compratore: ad esempio, chi deve assicurare i beni, chi deve procurarsi i documenti di trasporto, o le licenze per l’importazione e per l’esportazione delle merci, chi deve stipulare un contratto di trasporto, chi deve stipulare un contratto di assicurazione, quando, dove e come deve avvenire la consegna della merce,
  • rischi: in quale momento i rischi (ad esempio della perdita, dello smarrimento o del furto della merce oggetto del contratto) si trasferiscono dal venditore all’acquirente,
  • costi: chi si accolla i costi, ad esempio, dell’imballaggio, della spedizione, del carico e scarico, delle dogane, del trasporto e dell’assicurazione delle merci.

Ovviamente, gli obblighi ed i costi relativi allo “sdoganamento” per l’esportazione e per l’importazione riguardano solamente i paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Al contrario, come noto, ai sensi dell’art. 28 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, vige “il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente. Come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”. Mentre alle frontiere esterne viene applicata una tariffa doganale comune, unita alla tariffa integrata comunitaria (TARIC), alle merci provenienti dai paesi terzi. E’ possibile scaricare il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, qui.

Qual è l’ambito di applicazione degli Incoterms

Occorre fare alcune precisazioni circa l’ambito di applicazione, il quale è più circoscritto di quello che comunemente si ritiene.
In primo luogo, possono applicarsi solamente ai contratti di vendita di beni mobili, a prescindere dalla categoria merceologica del bene venduto e alla sua quantità.
Gli Incoterms sono invece inapplicabili ai contratti di vendita di beni immobili (edifici e terreni) e ai contratti diversi dalla vendita, ad esempio al contratto di trasporto o al mandato di spedizione, salvo le precisazioni che diremo di seguito.
In secondo luogo, non disciplinano l’intero contratto di compravendita, ma solo alcuni aspetti peculiari: le modalità della consegna, il luogo e la ripartizione dei rischi, delle responsabilità e dei costi.
Non sono oggetto degli Incoterms, ad esempio, la determinazione del prezzo, le modalità di pagamento, le caratteristiche della merce venduta, le conseguenze in caso di violazione del contratto, l’identificazione del giudice o arbitro nel caso di controversie.
Soprattutto non è oggetto degli Incoterms la determinazione del momento del trasferimento della proprietà, individuato nel momento della conclusione del contratto (secondo il principio consensualistico, adottato anche nell’ordinamento giuridico italiano) oppure nel momento della consegna della merce (come avviene nel sistema tedesco).
In definitiva, gli Incoterms non costituiscono un contratto di per sé, ma possono essere inseriti in un contratto già esistente.
Delineato in questo modo l’ambito di applicazione degli Incoterms, occorre svolgere alcune precisazioni. Infatti gli effetti dell’applicazione degli Incoterms possono avere conseguenze indirette sul piano fiscale, sulle altre clausole contrattuali e su altri contratti eventualmente collegati alla vendita.
Ad esempio, se si considera che oggetto centrale degli Incoterms è il momento della consegna della merce, dovrà tenersene conto anche nel (eventuale) contratto di trasporto o di assicurazione.
Inoltre, l’allocazione del rischio di perimento della merce sul venditore anziché sul compratore, non potrà non incidere sul prezzo di vendita, così come i costi che vengono posti a carico del venditore.

Cosa dice la normativa italiana

La normativa italiana definisce la vendita all’art. 1470 codice civile, come “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Pertanto il venditore si obbliga a trasferire la proprietà del bene venduto, e il compratore a corrisponderne il prezzo. Inoltre, delle principali obbligazioni poste a carico del venditore, ex art. 1476 cod. civ. è la consegna della merce, la quale è oggetto di regolamentazione proprio degli Incoterms.
Nel sistema giuridico italiano, vige il principio consensualistico (art. 1376 codice civile), secondo cui la proprietà della cosa “determinata” acquistata si trasferisce non con la consegna (come avveniva nel diritto romano e avviene tutt’oggi, ad esempio, nell’ordinamento tedesco), ma al momento della conclusione del contratto, per effetto del consenso manifestato nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Peraltro, secondo la giurisprudenza, la conclusione del contratto determina non solo il trasferimento della proprietà, ma anche del possesso: il venditore detiene la cosa semplicemente come custode, fino alla consegna.
Pertanto, a norma di legge, al momento della consegna della merce, la proprietà è già passata dal venditore all’acquirente, per effetto del consenso precedentemente manifestato.
Con la conseguenza che i rischi legati alla consegna (perimento dei beni, perdita, furto…), secondo il principio res perit domino (brocardo latino che significa la cosa perisce in capo al proprietario), gravano sul compratore, che quindi rischia di dovere corrispondere il prezzo dei beni acquistati, ma mai ricevuti perché periti, dispersi o rubati durante la consegna. Può chiedere il risarcimento del danno solo se riesce a dimostrare che il fatto dipende dalla negligenza, imperizia o imprudenza del venditore.
Il principio consensualistico non è imperativo: è derogato da alcune norme del codice civile, (ad esempio, sulla vendita di cose “future”, sulla vendita di cose “generiche”) e dalla volontà delle parti.

Deroghe al principio consensualistico

Nel caso di compravendita di cose future (ad esempio di merci che devono essere ancora prodotte), il passaggio della proprietà avviene nel momento in cui la cosa viene a esistenza (art. 1472 codice civile).
Se il contratto di compravendita ha ad oggetto cose “generiche” (cioè determinate solo nel genere, ad esempio un quintale di sale marino), il trasferimento della proprietà richiede non solo il consenso delle parti, ma anche l’individuazione (della “specie”) della merce (art. 1378 codice civile: ”nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere”). Individuazione che, nel caso di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere.
La consegna della merce è quindi un momento decisivo del contratto. Per la vendita di cose mobili, l’art. 1510 codice civile stabilisce che “in mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore”.
In sintesi, nei casi in cui la proprietà si trasferisce in un momento successivo alla conclusione del contratto, il venditore assume un obbligo ulteriore, quello di permettere il trasferimento della proprietà. Come abbiamo visto, il venditore deve “individuare” le cose “generiche”, anche consegnandole al vettore o allo spedizioniere, e deve determinare (o non impedire) la produzione della cosa “futura”.

dap incoterms

La volontà delle parti e gli Incoterms

Oltre che per espressa previsione di legge, le parti contrattuali possono derogare al principio consensualistico, prevedendo che la proprietà, e con essa il rischio del perimento della merce, si trasferisca in un momento successivo, ad esempio con l’avvenuta consegna. Con la rilevante conseguenza che, se la merce viene distrutta, smarrita o rubata prima di tale momento, il venditore perde il diritto a richiedere il prezzo, poiché la sopravvenuta impossibilità di trasferire la proprietà determina la risoluzione del contratto. Gli Incoterms sono consentiti proprio perché le parti possono decidere se ed in che modo derogare al principio consensualistico.

Cosa dice la normativa internazionale

Le compravendite internazionali sono invece disciplinate ex art. 57 della Legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato (il quale indica i criteri di collegamento in base a cui individuare la disciplina applicabile per la risoluzione dei conflitti), dalla Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva dalla Legge 975/1984 e alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, ratificata nell’ordinamento italiano con la Legge n. 765/1985 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (con la precisazione che, se la vendita coinvolge un consumatore, si applica la Convenzione di Roma o il Regolamento UE 539/2008 nel caso di compravendita internazionale tra paesi dell’Unione Europea).
La convenzione di Vienna non segue il principio res perit domino, ma pone sul venditore il rischio del perimento del bene, fino al momento della consegna al compratore oppure al vettore, se è previsto un contratto di trasporto. Ai sensi dell’art. 30 “il venditore s’impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti”. E ai sensi dell’art. 69 “i rischi sono trasferiti all’acquirente quando ritira le merci o, se non lo fa in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono messe a sua disposizione e in cui commette un’adempienza al contratto non prendendole in consegna”

Come inserire gli Incoterms nel contratto.

Gli Incoterms entrano a far parte del contratto se le parti intendono avvalersene espressamente. Pertanto venditore e compratore devono inserire nel contratto non l’intera clausola Incoterms, ma una specie di “formula”, composta da tre elementi: la sigla della regola scelta, la versione dell’Incoterms scelto, a seconda dell’edizione, il luogo stabilito.
In particolare, la sigla è composta da tre lettere (si veda il paragrafo successivo per l’elenco completo), acronimo dell’Incoterms scelto che la rappresenta e a cui rimanda “de relato”: es. DAP Incoterms
Il luogo scelto coincide, per tutti gli Incoterms eccetto che per quelli del gruppo C, con il luogo “di consegna” dove il rischio del venditore si trasferisce sul compratore.
Per gli Incoterms del gruppo D (DPU, DDP, DAP Incoterms) indica sia il luogo di consegna, che quello di destinazione della merce, fino al quale il venditore deve organizzare il trasporto.
Negli Incoterms del gruppo C (CPT, CIP, CFR, CIF) indica il luogo di destinazione, fino al quale il venditore è obbligato del trasporto, ma non coincide con il luogo di consegna.
La versione della clausola coincide con l’edizione dell’Incoterms di riferimento. Abbiamo infatti detto che la prima versione degli Incoterms risale al 1936 e nel tempo sono stati continuamente modificati ed aggiornati, fino ad arrivare alla edizione attuale del 2020, entrata in vigore il primo gennaio 2020.
A titolo esemplificativo, nel contratto è sufficiente inserire: “DAP Pistoia 51100, Piazza Garibaldi n. 5 – 51100 Pistoia Incoterms 2020”.

Quali sono gli Incoterms

La versione attuale prevede l seguenti Incoterms, divisi per gruppi:
Gruppo E – EXW – Ex Works (Franco magazzino): è la clausola più vantaggiosa per il venditore, che consegna e mette la merce a disposizione dell’acquirente presso i propri locali. Non è tenuto allo sdoganamento e non si assume il rischio e i costi del carico, indipendentemente dal tipo di mezzo e di trasporto. Il gruppo E è composto da una sola voce.
Gruppo D – Delivery (consegna): sono le clausole più svantaggiose per il venditore, che è obbligato a stipulare un contratto di trasporto con il vettore o spedizioniere, sostenendone le spese e i rischi fino alla consegna “a destino” della merce, cioè nella destinazione finale, indipendentemente dal tipo di mezzo di trasporto.

  • DAP Incoterms – Delivered At Place
  • DPU Incoterms – Delivered at Place Unloaded
  • DDP Incoterms – Delivered Duty Paid

Gruppo C – Carriage or Cost (trasporto o costo): il venditore è obbligato a stipulare il contratto di trasporto principale e talvolta di assicurazione (CIF, CIP), sostenendone i costi. Ma il rischio passa al compratore già dal momento della partenza, cioè della consegna delle merci al vettore/spedizioniere.
Per ogni tipo di mezzo e di trasporto:

  • CPT Incoterms – Carriage Paid To
  • CIP Incoterms – Carriage And Insurance Paid To

Solamente per il trasporto marittimo e fluviale

  • CFR Incoterms – Cost and Freight
  • CIF Incoterms – Cost, Insurance and Freight

Gruppo F – Free (franco): il venditore è obbligato ad eseguire il trasporto delle merci a proprio rischio presso il luogo di consegna previsto. Ma dal momento in cui le merci vengono consegnate, il rischio ed i costi del trasporto principale passano al compratore.
Per ogni tipo di mezzo e di trasporto:

  • FCA Incoterms – Free Carrier

Solamente per il trasporto marittimo e fluviale

  • FAS Incoterms – Free Alongside Ship
  • FOB Incoterms – Free On Board

Cosa dice il DAP Incoterms

Secondo la pagina del sito ufficiale della CCI, la clausola DAP Incoterms 2020, acronimo di Delivered At Place (Reso al Luogo di Destinazione) comporta “che il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto della merce al luogo convenuto.
Se il venditore sostiene delle spese previste nel suo contratto di trasporto relative alla scaricazione nel luogo di destinazione, egli non ha titolo a recuperare tali spese dal compratore, salvo diverso accordo fra le parti.
DAP richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all’esportazione. Comunque, il venditore non ha l’obbligo di sdoganare la merce all’importazione, pagare eventuali diritti di importazione o espletare eventuali formalità doganali all’importazione

DAP Incoterms 2020 e gruppo D

Come abbiamo detto nei paragrafi precedenti, la clausola DAP Incoterms 2020 appartiene al gruppo D assieme a DPU e DDP, per i quali, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato (cioè indipendentemente che sia previsto il trasporto marittimo o fluviale) ed al numero dei trasporti necessari (ad esempio, se è necessario utilizzare un trasporto via nave e successivamente su rotaie) il venditore deve stipulare un contratto di trasporto con il vettore o spedizioniere, sostenendone le spese e i rischi fino alla consegna “a destino” della merce, cioè nella destinazione finale.
Nelle clausole DDP, DPU e DAP Incoterms 2020, il luogo specificato indica il punto non solo di consegna (cioè dove i rischi passano dal venditore al compratore), ma anche di destinazione della merce.

Un esempio di clausola DAP Incoterms 2020

La clausola DAP Incoterms 2020, che nel contratto le parti avranno cura di indicare con il luogo di destinazione, cioè ad esempio “DAP Piazza Garibaldi n. 5, 51100 Pistoia Incoterms 2020”, comporta che il venditore cede al compratore il rischio della consegna della merce, alle seguenti condizioni:

  • Mettendo la merce a disposizione del compratore,
  • Sul mezzo di trasporto pronto per lo scarico,
  • Nel luogo di consegna indicato, cioè a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5, che coincide con il luogo di destinazione finale.

Come i costi e gli obblighi sono divisi nella clausola DAP Incoterms 2020

Tutti i rischi legati alla consegna della merce (distruzione, smarrimento, furto….) gravano quindi sul venditore, come anche i costi del trasporto, o dei trasporti che si rendono necessari per fare arrivare la merce nel punto di consegna/destinazione, cioè Piazza Garibaldi n. 5 a Pistoia.
Il venditore si assume inoltre l’obbligo di sdoganare la merce per l’esportazione e se il contratto di trasporto comprende anche lo scarico della merce, i relativi costi rimangono a carico del venditore, senza che egli possa chiederne il rimborso al compratore.
In caso di inadempimenti, il venditore rimane responsabile nei confronti del compratore.
Al contrario, sul compratore gravano i compiti di:

  • sdoganare le merci per l’importazione,
  • espletare formalità doganali di importazione,
  • organizzare il transito post-consegna per sdoganare le merci per l’importazione,
  • organizzare il transito post-consegna attraverso paesi terzi.

Più in generale, in base alla clausola DAP Incoterms 2020, l’acquirente si assume i rischi relativi alla giacenza delle merci nel luogo di destinazione convenuto con il venditore.
In caso in cui il compratore si renda inadempiente, non potrà chiedere al venditore il risarcimento (oppure una riduzione del prezzo) per la perdita della merce subita.

Quali costi deve sostenere il venditore nella clausola DAP Incoterms 2020

Nella clausola DAP Incoterms 2020, i costi principali a carico del venditore sono schematizzabili come di seguito:

  • costi del trasporto della merce fino al punto di consegna/destinazione, indipendentemente dal numero dei trasporti e dai mezzi di trasporto utilizzati,
  • costi di sdoganamento all’esportazione
  • costi di consegna dei documenti di trasporto
  • costi del controllo della merce all’esportazione
  • i costi di scaricazione nel luogo di destinazione non sono, di regola, a carico del venditore. Ma se il contratto di trasporto comprende le operazioni di scaricazione, il venditore non può richiedere il loro rimborso, salvo patto contrario.

Quali obblighi sono a carico del venditore nella clausola DAP Incoterms 2020

Nella clausola DAP Incoterms 2020, sul venditore incombono gli obblighi principali schematizzabili come di seguito:

  • provvedere alle operazioni preliminari: pesare, contare o numerare ed eventualmente imballare la merce.
  • stipulare il contratto di trasporto o il mandato di spedizione, fino al luogo di consegna. Se il luogo di consegna non è sufficientemente specificato (ad esempio, se viene indicato solamente il nome della città di destinazione e non l’indirizzo completo), il venditore può individuare a sua scelta un luogo di consegna specifico. Per questo motivo, è consigliato che le parti individuino concordemente il luogo di consegna nel modo più puntuale possibile, per evitare possibili fraintendimenti che possono sfociare in controversie. Il venditore non è invece tenuto a stipulare un contratto di assicurazione, salvo patto contrario.
  • ottenere l’autorizzazione e/o licenza per l’esportazione delle merci, espletare ogni altra formalità doganale per l’esportazione delle merci e per l’eventuale trasporto attraverso paesi diversi di quello di destinazione.
  • assicurare l’applicazione delle misure di sicurezza nel trasporto dei beni.
  • assistere il compratore nell’espletamento delle formalità per ottenere l’autorizzazione all’importazione.
  • consegnare al compratore la fattura in formato cartaceo e/o elettronico e tutti i documenti contabili, e i documenti che gli permettono di prendere in consegna la merce.
  • consegnare la merce pronta per lo scarico nel luogo e nel giorno stabiliti. In base alla regola DAP Incoterms 2020, il venditore non è tenuto a scaricare la merce nel luogo di destinazione.

Quali sono i costi per il compratore nella clausola DAP Incoterms 2020

Nella clausola DAP Incoterms 2020, i costi principali a carico dell’acquirente sono schematizzabili come di seguito:

  • prezzo del bene,
  • costi dei documenti per l’importazione dei beni, delle formalità doganali di importazione e per l’eventuale trasporto attraverso ogni altro paese dopo la consegna,
  • costi di scarico delle merci nel punto di consegna, se queste non sono a carico del venditore in virtù del contratto di trasporto. In quest’ultimo caso, il venditore non può comunque richiedere al compratore il rimborso per avere sostenuto i costi di scaricazione,
  • costi per le ispezioni del bene

Quali obblighi sono a carico dell’acquirente nella clausola DAP Incoterms 2020

Nella clausola DAP Incoterms 2020, sull’acquirente incombono gli obblighi principali schematizzabili come di seguito:

  • Collaborare con il venditore, fornendogli le informazioni necessarie, nel caso in cui voglia concludere un contratto di assicurazione (che comunque non è obbligatorio e rimane interamente a carico del venditore),
  • Assistere il venditore nell’espletamento delle formalità per lo sdoganamento per l’esportazione della merce.
  • Curare gli adempimenti per ottenere i documenti per l’importazione dei beni, delle formalità doganali per l’importazione e per l’eventuale trasporto attraverso ogni altro paese dopo la consegna.
  • Prendere in consegna le merci nel punto di destinazione, una volta che siano pronte per lo scarico, curandone appunto lo scarico.
  • Ritirare dal venditore i documenti relativi al ritiro della merce

Come sono divisi i rischi nella clausola DAP Incoterms 2020

Il venditore si assume la responsabilità per danni o smarrimento delle merci fino a quando non vengono consegnati nel momento e nel momento concordati.
Dal momento della consegna in poi, tali rischi gravano invece sul compratore.

Le parti possono modificare la clausola DAP Incoterms 2020 nel singolo caso

È possibile che le parti intendano regolare i rapporti diversamente dalla clausola DAP Incoterms 2020.
Se, ad esempio, le parti vogliono far gravare sul venditore lo sdoganamento delle merci per l’importazione, oppure il pagamento di qualsiasi dazio o imposta all’importazione, oppure ancora porre a carico del venditore le formalità doganali di importazione, possono considerare di accordarsi non sulla clausola DAP Incoterms, ma sulla diversa clausola DDP.
Inoltre, per meglio ritagliare il contratto di compravendita allo specifico caso concreto e alle esigenze delle parti contrattuali, queste pur utilizzando la clausola DAP Incoterms 2020 nei suoi termini generali, ad esempio, possono:

  • porre sul venditore i costi ed i rischi dello scarico.
  • Oppure stabilire che i costi di scarico verranno rimborsati dal compratore.

In tal caso, tale modifica andrà rappresentata nell’indicazione della clausola DAP Incoterms 2020.

Quale ambito di applicazione del DAP Incoterms 2020

Abbiamo detto nei paragrafi precedenti, che gli Incoterms si applicano solo ad alcune clausole dei contratti di compravendita. Pertanto hanno un ambito di applicazione apparentemente alquanto limitato.
Tuttavia, è inevitabile che i rischi ed i costi che il venditore sostiene per effetto della clausola DAP Incoterms 2020 si ripercuotano, ad esempio, sul prezzo di vendita. Pur non essendo il prezzo disciplinato direttamente dal DAP Incoterms 2020, né da alcuna regola Incoterms.
Inoltre, come si vede in questo esempio, il venditore deve tener conto delle clausole Incoterms anche al di fuori del contratto di vendita, e cioè, ad esempio:

  • Nel contratto di trasporto tra venditore e vettore, oppure nel mandato di spedizione.
  • Nel contratto di assicurazione della merce.

Quali sono le differenze tra la clausola DAP Incoterms 2020 e DPU

Nella clausola DPU il venditore si assume anche l’obbligo dello scaricamento della merce nel luogo di consegna.

Quali sono le differenze tra la clausola DAP Incoterms 2020 e DDP

Nella clausola DDP, il venditore si assume i costi e gli obblighi delle formalità doganali per l’importazione

Per altri chiarimenti in materia, lo Studio Legale Berti e Toninelli si trova in Piazza Garibaldi n. 5 , Pistoia. Offriamo consulenza e assistenza su tutto il territorio nazionale, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca. Potete scrivere la vostra richiesta nel form presente al seguente link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/