Al momento stai visualizzando Cosa sono le dichiarazioni mendaci

Cosa sono le dichiarazioni mendaci

Cosa si rischia a rendere dichiarazioni mendaci

Cosa sono le dichiarazioni mendaci

Le dichiarazioni mendaci rappresentano un tema di grande attualità in un periodo quale quello attuale dominato dalle autocertificazioni. In realtà, si tratta di un tema ampio che involge numerose fattispecie penali le quali, a loro volta, si intrecciano al settore pubblicistico. Quest’ultimo, infatti, con l’avvento del dpr. n. 445/2000 e l’obiettivo della semplificazione burocratica, ha visto il sostituirsi di numerosi atti destinati dalla Pubblica Amministrazione con le dichiarazioni sostitutive nelle quali il privato è chiamato a fornire le indicazioni di fatto e di diritto all’uopo rilevanti e sottoscrivere quanto dichiarato. Si tratta di dichiarazioni destinate a essere controllate ex post dalla Pubblica Amministrazione e, ove risultanti mendaci, idonee a configurare le ipotesi di reato di cui agli artt. 483 o 495 cod. pen..
Riferendosi alle dichiarazioni menaci, si parla anche di “falso ideologico”, che si distingue dal “falso materiale” che consiste nella modificazione di un documento, di modo che sembri essere creato da una persona diversa dall’effettivo autore (c.d. contraffazione), oppure che, una volta redatto, sia stato comunque modificato da un soggetto non legittimato (c.d. alterazione). Il falso ideologico, invece, consiste nella falsa rappresentazione della realtà.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono:


COSA SONO LE DICHIARAZIONI MENDACI E PERCHÉ SONO VIETATE

Quando si parla di dichiarazioni mendaci, facciamo riferimento a tutte quelle ipotesi nelle quali viene affermato un qualche cosa che non corrisponde a verità, in tutto o in parte.
La dichiarazione mendace è sanzionata da numerose fattispecie del codice penale.
In particolare, le dichiarazioni mendaci sono punite in quanto pericolose per l’amministrazione della giustizia, quando vengono rese all’interno di un procedimento giudiziario, civile o penale, ed in quanto pericolose per la fede pubblica”.
Sotto il primo profilo, è vietato rilasciare false dichiarazioni al pubblico ufficiale, circa l’identità personale (art. 495 cod. pen), è vietato rilasciare dichiarazioni false o mendaci quando si è testimoni in un processo (art. 372 codice penale) o al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen) o al difensore (art. 371 ter cod. pen.).
Si tratta di fattispecie poste dal legislatore a tutela dell’amministrazione della giustizia, in quanto dichiarare il falso, potrebbe ostacolare l’obiettivo di ricostruire la verità storica dei fatti, all’interno di un procedimento civile o penale.


LE DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Sotto il secondo profilo, sono previste alcune fattispecie nel capo III del titolo VII del codice penale, dedicato alla “falsità in atti”.
Con riguardo al bene giuridico tutelato, il divieto di queste dichiarazioni mendaci è finalizzato a salvaguardare la “fede pubblica”. Tuttavia, per completezza, è utile dire sin d’ora che la “fede pubblica”, bene giuridico a tutela del quale sono punite le condotte di dichiarazioni false o mendaci ha posto notevoli problemi interpretativi. Infatti, un orientamento giurisprudenziale e dottrinario maggioritario, suole identificare la “fede pubblica” nella fiducia che la collettività ripone in oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento in vista della certezza dei rapporti giuridici. Si registra poi un altro filone ermeneutico, minoritario, convinto della necessità di doversi superare detta locuzione, giacché eccessivamente ampia e indeterminata.
A far chiarezza sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, pronunciandosi a favore della natura plurioffensiva dei delitti di falso, ha affermato l’opportunità di doversi intendere per “fede pubblica” l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti (Cass. S.U. sent. n. 46982/2007).


QUALI SONO LE IPOTESI DI DICHIARAZIONI MENDACI GIURIDICAMENTE RILEVANTI

Non qualsiasi dichiarazione mendace costituisce fattispecie di reato. Da un punto di vista tecnico, le dichiarazioni mendaci sono il tradizionale terreno di prova del reato impossibile di cui all’art. 49 cod. pen., il quale esclude la punibilità allorquando “per la inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”, cioè quando la dichiarazione, pur falsa, non può in alcun modo creare pericolo per il “bene giuridico” (la fede pubblica o il corretto svolgimento dell’amministrazione della giustizia), in ossequio all’antico brocardo del “nullum crimen sine iniuria” (traducibile come “nessun reato senza un’effettiva offesa”).


QUANDO LE DICHIARAZIONI MENDACI NON SONO PUNITE

Premesso ciò, in ordine alle dichiarazioni false o mendaci si è posta la criticità di stabilire validi criteri per distinguere i casi di falso meritevole di punizione, da quelli di falsità tollerabile.
Quest’ultima viene formalmente catalogata ricorrendo alla distinzione fra:

  • falso grossolano, vale a dire le ipotesi nelle quali la mancanza di veridicità è immediatamente riconoscibile, sì da essere inidonea a far cadere in errore taluno (per esempio, un documento falsificato con una imprecisione tale da rendere impossibile il suo fraintendimento per vero);
  • falso innocuo, ossia le dichiarazioni mendaci che, seppur astrattamente idonee a trarre in errore circa la loro veridicità, di fatto non lo sono alla luce di un accertamento concreto;
  • falso inutile ove l’irrilevanza è determinata dalla inesistenza del suo oggetto in quanto inerente a un documento o una sua parte priva di rilevo giuridico.


QUALE ELEMENTO PSICOLOGICO È RICHIESTO AI FINI DELLA RILEVANZA DELLE DICHIARAZIONI MENDACI.

Affinché la dichiarazione mendace risulti essere meritevole di sanzione, occorre anche la sussistenza del dolo da parte dell’autore. Detto altrimenti, ciò significa che colui il quale pone in essere la dichiarazione mendace deve essere consapevole della falsità di quanto dichiarato o rappresentato.
Nonostante la giurisprudenza di legittimità e di merito siano da sempre costanti nel ritenere sufficiente il dolo generico ai fini della costituzione del reato di falso, parte di autorevole dottrina ha prospettato l’esigenza di arricchire la struttura del dolo, con la consapevolezza del disvalore sociale del fatto o dell’intenzione di ingannare. Ad argomentare siffatta tesi, è stata avanzata la considerazione secondo la quale il dolo, nei delitti di dichiarazioni mendaci, non potrebbe limitarsi alla coscienza e volontà della trasfigurazione del vero dovendo necessariamente concretizzarsi nella consapevolezza di porre in essere una condotta dotata di rilevanza giuridica.


DICHIARAZIONI MENDACI: QUALE DIFFERENZA FRA FALSO MATERIALE E FALSO IDEOLOGICO.

Il capo III del titolo VII del codice penale ripropone la distinzione tra falso materiale e falso ideologico risalente alla codificazione napoleonica del 1810.
Tradizionalmente, la ripartizione fra le due categorie di falso viene ancorata a un dato strutturale, talché nel falso materiale la non veridicità si determina con la creazione di un documento il cui autore apparente non è quello reale (falso per contraffazione), oppure si apportano al documento originale modifiche tali da alterarne la sua essenza materiale (falso per alterazione); viceversa, nel falso ideologico il documento, pur essendo pienamente autentico, è gravato da un’alterazione in ordine al suo contenuto tale da comprometterne la veridicità.
Nell’ambito delle dichiarazioni mendaci, pertanto, a venire in rilievo è la categoria del falso ideologico posto che il documento, pur provenendo da soggetto che ne è effettivamente l’autore e non essendo contraffatto nella sua componente materiale, contiene dichiarazioni false o mendaci.
Non a caso, l’art. 483 cod. pen. è intitolato proprio “falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”, incriminando la condotta di “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Del pari, di falsità ideologica si tratta anche agli art 75 e 76 dpr 445 del 2000 con riguardo alle dichiarazioni sostitutive fornite dai privati in materia di documentazione amministrativa.


LE DICHIARAZIONI MENDACI DEL PUBBLICO UFFICIALE

Nel codice penale, i reati di falso ideologico in atti (articoli 479, 480,483, 481 e 484 c.p.) vengono tradizionalmente distinti se la falsità è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, e se a commetterli è un privato o un pubblico ufficiale.
Si premette che, ai sensi dell’art. 357 codice penale, sono considerati pubblici ufficialicoloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” ed anche “la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Le false dichiarazioni del pubblico ufficiale in un atto pubblico sono punite agli articoli 479 e 480 c.p..


COSA SI INTENDE PER FALSE DICHIARAZIONI AL PUBBLICO UFFICIALE.

Le false dichiarazioni al pubblico ufficiale vengono punite dagli artt. 483 e 495 cod. pen., nonché dall’art. 76 dpr n. 445/2000 il quale, al I comma, prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni ordinariamente contemplate dal codice penale, ogni qual volta siano rilasciate dichiarazioni mendaci o formati atti falsi e, al III comma, equipara le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dpr n. 445/2000 a quelle fornite a pubblico ufficiale.
Dunque, schematizzando, le false dichiarazioni a pubblico ufficiale possono consistere in:


DICHIARAZIONI MENDACI: COSA SONO LE AUTOCERTIFICAZIONI

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, più diffusamente conosciute come autocertificazioni, sono documenti redatti e firmati da privati, che sostituiscono le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
Al fine della celerità del procedimento amministrativo, talvolta, al privato viene richiesto di produrre un proprio documento, ossia l’autocertificazione, che riproduce il contenuto di una certificazione che sarebbe rilasciata dalla stessa pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 46 del dpr 445 del 2000, è possibile autocertificare dati anagrafici e di stato civile, titoli di studio e qualifiche personali, situazione economico-patrimoniale, posizione giuridica ed altro ancora.


DICHIARAZIONI MENDACI: COSA SONO E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ

Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 dpr 445/2000) il privato dichiara di essere titolare di posizioni giuridiche, stati e qualità, oppure dichiara fatti che siano a conoscenza della pubblica amministrazione, che non sono da questa certificati e che pertanto non possono essere autocertificate dal privato. In altre parole, “fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
La dichiarazione di fatto notorio può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

DICHIARAZIONI MENDACI


QUANDO LE AUTOCERTIFICAZIONI FALSE SONO PUNITE COME DICHIARAZIONI MENDACI DEL PRIVATO IN UN ATTO PUBBLICO

L’art. 483 cod. pen. punisce “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (…)”. La sanzione prevista è la reclusione fino a due anni, e non può essere inferiore a tre mesi, quando si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile.
Chiarito al paragrafo di cui sopra cosa debba intendersi per pubblico ufficiale, resta da definire il concetto di atto pubblico. Esso è definito dall’art. 2699 cod. civ. come “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
In ordine al reato di cui all’art. 483 cod. pen., la giurisprudenza è stata in passato contrastante con riguardo alle tipologie di atti da ricomprendere nella fattispecie tipizzata.
In particolare, parte di essa sosteneva che fossero da ricomprendere le dichiarazioni false o mendaci previste dal dpr n. 445/2000 sì da riconoscere loro carattere di atto pubblico; altro filone giurisprudenziale, di contro, restando rigidamente fedele alla definizione offerta dall’art. 2699 cod. civ., escludeva siffatta estensione.
Tuttavia, la Cassazione, a partire dalla sentenza n. 25927 del 2017, sembra essersi oramai consolidata sull’orientamento estensivo, operando sul combinato disposto degli artt. 2699 cod. civ. e 76, comma II, dpr n. 445/2000, per pervenire ad affermare la sussistenza dell’illecito penale nel caso di dichiarazione mendace resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr n. 445/2000.
Di tal guisa, può concludersi che l’elemento oggettivo del reato risiede nella dichiarazione mendace del privato che diviene oggetto dell’atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale.


QUANDO LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE EX ART. 495 C.P.

L’art. 495 cod. pen. punisce “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona”.
La sanzione prevista è la reclusione da uno a sei anni, e non può essere inferiore a due anni “se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile” oppure “se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
Dalla lettera della norma, emerge che ai fini dell’integrazione del reato in esame è sufficiente la sola circostanza del rendere dichiarazioni in ordine alla propria o altrui qualità personale non corrispondente al vero, non essendo invece occorrente il dolo specifico di trarre in inganno in destinatario della dichiarazione (Trib. Napoli sent. n. 16580/2014).
Detto altrimenti, affinché le dichiarazioni mendaci assumano rilievo ai sensi dell’art. 495 cod. pen. devono concretizzarsi in dichiarazioni false o mendaci, in ordine ai dati identificanti sé stessi o un altro soggetto. Per comprendere meglio la ratio della norma, si pensi all’esempio a false informazioni rese in relazione allo stato civile o alle proprie generalità, le dichiarazioni mendaci fornite circa la propria residenza, nazionalità o domicilio.
Con la riforma apportata alla disposizione dal d.l. n. 92/2008 è scomparso il riferimento all’atto pubblico, sicché è oggi pacifico che il reato sia integrato allorché le dichiarazioni mendaci siano fornite al pubblico ufficiale, prescindendo dalla circostanza che le dichiarazioni mendaci siano preordinate alla formazione dell’atto pubblico.
La novella, inoltre, ha comportato un innalzamento della pena di tal guisa permettendo l‘arresto facoltativo nei casi di flagranza, così come l’irrogazione di misure cautelari.


QUANDO PER LE DICHIARAZIONI MENDACI SI APPLICA L’ART. 483 OPPURE L’ART. 495 C.P.

Per chiarire la distinzione fra il reato di cui all’art. 495 cod. pen. e quello contemplato dall’art. 483 cod. pen. la Cassazione, con sentenza n. 8996/1994, ha evidenziato la funzione probatoria ricoperta dal documento oggetto di dichiarazioni mendaci e rilevante ex art. 483 cod. pen..
Ricorre l’art. 483 nel caso in cui la dichiarazione mendace riguardi un “fatto”, mentre la dichiarazione o l’autocertificazione mendace è punita dall’art. 495 c.p. quando riguarda l’identità, lo stato o le qualità personali.


COSA SUCCEDE QUANDO LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO RESE AL PUBBLICO MINISTERO.

Le dichiarazioni mendaci allorquando siano rilasciate al Pubblico Ministero nel corso di un procedimento penale (dunque anche nella fase delle indagini preliminari) da soggetto chiamato a fornire informazioni utili al buon esito dell’accertamento giudiziario, integrano il reato di cui all’art. 371 bis cod. pen.
Detta disposizione è stata introdotta nel codice penale dalla l. n. 356/1992, nell’intento di arginare il fenomeno della reticenza in ordine al fenomeno mafioso. Malgrado la norma esordisca con la locuzione “chiunque” che parrebbe configurare un reato comune (ossia realizzabile da chiunque), in realtà si tratta di un reato “proprio” giacché le dichiarazioni false o mendaci possono essere resa al Pubblico Ministero unicamente dai “possibili testimoni” che sono sentiti dal giudice inquirente a sommarie informazioni.
Per quanto concerne l’elemento psicologico, ai fini del perfezionamento della fattispecie, è sufficiente che le dichiarazioni mendaci siano sorrette da dolo generico, atteso che la condotta penalmente rilevante si sostanzia nel fornire volontariamente dichiarazioni mendaci, cioè raccontando fatti sui quali si indaga in modo difforme dalla realtà storica conosciuta dal dichiarante.


QUANDO SONO PUNITE LE DICHIARAZIONI MENDACI RESE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

Nella fase investigativa il Pubblico Ministero si avvale della Polizia giudiziaria, delegandole lo svolgimento di atti di indagine. Inoltre la p.g. può svolgere indagini di propria iniziativa, ad esempio, nell’immediatezza del fatto. Di tal guisa, ben può accadere che una persona sia chiamata a rendere sommarie informazioni alla polizia giudiziaria anziché al P.M.
In assenza di una specifica disposizione codicistica che espressamente sanzioni detta eventualità, a lungo la giurisprudenza e la dottrina si sono interrogate in relazione alla possibilità di sussumere le dichiarazioni mendaci rese alla P.G. nella norma dell’art. 371 bis cod. pen. ovvero in quella della falsa testimonianza di cui all’art. 372 cod. pen.
A favore della tesi che propendeva per l’inquadramento di tali vicende nella fattispecie dell’art. 371 bis cod. pen. militava il rilievo per il quale la P.G., nel chiedere informazioni utili ai fini delle indagini a soggetto che potenzialmente possa esserne al corrente, opera su delega e per conto del P.M.
Tuttavia, siffatta estensione ermeneutica è stata espressamente negata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 75/2009 poiché ciò comporterebbe un’interpretazione analogica su norma penale in malam partem con il rischio di una seria compromissione del principio di legalità.
Sulla base di tale monito, anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12832/2016, ha ribadito l’impossibilità di detta estensione, pervenendo a sussumere le fattispecie di dichiarazioni mendaci fornite alla P.G. sotto l’egida del favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen. il quale, posta anche la sua natura di reato di pericolo, consente un’estensione della punibilità finanche a quelle condotte che, seppur di fatto non abbiamo effettivamente compromesso l’accertamento dei fatti oggetto di indagine, abbiano comunque reso maggiormente gravoso il raggiungimento di detto scopo.


QUALE RILIEVO ASSUMONO LE DICHIARAZIONI MENDACI RESE AL DIFENSORE.

Il reato di falsa dichiarazione al difensore è contemplato dall’art. 371 ter cod. pen. in seguito alla riforma operata dalla l. n. 397/2000; la norma si colloca in via complementare all’art. 391 bis cod. proc. pen., il quale prevede la facoltà in capo al difensore di raccogliere informazioni da coloro in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini. Laddove vengano fornite dichiarazioni mendaci nell’ambito delle attività di indagine svolte dal legale, si integra il reato di cui all’art. 371 ter cod. pen., purché il soggetto autore non si fosse avvalso della facoltà di non rispondere e di non rendere dichiarazioni ex art. 391 bis, comma III lett. d), cod. proc. pen.
Anche questa fattispecie risponde all’esigenza di tutelare il buon andamento della giustizia ed è un reato “di pericolo”, attesa la sufficienza della dichiarazione falsa a ostacolare le indagini ai fini dell’integrazione della condotta, purché accompagnata, con riguardo al profilo psicologico, dal dolo generico.
Costituisce causa di esclusione della punibilità, la circostanza che la dichiarazione mendace sia stata resa “per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”, secondo la previsione di cui all’art. 384 cod. pen..


COSA ACCADE NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI IN AUTOCERTIFICAZIONE.

Come già accennato nei paragrafi precedenti, con l’obiettivo della semplificazione in ambito amministrativo, nel dpr 445/2000 sono state introdotte numerose circostanze nell’ambito delle quali l’iter di accertamento di condizioni di fatto o di diritto si risolve in autodichiarazioni, che devono essere direttamente compilate e sottoscritte dal privato interessato e poi inoltrate alla Pubblica Amministrazione competente a riceverle.
Gli artt. 46 e 47 dpr. n. 445/2000 elencano i requisiti da indicare in ordine a dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà.
Al fine di scoraggiare le dichiarazioni mendaci l’autocertificazione è sottoposta a controlli da parte della pubblica amministrazione. L’art. 71 dpr. n. 445/2000 prevede che “le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”.
All’esito di tale controllo, l’autocertificazione mendace viene segnalata alla Procura della Repubblica, per l’avvio del procedimento penale. Ove invece dal controllo emerga che le dichiarazioni mendaci dell’autocertificazione risultino essere dei meri errori di fatto, non incidenti sulla veridicità o genuinità della dichiarazione, è la stessa P.A. procedente a provvedere alla comunicazione al dichiarante, di modo che questi provveda alla regolarizzazione.


COSA PREVEDE L’ART 75 DPR 445/2000 NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI IN AUTOCERTIFICAZIONE.

L’art 75 dpr 445/2000 dispone che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Pertanto, la norma deve essere letta in combinazione all’art 76 dpr 445 del 2000 sulle sanzioni penali previste nel caso di autocertificazione mendace.
Dalla lettura combinata degli art 75 e 76 dpr 445 del 2000, dunque, si evince che colui il quale ha reso dichiarazioni mendaci in autocertificazione, andrà incontro a un duplice ordine di sanzioni: la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art 75 dpr 445 del 2000 e la pena prevista dal codice penale aumentata da un terzo alla metà ex art. 76 dpr. 445.
In tal senso, pertanto, l’art 76 dpr 445 del 2000 sulle sanzioni penali applicabili nel caso di autocertificazione mendace, rinvia a quelle norme contenute nel codice penale e all’uopo rilevanti prevedendo, però, un inasprimento del trattamento sanzionatorio.


DICHIARAZIONI MENDACI: COSA ACCADE NEL CASO DI AUTOCERTIFICAZIONE MENDACE PER COVID-19.

Data la attualità del periodo pandemico, il tema delle autocertificazioni è divenuto di assoluta centralità nella quotidianità di ciascuno di noi.
Infatti, è oramai divenuta la normalità compilare autodichiarazioni nelle quali ci è richiesto di indicare le proprie generalità, unitamente ai motivi giustificanti lo spostamento per il quale questa viene rilasciata.
In genere, nel modulo certificativo si rinviene l’avvertimento per il quale l’autodichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr. n. 445/2000 e che, pertanto, l’eventuale dichiarazione mendace assume rilievo ai sensi e per gli effetti dell’art. 495 cod. pen..
Malgrado i moduli di autocertificazione Covid- 19 contengano il riferimento agli artt. 46 e 47 dpr. n. 445/2000, da un punto di vista tecnico sembra improprio il riferimento al citato articolo 46, che fa riferimento alle dichiarazioni aventi lo scopo di comprovare stati, qualità personali e fatti tassativamente indicati dalla disposizione stessa i quali, anche in assenza di autodichiarazione sarebbero comunque ricavabili in via autonoma dalla Pubblica Amministrazione.
Semmai, restando sul terreno di un’ermeneutica giuridica rigorosa, i moduli de quo parrebbero meglio inquadrabili nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio di cui all’art. 47 dpr. n. 445/2000.
Esso, infatti, consente la sostituzione dell’atto di notorietà con una dichiarazione avente per oggetto “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (…) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione“. Dunque, è il citato articolo 47 a conferire il potere al privato di comprovare i fatti dei quali si è a conoscenza con l’autodichiarazione, cosicché essa si riveste di una propria valenza probatoria.
Riconducendo siffatte autocertificazioni nel novero di quelle contemplate negli artt. 46 e 47 dpr. n. 445/2000, si applica il meccanismo ex art 75 e 76 dpr 445 del 2000, talché esse sono soggette a controllo da parte della Pubblica Amministrazione procedente e, ove si rivelino false, in virtù dell’art 76 dpr n. 445 del 2000 sulle sanzioni penali, possono comportare l’avvio di un procedimento penale per i reati di falsità ideologica, con l’aumento previsto dall’art. 76 dpr 445 del 2000 delle sanzioni penali previste nelle disposizioni codicistiche .


DICHIARAZIONI MENDACI: QUANDO L’AUTOCERTIFICAZIONE MENDACE PER COVID-19 È IDONEA A INTEGRARE UNA FATTISPECIE DI REATO

Talvolta, sono stati sollevati dubbi sulla idoneità delle dichiarazioni mendaci nell’autocertificazione “covid-19” a costituire fattispecie di reato.
Facciamo un esempio.
Tizio esibisce ad un pubblico ufficiale la autocertificazione, dichiarando che sta tornando a casa dopo un impegno di lavoro, tenutosi poco prima.
Il pubblico ufficiale accerta, invece, che l’impegno di lavoro non è mai esistito. Scatta quindi la contestazione dell’illecito.
Facciamo un altro esempio.
Caio esibisce al pubblico ufficiale la solita autocertificazione, dichiarando di avere l’intenzione di recarsi ad un incontro di lavoro.
Il pubblico ufficiale accerta, invece, che Caio non ha mai partecipato a quell’incontro di lavoro.
Orbene, secondo il Giudice delle Indagini di Milano (sentenza 1940/2020) il fatto non costituisce reato. Occorre considerare infatti che l’art. 483 c.p. punisce l’attestare falsamente un “fatto” che sia già venuto ad esistere, e non un fatto che si ha l’intenzione di compiere. In altre parole, “ l’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero concerne unicamente ‘fatti’ passati e al più presenti, ma non certo ‘fatti’ futuri e, a fortiori, non può riguardare mere intenzioni.


LE DICHIARAZIONI MENDACI NELLE AUTOCERTIFICAZIONI COVID 19: IL PROBLEMA DEI DPCM

Vi è un’altra strada per la quale si potrebbe ritenere che la dichiarazione mendace contenuta nell’autocertificazione “covid 19” non costituisca reato.
La ragione affonda nell’annosa problematica della “forza di legge” che i DPCM possono assumere nella gerarchia delle fonti del diritto, ancorché emanati in periodo emergenziale.
Se da un lato si tratta di provvedimenti emanati in circostanze straordinarie, in cui le restrizioni alla libertà personale del singolo sono giustificate dall’esigenza di tutelare la salute pubblica (che, in quanto tale, rappresenta un bene giuridico di preminente rilievo), dall’altro la limitazione della libertà personale è consentita dall’art. 13 Costituzione solamente dalla legge o dagli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) e non da fonti subordinate.
Tutto ciò considerato, il punto è il seguente: il DPCM gode della forza necessaria e sufficiente a poter restringere la libertà individuale? Qual è il giusto bilanciamento fra salute e libertà? E, soprattutto, esiste un bilanciamento?
La giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di escludere che la autocertificazione mendace per Covid-19 possa integrare il reato ex art. 483 c.p..
Il DPCM nella gerarchia delle fonti del diritto rivestono un ruolo secondario, come tale non dotato della forza di legge sufficiente a poter imporre limitazioni alla libertà personale, secondo il dettato dell’art. 13 della costituzione.
Secondo il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 54/2021) il DPCM del 08.03.2020 emanato in via di emergenza, prevedendo limitazioni della libertà personale, avrebbe violato l’art. 13 Costituzione. Di conseguenza, dovrebbe essere disapplicato, in base all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E prevede che “le Autorita’ giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”.
Come ulteriore conseguenza, la dichiarazione mendace contenuta nell’autocertificazione integrerebbe un falso inutile, poiché contenuta in un documento irrilevante.

 

Lo Studio Legale Berti e Toninelli fornisce assistenza, consulenza e rappresentanza in materia di diritto penale.
Per richiedere una consulenza, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@www.btstudiolegale.it, oppure tramite il form presente in questa pagina.
Lo Studio si trova a Pistoia in Piazza Garibaldi n. 5 ed opera in tutta Italia tramite i servizi online ed in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.

 

BT Studio Legale
Latest posts by BT Studio Legale (see all)