Cosa sono il trust immobiliare ed il trust d’azienda
Cos’è e come è disciplinato il trust
Il trust d’azienda o il trust immobiliare sono strumenti molto utili per la salvaguardia di alcuni beni appartenenti a determinati soggetti.
La particolare duttilità dell’istituto del trust in genere, lo rende lo strumento ideale per aggirare alcuni dei vincoli che invece gravano su altri istituti, fermo restando il divieto di violazione delle norme imperative.
Il trust d’azienda, in particolare, viene utilizzato dagli imprenditori per proteggere i loro investimenti.
Parlando di trust un esempio pratico può essere il trust d’azienda costituito per il passaggio generazionale dell’azienda.
Nel caso invece dei non imprenditori che intendono costituire un trust un esempio pratico può essere la amministrazione di un immobile o di un fondo patrimoniale per garantire un sostegno economico a familiari (trust immobiliare familiare).
La tipologia più frequente, in particolare per il valore dei beni che lo vanno a costituire è il trust immobiliare.
Ai fini fiscali, il trust è un vero e proprio soggetto giuridico, dotato di codice fiscale, e soggetto passivo di imposte e tasse.
In questo articolo viene illustrato cos’è il trust immobiliare come funziona la costituzione del trust immobiliare come funziona il pagamento delle imposte, tra cui l’IMU. Analizzeremo poi il trust d’azienda, per la sua frequenza di utilizzo, descrivendo col trust un esempio pratico.
- Cos’è il trust: trust immobiliare e trust d’azienda
- Quale disciplina si applica al trust immobiliare ed al trust d’azienda
- Qual è l’oggetto del trust immobiliare e del trust d’azienda
- Qual è il termine finale del trust immobiliare o del trust d’azienda
- Trust immobiliare come funziona
- Come costituire un trust immobiliare o un trust d’azienda
- Trust immobiliare come funziona il pagamento delle imposte
- Trust immobiliare come funziona il pagamento di IMU
- Come costituire un trust nell’ esempio pratico di un trust d’azienda per il passaggio generazionale
- Come costituire un trust nell’ esempio pratico di un trust d’azienda liquidatorio
- Come funziona il regime fiscale nel trust d’azienda
COS’È IL TRUST: TRUST IMMOBILIARE E TRUST D’AZIENDA
Il trust nel senso più ampio è uno strumento giuridico che ha lo scopo di proteggere determinati beni che appartengono ad un soggetto o ad una società.
Pertanto, il trust immobiliare può essere utilizzato tutte le volte in cui si desideri proteggere determinati beni immobili, mentre il trust d’azienda può essere utilizzato per proteggere i beni aziendali e per intervenire in un momento delicato dell’impresa: il passaggio generazionale.
Nel costituire un trust, un soggetto (detto “costituente” o “disponente” o “settlor”) trasferisce beni mobili, immobili o diritti ad un altro soggetto (chiamato “amministratore” o “trustee”) o ad un’altra persona per conto del trustee, con il compito di amministrarli per un fine specifico, lecito e non contrario all’ordine pubblico (cd trust di scopo) oppure a beneficio di un terzo soggetto (beneficiario).
Il trustee acquista i diritti e i doveri del proprietario, nei limiti imposti dall’obbligo di amministrazione secondo il fine e nelle modalità richieste dal settlor.
Si tratta quindi di un rapporto che coinvolge almeno due soggetti. Si parla di “trust autodichiarato” quando il settlor conferisce i beni a sé stesso, assumendo anche il ruolo di trustee. Non è pacifica la legittimità di questo tipo di trust esempio pratico sono due provvedimenti della Cassazione (ordinanza 25.2.2016 n. 3886 e sentenza del 26.10.2016 n. 21614 ) tra di loro contrastanti.
In genere, nel costituire un trust nell’ambito dei rapporti di famiglia (trust immobiliare o mobiliare) viene indicato anche un terzo soggetto (il beneficiario o “beneficiary”) a vantaggio di cui i beni devono essere amministrati. In questo caso di trust un esempio pratico è la gestione di un patrimonio immobiliare, le cui rendite (ad esempio derivanti dalle locazioni) sono devolute ad un familiare “debole”, ad esempio il figlio incapace di intendere e volere.
Altro soggetto eventuale, soprattutto nel trust immobiliare e nel trust d’azienda di notevole rilevanza, è il “guardian” o “protector”: colui che vigila sulla corretta amministrazione dei beni oggetto del trust.
QUALE DISCIPLINA SI APPLICA AL TRUST IMMOBILIARE ED AL TRUST D’AZIENDA
In Italia non esiste una legge che detti una disciplina del trust, in quanto si tratta di un istituto nato nei sistemi di common law.
Rientra quindi tra i contratti atipici, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.. Se vogliamo compararlo ad un istituto già conosciuto da dottrina e giurisprudenza, il trust è stato talvolta affiancato al negozio fiduciario, talvolta al negozio di destinazione, talvolta col fondo patrimoniale eccetera. Oltre che per atto tra vivi, il trust può essere costituito anche “mortis causa” con il testamento.
Il trust immobiliare può essere utilizzato anche in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985 recepita dalla legge n. 364 del 16 ottobre 1989.
In base alla convenzione, la disciplina applicabile al trust è scelta dal costituente (art. 6), che può scegliere la legge regolatrice di un Paese straniero. Nel costituire il trust esempio pratico di legge applicabile è la normativa inglese, oppure quella di Malta, o di San Marino.
In mancanza di tale scelta (anche implicita), la legge applicabile è quella con la quale vi sono i legami più stretti (art. 7), in base a:
- Luogo dove avviene l’amministrazione,
- Situazione dei beni,
- Residenza o sede legale del trustee,
- Luogo di realizzazione degli obiettivi.
Il riconoscimento permette al trust, regolato da una legge straniera, di avere effetti giuridici in Italia. Per essere riconosciuto, il trust deve avere uno scopo lecito, non contrario all’ordine pubblico, al buon costume o a norme imperative.
QUAL È L’OGGETTO DEL TRUST IMMOBILIARE E DEL TRUST D’AZIENDA
Oggetto del trust può essere costituito sia da beni mobili, che beni immobili, che diritti.
Particolarità del trust è che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione, i beni trasferiti dal settlor al trustee formano una “massa distinta”.
Pur essendone proprietario, si dice che i beni sono “segregati” dal resto del patrimonio del trustee. Non confluiscono cioè nel patrimonio del trustee, e quindi non sono aggredibili dai suoi creditori, né dai creditori del settlor, né da quelli del beneficiario. Sono, in altre parole, “blindati”.
È questo l’effetto del trust che più interessa gli imprenditori.
In base all’oggetto, si distingue tra trust immobiliare interno e trust immobiliare estero.
Nel trust interno, i soggetti e gli immobili si trovano in Italia, e l’unico elemento di internazionalità è costituito dalla legge straniera applicata al trust, scelta dal settlor in base alle sue esigenze ed al tipo di trust.
QUAL È IL TERMINE FINALE DEL TRUST IMMOBILIARE O DEL TRUST D’AZIENDA
Il trust potrebbe inoltre avere anche un termine finale, in base alla scelta compiuta dal disponente. Questo può essere individuato in una data specifica (ad esempio, il 31 dicembre 2021 o al compimento del diciottesimo anno di età per il primogenito), o in una data variabile, legata ad un avvenimento particolare (ad esempio la data di conseguimento della laurea di un figlio oppure la conclusione di un periodo di stage presso un’azienda del settore, nel caso si tratti di trust d’azienda).
La maggior parte dei sistemi giuridici prevede una durata massima per il trust, che ad esempio non può estendersi oltre 90 anni per la legge inglese, oppure oltre la morte del beneficiario.
TRUST IMMOBILIARE COME FUNZIONA
Per capire il trust immobiliare come funziona possiamo pensare ad esempio al caso in cui un genitore intenda lasciare un appartamento in eredità al figlio non in grado di provvedere ai propri bisogni.
Decide pertanto di costituire un trust mediante il testamento, disponendo che il figlio riceverà l’appartamento al compimento del diciottesimo anno, mentre le rendite fino ad allora maturate sino ad allora, saranno accantonate in un fondo pensione.
Per costituire un trust immobiliare, il genitore proprietario di un immobile ne trasferisce la proprietà al trustee (persona di fiducia, o un professionista qualificato, oppure una società di trust), indicandone lo scopo (la gestione in attesa dell’apertura della successione) ed il beneficiario (il figlio) ed eventualmente le regole (ad esempio, che le rendite dovranno essere accantonate in un fondo pensione a vantaggio del figlio).
Il trustee, a seguito della sua accettazione, diventa titolare dei beni e deve gestirli rispettando determinati obblighi e doveri, amministrarli in favore dei beneficiari o comunque per raggiungere uno scopo predeterminato. Il trustee acquista una proprietà particolare: pur avendo nella sua disponibilità questi beni, non può né disfarsene, né utilizzarli a scopo personale, poiché non sono pienamente appartenenti al suo patrimonio. In virtù della “segregazione patrimoniale”, l’immobile non è aggredibile dai creditori del trustee, nè del genitore, nè del beneficiario.
Il figlio beneficiario potrà godere dei frutti dell’immobile amministrato, nel frattempo dal trustee.
Come si vede, in questo caso il trustee opera da esecutore testamentario, ma senza essere sottoposto ai relativi limiti.
Oppure, per altro verso, potrebbe essere utilizzato per aggirare il divieto di sostituzione fedecommissaria (art. 692 cod. civ.).
COME COSTITUIRE UN TRUST IMMOBILIARE O UN TRUST D’AZIENDA
L’atto costitutivo del trust contiene due parti. In primo luogo, un atto di trasferimento dei beni o dei diritti dal settlor al trustee.
La seconda parte contiene
- il fine specifico del trust,
- la durata,
- i poteri del trustee,
- i criteri dell’amministrazione,
- e/o l’indicazione del beneficiario.
Tuttavia, per quanto riguarda le modalità di amministrazione del bene, al trustee deve essere lasciata la massima libertà, alla luce del fine indicato.
Di regola, nel trust è inserita anche una clausola di riservatezza.
Può essere inserita anche una forma di controllo sull’amministrazione del trustee, da parte sia del settlor, che di un soggetto esterno (protector).
Per costituire un trust è possibile far ricorso ad un atto tra vivi oppure ad un testamento (art. 3 Convenzione dell’Aja).
In genere, la forma scritta del trust è richiesta esclusivamente ai fini di prova. Nel caso di trust immobiliare, tuttavia, la natura dei beni conferiti impone la forma dell’atto pubblico.
Il trust deve essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio del luogo in cui si trovano i beni oggetto del trust.
TRUST IMMOBILIARE COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Come detto, il trust è considerato, ai fini fiscali, un vero e proprio soggetto giuridico, come una società o un ente, (tanto è vero che l’Agenzia delle Entrate gli attribuisce anche un codice fiscale) soggetto ad esempio alle imposte sul reddito delle persone giuridiche (art. 73 TUIR), IMU, adempimenti IVA, mentre i redditi sono imputati direttamente ai beneficiari, se esistono. Ne deriva, tra le altre conseguenze, anche l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Per costituire un trust immobiliare, si applicano le norme riguardanti l’imposta sui vincoli di destinazione (art. 2 comma 47 d. l. 3 ottobre 2006 n. 262). Quindi il conferimento di beni immobili all’interno di un trust sconta le imposte sulla successione o sulla donazione e l’imposta catastale secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, nel caso di costituzione di un trust avente ad oggetto beni immobili situati in Italia, le imposte da pagare riguardano l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale e l’imposta di successione e di donazione, il cui importo è determinato in misura proporzionale e secondo il rapporto di parentela o affinità esistente tra il disponente e il beneficiario. Su questo punto, la Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile) con la sentenza n.13626 del 2018 ha previsto l’assoggettabilità all’imposta sulle successioni e donazioni solo in caso di “reale” trasferimento in trust di un bene o di un diritto, stante la costituzione di un vincolo di destinazione. Secondo la Corte quindi, “qualsiasi trasferimento di un bene o di un diritto in trust è da considerare fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta sui “vincoli di destinazione”, in quanto da tale trasferimento (anche se effettuato a titolo gratuito) emerge una potenziale capacità economica del trustee (che è il destinatario del trasferimento)”.
L’imposta viene calcolata in base al beneficiario:
- Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e in generale ascendenti e discendenti): 4% sul valore dell’eredità eccedente a € 1.000.000,00 (c.d. franchigia);
- Fratelli e sorelle: 6% sul valore dell’eredità superiore a € 1.000.000,00;
- Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta ed in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia;
- Tutti gli altri soggetti: 8% senza franchigia;
- In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia sale a € 1.500.000,00.
TRUST IMMOBILIARE COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DI IMU
Si ritiene che il fatto di costituire un trust immobiliare non esoneri il proprietario dell’immobile dal pagamento delle imposte riguardanti gli immobili oggetto del trust.
L’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, prevede infatti che il presupposto, ai fini dell’imposizione della tassa sull’IMU, sia proprio il possesso di qualunque immobile, compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. La legge in realtà non prevede nulla riguardo i beni immobili costituiti in trust, ma si deve ritenere che la stessa vada applicata anche ai beni immobili costituiti in trust.
Secondo o la recente giurisprudenza, il proprietario dell’immobile è da identificare nel trustee (Cassazione, ordinanza n. 15988/2020).
COME COSTITUIRE UN TRUST NELL’ ESEMPIO PRATICO DI UN TRUST D’AZIENDA PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Il trust d’azienda è il tipo di trust più utilizzato in ambito imprenditoriale, e in particolare nelle piccole e medie imprese. Questo perché il trust d’azienda innanzitutto è considerato un ottimo strumento per raggiungere lo scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore; e poi, perché è utile per individuare chi, tra gli eredi o altre persone, è quella più adatta ad assumere il comando dell’impresa nel passaggio generazionale. Infine, il trust d’azienda prevede agevolazioni fiscali e incentivi molto buoni.
Pensiamo al caso in cui un imprenditore ritenga che i suoi eredi non siano ancora pronti per prendere le redini dell’azienda.
Mediante un trust d’azienda, può trasferirne le quote e affidarne la gestione ad un trustee manager, che “traghetti” la società fino a che gli eredi non conseguano le capacità necessarie per gestirla autonomamente.
I beneficiari del trust sono quindi tutti coloro che diventeranno titolari della posizione di controllo, ma che nel frattempo non possono esercitare neppure il diritto di voto in assemblea. Infatti, tali diritti nel frattempo vengono esercitati esclusivamente dal trustee, ma i beneficiari possono comunque dare indicazioni al trustee su come esercitare questi poteri.
COME COSTITUIRE UN TRUST NELL’ ESEMPIO PRATICO DI UN TRUST D’AZIENDA LIQUIDATORIO
Altro esempio di trust utilizzato dall’imprenditore è il trust di scopo liquidatorio. Esso può affiancarsi o sostituire le procedure di fallimento o di vendita forzata dei beni aziendali. Consiste nell’affidare i beni aziendali al trustee, con lo scopo di venderli a prezzo di mercato (evitando quindi il ribasso del prezzo che caratterizza le aste fallimentari e le aste immobiliari) e di ripartire il ricavato tra i creditori beneficiari.
Tuttavia, nel caso del trust d’azienda liquidatorio, la mancata applicazione della “par condicio creditorum” solleva più di un problema di applicazione.
La Cassazione, nella sentenza n. 3128/2020 ha dichiarato illegittimo solamente il cd trust d’azienda “anti concorsuale”, che consiste nel costituire un trust d’azienda con il solo fine di “costituirsi alla procedura fallimentare ed impedisce lo spossessamento dell’imprenditore insolvente”. Sono invece legittimi altri due tipi di trust d’azienda a scopo liquidatorio. Da un lato è possibile costituire un trust d’azienda liquidatorio “per sostituire in toto la procedura liquidatoria, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l’attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società”. Dall’altro lato, è possibile costituire un trust d’azienda liquidatorio “quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d’impresa (c.d. trust endo-concorsuale)”.
COME FUNZIONA IL REGIME FISCALE NEL TRUST D’AZIENDA
Come per il trust immobiliare, anche nel trust d’azienda si realizza un trasferimento dei beni aziendali dall’imprenditore settlor al trustee.
L’operazione è pertanto rilevante ai fini dell’imposta sui redditi (sia nel caso di trasferimento di beni merce ex art. 85 comma 2 TUIR, che beni strumentali ex art. 68,86 e 87 TUIR) e ai fini dell’imposizione IVA (Articolo 2, comma 2, n. 5 del DPR n. 633/72).
Il trust d’azienda ha un regime fiscale molto vantaggioso nell’attuazione del passaggio generazionale tra familiari all’interno dell’azienda.
Infatti, la costituzione di un trust d’azienda, qualora sia finalizzato al passaggio generazionale in favore dei discendenti o del coniuge del disponente, e qualora presenti i requisiti del patto di famiglia ex artt. 768 bis e seguenti cod. civ. consentirà al disponente di godere dell’esenzione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Questo avverrà, purché vengano soddisfatte tutte le condizioni prescritte espressamente dalla legge (secondo l’articolo 3, comma 4-ter, del D. lgs. n. 346 del 1990). In particolare, la norma dispone che:
- il trust deve avere una durata non inferiore a cinque anni che decorrono dalla stipula dell’atto di disposizione segregativa della partecipazione di controllo o dell’azienda;
- i beneficiari finali devono essere i discendenti e/o il coniuge del disponente;
- il trust non deve essere discrezionale o revocabile, cioè la legge prevede che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
- il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto di costituzione del trust d’azienda e/o delle partecipazioni). A tal fine, il disponente dovrà rendere, contestualmente al trasferimento dell’azienda, apposita dichiarazione contenente la sua volontà, affinché venga proseguita l’attività di impresa (o detenuto il controllo).
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