Quali sono i requisiti per la sospensione della pena.
Cos'è la "pena sospesa", come si ottiene e come si perde.
Pena sospesa cosa significa e quando viene applicata: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla sospensione della pena, dai requisiti necessari per poterla ottenere, ai motivi che potrebbero causarne la revoca.
La sospensione della pena è un istituto giuridico presente nel nostro ordinamento, al quale si ricorre sempre più frequentemente, giacché offre la possibilità di limitare gli effetti di una condanna penale consentendo al reo di evitare la detenzione.
La scelta del legislatore di adottare tale disposizione in materia di pena sospesa è stata dettata dalla volontà di tutelare soggetti fragili così da promuovere un più rapido ed efficace tentativo di rieducazione.
La pena sospesa non è un diritto del cittadino, quanto piuttosto un beneficio che offre il sistema giudiziario a determinate condizioni, che vengono valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Inoltre, come esplicitato dall’articolo 167 del Codice Penale, la sospensione della pena comporta l’estinzione del reato “se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli”.
L’istituto della pena sospesa, però, proprio in virtù dei numerosi benefici che offre al reo, incontra non pochi ostacoli nell’applicazione, poiché questa è subordinata al soddisfacimento di rigorosi requisiti.
Analizzeremo nel seguente articolo tutte le condizioni che devono sussistere affinché il giudice possa emettere una sentenza ovvero un decreto penale di condanna con pena sospesa e approfondiremo quelle che sono le conseguenze e le condizioni a cui il reo sarà tenuto.
Indice
- Pena sospesa cosa significa
- Qual è la ratio legis dell’istituto della pena sospesa:
- Quando si beneficia della pena sospesa
- Qual è il requisito oggettivo per beneficiare della pena sospesa
- Cosa succede se si superano i limiti per beneficiare della pena sospesa
- Qual è il requisito soggettivo per beneficiare della pena sospesa
- Per quanto tempo la pena è sospesa
- Cos’è la sospensione della pena “breve”
- Quali sono gli obblighi del condannato per beneficiare della pena sospesa
- Quali sono gli specifici obblighi che conseguono da alcune condanne con pena sospesa
- Cosa succede se il condannato non rispetta le condizioni della pena sospesa
- Cosa succede quando la pena sospesa viene revocata
- Qual è il vantaggio di ottenere la pena sospesa: l’art 166 cp
- Quali sono gli effetti della pena sospesa sulla fedina penale
- Quando è possibile ottenere la pena sospesa e non menzione della condanna nel casellario giudiziale
- Cos’è la riabilitazione della pena sospesa
- Quante volte può essere concessa la sospensione della pena
- Perché nonostante la pena sospesa bisogna provvedere al pagamento delle spese processuali
- Quando può essere concessa la pena sospesa per il reato di stalking
- Cosa succede quando la pena sospesa è per una sanzione pecuniaria
PENA SOSPESA COSA SIGNIFICA
L’istituto giuridico della pena sospesa, o per meglio dire della sospensione condizionale della pena, trova spazio nel nostro Codice Penale nelle disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti.
La pena sospesa può essere definita una causa estintiva del reato sui generis: il carattere della sospensione è sì integrale ma provvisorio, inoltre la sospensione della pena è applicabile in sole quelle ipotesi in cui la sentenza di condanna non sia superiore ai due anni.
Successivamente all’emanazione di una sentenza di condanna, qualora questa non sia superiore a due anni di pena detentiva (salvo alcune deroghe che verranno analizzate) e sussistano determinati requisiti che approfondiremo nel proseguo di questo articolo, il giudice possiede la facoltà di sospendere l’esecuzione materiale della pena detentiva o il pagamento della pena pecuniaria.
Ciò è vero anche nel rito alternativo del procedimento per decreto penale di condanna con pena sospesa, prevista all’art. 460 comma 2 c.p.p..
L’esecuzione della pena, cioè, non trova immediata applicazione, ma resta condizionalmente sospesa per un periodo di tempo stabilito dalla legge.
Non solo. Al termine del periodo di sospensione della pena, se gli obblighi imposti sono stati rispettati, il reato si estingue.
La sospensione riguarda non solo la pena principale, ma anche le pene accessorie (articoli 19 e seguenti del cod. pen.), salvo che per alcune ipotesi indicate all’art 166 cp.
QUAL È LA RATIO LEGIS DELL’ISTITUTO DELLA PENA SOSPESA
La sospensione della pena, come è possibile comprendere dalla lettura di questo articolo, è un istituto di notevole importanza soprattutto per quanti si trovino per la prima volta ad affrontare problemi giudiziari di non eccessiva gravità.
La ratio legis della sospensione della pena è strettamente collegata alla funzione, o meglio alle funzioni della pena. In particolare la funzione preventiva e quella rieducativa, sono quelle a cui l’istituto della sospensione della pena mira maggiormente: come vedremo nei prossimi paragrafi, per non perdere il beneficio, il condannato è tenuto a mantenere una buona condotta, la quale gli consente di reinserirsi all’interno della società.
Al contempo, il beneficio della pena sospesa risponde alla funzione di prevenzione generale poiché, nelle ipotesi in cui il reo violasse gli obblighi impartitigli dal giudice ovvero commettere ulteriori illeciti, la sospensione della pena sarebbe revocata.
Non solo la pena sospesa permette al condannato di evitare la detenzione e dunque il traumatizzante ambiente carcerario, ma comporta altresì tutta una serie di benefici (tra cui giova ricordare la non menzione della condanna ad una pena detentiva ovvero pena pecuniaria sulla fedina penale).
QUANDO SI BENEFICIA DELLA PENA SOSPESA
Per beneficiare della pena sospesa, sono necessari due requisiti:
- un requisito “oggettivo” che dipende dalla condanna irrogata dal giudice, ex art. 163 cod. pen.,
- un requisito “soggettivo” che dipende dalle qualità della persona condannata ex art. 164 cod. pen..
QUAL È IL REQUISITO OGGETTIVO PER BENEFICIARE DELLA PENA SOSPESA
L’articolo 163 del Codice Penale detta i termini nei quali opera l’istituto della pena sospesa: “Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, Il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa [..]”.
Il primo requisito a cui è subordinata la concessione della sospensione della pena nelle ipotesi di delitti, dunque, è l’entità della sanzione in concreto inflitta dalla sentenza di condanna, che per beneficiare della sospensione della pena, deve essere inferiore o uguale a due anni di pena detentiva (arresto o reclusione), comprendendo anche il ragguaglio della pena pecuniaria (ammenda o multa), calcolato in base all’art. 135 c.p., in base a cui “il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva”.
In deroga a quanto sopra illustrato, i commi 2, 3 e 4 dell’art. 163 c.p. prevedono “soglie” di pena inflitta diversi, a seconda del soggetto condannato:
- il soggetto minorenne può beneficiare della pena sospesa se la condanna non supera i tre anni di reclusione o arresto (vale lo stesso criterio di ragguaglio con la pena pecuniaria);
- il soggetto tra i diciotto e ventuno anni può beneficiare della pena sospesa se la condanna non supera i due anni e sei mesi di pena detentiva;
- anche per il soggetto che abbia compiuto settanta anni, vale quanto detto al punto precedente.
Ciò lascia comprendere come l’istituto della sospensione della pena sia utilizzato per reati di non elevata gravità.
COSA SUCCEDE SE SI SUPERANO I LIMITI PER BENEFICIARE DELLA PENA SOSPESA
Nel caso in cui la somma di pena detentiva col ragguaglio della pena pecuniaria, sia superiore alle soglie sopra indicate, può essere concessa la sospensione della pena solo se la pena detentiva rientri nei limiti.
In tal caso, la pena sospesa è solamente quella detentiva, non invece la pena pecuniaria, che deve essere eseguita.
Nel caso in cui la sola pena detentiva sia superiore ai limiti sopra indicati, la sospensione della pena non può essere concessa nemmeno per la pena pecuniaria.
Ai sensi dell’art. 164 cod. pen. “La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.”
QUAL È IL REQUISITO SOGGETTIVO PER BENEFICIARE DELLA PENA SOSPESA
Affinché ad un soggetto possa essere concessa la pena sospesa, deve soddisfare determinate condizioni. Si tratta in particolar modo di aspetti relativi alla pericolosità del reo. Come stabilito dal primo comma dell’articolo 164 Codice Penale, il secondo requisito per beneficiare della pena sospesa concerne la gravità del reato commesso e la pericolosità del condannato.
Il giudice deve attenersi a quanto stabilito dall’articolo 133 del Codice Penale: “[..] Il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.
Per ottenere la pena sospesa, il condannato deve dimostrare al giudice che “si asterrà dal commettere ulteriori reati” e di non essere socialmente pericoloso.
Difatti, non possono godere del beneficio della pena sospesa:
- il soggetto che sia stato dichiarato un delinquente abituale, cioè che abbia manifestato una tendenza a commettere reati,
- il soggetto delinquente professionale, che tragga sostentamento economico dalla violazione della legge;
- il soggetto socialmente pericoloso, sottoposto a misure di sicurezza,
- chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione.
Ancora, per godere della pena sospesa, il reo non deve essere sottoposto a misure di sicurezza ex articolo 164 comma secondo del Codice Penale.
PER QUANTO TEMPO LA PENA È SOSPESA
Ai sensi del comma 1 dell’art. 163 c.p., la pena rimane sospesa per cinque anni, nel caso di condanna per un delitto, cioè per un reato punito con la reclusione e/o con la multa.
Il termine di sospensione della pena è invece di tre anni, in caso di condanna per una contravvenzione, cioè per quel reato punito con l’arresto e/o ammenda.
Trascorso questo periodo di tempo, il reato viene dichiarato estinto.
COS’È LA SOSPENSIONE DELLA PENA “BREVE”
L’ultimo comma dell’art. 163 cod. pen. prevede che in caso di condanne lievi, il periodo di sospensione sia di un solo anno, a queste condizioni:
- la pena irrogata sia inferiore ad un anno di reclusione,
- Il danno da reato deve essere integralmente riparato prima della sentenza di primo grado,
- il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL CONDANNATO PER BENEFICIARE DELLA PENA SOSPESA
Come abbiamo già anticipato, la concessione della pena sospesa permette al reo di non scontare la condanna inflittagli che pertanto resterà “congelata” per un determinato periodo di tempo (cinque anni nelle ipotesi in cui l’illecito commesso sia un delitto, due anni qualora sia una contravvenzione).
Il principale obbligo che il soggetto condannato sarà tenuto ad osservare, allorché voglia conservare il beneficio della pena sospesa, è certamente la non commissione di ulteriori delitti o contravvenzioni della “stessa indole”.
Il primo comma dell’articolo 165 del Codice Penale stabilisce che una sentenza ovvero un decreto penale di condanna con pena sospesa può essere subordinato all’assunzione di determinati obblighi, entro un termine stabilito dal giudice:
- la restituzione di quanto indebitamente percepito,
- il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso,
- la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno,
- la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,
- se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Se il condannato beneficia per la prima volta della sospensione della pena, questi obblighi sono facoltativi.
Almeno uno di essi è invece obbligatorio, nel caso in cui il condannato abbia già beneficiato, in passato, della sospensione condizionale, a meno che non gli sia concesso il termine annuale della pena sospesa “breve”.
QUALI SONO GLI SPECIFICI OBBLIGHI CHE CONSEGUONO DA ALCUNE CONDANNE CON PENA SOSPESA
In alcuni casi particolari, sono necessariamente previsti alcuni obblighi.
Si tratta della riparazione pecuniaria (che consiste nel pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno) nelle condanne per i reati di:
- peculato ex art. 314 c.p.,
- concussione ex art. 317 c.p.,
- corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p.,
- corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p.,
- corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.,
- induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p.,
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio ex art. 320 c.p.,
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ex art. 322 bis c.p..
In altri casi, viene imposto l’obbligo della “partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”. Si tratta delle condanne per:
- Maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p.,
- Violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.,
- Atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p.,
- Corruzione di minorenne ex art. 609 quinques c.p.,
- Violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.,
- Atti persecutori ex art. 612 bis c.p.,
- Lesione personale ex art. 582 c.p.,
- Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ex art. 583 quinques c.p..
Ancora, è richiesto il pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa per chi riporta una condanna per il reato di furto in abitazione e furto con strappo ex art. 624 bis c.p..
Infine, in una sentenza oppure in un decreto penale di condanna la pena sospesa può essere condizionata da altri adempimenti, previsti da leggi speciali. Ad esempio, per i reati urbanistici, si richiede la demolizione delle opere abusive ex art. 31, commi 3° e 4°, del D.P.R. n. 380/2001 ( Cass. sent. n. 19111/2016.).
COSA SUCCEDE SE IL CONDANNATO NON RISPETTA LE CONDIZIONI DELLA PENA SOSPESA
La revoca della concessione della pena sospesa è disciplinata dall’articolo 168 del Codice Penale, il quale determina le ipotesi per cui il soggetto condannato con sentenza o con decreto penale di condanna con pena sospesa non gode più del beneficio concesso: “La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa [..] o non adempia agli obblighi impostigli; riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163”.
Qualora un soggetto a cui sia stata già concessa la pena sospesa commetta un ulteriore reato la cui pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera il limite di due anni, sarà il giudice a stabilire se procedere con la revoca della pena sospesa o meno, tenuto conto delle circostanze di cui all’articolo 133 del Codice Penale, ex articolo 168 Codice Penale.
Infine, stando a quanto stabilito dall’ultimo comma del medesimo articolo, “La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.
COSA SUCCEDE QUANDO LA PENA SOSPESA VIENE REVOCATA
Come si potrà comprendere leggendo i paragrafi precedenti, le condizioni a cui il condannato deve attenersi al fine di conservare il beneficio della pena sospesa sono alquanto rigorose; è necessario, pertanto, adempiere agli obblighi imposti per evitare che la pena sospesa venga revocata.
La revoca comporta che la pena stabilita dalla sentenza di condanna diventa immediatamente applicabile, e il condannato deve eseguirla per intero.
Qualora, in seguito ad una prima condanna con pena sospesa, il beneficio venisse revocato a causa di una condanna successiva per la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, oppure per un delitto commesso anteriormente alla prima condanna, il condannato dovrebbe eseguire sia la nuova, che la condanna precedentemente sospesa.
QUAL È IL VANTAGGIO DI OTTENERE LA PENA SOSPESA: L’ART 166 CP
Oltre alla sospensione della pena “principale”, un altro vantaggio di ottenere la pena sospesa è indicato dall’art 166 cp, il cui primo comma estende la sospensione alle pene accessorie, ossia quelle sanzioni comminate dal giudice che accompagnano le pene principali rendendole maggiormente afflittive.
Le pene accessorie sono disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del codice penale, oltre che da alcune leggi speciali, come ad esempio l’art. 85 del dpr. 309/1990 in materia di stupefacenti.
In alcuni casi, il giudice può disporre che, nonostante la sospensione della pena principale, alcune pene accessorie non vengano sospese.
Questo avviene in caso di condanna per i reati di:
- peculato ex art. 314, primo comma c.p;
- concussione ex art. 317 c.p;
- corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p;
- corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p;
- corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter c.p;
- induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater, primo comma c.p;
- corruzione di incaricato di pubblico servizio ex art. 320 c.p;
- istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ex art. 322-bis c.p;
- traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p;
in cui la pena sospesa è solamente quella principale, ma non quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
In ogni caso, ottenere la pena sospesa non comporta anche la sospensione delle sanzioni amministrative accessorie.
Il secondo comma dell’art 166 cp conclude affermando che “la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione, né d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.
Altro vantaggio di ottenere la pena sospesa, è l’estinzione del reato, che ai sensi dell’art. 167 cod. pen. impedisce l’esecuzione della pena, ma soprattutto determina la cancellazione del reato dal certificato del casellario giudiziale, altrimenti noto come “fedina penale”.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA PENA SOSPESA SULLA FEDINA PENALE
E’ bene, prima di analizzare quali effetti comporta la pena sospesa sulla fedina penale, specificare cosa si intende con la locuzione “fedina penale”.
Il termine in questione, molto utilizzato nel gergo comune, altro non è che il certificato del casellario giudiziale penale, nel quale sono elencate tutte le condanne passate in giudicato emesse nei confronti di un cittadino. Al certificato penale possono avere accesso sia alcuni privati qualificati (come il datore di lavoro) sia gli organi della Pubblica Amministrazione, per tale motivo è di notevole importanza mantenere una fedina penale limpida, in particolare modo se si ambisce a partecipare a concorsi pubblici.
Una condanna con pena sospesa, pur consentendo al reo di non scontare quanto stabilito dalla sentenza, è pur sempre una condanna, ed in quanto tale comporta l’annotazione della pena detentiva o della pena pecuniaria sulla fedina penale.
Anche in caso di pena sospesa sulla fedina penale viene registrata la condanna, con conseguenze di non poca importanza: in caso di nuova condanna, può essere contestato l’istituto della recidiva ex art. 99 cod. pen.
E’ possibile ottenere la pena sospesa e la non menzione della condanna? Sì, in tre ipotesi.
- per l’estinzione del reato,
- per la concessione, nella sentenza, della “non menzione” della condanna nel casellario giudiziale,
- per il procedimento di riabilitazione.
La prima ipotesi si verifica quando, una volta concessa la pena sospesa, siano adempiuti tutti gli obblighi connessi e sia trascorso il periodo di sospensione della pena senza aver riportato altre condanne. In questo caso, si produce l’effetto dell’estinzione del reato, in base a cui la condanna non è più visibile sul casellario giudiziale richiesto dai privati (ma questa sarà sempre visibile qualora il certificato penale sia richiesto dall’autorità giudiziaria ovvero dalla Pubblica Amministrazione). Inoltre, estinto il reato, il soggetto condannato non è tenuto a menzionare la precedente condanna.
QUANDO È POSSIBILE OTTENERE LA PENA SOSPESA E NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Oltre ad ottenere la pena sospesa, l’imputato può richiedere il beneficio della non menzione dell’eventuale condanna nel certificato del casellario.
La non menzione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale è l’istituto disciplinato dall’art. 175 del Codice Penale: “Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale”. Si tratta di un provvedimento discrezionale del giudice, volto alla facilitazione del reinserimento sociale e lavorativo del soggetto condannato.
Se concessa, la non menzione impedisce che l’annotazione della condanna, della pena detentiva e della pena pecuniaria sulla fedina penale (ossia sul certificato del casellario) sia visibile ai privati, ad esempio il datore di lavoro.
I presupposti della non menzione sono simili a quelli della sospensione della pena: da un lato la pena detentiva deve essere contenuta entro due anni di arresto o reclusione, mentre la pena pecuniaria entro un milione di lire (oggi circa 516 euro); dall’altra parte il giudice deve valutare la gravità del fatto commesso e la capacità a delinquere del condannato.
A differenza della sospensione della pena, la non menzione può essere concessa solamente per la prima condanna.
Come affermato dalla giurisprudenza (Cass. pen. n. 51580/2018) “il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l’altro”.
COS’È LA RIABILITAZIONE DELLA PENA SOSPESA
Il terzo modo per ottenere la cancellazione della menzione della condanna con pena sospesa, è il procedimento di riabilitazione previsto dagli articoli 179 e seguenti del cod. penale.
La riabilitazione è ottenuta quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e quando dal giorno in cui è iniziata la sospensione della pena sia decorso un certo tempo:
- un anno in caso di pena sospesa per un anno ex art. 163 comma 4 c.p.;
- otto anni in caso di recidiva aggravata (art. 99 comma 2 cod. pen.);
- dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (in tal caso il termine decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro);
- tre anni in tutti gli altri casi. Pertanto, in caso di pena sospesa, “ l’istanza di riabilitazione può essere presentata quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni stabilito ai fini dell’operatività dell’effetto estintivo della pena correlato alla sospensione condizionale.” (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 21/05/2009, n. 24084).
Con la riabilitazione, oltre alla cancellazione dal casellario giudiziario, vengono meno anche gli effetti penali della condanna, tra cui l’acquisizione della qualifica di delinquente abituale, professionale e per tendenza ed il divieto di partecipare a pubblici concorsi.
Si specifica tuttavia che sebbene la riabilitazione estingua ogni effetto penale, non è ostativa al diniego, in una condanna successiva, alla concessione del beneficio della sospensione della pena (Cass. pen., Sez. VI, del 23/12/2016, n. 54746).
QUANTE VOLTE PUÒ ESSERE CONCESSA LA SOSPENSIONE DELLA PENA
L’ultimo comma dell’articolo 164 del Codice Penale stabilisce che la pena sospesa può essere accordata per non più di una volta. Tuttavia è ammessa un’eccezione: “il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163”.
La disposizione appena riportata, ammette la possibilità di concedere per una seconda volta la pena sospesa a chi sia già stato condannato con sentenza o decreto penale di condanna con pena sospesa, purché la somma della pena precedente e quella successiva non sia superiore alla soglia (o per meglio dire, alle diverse soglie) prevista all’articolo 163 del Codice Penale.
Facciamo un esempio: Tizio nel 2019 è stato condannato ad un anno di reclusione con la condizionale, nel 2020 commette un ulteriore reato per il quale è stata emessa una sentenza a sei mesi di reclusione; il giudice, in tal caso, può concedere nuovamente il beneficio della pena sospesa. Se la seconda condanna fosse stata a due anni di reclusione, il giudice non avrebbe potuto concedere nuovamente il beneficio, giacché il cumulo totale sarebbe stato superiore a quanto stabilito dalla legge per la concessione della pena sospesa.

PERCHÉ NONOSTANTE LA PENA SOSPESA BISOGNA PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
Come stabilito dall’art 166 cp, gli effetti della pena sospesa si riversano esclusivamente sulla sanzione decisa dal giudice e sulle pene accessorie, mentre le sanzioni amministrative accessorie e le spese processuali non sono ricomprese.
Questo perché, seppur concedendo la pena sospesa, lo Stato ha sostenuto dei costi per l’istituzione di un processo regolarmente svoltosi, che il condannato è tenuto a saldare, persino in caso in cui venga concessa la non menzione della pena e della sospensione condizionale nella fedina penale.
Esiste, tuttavia, un’unica ipotesi in cui il condannato non deve provvedere al pagamento delle spese processuali: quando la sospensione della pena sia stata emanata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, o patteggiamento, ai sensi dell’art. 445 codice di procedura penale.
QUANDO PUÒ ESSERE CONCESSA LA PENA SOSPESA PER IL REATO DI STALKING
Come abbiamo anticipato, in alcuni casi, per beneficiare della pena sospesa, il condannato deve adempiere alcuni obblighi.
Perché venga concessa la sospensione della pena ad un soggetto condannato per i reati di violenza domestica (art. 572 c.p.) o stalking (art. 612 bis c.p.), data la particolare delicatezza del tema, il legislatore ha previsto che la possibilità della pena sospesa, sia subordinata alla partecipazione del reo ad un percorso specifico di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, rieducazione e assistenza a soggetti che abbiano commesso questi reati. Alla stregua di quanto accade per gli altri obblighi di cui all’articolo 165 del Codice Penale, è il giudice a stabilire sia la struttura autorizzata presso la quale il reo dovrà prestare il proprio servizio, sia i termini entro i quali il percorso di recupero dovrà essere sostenuto e completato. Qualora il soggetto condannato non dovesse adempiere a tale obbligo, la pena sospesa sarebbe revocata.
Tale decisione è frutto della promulgazione della legge n.69/19, meglio conosciuta come “Codice Rosso”, la quale ha introdotto norme a tutela delle vittime di violenza.
Come in presenza di tutti casi di pena sospesa, anche nell’ipotesi di condanna per il reato di stalking e di maltrattamenti in famiglia, potrebbe essere concessa anche la non menzione della pena soggetta a sospensione condizionale nella fedina penale, che tuttavia resta visibile nel certificato del casellario giudiziale richiesto dalle forze dell’ordine ovvero dalla Pubblica Amministrazione.
COSA SUCCEDE QUANDO LA PENA SOSPESA È PER UNA SANZIONE PECUNIARIA
L’istituto della pena sospesa può essere concesso anche quando il reo sia stato condannato ad una pena pecuniaria, ex articolo 163 del Codice Penale: “Nel pronunciare sentenza di condanna [..] a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa [..]. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa”.
Come determinato dall’articolo 135 del Codice Penale, al fine di stabilire se sussiste il requisito “oggettivo” per beneficiare della pena sospesa, occorre conguagliare 250 Euro con un giorno di detenzione.
Occorre infine precisare che le pene pecuniarie emesse dal giudice di pace non possono essere soggette a sospensione, come stabilito dall’articolo 60 del D./Lgs. n.274/2000.
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