Al momento stai visualizzando Cos’è il pignoramento del trattamento di fine rapporto

Cos’è il pignoramento del trattamento di fine rapporto

Il pignoramento del trattamento di fine rapporto

Cos’è il pignoramento del trattamento di fine rapporto

Prendiamo il caso di un lavoratore che, rivoltosi all’ex datore di lavoro per la riscossione del TFR dopo il licenziamento, scopra di avere subito il pignoramento del trattamento di fine rapporto.
Questo articolo spiega le condizioni ed i limiti di pignorabilità del TFR.
Il TFR è pignorabile? Se sì, in quale misura e per quali tipologie di debiti contratti dal lavoratore? Inoltre, è possibile subire un pignoramento del TFR dopo aver subito anche il pignoramento del quinto dello stipendio? A tutte queste domande e ad altre ad esse correlate, cercheremo di rispondere.
Il punto di partenza è l’aspetto normativo, che fornisce specifiche indicazioni sia sulla natura del TFR (art. 2120 cod. civ.) che sui limiti del pignoramento del trattamento di fine rapporto (art. 545 cod. proc. civ.).
Il trattamento di fine rapporto è un’indennità che spetta obbligatoriamente ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e del privato, e che viene consegnato una volta terminato il rapporto di lavoro.
Dopo avere descritto sommariamente la funzione del trattamento di fine rapporto e come si arrivi al suo pignoramento, l’articolo si sofferma sui limiti e sulle modalità del pignoramento del trattamento di fine rapporto, che sono diversi, a secondanche questo sia trattenuto dal datore di lavoro o già versato nel conto corrente del lavoratore.

Come qualsiasi altro creditore, anche Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) può procedere al pignoramento del trattamento di fine rapporto per crediti tributari o contributivi, ma con alcune peculiarità.

L’articolo si sofferma infine sulla pignorabilità del TFR durante il pignoramento del quinto dello stipendio o durante la cessione del quinto dello stipendio per far fronte ad un prestito.

Infine vengono analizzate le conseguenze dell’estinzione del TFR, qualora la causa dell’estinzione sia precedente o successiva al pignoramento del trattamento di fine rapporto, in base all’art. 2917 codice civile.

Questi gli argomenti trattati:


PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: COS’È IL TFR?

Il Trattamento di Fine Rapporto (conosciuto come TFR o “liquidazione”) è una somma di denaro che il datore di lavoro consegna al lavoratore subordinato una volta concluso definitivamente il rapporto di lavoro, ad esempio a seguito di dimissioni, di licenziamento o di pensionamento.
In alternativa alla riscossione del TFR dopo il licenziamento (o altra causa di scioglimento del rapporto di lavoro), il lavoratore può chiedere che questo sia versato in un fondo previdenziale e, ad alcune condizioni, può chiederne un anticipo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per le aziende con più di 50 dipendenti, a partire dal decreto legislativo n. 252 del 2005 il TFR è obbligatoriamente devoluto al Fondo di Tesoreria dell’Inps.
Per conoscere l’entità del TFR si fa riferimento, in via generale, alla retribuzione annua divisa per 13,5 tenuto conto degli indici di rivalutazione annui (art. 2120 cod. civ.).


COME SI ARRIVA AL PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Per poter avviare il pignoramento del trattamento di fine rapporto è necessario che il creditore sia munito di un titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.), attraverso il quale sia accertata l’esistenza e la consistenza del credito nei confronti del lavoratore.
Titoli esecutivi sono, ad esempio, una sentenza, un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, oppure titoli di credito come l’assegno, la cambiale, una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Scaduti i termini per il pagamento volontario, si apre il procedimento di riscossione coattiva del pignoramento  “presso terzi” con cui il creditore intima al terzo (il datore di lavoro) di trattenere le somme che sarebbero dovute al lavoratore, e di consegnarle al creditore stesso.


PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: QUANDO IL TFR È PIGNORABILE?

A questo punto, per calarci nell’argomento che ci occupa, bisogna chiedersi se un creditore di un lavoratore dipendente possa ottenere il pignoramento trattamento fine rapporto a lui spettante.
La risposta sulla pignorabilità del TFR è affermativa.
In particolare, il TFR è pignorabile sulla base dell’art. 543 del codice di procedura civile, trattandosi di un bene di proprietà del lavoratore, ma non nella sua disponibilità, in quanto trattenuto dal datore di lavoro.
Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che il pignoramento trattamento fine rapporto è ammesso in quanto si tratta di un credito del lavoratore certo (somme accantonate durante gli anni di lavoro) e liquido (determinato) che il lavoratore matura negli anni in virtù del rapporto di lavoro (Cass. civ, VI sez., ord. n. 19708/2018). Quindi, in sostanza, anche l’accantonamento delle somme di denaro che andranno a costituire il TFR rientra tra le garanzie patrimoniali degli eventuali creditori, nel senso che il pignoramento del trattamento fine rapporto è consentito, ma l’assegnazione (con ordinanza del giudice delle esecuzioni) può avvenire solo in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nel quale è maturato il TFR, perché solo in quel momento le somme costituenti il TFR diventano esigibili.
Occorre precisare che la pignorabilità del TFR si riferisce all’importo accantonato ed alle quote accantonate mensilmente. Non è invece possibile il pignoramento del trattamento di fine rapporto “futuro” non ancora maturato, ossia relativo a mensilità di lavoro non ancora effettuato.


QUALI SONO I LIMITI DEL PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON ANCORA VERSATO

Entro quali limiti è possibile il pignoramento del trattamento fine rapporto?
In un’ottica di tutela del lavoratore dipendente, la normativa ammette il pignoramento del trf nei limiti espressamente indicati all’art. 545 del codice di procedura civile.
Tale norma indica che tutte le somme di denaro dovute dal datore di lavoro a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (come il trf), comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nei seguenti limiti:

  • il TFR è pignorabile per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale. Per un approfondimento sull’obbligo alimentare, si consiglia la lettura di questo articolo;
  • il TFR è pignorabile nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni;
  • il TFR è pignorabile nella misura di un quinto per ogni altro credito.

In questi casi, quindi, il datore di lavoro, rilasciata la dichiarazione di cui all’art. 547 codice di procedura civile ed atteso l’ordine di assegnazione delle somme da parte del Tribunale, potrà versare il TFR al creditore pignorante solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente esecutato.

Inoltre, ai sensi del comma 5 “Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.” Sono quindi possibili simultanei pignoramenti (ad esempio, uno per crediti alimentari ed uno per crediti tributari) purchè limitati alla metà delle somme di denaro spettanti al lavoratore.
Non circoscrivere il pignoramento del TFR ai limiti sopra indicati, ne comporta l’inefficacia, rilevabile d’ufficio.

in che misura è pignorabile il trattamento di fine rapporto?


QUALI SONO I LIMITI DEL PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO GIA’ VERSATO

Nel paragrafo precedente, abbiamo visto che a seguito del pignoramento del trattamento di fine rapporto, il creditore ha diritto alla cessione del quinto del TFR bloccato solamente al termine del rapporto di lavoro tra il debitore ed il suo datore.
Cosa accade invece se il datore di lavoro ha già versato il TFR in un conto corrente bancario o in un libretto postale del dipendente? In tal caso, per ottenere il pignoramento del trattamento di fine rapporto, il creditore si deve rivolgere non al datore di lavoro, ma alla banca dove sono state depositate le somme, in qualità di soggetto “terzo pignorato”. Anche in questo caso il TFR è pignorabile, ma i limiti di pignorabilità del TFR sono diversi.
Una parte della giurisprudenza riteneva il TFR pignorabile interamente, poichè una volta versato nel conto corrente del dipendente, si confonde con il resto del suo patrimonio.
La pignorabilità del TFR al 100% è però stata superata dalla modifica della disciplina sul pignoramento del trattamento di fine rapporto e dello stipendio.
Il decreto legge 83/2015 ha modificato l’art. 545 codice di procedura civile, stabilendo che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.

Pertanto, è possibile schematizzare dicendo che:

  • se il versamento del TFR in banca è precedente al pignoramento del trattamento di fine rapporto, questo è pignorabile per la somma eccedente gli € 18.256,29, ossia il triplo dell’assegno sociale (quantificato per l’anno 2022 in € 6.085,43);
  • se invece il versamento in banca è successivo al pignoramento del trattamento di fine rapporto, questo è pignorabile nel limite del 20% o nella misura indicata dal Tribunale nel caso dei crediti di natura alimentare.


IL PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DA PARTE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Quanto detto in ordine al pignoramento del trattamento di fine rapporto da parte di un creditore privato, vale anche per i debiti nei confronti del fisco, ma con alcune peculiarità.
L’art. 72-ter del dpr n. 602/1973 fissa differenti limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a seconda dell’entità di tali somme:

  • se inferiori a 2.500 euro, il pignoramento dello stipendio e del TFR è possibile nel limite del 10%;
  • se tra 2.500 e 5.000 euro, il pignoramento dello stipendio e del TFR è possibile nel limite di un settimo (14,28%);
  • se superiori a 5.000 euro, si applicano i limiti dell’art. 545 comma 4 cod. proc. civ. e quindi il pignoramento dello stipendio e del TFR è possibile nel limite del 20%


IL PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER CIASCUNA QUOTA. IL PROBLEMA DEL CUMULO DEI PIGNORAMENTI

Oltre al pignoramento del TFR nei limiti sopra esaminati, è possibile pignorare la quota del trattamento di fine rapporto che mensilmente viene accantonata dal datore di lavoro.
La quota del TFR è pignorabile, tuttavia, a condizione che il lavoratore non sia già gravato dalla cessione o dal pignoramento del quinto dello stipendio, per un debito di natura analoga (ad esempio, se si tratta di debiti tutti di natura tributaria), poiché il limite imposto dall’art. 545 cod. proc. civ. non può essere derogato.
I pignoramenti successivi al primo sono soddisfatti “in coda” solo dopo l’estinzione del pignoramento precedente.
Il problema si pone quando i crediti abbiano natura diversa, e cioè sul debitore gravino pignoramenti per crediti alimentari e per crediti di ogni altro tipo (ivi inclusi quelli di natura tributaria) potendo, in questo caso, verificarsi una coesistenza dei pignoramenti, superando la soglia del quinto, purché la somma pignorata non superi la metà delle somme dovute al lavoratore.


PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E CESSIONE DEL QUINTO

Con “cessione del quinto” si intende generalmente una forma particolare di finanziamento, in base al quale il datore di lavoro trattiene una somma, fino alla quinta parte dello stipendio, versandolo alla banca o all’istituto di credito che ha erogato un prestito al lavoratore dipendente.
È consentito stipulare più cessioni del quinto, purchè la somma complessivamente ceduta sia contenuta nel 20% dello stipendio netto.
Oltre a parte dello stipendio, è possibile cedere anche il TFR, peraltro senza il limite del 20%, come stabilito dall’art. 52 comma 2 del DPR 180/1950, al termine del contratto di lavoro.
L’accesso a questa forma di finanziamento è tuttavia limitata, se il lavoratore subisce il pignoramento del trattamento di fine rapporto.
Infatti l’art. 68 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 stabilisce che quando preesiste un sequestro oppure un pignoramento il quinto dello stipendio può essere ceduto solamente per la differenza tra i due quinti dello stipendio netto, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Viceversa, ai sensi del comma 2, “Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta”.
Pertanto, quando è in corso una cessione del quinto il TFR è bloccato: a titolo cautelativo, non è pignorabile, in quanto funge da ulteriore garanzia per l’istituto di credito che ha erogato il finanziamento.

cos’è il pignoramento del trattamento di fine rapporto


IL PIGNORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ESTINTO

Cosa succede al pignoramento del trattamento di fine rapporto se tale credito si estingue?
Poniamo, ad esempio, che un lavoratore dipendente sia debitore rispetto al proprio datore di lavoro. In tal caso, può operare la cd compensazione impropria o atecnica, in base a cui il datore di lavoro può trattenere per sé le somme di danaro che altrimenti sarebbero state dovute a titolo di stipendio e TFR.
Cosa accade se il lavoratore subisce il pignoramento del TFR? L’art. 2917 codice civile stabilisce che “Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione”.
La Cassazione (Sentenza, 21/05/2019, n. 13647) ha chiarito sul punto che ciò che rileva è il tempo del fatto genetico della causa di estinzione del credito (e cioè, nel caso di specie, del credito opposto in compensazione).
Ne deriva che se questo è anteriore al pignoramento, può essere utilmente eccepito ed è opponibile al creditore pignorante.
Al contrario, se la causa di estinzione è maturata dopo il pignoramento del trattamento di fine rapporto, in base all’art. 2917 codice civile il TFR è pignorabile.

 

Lo Studio Legale degli Avv.ti Enrico Berti e Gabriele Toninelli opera in tutta Italia tramite i servizi online, ed in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Lucca e Firenze.
La sede si trova a Pistoia, in Piazza Garibaldi n. 5.
Per richiedere il servizio di assistenza o di consulenza in materia civile, è possibile contattaci all’indirizzo info@btstudiolegale.it oppure compilare il form presente a questo link.


consulenza legale online


Contatti
Consulenza Online