Il contratto di allotment e le locazioni turistiche
Cos’è il contratto di allotment
Tra le principali categorie di “contratti turistici”, ovverosia che hanno per oggetto i servizi per l’ospitalità, vi sono la locazione turistica ed il contratto di allotment.
Nel primo caso, detto anche contratto di affitto turistico, due privati stipulano tra di loro un contratto con cui il locatore concede al turista-conduttore un immobile per un breve periodo di tempo.
Più spesso, il turista si affida alla intermediazione di un operatore turistico, che provvede a metterlo in contatto con la struttura ricettiva. Il contratto di allotment regola i rapporti tra l’intermediario e il gestore della struttura turistica, in base a cui il primo acquista dal secondo, in anticipo, la disponibilità di un certo numero di servizi legati al soggiorno (alloggi, trasporti …) per un periodo determinato ed a un prezzo concordato.
Tra i contratti di allotment si distingue il “contratto vuoto per pieno” ed il “contratto senza garanzia”, di non pacifico inquadramento dogmatico.
La collocazione del contratto di allotment nell’alveo di uno o di un altro contratto tipico, ha riflessi anche in materia penale. In particolare, facendo rientrare il contratto di allotment nello schema del mandato, consegue che l’omesso versamento delle somme incassate dal tour operator al gestore della struttura ricreativa, integra la fattispecie penale dell’appropriazione indebita ex art. 646 codice penale.
In questo articolo parliamo di:
- Cosa sono le locazioni turistiche.
- Qual è la normativa di riferimento per le locazioni turistiche.
- Che cos’è il contratto di allotment.
- Quante tipologie di contratto di allotment esistono.
- Cos’è il contratto di allotment vuoto per pieno.
- Cos’è il contratto di allotment senza garanzia.
- Cos’è il contratto di allotment a vendita libera o free sale hotel.
- Quale valore giuridico riveste il contratto di allotment.
- Quale normativa regola il contratto di allotment e i rapporti fra struttura recettiva e operatore.
- Contratto di allotment e appropriazione indebita
COSA SONO LE LOCAZIONI TURISTICHE.
Le locazioni turistiche sono definite quali “locazioni di immobili concessi per brevi o lunghi periodi, volte a soddisfare esigenze abitative transitorie o per finalità turistiche”.
Se si tratta di locazioni tra privati aventi una durata non eccedente i trenta giorni, la disciplina applicabile è quella prevista dal decreto legge n. 50/2017. Detta normativa pone l’espresso divieto di fornire, in occasione dei contratti di locazione per finalità turistica, qualsiasi tipo di servizi alla persona come, per esempio, pulizie dei locali coinvolti, cambio lenzuola, somministrazione di pasti…
Tuttavia, il decreto legge n. 50/2017 esclude dal novero dei servizi alla persona (come tali vietati) la fornitura della biancheria al momento dell’insediamento dell’ospite-conduttore presso l’immobile locato. Tale servizio, infatti, non si sostanzia in un servizio svolto in corso di permanenza presso la struttura locata e in ordine al quale è chiesta un’ulteriore cifra da pagare, bensì in un servizio svolto in un solo momento (quello di presa del possesso del bene da parte dell’ospite) senza corrispettivi ulteriori al mero prezzo di locazione.
In genere, è possibile anche il subaffitto per uso turistico. Chi conduce in affitto un immobile, può a sua volta cederlo con una locazione turistica, purché conformemente alle norme che regolano la locazione turistica e purché la possibilità del subaffitto per uso turistico sia prevista dal contratto base.
Le agenzie turistiche utilizzano talvolta il contratto di affitto vuoto per pieno, legando la possibilità del subaffitto per uso turistico ad una maggiorazione del canone, a favore del locatore, per i proventi derivanti dalla sub locazioni.
QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE LOCAZIONI TURISTICHE.
La materia delle locazioni turistiche è attratta, in linea generale, nel coacervo delle locazioni di immobili, sicché essa rinviene la propria disciplina:
- negli artt. 1571 e ss. cod. civ.,
- nell’art. 1, comma II, lett. c) della legge n. 431/1998 che disciplina le locazioni degli immobili e il rilascio degli stessi adibiti a uso abitativo,
- nell’art. 53 del Codice del Turismo (d. lgs. n. 79/2011) il quale, circa gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, rimanda alle disposizioni presenti nel codice civile in materia di locazione.
Per quanto attiene al d. lgs. n. 79/2011, per completezza si cita la sentenza n. 80/2012 con la quale la Corte Costituzionale ha demolito l’intero impianto normativo, giacché si sostanzia in una indefinita avocazione allo Stato di funzioni legislative attribuite alla competenza concorrente Stato- Regioni ex art. 117 cost. In ogni caso, nonostante la censura del Giudice delle Leggi, il d. lgs. n. 79/2011 è tutt’oggi pienamente in vigore.
CHE COS’È IL CONTRATTO DI ALLOTMENT.
Il contratto di allotment è un accordo mediante il quale vengono pianificati i pacchetti turistici online, così come quelli comperati tramite un’agenzia di viaggi, con i vari servizi che di volta in volta li compongono.
Pertanto, nella prassi commerciale, si parla di contratto di allotment (che letteralmente significa “assegnazione di un lotto”) per individuare quella formula negoziale volta all’acquisizione della disponibilità di servizi turistici.
Infatti, alla domanda “allotment cos’è” si può rispondere, in maniera generica, che si tratta di uno strumento contrattuale con il quale un operatore (o gestore di servizi telematici laddove di tratti di pacchetti turistici on-line) ottiene dai fornitori di servizi turistici (ad esempio un albergo) la possibilità di riservarsi per un dato periodo di tempo e per un prezzo previamente stabilito, un certo numero di servizi (camere, passaggi aerei o su navi da crociera oppure biglietti). Ciò significa, dunque, che stipulando contratti allotment l’operatore può prenotare in anticipo un certo numero di servizi prescelti, per di più a un prezzo cristallizzato in anticipo.
I contratti di allotment possono essere specifici e stipulati all’occorrenza, oppure essere previsti in più generali accordi-quadro stipulati tra le categorie rappresentative degli intermediari turistici e dai fornitori dei servizi.
Ottenuto il “pacchetto di servizi”, l’operatore può stipulare i relativi contratti con i fruitori finali dei servizi turistici, che siano interessati a usufruirne.
QUANTE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI ALLOTMENT ESISTONO.
I contratti di allotment possono assumere connotazioni differenti, a seconda di come le parti vogliono regolare il rischio di invenduto. Di tal guisa, il contratto di allotment può essere:
- con garanzia: i contratti di allotment con garanzia, detto anche contratto vuoto per pieno, prevede che l’operatore paghi per intero il prezzo dei servizi riservati, a prescindere dalla conferma della effettiva utilizzazione da parte dei turisti-clienti finali;
- senza garanzia: le parti stabiliscono una data di scadenza (cosiddetta release, ossia scadenza) entro la quale l’operatore si impegna a comunicare al fornitore il numero di posto che intende confermare di modo che, il fornitore viene svincolato dall’obbligo di prestare i servizi non confermati;
- a vendita libera: detto anche free sale hotel, le parti non stabiliscono in anticipo il numero di servizi, sicché le condizioni sono fissate in via unilaterale dal solo fornitore.
Per una più esauriente esposizione, è opportuno analizzare i tipi di contratti di allotment singolarmente.
COS’È IL CONTRATTO DI ALLOTMENT VUOTO PER PIENO.
Il contratto vuoto per pieno, cioè il contratto di allotment con garanzia, vincola sia il fornitore che l’operatore turistico all’accordo raggiunto, atteso che il primo è obbligato a fornire il numero di servizi stabilito ed il secondo è obbligato pagare il prezzo concordato, a prescindere dal numero di clienti-turisti che acquistano i singoli servizi.
Emerge quindi, come la formula dell’allotment vuoto per pieno sia, di fatto, quella maggiormente vantaggiosa per il fornitore il quale, una volta stipulato l’accordo con l’intermediario, non deve più preoccuparsi dell’effettivo acquisto da parte di terzi delle camere che esso coinvolge né, tanto meno, di eventuali ribassi di prezzo.
Altro vantaggio consiste nella possibilità di pianificare le entrate e la prestazione dei servizi (ad esempio l’occupazione delle camere di albergo).
A fronte di tali vantaggi, il prezzo di acquisto dei “blocchi” da parte dell’operatore turistico, poiché egli assume tutto il rischio dell’invenduto, è generalmente inferiore rispetto alle altre tipologie di contratti di allotment. L’intermediario può quindi avere un maggiore margine di guadagno.
Lo schema del contratto vuoto per pieno è largamente utilizzato, nella prassi commerciale, fra le strutture recettive e le piattaforme telematiche che operano quali intermediari nella vendita di pacchetti turistici online: le piattaforme che offrono pacchetti turistici on-line acquistano grandi numeri di camere in allotment vuoto per pieno per poi rivenderle ai tour operator, sia on-line che off-line.
Le strutture recettive, attraverso i pacchetti turistici on-line utilizzati dagli operatori, possono allargare l’offerta ad un numero di clienti che altrimenti sarebbero irraggiungibili.
COS’È IL CONTRATTO DI ALLOTMENT SENZA GARANZIA.
Nel contratto di allotment senza garanzia, ovvero con opzione a scadenza, il gestore della struttura turistica mette a disposizione dell’intermediario un certo numero di servizi per un certo tempo, ma a differenza dell’allotment vuoto per pieno, è tenuto a prestarli solamente nella misura in cui le richieste vengono confermate dall’intermediario turistico, entro una certa data di scadenza (detta release), cosicché, ad esempio, le camere non confermate entro la data di release, tornano nella piena disponibilità del gestore della struttura.
Il meccanismo, a seconda dei casi specifici, rientra nello schema dell’opzione oppure della clausola risolutiva.
Nel primo caso ex art. 1331 codice civile “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329”.
Ad esempio, un’agenzia di viaggi concorda con un albergo 50 camere, per il periodo dal primo al 30 giugno, fissando la data di release al 30 aprile. Se al 30 aprile, l’agenzia di viaggi conferma 30 camere, l’albergo torna nella disponibilità delle altre 20 camere, che può cederle ad altri clienti.
Il “prezzo” del contratto di allotment può consistere in una provvigione che il fornitore di servizi concede all’intermediario, calcolata sui servizi prenotati e confermati, oppure un corrispettivo fisso che l’intermediario versa alla struttura ricettiva (il premio dell’opzione), rimanendo libero di determinare il prezzo nei confronti del cliente.
Solitamente il termine fissato per il release viene concordato fra le parti: il fornitore ha interesse a stabilire una data di rilascio più ampia, in modo tale da poter meglio collocare le camere non confermate con il contratto di allotment, mentre l’operatore turistico ha interesse a ottenere una data di consegna più breve, per poter avere più tempo per vendere più prenotazioni possibili.
Il contratto di allotment può prevedere penali a carico dell’intermediario, nel caso in cui servizi inizialmente confermati, vengano successivamente disdetti tra la data di release e quella prevista per l’effettiva erogazione
COS’È IL CONTRATTO DI ALLOTMENT A VENDITA LIBERA O FREE SALE HOTEL.
Il contratto di allotment a vendita libera, detto anche free sale hotel, prevede che la parti non fissino alcun termine per confermare il numero delle camere coinvolte nell’allotment e le condizioni di vendita siano unilateralmente predisposte dal fornitore.
Nel contratto alberghiero in genere, il contratto di allotment a vendita libera si connota per l’ampia discrezionalità della struttura recettizia, la quale può modulare l’operazione a seconda dell’andamento del mercato, senza vincolo alcuno nei riguardi dell’operatore. Nel caso in cui la vendita avvenga per il tramite dell’operatore col quale è stato concluso il free sale hotel, la struttura corrisponde a quest’ultimo una percentuale a titolo di commissione sul prezzo di vendita.
QUALE VALORE GIURIDICO RIVESTE IL CONTRATTO DI ALLOTMENT.
Non vi è nel nostro ordinamento giuridico una disciplina ad hoc disposta per il contratto di allotment. Da un punto di vista tecnico-giuridico, il contratto di allotment viene considerato nei termini di un negozio preparatorio rispetto alla stipula di contratti turistici di prestazione di servizi, ma l’inquadramento varia a seconda che si tratti di contratto vuoto per pieno, di contratto di allotment senza garanzia, oppure di free sale hotel.
Infatti, il contratto di allotment senza garanzia viene qualificato alla stregua della proposta irrevocabile in favore dell’operatore, giacché ad esso viene riconosciuto una specie di diritto di opzione in vista della conclusione di un numero predeterminato di contratti turistici stipulati con il terzo utente finale.
Il contratto di allotment vuoto per pieno, invece, rappresenta un contratto atipico ex art. 1322 cod. civ. il cui oggetto è rappresentato dalla cessione in via anticipata del diritto di fruire determinati servizi in capo all’operatore.
Infine, il contratto di allotment free sale si configura quale appalto di servizi ex art. 1677 codice civile, nell’ambito del quale l’intermediario gestisce la vendita dei servizi in virtù di un mandato ricevuto dal fornitore ex art. 1703 codice civile, con diritto di ricevere una commissione sul prezzo di vendita ricavato dalla collocazione sul mercato dei contratti turistici.
Per parte della giurisprudenza, il contratto di allotment si può scindere in due rapporti tra loro indipendenti: il primo, tra il tour operator e il gestore dei servizi turistici; il secondo, tra il tour operator ed i fruitori dei servizi turistici.
QUALE NORMATIVA REGOLA IL CONTRATTO DI ALLOTMENT E I RAPPORTI FRA STRUTTURA RECETTIVA E OPERATORE.
Al di là dell’inquadramento giuridico esposto al paragrafo precedente, che riconduce il contratto di allotment alle varie figure giuridiche previste dal codice civile a seconda della tipologia considerata, solitamente la prassi dei contratti turistici e dei rapporti fra strutture recettizie e operatori fa riferimento al Codice di Comportamento concordato fra ECTAA (European Community Travel Agencies) e HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafes in Europe) il cui art. 21, infatti afferma che “ove applicabile, i contratti di allotment sono soggetti alle condizioni del presente Codice di Comportamento.
Clausole specifiche possono essere pattuite tra l’agente di viaggio e l’albergo. Tali contratti, nei quali un numero di camere è lasciato a disposizione dell’agenzia, devono contenere specificatamente tutti i dettagli rilevanti, quali:
- i periodi di prenotazione,
- il numero di camere messe a disposizione per ogni periodo del contratto,
- tariffe, sconti, commissioni,
- condizioni particolari,
- clausole finanziarie, pagamento, valuta, forma di pagamento, scadenze ed eventuale deposito cauzionale,
- limiti di tempo per le rooming-list”.
CONTRATTO DI ALLOTMENT E APPROPRIAZIONE INDEBITA
Il reato di appropriazione indebita è disciplinato dall’art. 646 del codice penale e punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000, chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia il possesso.
Poniamo il caso che il tour operator, oltre alla ricezione e gestione della prenotazione del turista, venga incaricato, all’interno del contratto di allotment, anche dell’incasso del corrispettivo dovuto. In tal caso, le somme vengono percepite per conto del proprietario, previa detrazione della commissione di gestione delle camere nel periodo assegnato.
Orbene, secondo la giurisprudenza, commette il reato sopra descritto l’intermediario che non versi al titolare della struttura ricettiva l’importo incassato dal turista, al netto del proprio compenso.
In particolare, secondo la Suprema Corte (Sentenza, 19/09/2018, n. 44244) “integra il reato di appropriazione indebita la condotta del “tour operator” che, avendo concluso con il proprietario di strutture ricettive un contratto atipico di “allotment” – con cui gli è stato conferito il mandato di gestire i rapporti con clienti, incassare il corrispettivo dei servizi forniti e trasferirlo alla proprietà, detraendo la commissione pattuita – trattenga per intero le somme riscosse.”
Diverso invece il caso del contratto di allotment vuoto per pieno, ove il mancato pagamento del corrispettivo dell’operatore turistico al gestore della struttura, integra solamente un inadempimento contrattuale, poiché il tour operator è tenuto a versare le somme pattuite al gestore della struttura indipendentemente dal rapporto con i fruitori dei servizi turistici.
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