coronavirus e contratti commerciali

Coronavirus e contratti commerciali

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Coronavirus e contratti commerciali: inadempimento contrattuale.

Il coronavirus che ha colpito e sta colpendo il nostro Paese in queste settimane ed i provvedimenti governativi adottati per contrastare la pandemia, hanno paralizzato l’attività produttiva di ampie fasce del settore privato e pubblico.

Coronavirus e contratti commerciali: tra le conseguenze immediate del blocco delle attività produttive, vi è la difficoltà degli imprenditori a garantire il corretto adempimento proprio dei contratti commerciali assunti con clienti e fornitori.

Al netto delle disposizioni contenute nei decreti d’urgenza, che qui non affrontiamo, in linea di massima l’epidemia di coronavirus può influire sui contratti commerciali su due piani diversi.

In primo luogo sul piano delle singole clausole dei contratti commerciali, senza necessità di travolgere il complessivo rapporto. Un contratto commerciale può essere estremamente complesso e prevedere vari tipi di prestazione che le parti si impegnano a garantire. L’emergenza sanitaria può avere reso difficile o impossibile garantire solo alcuni degli obblighi previsti dal contratto. In questo caso non è necessario travolgere l’intero rapporto, potendo distinguere tra obbligazioni che possono essere adempiute da quelle che non possono esserlo. Si pensi ad esempio, alla ditta che vende forniture per computer (hardware e software) ed offre un servizio di assistenza “da remoto”. Anche qualora fosse impossibilitata a effettuare la consegna del materiale hardware, potrebbe restare impregiudicato il servizio di assistenza da remoto.
In secondo luogo, la situazione eccezionale può incidere sull’intero rapporto contrattuale. Talvolta, l’impossibilità di adempiere ad un obbligo previsto dal contratto determina il venir meno della ragione del contratto stesso. In assenza di quella prestazione, perde di senso l’intero rapporto contrattuale.
Pertanto in questo articolo parliamo di:

IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE

La norma da cui partire è l’art. 1256 codice civile, che affronta il caso in cui la prestazione prevista dal contratto diventi impossibile, per causa non imputabile al soggetto obbligato.

REQUISITI E IMPOSSIBILITÀ

Impossibile è quella prestazione che non può essere adempiuta, in modo assoluto e oggettivo. Si parla di impossibilità assoluta quando sarebbe vano ogni sforzo posto in essere per cercare di garantire comunque l’adempimento. Si parla invece di impossibilità oggettiva quando questa non è legata alle condizioni soggettive del contraente, ma qualsiasi altro soggetto al suo posto, sarebbe impossibilitato ad adempiere.
La impossibilità deve essere non imputabile: la causa non deve dipendere dalla volontà o da un comportamento dello stesso soggetto obbligato. Si pensi al caso del trasportatore che per errore distrugge il proprio mezzo e quindi è impossibilitato a garantire le consegne: in questo caso la prestazione è sì divenuta impossibile, ma per colpa dello stesso soggetto obbligato, che pertanto non può avvalersi dell’art. 1256 codice civile.
Al contrario, nella situazione emergenziale derivante dalla pandemia, l’impossibilità deriva dal cosiddetto “factum principis” cioè da ordini e divieti dell’autorità amministrativa, (cioè i d.p.c.m. del 11 e 22 marzo 2020) limitativi financo della libertà personale, che incidono sull’esecuzione della prestazione contrattuale. Il factum principis non è però invocabile dalle attività indicate nell’allegato A del d.p.c.m. 22 marzo 2020 alle quali non si applica la legislazione d’emergenza e che, salvo l’adozione di misure di sicurezza, possono continuare la propria attività.
Esiste per questi soggetti una causa di impossibilità non imputabile? L’assoluta novità del contesto non permette di offrire risposte sicure. Tuttavia, pare verosimile affermare che, a prescindere dagli interventi normativi e dei relativi obblighi, la stessa situazione di fatto (cioè l’emergenza sanitaria) richieda alle aziende spese e limitazioni opportune (quando non addirittura doverose) per ridurre il rischio di contagio e per tutelare la salute dei propri dipendenti. Si pensi ad esempio, ai costi della sanificazione degli ambienti, al turn-over dei dipendenti in modo da minimizzarne gli “assembramenti”, alla riorganizzazione degli spazi per garantire la distanza di sicurezza dei collaboratori. Le aziende sono costrette dall’emergenza sanitaria di per sé, al di là degli obblighi della normativa d’urgenza, ad adottare queste misure. E tutto questo ha un costo (sia in termini di spese vive, sia in termini di ridotta produttività) non preventivabile né pianificabile, che può essere molto elevato, oppure addirittura impossibile da sostenere.
Pertanto non pare azzardato affermare che, in linea di massima e con le distinzioni da affrontare caso per caso, anche per le aziende indicate nell’allegato A l’emergenza sanitaria possa determinare l’impossibilità oggettiva e assoluta di far fronte agli obblighi assunti contrattualmente. O almeno possa essere addotta a fondamento della “eccessiva onerosità” della prestazione, di cui parliamo nei paragrafi successivi
La prestazione deve poi “diventare” impossibile. Questo vuol dire che la impossibilità deve essere sopravvenuta, cioè che non doveva essere ragionevolmente prevedibile nel momento in cui le parti hanno stipulato il contratto. Pertanto, nella situazione derivante dall’emergenza coronavirus, si può parlare di impossibilità ai sensi dell’art. 1256 codice civile solamente per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dei d.p.c.m. del 11 e 22 marzo 2020. Al contrario, per gli obblighi assunti successivamente non si può parlare di impossibilità “sopravvenuta”.

IMPOSSIBILITA’: EFFETTI SUI CONTRATTI

La situazione di fatto e la normativa d’urgenza potrebbero rendere impossibile la prestazione contrattuale in modi diversi: totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente.
In linea di massima, l’impossibilità sopravvenuta ha tre effetti: estingue l’obbligazione, risolve il contratto ed esonera dalla responsabilità per l’inadempimento o per il tardivo adempimento.
Ai sensi dell’art. 1256 codice civile la prestazione che diventa definitivamente impossibile si estingue, cioè viene meno l’obbligo a carico della parte contrattuale. Ex art. 1463 codice civile, nei contratti con prestazioni corrispettive (vedi paragrafo successivo), la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità dell’intera prestazione non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.
Ad esempio, in tema di rapporto di lavoro, il datore è esonerato dall’obbligo di assunzione, se l’impossibilità deriva dal sopravvenire di un evento, che oggettivamente ed assolutamente impedisca l’esecuzione della prestazione. È il caso del “factum principis”, ma lo stesso si può dire per la cessazione dell’attività aziendale o per la perdita della disponibilità della struttura aziendale. Non così invece per mere difficoltà finanziarie o produttive, anche se conseguenti ad una situazione accertata di crisi aziendale.
Altra conseguenza della impossibilità sopravvenuta non imputabile va ricercata sotto il profilo del risarcimento del danno: ai sensi dell’art. 1218 codice civile, il debitore non è tenuto al risarcimento per non avere tempestivamente adempiuto al contratto. Viceversa, se l’impossibilità è imputabile al debitore, l’obbligazione di adempimento si converte in quella di risarcimento e se costituisce l’oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, da luogo altresì alla risoluzione per inadempimento.
È poi possibile che la situazione di fatto e la normativa d’urgenza incidano solo parzialmente sulla prestazione contrattuale. Pensiamo ad esempio a chi offre un servizio di consegna di merci di vario genere: potrebbe garantire la consegna di alimenti e bevande, ma non di abiti e calzature reperibili solamente presso negozi fisici, la cui attività è sospesa per decreto. Si parla in questo caso di prestazione parzialmente impossibile. L’art. 1258 codice civile dice che il debitore si libera dall’intera obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.
Ai sensi dell’art. 1464 l’altra parte, se conserva comunque un interesse ad una prestazione parziale (cioè per quella parte che rimane possibile), può chiedere la riduzione della contro-prestazione dovuta. In caso contrario, può recedere dal contratto.
Se invece la prestazione diventa temporaneamente impossibile, l’obbligo non viene meno e il soggetto deve adempiere al contratto non appena viene meno la causa della impossibilità. Nel nostro caso, questo avviene quando i provvedimenti amministrativi limitativi dell’attività produttiva di aziende e professionisti perdono efficacia.
Tuttavia, anche la impossibilità temporanea determina la radicale estinzione, se perdura sin quando il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione, oppure il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla. Cioè il debitore, cessata l’impossibilità temporanea della prestazione, deve comunque adempiere, indipendentemente da un suo eventuale interesse economico, che può far valere eventualmente attraverso sotto il profilo della eccessiva onerosità sopravvenuta. È liberato solo se il creditore assume di non avere più interesse all’adempimento, oppure se il tempo trascorso dalla scadenza contrattuale è tale da non poter fare ragionevolmente prevedere che il creditore conservi interesse.

IMPOSSIBILITA’ E MORA DEL DEBITORE /DEL CREDITORE

Caso particolare è quello del debitore in mora: ai sensi dell’art. 1221 codice civile. Questi non è liberato dall’adempimento della prestazione, se questa diventa impossibile anche per causa a lui non imputabile. In altre parole, se una parte contrattuale ritarda nell’adempimento del contratto già da prima e a prescindere della causa che rende impossibile la prestazione, non può avvalersi dell’art. 1256 codice civile e deve risarcire il danno che l’altra parte patisce in conseguenza del mancato adempimento (parziale o totale) o del ritardo.
Ai sensi dell’art. 1219 codice civile, il debitore è costituito in mora mediante intimazione scritta. Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Specularmente, il codice prevede anche l’ipotesi (assai) meno frequente della mora del creditore. Ai sensi dell’art. 1206 codice civile, il creditore è in mora quando senza motivo legittimo, rifiuta il pagamento o non permette al debitore di adempiere. La costituzione in mora, nelle forme degli artt. 1208 e 1217 codice civile, pone a carico del creditore il rischio che la prestazione del debitore diventi impossibile per causa non imputabile. Se cioè la prestazione diventa impossibile dopo che il creditore è stato messo in mora, questi non può chiedere il risarcimento del danno per il mancato adempimento o per il ritardo, ma al contrario deve risarcire l’altra parte e sostenere le spese per la custodia e la cura della cosa dovuta.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA

La risoluzione del contratto è un istituto giuridico che scioglie il vincolo contrattuale a causa di circostanze sopravvenute, cioè che non esistevano al momento della stipula del contratto, né erano ragionevolmente prevedibili.
Tra queste circostanze vi è la impossibilità della prestazione, che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti e per la quale una parte, a fronte del mancato adempimento dell’altra, può mantenere in vita il rapporto chiedendo la riduzione della contro-prestazione oppure chiedere la risoluzione del contratto.
Inoltre ai sensi dell’art. 1467 codice civile, nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina citata si applica ai contratti bilaterali “a prestazioni corrispettive” ed a esecuzione “continuata”, “periodica” o “differita”.
Si parla di contratto bilaterale a prestazioni corrispettive quando queste sono strettamente correlate, talché una costituisce il corrispettivo dell’altra, ad esempio nelle compravendite di beni o servizi. L’equilibro (il cd “sinallagma”) tra prestazione e corrispettivo è rotto quando, a causa di eventi imprevedibili, una prestazione diventa “eccessivamente” sconveniente per la parte.
Al contrario, l’art. 1467 non si applica né ai contratti “plurilaterali” o a struttura associativa, nei quali la comunanza dello scopo e degli interessi determina anche la comunanza del rischio e pertanto l’evento imprevedibile non determina uno squilibrio del contratto, né ai contratti “unilaterali” con obbligazioni a carico di una sola parte, nei quali lo squilibrio è “voluto” e la parte obbligata può chiedere solamente una riduzione della sua prestazione oppure una modificazione delle modalità di esecuzione, ai sensi dell’art. 1468 codice civile.
Si parla di esecuzione “continuata” quando gli effetti si prolungano nel tempo senza soluzione di continuità, ad esempio in un contratto di locazione; “periodica” quando vi sono più prestazioni ripetute nel tempo, ad esempio un contratto di fornitura di riviste mensili e “differita” quando le parti hanno interesse che la prestazione sia eseguita solo a partire da un certo momento, successivo a quello della conclusione del contratto. Sono pertanto esclusi i contratti ad esecuzione “immediata”, poiché come vedremo, tra la conclusione del contratto e l’inizio della prestazione deve inserirsi un evento straordinario ed imprevedibile.

IL REQUISITO DELL’EVENTO STRAORDINARIO ED IMPREVEDIBILE

Primo requisito è l’esistenza di un avvenimento esterno al contratto, straordinario, imprevedibile, indipendente dalla colpa del debitore e successivo alla conclusione del contratto. Si tratta di quello che comunemente viene chiamata la causa di “forza maggiore”.
La straordinarietà viene valutata su un piano oggettivo, in base all’utilizzo di criteri (frequenza, dimensioni, intensità) suscettibili di misurazione.
Al contrario, la imprevedibilità è valutata sul piano soggettivo, cioè con riferimento alle capacità del contraente di conoscere o prevedere l’evento
L’evento deve essere poi non imputabile al soggetto obbligato.
Calando questi requisiti nel caso dell’emergenza coronavirus, valgono qui le stesse considerazioni svolte nei paragrafi precedenti in tema di impossibilità sopravvenuta, sia con riferimento al “factum principis” dei decreti Covid del 10 e 22 marzo, sia con riferimento alla situazione di fatto della pandemia che costringe le aziende a sforzi economici (e non) straordinari per continuare la propria attività dovendo garantire la incolumità fisica dei dipendenti.
La prestazione deve “diventare” eccessivamente onerosa, pertanto l’evento deve verificarsi successivamente alla conclusione del contratto (con il consenso delle parti) ma prima che le prestazioni siano state completamente eseguite.
Ad esempio, nelle compravendite, la causa di scioglimento è invocabile solamente per quelle ad “efficacia obbligatoria” (dove cioè per l’effetto traslativo non basta il consenso, occorrendo un ulteriore fatto, come la specificazione, per la vendita di cose indicate solo nel genere) e non per quelle con efficacia reale immediata (ancorché sia stato pattuito il differimento della consegna della cosa venduta).
Nella situazione derivante dall’”emergenza coronavirus”, si può parlare di “sopravvenienza” dell’evento straordinario ed imprevedibile solamente per i contratti conclusi, al più tardi, prima dell’entrata in vigore dei d.p.c.m. del 11 e 22 marzo 2020.
Lo scioglimento del contratto non può essere richiesto se l’evento occorre successivamente alla messa in mora del debitore: l’art. 1221 c.c. viene interpretato “a fortiori” nel senso di porre a carico del debitore moroso non solo il rischio per la impossibilità sopravvenuta, ma anche la situazione meno grave della eccessiva onerosità sopravvenuta.

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: IL REQUISITO DELL’ECCESSIVA ONEROSITÀ

L’evento straordinario e imprevedibile si ripercuote nel contratto rendendo la prestazione eccessivamente onerosa per la parte obbligata, nel senso che si crea uno squilibrio eccessivo tra l’utilità della prestazione e della contro-prestazione. Lo squilibrio deve essere oggettivo, al netto delle difficoltà soggettive della parte obbligata.
La prestazione deve diventare eccessivamente onerosa proprio a causa di quello specifico evento esterno: vi deve essere quindi un nesso causale che non deve essere alterato da un comportamento del debitore.
Normalmente, nei contratti “sinallagmatici” ciascuna parte assume il normale rischio (detto “alea”) del verificarsi di eventi che alterano il valore economico delle rispettive prestazioni e rendono il contratto meno vantaggioso o addirittura svantaggioso (ad esempio le fluttuazioni del valore di mercato degli immobili, la svalutazione della moneta …). Ai sensi del comma 2 la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto.
Tuttavia le parti possono stipulare contratti c.d. “aleatori” che prevedono un rischio eccezionale: una delle prestazioni deve eseguirsi al verificarsi di un evento incerto e pertanto una parte corre il rischio di dover eseguire la propria prestazione senza ottenerne il corrispettivo. Per i contratti aleatori l’eccessiva onerosità sopravvenuta non determina lo scioglimento del vincolo, poiché rientra nel rischio “straordinario” che le parti hanno volutamente assunto (art. 1469 codice civile).
È poi possibile che un contratto contenga una clausola finalizzata a rimediare gli squilibri tra le prestazioni intervenuti dopo la stipulazione e durante l’esecuzione (clausola di revisione prezzi, clausola oro ecc..) proprio per evitare l’applicazione dell’art. 1467 codice civile. Tuttavia, quando l’evento imprevisto è talmente grave ed eccezionale tale da vanificare queste clausole, la giurisprudenza ammette comunque il ricorso allo scioglimento del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
L’art. 1467 non è invocabile dalla parte che abbia già eseguito la propria prestazione: l’eccessiva onerosità sopravvenuta deve riguardare la prestazione ancora da compiere (ad esempio nella vendita dei frutti o di cose future).

ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: EFFETTI

Come ci si deve comportare nel caso in cui a causa dell’emergenza covid19 la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa?
Mentre la impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 codice civile opera “di diritto” senza che occorra null’altro, la eccessiva onerosità risolve il contratto solo con la sentenza di un giudice, adito dalla parte “svantaggiata”.
Occorre tuttavia distinguere: nei contratti a prestazione differita la risoluzione travolge l’intero contratto “retroattivamente” e pertanto nessuna prestazione è dovuta. Al contrario, nei contratti a prestazione periodica e continuativa, la risoluzione non si estende a quella parte di prestazione già effettuata prima dell’evento straordinario ed imprevedibile, per la quale è comunque dovuto il corrispettivo.
Si sottolinea come il debitore deve avere cura di chiedere la risoluzione giudiziale prima di essere messo in mora. Infatti, se il primo ad attivarsi è il creditore, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, il debitore non può eccepire l’eccessiva onerosità.
Occorre fare attenzione anche al fatto che la sentenza di risoluzione è costitutiva. Pertanto il debitore deve richiedere un provvedimento ex art. 700 c.p.c. di sospensione dell’esecuzione, altrimenti è costretto ad adempiere all’obbligo anche nelle more del giudizio di risoluzione, salvo poi, alla luce della sentenza, ottenere la restituzione della prestazione (ma non il risarcimento del danno per avere dovuto eseguire la prestazione in condizioni particolarmente onerose)
L’altra parte può evitare lo scioglimento del vincolo (art. 1467 comma 3), offrendo di modificare le condizioni del contratto, in modo tale da “alleggerire” la prestazione della controparte, ristabilendo il sinallagma, cioè l’equilibrio tra le parti. L’offerta di riduzione è espressa tramite un atto unilaterale e recettizio.

 

ATTENZIONE

Il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 ha introdotto all’art. 65 un credito di imposta per botteghe e negozi: ” Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività’ d’impresa e’ riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2. Il credito d’imposta non si applica alle attività’ di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed e’ utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SULLA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE

Si segnala una recente ordinanza del Tribunale di Roma, la numero 29683 del 27.08.2020, la quale ha (parzialmente) accolto la domanda di un conduttore di un fondo ad uso commerciale, che chiedeva la riduzione del canone di affitto, a causa dei mancati guadagni derivati dalla sospensione forzata dell’attività.
In particolare, il Giudice ha stabilito una riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di marzo e aprile 2020 (e cioè il periodo coincidente con il lockdown) ed una riduzione del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, durante i quali l’affluenza dei clienti (si tratta di una società nel campo della ristorazione) è comunque limitata dall’adozione delle misure anti-covid19.
Il Giudice ha inoltre disposto la sospensione della garanzia fideiussoria fino a 30.000 euro.

CONCLUSIONI

Non si può, quindi, determinare a priori se l’evento epidemico, che stiamo vivendo, possa legittimamente configurare un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità delle obbligazioni assunte nei contratti commerciali. E’ necessaria un’analisi particolareggiata di ogni singolo caso, sia sul piano contrattuale che delle circostanze concrete verificatesi. Lo Studio Legali Berti e Toninelli offre il proprio supporto in ambito civile anche in materia di contratti commerciali, tra aziende e persone fisiche, tra persone fisiche.

Per una consulenza in un caso concreto, lo Studio Legale Berti e Toninelli è sito in Pistoia, Piazza Garibaldi, 5. Offriamo assistenza e consulenza in tutta Italia, in particolare presso i Tribunali di Pistoia, Prato, Firenze e Lucca. Per contattarci, potete utilizzare questo link: https://www.btstudiolegale.it/contatti/