Breve guida alle estradizioni
Come sono disciplinate le estradizioni
Che cosa si intende quando si parla di estradizioni? Come funzionano le estradizioni e quali sono le limitazioni che incontra l’applicazione dell’istituto? Quali sono gli Stati senza estradizione?
Nei paragrafi che seguono ci addentreremo nella trattazione dell’istituto e dell’intero processo che viene messo in atto quando si parla di estradizioni: dalla richiesta agli obblighi gravanti sugli Stati sino all’effettiva consegna.
In questo articolo, gli argomenti affrontati sono:
- Cosa sono le estradizioni
- Qual è la differenza tra estradizioni passive ed estradizioni attive
- Dove sono regolate le estradizioni
- Quali sono gli stati senza estradizione
- Quali sono i limiti delle estradizioni
- Quali principi regolano il procedimento per le estradizioni
- Qual è il procedimento previsto per le estradizioni attive
- Qual è il procedimento previsto per le estradizioni passive
- Come si svolge la fase amministrativa per le estradizioni passive
- Come si svolge la fase giudiziale delle estradizioni passive
- Estradizioni: quali sono i criteri di decisione della corte d’appello
- Quando e come avviene la consegna dei soggetti per i quali sono state accordate le estradizioni
- Cosa cambia per le estradizioni di cittadini italiani
- Le estradizioni tra stati terzi e il problema del transito
- Estradizioni: cosa sono l’estensione dell’estradizione e la ri-estradizione
COSA SONO LE ESTRADIZIONI
L’estradizione è un istituto basato sulla cooperazione tra Stati, il cui obiettivo, come stabilito dal primo comma dell’articolo 697 del Codice di Procedura Penale, è volto alla “[..] consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale [..]”.
Le estradizioni rispondono a motivi di giustizia e le richieste possono essere avanzate per procedere penalmente nei confronti del soggetto catturato in un Paese terzo, ovvero per dare esecuzione ad una sentenza definitiva di condanna: si parla di estradizione processuale nel primo caso ed estrazione esecutiva nella seconda ipotesi.
QUAL È LA DIFFERENZA TRA ESTRADIZIONI PASSIVE ED ESTRADIZIONI ATTIVE
Le estradizioni si distinguono in attive e passive, a seconda di chi sia lo Stato richiedente.
Si parla di estradizioni attive (artt. 720 e seguenti codice di procedura penale) quando è l’Italia ad avanzare domanda ad uno Stato con il quale ha concluso accordi di collaborazione affinché, per motivi di giustizia, una persona presente su territorio straniero venga tradotta in Italia, per essere sottoposta a giudizio ovvero all’esecuzione della pena.
Le estradizioni passive (art. 697 e seguenti codice di procedura penale), al contrario, sono quelle richieste all’Italia dallo Stato straniero, affinché un cittadino presente su territorio italiano possa essere processato ovvero possa eseguire la condanna emessa dall’organo giudicante. Le estradizioni passive, affinché possano essere concesse, richiedono un provvedimento dell’autorità giudiziaria (la Corte d’Appello), chiamata ad esprimersi dopo un’attenta valutazione circa l’osservanza delle norme poste a garanzia dei diritti dell’estradando.
Infatti, lo Stato richiedente deve garantire talune condizioni, rispondenti a motivi di giustizia, tra cui il divieto di sottoporre il soggetto estradato a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore e diverso a quello per il quale è stata concessa l’estradizione.
DOVE SONO REGOLATE LE ESTRADIZIONI
L’istituto dell’estradizione trova ampia disciplina all’interno del quadro normativo italiano. Le estradizioni sono regolate dagli articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale e dall’articolo 13 c.p. che ne delinea i limiti sostanziali: “non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L’estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.
Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali”. Le estradizioni sono previste anche negli articoli 10 e 26 della Costituzione, che ne riconoscono l’applicabilità soltanto “[..] ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”, fermo restando il divieto delle estradizioni per reati politici.
QUALI SONO GLI STATI SENZA ESTRADIZIONE
L’estradizione è un processo a cui spesso l’Italia ha fatto ricorso, ma non tutti i Paesi hanno ratificato accordi di collaborazione; ad oggi, gli Stati senza estradizione, cioè quelli che non hanno raggiunto con l’Italia alcun accordo di cooperazione, sono: Belize, Cambogia, Emirati Arabi Uniti, Jamaica, Isole Seychelles, Madagascar, Nepal, Stato federale della Grande Malesia, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Namibia.
QUALI SONO I LIMITI DELLE ESTRADIZIONI
Sono due i principali limiti che ostano alla concessione delle estradizioni, entrambi disciplinati dall’articolo 698 c.p.p.
Il primo comma, oltre a prevedere l’impossibilità di estradizioni per reati politici, si pone a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo: “Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”.
Il secondo comma disciplina tutte quelle ipotesi in cui il reato per il quale si procede sia punito con la pena di morte: “Se il fatto per il quale è domandata l’estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte [..]”.
QUALI PRINCIPI REGOLANO IL PROCEDIMENTO PER LE ESTRADIZIONI
L’estradizione è un istituto retto da motivi di giustizia, il cui procedimento è basato su tre fondamentali principi.
Il secondo comma dell’articolo 13 c.p. sancisce il principio della doppia incriminazione: “L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera”. Il fatto per il quale il soggetto delle estradizioni è imputato ovvero condannato con sentenza passata in giudicato deve, dunque, costituire reato sia per l’ordinamento dello Stato richiedente che per l’ordinamento italiano.
Il principio di specialità, esplicitamente previsto dagli articoli 699 e 721 c.p.p., stabilisce che le estradizioni non possono essere concesse se lo Stato richiedente intende procedere per fatti commessi anteriormente o diversi da quelli per cui l’estradizione è stata richiesta, e specularmente le estradizioni non possono essere richieste “ per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa”. Il principio di specialità può essere derogato se vi è il consenso dell’estradando, oppure, nel caso dell’estradizione attiva, lo Stato richiesto acconsente. In questo caso le estradizioni possono essere estese ad altri fatti diversi commessi anteriormente alla già avvenuta consegna del soggetto (art. 710 c.p.p.).
Infine, non meno importante è il principio del ne bis in idem: un individuo non può essere sottoposto a giudizio per il medesimo reato più di una volta.
QUAL È IL PROCEDIMENTO PREVISTO PER LE ESTRADIZIONI ATTIVE
Il procedimento previsto per le estradizioni attive è disciplinato dagli articoli 720 e ss. c.p.p.
Il titolare del procedimento di estrazione è il Ministro della Giustizia.
Le estradizioni attive possono essere promosse altresì dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello del luogo in cui deve essere celebrato il processo a carico del soggetto per cui è stata richiesta l’estradizione, ovvero debba essere eseguita la condanna.
I documenti necessari alle richieste di estradizioni vengono inoltrati al Ministro della Giustizia, il quale conserva la facoltà di presentare la domanda o meno, o di differirne la presentazione:
- se c’è il rischio di “compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato” come stabilito dal comma 3 dell’articolo 720 c.p.p.;
- se intende accettare o meno le condizioni che lo Stato richiesto impone circa la concessione, che non possono contrastare con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.
QUAL È IL PROCEDIMENTO PREVISTO PER LE ESTRADIZIONI PASSIVE
Nelle estradizioni passive, all’l’Italia viene richiesto di consegnare una persona ad uno Stato straniero, per sottoporlo ad un procedimento penale o per eseguire una condanna già comminata.
Il procedimento volto alla concessione delle estradizioni passive si compone di tre fasi: una prima fase amministrativa, una seconda fase giudiziale ed infine una terza fase, nuovamente di natura amministrativa.
In caso di sentenza favorevole della Corte d’Appello, la decisione ultima e definitiva sulla concessione delle estradizioni rimane al Ministero della Giustizia.
COME SI SVOLGE LA FASE AMMINISTRATIVA PER LE ESTRADIZIONI PASSIVE
La fase amministrativa si apre quando la domanda di estradizione viene consegnata al Ministro della Giustizia. A pena di rigetto, deve contenere i documenti previsti dall’art. 700 c.p.p..
Se il Ministro ritiene di non acconsentire alla domanda, lo comunica allo Stato estero ed all’autorità giudiziaria.
Se invece ritiene di accogliere la domanda, la fase giudiziale, alla quale può partecipare lo Stato straniero “facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana”, si svolge avanti alla Corte d’Appello (art. 701 c.p.p.).
COME SI SVOLGE LA FASE GIUDIZIALE DELLE ESTRADIZIONI PASSIVE
Il Procuratore Generale dispone la comparazione del soggetto del procedimento, necessariamente assistito da un avvocato difensore (di fiducia o nominato d’ufficio all’uopo), al fine di interrogarlo ed accogliere l’eventuale consenso alla pratica di estradizione.
Il Procuratore Generale, richiesta la eventuale documentazione integrativa, presenta la requisitoria entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta. L’avviso di deposito della requisitoria è notificato alla persona della quale è richiesta l’estradizione, al suo difensore e all’eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie
Scaduto il termine di trenta giorni, il Presidente della Corte d’Appello fissa con decreto l’udienza per la decisione.
All’udienza vengono sentiti il pubblico ministero, il difensore e, se comparsi, la persona della quale è richiesta l’estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
All’esito, la Corte d’Appello, ex comma secondo dell’articolo 704 c.p.p., “decide con sentenza [..] sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari [..]”.
In caso di sentenza favorevole all’estradizione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale, il Ministro della Giustizia deve esprimere parere circa la decisione assunta ex primo comma dell’articolo 708 c.p.p., pena la libertà del soggetto interessato; qualora il Ministro esprimesse parere positivo, il soggetto interessato sarà consegnato allo Stato richiedente, sempre che questo non rientri tra gli Stati senza estradizione.
Come stabilito dall’articolo 706 c.p.p., le sentenze della Corte d’Appello sulle estradizioni possono essere impugnate mediante ricorso per Cassazione, il quale può essere promosso dell’interessato, del difensore, dal Procurato Generale ovvero dal rappresentante dello Stato richiedente.
ESTRADIZIONI: QUALI SONO I CRITERI DI DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO
La domanda viene accolta in base alla convenzione per l’estradizione. In mancanza, la Corte d’Appello si pronuncia in senso favorevole se:
- “sussistono gravi indizi di colpevolezza
- ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato” (art. 705 comma 1 c.p.p.). Il primo comma si pone a tutela del principio del ne bis in idem secondo cui un soggetto non può subire due procedimenti per la medesima accusa di reato.
Viceversa, le estradizioni non possono essere concesse per i motivi di giustizia, indicati all’art. 705 comma 2 c.p.p.:
- “a) se, per il reato per il quale l’estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
- b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l’estradizione contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
- c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
- c-bis) se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.
QUANDO E COME AVVIENE LA CONSEGNA DEI SOGGETTI PER I QUALI SONO STATE ACCORDATE LE ESTRADIZIONI
Una volta divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’Appello, se il Ministro della Giustizia intende concedere l’estradizione, la consegna dell’estradando deve avvenire entro quindici giorni dalla data stabilita dal Ministro di Giustizia in fase di comunicazione dell’esito allo Stato richiedente, come stabilito dal primo comma dell’articolo 708 c.p.p..
Lo Stato richiedente può chiedere una proroga dei termini di consegna fino ai venti giorni.
In base all’ultimo comma del precedente articolo, “il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando [..]”.
COSA CAMBIA PER LE ESTRADIZIONI DI CITTADINI ITALIANI
Quando le estradizioni richieste da uno Stato all’Italia riguardano un cittadino straniero si applicano le norme analizzate in occasione del procedimento di estradizione passiva.
Può capitare, però, che lo Stato richiedente invii domanda di estradizione nei confronti di un cittadino italiano. In tal caso la Costituzione non lascia ampi margini interpretativi: il primo comma dell’articolo 26 stabilisce che “l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”. La ratio di tale disposizione consiste nella volontà di tutelare il cittadino italiano, circoscrivendo la possibilità delle estradizioni ai soli Stati con cui si sia provveduto a ratificare un apposito trattato, fatte salve le ipotesi per cui vi siano norme contenute nelle Convenzioni in cui l’Italia figura (Convenzione di Vienna, Convenzione di New York, Convenzione di Lanzarote).
La valutazione circa la possibilità di procedere a estradizioni di cittadini italiani è un compito del Ministro di Giustizia e dell’autorità giudiziaria nazionale.
Il Ministro di Giustizia, una volta ricevuta la domanda di estradizione nei confronti di un cittadino italiano, provvede a formulare una prima valutazione in base agli accordi stipulati, valutando se la richiesta provenga da uno degli Stati senza estradizione o meno. Successivamente la Corte d’Appello competente per territorio si esprime circa i requisiti dettati dagli articoli 697 c.p.p. e seguenti.
LE ESTRADIZIONI TRA STATI TERZI E IL PROBLEMA DEL TRANSITO
Diverso dal procedimento di estradizione è il procedimento di transito, regolato dall’art. 712 cod. proc. pen..
Quando le estradizioni devono eseguirsi tra Stati terzi (cioè è straniero sia lo Stato richiedente, sia lo Stato richiesto), transitando per il territorio italiano, l’organo demandato ad autorizzare il transito è il Ministro di Giustizia, salvo che, come stabilito dal primo comma dell’articolo 712 c.p.p., non costituisca pericolo per la sovranità, la sicurezza o per altri interessi essenziali dello Stato. Una deroga all’obbligo di autorizzazione è data dall’ultimo comma del medesimo articolo, il cui prevede che “l’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato [..]”.
Ai sensi del comma 2, Il transito per eseguire le estradizioni tra Stati terzi non può essere autorizzato:
- se l’estradizione è stata concessa per fatti non puniti come reato dalla legge italiana,
- se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa,
- per le estradizioni per reati politici,
- quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
Se le estradizioni sono finalizzate a sottoporre l’estradando ad un processo che potrebbe culminare con una condanna alla pena capitale secondo la legge dello Stato estero, possono essere concesse solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa.
ESTRADIZIONI: COSA SONO L’ESTENSIONE DELL’ESTRADIZIONE E LA RI-ESTRADIZIONE
In base al principio di specialità di cui all’articolo 699 c.p.p., lo Stato che ha ottenuto l’estradizione non può procedere nei confronti dei cittadini estradati per reati diversi o anteriori a quelli per cui è stata accordata l’estradizione.
Per poterlo fare, occorre formulare una nuova domanda al fine di ottenere la cosiddetta estensione dell’estradizione (cosiddette estradizioni suppletive); l’articolo 710 c.p.p. stabilisce: “in caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa [..] alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione”. Ex ultimo comma del presente articolo, non si provvede al giudizio innanzi la Corte d’Appello qualora il cittadino già estradato abbia consentito alla richiesta di estensione rilasciando dichiarazioni in presenza del proprio legale.
Le medesime disposizioni, ex articolo 711 c.p.p., si applicano anche nelle ipotesi in cui lo Stato richiedente che abbia già ottenuto l’estradizione presenti domanda per la ri-estradizione, ossia quel procedimento per cui il soggetto estradato debba essere consegnato ad uno stato terzo.
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