eredità

Come si devolve l’eredità

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Cos'è la successione "mortis causa"

Alla morte di una persona, prende avvio il meccanismo della successione (o successione mortis causa) in base a cui il patrimonio del defunto viene trasmesso ad altri soggetti.

L’oggetto della successione è l’asse ereditario, e cioè il complesso delle situazioni giuridiche patrimoniali facenti capo al de cuius. Come meglio spiegato in questo articolo  non tutti i diritti sono trasmissibili con l’eredità: non vengono trasmessi i diritti personali ed alcuni diritti patrimoniali. Il diritto di usufrutto di un bene immobile (ad esempio di un appartamento) ne è un esempio (per approfondimenti sulla successione dell’usufrutto è possibile leggere questo articolo).

La successione può assumere varie forme (si consiglia la lettura di questo articolo ) .

Si parla di successione testamentaria o legittima, a seconda che esista o meno un testamento. Nel primo caso, la successione segue le regole dettate dal defunto (chiamato de cuius) mediante il testamento (per maggiori informazioni, si consiglia la lettura di questo articolo).

Nel secondo caso, invece, la ripartizione del patrimonio segue le norme dettate dal codice civile (come meglio descritto in questo articolo).

In ogni caso, la legge detta alcune norme di particolare favore per i parenti più stretti del de cuius, detti legittimari, che non possono essere superate nemmeno dalla volontà del testatore (come meglio descritto in questo articolo). Essi hanno diritto a quote dell’eredità predeterminate dalla legge, che vengono tutelate anche davanti all’autorità giudiziaria, mediante l’azione di riduzione, nella quale, previa riunione fittizia del “relictum” (l’asse ereditario) e del “donatum” (ciò che il de cuius ha donato in vita) i legittimari vengono reintegrati nelle quote spettanti.

Altra distinzione è quella tra successione a titolo universale ed a titolo particolare. Nel primo caso i successori del defunto sono chiamati eredi, ed acquistano una quota dell’intera eredità. Nel secondo caso (come meglio descritto in questo articolo), i successori sono chiamati legatari, e non acquistano una quota del patrimonio, ma uno o più beni specifici, detti legati (una somma di denaro, un’automobile, un immobile…).

Come si accetta o si rinuncia all'eredità

Nel momento in cui si apre la successione, tuttavia, i soggetti indicati dal testamento o dalla legge non acquistano immediatamente ed automaticamente l’eredità, ma questi sono “chiamati” ad accettare o rifiutare l’eredità.

In particolare, i chiamati sono posti di fronte a tre alternative:

  • l’accettazione pura e semplice, entro 10 anni dall’apertura della successione trascorso i quali il chiamato perde il diritto a subentrare nel patrimonio del de cuius;
  • l’accettazione con beneficio di inventario, entro tre mesi dall’apertura della successione per chi è in possesso dei beni ereditari, altrimenti entro lo stesso termine previsto per l’accettazione pura e semplice;
  • la rinuncia all’eredità, entro lo stesso termine previsto per l’accettazione pura e semplice.

In particolare, l’accettazione dell’eredità cosiddetta pura e semplice determina l’acquisizione dell’eredità senza alcuna limitazione di responsabilità: l’erede puro e semplice risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio.

L’accettazione pura e semplice non richiede una forma particolare, tanto che può essere implicitamente fatta “per fatti concludenti”, tenendo cioè un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare. È il caso in cui l’erede venda le quote societarie che ha ereditato dal padre. Tuttavia, per l’accettazione tacita è richiesto almeno un atto di gestione dei beni ereditati, mentre gli atti meramente conservativi del patrimonio, quelli di vigilanza, di amministrazione temporanea dell’eredità, e le azioni possessorie non comportano accettazione tacita.

Oltre alle ipotesi di accettazione tacita, l’eredità può essere accettata anche con atto pubblico avanti al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

Con l’accettazione pura e semplice l’erede decade sia dalla possibilità di rinunciare, sia dal beneficio dell’inventario.

L’accettazione pura e semplice dell’eredità determina confusione tra il patrimonio devoluto ed il patrimonio che l’erede già aveva. Questo vuoi dire che, oltre ai beni ed ai crediti, l’erede acquista anche una quota dei debiti del defunto, dei quali risponde anche col proprio patrimonio.

Pertanto, laddove valuti che sia sconveniente accettare, il chiamato all’eredità può accettare con beneficio di inventario o rinunciarvi.

Nel primo caso, regolato dagli artt. 471, 472, 473,  484 e segg. del codice civile, la legge consente di evitare il meccanismo della confusione tra il patrimonio ereditato e quello dell’erede, di modo che i creditori del defunto possano essere soddisfatti solamente coi beni caduti in eredità, e nei limiti del loro valore. È possibile accettare l’eredità con beneficio dell’inventario (cd accettazione beneficiata) mediante una dichiarazione scritta, avanti ad un notaio o all’ufficio della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione (e cioè il circondario dove è avvenuta la morte del dante causa) depositando altresì l’inventario dei beni caduti in successione, delle voci attive e dei debiti.

Per alcuni soggetti, l’accettazione beneficiata è l’unica forma possibile di accettazione: si tratta dei minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali

Il soggetto chiamato all’eredità che invece intende rinunciarvi, come meglio descritto in questo articolo, deve dichiararlo al notaio o al cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione. In questo modo egli rinuncia a succedere ai beni del defunto in toto: non è possibile una rinuncia parziale dell’eredità, né sottoporre la rinuncia a termini o condizioni, né rinunciare a favore di qualcuno.

Con la rinuncia all’eredità, che ha efficacia retroattiva, il soggetto si considera come mai chiamato, e pertanto la parte di l’asse ereditario viene devoluta secondo i meccanismi della sostituzione, oppure della rappresentazione, della trasmissione, oppure ancora dell’accrescimento delle quote dei coeredi.

Cosa sono la rappresentazione, trasmissione, sostituzione dell'eredità

In particolare, la sostituzione opera quando il testamento prevede che, in caso di rinuncia di un erede, l’eredità venga devoluta ad un’altra persona.

La rappresentazione nella successione (come meglio descritto in questo articolo) è quel meccanismo per cui la quota di eredità del figlio o del fratello del de cuius viene trasmesso al proprio discendente “nel luogo e nel grado”. Ciò avviene non solo per effetto della rinuncia, ma anche in tutti quei casi ove il chiamato non abbia la possibilità di accettare l’eredità, per impossibilità materiale (ad esempio è morto prima o assieme al de cuius) o giuridica (ad esempio è stato dichiarato assente o indegno).

Se invece il chiamato muore prima di aver potuto accettare l’eredità, ma successivamente all’apertura della successione, ha luogo il meccanismo della trasmissione.

L’accrescimento, infine, determina l’ampliamento delle quote dei co-eredi. Il meccanismo opera in via residuale, ove il testatore non abbia previsto sostituti e non sia altresì possibile il meccanismo della rappresentazione. Benchè il codice civile ne parli in senso lato anche per la successione legittima (per maggiori approfondimenti, è possibile leggere questo articolo), il diritto di accrescimento è previsto solamente nella successione testamentaria, quando vengono istituiti in un unico atto (coniunctio verbis) eredi in parti uguali (coniunctio re). In tal modo, la quota di eredità del rinunciante si aggiunge a quella dei coeredi.

Cosa sono la comunione ereditaria e la divisione ereditaria

Qualora più chiamati abbiano accettato l’eredità, sull’asse ereditario si forma la cosiddetta comunione ereditaria, salvo che il testatore abbia già assegnato i beni a ciascun erede. Ciò vuol dire che tutti gli eredi acquistano tutto il patrimonio ereditato, ciascuno per la propria quota. In termini pratici, l’istaurarsi della comunione ereditaria comporta che ciascun singolo bene ereditato è in compropietà tra gli eredi, e ciascuno di essi  può utilizzarlo, pur senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne pari uso. Non può, ad esempio, venderlo (ma può vendere la propria quota), né costituirvi usufrutto in favore di terzi. A proposito della vendita, i coeredi hanno il diritto di prelazione, come meglio descritto in questo articolo, per cui devono essere preferiti nella compravendita dei beni ereditari, a parità di condizioni.

Ciascun coerede diventa proprietario esclusivo dei singoli beni caduti in divisione, solamente all’esito dello scioglimento della comunione ereditaria, ad esempio tramite il procedimento di divisione, di cui parliamo in questo articolo, che assegna a ciascun coerede i singoli beni caduti in successione.

In particolare, alla divisione si perviene mediante due strade alternative.

Se c’è accordo tra i coeredi, l’eredità può essere divisa tramite un accordo stragiudiziale, che può assumere la forma di divisione transattiva o di transazione divisoria, a seconda dei casi.

Se invece l’accordo non viene raggiunto, ciascun erede può avviare il procedimento giudiziale di divisione, avanti al tribunale del luogo ove si è aperta la successione.

Infine, vi sono situazioni particolari, come la successione dell’auto, del conto corrente e dei libretti postali (per approfondimenti è possibile leggere questo articolo) che richiedono l’intervento di tutti i coeredi

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