come funziona la separazione consensuale

Come funziona la separazione consensuale

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Come funziona la separazione consensuale: le fasi

A grandi linee, le fasi della separazione consensuale sono quattro (art. 473 bis 47 cod. proc. civ.):

  • presentazione del ricorso,
  • presentazione di note scritte o udienza presidenziale,
  • esame del collegio,
  • sentenza di rigetto o omologa della separazione.

A seguito delle modifiche intervenute con la Riforma Cartabia, come previsto dall’art. 473 bis 51 cod. proc. civ. l’iter della separazione consensuale inizia con la presentazione di un ricorso congiunto in Tribunale con il quale si sottopone al collegio giudicante l’accordo di separazione consensuale predisposto dagli stessi coniugi.

Il tribunale competente (art. 473 bis 47 cod. proc. civ.) è quello del luogo di residenza di uno dei due coniugi o, in presenza di figlio minore, quello del luogo della sua residenza abituale.

Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione del tribunale competente
  • i dati anagrafici dei ricorrenti, dei figli non autosufficienti e degli avvocati
  • una motivazione chiara e sintetica, sui fatti che hanno reso impossibile il proseguimento del ménage familiare, con l’indicazione dei mezzi di prova
  • l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto le medesime domande o quelle connesse
  • documentazione relativa alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio;
  • le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;

La seconda tappa dell’iter della separazione consensuale consiste nell’udienza di comparizione personale delle parti dove il giudice, assunto il parere del PM, tenta la riconciliazione dei coniugi. Si tratta di un passaggio eventuale: l’udienza di separazione consensuale avanti al Presidente del tribunale può essere evitata se le parti dichiarano, nel ricorso introduttivo, di non volersi conciliare e di volere sostituire l’udienza di separazione consensuale con il deposito di note scritte, allegando i documenti degli accertamenti svolti e dei provvedimenti relativi al minore emessi dalla pubblica autorità.

Il giudice adotta i provvedimenti temporanei e urgenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti (art. 473 bis 15 Codice di procedura civile).

Il terzo punto dell’iter di separazione consensuale dei coniugi è la decisione del giudice collegiale. Se non vi sono figli minori, il collegio si limita a prendere atto dell’accordo, dichiarando la separazione in sentenza. Invece, in presenza di figli minori, deve valutare se tali accordi siano o meno in contrasto con i loro interessi, potendo in caso di conflitto, invitare i coniugi a modificarli, a pena del rigetto della domanda di separazione consensuale.

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Cosa comporta la separazione consensuale

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Il figlio portatore di handicap, o minorenne che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal giudice, eventualmente con l’ausilio di esperti e ausiliari, salvo che ciò sia in contrasto col suo interesse o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica o se manifesti la volontà di non essere ascoltato (art. 473 bis 5, 6 e 9 cod. proc. civ.).

Cosa comporta la separazione consensuale? Con la separazione, i coniugi sono sollevati dall’adempimento di alcuni obblighi derivanti dal matrimonio (obbligo di fedeltà, obbligo di convivenza dopo la separazione consensuale) ma mantengono lo stato di coniuge sino al divorzio (con importanti effetti, ad esempio, in tema di successione ed eredità).

È possibile annullare la separazione consensuale? Anche a seguito del provvedimento di separazione, può verificarsi un ripensamento da parte dei coniugi separati. Per annullare la separazione consensuale, i coniugi devono tornare a convivere con  l’intenzione di ristabilire il vincolo coniugale e familiare così come richiesto dalla giurisprudenza (Trib. Reggio Calabria, sent. n. 1572/2019). L’annullamento della separazione consensuale non necessita quindi di particolari formalismi, benchè sia possibile richiedere all’autorità giudiziaria un provvedimento formale che dichiari l’intervenuta conciliazione, caducando il precedente provvedimento di omologa (Cass. civ., sez. VI, sent. 26/07/2019 n.20323/2019).

Peraltro, la richiesta di annullamento della separazione per intervenuta riconciliazione, può essere presentata anche nel giudizio di divorzio, ma non da parte del coniuge che abbia avviato il giudizio di divorzio.

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