azione di riduzione

Come funziona l’azione di riduzione

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L’azione di riduzione

Cos’è e come si propone l’azione di riduzione


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Quando si parla di “azione di riduzione” intendiamo fare riferimento a quell’azione giudiziale che il codice civile prevede (agli articoli 553 e ss.) a tutela dei legittimari, ossia i parenti più prossimi del defunto, nonché dei loro eredi o aventi causa, laddove siano lesi nella loro quota legittima, a causa delle disposizioni testamentarie (azione di riduzione testamentaria) o di donazioni effettuate dal de cuius in vita.
L’azione di riduzione è finalizzata ad integrare la porzione di eredità che gli eredi hanno effettivamente ricevuto, con quella spettante per legge, mediante la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.
Il diritto così esercitato mediante l’azione di riduzione, assurge a un vero e proprio diritto potestativo, per il cui accertamento occorre l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Il presente contributo analizza l’azione di riduzione testamentaria, finalizzata a rendere inefficace il testamento, nella parte in cui non attribuisce al legittimario la quota spettante per legge.

L’articolo si sofferma poi sull’azione di riduzione della donazione, che può essere esperita dal legittimario in due casi:

  • se si è aperta la successione legittima, ossia quella in assenza di testamento;
  • se si è aperta la successione testamentaria, ma l’azione di riduzione testamentaria non è stata sufficiente ad integrare la quota di legittima.

Vengono altresì elencate le donazioni che possono essere impugnate con l’azione di riduzione.

Inoltre, l’azione di riduzione comprende, oltre a quella in senso stretto sopra esposta, che si rivolge contro il beneficiario dell’attribuzione lesiva, anche l’azione di restituzione contro il terzo avente causa, secondo la previsione di cui all’art. 563 cod. civ. la quale, a differenza dell’azione di riduzione in senso stretto, presenta carattere recuperatorio.
In alternativa all’azione di riduzione, la dottrina ammette la legittimità degli accordi stragiudiziali di reintegrazione della legittima, con cui il legittimario rinuncia all’azione di riduzione. Gli accondi di reintegrazione comportano gli stessi effetti che si avrebbero in conseguenza di una pronuncia di riduzione, ma con un notevole risparmio di tempo e denaro.
In questo articolo, gli argomenti trattati sono:


COS’È L’AZIONE DI RIDUZIONE.

L’azione di riduzione in senso stretto è un’azione personale di accertamento costitutivo.
Da un lato presuppone l’accertamento della qualità di erede legittimario e della lesione della sua quota legittima. Dall’altro la pronuncia di riduzione ha natura costitutiva, atteso che modifica il regolamento successorio nella misura in cui, previa dichiarazione di inefficacia della disposizione lesiva della quota legittima della donazione, determina l’apertura della successione necessaria nella quota di riserva.
In particolare, l’azione di riduzione è attivata per togliere efficacia (inefficacia relativa e sopravvenuta) alla donazione precedente o alla disposizione che lede la quota disponibile; elemento, questo, che consente di escludere ogni similitudine con le azioni di nullità, di annullamento, di risoluzione o di rescissione.
Pertanto, un testamento contenente disposizioni che violano la quota disponibile o una donazione fatta per atto inter vivos dal defunto non sono invalide, bensì unicamente soggetti ad azione di riduzione testamentaria o ad azione di riduzione della donazione, sicché medio tempore continuano a produrre i loro effetti, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9424/2003.
L’azione si prescrive nel termine di dieci anni dall’accettazione dell’eredità, come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 20644/2004.


COME AVVIENE L’AZIONE DI RIDUZIONE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Nel caso in cui la successione si apra senza un testamento, si parla di successione legittima.
In questo caso, la quota legittima dei legittimari (ad esempio perché il de cuius in vita ha elargito donazioni che hanno significativamente ridotto il proprio patrimonio) è tutelata dall’art. 553 cod. civ. che prevede “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.”.

Abbiamo parlato della successione in questo articolo.


COME AVVIENE L’AZIONE DI RIDUZIONE TESTAMENTARIA

In presenza di un testamento, l’azione di riduzione testamentaria “aggredisce” in primo luogo le disposizioni lesive della quota del legittimario (art. 554 cod. civ.) e solo in un secondo ed eventuale momento le eventuali donazioni elargite dal de cuius (art. 555 cod. civ.).
La riduzione avviene proporzionalmente, senza distinguere fra la posizione degli eredi e quella dei legatari. Tuttavia, laddove il testatore abbia dichiarato la preferenza riguardo una specifica disposizione, secondo quanto disposto dall’art. 558 cod. civ., l’azione di riduzione si incentrerà principalmente sulle altre e quella privilegiata dal testatore sarà oggetto di riduzione unicamente se le altre non siano state sufficienti a reintegrare il legittimario della quota disponibile.
Particolari previsioni sono, altresì, fatte dall’art. 560 cod. civ. per il caso in cui la disposizione lesiva e oggetto di azione di riduzione abbia per oggetto beni immobili comodamente separabili: in tali casi “la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata …”.


CHI SONO I LEGITTIMATI ATTIVI PER L’AZIONE DI RIDUZIONE.

La legittimazione attiva a esperire l’azione di riduzione della donazione o l’azione di riduzione testamentaria spetta ai soggetti indicati dall’art. 557 cod. civ., vale a dire il legittimario, i suoi eredi o aventi causa.
In particolare, il legittimario può agire in riduzione nell’ipotesi nella quale sia stato pretermesso (cioè escluso da qualsiasi disposizione testamentaria), ovvero laddove il lascito testamentario del quale è beneficiario non sia sufficiente a soddisfare i suoi diritti di riserva.
In assenza di lasciti testamentari, il legittimario è altresì legittimato ad agire con azione di riduzione ogni qual volta il de cuius abbia effettuato donazioni lesive della quota riservata, cosicché il relictum risulti essere insufficiente a soddisfare le sue ragioni.
Caso particolare è quello del legittimario pretermesso, che non essendo chiamato all’eredità, non può nemmeno accettarla ab origine. Con l’azione di riduzione, egli chiede anche e preliminarmente di accertare la sua qualità di erede.
Dal carattere patrimoniale dell’azione di riduzione, deriva che, oltre al legittimario, la legittimazione attiva per l’azione di riduzione è riconosciuta anche ai suoi eredi ed ai suoi aventi causa, nonché, ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., persino ai suoi creditori personali.
Inoltre, l’azione di riduzione testamentaria così come l’azione di riduzione di donazione hanno carattere individuale e spettano a ogni legittimario leso, senza che comportino un litisconsorzio necessario, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

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CHI SONO I LEGITTIMATI PASSIVI PER L’AZIONE DI RIDUZIONE.

L’azione di riduzione testamentaria deve essere proposta nei riguardi del beneficiario testamentario, mentre l’azione di riduzione della donazione verso il donatario.
Tale profilatura è ben utile a comprendere la natura personalistica dell’azione di riduzione, la quale non si estende ex sé a ogni disposizione testamentaria o donazione, ma unicamente nei confronti di quelle attribuzioni inter vivos o mortis causa che hanno determinato la violazione del diritto del legittimario.
Per una dettagliata individuazione dei legittimati passivi, occorre distinguere:

  • In caso cioè di successione legittima, l’azione di riduzione deve essere esercitata, secondo l’art. 559 cod. civ., nei confronti di chi ha ricevuto la donazione più recente, e se questa non coprisse il valore della legittima, nei confronti del penultimo donatario, e così via.
  • In caso di successione testamentaria, l’azione di riduzione testamentaria deve rivolgersi agli eredi ed ai legatari (art. 558 cod. civ.). Qualora ciò non fosse sufficiente a coprire la quota di legittima, sarebbero aggredibili le donazioni, nell’ordine indicato dall’art. 559 cod. civ.


QUALI SONO LE DONAZIONI INTERESSATE DALL’AZIONE DI RIDUZIONE

Per quanto concerne il rapporto tra donazioni e legittima, è opportuno analizzare, seppur brevemente, quali atti di liberalità possono essere attratti nell’azione di riduzione della donazione.
Si tratta delle donazioni che sono soggette a collazione, e cioè di confluire nel patrimonio ereditario del donante, alla sua morte. L’art. 737 cod. civ. stabilisce che “I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.

In generale, le donazioni che possono essere impugnate nell’azione di riduzione sono:

  • le donazioni dirette,
  • le donazioni indirette,
  • le donazioni dissimulate.

In questo elenco rientra, in primo luogo, il contratto di donazione diretta: realizzato con lo schema proprio della donazione diretta ex art. 769 cod. civ., cioè col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Oltre che alla donazione diretta, è possibile rivolgere l’azione di riduzione alla donazione cosiddetta “indiretta”, cioè quell’atto che, contraddistinto dall’animus donandi, fuoriesce tuttavia dallo schema tipico ex art. 769 cod. civ. mascherandosi all’interno, ad esempio di una compravendita. (ad esempio: Tizio interviene in una compravendita immobiliare tra il venditore Caio e l’acquirente Sempronio, pagando il prezzo dell’immobile al posto di Sempronio. In questo caso, anche se non vi è un passaggio diretto tra Tizio e Sempronio, si parla comunque di donazione). Ciò in base all’art. 809 cod. civ. secondo cui “Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme (…) sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari”.
Può essere infine coinvolta nell’azione di riduzione la donazione dissimulata, ovverosia quell’atto o contratto che, nonostante appaia a titolo oneroso (ad esempio una compravendita simulata) cela in realtà un accordo di non pagarne il prezzo, risolvendosi in un atto di liberalità.

Per tutto quanto detto, ricevere un immobile in donazione potrebbe comportre, per il donatario, due problemi:

  • l’istituto di credito potrebbe non concedere un mutuo/prestito/finanziamento con ipoteca sull’immobile, poichè la possibilità dell’azione di riduzione svuoterebbe la garanzia che l’istituto riceverebbe
  • nel caso in cui si decida di venderlo, sarebbe molto difficile trovare un acuirente, poichè egli potrebbe subire l’azione di riduzione da parte del legittimario, ed in caso di soccombenza essere costretto a restituirlo.

Per approfondimenti sulla donazione dell’immobile, si consiglia la lettura di questo articolo.


AZIONE DI RIDUZIONE E AZIONE DI SIMULAZIONE

Alla luce del delicato rapporto fra donazioni e legittima, è possibile agire con l’azione di riduzione solo dopo che è stato accertato il carattere donativo dell’atto simulato, lesivo della legittima. Sul punto, dopo anni di accesi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali che si incentravano per lo più sul differente termine di prescrizione delle due azioni (per l’azione di riduzione 10 anni dall’accettazione dell’eredità, per l’azione di simulazione relativa, 10 anni dalla scoperta della simulazione), è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4021/2007, affermando che laddove la simulazione venga esercitata in funzione della riduzione della donazione dissimulata, il termine di prescrizione dell’azione di simulazione decorre dalla data di apertura della successione, atteso che il legittimario agisce in veste di terzo pregiudicato dalla simulazione ex art. 1415 cod. civ.


AZIONE DI RIDUZIONE: QUALI SONO LE DONAZIONI NON SOGGETTE A COLLAZIONE

Non è travolta dall’azione di riduzione la donazione rimuneratoria (per spirito di riconoscenza) in occasione di servizi resi o in conformità agli usi (art. 770 comma 2 cod. civ.) nè la donazione per le spese normali (art. 742 cod. civ.).:

  • di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia,
  • fatte per abbigliamento o per nozze,
  • per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale.

Inoltre, non è collazionabile la donazione di modico valore in favore del coniuge (art. 738 cod. civ.).


QUALI SONO LE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DI RIDUZIONE.

Le condizioni affinché il legittimario possa validamente esperire l’azione di riduzione sono fissate nell’art. 564 cod. civ.:

  • l’accettazione pura e semplice o con beneficio di inventario da parte del legittimario pregiudicato nel suo diritto. Anche in mancanza di una accettazione espressa, il semplice esperimento dell’azione di riduzione vale quale accettazione tacita. Il requisito dell’accettazione non vale per l’erede pretermesso, il quale non ha potuto accettare perché non è stato chiamato all’eredità, e che proprio per questo, agisce in riduzione anche per far accertare la sua qualità di erede
  • l’imputazione ex se: il legittimario agente deve imputare alla sua porzione di legittima tutte le liberalità ricevute dal de cuius, a prescindere dalla circostanza che esse si sostanzino in legati, donazioni o lasciti testamentari a titolo universale. Laddove l’azione di riduzione sia richiesta da un legittimario per rappresentanza occorre anche che l’imputazione concerna donazioni e legati fatti al suo ascendente, secondo il disposto di cui all’art. 564, comma III, cod. civ.

È possibile prescindere dal secondo requisito quando il de cuius abbia espressamente dispensato il legittimario dall’imputare quanto già ricevuto, purché si tratti di una dispensa scritta, anche all’interno dell’atto liberale.


QUAL È LA DIFFERENZA FRA COLLAZIONE E RIDUZIONE.

Per quanto concerne la riduzione di donazione e, più in generale, nelle ipotesi di conflitto fra donazioni e legittima, il codice civile fa espresso riferimento alle norme sulla collazione che, secondo l’art. 737 cod. civ., consiste nell’atto con il quale i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni, mobili e immobili, ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando ancora egli era in vita.
La circostanza che proprio la collazione sia richiamata dalle norme sulla riduzione di donazione comporta, in via speculare, che ciò che non è da collazionare non sia neppure soggetto a imputazione ex se, né debba essere computato nel calcolo della quota legittima ex art. 556 cod. civ.
Nonostante il tenore letterale della legge, di tutta evidenza sono le differenze fra collazione e riduzione:

  • la collazione incide sulla consistenza della massa da dividersi, mentre l’imputazione ex se è operazione di mero calcolo;
  • la collazione è un obbligo per i legittimati passivi, mentre l’imputazione è un mero onere;
  • la collazione grava su coniuge e discendenti del de cuius solo che siano anche eredi, l’imputazione su qualsiasi legittimario;
  • la dispensa dalla collazione può essere anche tacita mentre quella da imputazione deve essere espressa.


COSA ACCADE DOPO L’AZIONE DI RIDUZIONE.

Una volta ottenuta la sentenza che accorda la riduzione della donazione, del legato o del testamento, il legittimario dovrà agire verso il beneficiario del lascito lesivo della legittima al fine di ottenere la restituzione del bene.
La riduzione, una volta statuita dall’autorità giudiziaria, comporta solamente la dichiarazione di inefficacia della disposizione che lede la quota riservata al legittimario, sicché per poter avere concretamente la disponibilità del bene, egli deve esperire anche l’azione di restituzione.
Al pari della collazione ereditaria e della riduzione, anche l’azione di restituzione è personale in quanto diretta contro i soli beneficiari delle disposizioni lesive ridotte. Se, nel frattempo, tali soggetti non sono più in possesso dei beni da restituire, l’azione di restituzione dovrà essere diretta contro i terzi acquirenti, ai sensi dell’art. 563 cod. civ.
Ai sensi dell’art. 561 cod. civ., i beni immobili o mobili registrati oggetto delle azioni di restituzione sono liberi da ogni peso o ipoteca dei quali il donatario o legatario possa averli gravati, in virtù dell’effetto purgativo prodotto dall’azione di restituzione stessa, salvo laddove si tratti di trascrizione o iscrizione anteriore di dieci anni all’azione di riduzione ai sensi dell’art. 2652 n. 8 cod. civ.

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COME DEVE ESSERE ESPERITA L’AZIONE DI RESTITUZIONE CONTRO I TERZI ACQUIRENTI.

L’azione di restituzione contro gli aventi causa dai beneficiari delle disposizioni lesive ridotte è disciplinata dall’art. 563 cod. civ.. Detta norma si riferisce esclusivamente agli aventi causa del donatario, ma la dottrina è unanime nell’estenderne l’applicazione anche all’avente causa dal beneficiario di disposizione testamentarie ridotte.
Detta azione, che ha carattere reale, è soggetta a talune condizioni ben precise, vale a dire:

  • il bene oggetto dell’attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, legatario o erede;
  • il donatario, legatario o l’erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente escussi dal legittimario;
  • non devono essere trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione;
  • l’azione deve essere proposta secondo l’ordine cronologico delle alienazioni, a partire dall’ultima.

La legge non distingue fra acquirenti a titolo gratuito od oneroso, cosicché deve ritenersi che l’azione di restituzione possa validamente esercitarsi indistintamente verso entrambi i quali, d’altro canto, possono validamente sottrarsi alla restituzione del bene pagando l’equivalente in denaro.
Con specifico riferimento all’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario nel caso di donazioni e legittima non conformi, significative novità sono state introdotte dalla legge n. 80/2005, la cui ratio era quella di proteggere il terzo avente causa da ogni pretesa del legittimario, una volta che sono decorsi 20 anni dal momento della trascrizione della donazione.


COSA ACCADE SE UN LEGITTIMARIO RINUNCIA ALL’EREDITÀ.

Una delle questioni da tempo oggetto di acceso dibattito dottrinario e giurisprudenziale è quello in ordine all’incidenza sul calcolo della quota disponibile della rinuncia all’eredità di un legittimario.
Un orientamento interpretativo maggioritario sostiene la tesi dell’accrescimento in relazione alla categoria dei figli, di guisa che si dovrebbe ricalcolare, secondo il sistema della quota mobile, la quota riservata ai figli, tenendo conto del loro numero e dell’eventuale concorso con il coniuge.
Altro filone ermeneutico, invece, negando la validità della tesi dell’accrescimento, conclude nel senso del ricalcolo delle quote di riserva applicando il disposto dell’art. 521 cod. civ., secondo il quale il chiamato rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato all’eredità.
Sulla disputa sono intervenute le Sezioni Unite con la decisione n. 13524/2006 che, rigettando entrambi gli orientamenti esposti, hanno statuito che nel caso della mancata venuta a successione di un legittimario, a causa della rinuncia all’eredità non si verifica alcuna incidenza sul calcolo della quota disponibile per gli altri legittimari, il cui calcolo si cristallizza nel momento in cui si apre la successione, senza che alcuna vicenda successiva vi influisca.

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COME EVITARE DI FARE CAUSA: GLI ACCORDI DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA E LA RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIDUZIONE

L’intervento del giudice non è necessario quando i legittimari si accordano in via stragiudiziale per il reintegro della quota legittima di uno o più di essi, producendo di fatto gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti con l’azione di riduzione, ma con notevole risparmio di soldi e tempo.
Stante il divieto dei patti successori ex art. 458 cod. civ., gli accordi di reintegrazione della legittima possono essere fatti solamente dopo l’apertura della successione, a pena di nullità, così come la rinuncia all’azione di riduzione, in base a quanto stabilito dall’art 557 comma 2 cod. civ., coerentemente col divieto dei patti successori.
Ciò detto, gli accordi di reintegrazione della legittima non sono disciplinati dalla materia civile, ma solamente dalla normativa tributaristica dall’art. 43 del d. lgs. n. 346/1990, al fine di calcolare l’imposta di successione.

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